CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1129/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
ZI NC IA, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4185/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Sede 81025 Marcianise CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5459/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249005840011000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160015364068000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160018589148000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170015955009000 TASI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180020084689000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200021384635000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 439/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo la regolare notifica delle opposte cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Resistente_1 impugnava innanzi alla CGT di Caserta, contro l'ADE di Caserta e il Comune di Marcianise, le intimazioni di pagamento n.
02820249005840011 TARI 2015
02820249005840011 TARI 2016
02820249005840011 TARI 2017
02820249005840011 TARI 2018
02820249005840011 TARI 2019
e le cartelle di pagamento n.
02820160015364068000 TARI 2015
02820160018589148000 TARI 2016
02820170015955009000 TARI 2017
02820180020084689000 TARI 2018
02820200021384635000 TARI 2019.
Deduceva l'inesistenza, nullità e irritualità delle notifiche, l'intervenuta prescrizione e decadenza e il difetto di motivazione, anche sotto l'aspetto della mancata precisazione del calcolo degli interessi applicati, nonché l'omessa o illegittima sottoscrizione dei ruoli e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Chiedeva lo sgravio delle cartelle dai ruoli e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio. L'ADE di Caserta chiedeva preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi del combinato disposto egli artt. 19 e 21 del D.Lgsvo n. 546/1992, stante la correttezza delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione impugnata e la sussistenza di successivi atti interruttivi della prescrizione, mai regolarmente impugnati. Dichiarava infondata l'eccezione relativa al difetto di motivazione e al tasso di interesse applicato, nonché l'eccezione riguardo all'assenza nell'atto dell'indicazione del responsabile del procedimento. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successive memorie illustrative, parte ricorrente ribadiva la nullità delle cartelle presupposte, non essendo stata documentata la correttezza delle notifiche o il perfezionamento del relativo procedimento.
Ribadiva le eccezioni di prescrizione e decadenza della pretesa azionata, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo, e le doglianze attinenti al profilo sostanziale, formale e motivazionale delle cartelle.
Il Comune di Marcianise non si costituiva in giudizio.
Con sentenza 5459/2924, la Corte accoglieva il ricorso, per i seguenti motivi.
La mancato costituzione in giudizio del Comune di Marcianise rende impossibile il contraddittorio tra le parti, che non può essere sopperito dal solo agente impositore, essendo oggetto di giudizio delle questioni sostanziali.
L'onere della prova del credito vantato nei confronti del contribuente incombe sull'Ente impositore, come affermato dalla Suprema Corte.
Le doglianze del contribuente riguardo alle illegittimità e inefficacia dell'intimazione opposta per i vizi derivati, stante la nullità insanabile delle cartelle di pagamento alla stessa sottese, nonché per asserita inesistenza materiale e giuridica delle notifiche, sono degne di accoglimento.
Segnatamente, le notifiche delle cartelle n.
02820160015364068000 TARI 2015
02820160018589148000 TARI 2016
02820170015955009000 TARI 2017
02820180020084689000 TARI 2018
02820200021384635000 TARI 2019
sono state notificate con il rito applicabile ai soggetti temporaneamente irreperibili ex art. 140 c.p.c., senza che però sia stata fornita dimostrazione del perfezionamento della procedura attraverso l'esibizione in giudizio degli avvisi di accertamento delle raccomandate informative contenenti le CAD.
La Suprema Corte ha stabilito che la mancata prova dell'invio della successiva raccomandata informativa rende nulla la notifica dell'atto.
Le distinte dei registri postali, depositate dalla parte resistente al fine di dimostrare il perfezionamento della procedura di notifica posta in essere, non assumono valenza probatoria.
La Cassazione ha infatti stabilito che la “distinta analitica di posta registrata”, che dimostra l'avvenuta spedizione dell'invio raccomandato, non può essere equiparabile all'avviso di ricevimento, né alla certificazione della spedizione dei plichi, dal momento che le indicazioni ivi trascritte non provengono dagli agenti postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene.
È anche da accogliere l'eccezione riguardo al difetto motivazionale degli atti contestati, che non permettono al contribuente di conoscere adeguatamente l'an e il “quantum debeatur”.
