Articolo 77 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 76Articolo 78
Versione
14 agosto 1908
Art. 77.

Le domande pel conseguimento del contributo governativo nel pagamento delle rate di interesse e di ammortamento dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, per mezzo delle prefetture, nel termine perentorio di un anno dopo la consegna dell'area.

Le norme per la presentazione e documentazione di tali domande saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge.

Tutti gli atti che possono occorrere per le domande, la concessione e la stipulazione dei mutui, e pel conseguimento del contributo governativo, saranno stesi su carta libera o compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, sempre che si tratti di mutui non superiori alle L. 4000.

Il contributo dello Stato e' esente dalla tassa di ricchezza mobile. I contratti di mutuo non superiori alla somma di L. 4000 saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

La stipulazione del mutuo dovra' avvenire non piu' tardi di sei mesi dalla data del decreto Ministeriale di concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ed entro altri sei mesi dalla stipulazione il mutuatario dovra' porsi in grado di conseguire, almeno parzialmente, la somministrazione del mutuo stesso.

Tale somministrazione, verra' autorizzata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in proporzione all'avanzamento delle opere, accertato dal competente ufficio del genio civile mediante appositi certificati.

Non osservandosi i termini dianzi indicati, l'Amministrazione potra' revocare la concessione del concorso governativo nel pagamento degli interessi e ritenere conio non avvenuta l'assegnazione dell'area e la stipulazione del mutuo.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908