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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 11952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11952 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del 21 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 38703/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difeso dall'Avv. Monica Magnaneschi Parte_1
e dall'Avv. Samuele Scalise per procura in atti;
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, Piazza delle Cinque Giornate n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido
Eudizi per procura in atti;
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' esponendo di essere affetta da Parte_1 CP_1
malattia professionale e che l' aveva per essa riconosciuto un danno biologico CP_1
pari al 7%, inferiore al dovuto con riferimento - secondo il giudizio espresso dall' in sede amministrativa – alle “protrusioni discali lombari con modesto CP_1
impegno funzionale in soggetto con spondilolistesi”.
Ha chiesto, pertanto di condannare l' ad erogare una rendita/indennizzo in conto CP_2
capitale superiore al 7%, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di respingere il ricorso con vittoria di spese. CP_1 E' stata disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata infine infine decisa.
****
Si è in presenza di una tipica domanda di aggravamento non essendo in contestazione la natura professionale delle malattie e le mansioni svolte dal ricorrente così come le relative modalità di svolgimento.
Ciò premesso, il ctu ha accertato, con motivazione esauriente, immune da vizi logici,
e condivisa dal giudicante, che : “Sulla base dei dati clinico-obiettivi e strumentali esibiti si reputa che la tecnopatia accertata (protrusioni discali lombari in soggetto con spondilolistesi) sia responsabile di un danno biologico valutabile, ai sensi del
Dlgs 38/2000, nella misura complessiva del 7% ai sensi dei Codici 204 e 213. CP_1
Tale grado di danno biologico deve essere fatto risalire sin dall'epoca della domanda amministrativa (7/12/2022). Solo successivamente, avuto riguardo dei referti di esami strumentali (E.M.N.G. dell'8-9-2023 e RX del 6-2-2024), pertanto successivi alla visita di che documentano una evoluzione peggiorativa CP_1 CP_3
della e tenuto conto anche dell'esame obiettivo accertato dal sottoscritto in Pt_2
Consulenza Tecnica, che mostra un quadro clinico peggiore rispetto a quanto riscontrato dai medici legali dell il 17-1-2023, si reputa che a far data dal CP_1
mese di settembre 2023 vi sia stato un aggravamento del quadro clinico secondario alla tecnopatia accertata, con conseguente concretizzazione di un danno biologico dell'11%. “
Si tratta di risultanze di accertamenti peritali del tutto persuasive.
Dovendosi ricordare che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte, Cass. n. 22713 del 6.11.2015). Pertanto il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento essendosi verificato un aggravamento non rilevato dai sanitari dell' CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
dichiara che la tecnopatia accertata (protrusioni discali lombari in soggetto con spondilolistesi) è responsabile di un danno biologico valutabile, ai sensi del Dlgs
38/2000, nella misura complessiva del 7% al momento della domanda amministrativa
(7/12/2022) e che, a far data dal mese di settembre 2023, vi è stato un aggravamento del quadro clinico secondario alla tecnopatia accertata, con conseguente concretizzazione di un danno biologico dell'11% (undici per cento). per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla stessa parte ricorrente un CP_1
indennizzo del danno biologico corrispondente a tale inabilità complessiva maturata, dal settembre 2023, con gli interessi legali come per legge;
condanna l' a rifondere alla parte attrice le spese di lite, liquidate in € 2000,00, CP_1
oltre spese generali (15%), iva e cpa da distrarsi. pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Roma, 21-11-2025 Il Giudice
UM ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del 21 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 38703/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difeso dall'Avv. Monica Magnaneschi Parte_1
e dall'Avv. Samuele Scalise per procura in atti;
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, Piazza delle Cinque Giornate n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido
Eudizi per procura in atti;
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' esponendo di essere affetta da Parte_1 CP_1
malattia professionale e che l' aveva per essa riconosciuto un danno biologico CP_1
pari al 7%, inferiore al dovuto con riferimento - secondo il giudizio espresso dall' in sede amministrativa – alle “protrusioni discali lombari con modesto CP_1
impegno funzionale in soggetto con spondilolistesi”.
Ha chiesto, pertanto di condannare l' ad erogare una rendita/indennizzo in conto CP_2
capitale superiore al 7%, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di respingere il ricorso con vittoria di spese. CP_1 E' stata disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata infine infine decisa.
****
Si è in presenza di una tipica domanda di aggravamento non essendo in contestazione la natura professionale delle malattie e le mansioni svolte dal ricorrente così come le relative modalità di svolgimento.
Ciò premesso, il ctu ha accertato, con motivazione esauriente, immune da vizi logici,
e condivisa dal giudicante, che : “Sulla base dei dati clinico-obiettivi e strumentali esibiti si reputa che la tecnopatia accertata (protrusioni discali lombari in soggetto con spondilolistesi) sia responsabile di un danno biologico valutabile, ai sensi del
Dlgs 38/2000, nella misura complessiva del 7% ai sensi dei Codici 204 e 213. CP_1
Tale grado di danno biologico deve essere fatto risalire sin dall'epoca della domanda amministrativa (7/12/2022). Solo successivamente, avuto riguardo dei referti di esami strumentali (E.M.N.G. dell'8-9-2023 e RX del 6-2-2024), pertanto successivi alla visita di che documentano una evoluzione peggiorativa CP_1 CP_3
della e tenuto conto anche dell'esame obiettivo accertato dal sottoscritto in Pt_2
Consulenza Tecnica, che mostra un quadro clinico peggiore rispetto a quanto riscontrato dai medici legali dell il 17-1-2023, si reputa che a far data dal CP_1
mese di settembre 2023 vi sia stato un aggravamento del quadro clinico secondario alla tecnopatia accertata, con conseguente concretizzazione di un danno biologico dell'11%. “
Si tratta di risultanze di accertamenti peritali del tutto persuasive.
Dovendosi ricordare che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte, Cass. n. 22713 del 6.11.2015). Pertanto il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento essendosi verificato un aggravamento non rilevato dai sanitari dell' CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
dichiara che la tecnopatia accertata (protrusioni discali lombari in soggetto con spondilolistesi) è responsabile di un danno biologico valutabile, ai sensi del Dlgs
38/2000, nella misura complessiva del 7% al momento della domanda amministrativa
(7/12/2022) e che, a far data dal mese di settembre 2023, vi è stato un aggravamento del quadro clinico secondario alla tecnopatia accertata, con conseguente concretizzazione di un danno biologico dell'11% (undici per cento). per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla stessa parte ricorrente un CP_1
indennizzo del danno biologico corrispondente a tale inabilità complessiva maturata, dal settembre 2023, con gli interessi legali come per legge;
condanna l' a rifondere alla parte attrice le spese di lite, liquidate in € 2000,00, CP_1
oltre spese generali (15%), iva e cpa da distrarsi. pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Roma, 21-11-2025 Il Giudice
UM ON