Priva di pregio è invece l'eccezione riguardo al difetto di sottoscrizione degli atti.
Il ricorso veniva quindi accolto, con condanna dei resistenti alle spese di giudizio.
L'ADER di Caserta si costituiva in giudizio, contro il contribuente e contro il Comune di Marcianise, impugnando la detta sentenza, per i seguenti motivi.
I Giudici di prime cure hanno assolutamente errato nel ritenere che la notifica delle cartelle presupposte è invalida, perché, essendo state notificate per irreperibilità temporanea con le modalità ex art. 140 c.p.c.,
l'ente di riscossione avrebbe dovuto produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
Le osservazioni dei Giudici contrastano con quanto dimostrato in giudizio.
Segnatamente:
la cartella 02820160015364068000 TARI 2015
è stata regolarmente notificata – come ampiamente provato - non attraverso deposito presso l'ufficio postale o la casa comunale per irreperibilità temporanea del destinatario, ma mediante consegna a mani di un familiare convivente. Il destinatario è stato puntualmente avvisato della detta consegna con la raccomandata informativa (cd. CAN), per la quale non è richiesto l'avviso di ricevimento, come da costante orientamento della Suprema Corte.
La cartella 02820160015364068000TARI 2016
è stata regolarmente notificata mediante consegna diretta nelle mani del destinatario, che ha sottoscritto la relata di notifica, quindi il Giudice ha errato nel ritenere necessario l'invio della CAD, non applicandosi nel caso di specie il dispositivo ex art. 140 c.p.c.
Le cartelle n.
02820160015364068000 TARI 2017
02820180020084689000 TARI 2018
02820200021384635000 TARI 2019
sono state regolarmente notificate secondo le modalità ex art. 139 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario, mediante deposito presso la casa comunale. È stato ampiamente dimostrato in primo grado che il contribuente è stato puntualmente informato dell'avvenuto deposito, ex art. 139 c.p.c., mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Successivamente, per le cartelle 02820170015955009000 TARI 2017 e 02820200021384635000 TARI
2019, il plico è stato restituito all'ADER per compiuta giacenza, mentre, per la cartella
02820180020084689000 TARI 2018, il plico è stato ritirato dal destinatario in data 11/3/2028, con sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. La documentazione prodotta in primo grado dimostra ampiamente la regolare notifica di tutte le cartelle.
Anche il preavviso di fermo n. 02880201900009140000, che ha interrotto il termine di prescrizione per le cartelle n. 02820160015364068000, 02820160015364068000 e 02820160015364068000, è stato correttamente notificato, per temporanea assenza del destinatario, mediante deposito presso la casa comunale, con invio della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata con avviso di ricevimento.
La sentenza, sul punto, è dunque senz'altro errata.
Quanto all'eccezione riguardo al difetto di motivazione delle cartelle, essa non avrebbe potuto essere presa in considerazione dai Giudici, in quanto tardiva, dal momento che avrebbe dovuto essere avanzata in sede di opposizione alle suddette cartelle, le quali, non essendo state impugnate, sono diventate ormai definitive, secondo costante giurisprudenza di legittimità.
Chiedeva pertanto di riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo la regolare notifica delle opposte cartelle di pagamento, e dei successivi atti interruttivi, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il 24/1/2026 il contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo accesso agli atti per espletare la propria difesa.
Fino alla data dell'udienza, non risultavano tuttavia depositate controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato, e va accolto.
Va innanzitutto contestato l'assunto della Corte di primo grado, secondo cui la mancata costituzione in giudizio del Comune rende impossibile il contraddittorio tra le parti, che non potrebbe essere sopperito dal solo agente impositore. L'Agenzia è infatti pienamente titolata a sostenere le ragioni sottostanti alla pretesa impositiva.
Nel merito, la sentenza è errata, perché ha erroneamente valutato la proceduta notificatoria intervenuta per le opposte cartelle, che appare assolutamente regolare, e immune da censure.
L'onere della prova del credito vantato nei confronti del contribuente, incombente sull'Ente impositore, è stato pienamente assolto, come ampiamente dimostrato già nel primo grado di giudizio.
