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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa iscritta al n. 1879/2025 del RGL, vertente
TRA
nato a [...] il [...] - C.F.: , Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, nella via Emanuele Notarbartolo, n. 1 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Ruta Ruta che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo Presidente, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'Avv.
Rosaria Ciancimino e domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale di
Palermo.
Resistente
Oggetto: assegno sociale
All'udienza del 19.09.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2025, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di “ritenere e dichiarare il diritto del sig. a percepire Parte_1
l'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa o da altra data che sarà ritenuta di legge;
condannare l' a pagare al sig. CP_1 Parte_1
l'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa o da altra data che sarà ritenuta di legge”.
CP_ Deduceva di avere inoltrato domanda amministrativa all' per vedersi riconosciuto il diritto all'assegno sociale che però era stata rigettata sul presupposto che non era stato allegato il certificato di espiata pena.
Assumeva la sussistenza del diritto alla prestazione producendo a tal fine il certificato di espiata pena nonché attestazione dell'Agenzia delle Entrate comprovante l'assenza di redditi sia personali che del coniuge.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che contestava la sussistenza dei presupposti per il diritto all'assegno sociale, richiamando l'art. 2 comma 58 L. 28 giugno 2012, n. 92.
CP_ Autorizzato il deposito di note conclusive, l' - unitamente alla memoria - produceva sentenza di condanna del 31.01.2025, irrevocabile dal 21.03.2025, anche per il reato di cui all'art. 416 bis cp, resa dal Gup presso il Tribunale di Palermo nei confronti del ricorrente.
Anche quest'ultimo depositava note ed insisteva per l'accoglimento della domanda limitatamente almeno al periodo intercorrente tra l'espiazione della pena detentiva e la nuova sentenza di condanna.
All'udienza di oggi le parti rassegnavano le conclusioni come da verbale e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
L'assegno sociale è una prestazione assistenziale riservata ai cittadini italiani ed equiparati che hanno compiuto 65 anni di età (dal 2019, 67 anni), che risiedono stabilmente in Italia e che non possiedono redditi o che hanno redditi personali o cumulati con quelli del coniuge in misura inferiore alla soglia stabilita per legge. Rappresenta una misura che garantisce al cittadino sprovvisto di mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, come prescritto dall'art. 38 Cost..
L'art. 2 L. 92/2012, commi 58 e ss. dispone: “58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali
a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato accertato con sentenza in un altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. 59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazione previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrono
i presupposti. 60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali ed assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini dello loro immediata esecuzione. 61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, d'intesa con il Ministero delle lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti
l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137/2021 ha dichiarato incostituzionale la previsione nei casi in cui la stessa viene applicata nelle ipotesi di espiazione della pena tramite misure alternative alla detenzione in carcere.
^
Nella fattispecie il ricorrente è stato condannato per uno dei reati ostativi alla concessione dell'assegno sociale e, terminata l'espiazione della pena, ha fatto domanda di assegno sociale, come peraltro previsto dal comma 59 della legge sopra riportata (I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazione previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrono
i presupposti).
Senonchè, come dallo stesso ricorrente ammesso in ricorso, lo stesso al momento della domanda di assegno sociale, era in detenzione cautelare.
Nel corso di questo giudizio infatti è intervenuta la sentenza di condanna anche per il reato di cui all'art. 416 bis cp, la quale ha applicato la pena accessoria – ai sensi dell'art. 2 comma 58 L. 92/2012 - della revoca delle prestazioni assistenziali, tra cui l'assegno sociale.
Ora, atteso che funzione dell'assegno sociale è quella di garantire il diritto al mantenimento anche a chi ha scontato una condanna penale;
ritenuto che
l'assegno sociale è riconosciuto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, anche a chi – seppure condannato – espia la pena in detenzione domiciliare o comunque attraverso percorsi alternativi alla detenzione in carcere e ciò al precipuo fine di assicurare i mezzi per vivere;
nella fattispecie il seppure al momento Pt_1
della domanda aveva espiato la pena inflitta, si trovava comunque ristretto in carcere in custodia cautelare e, proprio perché in ambiente carcerario aveva assicurato il mantenimento (vitto, alloggio, indumenti e biancheria). Riconoscere pertanto l'assegno sociale svilirebbe la natura e la funzione dello stesso poiché determinerebbe in favore del ristretto una prestazione economica ulteriore, oltre al mantenimento del quale già beneficia.
Dalla lettura e dall'analisi della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.
137/2021), si rileva che, l'incostituzionalità della norma è limitata all'ipotesi in cui la revoca dell'assegno sociale – nel caso in cui questo era già stato concesso – venga posta in essere nei confronti di colui che si trova in detenzione domiciliare e non ha mezzi per l'autosostentamento, in quanto ciò “può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”.
Da essa pertanto si ricava che l'assegno sociale deve essere riconosciuto a chi, privo di mezzi adeguati, deve sopportare le spese per vivere, ipotesi che non si verifica qualora il soggetto, anche in attesa di giudizio, è detenuto in via cautelativa in carcere.
