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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. NC CE Presidente dott.ssa RI IA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4382/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Arduino, rappresentante e difensore e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Nicoletta Bonadonna, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 27/11/2025 ed il
24/11/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/9/2025 i ricorrenti – premesso di avere contratto matrimonio concordatario a IL (PA) il 9/6/1990, unione dalla quale erano nati i figli , Per_1
e maggiorenni ed economicamente autosufficienti – hanno dedotto che, Per_2 Per_3
dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 13/11/2019, non si erano più riconciliati ed hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi
1 concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine del 27/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate in seno al ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a IL (PA) il
9/6/1990;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione personale definito decreto di omologa del 13/11/2019.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, di seguito integralmente trasposte:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in IL
(Pa) in data 9/06/1990, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune con atto n. 20 p. II
S.A., ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
e confermare le condizioni già concordate in seno a ricorso per separazione, ovvero
2) i coniugi si danno atto della loro reciproca indipendenza economica, e, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
IL (PA) il 9/6/1990 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del CP_1
predetto Comune dell'anno 1990, al n. 20, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
2 • dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 27 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI IA NC CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. NC CE Presidente dott.ssa RI IA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4382/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Arduino, rappresentante e difensore e
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Nicoletta Bonadonna, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 27/11/2025 ed il
24/11/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/9/2025 i ricorrenti – premesso di avere contratto matrimonio concordatario a IL (PA) il 9/6/1990, unione dalla quale erano nati i figli , Per_1
e maggiorenni ed economicamente autosufficienti – hanno dedotto che, Per_2 Per_3
dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 13/11/2019, non si erano più riconciliati ed hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi
1 concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine del 27/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate in seno al ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a IL (PA) il
9/6/1990;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione personale definito decreto di omologa del 13/11/2019.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, di seguito integralmente trasposte:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in IL
(Pa) in data 9/06/1990, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune con atto n. 20 p. II
S.A., ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
e confermare le condizioni già concordate in seno a ricorso per separazione, ovvero
2) i coniugi si danno atto della loro reciproca indipendenza economica, e, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
IL (PA) il 9/6/1990 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del CP_1
predetto Comune dell'anno 1990, al n. 20, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
2 • dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 27 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI IA NC CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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