L'ADER ha pienamente dimostrato la regolarità delle notifiche di tutte le presupposte cartelle di pagamento.
La cartella 02820160015364068000' è stata regolarmente notificata mediante consegna a mani di un familiare convivente. Il destinatario è stato puntualmente avvisato della detta consegna con la raccomandata informativa (cd. CAN), per la quale non è richiesto l'avviso di ricevimento.
La cartella 02820160015364068000TARI 2016 è stata regolarmente notificata mediante consegna diretta nelle mani del destinatario, che ha sottoscritto la relata di notifica.
Le cartelle n.
02820160015364068000 TARI 2017
02820180020084689000 TARI 2018
02820200021384635000 TARI 2019
sono state regolarmente notificate secondo le modalità ex art. 139 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario, mediante deposito presso la casa comunale, e il contribuente è stato puntualmente informato dell'avvenuto deposito, ex art. 139 c.p.c., mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Anche il preavviso di fermo n. 02880201900009140000, che ha interrotto il termine di prescrizione per le cartelle n. 02820160015364068000, 02820160015364068000 e 02820160015364068000, è stato correttamente notificato, per temporanea assenza del destinatario, mediante deposito presso la casa comunale, con invio della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata con avviso di ricevimento.
L'eccezione riguardo al difetto di motivazione delle cartelle avrebbe dovuto essere avanzata in sede di opposizione alle suddette cartelle, le quali, non essendo state impugnate, sono diventate ormai definitive.
L'appello viene quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE L'APPELLO E PER EFFETTO DICHIARA L'OPPOSTO AVVISO LEGITTIMO IN RELAZIONE
ALLE 5 CARTELLE DE QUIBUS. CONDANNA L'APPELLATO A RIFONDERE NEI CONFRONTI DELL'
ADER LE SPESE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN EURO 1000 PER IL PRIMO
GRADO E 1300 PER IL SECONDO GRADO OLTRE ONERI ACCESSORI SE DOVUTI. NULLA PER LE
SPESE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARCIANISE.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
ZI NC IA, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4185/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Sede 81025 Marcianise CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5459/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249005840011000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160015364068000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160018589148000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170015955009000 TASI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180020084689000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200021384635000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 439/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo la regolare notifica delle opposte cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Resistente_1 impugnava innanzi alla CGT di Caserta, contro l'ADE di Caserta e il Comune di Marcianise, le intimazioni di pagamento n.
02820249005840011 TARI 2015
02820249005840011 TARI 2016
02820249005840011 TARI 2017
02820249005840011 TARI 2018
02820249005840011 TARI 2019
e le cartelle di pagamento n.
02820160015364068000 TARI 2015
02820160018589148000 TARI 2016
02820170015955009000 TARI 2017
02820180020084689000 TARI 2018
02820200021384635000 TARI 2019.
Deduceva l'inesistenza, nullità e irritualità delle notifiche, l'intervenuta prescrizione e decadenza e il difetto di motivazione, anche sotto l'aspetto della mancata precisazione del calcolo degli interessi applicati, nonché l'omessa o illegittima sottoscrizione dei ruoli e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Chiedeva lo sgravio delle cartelle dai ruoli e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio. L'ADE di Caserta chiedeva preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi del combinato disposto egli artt. 19 e 21 del D.Lgsvo n. 546/1992, stante la correttezza delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione impugnata e la sussistenza di successivi atti interruttivi della prescrizione, mai regolarmente impugnati. Dichiarava infondata l'eccezione relativa al difetto di motivazione e al tasso di interesse applicato, nonché l'eccezione riguardo all'assenza nell'atto dell'indicazione del responsabile del procedimento. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successive memorie illustrative, parte ricorrente ribadiva la nullità delle cartelle presupposte, non essendo stata documentata la correttezza delle notifiche o il perfezionamento del relativo procedimento.
Ribadiva le eccezioni di prescrizione e decadenza della pretesa azionata, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo, e le doglianze attinenti al profilo sostanziale, formale e motivazionale delle cartelle.
Il Comune di Marcianise non si costituiva in giudizio.
Con sentenza 5459/2924, la Corte accoglieva il ricorso, per i seguenti motivi.
La mancato costituzione in giudizio del Comune di Marcianise rende impossibile il contraddittorio tra le parti, che non può essere sopperito dal solo agente impositore, essendo oggetto di giudizio delle questioni sostanziali.
L'onere della prova del credito vantato nei confronti del contribuente incombe sull'Ente impositore, come affermato dalla Suprema Corte.
Le doglianze del contribuente riguardo alle illegittimità e inefficacia dell'intimazione opposta per i vizi derivati, stante la nullità insanabile delle cartelle di pagamento alla stessa sottese, nonché per asserita inesistenza materiale e giuridica delle notifiche, sono degne di accoglimento.
Segnatamente, le notifiche delle cartelle n.
02820160015364068000 TARI 2015
02820160018589148000 TARI 2016
02820170015955009000 TARI 2017
02820180020084689000 TARI 2018
02820200021384635000 TARI 2019
sono state notificate con il rito applicabile ai soggetti temporaneamente irreperibili ex art. 140 c.p.c., senza che però sia stata fornita dimostrazione del perfezionamento della procedura attraverso l'esibizione in giudizio degli avvisi di accertamento delle raccomandate informative contenenti le CAD.
La Suprema Corte ha stabilito che la mancata prova dell'invio della successiva raccomandata informativa rende nulla la notifica dell'atto.
Le distinte dei registri postali, depositate dalla parte resistente al fine di dimostrare il perfezionamento della procedura di notifica posta in essere, non assumono valenza probatoria.
La Cassazione ha infatti stabilito che la “distinta analitica di posta registrata”, che dimostra l'avvenuta spedizione dell'invio raccomandato, non può essere equiparabile all'avviso di ricevimento, né alla certificazione della spedizione dei plichi, dal momento che le indicazioni ivi trascritte non provengono dagli agenti postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene.
È anche da accogliere l'eccezione riguardo al difetto motivazionale degli atti contestati, che non permettono al contribuente di conoscere adeguatamente l'an e il “quantum debeatur”.
Priva di pregio è invece l'eccezione riguardo al difetto di sottoscrizione degli atti.
Il ricorso veniva quindi accolto, con condanna dei resistenti alle spese di giudizio.
L'ADER di Caserta si costituiva in giudizio, contro il contribuente e contro il Comune di Marcianise, impugnando la detta sentenza, per i seguenti motivi.
I Giudici di prime cure hanno assolutamente errato nel ritenere che la notifica delle cartelle presupposte è invalida, perché, essendo state notificate per irreperibilità temporanea con le modalità ex art. 140 c.p.c.,
l'ente di riscossione avrebbe dovuto produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
Le osservazioni dei Giudici contrastano con quanto dimostrato in giudizio.
Segnatamente:
la cartella 02820160015364068000 TARI 2015
è stata regolarmente notificata – come ampiamente provato - non attraverso deposito presso l'ufficio postale o la casa comunale per irreperibilità temporanea del destinatario, ma mediante consegna a mani di un familiare convivente. Il destinatario è stato puntualmente avvisato della detta consegna con la raccomandata informativa (cd. CAN), per la quale non è richiesto l'avviso di ricevimento, come da costante orientamento della Suprema Corte.
La cartella 02820160015364068000TARI 2016
è stata regolarmente notificata mediante consegna diretta nelle mani del destinatario, che ha sottoscritto la relata di notifica, quindi il Giudice ha errato nel ritenere necessario l'invio della CAD, non applicandosi nel caso di specie il dispositivo ex art. 140 c.p.c.
Le cartelle n.
02820160015364068000 TARI 2017
02820180020084689000 TARI 2018
02820200021384635000 TARI 2019
sono state regolarmente notificate secondo le modalità ex art. 139 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario, mediante deposito presso la casa comunale. È stato ampiamente dimostrato in primo grado che il contribuente è stato puntualmente informato dell'avvenuto deposito, ex art. 139 c.p.c., mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Successivamente, per le cartelle 02820170015955009000 TARI 2017 e 02820200021384635000 TARI
2019, il plico è stato restituito all'ADER per compiuta giacenza, mentre, per la cartella
02820180020084689000 TARI 2018, il plico è stato ritirato dal destinatario in data 11/3/2028, con sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. La documentazione prodotta in primo grado dimostra ampiamente la regolare notifica di tutte le cartelle.
