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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3242/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. CAPPELLO MONICA e l'Avv. CHIARIELLO Parte_1
PAOLO ;
e con l'Avv. PAOLAZZI PAOLA Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il premesso di aver Parte_1 Controparte_2 contratto matrimonio civile in Crevalcore (BO), in data 07.06.2010 (atto trascritto in parte 1, serie n.8, anno 2010, Ufficio di Stato Civile del Comune di Crevalcore) e che in costanza del quale sono nati due figli: il 14.10.2010 e Per_1
il 15.08.2017. Per_2
Le parti, con ricorso depositato l'11.07.2025, esponevano il venir meno dell'affectio coniugalis e la separazione di fatto dal mese di marzo del 2025 e chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., al Tribunale di Trento, la pronuncia della sentenza di separazione alle seguenti condizioni: 1.- La casa coniugale in Altavalle – fraz. GR (TN) in Piazza Municipio n. 17, in locazione, viene assegnata a che vi continuerà ad abitare Parte_1 unitamente ai due figli minori.
2. – ha già trasferito la propria residenza ad Altavalle – Persona_3 fraz. GR MA IO n. 2 e lo stesso da atto di aver asportato dalla casa già coniugale tutti i suoi beni personali.
3. - In virtù del positivo e paritetico rapporto affettivo in essere con entrambi i genitori e del contributo educativo che tale forma di affidamento consente, i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con Per_2 Per_1 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. 4.- I tempi di permanenza dei figli con il genitore non collocatario vengono regolamentati come segue: a fine settimana alternati, dal venerdì ore 18 alla domenica ore 18. Durante le vacanze di Natale e Pasqua: a metà ciascuno, ed un periodo di almeno 3 settimane di vacanze durante l'estate, di cui, due settimane continuative ed una terza. Il padre, se libero da impegni personali o lavorativi, è comunque disponibile ad ampliare la suddetta regolamentazione, previo accordo con la madre e/o per sopperire a sue eventuali necessità personali o lavorative. Entrambi i coniugi si impegnano a garantire la possibilità che i minori possano avere quotidiano contatto con l'altro genitore nella misura minima di almeno due videochiamate giornaliere, una alla mattina ed una alla sera. Il giorno del compleanno di ciascun bambino, entrambi i genitori, a prescindere dalla regolamentazione delle visite, consentono che l'altro genitore possa trascorre con i figli alcune ore assieme.
5. - I coniugi sono ritenuti e dichiarati economicamente autosufficienti per cui nulla viene disposto a titolo di assegno di mantenimento, né in favore della moglie né in favore del marito.
6. - Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di euro 750,00 ciascuno e, quindi, complessivi Per_2 Per_1
€ 1.500,00.= da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , già noto al coniuge, somma che Parte_1 andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione all'1.07.2025. Il padre contribuirà in ragione del 70% alle spese straordinarie per i figli e mentre la madre per il restante 30%, come da Linee Per_2 Per_1
Guida 2017 del protocollo C.N.F.. Viene ripartita in ragione del 50% anche la spesa per la baby sitter di cui si avvale la madre per le esigenze di conciliazione
Pag. 2 di 6 famiglia-lavoro e di cui potrebbe parimenti avvalersi il padre per analoghe esigenze.
7. - percepirà direttamente e per intero (100%) l'assegno unico Parte_1 universale (INPS) e l'assegno unico provinciale (PAT). Le detrazioni sulle spese straordinarie verranno operate dai genitori in ragione della percentuale rispettivamente versata.
8.- I ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto o del documento valido per l'espatrio, anche con riferimento ai figli.
9.- Il signor autorizza la signora a trasferirsi, Persona_3 Pt_1 unitamente ai figli e – ivi compresa autorizzazione al loro cambio Per_2 Per_1 di residenza - nella città ove la medesima svolge (rà) attività lavorativa (attualmente si prospetta la città di Trento). Nel caso in cui la signora si Pt_1 trovi nella necessità di dover acquistare una cameretta per i figli nella nuova abitazione che verrà reperita, il signor parteciperà alla spesa in ragione CP_1 del 50% ciascuno.
10.- L'autovettura Peugeot targata EV096EG rimane di proprietà del signor mentre l'autovettura Peugeot targata FC217XV rimane di Persona_3 proprietà della signora . Parte_1
11. – Il saldo depositato sul libretto di risparmio nominativo UniCredit n. 106831170 intestato alla signora ed emesso il 28.07.2023, rimane Parte_1 di sua esclusiva proprietà.
12. - Ciascun coniuge si assume le competenze e spese del proprio legale e gli avvocati Chiariello, Cappello e Paolazzi sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 8 comma 3 L.P.. La Sig.ra e il chiedevano, altresì, Parte_1 Controparte_2 decorsi i termini di cui all'art. 3 L.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 7 giugno 2010 tra e e annotato nel registro dello Parte_1 Persona_3
Stato Civile del Comune di Crevalcore (BO) Anno 2010, Parte 1 Serie N. 8, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Crevalcore (BO);
2. Confermare le condizioni di separazione come sopra esposte e quindi, nella specie disporre che:
Pag. 3 di 6 a) La casa coniugale in Altavalle – fraz. GR (TN) in Piazza Municipio n. 17, in locazione, viene assegnata a che vi continuerà ad abitare Parte_1 unitamente ai due figli minori. b) In virtù del positivo e paritetico rapporto affettivo in essere con entrambi i genitori e del contributo educativo che tale forma di affidamento consente, i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con Per_2 Per_1 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. c) I tempi di permanenza dei figli con il genitore non collocatario vengono regolamentati come segue: a fine settimana alternati, dal venerdì ore 18 alla domenica ore 18. Durante le vacanze di Natale e Pasqua: a metà ciascuno, ed un periodo di almeno 3 settimane di vacanze durante l'estate, di cui, due settimane continuative ed una terza. Il padre, se libero da impegni personali o lavorativi, è comunque disponibile ad ampliare la suddetta regolamentazione, su accordo della madre e/o per sopperire a sue eventuali necessità personali o lavorative. Entrambi i coniugi si impegnano a garantire la possibilità che i minori possano avere quotidiano contatto con l'altro genitore nella misura minima di almeno due videochiamate giornaliere, una alla mattina ed una alla sera. Il giorno del compleanno di ciascun bambino, entrambi i genitori, a prescindere dalla regolamentazione delle visite, consentono che l'altro genitore possa trascorre con i figli alcune ore assieme. d) I coniugi hanno già regolamentato tutte le loro questioni patrimoniali e sono ritenuti e dichiarati economicamente autosufficienti per cui nulla viene disposto a titolo di assegno c.d. divorzile, né in favore della moglie né in favore del marito. e) Il padre verserà a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di euro 750,00 ciascuno e, quindi, complessivi Per_2 Per_1
€ 1.500,00.= da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , già noto al coniuge, somma che Parte_1 andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione all'1.07.2025. Il padre contribuirà in ragione del 70% alle spese straordinarie per i figli e mentre la madre per il restante 30%, come da Linee Per_2 Per_1
Guida 2017 del protocollo C.N.F.. Viene ripartita in ragione del 50% anche la spesa per la baby sitter di cui si avvale la madre per le esigenze di conciliazione famiglia-lavoro. f) percepirà direttamente e per intero (100%) l'assegno unico Parte_1 universale (INPS) e l'assegno unico provinciale (PAT). Le detrazioni sulle spese
Pag. 4 di 6 straordinarie verranno operate dai genitori in ragione della percentuale rispettivamente versata. g) I ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto o del documento valido per l'espatrio, anche con riferimento ai figli. h) Il signor autorizza la signora a trasferirsi, Persona_3 Pt_1 unitamente ai figli e – ivi compresa autorizzazione al loro cambio Per_2 Per_1 di residenza - nella città ove la medesima svolge (rà) attività lavorativa (attualmente si prospetta la città di Trento). Nel caso in cui la signora si Pt_1 trovi nella necessità di dover acquistare una cameretta per i figli nella nuova abitazione che verrà reperita, il signor parteciperà alla spesa in ragione CP_1 del 50% ciascuno. i) Ciascun coniuge si assume le competenze e spese del proprio legale e gli avvocati Chiariello, Cappello e Paolazzi sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 8 comma 3 L.P.. I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano di essere autorizzati al deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti. Il Presidente istruttore con provvedimento del 21.07.2025 assegnava il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c., per la fase della separazione. Il e la Sig.ra rispettivamente, con Controparte_2 Parte_1 note depositate il 22.08.2025 e il 02.10.2025, confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano per l'omologa della separazione alle condizioni rassegnate in ricorso e per il proseguo del giudizio di scioglimento del matrimonio.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., limitatamente alla fase della separazione. La domanda è fondata e merita accoglimento. Il Tribunale preso atto dell'accordo raggiunto provvede in conformità atteso che atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre dei figli minorenni e non contrasta con l'interesse degli stessi, né vi è Per_2 Per_1 motivo di censurare la concordata disciplina del relativo diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.;
Pag. 5 di 6
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto in Crevalcore (BO), in data 07.06.2010 (trascritto in parte 1, serie n.8, Ufficio di Stato Civile del Comune di Crevalcore) dispone per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3242/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. CAPPELLO MONICA e l'Avv. CHIARIELLO Parte_1
PAOLO ;
e con l'Avv. PAOLAZZI PAOLA Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il premesso di aver Parte_1 Controparte_2 contratto matrimonio civile in Crevalcore (BO), in data 07.06.2010 (atto trascritto in parte 1, serie n.8, anno 2010, Ufficio di Stato Civile del Comune di Crevalcore) e che in costanza del quale sono nati due figli: il 14.10.2010 e Per_1
il 15.08.2017. Per_2
Le parti, con ricorso depositato l'11.07.2025, esponevano il venir meno dell'affectio coniugalis e la separazione di fatto dal mese di marzo del 2025 e chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., al Tribunale di Trento, la pronuncia della sentenza di separazione alle seguenti condizioni: 1.- La casa coniugale in Altavalle – fraz. GR (TN) in Piazza Municipio n. 17, in locazione, viene assegnata a che vi continuerà ad abitare Parte_1 unitamente ai due figli minori.
2. – ha già trasferito la propria residenza ad Altavalle – Persona_3 fraz. GR MA IO n. 2 e lo stesso da atto di aver asportato dalla casa già coniugale tutti i suoi beni personali.
3. - In virtù del positivo e paritetico rapporto affettivo in essere con entrambi i genitori e del contributo educativo che tale forma di affidamento consente, i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con Per_2 Per_1 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. 4.- I tempi di permanenza dei figli con il genitore non collocatario vengono regolamentati come segue: a fine settimana alternati, dal venerdì ore 18 alla domenica ore 18. Durante le vacanze di Natale e Pasqua: a metà ciascuno, ed un periodo di almeno 3 settimane di vacanze durante l'estate, di cui, due settimane continuative ed una terza. Il padre, se libero da impegni personali o lavorativi, è comunque disponibile ad ampliare la suddetta regolamentazione, previo accordo con la madre e/o per sopperire a sue eventuali necessità personali o lavorative. Entrambi i coniugi si impegnano a garantire la possibilità che i minori possano avere quotidiano contatto con l'altro genitore nella misura minima di almeno due videochiamate giornaliere, una alla mattina ed una alla sera. Il giorno del compleanno di ciascun bambino, entrambi i genitori, a prescindere dalla regolamentazione delle visite, consentono che l'altro genitore possa trascorre con i figli alcune ore assieme.
5. - I coniugi sono ritenuti e dichiarati economicamente autosufficienti per cui nulla viene disposto a titolo di assegno di mantenimento, né in favore della moglie né in favore del marito.
6. - Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di euro 750,00 ciascuno e, quindi, complessivi Per_2 Per_1
€ 1.500,00.= da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , già noto al coniuge, somma che Parte_1 andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione all'1.07.2025. Il padre contribuirà in ragione del 70% alle spese straordinarie per i figli e mentre la madre per il restante 30%, come da Linee Per_2 Per_1
Guida 2017 del protocollo C.N.F.. Viene ripartita in ragione del 50% anche la spesa per la baby sitter di cui si avvale la madre per le esigenze di conciliazione
Pag. 2 di 6 famiglia-lavoro e di cui potrebbe parimenti avvalersi il padre per analoghe esigenze.
7. - percepirà direttamente e per intero (100%) l'assegno unico Parte_1 universale (INPS) e l'assegno unico provinciale (PAT). Le detrazioni sulle spese straordinarie verranno operate dai genitori in ragione della percentuale rispettivamente versata.
8.- I ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto o del documento valido per l'espatrio, anche con riferimento ai figli.
9.- Il signor autorizza la signora a trasferirsi, Persona_3 Pt_1 unitamente ai figli e – ivi compresa autorizzazione al loro cambio Per_2 Per_1 di residenza - nella città ove la medesima svolge (rà) attività lavorativa (attualmente si prospetta la città di Trento). Nel caso in cui la signora si Pt_1 trovi nella necessità di dover acquistare una cameretta per i figli nella nuova abitazione che verrà reperita, il signor parteciperà alla spesa in ragione CP_1 del 50% ciascuno.
10.- L'autovettura Peugeot targata EV096EG rimane di proprietà del signor mentre l'autovettura Peugeot targata FC217XV rimane di Persona_3 proprietà della signora . Parte_1
11. – Il saldo depositato sul libretto di risparmio nominativo UniCredit n. 106831170 intestato alla signora ed emesso il 28.07.2023, rimane Parte_1 di sua esclusiva proprietà.