Per le considerazioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, ex art. 152 disp. att. cpc, esse si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 19.09.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa iscritta al n. 1879/2025 del RGL, vertente
TRA
nato a [...] il [...] - C.F.: , Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, nella via Emanuele Notarbartolo, n. 1 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Ruta Ruta che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo Presidente, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'Avv.
Rosaria Ciancimino e domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale di
Palermo.
Resistente
Oggetto: assegno sociale
All'udienza del 19.09.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2025, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di “ritenere e dichiarare il diritto del sig. a percepire Parte_1
l'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa o da altra data che sarà ritenuta di legge;
condannare l' a pagare al sig. CP_1 Parte_1
l'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa o da altra data che sarà ritenuta di legge”.
CP_ Deduceva di avere inoltrato domanda amministrativa all' per vedersi riconosciuto il diritto all'assegno sociale che però era stata rigettata sul presupposto che non era stato allegato il certificato di espiata pena.
Assumeva la sussistenza del diritto alla prestazione producendo a tal fine il certificato di espiata pena nonché attestazione dell'Agenzia delle Entrate comprovante l'assenza di redditi sia personali che del coniuge.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che contestava la sussistenza dei presupposti per il diritto all'assegno sociale, richiamando l'art. 2 comma 58 L. 28 giugno 2012, n. 92.
CP_ Autorizzato il deposito di note conclusive, l' - unitamente alla memoria - produceva sentenza di condanna del 31.01.2025, irrevocabile dal 21.03.2025, anche per il reato di cui all'art. 416 bis cp, resa dal Gup presso il Tribunale di Palermo nei confronti del ricorrente.
Anche quest'ultimo depositava note ed insisteva per l'accoglimento della domanda limitatamente almeno al periodo intercorrente tra l'espiazione della pena detentiva e la nuova sentenza di condanna.
All'udienza di oggi le parti rassegnavano le conclusioni come da verbale e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
L'assegno sociale è una prestazione assistenziale riservata ai cittadini italiani ed equiparati che hanno compiuto 65 anni di età (dal 2019, 67 anni), che risiedono stabilmente in Italia e che non possiedono redditi o che hanno redditi personali o cumulati con quelli del coniuge in misura inferiore alla soglia stabilita per legge. Rappresenta una misura che garantisce al cittadino sprovvisto di mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, come prescritto dall'art. 38 Cost..
L'art. 2 L. 92/2012, commi 58 e ss. dispone: “58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali
a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato accertato con sentenza in un altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. 59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazione previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrono
i presupposti. 60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali ed assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini dello loro immediata esecuzione. 61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, d'intesa con il Ministero delle lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti
l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137/2021 ha dichiarato incostituzionale la previsione nei casi in cui la stessa viene applicata nelle ipotesi di espiazione della pena tramite misure alternative alla detenzione in carcere.
^
Nella fattispecie il ricorrente è stato condannato per uno dei reati ostativi alla concessione dell'assegno sociale e, terminata l'espiazione della pena, ha fatto domanda di assegno sociale, come peraltro previsto dal comma 59 della legge sopra riportata (I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazione previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrono
i presupposti).
Senonchè, come dallo stesso ricorrente ammesso in ricorso, lo stesso al momento della domanda di assegno sociale, era in detenzione cautelare.
Nel corso di questo giudizio infatti è intervenuta la sentenza di condanna anche per il reato di cui all'art. 416 bis cp, la quale ha applicato la pena accessoria – ai sensi dell'art. 2 comma 58 L. 92/2012 - della revoca delle prestazioni assistenziali, tra cui l'assegno sociale.
Ora, atteso che funzione dell'assegno sociale è quella di garantire il diritto al mantenimento anche a chi ha scontato una condanna penale;
ritenuto che
l'assegno sociale è riconosciuto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, anche a chi – seppure condannato – espia la pena in detenzione domiciliare o comunque attraverso percorsi alternativi alla detenzione in carcere e ciò al precipuo fine di assicurare i mezzi per vivere;
nella fattispecie il seppure al momento Pt_1
della domanda aveva espiato la pena inflitta, si trovava comunque ristretto in carcere in custodia cautelare e, proprio perché in ambiente carcerario aveva assicurato il mantenimento (vitto, alloggio, indumenti e biancheria). Riconoscere pertanto l'assegno sociale svilirebbe la natura e la funzione dello stesso poiché determinerebbe in favore del ristretto una prestazione economica ulteriore, oltre al mantenimento del quale già beneficia.
Dalla lettura e dall'analisi della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.
137/2021), si rileva che, l'incostituzionalità della norma è limitata all'ipotesi in cui la revoca dell'assegno sociale – nel caso in cui questo era già stato concesso – venga posta in essere nei confronti di colui che si trova in detenzione domiciliare e non ha mezzi per l'autosostentamento, in quanto ciò “può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”.
Da essa pertanto si ricava che l'assegno sociale deve essere riconosciuto a chi, privo di mezzi adeguati, deve sopportare le spese per vivere, ipotesi che non si verifica qualora il soggetto, anche in attesa di giudizio, è detenuto in via cautelativa in carcere.
Per le considerazioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, ex art. 152 disp. att. cpc, esse si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 19.09.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami