Art. 4. Obbligo del segreto professionale
L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attivita'.
L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attivita'.