12. - Ciascun coniuge si assume le competenze e spese del proprio legale e gli avvocati Chiariello, Cappello e Paolazzi sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 8 comma 3 L.P.. La Sig.ra e il chiedevano, altresì, Parte_1 Controparte_2 decorsi i termini di cui all'art. 3 L.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 7 giugno 2010 tra e e annotato nel registro dello Parte_1 Persona_3
Stato Civile del Comune di Crevalcore (BO) Anno 2010, Parte 1 Serie N. 8, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Crevalcore (BO);
2. Confermare le condizioni di separazione come sopra esposte e quindi, nella specie disporre che:
Pag. 3 di 6 a) La casa coniugale in Altavalle – fraz. GR (TN) in Piazza Municipio n. 17, in locazione, viene assegnata a che vi continuerà ad abitare Parte_1 unitamente ai due figli minori. b) In virtù del positivo e paritetico rapporto affettivo in essere con entrambi i genitori e del contributo educativo che tale forma di affidamento consente, i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con Per_2 Per_1 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. c) I tempi di permanenza dei figli con il genitore non collocatario vengono regolamentati come segue: a fine settimana alternati, dal venerdì ore 18 alla domenica ore 18. Durante le vacanze di Natale e Pasqua: a metà ciascuno, ed un periodo di almeno 3 settimane di vacanze durante l'estate, di cui, due settimane continuative ed una terza. Il padre, se libero da impegni personali o lavorativi, è comunque disponibile ad ampliare la suddetta regolamentazione, su accordo della madre e/o per sopperire a sue eventuali necessità personali o lavorative. Entrambi i coniugi si impegnano a garantire la possibilità che i minori possano avere quotidiano contatto con l'altro genitore nella misura minima di almeno due videochiamate giornaliere, una alla mattina ed una alla sera. Il giorno del compleanno di ciascun bambino, entrambi i genitori, a prescindere dalla regolamentazione delle visite, consentono che l'altro genitore possa trascorre con i figli alcune ore assieme. d) I coniugi hanno già regolamentato tutte le loro questioni patrimoniali e sono ritenuti e dichiarati economicamente autosufficienti per cui nulla viene disposto a titolo di assegno c.d. divorzile, né in favore della moglie né in favore del marito. e) Il padre verserà a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di euro 750,00 ciascuno e, quindi, complessivi Per_2 Per_1
€ 1.500,00.= da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , già noto al coniuge, somma che Parte_1 andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione all'1.07.2025. Il padre contribuirà in ragione del 70% alle spese straordinarie per i figli e mentre la madre per il restante 30%, come da Linee Per_2 Per_1
Guida 2017 del protocollo C.N.F.. Viene ripartita in ragione del 50% anche la spesa per la baby sitter di cui si avvale la madre per le esigenze di conciliazione famiglia-lavoro. f) percepirà direttamente e per intero (100%) l'assegno unico Parte_1 universale (INPS) e l'assegno unico provinciale (PAT). Le detrazioni sulle spese
Pag. 4 di 6 straordinarie verranno operate dai genitori in ragione della percentuale rispettivamente versata. g) I ricorrenti si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto o del documento valido per l'espatrio, anche con riferimento ai figli. h) Il signor autorizza la signora a trasferirsi, Persona_3 Pt_1 unitamente ai figli e – ivi compresa autorizzazione al loro cambio Per_2 Per_1 di residenza - nella città ove la medesima svolge (rà) attività lavorativa (attualmente si prospetta la città di Trento). Nel caso in cui la signora si Pt_1 trovi nella necessità di dover acquistare una cameretta per i figli nella nuova abitazione che verrà reperita, il signor parteciperà alla spesa in ragione CP_1 del 50% ciascuno. i) Ciascun coniuge si assume le competenze e spese del proprio legale e gli avvocati Chiariello, Cappello e Paolazzi sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 8 comma 3 L.P.. I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano di essere autorizzati al deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti. Il Presidente istruttore con provvedimento del 21.07.2025 assegnava il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c., per la fase della separazione. Il e la Sig.ra rispettivamente, con Controparte_2 Parte_1 note depositate il 22.08.2025 e il 02.10.2025, confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano per l'omologa della separazione alle condizioni rassegnate in ricorso e per il proseguo del giudizio di scioglimento del matrimonio.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., limitatamente alla fase della separazione. La domanda è fondata e merita accoglimento. Il Tribunale preso atto dell'accordo raggiunto provvede in conformità atteso che atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre dei figli minorenni e non contrasta con l'interesse degli stessi, né vi è Per_2 Per_1 motivo di censurare la concordata disciplina del relativo diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.;
Pag. 5 di 6
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto in Crevalcore (BO), in data 07.06.2010 (trascritto in parte 1, serie n.8, Ufficio di Stato Civile del Comune di Crevalcore) dispone per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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