Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/04/2026, n. 6728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6728 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06728/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03138/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3138 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Scaringia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, viale Olimpico;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
a) del provvedimento di diniego al trasferimento del 22 dicembre 2022 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.-OMISSIS- prot. Ufficio Personale n.-OMISSIS- del 23 dicembre 2022, notificato il 12 gennaio 2023, con il quale si comunica il rigetto della istanza di trasferimento prodotta dal ricorrente ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n.104 del 05/02/1992;
b) della nota di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza di trasferimento prot. -OMISSIS- Mo. (T) del 04/04/2022;
c) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026, tenutasi da remoto, il dott. TO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
che con note d’udienza depositate il 21 gennaio 2026 il ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite giacché, nelle more del giudizio, è stato trasferito a domanda dal Gabinetto interregionale Polizia Scientifica di Roma al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Caserta con decorrenza 10 gennaio 2025, con sostanziale conseguimento del bene della vita perseguito con la proposizione del ricorso;
che nulla ha opposto la difesa dell’Amministrazione;
che di tanto al Collegio non resta che prendere atto provvedendo in conformità, seppur riqualificando l’istanza del ricorrente in termini di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.