Anche il preavviso di fermo n. 02880201900009140000, che ha interrotto il termine di prescrizione per le cartelle n. 02820160015364068000, 02820160015364068000 e 02820160015364068000, è stato correttamente notificato, per temporanea assenza del destinatario, mediante deposito presso la casa comunale, con invio della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata con avviso di ricevimento.
La sentenza, sul punto, è dunque senz'altro errata.
Quanto all'eccezione riguardo al difetto di motivazione delle cartelle, essa non avrebbe potuto essere presa in considerazione dai Giudici, in quanto tardiva, dal momento che avrebbe dovuto essere avanzata in sede di opposizione alle suddette cartelle, le quali, non essendo state impugnate, sono diventate ormai definitive, secondo costante giurisprudenza di legittimità.
Chiedeva pertanto di riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo la regolare notifica delle opposte cartelle di pagamento, e dei successivi atti interruttivi, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il 24/1/2026 il contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo accesso agli atti per espletare la propria difesa.
Fino alla data dell'udienza, non risultavano tuttavia depositate controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato, e va accolto.
Va innanzitutto contestato l'assunto della Corte di primo grado, secondo cui la mancata costituzione in giudizio del Comune rende impossibile il contraddittorio tra le parti, che non potrebbe essere sopperito dal solo agente impositore. L'Agenzia è infatti pienamente titolata a sostenere le ragioni sottostanti alla pretesa impositiva.
Nel merito, la sentenza è errata, perché ha erroneamente valutato la proceduta notificatoria intervenuta per le opposte cartelle, che appare assolutamente regolare, e immune da censure.
L'onere della prova del credito vantato nei confronti del contribuente, incombente sull'Ente impositore, è stato pienamente assolto, come ampiamente dimostrato già nel primo grado di giudizio.
L'ADER ha pienamente dimostrato la regolarità delle notifiche di tutte le presupposte cartelle di pagamento.
La cartella 02820160015364068000' è stata regolarmente notificata mediante consegna a mani di un familiare convivente. Il destinatario è stato puntualmente avvisato della detta consegna con la raccomandata informativa (cd. CAN), per la quale non è richiesto l'avviso di ricevimento.
La cartella 02820160015364068000TARI 2016 è stata regolarmente notificata mediante consegna diretta nelle mani del destinatario, che ha sottoscritto la relata di notifica.
Le cartelle n.
02820160015364068000 TARI 2017
02820180020084689000 TARI 2018
02820200021384635000 TARI 2019
sono state regolarmente notificate secondo le modalità ex art. 139 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario, mediante deposito presso la casa comunale, e il contribuente è stato puntualmente informato dell'avvenuto deposito, ex art. 139 c.p.c., mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Anche il preavviso di fermo n. 02880201900009140000, che ha interrotto il termine di prescrizione per le cartelle n. 02820160015364068000, 02820160015364068000 e 02820160015364068000, è stato correttamente notificato, per temporanea assenza del destinatario, mediante deposito presso la casa comunale, con invio della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata con avviso di ricevimento.
L'eccezione riguardo al difetto di motivazione delle cartelle avrebbe dovuto essere avanzata in sede di opposizione alle suddette cartelle, le quali, non essendo state impugnate, sono diventate ormai definitive.
L'appello viene quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE L'APPELLO E PER EFFETTO DICHIARA L'OPPOSTO AVVISO LEGITTIMO IN RELAZIONE
ALLE 5 CARTELLE DE QUIBUS. CONDANNA L'APPELLATO A RIFONDERE NEI CONFRONTI DELL'
ADER LE SPESE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN EURO 1000 PER IL PRIMO
GRADO E 1300 PER IL SECONDO GRADO OLTRE ONERI ACCESSORI SE DOVUTI. NULLA PER LE
SPESE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARCIANISE.