Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 2691/2014 vertente
TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Pinna ed elett.te dom.ta nel suo studio in Olbia Corso Umberto I, 103,
OPPONENTE
E
C.F. ) in persona del Presidente nonché legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Olbia Via Longhena 19, presso e nello studio dell'Avv.
Fabrizio Farena (C.F. ) che lo rapp.ta e difende, C.F._2
OPPOSTO
E
(codice fiscale ), in qualità di Controparte_2 P.IVA_2
mandataria di rappresentata e difesa dall'Avv. Vanessa Controparte_3
Porqueddu (cod. fisc. – – C.F._3 Email_1
) ed elettivamente domiciliata in Olbia, via Magellano n. 2, presso lo studio P.IVA_3 dell'Avv. Sebastiano Pes (C.F.: ), C.F._4
TERZA INTERVENIENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 764/2014 emesso dal Tribunale di Tempio
[...]
Pausania il 3.11.2014 nei suoi confronti e di in qualità di fideiussori, e nei Controparte_4
confronti di in qualità di debitore principale, rassegnando le seguenti Controparte_5 conclusioni: “In via principale: - accertato che il , non ha tenuto un Controparte_1
comportamento improntato alla buona fede nei confronti del fideiussore, concedendo credito al debitore garantito in presenza del peggioramento delle condizioni economiche, senza
l'autorizzazione del fideiussore stesso in violazione dell'art. 1956 c.c., e per l'effetto dichiarare con sentenza liberata la Sig.ra dall'impegno fideiussorio di cui al contratto del Parte_1
7.06.2007: - in ogni caso revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 764/2014 R.A.C. n. 2199/14, poiché emesso nei confronti del fideiussore opponente, in assenza dei presupposti di cui agli artt. 633
e 634 c.p.c., in quanto ottenuto per un credito non certo e comunque per una pretesa creditoria infondata e comunque non provata;
In via subordinata: - dichiarare in ogni caso, nulle le clausole di previsione sia degli interessi in misura superiore al tasso di interesse soglia previsto dalla legge, sia la previsione degli interessi extralegali, nonché di applicazione della capitalizzazione trimestrale
e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi, nonché di tutte le clausole contrarie alla legge;
- per l'effetto, solo se provata nell'an la pretesa dell'opposta, rideterminare le somme dovute limitandole al capitale, senza conteggio di interessi e di penali e di altre competenze la cui pattuizione non risulti provata o comunque non conformi alla legge, calcolando il saldo conto alla data della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, nella misura che risulterà cognita;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto:
- Che la fideiussione, non prevedendo clausole "a prima richiesta e senza eccezioni", deve considerarsi ordinaria, con possibilità per il fideiussore di sollevare tutte le eccezioni spettanti al debitore principale;
- Conseguentemente, ha eccepito la violazione dell'art. 1956 c.c. per mancata informativa al fideiussore sul peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale;
- L'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, commissioni di massimo scoperto e altre commissioni e spese non pattuite;
- L'inidoneità probatoria degli estratti conto prodotti, in quanto illeggibili e incompleti;
- La mancata produzione del contratto di conto corrente originario.
Costituitosi, il ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha Controparte_1 così concluso: “1) respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e/o in diritto e, per
2 l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta o a quella accertanda in corso di causa anche in sede di ricalcolo, previa corretta contabilizzazione degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto rispettivamente pattuiti;
2) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata da parte attrice, accertare e dichiarare, anche in sede di ricalcolo, quanto dovuto a titolo di interessi sui debiti per capitale, e ciò nella misura prevista dall'art. 117, comma 7°, del cit. T.U.B.; 3) in ogni caso con condanna alla refusione delle spese di lite.”.
In data 15.3.2019 si è costituita in giudizio in qualità di Controparte_2 mandataria di quest'ultima cessionaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e Controparte_3
7.1 L. n. 130/1999 del credito oggetto del presente procedimento, la quale ha richiamato integralmente gli atti, le deduzioni, le eccezioni e le produzioni svolte dal legale della banca cedente.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Innanzitutto, va affrontata la questione concernente la corretta qualificazione giuridica del contratto stipulato tra opponente e opposto. La giurisprudenza maggioritaria è consolidata nell'affermare che l'indicazione contenuta nell'atto di fideiussione dell'obbligo del garante di dover pagare “immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” non equivalga alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” valutata dalle Sez. Un. del
2010, in quanto dalla clausola oggetto dell'atto di fideiussione in questione non emerge in modo inequivoco che il fideiussore non possa opporre eccezioni di sorta in relazione al rapporto garantito, ma solamente che debba pagare immediatamente con un meccanismo analogo a quello della clausola
“solve et repete”. Inoltre, va evidenziato come la deroga all'art.1957 c.c. contenuta nell'atto di fideiussione non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, in quanto detta disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente (cfr. in tal senso Cass., Sez. I, sent. n.16825/2016).
In tale prospettiva, la previsione di cui all'art. 9 del contratto di fideiussione secondo cui “il fideiussore non può opporre alcuna eccezione riguardo al momento in cui la banca esercita la propria facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, riferendosi esclusivamente al diritto di recesso della banca, non incide sulla natura giuridica del contratto, il quale va quindi qualificato in termini di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia.
Per ciò che concerne la doglianza di parte opponente secondo cui il avrebbe violato la CP_1 disposizione di cui all'art. 1956 c.c. quando in data 12.02.2013, in presenza di un saldo negativo di
3 euro 163.015,54 della debitrice, ha sottoscritto un nuovo contratto di conto corrente da cui sono derivati ulteriori costi a titolo di competenze in favore della banca per euro 30.876,00, deve osservarsi che la norma ora richiamata fa esplicito riferimento al caso in cui il creditore “faccia credito” al terzo.
Nel caso in disamina non risulta essere stato fatto alcun credito da parte del Gli ulteriori debiti CP_1
ammontanti a euro 30.876,00 maturati dal 12.2.2013 al 14.7.2014 (data di chiusura del conto), non dipendono da ulteriore credito fatto dall'istituto, bensì sono il frutto di debiti già maturati. Tali somme, in assenza di pagamento del debito già accumulatosi, sarebbero comunque maturate a titolo di interessi, con la conseguenza che non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 1956 c.c.
Quanto alla doglianza di parte opponente relativa alla mancata allegazione del primo contratto di conto corrente stipulato il 4.8.2006, in ossequio alla norma di cui all'art. 117 TUB che prescrive la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari, si ritiene che ai fini della quantificazione del credito del debba farsi riferimento alla seconda ipotesi di ricalcolo effettuata dal CTU, il quale CP_1
fino alla stipula del secondo contratto di conto corrente del 12.2.2013 ha applicato il tasso d'interesse legale e ha epurato il passivo da tutte le spese e commissioni applicate.
Per ciò che concerne le doglianze afferenti all'applicazione illegittima delle competenze in relazione al rapporto sorto a partire dal 12.2.2013, deve rilevarsi che nessun problema si pone rispetto
Parte_ alla in quanto il consulente ha verificato che essa, dalla suddetta data e fino alla chiusura del conto, non è mai stata addebitata. Per ciò che concerne le ulteriori commissioni, quali “disponibilità fondi”, “d'istruttoria veloce” e “valuta”, queste sono state addebitate nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che sono dovute.
Relativamente all'applicazione di interessi anatocistici, va premesso che l'art. 25 del d. lgs. n.
342/99, ad integrazione dell'art. 120 T.U.B. ha introdotto la regola della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente, obbligo confermato dalla delibera del CICR del 9.2.2000, a cui era stata demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità da seguirsi in materia di produzione di interessi anatocistici, attenendosi al criterio di un trattamento paritario. Nel caso concreto va rilevato che si tratta di rapporto sorto nel 2013, quando già era vigente la predetta normativa legittimante la capitalizzazione di interessi in condizione di reciprocità e, pertanto, la pattuizione della capitalizzazione trimestrale, specificamente approvata con il contratto di conto corrente del 12.2.2013, deve ritenersi legittima.
Quanto agli interessi applicati, il consulente non ha rilevato alcuna ipotesi di usura originaria in relazione ai suddetti tassi, con la conseguenza che essi sono dovuti così come applicati dalla banca.
Cont
Infine, quanto agli interessi e competenze relativi ai conti anticipi e/o 70100924, n.
70269205 e n. 70105298 per un ammontare pari a euro 11.211,71 girocontati sul conto corrente n.
70060368 oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi che in assenza della prova della pattuizione
4 del tasso debitore applicato, prova che doveva essere data mediante la produzione del primo contratto di conto corrente del 4.8.2006, essi non possono essere riconosciuti.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opponente va condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 121.921,05
(somma ricavata dalla sottrazione di euro 11.211,71 alla somma di euro 133.132,76 di cui alla tabella pag. 23 della CTU).
Quanto alle spese di lite, considerato l'accertamento di un credito notevolmente inferiore rispetto a quello concesso col decreto ingiuntivo opposto, appare equa una loro compensazione al
50%, con condanna dell'opponente alla rifusione del restante 50%.
Le spese della CTU, invece, sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 764/2014 emesso in data 3.11.2014 dal Tribunale di Tempio Pausania;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di della somma Controparte_1
di euro 121.921,05;
3) Rigetta tutte le altre domande;
4) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
nella misura del 50%, che liquida per detta frazione in complessivi euro 1084,75 per la
[...]
fase monitoria ed euro 4.000,00 per il giudizio di opposizione, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante 50%;
5) Pone definitivamente a carico di parte opponente e di nella misura Controparte_1
del 50% ciascuno, le spese della CTU liquidate con separato decreto.
Tempio Pausania, 04/03/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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