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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/12/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1408/2020 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1408/2020 R.G.A.C., riservata in decisione, con termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 08.05.2025, vertente:
TRA cod. fisc. , in persona dei Parte_1 P.IVA_1
Procuratori dott. , in forza dei poteri conferitigli con scrittura Parte_2 privata autenticata da Notaio in data 1° Persona_1 giugno 2018, rep. 19897, racc. 7889, e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 31 gennaio 2019, rep. 21394, racc. 8528, rappresentata e difesa
[...] dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato all'atto di citazione;
Attrice
CONTRO
, cod. fisc. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, n. 15, è domiciliata ope legis; Convenuta
Precisazione delle conclusioni (udienza dell'otto maggio 2025): Parte convenuta precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, così come corretti in data 8 giugno 2021.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Con atto di citazione del 22.05.2020, notificato via pec, la Parte_1 evocava in lite, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE:
…, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell' in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore - i seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore - al relativo pagamento in favore di Parte_1
€ 9.485,09 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub
[...] doc.3; gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle n. 2 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
IN VIA SUBORDINATA…, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per Controparte_2
l'effetto, condannare l in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per:
[...] Parte_1 sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell' -, in persona Controparte_2
2 del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare l'
[...]
-, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. A sostegno della domanda deduceva: di essere cessionaria, in forza di un contratto di cessione del 12 giugno 2019, di un credito, cedutole dalla società relativo a un contratto di forniture di servizi di pulizia Parte_3 erogate in favore dell convenuta, pari ad € 9.485,09 per sorte capitale, oltre CP_2 interessi moratori, maturati e maturandi ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nonché di € 80,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 2 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
che la cessione era stata redatta con scrittura privata autenticata dal Notaio e regolarmente notificata all convenuta e comprendeva sia crediti esistenti sia crediti futuri nonché gli CP_2 interessi di mora maturati e maturandi, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino al saldo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.04.2021, l' , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., mancando in esso “qualsiasi riferimento al contratto fonte delle prestazioni asseritamente non pagate, risultando presente unicamente la generica indicazione di fatture, ossia documenti precostituiti di parte, neppure versate in atti” ed “in quanto non individua in alcun modo le prestazioni che sarebbero state svolte dalla da cui sarebbero originati i crediti ceduti all'odierna attrice e Parte_3 azionati nel presente giudizio. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda genericamente formulata, evidenziando che aveva provveduto, nel mese di aprile del 2020, a corrispondere alla società attrice, quale cessionaria del credito vantato dalla gli importi dovuti, per i mesi intercorrenti tra agosto 2019 e gennaio Parte_3
2020 (n. 3 fatture), per un valore complessivo di € 12.092,62, e che, in data 06.05.2020, aveva corrisposto il residuo importo di € 2.517,97 per i servizi resi, nei mesi di febbraio - marzo 2020, dalla società cedente, estinguendo così l'obbligazione a suo carico. Rappresentava che il ritardo nel pagamento era dovuto esclusivamente all'illegittima condotta posta in essere dalla cedente la quale aveva Parte_3 ripetutamente violato l'obbligo di buona fede gravante su entrambe le parti del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1175 c.c., omettendo di trasmettere 3 all dall'aprile del 2019, le fatture recanti il dettaglio dei servizi resi ed i CP_2 relativi importi da corrispondere. Deduceva, altresì, l'assoluta infondatezza della domanda avversaria, anche con riferimento alla presunta debenza di somme dovute a titolo di interessi anatocistici e dell'ulteriore importo di € 80,00, asseritamente dovuto ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.lgs. n. 231/02 posto che le fatture erano state pagate nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento e che l'ultima fattura rimasta insoluta, relativa ai mesi di febbraio – marzo 2020, era stata saldata in data 6.5.2020, dunque, immediatamente dopo la sua ricezione. Eccepiva l'inammissibilità della domanda avanzata in via subordinata, ai sensi art. 2041 c.c., stante il suo carattere sussidiario, evidenziando come mancasse nel caso di specie la prova di un illecito arricchimento a vantaggio dell'Amministrazione con correlato depauperamento a carico dell'attrice. Instava conclusivamente per il rigetto della domanda formulata ex adverso, con condanna al risarcimento dei danni ex art 96 co. 1 c.p.c., posto che l'attrice, consapevole dell'assenza di interesse ad agire, avendo visto integralmente soddisfatta la sua pretesa, aveva comunque inteso instaurare il presente giudizio, abusando palesemente dello strumento processuale;
in via subordinata chiedeva la condanna di controparte ex art. 96, co. 1, c.p.c.
All'udienza di prima comparizione, parte attrice, unica comparsa, chiedeva un rinvio dell'udienza “al fine di verificare la sussistenza dei termini per un accordo”. Il Got istruttore concedeva il chiesto rinvio, fissando l'udienza in data 22 aprile 2021, che, ristabilita d'ufficio, veniva celebrata in data 24 maggio 2021, nel corso della quale, su richiesta della parte attrice, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
Con la memoria n. 1, la convenuta precisava che, per mero Controparte_2 errore materiale, nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, aveva chiesto, tra l'altro, di dichiarare: “che l' è tenuta al Controparte_2 risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96, co.1 c.p.c.; in subordine, che controparte è tenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c.”. Domande che, invece, come già dichiarato all'udienza del 24 maggio 2021 (si veda relativo processo verbale cartaceo), dovevano intendersi rassegnate nel senso della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., in via principale, ed ai sensi del terzo comma della stessa disposizione in via subordinata.
All'udienza del 9 dicembre 2021, questa Giudice, rilevata la natura documentale della causa, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Seguivano dei rinvii d'ufficio. All'udienza del 12 settembre 2024 nessuno compariva e la causa veniva rimessa ad altra udienza ex art. 309 c.p.c.. All'udienza successiva del 16 gennaio 2025, compariva soltanto parte convenuta che chiedeva un rinvio per 4 la precisazione delle conclusioni. Rinviata all'udienza dell'otto maggio 2025, compariva la sola parte convenuta che precisava le conclusioni chiedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa veniva assegnata a sentenza con i suddetti termini.
2. – Preliminarmente va rilevata la intempestiva costituzione di parte convenuta, che si è costituita sul canale telematico il 16 aprile 2021, ovverosia oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. di “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”, nella specie stabilita in data 30 novembre 2020. In tema, va rammentato che il regime delle preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività della costituzione deve essere rilevata autoritativamente dal Giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo. Più precisamente, secondo il Giudice della regolamentazione, la ratio delle decadenze stabilite nella disposizione di cui all'art. 167 c.p.c. è quella di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, per cui l'inosservanza va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali (si veda, in punto di ratio delle decadenze di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., Cass. Civ., sent. 2 marzo 2007, n. 4901; Cass. Civ., sent. 7 aprile 2000, n. 4376).
3. – Sempre in premessa, va rilevato che parte convenuta, unica comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 8 maggio 2025, pur avendo chiesto i termini di cui all'art. 190 c.p.c., non ha depositato alcuno scritto difensivo finale.
4. – Ciò detto, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta, “in quanto non individua in alcun modo le prestazioni che sarebbero state svolte dalla “ da cui sarebbero originati i crediti ceduti all'odierna Parte_3 attrice e azionati nel presente giudizio” e perché nell'atto introduttivo manca “qualsiasi riferimento al contratto fonte delle prestazioni asseritamente non pagate, risultando presente unicamente la generica indicazione di fatture, ossia documenti precostituiti di parte, neppure versate in atti”.
4.1 - Invero, l'attrice, nel libello introduttivo, ha individuato la fonte della pretesa attorea, rappresentando di essere divenuta titolare, in virtù di un contratto di cessione pro soluto, dei crediti portati “dalle fatture emesse dalla società
“ e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3”, dovuti “a Parte_3 titolo di corrispettivo delle forniture di servizi di pulizia erogate in favore dell'Agenzia”, e che le fatture “sono state cedute dalla predetta società all'esponente mediante i contratti di cessione dei crediti – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Agenzia – che si producono sub doc. 4”. Inoltre, per come, sopra esposto, 5 la medesima parte ha richiamato dei riferimenti normativi a fondamento del pagamento degli interessi e del chiesto importo di euro 80,00.
4.2 - Non può, quindi, sostenersi che, nell'atto di citazione, manchi “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”. Del resto, da un lato, va ricordato che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda” (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 8077 del 22 maggio 2012); dall'altro lato, nel caso di specie, va rilevato che parte convenuta ha apprestato adeguate e puntuali difese, così confermando la comprensione della materia del contendere e la determinatezza della causa petendi.
5. – Tanto posto, la definizione del merito della controversia non può che passare dalla valutazione del comportamento di parte attrice. Più precisamente, la condotta processuale di parte attrice appare inconciliabile con la sua volontà di insistere sulle pretese articolate nell'atto di citazione. E difatti:
- all'udienza del 12 settembre 2024 la stessa, unitamente alla parte convenuta, non si è presentata e questa Giudice ha rinviato la controversia ex art. 309/181 c.p.c. fissando nuova udienza in data 16 gennaio 2025;
- all'udienza del 16 gennaio 2025, compariva solo la parte convenuta che chiedeva di rifissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
- all'udienza così fissata, dell'otto (8) maggio 2025, parte attrice non si presentava a precisare le conclusioni;
- precisate le conclusioni dalla sola parte convenuta, parte attrice non depositava alcuno scritto difensivo finale.
5.1 – In sostanza (a) dall'assenza alle ultime tre udienze senza giustificato motivo, segnatamente a metà delle udienze celebrate (se si esclude l'udienza di comparizione del 3 dicembre 2020, nella quale la parte attrice chiedeva, in via preliminare, un rinvio per verificare la possibilità di una chiusura bonaria), (b) dalla mancata precisazione delle conclusioni all'udienza, da ultimo, all'uopo fissata, (c) dal mancato deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, può desumersi, ad avviso di questa decidente, una rinunzia implicita della parte attrice alle domande formulate con l'atto di citazione, trattandosi di condotte omissive del tutto incompatibili con l'intenzione di conservare e pretendere il riconoscimento dell'asserito diritto di credito fatto valere con l'atto di citazione.
5.2 – In definitiva, la domanda attorea va rigettata per abbandono ovvero per rinuncia tacita alla stessa da parte della difesa attorea. Invero, detto tipo di rinuncia,
6 come è noto, non richiede formule sacramentali e può essere manifestata, come nel caso di specie, da una condotta reiteratamente inattiva;
rientra tra i poteri del difensore che, in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
deve riconoscersi quando vi sia incompatibilità tra il comportamento della parte attrice e la volontà di proseguire nella domanda ab origine proposta.
6. – Tanto delineato, va respinta la domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. Al riguardo va ricordato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (così Cass. Civ., sent. 15 aprile 2013 n. 9080) e che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (così Cass. Civ., sent. 27 ottobre 2015, n. 21798). Nella specie difetta la compiuta allegazione e prova dei lamentati danni, donde il rigetto dell'anzidetta domanda.
6.1 – Va respinta altresì la domanda di responsabilità per lite temeraria proposta ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. Ed invero, da quanto allegato e documentato dalla parte convenuta, che ha eccepito (l'eccezione è del tutto lata e non in senso stretto) l'avvenuto pagamento, non risulta un'ipotesi di abuso del processo, atteso che, non può desumersi l'anzidetta circostanza dall'attestazione di avvenuto pagamento (si veda doc. all. 6 fascicolo convenuta), asseritamente effettuato prima della notifica dell'atto di citazione, redatta, e quindi, proveniente dalla stessa parte convenuta senza documentazione e prova dei bonifici eseguiti ovvero delle date dei versamenti effettuati come corrispettivo della prestazioni rese.
7. - Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche - si considera la novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, atteso che, ai sensi dell'art. 6, si applica anche alle cause iniziate prima, ma le cui prestazioni professionali si siano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore - come segue, avuto riguardo al valore dichiarato della causa: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, 7 € 840,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.540,00. Non sono state documentate spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 1408/2020 R.G.A.C., proposta da Parte_1 nei confronti dell' , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_2 deduzione, così provvede:
-rigetta la domanda attorea per quanto indicato in parte motiva;
-rigetta la domanda di responsabilità per lite temeraria proposta dalla convenuta;
- condanna a rimborsare le spese di lite alla parte Parte_1 convenuta che vengono liquidate nella somma di euro 2.540,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese forfettarie. Reggio Calabria, 1° dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1408/2020 R.G.A.C., riservata in decisione, con termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 08.05.2025, vertente:
TRA cod. fisc. , in persona dei Parte_1 P.IVA_1
Procuratori dott. , in forza dei poteri conferitigli con scrittura Parte_2 privata autenticata da Notaio in data 1° Persona_1 giugno 2018, rep. 19897, racc. 7889, e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 31 gennaio 2019, rep. 21394, racc. 8528, rappresentata e difesa
[...] dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato all'atto di citazione;
Attrice
CONTRO
, cod. fisc. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, n. 15, è domiciliata ope legis; Convenuta
Precisazione delle conclusioni (udienza dell'otto maggio 2025): Parte convenuta precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, così come corretti in data 8 giugno 2021.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Con atto di citazione del 22.05.2020, notificato via pec, la Parte_1 evocava in lite, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE:
…, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell' in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore - i seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore - al relativo pagamento in favore di Parte_1
€ 9.485,09 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub
[...] doc.3; gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle n. 2 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
IN VIA SUBORDINATA…, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per Controparte_2
l'effetto, condannare l in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per:
[...] Parte_1 sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell' -, in persona Controparte_2
2 del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare l'
[...]
-, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. A sostegno della domanda deduceva: di essere cessionaria, in forza di un contratto di cessione del 12 giugno 2019, di un credito, cedutole dalla società relativo a un contratto di forniture di servizi di pulizia Parte_3 erogate in favore dell convenuta, pari ad € 9.485,09 per sorte capitale, oltre CP_2 interessi moratori, maturati e maturandi ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nonché di € 80,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 2 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
che la cessione era stata redatta con scrittura privata autenticata dal Notaio e regolarmente notificata all convenuta e comprendeva sia crediti esistenti sia crediti futuri nonché gli CP_2 interessi di mora maturati e maturandi, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino al saldo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.04.2021, l' , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., mancando in esso “qualsiasi riferimento al contratto fonte delle prestazioni asseritamente non pagate, risultando presente unicamente la generica indicazione di fatture, ossia documenti precostituiti di parte, neppure versate in atti” ed “in quanto non individua in alcun modo le prestazioni che sarebbero state svolte dalla da cui sarebbero originati i crediti ceduti all'odierna attrice e Parte_3 azionati nel presente giudizio. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda genericamente formulata, evidenziando che aveva provveduto, nel mese di aprile del 2020, a corrispondere alla società attrice, quale cessionaria del credito vantato dalla gli importi dovuti, per i mesi intercorrenti tra agosto 2019 e gennaio Parte_3
2020 (n. 3 fatture), per un valore complessivo di € 12.092,62, e che, in data 06.05.2020, aveva corrisposto il residuo importo di € 2.517,97 per i servizi resi, nei mesi di febbraio - marzo 2020, dalla società cedente, estinguendo così l'obbligazione a suo carico. Rappresentava che il ritardo nel pagamento era dovuto esclusivamente all'illegittima condotta posta in essere dalla cedente la quale aveva Parte_3 ripetutamente violato l'obbligo di buona fede gravante su entrambe le parti del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1175 c.c., omettendo di trasmettere 3 all dall'aprile del 2019, le fatture recanti il dettaglio dei servizi resi ed i CP_2 relativi importi da corrispondere. Deduceva, altresì, l'assoluta infondatezza della domanda avversaria, anche con riferimento alla presunta debenza di somme dovute a titolo di interessi anatocistici e dell'ulteriore importo di € 80,00, asseritamente dovuto ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.lgs. n. 231/02 posto che le fatture erano state pagate nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento e che l'ultima fattura rimasta insoluta, relativa ai mesi di febbraio – marzo 2020, era stata saldata in data 6.5.2020, dunque, immediatamente dopo la sua ricezione. Eccepiva l'inammissibilità della domanda avanzata in via subordinata, ai sensi art. 2041 c.c., stante il suo carattere sussidiario, evidenziando come mancasse nel caso di specie la prova di un illecito arricchimento a vantaggio dell'Amministrazione con correlato depauperamento a carico dell'attrice. Instava conclusivamente per il rigetto della domanda formulata ex adverso, con condanna al risarcimento dei danni ex art 96 co. 1 c.p.c., posto che l'attrice, consapevole dell'assenza di interesse ad agire, avendo visto integralmente soddisfatta la sua pretesa, aveva comunque inteso instaurare il presente giudizio, abusando palesemente dello strumento processuale;
in via subordinata chiedeva la condanna di controparte ex art. 96, co. 1, c.p.c.
All'udienza di prima comparizione, parte attrice, unica comparsa, chiedeva un rinvio dell'udienza “al fine di verificare la sussistenza dei termini per un accordo”. Il Got istruttore concedeva il chiesto rinvio, fissando l'udienza in data 22 aprile 2021, che, ristabilita d'ufficio, veniva celebrata in data 24 maggio 2021, nel corso della quale, su richiesta della parte attrice, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
Con la memoria n. 1, la convenuta precisava che, per mero Controparte_2 errore materiale, nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, aveva chiesto, tra l'altro, di dichiarare: “che l' è tenuta al Controparte_2 risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96, co.1 c.p.c.; in subordine, che controparte è tenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c.”. Domande che, invece, come già dichiarato all'udienza del 24 maggio 2021 (si veda relativo processo verbale cartaceo), dovevano intendersi rassegnate nel senso della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., in via principale, ed ai sensi del terzo comma della stessa disposizione in via subordinata.
All'udienza del 9 dicembre 2021, questa Giudice, rilevata la natura documentale della causa, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Seguivano dei rinvii d'ufficio. All'udienza del 12 settembre 2024 nessuno compariva e la causa veniva rimessa ad altra udienza ex art. 309 c.p.c.. All'udienza successiva del 16 gennaio 2025, compariva soltanto parte convenuta che chiedeva un rinvio per 4 la precisazione delle conclusioni. Rinviata all'udienza dell'otto maggio 2025, compariva la sola parte convenuta che precisava le conclusioni chiedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa veniva assegnata a sentenza con i suddetti termini.
2. – Preliminarmente va rilevata la intempestiva costituzione di parte convenuta, che si è costituita sul canale telematico il 16 aprile 2021, ovverosia oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. di “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”, nella specie stabilita in data 30 novembre 2020. In tema, va rammentato che il regime delle preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività della costituzione deve essere rilevata autoritativamente dal Giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo. Più precisamente, secondo il Giudice della regolamentazione, la ratio delle decadenze stabilite nella disposizione di cui all'art. 167 c.p.c. è quella di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, per cui l'inosservanza va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali (si veda, in punto di ratio delle decadenze di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., Cass. Civ., sent. 2 marzo 2007, n. 4901; Cass. Civ., sent. 7 aprile 2000, n. 4376).
3. – Sempre in premessa, va rilevato che parte convenuta, unica comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 8 maggio 2025, pur avendo chiesto i termini di cui all'art. 190 c.p.c., non ha depositato alcuno scritto difensivo finale.
4. – Ciò detto, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta, “in quanto non individua in alcun modo le prestazioni che sarebbero state svolte dalla “ da cui sarebbero originati i crediti ceduti all'odierna Parte_3 attrice e azionati nel presente giudizio” e perché nell'atto introduttivo manca “qualsiasi riferimento al contratto fonte delle prestazioni asseritamente non pagate, risultando presente unicamente la generica indicazione di fatture, ossia documenti precostituiti di parte, neppure versate in atti”.
4.1 - Invero, l'attrice, nel libello introduttivo, ha individuato la fonte della pretesa attorea, rappresentando di essere divenuta titolare, in virtù di un contratto di cessione pro soluto, dei crediti portati “dalle fatture emesse dalla società
“ e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3”, dovuti “a Parte_3 titolo di corrispettivo delle forniture di servizi di pulizia erogate in favore dell'Agenzia”, e che le fatture “sono state cedute dalla predetta società all'esponente mediante i contratti di cessione dei crediti – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Agenzia – che si producono sub doc. 4”. Inoltre, per come, sopra esposto, 5 la medesima parte ha richiamato dei riferimenti normativi a fondamento del pagamento degli interessi e del chiesto importo di euro 80,00.
4.2 - Non può, quindi, sostenersi che, nell'atto di citazione, manchi “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”. Del resto, da un lato, va ricordato che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda” (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 8077 del 22 maggio 2012); dall'altro lato, nel caso di specie, va rilevato che parte convenuta ha apprestato adeguate e puntuali difese, così confermando la comprensione della materia del contendere e la determinatezza della causa petendi.
5. – Tanto posto, la definizione del merito della controversia non può che passare dalla valutazione del comportamento di parte attrice. Più precisamente, la condotta processuale di parte attrice appare inconciliabile con la sua volontà di insistere sulle pretese articolate nell'atto di citazione. E difatti:
- all'udienza del 12 settembre 2024 la stessa, unitamente alla parte convenuta, non si è presentata e questa Giudice ha rinviato la controversia ex art. 309/181 c.p.c. fissando nuova udienza in data 16 gennaio 2025;
- all'udienza del 16 gennaio 2025, compariva solo la parte convenuta che chiedeva di rifissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
- all'udienza così fissata, dell'otto (8) maggio 2025, parte attrice non si presentava a precisare le conclusioni;
- precisate le conclusioni dalla sola parte convenuta, parte attrice non depositava alcuno scritto difensivo finale.
5.1 – In sostanza (a) dall'assenza alle ultime tre udienze senza giustificato motivo, segnatamente a metà delle udienze celebrate (se si esclude l'udienza di comparizione del 3 dicembre 2020, nella quale la parte attrice chiedeva, in via preliminare, un rinvio per verificare la possibilità di una chiusura bonaria), (b) dalla mancata precisazione delle conclusioni all'udienza, da ultimo, all'uopo fissata, (c) dal mancato deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, può desumersi, ad avviso di questa decidente, una rinunzia implicita della parte attrice alle domande formulate con l'atto di citazione, trattandosi di condotte omissive del tutto incompatibili con l'intenzione di conservare e pretendere il riconoscimento dell'asserito diritto di credito fatto valere con l'atto di citazione.
5.2 – In definitiva, la domanda attorea va rigettata per abbandono ovvero per rinuncia tacita alla stessa da parte della difesa attorea. Invero, detto tipo di rinuncia,
6 come è noto, non richiede formule sacramentali e può essere manifestata, come nel caso di specie, da una condotta reiteratamente inattiva;
rientra tra i poteri del difensore che, in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
deve riconoscersi quando vi sia incompatibilità tra il comportamento della parte attrice e la volontà di proseguire nella domanda ab origine proposta.
6. – Tanto delineato, va respinta la domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. Al riguardo va ricordato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (così Cass. Civ., sent. 15 aprile 2013 n. 9080) e che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (così Cass. Civ., sent. 27 ottobre 2015, n. 21798). Nella specie difetta la compiuta allegazione e prova dei lamentati danni, donde il rigetto dell'anzidetta domanda.
6.1 – Va respinta altresì la domanda di responsabilità per lite temeraria proposta ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. Ed invero, da quanto allegato e documentato dalla parte convenuta, che ha eccepito (l'eccezione è del tutto lata e non in senso stretto) l'avvenuto pagamento, non risulta un'ipotesi di abuso del processo, atteso che, non può desumersi l'anzidetta circostanza dall'attestazione di avvenuto pagamento (si veda doc. all. 6 fascicolo convenuta), asseritamente effettuato prima della notifica dell'atto di citazione, redatta, e quindi, proveniente dalla stessa parte convenuta senza documentazione e prova dei bonifici eseguiti ovvero delle date dei versamenti effettuati come corrispettivo della prestazioni rese.
7. - Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche - si considera la novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, atteso che, ai sensi dell'art. 6, si applica anche alle cause iniziate prima, ma le cui prestazioni professionali si siano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore - come segue, avuto riguardo al valore dichiarato della causa: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, 7 € 840,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.540,00. Non sono state documentate spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 1408/2020 R.G.A.C., proposta da Parte_1 nei confronti dell' , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_2 deduzione, così provvede:
-rigetta la domanda attorea per quanto indicato in parte motiva;
-rigetta la domanda di responsabilità per lite temeraria proposta dalla convenuta;
- condanna a rimborsare le spese di lite alla parte Parte_1 convenuta che vengono liquidate nella somma di euro 2.540,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese forfettarie. Reggio Calabria, 1° dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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