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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11534/2023 R.G. tra
nata il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Piccolo e Sarah Parte_1
Piccolo come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv. Salvatore Graziuso come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ex art.445 bis c.p.c.: assegno ordinario di invalidità.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti e chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin CP_1 dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, Controparte_1 sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Ora, nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (Disturbo dell'adattamento con ansia Persona_1
e umore depresso in buon compenso farmacologico;
fenomeni di gonartrosi sinistra e meniscosi a scarso impegno funzionale;
esiti di istero annessiectomia e linfoadenectomia pelvica per Ca della cervice uterina (2016) consistenti in linfedema (Stadio I) degli arti inferiori, bilaterale (sx>dx) ed incontinenza urinaria da urgenza ad alti riempimenti) non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro dell'istante in attività confacenti alle sue attitudini (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 20.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate, mediante la reiterazione di osservazioni già inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Pur in assenza della dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, in solido tra loro.
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11534/2023 R.G. tra
nata il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Piccolo e Sarah Parte_1
Piccolo come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv. Salvatore Graziuso come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ex art.445 bis c.p.c.: assegno ordinario di invalidità.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti e chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin CP_1 dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, Controparte_1 sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Ora, nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (Disturbo dell'adattamento con ansia Persona_1
e umore depresso in buon compenso farmacologico;
fenomeni di gonartrosi sinistra e meniscosi a scarso impegno funzionale;
esiti di istero annessiectomia e linfoadenectomia pelvica per Ca della cervice uterina (2016) consistenti in linfedema (Stadio I) degli arti inferiori, bilaterale (sx>dx) ed incontinenza urinaria da urgenza ad alti riempimenti) non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro dell'istante in attività confacenti alle sue attitudini (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 20.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate, mediante la reiterazione di osservazioni già inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Pur in assenza della dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, in solido tra loro.
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)