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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5339/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa EL TI ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5339/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. POZZI GIORGIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
03.07.2009; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lissone (MB) al n. 40, Serie A, P II
- ordinare al Comune di Lissone (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: Affidamento e collocamento
1) Il figlio minore imarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la casa della madre sita in Sulbiate (MB), Via E Fermi n. 29.Ogni genitore avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio anche nei periodi e/o giorni in cui lo stesso sarà con l'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che sarà esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
è inteso che su questioni di ordinari amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente, in caso di disaccordo vale quanto previsto dall'art. 316 c.c.
Diritto di visita
2) il padre potrà tenere con sé il figlio il lunedì dal termine dell'orario di scuola sino al mercoledì mattina quando verrà riportato dal padre a scuola;
a weekend alternati resterà con il Per_1 padre dal sabato mattina alle ore 9:00 fino al mercoledì successivo quando verrà ripreso dalla madre al termine della scuola;
3) per il periodo estivo il padre trascorrerà con il minore due settimane consecutive o non consecutive in concomitanza con le vacanze scolastiche;
il periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro la fine del mese di Maggio di ogni rispettivo anno. In caso di disaccordo il SI. potrà tenere con sé per un periodo di due settimane in Agosto, curando di Pt_2 Per_1 inoltrare, con e-mail o con messaggio WhatsApp, l'indicazione dei giorni e riferimenti della località turistica scelta (luogo, albergo, recapiti ecc). In qualsiasi caso, i genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicare con congruo anticipo il luogo ed i recapiti ove trascorreranno i periodi di vacanza con Per_1
4) trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale con l'uno e il Per_1 giorno di S. FA con l'altro genitore. Le vacanze scolastiche relative alle festività Natalizie verranno suddivise in modo che possa trascorra metà dei giorni con il padre e l'altra Per_1 metà con la madre, alternando il primo periodo (2025) che sarà trascorso con la madre. Durante le vacanze pasquali trascorrerà tre giorni consecutivi con un genitore e i restanti tre Per_1 con l'altro nel rispetto dell'alternanza fra i genitori e fra i i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
5) I genitori si impegnano a rendersi reperibili al cellulare e a comunicare i luoghi nei quali trascorreranno con il figlio i fine settimana con preavviso di almeno tre giorni;
Casa Famigliare
6) La ex casa familiare di proprietà del SI. sita a Sesto San Giovanni (MI) in via Don Pt_2
Minzoni n. 10 rimane assegnata a quest'ultimo, come già definito in sede di separazione;
Contributo al mantenimento 7) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Pt_2 Pt_1 somma di € 600,00 (seicento/00), somma che sarà versata anticipatamente, a mezzo bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo della vita;
8) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 07.05.2018 (prot. 1377/18) da intendersi qui integralmente richiamate e prodotte (doc. 5);
9) I coniugi danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e che pertanto nulla è previsto a titolo assegno divorzile;
10) I coniugi danno reciprocamente atto di avere già definito già tra loro ogni rapporto patrimoniale e di avere già provveduto alla suddivisione di ogni bene e pertanto dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto emesso in data 22.06.2017.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (29.04.2012) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 31/07/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in LISSONE in data 03/07/2009 (atto n. 40, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL TI ON
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa EL TI ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5339/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. POZZI GIORGIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
03.07.2009; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lissone (MB) al n. 40, Serie A, P II
- ordinare al Comune di Lissone (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: Affidamento e collocamento
1) Il figlio minore imarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la casa della madre sita in Sulbiate (MB), Via E Fermi n. 29.Ogni genitore avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio anche nei periodi e/o giorni in cui lo stesso sarà con l'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che sarà esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
è inteso che su questioni di ordinari amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente, in caso di disaccordo vale quanto previsto dall'art. 316 c.c.
Diritto di visita
2) il padre potrà tenere con sé il figlio il lunedì dal termine dell'orario di scuola sino al mercoledì mattina quando verrà riportato dal padre a scuola;
a weekend alternati resterà con il Per_1 padre dal sabato mattina alle ore 9:00 fino al mercoledì successivo quando verrà ripreso dalla madre al termine della scuola;
3) per il periodo estivo il padre trascorrerà con il minore due settimane consecutive o non consecutive in concomitanza con le vacanze scolastiche;
il periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro la fine del mese di Maggio di ogni rispettivo anno. In caso di disaccordo il SI. potrà tenere con sé per un periodo di due settimane in Agosto, curando di Pt_2 Per_1 inoltrare, con e-mail o con messaggio WhatsApp, l'indicazione dei giorni e riferimenti della località turistica scelta (luogo, albergo, recapiti ecc). In qualsiasi caso, i genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicare con congruo anticipo il luogo ed i recapiti ove trascorreranno i periodi di vacanza con Per_1
4) trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale con l'uno e il Per_1 giorno di S. FA con l'altro genitore. Le vacanze scolastiche relative alle festività Natalizie verranno suddivise in modo che possa trascorra metà dei giorni con il padre e l'altra Per_1 metà con la madre, alternando il primo periodo (2025) che sarà trascorso con la madre. Durante le vacanze pasquali trascorrerà tre giorni consecutivi con un genitore e i restanti tre Per_1 con l'altro nel rispetto dell'alternanza fra i genitori e fra i i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
5) I genitori si impegnano a rendersi reperibili al cellulare e a comunicare i luoghi nei quali trascorreranno con il figlio i fine settimana con preavviso di almeno tre giorni;
Casa Famigliare
6) La ex casa familiare di proprietà del SI. sita a Sesto San Giovanni (MI) in via Don Pt_2
Minzoni n. 10 rimane assegnata a quest'ultimo, come già definito in sede di separazione;
Contributo al mantenimento 7) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Pt_2 Pt_1 somma di € 600,00 (seicento/00), somma che sarà versata anticipatamente, a mezzo bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo della vita;
8) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 07.05.2018 (prot. 1377/18) da intendersi qui integralmente richiamate e prodotte (doc. 5);
9) I coniugi danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e che pertanto nulla è previsto a titolo assegno divorzile;
10) I coniugi danno reciprocamente atto di avere già definito già tra loro ogni rapporto patrimoniale e di avere già provveduto alla suddivisione di ogni bene e pertanto dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto emesso in data 22.06.2017.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (29.04.2012) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 31/07/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in LISSONE in data 03/07/2009 (atto n. 40, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL TI ON