Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/06/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3518/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/7/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FEDERICA BIANCHI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza san Salvatore n.10, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. e si impegnano e si obbligano, con unico e separato atto, ma nell'ambito Parte_1 Parte_2 del pendente procedimento di divorzio ad effettuare i seguenti trasferimenti a titolo di permuta:
- la sig.ra trasferirà a titolo di permuta la piena proprietà al sig. delle unità Parte_1 Parte_2 immobiliari site nel Comune di Lucca al Viale Castruccio Castracani n. 194 - rappresentate al catasto fabbricati del detto comune al Foglio 132 mappale 132 sub. 23, categoria C/6, classe 5, 13m2 e sub. 77 categoria A/4, classe 9, 4 vani del valore di mercato di € 190.000,00 - e che quest'ultimo sostenga esclusivamente e integralmente ogni spesa necessaria per il perfezionamento dell'atto;
- il sig. trasferirà a titolo di permuta la piena proprietà in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1 dall'unità immobiliare sita in Lucca alla Via di Tiglio n. 52 rappresentata al catasto Fabbricato del detto comune al Foglio 132, mappale 116, sub. 1, categoria A/3, Classe9, 9 vani del valore di mercato di € 540.000,00 e che il primo ne sostenga esclusivamente e integralmente ogni spesa necessaria per
1
2. Le parti stabiliscono che i diritti di proprietà inerenti alla differenza tra il valore di mercato tra le due proprietà immobiliari oggetto di trasferimento a titolo di permuta - per € 350.000,00 - siano da imputare in favore della sig.ra a titolo di una tantum divorzile;
Parte_1
3. la sig.ra dichiara di essere pienamente soddisfatta dal trasferimento del diritto della Parte_1 piena proprietà dell'immobile di Via di Tiglio n. 52 ed eseguito, per i diritti inerenti al valore di € 350.000,00, a titolo di corresponsione una tantum dell'assegno divorzile in suo favore, e rinuncia espressamente a qualsivoglia ulteriore pretesa di natura patrimoniale e economica per qualsiasi titolo, ragione e/o causa nei confronti del sig. Parte_2
4. la sig.ra si impegna e di obbliga ad estinguere con denari propri il mutuo contratto Parte_1 con atto del 15.11.2017 a firma del Dott. Notaio in Lucca Repertorio n. 108151 – registrato Per_1 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lucca presso la prima del trasferimento CP_1
(o in sede di atto) dell'immobile Viale Castruccio Castracani n. 194 al sig. con Parte_2 cancellazione della relativa ipoteca iscritta o, in alternativa, il mutuo sopradetto potrà continuare ad essere acceso purché la sig.ra versi al sig. in un'unica soluzione ed entro il rogito Pt_1 Parte_2 notarile, un importo pari al capitale residuo del detto mutuo così come risultante a quel momento dal piano di ammortamento prodotto;
5. il sig. si impegna e si obbliga ad estinguere con denari propri, prima dell'atto di Parte_2 trasferimento (e/o in sede di rogito), il mutuo fondiario acceso presso di cui all'atto del CP_2
18.11.2015 a firma del Dott. Notaio in Lucca (Repertorio n. 77910) e liberi l'immobile di Per_1
Via di Tiglio n. 52 dall'ipoteca iscritta;
6. le parti, per quanto occorrer possa e per eventuali obblighi reciproci connessi ai trasferimenti immobiliari di cui sopra, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
7. i coniugi richiedono, ai fini fiscali, che i trasferimenti immobiliari di cui sopra vengano dichiarate esenti da ogni tassa o imposta ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, in quanto effettuati a definizione dei loro rapporti di carattere economico e patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
8. l'atto di trasferimento sopra descritto, avente il contenuto di cui alle precedenti condizioni, dovrà essere stipulato, entro 20 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, presso un Notaio di fiducia delle parti da individuarsi almeno 10 giorni prima con obbligo delle stesse di consegnare al detto Notaio tutta la rispettiva documentazione necessaria per rogare gli atti in questione. Le spese degli atti sopra indicati rimarranno ad esclusivo carico del sig. Parte_2
9. i coniugi si obbligano a mantenere le rispettive assicurazioni sulla vita già in essere e descritte nelle premesse prevedendo quale beneficiario il figlio PE
10. le detrazioni fiscali dai coniugi maturati in ordine alle spese di ristrutturazione realizzare sui rispettivi immobili rimarranno in capo agli stessi sino al giorno dei trasferimenti immobiliari di cui sopra.
11. confermare le seguenti condizioni relativamente al minore: a) la casa familiare, posta nel comune di Lucca, Via di Tiglio n. 52 verrà assegnata alla sig.ra
[...] unitamente a tutti i beni mobili e arredi che ivi si trovano, eccezion fatta per i beni Pt_1 concordemente assegnati tra le parti e per i beni di natura personale;
2 b) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso Persona_3 la madre. Ex art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e/o domicilio prevalente del medesimo saranno assunte di comune accordo dei genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
c) in ordine alle modalità di permanenza presso ciascun genitore del minore i ricorrenti PE concordano quanto segue. Il padre terrà con sé il figlio: la prima settimana del mese: nei giorni di lunedì, mercoledì dall'uscita della scuola con pernottamento presso di sé ed il sabato dalle 10.00 sino al lunedì mattina con pernottamento presso di sé; (4 gg con padre e 3 gg con madre); la seconda settimana del mese: il lunedì, il mercoledì, ed il giovedì sempre dall'uscita della scuola e con pernottamento presso di sé (3 giorni con il padre e 4 giorni con la madre); La terza e la quarta settimana saranno rispettivamente uguali alla prima e alla seconda. durante il periodo estivo: il padre terrà con sé il figlio per un periodo complessivo di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, previo accordo con la madre (da prendersi con preavviso minimo di un mese). Durante questi giorni il padre potrà portare in vacanza il minore in una località dalla medesima scelta. Parimenti la madre per 15 (quindici) giorni l'anno anche non consecutivi potrà portare in viaggio il bambino in un luogo dalla stessa prescelto con il medesimo preavviso sopra indicato;
per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze estive verrà seguito il calendario ordinario con la precisazione che ciascun genitore avrà cura dell'organizzazione del bambino per tutto il tempo non occupato dalla scuola sino all'orario di riconsegna all'altro (ossia per il periodo corrispondente teoricamente all'inizio della scuola e fino all'usuale conclusione delle attività scolastiche). Tale precisazione vale anche in qualsiasi altro caso in cui durante l'osservanza del calendario ordinario nel periodo scolastico il minore non frequenti la scuola per qualsiasi motivo (chiusura scuola, malattia ecc.); con riguardo alle principali feste comandate: i genitori staranno con il figlio durante le vacanze natalizie, un anno un genitore vi starà insieme il 24 Dicembre (con pernottamento), il 31 dicembre e il 1° gennaio, mentre l'altro genitore starà con il figlio il 25 e 26 dicembre, così via per gli anni a seguire, ad anni alterni, con l'impegno di trascorrere il tempo insieme al minore;
durante le vacanze pasquali, il padre starà con un anno il giorno di Pasqua e l'anno dopo il PE
Lunedì dell'Angelo, e così di nuovo a girare per gli anni successivi;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività dell'anno; Per le festività 6 gennaio - 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno, il figlio starà con il genitore con il quale si trova in ragione del regime di frequentazione ordinaria senza le limitazioni di orario previste per il predetto regime, ovvero per l'intera giornata festiva. I giorni del compleanno di verranno trascorsi ad anni alterni presso ciascun genitore a meno PE che non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune;
il giorno del compleanno della mamma verrà trascorso dal figlio con la mamma e il giorno del compleanno del babbo verrà trascorso con il babbo. In caso di malattia del bambino il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro
3 possa recarsi a fare visita al figlio malato. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire al figlio un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro. d) i genitori provvedano in via diretta al mantenimento del figlio per il tempo che lo stesso PE trascorrerà con ciascuno di essi con spese straordinarie da dividersi nel modo che segue: l'80 % in capo al padre ed il 20% in capo alla madre. Con riferimento alla individuazione delle spese straordinarie ed alle modalità di refusione delle stesse i ricorrenti si riportano al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca nel mese di ottobre 2020 ben dagli stessi conosciuto;
12. e dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto Parte_2 Parte_1 di vista patrimoniale e economico, per nessun titolo, ragione e/o causa.
13. le spese del presente giudizio devono intendersi interamente compensate.
14. rinuncia al reclamo e appello». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 28/7/2012, dal quale è nato il figlio PE
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 440/2024 pubblicata il 7/11/2024, passata in giudicato in data 9/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 4/6/2025, poi posticipata all'11/6/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
4 n Lucca (LU) in data 28/7/2012, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 84, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2012; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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