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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/04/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 7858 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Dogana Regia, n° 4, cittadina italiana;
codice fiscale: ; C.F._1
nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_2 alla Via Dogana Regia, n° 4, cittadina italiana;
codice fiscale: ; C.F._2
nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_3 in Via Largo Spiritosanto n° 28, cittadino italiano;
codice fiscale , C.F._3 tutti N.Q. di eredi di nata il [...] a [...] Persona_1 ed ivi deceduta il 07/07/2023 ed elettivamente domiciliati presso l'avvocato Lucio Pisacane, con studio sito in Boscoreale, alla Via St. E. Cirillo, 81
RICORRENTI
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, i ricorrenti in epigrafe esponevano:
che avendone i prescritti requisiti di legge, in data 11/02/2022 Persona_1 CP_ presentava domanda all' competente per territorio, richiedendo il riconoscimento ed il pagamento dell' Assegno Nucleo Familiare a coniuge superstite inabile;
che, trascorsi i termini di leggi, la mai veniva sottoposta all'accertamento Per_1 medico legale da parte della competente Commissione territoriale;
che, stante il silenzio dell'Ente convenuto, la , ai sensi dell'art. 46 L. 88/1989, Per_1 CP_ Perso presentava in data 30/06/2023 ricorso al Comitato Provinciale per la richiesta di a coniuge superstite inabile, rimasto anch'esso senza esito;
che deceduta in data 07/07/2023 era affetta da: artrosi Persona_1 polidistrettuale a marcato impegno funzionale;
insufficienza renale cronica;
BPCO; incontinenza urinaria e abbisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di CP_ compiere gli atti quotidiani della vita così come riconosciuta dall' stesso, con verbale del 03/02/2023, con decorrenza dal 28/05/2021; che la predetta, già prima del 28/05/2021, era afflitta da un complesso morboso altamente invalidante, come risultante dalla cospicua documentazione medica allegata al presente ricorso.
Tanto precisato, adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e per
1 l'effetto accertare e dichiarare che la sig.ra aveva diritto a conseguire l' Persona_1
Assegno per il Nucleo Familiare, di cui alla L 153/88, alla sentenza n. 7668 del 23/05/1996, ed alla circolare n. 98 del 06/05/1998, quale coniuge superstite inabile a decorrere da cinque anni antecedenti alla domanda amministrativa o dalla eventuale diversa decorrenza accertata in corso di giudizio dal Ctu fino alla data del decesso;
per l' effetto condannare CP_ l' in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere ai ricorrenti l'ANF nonché tutti i ratei maturati e/o maturandi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT come per legge fino all'integrale soddisfo;
condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed CP_1 onorari del presente giudizio con attribuzione”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. Veniva ammessa ctu medico-legale.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Il ricorso è fondato e deve esser accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre. In punto di diritto va rilevato che: “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Invero, al coniuge spettano gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla pensione ai superstiti dei lavoratori dipendenti (detta SO) a due condizioni: a) sia minorenne ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
b) sia percettore di redditi entro i limiti definiti annualmente dalla legge.
Invero la normativa che ha istituito gli ANF, per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione del relativo fondo pensionistico, in luogo degli assegni familiari, all'art. 2 comma 8 D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88 recita: “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. La Corte di Cassazione con sentenza n. 7668 del 1996 ha affermato che l'assegno per il nucleo familiare “spetta, ai sensi dell'art.2, comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”
2 Gli istanti, quali eredi di hanno chiesto la maggiorazione del Persona_1 trattamento pensionistico in godimento della loro dante causa. CP_ Di contro l' ha dedotto che in data 11.2.22 la , vedova, poi deceduta in Per_1 data 7.7.23, aveva fatto la domanda amministrativa, respinta con il verbale 3.2.23 all'esito della visita sanitaria che aveva riconosciuto il diritto a far data dal 28.5.24, sussistendo sola da tale data la necessità dell'assistenza continua. Sempre per legge, la inabilità deve essere valutata, anche a fronte di età particolarmente avanzata, essendo stata eliminata la presunzione dell'inabilità al compimento del 65° anno (come da L. 656/86)
Nel corso del giudizio, pertanto, incontestata la sussistenza delle altre condizioni, è stata espletata una consulenza ed il ctu ha così concluso: tenuto conto di tutto quanto precede e considerata la gravità funzionale delle infermità da cui era affetta in vita la de cuius alla luce degli elementi tecnici evincibili dagli atti documentali, è Persona_1 possibile asserire come la stessa, di anni 86 all'epoca della domanda amministrativa (11/02/2022), fosse affetta da infermità tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, a far data da settembre 2017, rimettendo alla S.V.I. ogni ulteriore considerazione in merito alla sussistenza dei requisiti amministrativi previsti dalla normativa vigente. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
Peraltro, le conclusioni rassegnate non sono state oggetto di specifica contestazione.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo, tenendo conto che è stata titolare di pensione ai superstiti, per Persona_1 decesso del coniuge, dal 7/2008 all'8/2023. Spese secondo soccombenza, tenuto conto del valore dichiarato della lite. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere ai ricorrenti, quali eredi di CP_1
l'anf sulla prestazione in godimento, a decorrere da settembre 2017 al Persona_3 decesso, oltre interessi dal 120° giorno successivo alla domanda e sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.697, oltre spese generali, CP_1 iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Torre Annunziata, 29.4.2025 Il gdl dott.ssa Marianna Molinario
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