CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4658 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3697 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 21.07.2025 e vertente TRA (P. I.V.A.: Parte_1
– C.F.: , con gli avvocati Sciuto P.IVA_1 P.IVA_2
Filippo e Scofone Carlo PARTE APPELLANTE E (C.F.: ), con gli avvocati PA P.IVA_3
Zoppini Andrea e Di Vilio Vincenzo PARTE APPELLATA E
Controparte_2
PARTE APPELLATA contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 577/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «CONCLUSIONI: Per Parte_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato
[...] in atti: “in via principale: accerti e dichiari la inesistenza del credito risarcitorio di verso PA Controparte_2 in dipendenza del contratto garantito e
[...]
1 conseguentemente l'inesistenza del diritto di escutere la garanzia, occorrendo previa valutazione di abusività della pretesa e della sua contraddittorietà con il principio di buona fede oggettiva nella esecuzione del contratto;
accerti - occorrendo - la compensazione tra il credito derivante dai maggiori costi contrattuali per il residuo periodo ed i crediti di Controparte_2 derivanti dal contratto di appalto, e comunque ne dichiari la
[...] compensazione;
accerti e dichiari che la intervenuta modifica del contratto garantito e delle relative prestazioni a carico di rende la garanzia non Controparte_2 esauribile ed autorizzava la Compagnia a rifiutare l'adempimento della garanzia prestata, occorrendo previa dichiarazione di nullità/inesigibilità della stessa anche per indeterminatezza dell'oggetto, dando espressamente atto che si tratta di eccezione letterale proponibile dal garante in ragione anche della non riferibilità della pretesa alla garanzia prestata;
dichiari conseguentemente che tutte le pretese di verso la PA
Compagnia in forza della garanzia prestata sono infondate, inesigibili ed improponibili;
in via subordinata: limiti la condanna della al risarcimento del danno effettivamente subito CP_3 da in dipendenza dell'inadempimento di PA [...]
in ogni caso: revochi l'ordinanza- Controparte_2 ingiunzione depositata il 21.02.2012, pronunciata in favore di e nei confronti di PA Controparte_4
(oggi per l'importo di € Parte_1
1.267.675,98 oltre a interessi e spese processuali;
dichiari tenuta e condanni in persona del suo legale PA rappresentante pro tempore, a restituire alla
[...]
nella sua qualità di successore a titolo Parte_1 universale della la somma di € Controparte_4
1.311.542,54 da questa versata in forza dell'ordinanza- ingiunzione concessa, ovvero la diversa somma che all'esito del presente giudizio risulterà in tutto o in parte non dovuta, il tutto con gli interessi legali dal 30.04.2012 sino al soddisfo;
condanni in persona del suo Controparte_2 rappresentante pro tempore, a rimborsare alla
[...] la somma di € 1.311.542,54 versata dalla Parte_1
Compagnia a ovvero la diversa somma che PA dovesse risultare dovuta all'esisto del presente giudizio, il tutto con gli interessi legali dal 30.04.2012 sino all'effettivo soddisfo, e ciò ai sensi degli artt. 1203 n.
3 - n. 1949 - 1950 c.c. nonché ai sensi delle condizioni di polizza;
con il favore di spese e compensi professionali, gravati di I.V.A. e C.N.P.A.P.”.
2 Per come da comparsa di costituzione PA
e risposta nel giudizio portante: “preliminarmente, in via riconvenzionale, pronunciare nei confronti della
[...] ai senso dell'art. 186 ter c.p.c. ordinanza di Controparte_4 ingiunzione di pagamento dell'importo di € 1.267.675,98 recato dalla polizza n. D8005606700 della Controparte_4 oltre interessi dalla data di esecuzione al saldo, munita della clausola di provvisoria esecutorietà ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648, comma 1, c.p.c.; anche previo rilievo della inammissibilità per difetto di legittimazione attiva della domanda Par di compensazione tra il credito di e gli asseriti crediti vantati da rigettare tutte le Controparte_2 domande attrici in relazione alle corrispondenti difese di cui al presente atto;
sempre in via riconvenzionale, confermare l'ordinanza ingiunzione eventualmente concessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. e, definitivamente pronunciando, condannare la al pagamento dell'importo di € Controparte_4
1.267.675,98 recato dalla polizza n. D8005606700 della
[...]
oltre interessi dalla data di esecuzione al Controparte_4 saldo;
con vittoria di spese competenze e onorari”. Per Controparte_2 come comparsa di costituzione e risposta nel giudizio portante:
“accertare e dichiarare la inesistenza di qualsiasi credito risarcitorio di verso PA Controparte_2 in dipendenza del contratto garantito dalla
[...]
e conseguentemente l'inesistenza del
Controparte_4 diritto di di escutere, nemmeno in parte, la PA garanzia prestata dalla dichiarare
Controparte_4 conseguentemente che tutte le pretese di verso la PA in forza della garanzia da questa
Controparte_4 prestata sono infondate, inesigibili ed improponibili;
rigettare tutte le altre domande della articolate
Controparte_4 ai nn. 2, 3, 5 e 6 dell'atto di citazione introduttivo nel presente giudizio;
il tutto con il favore delle spese di lite”.
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.09.2011 la (nel prosieguo
Controparte_4
“ ” o ) conveniva in giudizio (nel CP_4 Pt_3 PA Par prosieguo “ ” o “ ) e CP_1 Controparte_2
(in seguito ”) rappresentando, tra l'altro, di aver
[...] CP_2 emesso in data 01.07.2009 la polizza fideiussoria n. D8005606700 nell'interesse di ed a favore di a garanzia CP_2 CP_1 dell'affidamento di appalto dei servizi di pulizia di materiale rotabile e impianti industriali di lotto 14 con la CP_1
3 previsione della escussione a semplice richiesta e senza eccezioni o necessità di prove o documentazioni dell'inadempimento del contraente. Deduceva, inoltre, che il presupposto dell'escussione sarebbe stato rappresentato dalla circostanza dell'inadempimento da parte del contraente alle obbligazioni nascenti dall'appalto di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di
. Puntualizzava di aver emesso la propria garanzia sulla CP_1 base dell'offerta formulata da in fase di gara che CP_2 prevedeva un monte di ore annuo lavorato di 145.261,48 con l'impiego di 91,08 risorse umane. Aggiungeva che, successivamente, a fronte delle problematiche insorte con riferimento al passaggio delle unità lavorative al momento del
“cambio appalto”, si sarebbe impegnata ad assorbire CP_2 una quota aggiuntiva del 20% di unità lavorative rispetto all'offerta praticata e TI si sarebbe impegnata ad assegnare l'attività fino a concorrenza massima del quinto dell'importo contrattuale;
che tale modifica dei patti contrattuali sarebbe intervenuta tra contraente e ente appaltante senza la partecipazione del garante che aveva emesso la garanzia sulla base del contenuto dell'offerta risultata aggiudicataria;
che con comunicazione 26.07.2010 ha disposto la risoluzione CP_1 del contratto motivata sulla base dell'art. 22 dell'accordo quadro, indicando nel trimestre aprile/giugno un ammontare di penali pari al 21% del fatturato e il rilievo di qualità del lotto inferiore all'80% per quattro volte nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, circostanze che avrebbero integrato i presupposti richiesti dalla suddetta norma per l'esercizio della risoluzione;
che ha escusso la garanzia a seguito della risoluzione del CP_1 contratto e successivamente, in dipendenza della proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di , ha sospeso CP_2
l'escussione; che tale ricorso è stato rigettato dal Tribunale di Roma con provvedimento del 18.2.2011; che non ha CP_2 interposto reclamo e ha rinnovato l'escussione della CP_1 garanzia a suo tempo sospesa ed ha pertanto richiesto il pagamento di € 1.267.675,98 in dipendenza dello scioglimento del contratto;
che sussisterebbero precisi profili di infondatezza della richiesta, diversi da quelli formulati da ma significativi CP_2 nell'ottica della posizione di diritto del garante;
che sarebbe evidente la abnormità della pretesa di escutere la cauzione tout court, nella sua interezza, ben potendo il creditore per parte sua apprezzare l'inesistenza di un danno risarcibile;
che la richiesta di un risarcimento di oltre € 1.200.000,00 a fronte della documentata inesistenza di danno risarcibile avrebbe colorato la
4 condotta del soggetto garantito in termini di violazione del dovere di buona fede oggettiva che sta alla base della figura tipicizzata Par dell'abuso del diritto;
che la pretesa di pagamento di sarebbe inoltre infondata a fronte della estinzione o inoperatività tout court della garanzia autonoma avendo le parti del rapporto principale operato una modifica rispetto al contenuto degli obblighi sui quali il garante ha assunto il proprio impegno attraverso la stipula di un negozio autonomo e, in particolare, attraverso l'asserita imposizione di un 20% in più di manodopera utilizzata quale elemento di evidente modifica/alterazione dell'equilibrio negoziale come rappresentato dalla parte che ha richiesto la garanzia. Concludeva come sopra.
1.2 Si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione e risposta, contestando integralmente i rilievi svolti da in quanto infondati o comunque inidonei a legittimare CP_4
l'Impresa di assicurazione a sottrarsi al pagamento della cauzione escussa da . Rilevava, in particolare, che: le CP_1 eccezioni sollevate dalla garante non atterrebbero ai fatti che hanno generato l'escussione della cauzione e, cioè, i gravi inadempimenti contestati a e la successiva risoluzione CP_2 del contratto di appalto;
che avrebbe qualificato in modo CP_4 errato l'escussione della garanzia come “abusiva” in difetto della quantificazione del danno subito, presupposto che sarebbe escluso dalla uniforme giurisprudenza della Cassazione e dei giudici di merito;
che l'eccezione di compensazione sollevata dall'attrice sarebbe priva di fondamento e comunque non costituirebbe prova liquida della asserita abusività della escussione;
che l'eccezione sollevata dall'istituto garante sarebbero stata erroneamente qualificata come c.d. letterale in quanto nascerebbe direttamente dalla forma del contratto di garanzia: la stessa, a detta della convenuta, oltre ad essere infondata, atterrebbe al rapporto principale tra e e, quindi, non potrebbe essere CP_1 CP_2 sollevata dal garante autonomo, tanto meno prima di aver effettuato il pagamento. rilevava inoltre come il proprio CP_1 credito vantato nei confronti di sarebbe certo, liquido ed CP_4 esigibile e pari all'ammontare di € 1.267.675,98; pertanto, chiedeva disporsi ingiunzione di pagamento della suddetta somma ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. e che fosse in via definitiva CP_4 condannata al pagamento della suddetta somma in virtù della polizza fideiussoria escussa da . Concludeva come CP_1 sopra.
1.3 Si costituiva altresì sostenendo di aver CP_2 promosso separato giudizio avente ad oggetto fatti connessi a
5 quelli dedotti dall'attrice. Conseguentemente chiedeva la riunione dei due giudizi. Concludeva come sopra.
1.4 All'udienza del 16.2.2012 fissata per la prima comparizione delle parti, insisteva per l'accoglimento CP_1 dell'istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.; il giudice si riservava. Con provvedimento del 21.02.2012 il giudice accoglieva l'istanza e ingiungeva a di pagare la somma CP_4 pari ad euro 1.267.675,98 oltre interessi legali di mora dalla data dell'escussione. Su richiesta delle parti, il giudice concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; nelle more ha chiedeva con CP_4 istanza la revoca dell'ordinanza di ingiunzione e, in caso di rigetto, l'emissione di un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di obbligata in regresso nei confronti CP_2 dell'Istituto di assicurazione. All'udienza del 29.03.2012 fissata per la discussione sulla suddetta istanza, il giudice rilevava non sussistere nuovi motivi idonei a legittimare la revoca dell'ingiunzione, rilevava che in difetto di pagamento da parte di non poteva essere accolta la domanda di regresso nei CP_4 confronti di , e rigettava l'istanza. Alla successiva CP_2 udienza la difesa di rendeva noto che nella causa R.G. CP_4
76424/2011, promossa da , il giudice aveva trasmesso gli CP_2 atti al Presidente di Sezione affinché assumesse i necessari provvedimenti circa la riunione delle due cause;
richiedeva quindi la concessione di un breve rinvio al fine di consentire la trattazione congiunta dei giudizi. Il giudice rinviava la causa alla successiva udienza, durante la quale i procuratori di e CP_4
insistevano perché venisse disposta la riunione. Le parti CP_2 chiedevano un rinvio per i medesimi incombenti al fine di consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria anche nella causa R.G. 76424/2011. Il giudice in sostituzione del titolare della causa, riservava ogni provvedimento circa la riunione e rinviava nuovamente la causa. Successivamente, e CP_2 CP_4 ribadivano l'istanza di riunione dei due procedimenti, mentre la difesa di si opponeva;
le parti inoltre insistevano per CP_1
l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie.
1.5 Invero, nel frattempo, con atto di citazione notificato in data 28.12.2011 conveniva in giudizio e CP_2 CP_1
instaurando il giudizio R.G. 76242/2011 e deducendo, tra CP_4
l'altro, che a seguito della gara di appalto indetta da CP_1 nel luglio 2008, si era aggiudicata il Lotto 14 e che alla cennata aggiudicazione era seguita in data 08.07.2009 la stipula del relativo contratto di appalto;
che con lettera del 26.07.2010
aveva comunicato a la risoluzione del CP_1 CP_2
6 contratto in quanto l'appaltatrice aveva riportato, nel corso di un qualsiasi trimestre di validità contrattuale, penali - a qualsiasi titolo applicate - per un importo complessivo nel trimestre pari o superiore al 20% dell'importo del trimestre stesso e aveva fatto registrare uno scostamento percentuale di qualità mancante del lotto superiore al limite e al numero dei casi stabiliti dal CTR;
che aveva provveduto ad escutere la garanzia fideiussoria CP_1 rilasciata dalla;
che la risoluzione esercitata da CP_4 CP_1 sarebbe illegittima in quanto il soggetto che aveva sottoscritto la comunicazione di risoluzione sarebbe stato carente dei poteri necessari per risolvere il contratto in esame;
che i valori specificati da con riferimento alle penali inflitte, CP_1 sarebbero basati su inesatti e non condivisibili criteri di riferimento logico-matematici, giacché nel trimestre di aprile- giugno 2010 la vera percentuale delle penali per l'importo del trimestre di euro 935.297,70 sarebbe stata pari al 17,70%, percentuale, e cioè inferiore alla soglia contrattualmente stabilita del 20% necessaria per far valere il diritto potestativo di cui alla clausola risolutiva espressa prevista all'art. 22.11 dell'accordo quadro;
che fino al 14.05.2010 non avrebbe rispettato CP_1 la prescrizione secondo cui il responsabile del contratto dell'appaltatore avrebbe dovuto essere avvisato con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all'inizio dell'ispezione attraverso il sistema informativo Super che pertanto non sarebbero opponibili a le penali applicate dal 01.04.2010 al 13.05.2010; che CP_2 con riferimento alla pretesa di sarebbero stato CP_1 registrato uno scostamento percentuale di qualità mancante del lotto superiore alla percentuale stabilita dal capitolato tecnico (80%) e che non avrebbe rispettato il metodo di CP_1 campionamento indicato nel capitolato tecnico;
che legittimamente la avrebbe risolto il contratto per fatto e CP_2 colpa di dal momento che : avrebbe disatteso CP_1 CP_1
l'impegno di congruità economica del servizio in quanto per cause di indisponibilità del materiale rotabile denominate 'NRT' e 'NRT sostituita' di fatto avrebbe impedito a di svolgere le CP_2 attività di pulizia dei materiali rotabili per un valore corrispondente ad euro 787.309,98 limitandosi a corrispondere solamente l'indennizzo di euro 62.984,48; non avrebbe messo Contro
in grado di operare presso l' di Roma Smistamento CP_2
a causa di una cronica variazione dei programmi di lavorazione giornaliera, della mancanza di infrastrutture adeguate all'esecuzione delle pulizie più approfondite dei rotabili, di gravi insufficienze del servizio di manovra dei treni. Asserisce che,
7 conseguentemente, sarebbe illecita l'escussione della fideiussione da parte di , la quale dovrebbe essere chiamata a CP_1 rispondere del danno inferto a;
che la stessa vanterebbe CP_2 un credito nei confronti di pari ad € 455.293,60 in forza CP_1 delle fatture nn. 46, 50, 54 e 88 del 2010 solo parzialmente pagate.
1.6 Si costituiva rilevando che, con riferimento ai CP_1 presunti inadempimenti in cui sarebbe incorsa , CP_1 quest'ultima, contrariamente a quanto ipotizzato da , si CP_2 sarebbe sempre conformata ai dettami contrattuali e non avrebbe impedito a di poter rendere i propri servizi né avrebbe CP_2 mai evitato di instaurare un contradditorio al momento delle verifiche di qualità; cha la stessa si sarebbe resa CP_2 gravemente inadempiente agli obblighi assunti legittimando il provvedimento di risoluzione assunto da;
che, in ogni CP_1 caso, i danni lamentati sarebbero insussistenti e sprovvisti di prova;
che, quanto ai crediti asseritamente vantati da in CP_2 forza delle fatture azionate, gli stessi: si sarebbero estinti per compensazione con i crediti maturati da nei confronti CP_1 dell'appaltatrice derivanti dal pagamento da parte di CP_1 degli emolumenti dovuti ai lavoratori da parte della stessa;
oppure sarebbero comunque inesigibili in quanto le CP_2 relative somme sarebbero state trattenute dalla convenuta per far fronte agli esborsi conseguenti alle iniziative giudiziarie intraprese dai lavoratori nei confronti di ai sensi CP_1 dell'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 1.7 Si costituiva altresì facendo presente la presenza CP_4 del giudizio R.G. 52741/2011 dalla stessa instaurato riproducendo copia integrale dell'atto di citazione, al quale aderiva e del quale richiamava il contenuto.
1.8 Quanto alla trattazione del giudizio R.G. 76424/2011, all'udienza del 11.07.2012, la difesa di formulava CP_2 istanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di per ottenere CP_1 il pagamento delle fatture a suo dire rimaste insolute;
a fronte della richiesta di riunione con il giudizio R.G. 52741/2011 formulata da e , il giudice disponeva la CP_4 CP_2 trasmissione degli atti al Presidente di sezione, il quale con provvedimento del 22.08.2012 assegnava la causa alla dott.ssa
, già titolare del giudizio n. 52741/2011, fissando l'udienza Pt_4 del 15.11.2012 per la comparizione avanti la stessa. A tale udienza il giudice in sostituzione della dott.ssa , su istanza delle Pt_4 parti concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando la causa per l'esame delle istanze istruttorie nonché della richiesta di riunione reiterata dai legali di e;
CP_4 CP_2 CP_2
8 formulava istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di per ottenere il pagamento delle fatture azionate;
CP_1
depositava documentazione a dimostrazione del fatto di CP_1 aver corrisposto agli ex lavoratori di gli emolumenti non CP_2 pagati dall'appaltatrice e di aver, quindi, estinto per compensazione i relativi crediti azionati dalla controparte. Con provvedimento del 28.5.2013 il giudice rigettava l'istanza di ingiunzione formulata da e, quanto alle prove CP_2 testimoniali, ammetteva esclusivamente quella richiesta da ad esclusione dei capitoli 10, 11, 12 e 13 in quanto CP_2 irrilevanti e documentali;
inoltre, ritenendo sufficiente la trattazione contemporanea delle cause, rinviava per l'assunzione della prova testimoniale.
1.9 Alla successiva udienza il giudice riuniva le due cause e assumeva la prova testimoniale;
ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Le cause venivano state rinviate d'ufficio causa della sostituzione del magistrato titolare del ruolo. Successivamente, le parti chiamate per la precisazione delle conclusioni, precisavano e il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «1) Rigetta le domande spiegate da
[...]
(già e Parte_1 Controparte_4 da per le Controparte_2 suesposte motivazioni;
2) Accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale da e, Parte_5 per l'effetto, condanna (già Parte_1
al pagamento dell'importo di Controparte_4 euro 1.267.675,98 recato dalla polizza n. D8005606700 rilasciata dalla (ora Controparte_4 Parte_1
, oltre interessi, confermando l'ordinanza emessa in corso
[...] di giudizio ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. in data 16-21.02.2012; 3) condanna (già Parte_1
e Controparte_4 Controparte_2 in solido a rifondere le spese processuali
[...]
, per Parte_5 la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre esborsi, iva e c.p.a. come per legge».
9 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Premesse «2.0 Preliminarmente si osserva che la presente decisione viene emessa ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui “non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti”». Oggetto della controversia «2.1 In primis occorre chiarire che le domande spiegate dalle parti nei due giudizi riuniti verranno esaminate congiuntamente in quanto interdipendenti e fondate sulla medesima piattaforma probatoria 2.2 La controversia inerisce un rapporto sorto in virtù di un contratto di appalto stipulato tra e nel 2009 e da quest'ultima CP_2 CP_1 asseritamente risolto in data 26.07.2010 in ragione di gravi inadempimenti posti in essere da . Su tale assetto si innesta l'oggetto della CP_2 controversia che riguarda l'accertamento della fondatezza del diritto in capo a ad escutere la polizza fideiussoria a garanzia del corretto CP_1 adempimento dell'appaltatrice, rilasciata da , la quale a sua volta CP_4 contesta tale diritto in capo a ». CP_1 Legittimità della risoluzione del contratto «2.3 Anzitutto va accertata la legittimità della risoluzione del contratto, fatta valere da . Sul punto deve rilevarsi come dall'esame CP_1 degli atti di causa ed, in particolare, dalla lettura dell'art. 22 dell'accordo quadro è emerso che sarebbe divenuta titolare del diritto potestativo CP_1 alla risoluzione del contratto nel momento in cui avesse “riportato, CP_2 nel corso di un qualsiasi trimestre di validità contrattuale, penali - a qualsiasi titolo applicate - per un importo complessivo nel trimestre pari o superiore al 20% dell'importo del trimestre stesso” o avesse “fatto registrare uno scostamento percentuale di qualità mancante del lotto superiore al limite e al numero dei casi stabiliti dal CTR” (documento 11 fascicolo ); CP_2 quanto a quest'ultimo profilo, è emerso pure come il capitolato tecnico prevedesse che la risoluzione di diritto potesse essere invocata “qualora fosse rilevato un valore di Qualità del Lotto inferiore all'80% per più di tre volte, anche non consecutive, nell'arco di ciascun anno di validità contrattuale” (documento 12 fascicolo ). Dagli atti è stato possibile CP_2 accertare, inoltre, che ha riportato nel corso del trimestre aprile, CP_2 maggio, giugno dell'anno 2010 penali per un valore superiore al 20% dell'importo del trimestre e che ha fatto registrare nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2010 un valore di qualità del lotto inferiore all'80%. Invero dall'istruttoria di causa (documento 34 fascicolo ) CP_1
10 è emerso che l'importo del trimestre aprile, maggio e giugno dell'anno 2010 sia stato pari ad euro 790.039,63 e che le penali applicate da nello CP_1 stesso periodo sono state complessivamente pari ad euro 165.637,30 ossia a circa il 21% dell'importo del trimestre (documenti 7, 8 fascicolo CP_1 R.G. 76424/2011). Pertanto, deve ritenersi che si sia CP_1 legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa risulta essendo stata dimostrata la sussistenza di entrambe le cause di risoluzione invocate da non essendo state efficacemente contestate da le modalità CP_1 CP_2 con le quali aveva accertato e quantificato gli scostamenti rilevati CP_1 e posti a base della risoluzione». Legittimità dell'escussione della garanzia «2.4 Quanto alla garanzia escussa da , essa deve anzitutto CP_1 qualificarsi come garanzia autonoma a prima richiesta, con la conseguenza che essa attribuisce “al creditore-beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale” e che in caso di “incameramento della cauzione da parte dell'ente appaltatore di opere pubbliche, questi non è tenuto a dimostrare la sussistenza di un danno in concreto, proprio in ragione della determinazione forfettaria dello stesso che consegue alla previsione della cauzione” (cfr Cass. Civ. SS. UU. n. 3947/2010, Cass. Civ., 24 aprile 2008, n. 10652, Cass. Civ. n. 8295/1994). Come sottolineato sempre dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova del danno subito, sulla base della funzione genetica e funzionale delle polizze fideiussorie le stesse rivestono una “funzione satisfattiva delle ragioni della stazione incamerarne l'importo, all'esito di un accertamento da essa condotto in senso esclusivo, perché unilaterale e insindacabile, in ogni caso d'insolvibilità del debitore e, comunque, in caso d'inadempimento ancorché incolpevole. E ciò, in particolare, quando, come nel caso in esame, le parti facciano riferimento alla figura della cauzione una garanzia autoliquidabile da parte del creditore principale, indipendentemente dalle contestazioni del debitore principale” (Cassazione civile, sez. I, 25/09/2015, n. 19088; nei medesimi termini già Cassazione civile sez. III, 17 giugno 2013, n. 15108).
2.5 Ciò posto, deve rilevarsi come, dall'esame della produzione documentale è emerso che con la garanzia di cui si controverte la compagnia assicurativa si era impegnata a pagare l'importo quantificatole dalla garantita, come da condizioni generali di contratto ed appendice n. 1, “entro il termine di 15 gg.”, dal ricevimento “della semplice richiesta scritta dell'Ente garantito”, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ex art. 1944 c.c., “senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo”, “senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della stessa”. Ebbene, come già rilevato dal giudice procedente in sede di valutazione dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 ter c.p.c., il contratto autonomo di garanzia (“a semplice richiesta”, “senza riserva o eccezione alcuna”, con deroga espressa agli artt. 1945 e/o 1957 c.c.) è una figura, conosciuta negli ordinamenti nazionali di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, caratterizzata dall'autonomia ed astrattezza rispetto al rapporto sottostante, in quanto il garante rinuncia espressamente a sollevare nei confronti del
11 creditore garantito qualsiasi eccezione relativa al rapporto principale garantito, avendo detto negozio la funzione, più che di garantire l'adempimento altrui, di far conseguire senza indugio al creditore l'oggetto della prestazione, in attesa della chiarificazione del rapporto sottostante e delle contestazioni, riversando in tal modo sul garante il rischio dell'inadempienza colpevole o incolpevole (C.C. 12341/1992; C.C. 10188/1998). Si era correttamente osservato inoltre che secondo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, detta autonomia, più o meno accentuata, in armonia con il generale principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, non è assoluta e senza limiti, potendo la garante rifiutare il pagamento della garanzia in caso di escussione abusiva e fraudolenta da parte del beneficiario, purché resistenza della frode (vale a dire dell'intento di trarre illecito profitto dalla garanzia) o dell'uso anormale del diritto (per es. per nullità, inefficacia, estinzione del rapporto principale) siano individuabili attraverso una prova documentale di immediata e sicura documentazione (c.d. prova liquida), e dovendo anzi la garante, secondo una certa tesi, diligentemente opporre 1'exceptio doli al beneficiario, ove sussistente, e se posta in grado di conoscere e valutare il fondamento di detta eccezione. Ciò considerato, ne consegue che solo in presenza di un'evidente domanda di pagamento fraudolenta, sulla base di una prova, di facile verificazione, della mala fede del beneficiario (stante la necessità di confinare ad ipotesi eccezionali i casi in cui è possibile paralizzare l'efficacia naturale della garanzia autonoma a prima richiesta, proprio a salvaguardia di detta autonomia), si ritiene legittima la tutela giudiziale inibitoria, in via d'urgenza, atta ad impedire l'escussione della garanzia. La già richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite era intervenuta a fronte di un contrasto interno in ordine ai rapporti (avuto speciale riguardo alle convenzioni stipulate dall'appaltatore di opere pubbliche su richiesta del committente ed a suo favore) tra fideiussione c.d. atipica o cauzione fideiussoria o assicurazione fideiussoria, contenenti deroga parziale agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c. o 1956 e 1957 c.c., caratterizzanti la garanzia fideiussoria, essendo il garante tenuto al pagamento immediato del credito “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”, e garanzie autonoma (c.d. garantievertrag); nella specie, secondo un orientamento tale rapporto di garanzia, così caratterizzato, stante l'idoneità o sufficienza delle clausole di pagamento “a prima o semplice richiesta o senza eccezioni”, alla stregua di una garanzia autonoma, con funzioni indennitarie o risarcitorie verso il creditore insoddisfatto, attesa la previsione di un tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore, ed inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali quelle ex artt. 1947, 1956 e 1957 c.c.; un secondo orientamento, invece, qualificava tale rapporto come fideiussorio, caratterizzato dal principio di accessorietà, con funzione di garantire l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale, pur se atipico, stante deroga parziale alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. o da altre norme attinenti le tipiche eccezioni fideiussorie, con conseguente necessità per il giudice di verificare ogni volta, a prescindere dall'utilizzo di tali clausole, “la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia”. Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dovere privilegiare il primo orientamento (avente il pregio di “consentire ex ante la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia,
12 restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutica sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate”, pag. 51 della sentenza), stabilendo che la presenza di clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” depone verso la configurazione del rapporto, salva
“irredimibile 'discrasia' con l'intero contenuto 'altro' della convenzione negoziale”, come di garanzia autonoma, avente la funzione o “causa concreta” di assicurare il soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento.
2.6 Alla luce delle suesposte considerazioni, non può che rilevarsi come, stante la natura autonoma, di tipo indennitario, della polizza cauzionale prestata dalla compagni assicurativa in favore di , CP_4 CP_1 nell'interesse dell'appaltatrice , la garante non è legittimata a CP_2 sollevare eccezioni inerenti la mancata prova del danno come quantificato dalla beneficiaria ovvero la compensazione, invocata dalla debitrice garantita, con i crediti da questa vantati, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese, e comunque l'eccezione sollevata non ha il carattere della prova evidente e liquida richiesta per la configurazione di una exceptio doli. Pertanto, l'ordinanza concessa ex art. 186 ter c.p.c., già provvisoriamente esecutiva, deve essere confermata e per, l'effetto, la (già Parte_1 [...]
condannata al pagamento dell'importo di euro Controparte_4 1.267.675,98 recato dalla polizza n. D8005606700 della
[...]
oltre interessi.». Controparte_4 Spese «3.0 In virtù del principio della soccombenza, le spese vengono poste a carico della e della Parte_1 Controparte_6 e liquidate, come da dispositivo, alla luce dei criteri previsti
[...] dal DM n. 37 dell'8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, considerando lo scaglione di riferimento e le fasi processuali».
§ 3. — Ha proposto appello Parte_1 ed ha così concluso:
“Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 577/2020 pubblicata il 10/1/2020 e non notificata, ed in accoglimento della presente impugnazione;
in via principale:
− accerti e dichiari l'insussistenza di crediti risarcitori da parte di nei confronti di PA Controparte_2 in dipendenza del contratto garantito;
[...]
− accerti e dichiari l'inesistenza del diritto di escutere la garanzia, nonché l'abusività della pretesa di escussione della garanzia e la sua contraddittorietà con il principio di buona fede oggettiva nella esecuzione del contratto;
13 − accerti – occorrendo – la compensazione tra il credito derivante dai maggiori costi contrattuali per il residuo periodo ed i crediti di derivanti dal Controparte_2 contratto di appalto, e comunque ne dichiari la compensazione;
− dichiari conseguentemente che tutte le pretese di verso la Compagnia in forza della garanzia PA prestata sono infondate, inesigibili ed improponibili;
in via subordinata:
− limiti la condanna della Compagnia al risarcimento del danno effettivamente subito da in dipendenza PA dell'inadempimento di entro Controparte_2
i limiti già documentati nel giudizio di primo grado;
in ogni caso:
− revochi la sentenza di primo grado nonché l'ordinanza- ingiunzione depositata il 21/02/2012, pronunciata in favore di e nei confronti di PA Controparte_4
(oggi per l'importo di € Parte_1
1.267.675,98 oltre a interessi e spese processuali;
− dichiari tenuta e condanni in persona PA del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla nella sua qualità di successore a Parte_1 titolo universale della la somma di € Controparte_4
1.311.542,54 da questa versata in forza dell'ordinanza- ingiunzione concessa, ovvero la diversa somma che all'esito del presente giudizio risulterà in tutto o in parte non dovuta, il tutto con gli interessi legali dal 30/04/2012 sino al soddisfo;
− condanni in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla la somma di € 1.311.542,54 Parte_1 Controparte_4 versata dalla Compagnia a ovvero la diversa PA somma che dovesse risultare effettivamente dovuta all'esito del presente giudizio, il tutto con gli interessi legali dal 30/04/2012 e sino all'effettivo soddisfo, e ciò ai sensi degli artt. 1203 n. 3 – n. 1949 – 1950 c.c. nonché ai sensi delle condizioni di polizza;
− con il favore di spese e compensi professionali, gravati di I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria:
− ove ritenuto, si chiede che il Tribunale ordini a CP_1
ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della
[...] documentazione relativa ai costi relativi al riappalto alla seconda classificata Maca Servizi del servizio di pulizia già in precedenza affidato a , con riferimento al residuo periodo di durata CP_2 del medesimo contratto di appalto”.
14 ha resistito al gravame ed ha chiesto: PA
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, anche previo rilievo della inammissibilità delle conclusioni rassegnate da controparte, rigettare integralmente il gravame avversario e per l'effetto confermare la Sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. è rimasta contumace. Controparte_2
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 21.07.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 21.05.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1) Erroneo disconoscimento della prova liquida di escussione abusiva;
violazione dell'art. 115 c.p.c. 1^ comma. La parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice ha escluso la sussistenza della “prova evidente e liquida” in merito all'abusività dell'escussione della garanzia richiesta da a PA Parte_1
Sostiene, contrariamente, la parte “di aver fornito la prova della consistenza reale del danno subito da , di gran CP_1 lunga inferiore al massimale di polizza arbitrariamente escusso nella sua integrità”, non limitandosi, come ritenuto dal Tribunale, ad eccepire la mancata prova del danno subito dalla controparte. Afferma, inoltre, l'appellante che il Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c., non avrebbe considerato, né “posto a fondamento della decisione”, il quantum dei danni subiti da così come prospettato PA dall'odierno appellante, pur non avendo mai contestato CP_1 tale quantificazione. La parte appellante ribadisce pertanto la discrepanza tra l'importo ottenuto da in virtù dell'ordinanza emessa in CP_1 primo grado (€ 1.267.675,98, che diventerebbero oltre € 1.700.000,00 sommando anche le “somme dovute a ma CP_2 non corrisposte e trattenute da stessa”) e il quantum del CP_1 danno subito (che, secondo l'appellante, ammonta ad un totale di circa € 500.000,00), differenza in cui starebbe la prova “della abusività e della contrarietà a buona fede dell'escussione integrale del massimale di polizza da parte di ”. CP_1
A tal proposito la parte ripropone anche in appello l'istanza istruttoria relativa all'esibizione da parte di dei CP_1
15 “documenti concernenti i costi relativi al riappalto del servizio con riferimento al residuo periodo di durata”, non accolta in primo grado, posto che la stessa appellante ritiene “già ampiamente raggiunta la prova documentale dell'inesistenza di danni in capo a nella esorbitante misura CP_1 complessivamente azionata dalla stessa”. 2) Violazione dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006, nonché del D.M. 12/3/2004 n. 123; violazione dell'art. 123 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207. La parte appellante censura la medesima parte della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale “ha escluso l'esistenza della prova liquida dell'escussione abusiva della garanzia”, affermando altresì la violazione della “normativa di riferimento in tema di “cauzione definitiva””. Ritiene, invero, l'appellante che il Giudice di primo grado non abbia considerato i “limiti entro i quali la Stazione Appaltante potrà richiedere alla Garante il pagamento degli eventuali danni subiti”, in violazione dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006, il quale prevede che “la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento”, come specificato anche dal D.M. 12/3/2004 n. 123 richiamato nella polizza de qua, e perciò parte integrante della stessa, e dall'art. 123 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207. Nota in tal senso l'appellante che non avrebbe mai CP_1
“indicato qualsivoglia ragione di credito maturata in conseguenza della decretata risoluzione del contratto di appalto”, fatta eccezione per il credito sorto dal pagamento effettuato agli ex lavoratori di , né “documentato eventuali danni da CP_2 riappalto diversi e maggiori da quelli noti in causa e riferiti al riaffidamento alla ditta MACA”. 3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia su una domanda proposta da Parte_1
La parte appellante lamenta il fatto che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi, tanto in motivazione quanto nel dispositivo della sentenza, sulla domanda di condanna nei confronti di proposta da al fine di Controparte_2 Parte_1
“ottenere il rimborso delle somme che la stessa fosse CP_3 stata tenuta a pagare a in forza della garanzia CP_1 prestata”. La parte appellante eccepisce pertanto la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, chiedendo la riforma della sentenza anche in merito a tale omessa di pronuncia e quindi, nello specifico, chiedendo l'accertamento del diritto di surroga e regresso di “per Parte_1
16 tutte le somme già versate che all'esito del presente giudizio dovessero risultare anche solo parzialmente effettivamente dovute a ”. CP_1
4) Erroneo addebito delle spese di lite. Da ultimo, la parte impugna la sentenza di primo grado nel capo relativo alla refusione delle spese di lite, chiedendo che venga anch'esso riformato in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado nei termini esposti nei precedenti motivi di appello.
§ 5. — L'appello è infondato in relazione ai motivi n. 1 e 2. Assume l'appellante che la prova della fraudolenta escussione era stata fornita mediante l'allegazione e la documentazione del danno effettivamente patito dall'appaltante per effetto dell'inadempimento dell'appaltatrice e della risoluzione del contratto, danno da quantificarsi unicamente nelle spese occorse per procedere ad un nuovo affidamento del servizio, che non superano la somma di € 100.000,00, atteso che, nei confronti dell'appaltatrice, la stazione appaltante si era già soddisfatta trattenendo sulle fatture di pagamento l'importo delle penali. La prova dell'effettività dei danni riportati, secondo l'appellante, starebbe alla base della normativa di riferimento in tema di cauzione definitiva, che, dunque, il giudice di primo grado avrebbe violato. Premesso che deve escludersi la dedotta non contestazione da parte di delle circostanze poste a fondamento CP_1 dell'exceptio doli, avendo quest'ultima, al contrario, contestato in radice l'opponibilità da parte della garante delle contestazioni sollevate dall'assicurazione in primo grado di talché, in tale prospettiva, le circostanze fattuali dedotte dall'appellante non rilevano, va osservato che l'interpretazione del funzionamento della garanzia proposto dall'appellante porta a vanificare completamente la natura e la finalità del contratto di garanzia autonoma, quale è quello stipulato dalle parti in causa. Si ricorda che in base all'Accordo Quadro del 9.7.2009 le e hanno espressamente previsto che : CP_1 CP_2
“ ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o CP_1 provvedimento giudiziario e senza che l'Appaltatore, né l'Istituto assicuratore, possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della polizza suddetta, onde rivalersi dei danni alla stessa CP_1 cagionati – sulla base dei propri accertamenti”. La polizza prevede:
17 -il pagamento da parte della garante a fronte del ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente garantito e che il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso”;
-la garanzia soggiacerà a tutti i vincoli e norme regolamentari e legislative che regolano i depositi cauzionali in materia di appalto anche quando le inadempienze in genere dell'affidatario nei confronti delle obbligazioni da esso assunte venissero consensualmente e transattivamente definite tra l'affidatario stesso e è altresì previsto che, anche PA in caso di transazione, potrà avvalersi della PA fideiussione in dipendenza della quale la garante si impegna a pagare l'importo che le verrà quantificato senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa”;
- è escluso il beneficio di preventiva escussione disciplinato dall'art. 1944 c.c.;
- è prevista la rinuncia da parte di ad ogni e CP_2 qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. E' dunque evidente, da un lato, la totale autonomia tra la garanzia prestata dalla società di assicurazione e il rapporto tra l'appaltante e l'appaltatrice derivante dal contratto di appalto, e, dall'altro lato, la funzione indennitaria della garanzia, perché volta a ristorare i danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. Non è contestato che l'escussione della garanzia da parte di riguardasse l'importo delle penali applicate CP_1 all'appaltatrice per gli inadempimenti rilevati da . CP_1
Le penali costituiscono, per definizione, la quantificazione anticipata del danno da inadempimento. L'escussione da parte di della somma dovuta a CP_1 titolo di penali, e, dunque, a titolo di risarcimento del danno, era dunque pienamente legittima, perché rientrante a pieno titolo nell'oggetto della garanzia. Né è contestato dall'appellante che potesse, sulla base delle pattuizioni contenute nel CP_1 contratto di appalto, operare le detrazioni derivanti dall'applicazione delle penali sulle fatture di pagamento dei corrispettivi dovuti a . CP_2
Dunque, stante l'autonomia tra il contratto di garanzia e il rapporto garantito, ossia il rapporto di appalto tra e CP_1
, non poteva la garante eccepire che le somme dovute a CP_2
18 titolo di penale fossero già state trattenute dai corrispettivi dovuti da a , trattandosi di eccezione che attiene al CP_1 CP_2 rapporto garantito. Era evidentemente che, a fronte CP_2 dell'escussione della garanzia per le somme dovute a titolo di penali, avrebbe dovuto eccepire l'illegittimità delle trattenute, per lo stesso titolo, sui corrispettivi ad essa spettanti, nel caso in cui l'assicurazione garante avesse onorato il debito derivante dall'avvenuta escussione della garanzia. Ed in effetti, con separato giudizio, aveva chiesto dichiararsi l'illegittima CP_2 applicazione delle penali e delle conseguenti detrazioni, nonché l'illegittima escussione della garanzia. La circostanza che, a seguito della riunione dei due giudizi, ossia quello relativo al rapporto di appalto, e quello relativo alla garanzia prestata dalla società assicuratrice, i due rapporti siano confluiti nel medesimo giudizio (non avendo peraltro proposto impugnazione il debitore ) non muta il regime delle CP_2 eccezioni che poteva sollevare la garante sulla base del contratto autonomo di garanzia sopra riportato. Altresì, l'autonomia tra il rapporto di garanzia ed il rapporto garantito, sancito dalla prevista impossibilità per il garante di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito, esclude la possibilità di operare qualsivoglia compensazione tra la somma dovuta dalla garante a titolo di garanzia e le somme dovute da al debitore principale in virtù del contratto di appalto. CP_1
Insomma, la finalità del contratto autonomo di garanzia è quella di consentire all'appaltante di rivalersi immediatamente e pienamente dei danni sofferti a causa degli inadempimenti posti in essere dall'appaltatore nell'esecuzione del rapporto, ed in ciò costituisce l'obbligazione assunta dalla garante;
riguarda invece il diverso ed autonomo rapporto di appalto tra appaltante e appaltatrice, la legittimità dell'applicazione delle penali e la misura delle stesse, nonché l'eventuale già avvenuto soddisfacimento del credito risarcitorio dell'appaltante per effetto dell'escussione della garanzia. Consentire al garante di sindacare il se ed il quanto della garanzia azionata dall'appaltante significa in definitiva vanificare la particolare funzione del contratto autonomo di garanzia, che è quella di assicurare l'immediato ristoro dei danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni assunte nel contratto di appalto. Invero, l'accoglimento della tesi dell'appellante impedisce, di fatto, all'appaltante di avvalersi del più rapido e agevole modo di soddisfare la medesima pretesa creditoria, consentito proprio dalla garanzia autonoma rilasciata in
19 suo favore, mentre in caso di corretta applicazione della garanzia, è previsto il diritto in favore della garante di agire in regresso, e per l'intera somma sborsata, nei confronti del debitore, e, a quest'ultimo, di far valere le sue ragioni nei confronti del creditore- beneficiario, ove questi abbia escusso la garanzia in modo illegittimo, e comunque, di eccepire il già avvenuto soddisfacimento delle ragioni risarcitorie, nel caso di pagamento da parte del garante, al fine di evitare ingiuste duplicazioni. A tal proposito, deve rilevarsi, nel caso in questione, la mancata proposizione da parte di dell'impugnazione CP_2 avverso la statuizione di rigetto delle domande da quest'ultima formulate, statuizione, che, pertanto, è divenuta definitiva. Rilevato, dunque, che ha escusso la garanzia per CP_1 la somma delle penali, costituenti per definizione risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, è da escludersi la fondatezza dell'exceptio doli sollevata dall'appellante. In proposito, la parte appellata ha ricordato il precedente della S.C. n. 12884 del 15.5.2019, che ha deciso nel senso ora indicato, proprio in un caso in cui l'exceptio doli era stata sollevata dalla garante a fronte della già avvenuta detrazione e applicazione delle penali nel corso del rapporto garantito. La successiva pronuncia della S.C. 3839/2021 richiamata dall'appellante non si pone in contrasto con la precedente sentenza, nella parte in cui, ha stabilito, con riguardo agli appalti pubblici, che a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore, la P.A. può soddisfare il proprio credito incamerando l'importo ricevuto in numerano o procedendo alla vendita dei titoli o all'escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subìto, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l'ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati (Cass. 08/10/2014 n. 21205 che richiama Cass., 23/02/1979, n. 1212). Invero l'escussione, come nel caso di cui al presente giudizio, delle somme dovute a titolo di penale, non necessita di ulteriore prova, trattandosi di liquidazione anticipata del danno già contrattualmente prevista per il caso di inadempimento dell'appaltatore e per il cui risarcimento è stato, appunto, stipulato il contratto autonomo di garanzia oggetto di causa. Deve altresì escludersi che l'interpretazione proposta dal primo giudice, ed in questa sede confermata, risulti non conforme alla normativa di riferimento in tema di cauzione definitiva citata
20 dall'appellante, normativa che, nel suo complesso, riguarda pur sempre la garanzia per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore, nell'ambito del quale sono sicuramente ricomprese le penali. Va invece accolto il terzo motivo, risultando sussistente il vizio denunciato di omessa pronuncia, discendendo, dalla condanna inflitta nei confronti di , il diritto di surroga nei CP_1 diritti che il creditore aveva contro il debitore, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 1949 c.c. in tema di fideiussione, a sua volta applicazione del principio generale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., ed ex art. 7 delle condizioni generali di polizza, con conseguente diritto di regresso del garante contro il debitore principale (art. 1950 c.c.). Pertanto, va Controparte_2 condannata a rimborsare alla la Parte_1 somma di € 1.311.542,54 versata dalla Compagnia a CP_1
con gli interessi legali dal 30/04/2012 e sino all'effettivo
[...] soddisfo. Altresì, va Controparte_2 condannata al rimborso, in favore di Parte_1 delle spese sostenute per il giudizio di primo grado,
[...] liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2015 nella misura di euro 36.145 oltre a spese generali, IVA e CPA.
§ 6. — Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza nei confronti di Parte_1
Esse si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022 PA nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA. Altresì, deve condannarsi Controparte_2 al rimborso, in favore di delle
[...] Parte_1 spese del presente grado di appello, liquidate nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 PA
e contro la sentenza resa tra Controparte_2 le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna rimborsare alla Controparte_2 la somma di € 1.311.542,54 Parte_1 versata dalla Compagnia a con gli interessi legali PA dal 30/04/2012 sino all'effettivo soddisfo nonché al rimborso delle
21 spese del giudizio di primo grado, liquidate nella misura di euro 36.145 oltre a spese generali, IVA e CPA, ferma per il resto l'impugnata sentenza;
2. — condanna al rimborso, Parte_1 in favore di delle spese sostenute per questo PA grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA;
3. al Controparte_7 rimborso, in favore di delle spese Parte_1 del presente grado di appello, liquidate nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 21.07.2025. Il presidente estensore
22
– C.F.: , con gli avvocati Sciuto P.IVA_1 P.IVA_2
Filippo e Scofone Carlo PARTE APPELLANTE E (C.F.: ), con gli avvocati PA P.IVA_3
Zoppini Andrea e Di Vilio Vincenzo PARTE APPELLATA E
Controparte_2
PARTE APPELLATA contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 577/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «CONCLUSIONI: Per Parte_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato
[...] in atti: “in via principale: accerti e dichiari la inesistenza del credito risarcitorio di verso PA Controparte_2 in dipendenza del contratto garantito e
[...]
1 conseguentemente l'inesistenza del diritto di escutere la garanzia, occorrendo previa valutazione di abusività della pretesa e della sua contraddittorietà con il principio di buona fede oggettiva nella esecuzione del contratto;
accerti - occorrendo - la compensazione tra il credito derivante dai maggiori costi contrattuali per il residuo periodo ed i crediti di Controparte_2 derivanti dal contratto di appalto, e comunque ne dichiari la
[...] compensazione;
accerti e dichiari che la intervenuta modifica del contratto garantito e delle relative prestazioni a carico di rende la garanzia non Controparte_2 esauribile ed autorizzava la Compagnia a rifiutare l'adempimento della garanzia prestata, occorrendo previa dichiarazione di nullità/inesigibilità della stessa anche per indeterminatezza dell'oggetto, dando espressamente atto che si tratta di eccezione letterale proponibile dal garante in ragione anche della non riferibilità della pretesa alla garanzia prestata;
dichiari conseguentemente che tutte le pretese di verso la PA
Compagnia in forza della garanzia prestata sono infondate, inesigibili ed improponibili;
in via subordinata: limiti la condanna della al risarcimento del danno effettivamente subito CP_3 da in dipendenza dell'inadempimento di PA [...]
in ogni caso: revochi l'ordinanza- Controparte_2 ingiunzione depositata il 21.02.2012, pronunciata in favore di e nei confronti di PA Controparte_4
(oggi per l'importo di € Parte_1
1.267.675,98 oltre a interessi e spese processuali;
dichiari tenuta e condanni in persona del suo legale PA rappresentante pro tempore, a restituire alla
[...]
nella sua qualità di successore a titolo Parte_1 universale della la somma di € Controparte_4
1.311.542,54 da questa versata in forza dell'ordinanza- ingiunzione concessa, ovvero la diversa somma che all'esito del presente giudizio risulterà in tutto o in parte non dovuta, il tutto con gli interessi legali dal 30.04.2012 sino al soddisfo;
condanni in persona del suo Controparte_2 rappresentante pro tempore, a rimborsare alla
[...] la somma di € 1.311.542,54 versata dalla Parte_1
Compagnia a ovvero la diversa somma che PA dovesse risultare dovuta all'esisto del presente giudizio, il tutto con gli interessi legali dal 30.04.2012 sino all'effettivo soddisfo, e ciò ai sensi degli artt. 1203 n.
3 - n. 1949 - 1950 c.c. nonché ai sensi delle condizioni di polizza;
con il favore di spese e compensi professionali, gravati di I.V.A. e C.N.P.A.P.”.
2 Per come da comparsa di costituzione PA
e risposta nel giudizio portante: “preliminarmente, in via riconvenzionale, pronunciare nei confronti della
[...] ai senso dell'art. 186 ter c.p.c. ordinanza di Controparte_4 ingiunzione di pagamento dell'importo di € 1.267.675,98 recato dalla polizza n. D8005606700 della Controparte_4 oltre interessi dalla data di esecuzione al saldo, munita della clausola di provvisoria esecutorietà ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648, comma 1, c.p.c.; anche previo rilievo della inammissibilità per difetto di legittimazione attiva della domanda Par di compensazione tra il credito di e gli asseriti crediti vantati da rigettare tutte le Controparte_2 domande attrici in relazione alle corrispondenti difese di cui al presente atto;
sempre in via riconvenzionale, confermare l'ordinanza ingiunzione eventualmente concessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. e, definitivamente pronunciando, condannare la al pagamento dell'importo di € Controparte_4
1.267.675,98 recato dalla polizza n. D8005606700 della
[...]
oltre interessi dalla data di esecuzione al Controparte_4 saldo;
con vittoria di spese competenze e onorari”. Per Controparte_2 come comparsa di costituzione e risposta nel giudizio portante:
“accertare e dichiarare la inesistenza di qualsiasi credito risarcitorio di verso PA Controparte_2 in dipendenza del contratto garantito dalla
[...]
e conseguentemente l'inesistenza del
Controparte_4 diritto di di escutere, nemmeno in parte, la PA garanzia prestata dalla dichiarare
Controparte_4 conseguentemente che tutte le pretese di verso la PA in forza della garanzia da questa
Controparte_4 prestata sono infondate, inesigibili ed improponibili;
rigettare tutte le altre domande della articolate
Controparte_4 ai nn. 2, 3, 5 e 6 dell'atto di citazione introduttivo nel presente giudizio;
il tutto con il favore delle spese di lite”.
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.09.2011 la (nel prosieguo
Controparte_4
“ ” o ) conveniva in giudizio (nel CP_4 Pt_3 PA Par prosieguo “ ” o “ ) e CP_1 Controparte_2
(in seguito ”) rappresentando, tra l'altro, di aver
[...] CP_2 emesso in data 01.07.2009 la polizza fideiussoria n. D8005606700 nell'interesse di ed a favore di a garanzia CP_2 CP_1 dell'affidamento di appalto dei servizi di pulizia di materiale rotabile e impianti industriali di lotto 14 con la CP_1
3 previsione della escussione a semplice richiesta e senza eccezioni o necessità di prove o documentazioni dell'inadempimento del contraente. Deduceva, inoltre, che il presupposto dell'escussione sarebbe stato rappresentato dalla circostanza dell'inadempimento da parte del contraente alle obbligazioni nascenti dall'appalto di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di
. Puntualizzava di aver emesso la propria garanzia sulla CP_1 base dell'offerta formulata da in fase di gara che CP_2 prevedeva un monte di ore annuo lavorato di 145.261,48 con l'impiego di 91,08 risorse umane. Aggiungeva che, successivamente, a fronte delle problematiche insorte con riferimento al passaggio delle unità lavorative al momento del
“cambio appalto”, si sarebbe impegnata ad assorbire CP_2 una quota aggiuntiva del 20% di unità lavorative rispetto all'offerta praticata e TI si sarebbe impegnata ad assegnare l'attività fino a concorrenza massima del quinto dell'importo contrattuale;
che tale modifica dei patti contrattuali sarebbe intervenuta tra contraente e ente appaltante senza la partecipazione del garante che aveva emesso la garanzia sulla base del contenuto dell'offerta risultata aggiudicataria;
che con comunicazione 26.07.2010 ha disposto la risoluzione CP_1 del contratto motivata sulla base dell'art. 22 dell'accordo quadro, indicando nel trimestre aprile/giugno un ammontare di penali pari al 21% del fatturato e il rilievo di qualità del lotto inferiore all'80% per quattro volte nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, circostanze che avrebbero integrato i presupposti richiesti dalla suddetta norma per l'esercizio della risoluzione;
che ha escusso la garanzia a seguito della risoluzione del CP_1 contratto e successivamente, in dipendenza della proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di , ha sospeso CP_2
l'escussione; che tale ricorso è stato rigettato dal Tribunale di Roma con provvedimento del 18.2.2011; che non ha CP_2 interposto reclamo e ha rinnovato l'escussione della CP_1 garanzia a suo tempo sospesa ed ha pertanto richiesto il pagamento di € 1.267.675,98 in dipendenza dello scioglimento del contratto;
che sussisterebbero precisi profili di infondatezza della richiesta, diversi da quelli formulati da ma significativi CP_2 nell'ottica della posizione di diritto del garante;
che sarebbe evidente la abnormità della pretesa di escutere la cauzione tout court, nella sua interezza, ben potendo il creditore per parte sua apprezzare l'inesistenza di un danno risarcibile;
che la richiesta di un risarcimento di oltre € 1.200.000,00 a fronte della documentata inesistenza di danno risarcibile avrebbe colorato la
4 condotta del soggetto garantito in termini di violazione del dovere di buona fede oggettiva che sta alla base della figura tipicizzata Par dell'abuso del diritto;
che la pretesa di pagamento di sarebbe inoltre infondata a fronte della estinzione o inoperatività tout court della garanzia autonoma avendo le parti del rapporto principale operato una modifica rispetto al contenuto degli obblighi sui quali il garante ha assunto il proprio impegno attraverso la stipula di un negozio autonomo e, in particolare, attraverso l'asserita imposizione di un 20% in più di manodopera utilizzata quale elemento di evidente modifica/alterazione dell'equilibrio negoziale come rappresentato dalla parte che ha richiesto la garanzia. Concludeva come sopra.
1.2 Si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione e risposta, contestando integralmente i rilievi svolti da in quanto infondati o comunque inidonei a legittimare CP_4
l'Impresa di assicurazione a sottrarsi al pagamento della cauzione escussa da . Rilevava, in particolare, che: le CP_1 eccezioni sollevate dalla garante non atterrebbero ai fatti che hanno generato l'escussione della cauzione e, cioè, i gravi inadempimenti contestati a e la successiva risoluzione CP_2 del contratto di appalto;
che avrebbe qualificato in modo CP_4 errato l'escussione della garanzia come “abusiva” in difetto della quantificazione del danno subito, presupposto che sarebbe escluso dalla uniforme giurisprudenza della Cassazione e dei giudici di merito;
che l'eccezione di compensazione sollevata dall'attrice sarebbe priva di fondamento e comunque non costituirebbe prova liquida della asserita abusività della escussione;
che l'eccezione sollevata dall'istituto garante sarebbero stata erroneamente qualificata come c.d. letterale in quanto nascerebbe direttamente dalla forma del contratto di garanzia: la stessa, a detta della convenuta, oltre ad essere infondata, atterrebbe al rapporto principale tra e e, quindi, non potrebbe essere CP_1 CP_2 sollevata dal garante autonomo, tanto meno prima di aver effettuato il pagamento. rilevava inoltre come il proprio CP_1 credito vantato nei confronti di sarebbe certo, liquido ed CP_4 esigibile e pari all'ammontare di € 1.267.675,98; pertanto, chiedeva disporsi ingiunzione di pagamento della suddetta somma ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. e che fosse in via definitiva CP_4 condannata al pagamento della suddetta somma in virtù della polizza fideiussoria escussa da . Concludeva come CP_1 sopra.
1.3 Si costituiva altresì sostenendo di aver CP_2 promosso separato giudizio avente ad oggetto fatti connessi a
5 quelli dedotti dall'attrice. Conseguentemente chiedeva la riunione dei due giudizi. Concludeva come sopra.
1.4 All'udienza del 16.2.2012 fissata per la prima comparizione delle parti, insisteva per l'accoglimento CP_1 dell'istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.; il giudice si riservava. Con provvedimento del 21.02.2012 il giudice accoglieva l'istanza e ingiungeva a di pagare la somma CP_4 pari ad euro 1.267.675,98 oltre interessi legali di mora dalla data dell'escussione. Su richiesta delle parti, il giudice concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; nelle more ha chiedeva con CP_4 istanza la revoca dell'ordinanza di ingiunzione e, in caso di rigetto, l'emissione di un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di obbligata in regresso nei confronti CP_2 dell'Istituto di assicurazione. All'udienza del 29.03.2012 fissata per la discussione sulla suddetta istanza, il giudice rilevava non sussistere nuovi motivi idonei a legittimare la revoca dell'ingiunzione, rilevava che in difetto di pagamento da parte di non poteva essere accolta la domanda di regresso nei CP_4 confronti di , e rigettava l'istanza. Alla successiva CP_2 udienza la difesa di rendeva noto che nella causa R.G. CP_4
76424/2011, promossa da , il giudice aveva trasmesso gli CP_2 atti al Presidente di Sezione affinché assumesse i necessari provvedimenti circa la riunione delle due cause;
richiedeva quindi la concessione di un breve rinvio al fine di consentire la trattazione congiunta dei giudizi. Il giudice rinviava la causa alla successiva udienza, durante la quale i procuratori di e CP_4
insistevano perché venisse disposta la riunione. Le parti CP_2 chiedevano un rinvio per i medesimi incombenti al fine di consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria anche nella causa R.G. 76424/2011. Il giudice in sostituzione del titolare della causa, riservava ogni provvedimento circa la riunione e rinviava nuovamente la causa. Successivamente, e CP_2 CP_4 ribadivano l'istanza di riunione dei due procedimenti, mentre la difesa di si opponeva;
le parti inoltre insistevano per CP_1
l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie.
1.5 Invero, nel frattempo, con atto di citazione notificato in data 28.12.2011 conveniva in giudizio e CP_2 CP_1
instaurando il giudizio R.G. 76242/2011 e deducendo, tra CP_4
l'altro, che a seguito della gara di appalto indetta da CP_1 nel luglio 2008, si era aggiudicata il Lotto 14 e che alla cennata aggiudicazione era seguita in data 08.07.2009 la stipula del relativo contratto di appalto;
che con lettera del 26.07.2010
aveva comunicato a la risoluzione del CP_1 CP_2
6 contratto in quanto l'appaltatrice aveva riportato, nel corso di un qualsiasi trimestre di validità contrattuale, penali - a qualsiasi titolo applicate - per un importo complessivo nel trimestre pari o superiore al 20% dell'importo del trimestre stesso e aveva fatto registrare uno scostamento percentuale di qualità mancante del lotto superiore al limite e al numero dei casi stabiliti dal CTR;
che aveva provveduto ad escutere la garanzia fideiussoria CP_1 rilasciata dalla;
che la risoluzione esercitata da CP_4 CP_1 sarebbe illegittima in quanto il soggetto che aveva sottoscritto la comunicazione di risoluzione sarebbe stato carente dei poteri necessari per risolvere il contratto in esame;
che i valori specificati da con riferimento alle penali inflitte, CP_1 sarebbero basati su inesatti e non condivisibili criteri di riferimento logico-matematici, giacché nel trimestre di aprile- giugno 2010 la vera percentuale delle penali per l'importo del trimestre di euro 935.297,70 sarebbe stata pari al 17,70%, percentuale, e cioè inferiore alla soglia contrattualmente stabilita del 20% necessaria per far valere il diritto potestativo di cui alla clausola risolutiva espressa prevista all'art. 22.11 dell'accordo quadro;
che fino al 14.05.2010 non avrebbe rispettato CP_1 la prescrizione secondo cui il responsabile del contratto dell'appaltatore avrebbe dovuto essere avvisato con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all'inizio dell'ispezione attraverso il sistema informativo Super che pertanto non sarebbero opponibili a le penali applicate dal 01.04.2010 al 13.05.2010; che CP_2 con riferimento alla pretesa di sarebbero stato CP_1 registrato uno scostamento percentuale di qualità mancante del lotto superiore alla percentuale stabilita dal capitolato tecnico (80%) e che non avrebbe rispettato il metodo di CP_1 campionamento indicato nel capitolato tecnico;
che legittimamente la avrebbe risolto il contratto per fatto e CP_2 colpa di dal momento che : avrebbe disatteso CP_1 CP_1
l'impegno di congruità economica del servizio in quanto per cause di indisponibilità del materiale rotabile denominate 'NRT' e 'NRT sostituita' di fatto avrebbe impedito a di svolgere le CP_2 attività di pulizia dei materiali rotabili per un valore corrispondente ad euro 787.309,98 limitandosi a corrispondere solamente l'indennizzo di euro 62.984,48; non avrebbe messo Contro
in grado di operare presso l' di Roma Smistamento CP_2
a causa di una cronica variazione dei programmi di lavorazione giornaliera, della mancanza di infrastrutture adeguate all'esecuzione delle pulizie più approfondite dei rotabili, di gravi insufficienze del servizio di manovra dei treni. Asserisce che,
7 conseguentemente, sarebbe illecita l'escussione della fideiussione da parte di , la quale dovrebbe essere chiamata a CP_1 rispondere del danno inferto a;
che la stessa vanterebbe CP_2 un credito nei confronti di pari ad € 455.293,60 in forza CP_1 delle fatture nn. 46, 50, 54 e 88 del 2010 solo parzialmente pagate.
1.6 Si costituiva rilevando che, con riferimento ai CP_1 presunti inadempimenti in cui sarebbe incorsa , CP_1 quest'ultima, contrariamente a quanto ipotizzato da , si CP_2 sarebbe sempre conformata ai dettami contrattuali e non avrebbe impedito a di poter rendere i propri servizi né avrebbe CP_2 mai evitato di instaurare un contradditorio al momento delle verifiche di qualità; cha la stessa si sarebbe resa CP_2 gravemente inadempiente agli obblighi assunti legittimando il provvedimento di risoluzione assunto da;
che, in ogni CP_1 caso, i danni lamentati sarebbero insussistenti e sprovvisti di prova;
che, quanto ai crediti asseritamente vantati da in CP_2 forza delle fatture azionate, gli stessi: si sarebbero estinti per compensazione con i crediti maturati da nei confronti CP_1 dell'appaltatrice derivanti dal pagamento da parte di CP_1 degli emolumenti dovuti ai lavoratori da parte della stessa;
oppure sarebbero comunque inesigibili in quanto le CP_2 relative somme sarebbero state trattenute dalla convenuta per far fronte agli esborsi conseguenti alle iniziative giudiziarie intraprese dai lavoratori nei confronti di ai sensi CP_1 dell'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 1.7 Si costituiva altresì facendo presente la presenza CP_4 del giudizio R.G. 52741/2011 dalla stessa instaurato riproducendo copia integrale dell'atto di citazione, al quale aderiva e del quale richiamava il contenuto.
1.8 Quanto alla trattazione del giudizio R.G. 76424/2011, all'udienza del 11.07.2012, la difesa di formulava CP_2 istanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di per ottenere CP_1 il pagamento delle fatture a suo dire rimaste insolute;
a fronte della richiesta di riunione con il giudizio R.G. 52741/2011 formulata da e , il giudice disponeva la CP_4 CP_2 trasmissione degli atti al Presidente di sezione, il quale con provvedimento del 22.08.2012 assegnava la causa alla dott.ssa
, già titolare del giudizio n. 52741/2011, fissando l'udienza Pt_4 del 15.11.2012 per la comparizione avanti la stessa. A tale udienza il giudice in sostituzione della dott.ssa , su istanza delle Pt_4 parti concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando la causa per l'esame delle istanze istruttorie nonché della richiesta di riunione reiterata dai legali di e;
CP_4 CP_2 CP_2
8 formulava istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di per ottenere il pagamento delle fatture azionate;
CP_1
depositava documentazione a dimostrazione del fatto di CP_1 aver corrisposto agli ex lavoratori di gli emolumenti non CP_2 pagati dall'appaltatrice e di aver, quindi, estinto per compensazione i relativi crediti azionati dalla controparte. Con provvedimento del 28.5.2013 il giudice rigettava l'istanza di ingiunzione formulata da e, quanto alle prove CP_2 testimoniali, ammetteva esclusivamente quella richiesta da ad esclusione dei capitoli 10, 11, 12 e 13 in quanto CP_2 irrilevanti e documentali;
inoltre, ritenendo sufficiente la trattazione contemporanea delle cause, rinviava per l'assunzione della prova testimoniale.
1.9 Alla successiva udienza il giudice riuniva le due cause e assumeva la prova testimoniale;
ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Le cause venivano state rinviate d'ufficio causa della sostituzione del magistrato titolare del ruolo. Successivamente, le parti chiamate per la precisazione delle conclusioni, precisavano e il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «1) Rigetta le domande spiegate da
[...]
(già e Parte_1 Controparte_4 da per le Controparte_2 suesposte motivazioni;
2) Accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale da e, Parte_5 per l'effetto, condanna (già Parte_1
al pagamento dell'importo di Controparte_4 euro 1.267.675,98 recato dalla polizza n. D8005606700 rilasciata dalla (ora Controparte_4 Parte_1
, oltre interessi, confermando l'ordinanza emessa in corso
[...] di giudizio ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. in data 16-21.02.2012; 3) condanna (già Parte_1
e Controparte_4 Controparte_2 in solido a rifondere le spese processuali
[...]
, per Parte_5 la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre esborsi, iva e c.p.a. come per legge».
9 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Premesse «2.0 Preliminarmente si osserva che la presente decisione viene emessa ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui “non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti”». Oggetto della controversia «2.1 In primis occorre chiarire che le domande spiegate dalle parti nei due giudizi riuniti verranno esaminate congiuntamente in quanto interdipendenti e fondate sulla medesima piattaforma probatoria 2.2 La controversia inerisce un rapporto sorto in virtù di un contratto di appalto stipulato tra e nel 2009 e da quest'ultima CP_2 CP_1 asseritamente risolto in data 26.07.2010 in ragione di gravi inadempimenti posti in essere da . Su tale assetto si innesta l'oggetto della CP_2 controversia che riguarda l'accertamento della fondatezza del diritto in capo a ad escutere la polizza fideiussoria a garanzia del corretto CP_1 adempimento dell'appaltatrice, rilasciata da , la quale a sua volta CP_4 contesta tale diritto in capo a ». CP_1 Legittimità della risoluzione del contratto «2.3 Anzitutto va accertata la legittimità della risoluzione del contratto, fatta valere da . Sul punto deve rilevarsi come dall'esame CP_1 degli atti di causa ed, in particolare, dalla lettura dell'art. 22 dell'accordo quadro è emerso che sarebbe divenuta titolare del diritto potestativo CP_1 alla risoluzione del contratto nel momento in cui avesse “riportato, CP_2 nel corso di un qualsiasi trimestre di validità contrattuale, penali - a qualsiasi titolo applicate - per un importo complessivo nel trimestre pari o superiore al 20% dell'importo del trimestre stesso” o avesse “fatto registrare uno scostamento percentuale di qualità mancante del lotto superiore al limite e al numero dei casi stabiliti dal CTR” (documento 11 fascicolo ); CP_2 quanto a quest'ultimo profilo, è emerso pure come il capitolato tecnico prevedesse che la risoluzione di diritto potesse essere invocata “qualora fosse rilevato un valore di Qualità del Lotto inferiore all'80% per più di tre volte, anche non consecutive, nell'arco di ciascun anno di validità contrattuale” (documento 12 fascicolo ). Dagli atti è stato possibile CP_2 accertare, inoltre, che ha riportato nel corso del trimestre aprile, CP_2 maggio, giugno dell'anno 2010 penali per un valore superiore al 20% dell'importo del trimestre e che ha fatto registrare nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2010 un valore di qualità del lotto inferiore all'80%. Invero dall'istruttoria di causa (documento 34 fascicolo ) CP_1
10 è emerso che l'importo del trimestre aprile, maggio e giugno dell'anno 2010 sia stato pari ad euro 790.039,63 e che le penali applicate da nello CP_1 stesso periodo sono state complessivamente pari ad euro 165.637,30 ossia a circa il 21% dell'importo del trimestre (documenti 7, 8 fascicolo CP_1 R.G. 76424/2011). Pertanto, deve ritenersi che si sia CP_1 legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa risulta essendo stata dimostrata la sussistenza di entrambe le cause di risoluzione invocate da non essendo state efficacemente contestate da le modalità CP_1 CP_2 con le quali aveva accertato e quantificato gli scostamenti rilevati CP_1 e posti a base della risoluzione». Legittimità dell'escussione della garanzia «2.4 Quanto alla garanzia escussa da , essa deve anzitutto CP_1 qualificarsi come garanzia autonoma a prima richiesta, con la conseguenza che essa attribuisce “al creditore-beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale” e che in caso di “incameramento della cauzione da parte dell'ente appaltatore di opere pubbliche, questi non è tenuto a dimostrare la sussistenza di un danno in concreto, proprio in ragione della determinazione forfettaria dello stesso che consegue alla previsione della cauzione” (cfr Cass. Civ. SS. UU. n. 3947/2010, Cass. Civ., 24 aprile 2008, n. 10652, Cass. Civ. n. 8295/1994). Come sottolineato sempre dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova del danno subito, sulla base della funzione genetica e funzionale delle polizze fideiussorie le stesse rivestono una “funzione satisfattiva delle ragioni della stazione incamerarne l'importo, all'esito di un accertamento da essa condotto in senso esclusivo, perché unilaterale e insindacabile, in ogni caso d'insolvibilità del debitore e, comunque, in caso d'inadempimento ancorché incolpevole. E ciò, in particolare, quando, come nel caso in esame, le parti facciano riferimento alla figura della cauzione una garanzia autoliquidabile da parte del creditore principale, indipendentemente dalle contestazioni del debitore principale” (Cassazione civile, sez. I, 25/09/2015, n. 19088; nei medesimi termini già Cassazione civile sez. III, 17 giugno 2013, n. 15108).
2.5 Ciò posto, deve rilevarsi come, dall'esame della produzione documentale è emerso che con la garanzia di cui si controverte la compagnia assicurativa si era impegnata a pagare l'importo quantificatole dalla garantita, come da condizioni generali di contratto ed appendice n. 1, “entro il termine di 15 gg.”, dal ricevimento “della semplice richiesta scritta dell'Ente garantito”, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ex art. 1944 c.c., “senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo”, “senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della stessa”. Ebbene, come già rilevato dal giudice procedente in sede di valutazione dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 ter c.p.c., il contratto autonomo di garanzia (“a semplice richiesta”, “senza riserva o eccezione alcuna”, con deroga espressa agli artt. 1945 e/o 1957 c.c.) è una figura, conosciuta negli ordinamenti nazionali di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, caratterizzata dall'autonomia ed astrattezza rispetto al rapporto sottostante, in quanto il garante rinuncia espressamente a sollevare nei confronti del
11 creditore garantito qualsiasi eccezione relativa al rapporto principale garantito, avendo detto negozio la funzione, più che di garantire l'adempimento altrui, di far conseguire senza indugio al creditore l'oggetto della prestazione, in attesa della chiarificazione del rapporto sottostante e delle contestazioni, riversando in tal modo sul garante il rischio dell'inadempienza colpevole o incolpevole (C.C. 12341/1992; C.C. 10188/1998). Si era correttamente osservato inoltre che secondo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, detta autonomia, più o meno accentuata, in armonia con il generale principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, non è assoluta e senza limiti, potendo la garante rifiutare il pagamento della garanzia in caso di escussione abusiva e fraudolenta da parte del beneficiario, purché resistenza della frode (vale a dire dell'intento di trarre illecito profitto dalla garanzia) o dell'uso anormale del diritto (per es. per nullità, inefficacia, estinzione del rapporto principale) siano individuabili attraverso una prova documentale di immediata e sicura documentazione (c.d. prova liquida), e dovendo anzi la garante, secondo una certa tesi, diligentemente opporre 1'exceptio doli al beneficiario, ove sussistente, e se posta in grado di conoscere e valutare il fondamento di detta eccezione. Ciò considerato, ne consegue che solo in presenza di un'evidente domanda di pagamento fraudolenta, sulla base di una prova, di facile verificazione, della mala fede del beneficiario (stante la necessità di confinare ad ipotesi eccezionali i casi in cui è possibile paralizzare l'efficacia naturale della garanzia autonoma a prima richiesta, proprio a salvaguardia di detta autonomia), si ritiene legittima la tutela giudiziale inibitoria, in via d'urgenza, atta ad impedire l'escussione della garanzia. La già richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite era intervenuta a fronte di un contrasto interno in ordine ai rapporti (avuto speciale riguardo alle convenzioni stipulate dall'appaltatore di opere pubbliche su richiesta del committente ed a suo favore) tra fideiussione c.d. atipica o cauzione fideiussoria o assicurazione fideiussoria, contenenti deroga parziale agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c. o 1956 e 1957 c.c., caratterizzanti la garanzia fideiussoria, essendo il garante tenuto al pagamento immediato del credito “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”, e garanzie autonoma (c.d. garantievertrag); nella specie, secondo un orientamento tale rapporto di garanzia, così caratterizzato, stante l'idoneità o sufficienza delle clausole di pagamento “a prima o semplice richiesta o senza eccezioni”, alla stregua di una garanzia autonoma, con funzioni indennitarie o risarcitorie verso il creditore insoddisfatto, attesa la previsione di un tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore, ed inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali quelle ex artt. 1947, 1956 e 1957 c.c.; un secondo orientamento, invece, qualificava tale rapporto come fideiussorio, caratterizzato dal principio di accessorietà, con funzione di garantire l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale, pur se atipico, stante deroga parziale alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. o da altre norme attinenti le tipiche eccezioni fideiussorie, con conseguente necessità per il giudice di verificare ogni volta, a prescindere dall'utilizzo di tali clausole, “la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia”. Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dovere privilegiare il primo orientamento (avente il pregio di “consentire ex ante la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia,
12 restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutica sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate”, pag. 51 della sentenza), stabilendo che la presenza di clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” depone verso la configurazione del rapporto, salva
“irredimibile 'discrasia' con l'intero contenuto 'altro' della convenzione negoziale”, come di garanzia autonoma, avente la funzione o “causa concreta” di assicurare il soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento.
2.6 Alla luce delle suesposte considerazioni, non può che rilevarsi come, stante la natura autonoma, di tipo indennitario, della polizza cauzionale prestata dalla compagni assicurativa in favore di , CP_4 CP_1 nell'interesse dell'appaltatrice , la garante non è legittimata a CP_2 sollevare eccezioni inerenti la mancata prova del danno come quantificato dalla beneficiaria ovvero la compensazione, invocata dalla debitrice garantita, con i crediti da questa vantati, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese, e comunque l'eccezione sollevata non ha il carattere della prova evidente e liquida richiesta per la configurazione di una exceptio doli. Pertanto, l'ordinanza concessa ex art. 186 ter c.p.c., già provvisoriamente esecutiva, deve essere confermata e per, l'effetto, la (già Parte_1 [...]
condannata al pagamento dell'importo di euro Controparte_4 1.267.675,98 recato dalla polizza n. D8005606700 della
[...]
oltre interessi.». Controparte_4 Spese «3.0 In virtù del principio della soccombenza, le spese vengono poste a carico della e della Parte_1 Controparte_6 e liquidate, come da dispositivo, alla luce dei criteri previsti
[...] dal DM n. 37 dell'8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, considerando lo scaglione di riferimento e le fasi processuali».
§ 3. — Ha proposto appello Parte_1 ed ha così concluso:
“Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 577/2020 pubblicata il 10/1/2020 e non notificata, ed in accoglimento della presente impugnazione;
in via principale:
− accerti e dichiari l'insussistenza di crediti risarcitori da parte di nei confronti di PA Controparte_2 in dipendenza del contratto garantito;
[...]
− accerti e dichiari l'inesistenza del diritto di escutere la garanzia, nonché l'abusività della pretesa di escussione della garanzia e la sua contraddittorietà con il principio di buona fede oggettiva nella esecuzione del contratto;
13 − accerti – occorrendo – la compensazione tra il credito derivante dai maggiori costi contrattuali per il residuo periodo ed i crediti di derivanti dal Controparte_2 contratto di appalto, e comunque ne dichiari la compensazione;
− dichiari conseguentemente che tutte le pretese di verso la Compagnia in forza della garanzia PA prestata sono infondate, inesigibili ed improponibili;
in via subordinata:
− limiti la condanna della Compagnia al risarcimento del danno effettivamente subito da in dipendenza PA dell'inadempimento di entro Controparte_2
i limiti già documentati nel giudizio di primo grado;
in ogni caso:
− revochi la sentenza di primo grado nonché l'ordinanza- ingiunzione depositata il 21/02/2012, pronunciata in favore di e nei confronti di PA Controparte_4
(oggi per l'importo di € Parte_1
1.267.675,98 oltre a interessi e spese processuali;
− dichiari tenuta e condanni in persona PA del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla nella sua qualità di successore a Parte_1 titolo universale della la somma di € Controparte_4
1.311.542,54 da questa versata in forza dell'ordinanza- ingiunzione concessa, ovvero la diversa somma che all'esito del presente giudizio risulterà in tutto o in parte non dovuta, il tutto con gli interessi legali dal 30/04/2012 sino al soddisfo;
− condanni in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla la somma di € 1.311.542,54 Parte_1 Controparte_4 versata dalla Compagnia a ovvero la diversa PA somma che dovesse risultare effettivamente dovuta all'esito del presente giudizio, il tutto con gli interessi legali dal 30/04/2012 e sino all'effettivo soddisfo, e ciò ai sensi degli artt. 1203 n. 3 – n. 1949 – 1950 c.c. nonché ai sensi delle condizioni di polizza;
− con il favore di spese e compensi professionali, gravati di I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria:
− ove ritenuto, si chiede che il Tribunale ordini a CP_1
ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della
[...] documentazione relativa ai costi relativi al riappalto alla seconda classificata Maca Servizi del servizio di pulizia già in precedenza affidato a , con riferimento al residuo periodo di durata CP_2 del medesimo contratto di appalto”.
14 ha resistito al gravame ed ha chiesto: PA
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, anche previo rilievo della inammissibilità delle conclusioni rassegnate da controparte, rigettare integralmente il gravame avversario e per l'effetto confermare la Sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. è rimasta contumace. Controparte_2
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 21.07.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 21.05.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1) Erroneo disconoscimento della prova liquida di escussione abusiva;
violazione dell'art. 115 c.p.c. 1^ comma. La parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice ha escluso la sussistenza della “prova evidente e liquida” in merito all'abusività dell'escussione della garanzia richiesta da a PA Parte_1
Sostiene, contrariamente, la parte “di aver fornito la prova della consistenza reale del danno subito da , di gran CP_1 lunga inferiore al massimale di polizza arbitrariamente escusso nella sua integrità”, non limitandosi, come ritenuto dal Tribunale, ad eccepire la mancata prova del danno subito dalla controparte. Afferma, inoltre, l'appellante che il Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c., non avrebbe considerato, né “posto a fondamento della decisione”, il quantum dei danni subiti da così come prospettato PA dall'odierno appellante, pur non avendo mai contestato CP_1 tale quantificazione. La parte appellante ribadisce pertanto la discrepanza tra l'importo ottenuto da in virtù dell'ordinanza emessa in CP_1 primo grado (€ 1.267.675,98, che diventerebbero oltre € 1.700.000,00 sommando anche le “somme dovute a ma CP_2 non corrisposte e trattenute da stessa”) e il quantum del CP_1 danno subito (che, secondo l'appellante, ammonta ad un totale di circa € 500.000,00), differenza in cui starebbe la prova “della abusività e della contrarietà a buona fede dell'escussione integrale del massimale di polizza da parte di ”. CP_1
A tal proposito la parte ripropone anche in appello l'istanza istruttoria relativa all'esibizione da parte di dei CP_1
15 “documenti concernenti i costi relativi al riappalto del servizio con riferimento al residuo periodo di durata”, non accolta in primo grado, posto che la stessa appellante ritiene “già ampiamente raggiunta la prova documentale dell'inesistenza di danni in capo a nella esorbitante misura CP_1 complessivamente azionata dalla stessa”. 2) Violazione dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006, nonché del D.M. 12/3/2004 n. 123; violazione dell'art. 123 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207. La parte appellante censura la medesima parte della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale “ha escluso l'esistenza della prova liquida dell'escussione abusiva della garanzia”, affermando altresì la violazione della “normativa di riferimento in tema di “cauzione definitiva””. Ritiene, invero, l'appellante che il Giudice di primo grado non abbia considerato i “limiti entro i quali la Stazione Appaltante potrà richiedere alla Garante il pagamento degli eventuali danni subiti”, in violazione dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006, il quale prevede che “la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento”, come specificato anche dal D.M. 12/3/2004 n. 123 richiamato nella polizza de qua, e perciò parte integrante della stessa, e dall'art. 123 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207. Nota in tal senso l'appellante che non avrebbe mai CP_1
“indicato qualsivoglia ragione di credito maturata in conseguenza della decretata risoluzione del contratto di appalto”, fatta eccezione per il credito sorto dal pagamento effettuato agli ex lavoratori di , né “documentato eventuali danni da CP_2 riappalto diversi e maggiori da quelli noti in causa e riferiti al riaffidamento alla ditta MACA”. 3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia su una domanda proposta da Parte_1
La parte appellante lamenta il fatto che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi, tanto in motivazione quanto nel dispositivo della sentenza, sulla domanda di condanna nei confronti di proposta da al fine di Controparte_2 Parte_1
“ottenere il rimborso delle somme che la stessa fosse CP_3 stata tenuta a pagare a in forza della garanzia CP_1 prestata”. La parte appellante eccepisce pertanto la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, chiedendo la riforma della sentenza anche in merito a tale omessa di pronuncia e quindi, nello specifico, chiedendo l'accertamento del diritto di surroga e regresso di “per Parte_1
16 tutte le somme già versate che all'esito del presente giudizio dovessero risultare anche solo parzialmente effettivamente dovute a ”. CP_1
4) Erroneo addebito delle spese di lite. Da ultimo, la parte impugna la sentenza di primo grado nel capo relativo alla refusione delle spese di lite, chiedendo che venga anch'esso riformato in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado nei termini esposti nei precedenti motivi di appello.
§ 5. — L'appello è infondato in relazione ai motivi n. 1 e 2. Assume l'appellante che la prova della fraudolenta escussione era stata fornita mediante l'allegazione e la documentazione del danno effettivamente patito dall'appaltante per effetto dell'inadempimento dell'appaltatrice e della risoluzione del contratto, danno da quantificarsi unicamente nelle spese occorse per procedere ad un nuovo affidamento del servizio, che non superano la somma di € 100.000,00, atteso che, nei confronti dell'appaltatrice, la stazione appaltante si era già soddisfatta trattenendo sulle fatture di pagamento l'importo delle penali. La prova dell'effettività dei danni riportati, secondo l'appellante, starebbe alla base della normativa di riferimento in tema di cauzione definitiva, che, dunque, il giudice di primo grado avrebbe violato. Premesso che deve escludersi la dedotta non contestazione da parte di delle circostanze poste a fondamento CP_1 dell'exceptio doli, avendo quest'ultima, al contrario, contestato in radice l'opponibilità da parte della garante delle contestazioni sollevate dall'assicurazione in primo grado di talché, in tale prospettiva, le circostanze fattuali dedotte dall'appellante non rilevano, va osservato che l'interpretazione del funzionamento della garanzia proposto dall'appellante porta a vanificare completamente la natura e la finalità del contratto di garanzia autonoma, quale è quello stipulato dalle parti in causa. Si ricorda che in base all'Accordo Quadro del 9.7.2009 le e hanno espressamente previsto che : CP_1 CP_2
“ ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o CP_1 provvedimento giudiziario e senza che l'Appaltatore, né l'Istituto assicuratore, possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della polizza suddetta, onde rivalersi dei danni alla stessa CP_1 cagionati – sulla base dei propri accertamenti”. La polizza prevede:
17 -il pagamento da parte della garante a fronte del ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente garantito e che il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso”;
-la garanzia soggiacerà a tutti i vincoli e norme regolamentari e legislative che regolano i depositi cauzionali in materia di appalto anche quando le inadempienze in genere dell'affidatario nei confronti delle obbligazioni da esso assunte venissero consensualmente e transattivamente definite tra l'affidatario stesso e è altresì previsto che, anche PA in caso di transazione, potrà avvalersi della PA fideiussione in dipendenza della quale la garante si impegna a pagare l'importo che le verrà quantificato senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa”;
- è escluso il beneficio di preventiva escussione disciplinato dall'art. 1944 c.c.;
- è prevista la rinuncia da parte di ad ogni e CP_2 qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. E' dunque evidente, da un lato, la totale autonomia tra la garanzia prestata dalla società di assicurazione e il rapporto tra l'appaltante e l'appaltatrice derivante dal contratto di appalto, e, dall'altro lato, la funzione indennitaria della garanzia, perché volta a ristorare i danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. Non è contestato che l'escussione della garanzia da parte di riguardasse l'importo delle penali applicate CP_1 all'appaltatrice per gli inadempimenti rilevati da . CP_1
Le penali costituiscono, per definizione, la quantificazione anticipata del danno da inadempimento. L'escussione da parte di della somma dovuta a CP_1 titolo di penali, e, dunque, a titolo di risarcimento del danno, era dunque pienamente legittima, perché rientrante a pieno titolo nell'oggetto della garanzia. Né è contestato dall'appellante che potesse, sulla base delle pattuizioni contenute nel CP_1 contratto di appalto, operare le detrazioni derivanti dall'applicazione delle penali sulle fatture di pagamento dei corrispettivi dovuti a . CP_2
Dunque, stante l'autonomia tra il contratto di garanzia e il rapporto garantito, ossia il rapporto di appalto tra e CP_1
, non poteva la garante eccepire che le somme dovute a CP_2
18 titolo di penale fossero già state trattenute dai corrispettivi dovuti da a , trattandosi di eccezione che attiene al CP_1 CP_2 rapporto garantito. Era evidentemente che, a fronte CP_2 dell'escussione della garanzia per le somme dovute a titolo di penali, avrebbe dovuto eccepire l'illegittimità delle trattenute, per lo stesso titolo, sui corrispettivi ad essa spettanti, nel caso in cui l'assicurazione garante avesse onorato il debito derivante dall'avvenuta escussione della garanzia. Ed in effetti, con separato giudizio, aveva chiesto dichiararsi l'illegittima CP_2 applicazione delle penali e delle conseguenti detrazioni, nonché l'illegittima escussione della garanzia. La circostanza che, a seguito della riunione dei due giudizi, ossia quello relativo al rapporto di appalto, e quello relativo alla garanzia prestata dalla società assicuratrice, i due rapporti siano confluiti nel medesimo giudizio (non avendo peraltro proposto impugnazione il debitore ) non muta il regime delle CP_2 eccezioni che poteva sollevare la garante sulla base del contratto autonomo di garanzia sopra riportato. Altresì, l'autonomia tra il rapporto di garanzia ed il rapporto garantito, sancito dalla prevista impossibilità per il garante di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito, esclude la possibilità di operare qualsivoglia compensazione tra la somma dovuta dalla garante a titolo di garanzia e le somme dovute da al debitore principale in virtù del contratto di appalto. CP_1
Insomma, la finalità del contratto autonomo di garanzia è quella di consentire all'appaltante di rivalersi immediatamente e pienamente dei danni sofferti a causa degli inadempimenti posti in essere dall'appaltatore nell'esecuzione del rapporto, ed in ciò costituisce l'obbligazione assunta dalla garante;
riguarda invece il diverso ed autonomo rapporto di appalto tra appaltante e appaltatrice, la legittimità dell'applicazione delle penali e la misura delle stesse, nonché l'eventuale già avvenuto soddisfacimento del credito risarcitorio dell'appaltante per effetto dell'escussione della garanzia. Consentire al garante di sindacare il se ed il quanto della garanzia azionata dall'appaltante significa in definitiva vanificare la particolare funzione del contratto autonomo di garanzia, che è quella di assicurare l'immediato ristoro dei danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni assunte nel contratto di appalto. Invero, l'accoglimento della tesi dell'appellante impedisce, di fatto, all'appaltante di avvalersi del più rapido e agevole modo di soddisfare la medesima pretesa creditoria, consentito proprio dalla garanzia autonoma rilasciata in
19 suo favore, mentre in caso di corretta applicazione della garanzia, è previsto il diritto in favore della garante di agire in regresso, e per l'intera somma sborsata, nei confronti del debitore, e, a quest'ultimo, di far valere le sue ragioni nei confronti del creditore- beneficiario, ove questi abbia escusso la garanzia in modo illegittimo, e comunque, di eccepire il già avvenuto soddisfacimento delle ragioni risarcitorie, nel caso di pagamento da parte del garante, al fine di evitare ingiuste duplicazioni. A tal proposito, deve rilevarsi, nel caso in questione, la mancata proposizione da parte di dell'impugnazione CP_2 avverso la statuizione di rigetto delle domande da quest'ultima formulate, statuizione, che, pertanto, è divenuta definitiva. Rilevato, dunque, che ha escusso la garanzia per CP_1 la somma delle penali, costituenti per definizione risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, è da escludersi la fondatezza dell'exceptio doli sollevata dall'appellante. In proposito, la parte appellata ha ricordato il precedente della S.C. n. 12884 del 15.5.2019, che ha deciso nel senso ora indicato, proprio in un caso in cui l'exceptio doli era stata sollevata dalla garante a fronte della già avvenuta detrazione e applicazione delle penali nel corso del rapporto garantito. La successiva pronuncia della S.C. 3839/2021 richiamata dall'appellante non si pone in contrasto con la precedente sentenza, nella parte in cui, ha stabilito, con riguardo agli appalti pubblici, che a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore, la P.A. può soddisfare il proprio credito incamerando l'importo ricevuto in numerano o procedendo alla vendita dei titoli o all'escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subìto, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l'ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati (Cass. 08/10/2014 n. 21205 che richiama Cass., 23/02/1979, n. 1212). Invero l'escussione, come nel caso di cui al presente giudizio, delle somme dovute a titolo di penale, non necessita di ulteriore prova, trattandosi di liquidazione anticipata del danno già contrattualmente prevista per il caso di inadempimento dell'appaltatore e per il cui risarcimento è stato, appunto, stipulato il contratto autonomo di garanzia oggetto di causa. Deve altresì escludersi che l'interpretazione proposta dal primo giudice, ed in questa sede confermata, risulti non conforme alla normativa di riferimento in tema di cauzione definitiva citata
20 dall'appellante, normativa che, nel suo complesso, riguarda pur sempre la garanzia per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore, nell'ambito del quale sono sicuramente ricomprese le penali. Va invece accolto il terzo motivo, risultando sussistente il vizio denunciato di omessa pronuncia, discendendo, dalla condanna inflitta nei confronti di , il diritto di surroga nei CP_1 diritti che il creditore aveva contro il debitore, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 1949 c.c. in tema di fideiussione, a sua volta applicazione del principio generale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., ed ex art. 7 delle condizioni generali di polizza, con conseguente diritto di regresso del garante contro il debitore principale (art. 1950 c.c.). Pertanto, va Controparte_2 condannata a rimborsare alla la Parte_1 somma di € 1.311.542,54 versata dalla Compagnia a CP_1
con gli interessi legali dal 30/04/2012 e sino all'effettivo
[...] soddisfo. Altresì, va Controparte_2 condannata al rimborso, in favore di Parte_1 delle spese sostenute per il giudizio di primo grado,
[...] liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2015 nella misura di euro 36.145 oltre a spese generali, IVA e CPA.
§ 6. — Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza nei confronti di Parte_1
Esse si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022 PA nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA. Altresì, deve condannarsi Controparte_2 al rimborso, in favore di delle
[...] Parte_1 spese del presente grado di appello, liquidate nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 PA
e contro la sentenza resa tra Controparte_2 le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna rimborsare alla Controparte_2 la somma di € 1.311.542,54 Parte_1 versata dalla Compagnia a con gli interessi legali PA dal 30/04/2012 sino all'effettivo soddisfo nonché al rimborso delle
21 spese del giudizio di primo grado, liquidate nella misura di euro 36.145 oltre a spese generali, IVA e CPA, ferma per il resto l'impugnata sentenza;
2. — condanna al rimborso, Parte_1 in favore di delle spese sostenute per questo PA grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA;
3. al Controparte_7 rimborso, in favore di delle spese Parte_1 del presente grado di appello, liquidate nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 21.07.2025. Il presidente estensore
22