Ordinanza cautelare 27 aprile 2017
Sentenza 29 luglio 2022
Decreto collegiale 12 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/07/2022, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 01318/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Toma n. 45;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Brindisi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto di divieto di ritorno nel Comune di San Vito dei Normanni (BR)e sue frazioni per la durata di anni tre, Cat. X/17 Div. Anticr., emesso dal Questore della Provincia di Brindisi in data 4 febbraio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 luglio 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori, in collegamento da remoto, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui è stato disposto nei suoi confronti il divieto di ritorno nel Comune di San Vito dei Normanni e sue frazioni per la durata di anni tre a decorrere dal 4 febbraio 2017.
Il ricorrente, a seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini, che lo indicavano come presenza molesta all’ingresso e nelle adiacenze di media struttura di vendita in San Vito dei Normanni, per la insistenza nel richiedere ai cittadini somme di denaro, con atteggiamento anche minatorio, veniva effettivamente rintracciato e individuato presso il centro commerciale “Penny”.
A seguito di quanto sopra, ritenuto il ricorrente persona socialmente pericolosa ai sensi della lettera c) dell’art. 1 del D. Lgs 159/2011, il Questore di Brindisi ha adottato l’impugnato provvedimento.
Il ricorrente deduce;
Violazione art. 1, lett. c) del D. Lgs 159/2011 per difetto del requisito della pericolosità sociale, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione;
Violazione art. 3 del D. Lgs 159/2011 e violazione del principio di proporzionalità;
Violazione art. 2 prot. 4 della C.E.D.U.;
Violazione artt. 7 e 8 L. 241/90;
Violazione art. 2 D. Lgs 286/98 per omessa traduzione del provvedimento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Questura di Brindisi contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale – Sez. Terza n. 211/2017 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente per ritenuto difetto del periculum in mora , atteso che il ricorrente non ha neanche affermato di risiedere o svolgere attività lavorativa alcuna nel territorio di San Vito dei Normanni.
All’udienza del 21 luglio 2022, previo avviso a verbale, ex art. 73 c.p.a dei profili di improcedibilità del gravame, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio preliminarmente che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l’efficacia del provvedimento di divieto di far ritorno nel Comune di San Vito dei Normanni e nelle sue frazioni per la durata di anni 3 dalla data di notifica ha cessato la sua efficacia dal febbraio 2020, non risultando peraltro neanche dichiarate pretese di natura risarcitoria.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ragioni equitative inducono a dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO