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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di AL – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 798 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Alberto Stagno d'Alcontres per procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
(p. iva in persona del presidente e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, ingegner , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Controparte_2
Immordino per procura in calce alla comparsa di risposta in appello Appellata
Conclusioni dell'appellante:
in riforma della sentenza n. 4305/2018 del 28 settembre 2018, pubblicata il 10 ottobre 2018 e resa dal Tribunale di AL-sezione V civile specializzata in materia di impresa, accogliere le domande formulate dal con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, Parte_1
per come di seguito trascritte:
1. accertare e dichiarare che il , in conformità a quanto statuito dalle Parte_1
delibere di del 16 dicembre 2015 e dell'01 febbraio 2016, ha CP_1
tempestivamente e ritualmente sottoscritto n. 50 azioni di ersando il prezzo CP_1
di € 50 ed il sovrapprezzo di € 50 e che, in conseguenza di ciò è divenuto, ad ogni effetto di legge, socio di ossedendo n. 50 azioni su un totale di n. 25.581.387 azioni CP_1
nel quale è diviso il capitale sociale della medesima ari ad € 25.581.387,00; CP_1
per l'effetto
2. condannare gli amministratori di (i) ad iscrivere il nel CP_1 Parte_1
libro dei soci della società; (ii) ad indicare correttamente all'art. 6 dello Statuto di
[...]
sia l'esatto ammontare del capitale sociale (pari ad € 25.581.387,00) sia l'esatto numero CP_1
delle azioni nel quale esso è suddiviso (n. 25.581.387); (iii) ad adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario al fine della compiuta, corretta ed esatta esecuzione dell'aumento del capitale sociale di deliberato dai soci della suddetta società in CP_1
data 16 dicembre 2015 e 01 febbraio 2016;
2 3. accertare e dichiarare che la delibera del c.d.a. di del 04 marzo 2016, nella CP_1
parte in cui non indica il tra i sottoscrittori dell'aumento di capitale sociale Parte_1
della medesima deliberato dall'assemblea dei soci della società in data 16 CP_1
dicembre 2015 e 01 febbraio 2016, lede i diritti del ed è invalida in quanto: Parte_1
1. nulla e/o annullabile, e comunque invalida ed inefficace, poiché avente oggetto impossibile, illecito e/o contrastante con le norme imperative di cui agli artt. 3, 41 e 42 della
Cost., nonché con gli artt. 1321, 1324, 1325 n. 1 e 3, 1346, 2379, 2444 e 2445 cod. civ.;
2. nulla e/o annullabile, e comunque invalida ed inefficace, in quanto contrastante con la legge e con lo statuto nella parte in cui non dà corretta esecuzione alle delibere di aumento del capitale sociale di del 16 dicembre 2015 e dell'01 febbraio 2016, nonché CP_1
perché indica falsamente l'ammontare del capitale sociale sottoscritto a seguito delle delibere di aumento sopra indicate nell'ammontare di € 25.581.337,00 suddiviso in n. 25.581.337
azioni; ciò in violazione degli artt. 2444 e 2621 cod. civ.;
4. accertare e dichiarare l'invalidità, sub specie per nullità, di tutte le deliberazioni documentate nel verbale dell'assemblea dei soci di el 31 marzo 2016, in quanto CP_1
tutte adottate in difetto assoluto di convocazione del e, pertanto, nulle a Parte_1
mente dell'art. 2379 cod. civ.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
3 rigettare l'appello del , poiché infondato per le ragioni esposte nella Parte_1
comparsa di risposta e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in ogni caso, rigettare le domande tutte proposte in primo grado dal in Parte_1
quanto destituite di ogni fondamento di fatto e di diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4305 del 10 ottobre 2018, il Tribunale di AL – Sezione Specializzata in materia di Impresa ha rigettato la domanda del volta ad accertare l'acquisto Parte_1
della qualità di socio di -che con delibera assembleare del 16.12.2015 aveva CP_1
disposto un aumento del proprio capitale sociale invitando gli altri Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale a sottoscrivere le azioni di nuova emissione- e ha in conseguenza dichiarato inammissibili, per difetto di legittimazione attiva dell' , Controparte_3
sia l'impugnazione della determina del c.d.a. di del 4.3.2016 che, nel prendere CP_1
atto delle sottoscrizioni del capitale azionario tempestivamente effettuate dagli oblati, aveva omesso di indicare tra i nuovi azionisti il , sia l'impugnazione delle delibere Parte_1
assunte dall'assemblea dei soci della società il 31.3.2016, delle quali il invocava la Pt_1
nullità per difetto di convocazione ai sensi dell'art. 2379 c.c..
Ha osservato il Tribunale che, validamente apposta alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale la condizione dell'affidamento definitivo trentennale del Servizio Idrico
Integrato ad in house già affidataria in via provvisoria del servizio idrico Controparte_4
4 in ragione dei provvedimenti del commissario liquidatore dell' del maggio 2015- Parte_2
, l'ingresso del (che pure aveva sottoscritto e liberato 50 delle nuove azioni) Parte_1
nella compagine sociale allargata di non poteva dirsi perfezionato, non avendo CP_1
l'ente territoriale deliberato l'affidamento trentennale del SII alla società.
Il Tribunale ha tratto conferma dell'essenzialità dell'affidamento in via definitiva del SII ai fini dell'acquisto della qualità di socio di da differenti e concordanti indicatori: CP_1
in primo luogo, dalle disposizioni dell'art. 4 commi 9 e 11 della L.R. n. 19/2015 le quali consentono alle società a capitale interamente pubblico rispondenti alla definizione di in
house providing, che gestiscano il servizio idrico integrato e detengano infrastrutture e mezzi nel territorio da servire, di “assumere la gestione del servizio idrico integrato in favore degli
enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale …, ampliando la propria compagine
sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l'ente o gli enti locali interessati”;
ancora, dal testo della delibera di aumento del capitale sociale di dalle note da CP_1
questa inviate ai Comuni interessati nei giorni 4 e 18 dicembre 2015; dalla stessa delibera della giunta municipale del Comune di n. 11/2016 che dispose l'acquisto di n. 50 delle Pt_1
nuove azioni;
infine, dallo statuto di che ne indica lo scopo nella “gestione del CP_1
Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale”, assegnando così alla partecipazione al sodalizio il significato dell'adesione a una formula organizzativa funzionale all'esercizio in comune del servizio da parte degli enti pubblici portatori di interessi omogenei, di modo che “l'ingresso del comune di nel capitale di in Pt_1 CP_1
5 mancanza dell'affidamento definitivo della gestione del SII, sarebbe … comunque
incompatibile con lo statuto” della società (pag. 7 della sentenza).
Il ha proposto appello avverso la sentenza e, sulla duplice premessa Parte_1
d'ordine generale per cui:
- le sole previsioni normative destinate a fungere da parametro di regolamentazione della vertenza, avente a oggetto l'accertamento dell'acquisto in capo al Comune della qualità di socio di una società di capitali, sono, come statuito dall'art. 4 co. 13 D.L. n. 95/2012,
convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 35, quelle civilistiche, in particolare gli artt.
2377 e 2379 c.c., e non anche le disposizioni di ordine amministrativo contenute nella L. R.
n. 19/2005, peraltro neppure correttamente interpretate dal primo giudice, giacché in alcun luogo esse stabiliscono che all'affidamento definitivo del servizio idrico provvedano le singole amministrazioni comunali e che tale affidamento debba essere contestuale alla sottoscrizione del capitale della società di gestione;
- la normativa di settore, segnatamente il Codice dell'ambiente e la medesima L. Reg. n.
19/2015, dopo le emende a questa apportate dalla Corte Costituzionale, fissa il principio dell'unicità della gestione per ogni ambito territoriale ottimale, il quale “si declina: (i) nel
senso che l'affidamento deve essere deciso da un solo soggetto (ossia l'AATO e, per quando
saranno operativi, l'ATI); (ii) l'affidamento del SII e, correlativamente, la sua gestione, deve
riguardare unitariamente tutto l'ambito territoriale ottimale, non essendone possibile,
neppure in fatto, una gestione frammentaria” (pag. 9 dell'atto di appello);
6 ha articolando cinque motivi con i quali:
I) denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 lett. f) e 4, commi 9, 10 e 11 della
L. Reg. Sicilia n. 19/2015 e degli artt. 1325, 1326, 1336, 1353, 1376, 2364, 2436, 2438-
2444, 2481 bis e 26226 c.c. Osserva che il rapporto tra deliberazione di aumento del capitale sociale e sottoscrizione delle azioni, il quale replica lo schema dell'offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) e dell'accettazione da parte dell'oblato (art. 1326 c.c.), resta assoggettato al principio dichiarativo, così che se pure la proposta può essere sottoposta a condizione, le condizioni conformative dell'offerta devono constare in modo espresso dal testo della deliberazione di aumento di capitale, non potendo essere desunte da elementi extratestuali. Mentre la delibera assembleare del 16 dicembre
2015, prosegue, non subordina la sottoscrizione delle nuove azioni alla determinazione di affidamento trentennale del servizio idrico integrato ad neppure gli CP_1
ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale configurano una condizione di biunivoca interdipendenza tra sottoscrizione di quote di capitale e contestale affidamento trentennale del SII:
i- non gli artt. 3 e 4 della L.R. Sicilia n. 19/2015 i quali pongono l'opposto principio di unitarietà e non frammentarietà della gestione così che “ai fini
dell'affidamento del SII è sufficiente la mera sottoscrizione delle azioni” (pag.
19 dell'atto di appello), mentre alla definizione delle modalità di erogazione del servizio provvederà in modo unitario, una volta istituita, l'ATI- Assemblea
7 (mantenendosi sino a quel momento le condizioni di Controparte_5
affidamento definite dall' ). Ove pure volesse sostenersi -anche CP_6
contro l'argomento di carattere logico per cui “nelle società in house l'acquisto
della partecipazione è logicamente e giuridicamente sempre antecedente al
conferimento del servizio: se lo precedesse, infatti, la società non potrebbe mai
essere tecnicamente una in house providing” (pag. 19 dell'atto di appello)-
l'idea della necessaria contestualità tra sottoscrizione delle azioni e affidamento trentennale del servizio alla società di gestione, all'inerzia del potrebbe Pt_1
porsi “rimedio non sul piano dell'efficacia dell'atto negoziale (qui la
sottoscrizione del capitale sociale), ma su quello della sanzione all'inerzia
amministrativa. Detto altrimenti: la sottoscrizione delle azioni resterà valida
ed efficace e, al protrarsi dell'inerzia del comune, si porrà rimedio a mezzo
l'intervento sostitutivo della Regione o, meglio, dell'ATI di riferimento” (pag.
20 dell'atto di appello). Tale lettura delle norme, soggiunge l'appellante, risulta rispettosa della distinzione tra conseguenze indotte dalla violazione di regole di validità e violazione di regole di condotta, nonché dei limiti della potestà
normativa regionale, alla quale non è consentito legiferare -nella specie fissando regole di validità del procedimento di perfezionamento dell'aumento di capitale sociale- in tema di ordinamento civile;
8 ii- non le note del 4 e 18 dicembre 2015 (quest'ultima successiva alla delibera assembleare di aumento del capitale sociale) a firma del presidente del consiglio di amministrazione di le quali pongono al più “una sorta di CP_1
coordinamento” (pag. 24 dell'atto di appello) tra sottoscrizione delle azioni e affidamento del servizio senza introdurre una condizione di efficacia della sottoscrizione;
note, in ogni caso, non opponibili all'oblato e neppure idonee a integrare il contenuto della delibera assembleare del 16 dicembre 2015 in quanto: provenienti da un soggetto non legittimato a disporre nella materia,
strettamente riservata ai soci, delle operazioni sul capitale sociale;
non rivestite della forma dell'atto pubblico;
non assoggettate a pubblicità analoga a quella assicurata alla delibera di aumento di capitale;
iii- non la delibera n. 11 del 1.2.2016 con la quale la giunta municipale del Pt_1
deliberò di acquistare n. 50 azioni di el valore nominale Parte_1 CP_1
di € 2,00 ciascuna per un totale di € 100,00, riservandosi di “proporre al
consiglio comunale di affidare all la gestione del servizio non CP_1
appena che sarà trasmesso da parte dell' lo schema della Convenzione CP_1
di Gestione che andrà a regolare i rapporti tra il e la Società, Pt_1
specificatamente in merito alla gestione del depuratore comunale, al sistema
tariffario, al piano degli investimenti nel territorio, alla creazione di un front
Office nel Comune”;
9 II) censura per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 dello statuto di e CP_1
degli artt. 2364, 2436, 2438-2444, 2481 bis e 2626 c.c. il passaggio della motivazione che considera l'acquisto della qualità di socio, ove non accompagnato dal contestuale affidamento trentennale del servizio idrico integrato, incompatibile con lo statuto e con la natura in house providing di Osserva, partitamente, l'appellante CP_1
che:
i) l'art. 1 dello statuto di tabilisce la regola dello svolgimento in via CP_1
prevalente dell'attività della società in favore degli enti pubblici titolari del capitale sociale, senza imporre che tutti i soci conferiscano al sodalizio la gestione del servizio idrico;
ii) l'argomento logico facente leva sulla natura di società in house di CP_1
-natura affermata, ma non dimostrata, non essendo configurato, in particolare,
l'esercizio di un controllo analogo da parte dei soci- si scontra con il rilievo che l'espressione in house è meramente riassuntiva di una particolare disciplina di diritto amministrativo destinata a coniugarsi a quella propria del tipo sociale civilistico prescelto per la costituzione dell'ente, con la conseguenza che l'adozione di disposizioni statutarie o atti negoziali incompatibili con la qualificazione in house di una società non è sanzionata con l'inefficacia di tali atti, quasi che essi confliggessero con una disciplina cogente e inderogabile, ma
10 più semplicemente testimonia la mancata rispondenza della società alla fisionomia propria del in house providing;
iii) non potrebbe dunque ritenersi che “poiché l'ingresso del nel Parte_1
capitale sociale di in mancanza di affidamento trentennale del SII CP_1
sarebbe … incompatibile con la natura di società in house di medesima, CP_1
allora la deliberazione del 16 dicembre 2015 deve essere interpretata nel senso
che la deliberazione di affidamento del SII e di sottoscrizione debbono essere
contestuali”, né avrebbe senso appellarsi allo statuto di che al più CP_1
risulterebbe “modificato proprio dalla deliberazione (quella del 16 dicembre
2015) che s'intende interpretare” (pag. 30 dell'atto di appello), essendo statuto e delibera atti equiordinati il cui conflitto si risolve con la regola per cui lex
posterior derogat priori;
iv) l'operato acquisto della partecipazione azionaria da parte del Parte_1
non si porrebbe comunque “in contrasto con la presunta natura di società in
house di né col suo statuto, in quanto il è ente pubblico CP_1 Parte_1
che parteciperebbe alla società per la gestione in comune con gli altri soci di
del SII” (pag. 30 dell'atto di appello); CP_1
III) denunzia, in relazione alla declaratoria di difetto di legittimazione ad agire del
[...]
per l'impugnazione delle deliberazioni del c.d.a di el 4.3.2016 Parte_1 CP_1
11 e dell'assemblea dei soci del 31 marzo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,
100 e 101 c.p.c.
IV) invoca l'effetto devolutivo dell'appello e ripropone dunque le domande svolte in primo grado;
V) richiede una diversa regolamentazione delle spese di lite, coerente all'accoglimento dell'azione.
L'appello, al quale si è opposta non è meritevole di accoglimento. CP_1
Con i primi due motivi di impugnazione -che per la loro stretta connessione logica possono essere esaminati congiuntamente- sostiene in sintesi l'appellante, a confutazione della conclusione del primo giudice per cui il non avrebbe acquisito la qualità Parte_1
di socio di per non aver questo disposto l'affidamento in via definitiva e per la CP_1
durata di trent'anni del SSI alla società della quale pure aveva optato e liberato n. 50 azioni di nuova emissione, che:
- la delibera di aumento di capitale non pone in modo espresso la condizione dell'affidamento trentennale del SSI ad né, in forza del principio CP_1
dichiarativo, una simile condizione può legittimamente ricavarsi da elementi extra-
testuali;
- la condizione, ove pure ritratta ex actis, sarebbe incompatibile con i principi di unitarietà
e non frammentarietà della gestione delle risorse idriche posti dal D.Lgs. n. 152/2006 e
12 dalla L.R. Sicilia n. 19/2015, il cui precipitato logico è l'attribuzione in via esclusiva all' del potere di affidare al gestore il SSI;
Parte_3
- una simile condizione non è immanente alla natura di società in house di CP_1
qualificazione in ogni caso non provata e comunque non vincolante sotto il profilo logico,
e neppure può essere desunta dalle previsioni statutarie.
Alla trattazione analitica del gravame è opportuno premettere una ricognizione delle disposizioni della normativa regionale entro le quali si inquadrano le vicende (incontestate nel loro accadimento) che hanno coinvolto le parti.
Soppressi gli AATO, ai sensi dell'art. 2, co. 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191, la
Regione Sicilia ha provveduto con L. R. 11.8.2015 n. 19 a dettare la nuova “Disciplina in
materia di risorse idriche”.
L'art. 3 della norma, intitolato “individuazione degli ambiti territoriali ottimali” (argomento al quale è, in effetti, dedicato il solo comma I), ha definito la natura e le funzioni dell'
[...]
costituita in ogni Ambito Territoriale Ottimale, organo di Parte_3
governo delle risorse idriche, composta dai sindaci dei Comuni ricadenti nell'ATO, “dotata
di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e
tecnica”, a questa attribuendo, tra gli altri, il compito di affidare la gestione del servizio idrico integrato, di stipulare e approvare la relativa convenzione e il disciplinare con il soggetto gestore del servizio.
13 Al successivo art. 4, segnatamente, per quanto qui di interesse, ai commi 9, 10 e 11 (che -è
bene sottolineare- non sono stati lambiti dalla verifica di compatibilità con la Carta
fondamentale condotta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 93 del 4.5.2017 che pure ha dichiarato incostituzionali, anche per contrarietà all'art. 117 Cost. in riferimento agli artt.
149 bis e 151 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006, numerose disposizioni del medesimo come di altri articoli della legge regionale), è poi previsto che “
9. Le società a capitale interamente
pubblico hanno facoltà di continuare a gestire il servizio idrico integrato già affidato
dall'ente o dagli enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella
permanente ricorrenza delle seguenti condizioni:
a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;
b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli
enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici
titolari del relativo capitale sociale.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente o gli enti
pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 9, mediante adozione
di apposita delibera del consiglio comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 9 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata
dell'affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.
14 11. Le società di cui al comma 9 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel
territorio da servire possono assumere la gestione del servizio idrico integrato in favore degli
enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ovvero della Città metropolitana di
riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di
servizio con l'ente o gli enti locali interessati”.
La norma consente dunque alle società già affidatarie del servizio (e tale era he CP_1
nel soppresso gestiva il SII per il Comune di AL e dal maggio 2015, dopo CP_7
il fallimento del precedente gestore, Acque Potabili Siciliane s.p.a., in via transitoria in forza di provvedimenti del commissario liquidatore dell' il medesimo servizio in favore di CP_6
altri Comuni d'ambito, ivi compreso ): Pt_1
a) di proseguire nella gestione alla condizione che gli enti territoriali detentori del capitale sociale attestino la ricorrenza dei requisiti identificativi della fisionomia in house della società e stabiliscano la nuova durata dell'affidamento (art. 4 commi 9 e 10);
b) di assumere ex novo la gestione del SSI in favore di altri enti locali ricadenti nell'ambito territoriale in due modi alternativi: ampliando la propria compagine sociale onde consentire l'ingresso degli enti territoriali all'interno della società oppure stipulando con questi appositi contratti di servizio (art. 4 comma 11).
E' evidente, già nel titolo dell'articolo “Gestione del servizi idrico integrato”, che l'attenzione del legislatore si concentra sulla gestione del servizio consentendo forme di consolidamento ed espansione dell'attività delle società già in precedenza affidatarie del SII, mentre
15 l'allargamento della base operativa di tali società di gestione è solo una delle modalità
concorrenti funzionali all'attuazione dell'obiettivo della norma. Quanto appena osservato sposta il focus dell'attenzione dalla vicenda societaria, che ha natura meramente strumentale,
all'affidamento del SSI: senza intaccare la regola che assegna all'ente di governo dell'ambito territoriale le prerogative in tema di affidamento del servizio idrico integrato, la norma favorisce, al ricorrere di determinate condizioni, l'estensione temporale (fino a trent'anni) e spaziale (con i coinvolgimento di altri enti territoriali legati alla società da contratti associativi o sinallagmatici) dell'affidamento ove già disposto in favore di società classificabili come in house.
Fruendo delle facoltà assentite dai commi 9, 10 e 11 dell'art. 4 della L.R. Sicilia n. 19/2015:
- il 12.11.2015, il Comune di AL, allora ancora socio unico di con CP_1
deliberazione del consiglio comunale n. 439 (menzionata nei verbali delle assemblee straordinarie della società del 19 novembre e 16 dicembre 2015) ha deliberato la modifica dello statuto della società onde consentire l'aumento del capitale sociale e ha disposto la nuova durata dell'affidamento del SSI ad per trent'anni, fino al 31.12.2045; CP_1
- il 19.11.2015, l'assemblea straordinaria dei soci di ha approvato il nuovo CP_1
testo dello statuto il cui art. 1 così prevede “a. E' costituita una società per azioni
denominata: “ . La partecipazione alla società è riservata al Comune di CP_1
AL quale socio di maggioranza con almeno il 51% … del capitale, e, per il residuo
49% … di capitale, alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto
16 Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Non è consentita la partecipazione di soci privati. Il
Comune di AL può partecipare sia in forma diretta sia a mezzo di società dallo
stesso interamente possedute quale socio unico.
b. La società esercita la propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o
degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.
c. La società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento sulle
attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati del Comune di AL, è
soggetta al controllo analogo dei soci, esercitato anche previo concerto tra gli stessi.
d. Scopo della società è la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito
territoriale come individuato dalla normativa vigente.”
- il 16 dicembre 2015, l'assemblea straordinaria di preso atto di quanto CP_1
esposto dal presidente del consiglio di amministrazione (nonché presidente dell'assemblea), riguardo alla “opportunità di procedere ad un aumento di capitale da
offrire in sottoscrizione ai Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di
riferimento, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data odierna con
delibera n. 113/2015”, ha deliberato di aumentare, in forma scindibile sospensivamente condizionata all'adesione di almeno 19 amministrazioni comunali, il capitale sociale da €
25.576.000,00 ad € 26.576.000,00 “mediante … azioni di nuova emissione del valore
nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna, con sovrapprezzo di euro 1,00 (uni) per ogni azioni,
e quindi per un complessivo valore di euro 2 (due) per ogni azioni, riservato ai Comuni
17 ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento”, stante l'espressa rinunzia del
Comune di AL al proprio diritto di opzione, da sottoscriversi entro il 31.1.2016.
La determina del c.d.a. di del 16.12.2015 della quale il presidente del c.d.a. ebbe a CP_1
riferire ai soci nel corso dell'assemblea straordinaria di pari data aveva preso atto che
“l'Azionista Unico Comune di AL, in sede di Assemblea Straordinaria tenutati in data
19 novembre 2015 si è dichiarato pronto a deliberare l'aumento del capitale sociale mediante
emissione di nuove azioni da offrire in sottoscrizione ai medesimi Comuni e ciò
riconoscendosi nell'ampliamento del ruolo operativo della società, ottenibile con
l'affidamento pluriennale del SII da parte degli Enti locali interessati ed in applicazione della
specifica normativa di settore, un obiettivo di preminente importanza e di sicura rilevanza
strategica. Pertanto, al fine di porre i necessari adempimenti consequenziali agli impegni
assunti con l'affidamento temporaneo del SII, giusta nota societaria prot. 0038501/15 del 4
dicembre 2015 si sono già invitati i competenti Organi Consiliari degli Enti Locali, ad
approvare l'acquisizione delle azioni della Società e si sono invitati gli stessi Enti a disporre
in favore della nostra società, ai sensi del richiamato art. 4 comma 11 della L.r. n.19/15,
l'affidamento definitivo del Servizio Idrico Integrato per la durata di trent'anni, ai sensi
dell'art. 151, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., ossia fino al 31
dicembre 2045, durata questa necessaria ricercare condizioni di sostenibilità economica e
finanziaria degli impegni derivanti dall'affidamento definitivo del SII”.
18 Con precedente nota del 4 dicembre 2015 diramata sia alle 38 amministrazioni comunali già
in gestione transitoria a opera di sia ai rimanenti 43 enti territoriali ricadenti entro i CP_1
confini dell' 1 AL, la società aveva comunicato la natura e i tempi per CP_6
l'espletamento degli “Adempimenti finalizzati al perfezionamento dell'Affidamento definitivo
del Servizio Idrico Integrato a – ai sensi dell'art. 4 comma 11, della L.R n. 19 CP_1
dell'11 Agosto 2015” segnalando come “necessario che i competenti Organi Consiliari degli
Enti Locali approvino l'acquisizione delle azioni della predetta Società, precisandone il
valore massimo espresso in Euro di quelle che si intendono acquistare, e dispongano, nel
contempo, in favore della medesima società, ai sensi del richiamato art. 4 comma 11 della
L.r. n. 19/15, l'affidamento definitivo del Servizio Idrico Integrato per la durata di trenta anni,
dei sensi dell'art. 151, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., ossia fino
al 31 dicembre 2045”.
Con ulteriore nota del 18 dicembre 2015, inoltrata ai medesimi destinatari della precedente,
comunicò quanto deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 16 dicembre.
Il , con delibera di giunta municipale n. 11 del 1.2.2016, approvò l'acquisto Parte_1
di n. 50 azioni di del valore nominale di € 2,00 ciascuna, per un importo CP_1
complessivo di € 100,00 e si riservò “di proporre al Consiglio Comunale di affidare al
l' la gestione del servizio non appena che sarà trasmesso da parte dell' lo CP_1 CP_1
schema della Convenzione di Gestione che andrà a regolare i rapporti tra il e la Pt_1
Società, specificatamente in merito alla gestione del depuratore comunale, al sistema
19 tariffario, al Piano degli investimenti nel territorio, alla creazione di un front Office nel
Comune”.
Oggetto primo della vertenza è dunque la verifica dell'adeguatezza di un simile deliberato,
cui si accompagnò il versamento a mezzo assegno circolare dell'importo di € 100,00 del controvalore nominale, comprensivo di sovraprezzo, di n. 50 azioni di nuova emissione, a perfezionare l'ingresso del tra i soci di Parte_1 CP_1
La risposta, a conferma di quanto già deciso dal Tribunale, è negativa e muove attraverso considerazioni che, in funzione delle questioni sollevate con i primi due motivi di impugnazione, è possibile esporre, con la tecnica dei punti di motivazione, come segue:
La delibera di aumento di capitale del 16.12.2015 contiene, per relationem il riferimento alla condizione dell'affidamento in via definitiva del SII in vista dell'acquisizione della qualità di soci di Essa invero richiama espressamente la determina n. 113 di pari data con CP_1
la quale il c.d.a della società aveva illustrato l'importanza strategica per la società del passaggio dall'affidamento temporaneo disposto dall'AATO 1 di AL con provvedimento del 7 maggio 2015 (dopo il fallimento di Acque Potabili Siciliane s.p.a., uno dei precedenti gestori del SII all'interno dell' ) a un affidamento definitivo di durata trentennale, CP_6
orizzonte temporale, mutuato dall'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 – Codice dell'Ambiente,
considerato necessario al fine di ricercare e pervenire alla sostenibilità economica e finanziaria della gestione. Il riferimento espresso a tale altro atto deliberativo ne veicola il relativo contenuto all'interno della proposta contrattuale che, in esito alla celebrazione
20 dell'assemblea straordinaria che deliberò l'aumento del capitale sociale (e per vero anche
Contr prima, posto che con nota del 4.12.2015 la società aveva anticipato ai Comuni dell' le proprie intenzioni), inoltrò ai Comuni potenzialmente interessati con nota del CP_1
18 dicembre 2015. Né può sostenersi che la determina del consiglio di amministrazione non fosse conosciuta al socio che partecipava alla delibera assembleare del 16.12.2015 -dandosi atto nel verbale dell'esposizione compiuta al riguardo dal presidente dell'assemblea- o che non fosse conoscibile dai Comuni oblati, ai quali non poteva non risultare evidente la necessità di acquisire informazioni riguardo al contenuto della determina richiamata nel deliberato assembleare. Necessità, peraltro, ampiamente ridimensionata dal trasparente e conforme interpello preventivo operato dal Presidente del c.d.a. contenuto nella nota del 4
dicembre 2015 e, soprattutto, nella comunicazione del successivo 18 dicembre con cui il presidente del c.d.a. riferiva ai Comuni ricompresi nell'ATO il contenuto della delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci il 16 dicembre riportandone testualmente il contenuto ed esplicando, in risposta ai chiarimenti richiesti da alcune amministrazioni comunali, che “la durata dell'affidamento del SII trova la sua specifica fonte normativa
nell'art. 151, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. che pone il limite
massimo della sua durata in trenta anni … L'affidamento di che trattasi è, inoltre, radicato
nella specifica norma contenuta nel comma 11 dell'art. 4 della L.R. 19/2015 che presuppone
non la costituzione di una nuova società, ma al contrario la sua attuale esistenza ed
operatività e la possibilità per la medesima di assumere la gestione del SII nel territorio dei
21 comuni interessati, aprendo la propria compagine sociale ai comuni medesimi e ciò mediante
la cessione delle azioni societarie ”. La nota del 18.12.2015 tecnicamente integra la proposta formulata ai destinatari, ovvero i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale, in quanto contiene tutti gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è rivolta -misura dell'aumento di capitale, numero delle azioni di nuova emissione, prezzo unitario,
sovrapprezzo, termine per la sottoscrizione, termine per la liberazione- ed è idonea a manifestare la volontà del preponente (Cass. civ. 13.7.2020, n. 14894). In essa è conferito adeguato risalto alla essenzialità della condizione del conferimento del SII alla società da parte dei nuovi soci per una durata corrispondente a quella deliberata dal socio (all'epoca ancora unico) Comune di AL. Se questi erano i termini della proposta, la conclusione dell'accordo richiede, ai sensi dell'art. 1326 c.c., che vi sia piena conformità tra proposta e accettazione. Concordanza che non è dato nel concreto riscontrare posto che il Parte_1
(è ozioso indagare se per il tramite del competente organo assembleare o meno) non
[...]
dispose l'affidamento definitivo per trenta anni del SII in favore di ma si riservò CP_1
“di proporre al Consiglio Comunale di affidare al l' la gestione del servizio non CP_1
appena che sarà trasmesso da parte dell' lo schema della Convenzione di Gestione che CP_1
andrà a regolare i rapporti tra il e la Società, Pt_1
22 L'affidamento trentennale del servizio idrico integrato alla società in house da parte dei
Comuni invitati a comporne la compagine non confligge con i principi di unitarietà e non frammentarietà della gestione delle risorse idriche fissati dalla normativa statale,
segnatamente dall'art. 149 bis D.Lgs. n. 152/2006. Assume il appellante che le Pt_1
disposizioni della norma regionale -da armonizzarsi con i principi di unità e non frammentarietà della gestione delle risorse idriche espressi dal Codice dell'Ambiente,
secondo quanto statuito dalla Corte Cost. con la sentenza n. 93 del 4.5.2017- ostano all'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'affidamento del servizio idrico, riservando l'art. 3 comma 3, lett. f) della LR. n. 19/2015 tale facoltà all'ATI (mentre sino alla data di istituzione del nuovo organismo d diritto pubblico il relativo potere pertiene all'AATO), con la conseguenza che si rivelerebbe contra jus la condizione, subordinante l'acquisizione della qualità di socio, dell'affidamento del servizio idrico integrato per la durata di trent'anni.
Si è già osservato che le previsioni dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 4 L.R. n. 19/2015 non introducono elementi di contraddizione con quanto statuito al precedente art. 3 comma 3 lett.
f), atteso che l'espansione della sfera di operatività delle società in house gerenti il servizio idrico è consentita unicamente in favore di quelle già costituite e già affidatarie del SII per determina del competete organo di direzione e governo unitario dell'ambito territoriale ottimale e, dunque, non è preclusa a che nel disciolto era CP_1 CP_8
affidataria del SSI sia per il Comune di AL, sia per altri Comuni (in via transitoria per volontà del commissario liquidatore dell' ). Non sono dunque violate le prerogative che CP_6
23 l'art. 3 L.R. n. 19/2015, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, riserva all'autorità preposta all'Ambito.
Si tratta ora di verificare se l'affidamento definitivo trentennale del SII posto come condizione all'ingresso di nuovi enti territoriali nella titolarità del capitale sociale del gestore violi il principio di unitarietà della gestione del servizio idrico a livello di ambito (principio che tuttavia, diversamente da quanto asserito dall'appellante, “non presuppone necessariamente
l'unicità del gestore (cfr. Corte cost. n. 246 del 2009, nonché Consiglio di Stato, sez. V, n.
5080 del 2014)” Cass. S.U.
8.7.2024 n. 18623 all'intero dell'Ambito) e il principio di superamento della frammentazione verticale della gestione, principi che la normativa nazionale (la quale, come puntualizzato dalla Corte Costituzionale, “è ascrivibile alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo
essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella
disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia
e l'economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009). Al contempo, la
stessa disciplina ricade nella sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente in quanto «l'allocazione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale delle
competenze sulla gestione serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e
gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa "come 'sistema' [...] nel suo
aspetto dinamico" (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)» (sentenza n. 246 del
2009)”, Corte Cost n. 93/2017) ha inteso attuare con l'assegnazione a un'unica Autorità
24 preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato.
Ebbene, ancora una volta la risposta è negativa.
Palese è il senso della complessiva operazione attuata da essa, già gestore del CP_1
SII per il Comune di AL e, in via transitoria, per alcuni altri Comuni dell'ambito, ha inteso fruire di entrambe le possibilità consentite dai commi 9-11 dell'art. 4 delle L.R. n.
19/2015, ovvero proseguire la gestione in favore del Comune di AL (ente territoriale che con i propri competenti organi ha stabilito in trenta anni, fino al 31 dicembre 2045, la nuova durata dell'affidamento del SII alla società) e al contempo espandere la propria sfera di operatività in favore di altri Comuni ricadenti nell'ATO, coinvolgendoli in quella peculiare forma di autorganizzazione del servizio rappresentata dalla partecipazione a una società in house. Ciò chiarito, posto che le società facultate, ex art. 4 comma 9, a “continuare a gestire
il servizio idrico integrato” sono già affidatarie del SII e che sugli enti territoriali che ne detengono il capitale sociale, nel caso in cui appunto intendano proseguire nella gestione,
grava, ai sensi dell'art. 4 comma 10, l'onere (di attestare la ricorrenza dei requisiti definitori delle società in house nonché) di stabilire “la nuova durata dell'affidamento del sevizio idrico
integrato alle predette società, la condizione, imposta ai nuovi soci per l'ingresso nella compagine sociale, dell'affidamento del SII alla società per una durata pari a quella già
deliberata dal socio unico è mero pendant dell'operato del socio unico e, impegnando i nuovi aderenti per un orizzonte temporale corrispondente, è dettata da comprensibili logiche di
25 efficiente programmazione del servizio, di verifica e ricerca delle condizioni di sostenibilità
economica e finanziaria degli impegni discendenti dalla gestione;
logiche peraltro chiaramente esplicitate nella determina del c.d.a n. 113 del 16.12.2015, richiamata nella coeva delibera assembleare, e anticipate con la nota del 4.12.2015. La condizione, in altri termini,
non scavalca, né defrauda l'ATI (e prima ancora l' ) di prerogative che a tale organo CP_6
unicamente pertengono, ma armonizza gli impegni assunti dai soci, quelli che già detengono il capitale sociale di e coloro che ne sottoscriveranno le azioni di nuova CP_1
emissione, senza che possano dirsi violati i principi di unitarietà e non frammentazione delle risorse idriche tutelati dal dettato normativo.
La natura di condizione sospensiva al perfezionamento del contratto associativo, poi:
- consente di superare la puntualizzazione riguardo alla distinzione delle conseguenze sanzionatorie connesse alla violazione di regole di validità e regole di condotta svolta dall'appellante, non venendo qui in rilievo né le une né le altre, sibbene le regole che sovrintendono alla conclusione dei contratti;
- depriva di fondamento l'osservazione secondo cui “al protrarsi dell'inerzia del Pt_1
si porrà rimedio a mezzo l'intervento sostitutivo della Regione o, meglio dell'ATI di
riferimento che, s'insiste, è l'unico soggetto legittimato ad affidare in via definitiva e per
il trentennio il SII nell'ATO di riferimento” (pag. 20 dell'atto di appello), atteso che avvenendo l'adesione al negozio -per vero uno dei possibili negozi di conferimento del
SII alle società in house che intendano proseguire nella gestione già loro affidata- su base
26 necessariamente volontaria (l'aumento di capitale di era previsto come scindibile CP_1
e, in effetti, non tutti i Comuni oblati hanno aderito, né, per come già chiarito, ciò contrasta con i principi di unitarietà e non frammentarietà della gestione che, soddisfatti dalla istituzione di un'autorità di governo e controllo, non si spingono sino a imporre un gestore unico per tutto l'ATO ) non si vede come l'adesione al contratto associativo possa perfezionarsi senza il consenso dell'ente territoriale, nè come possa un terzo intervenire esprimendo un consenso che il non ha inteso rendere in termini conformi alla Pt_1
proposta.
Quanto sin qui osservato riguardo all'inserimento della condizione sospensiva all'interno della proposta e dell'assenza di profili di contrasto di tale condizione con la disciplina cogente in tema di gestione delle risorse idriche conduce al rigetto dell'appello, dovendo escludersi che il abbia acquisito la qualità di socio di donde il corollario Parte_1 CP_1
del suo difetto di legittimazione a impugnare le delibere degli organi societari.
E' dunque solo per ragioni di compiutezza espositiva che si affronta anche il motivo di censura che involge ciò che nella pronuncia del Tribunale è un argomento di supporto logico alla decisione, ovvero l'incompatibilità dello “ingresso del nel capitale di Parte_1
in mancanza di affidamento definitivo della gestione del SII”, ricavato dalla stretta CP_1
inerenza tra partecipazione dell'ente territoriale alla società in house e “predisposizione di
una formula organizzativa che consenta l'esercizio in comune di servizi da parte di enti
27 pubblici aventi interessi omogenei, in coerenza con la ratio della legge istitutiva degli ATO”
(pag. 6 della sentenza impugnata).
L'affidamento definitivo del SSI è coessenziale alla partecipazione dei Comuni al capitale di società in house. Occorre muovere dalla considerazione che una CP_1 CP_1
società in house. La blanda contestazione del al riguardo è affidata al Parte_1
rilievo secondo cui non solo mancherebbe “in atti la prova che svolga la sua CP_1
attività in modo prevalente a favore dei Comuni che la partecipano, ma anche la prova
dell'esistenza del controllo analogo è tutt'altro che esistente: il 51% del capitale sociale è,
infatti, nelle mani del Comune di AL, che da solo può, dunque, assumere tutte le
decisioni gestorie;
l'esistenza del controllo analogo in capo agli altri Comuni d'Ambito è,
pertanto, tutt'altro che evidente” (pag. 28 dell'atto di appello).
Rammentato che il paradigma identificativo dell'istituto del in house providing elaborato dalla giurisprudenza comunitaria già dal 1999 (sentenza Teckal) -ai cui approdi evolutivi si è
sostanzialmente allineata la disciplina organica della materia introdotta dal D.Lgs. 19.8.2016
n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”- si impernia sui tre requisiti qualificanti (partecipazione integrale pubblica, svolgimento esclusivo o prevalente dell'attività a favore del socio pubblico, soggezione al controllo analogo della P.A.), va osservato che l'art. 1 dello Statuto di modificato con delibera dell'assemblea CP_1
straordinaria del 19.11.2005 al fine prefigurato di ampliare la compagine sociale consentendo l'ingresso di altri soci, prevede espressamente che “Non è consentita la partecipazione di soci
28 privati” (lett. a), che “la società esercita la propria attività istituzionale in via prevalente in
favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale” (lett. b) e che “la
società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento sulle attività di
vigilanza e controllo su società ed enti partecipati del di AL, è soggetta al Pt_1
controllo analogo dei soci, esercitato anche previo concerto tra gli stessi” (lett. c). A fronte di simili previsioni, non contraddette da elementi di segno contrario che sarebbe stato onere del addurre, il rilievo dell'amministrazione appellante si manifesta Parte_1
infondato in fatto. In diritto, può poi ulteriormente osservarsi che il controllo analogo dei soci sulla società, espressamente contemplato dallo statuto societario, si atteggia in guisa di controllo congiunto. Simile forma di controllo non implica necessariamente che l'esercizio del potere sia anche "paritario", essendo sufficiente che risulti nello Statuto la presenza di strumenti idonei ad assicurare che ciascuna P.A. controllante, assieme alle altre, sia in grado di controllare l'attività del soggetto controllato. In questi termini si esprime la Corte di
Giustizia UE, sentenza 29.11.2012, C-182/11, la quale precisa che, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche detengano congiuntamente un soggetto in house cui affidano l'adempimento di una delle proprie missioni di servizio pubblico, il requisito strutturale del controllo analogo può ritenersi sussistente anche in caso di controllo congiunto, a condizione che ciascuno degli enti pubblici affidanti abbia di per sé la possibilità di influire, in maggiore o minore misura, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni rilevanti del soggetto strumentale, possibilità del resto assicurata dalle dinamiche di funzionamento degli organi
29 consortili. Una simile conclusione, quanto agli enti ricompresi nell'ATO, è “inevitabilmente
legata alla particolare dimensione naturale, organizzativa e funzionale degli ATO che sono
costituiti da plurimi Comuni di varie dimensioni e, dunque, anche di diversa incidenza
sull'assetto societario. Occorre, infatti, valorizzare il presupposto di fondo che il servizio
idrico implica in sé il concorso di più enti (allo stesso tempo deputati al controllo di eventuali
soggetti in house). Da ciò deriva la piana applicazione del principio democratico della
maggioranza dettato, altresì, da basilari esigenze di celerità ed efficacia dell'azione
amministrativa” (Cass. S.U.
8.7.2024 n. 18623, in motivazione).
Se dunque, come già ritenuto dal Tribunale, non emergono elementi che impongano di dubitare della natura in house di deve poi ancora evidenziarsi che, a termini CP_1
dell'art. 1 lett. d) dello statuto, lo scopo della società si identifica con la “gestione del Servizio
Idrico Integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale”. Ne discende che l'affidamento del servizio idrico da parte dei soci è coessenziale alla partecipazione societaria. Non si vede,
dunque, anche rispetto a tale differente angolo di visuale, appellandosi a quale ragione il potesse sottrarsi dall'affidamento del servizio idrico integrato al gestore, la cui Pt_1
struttura associativa ambiva a comporre, dovendosi tale affidamento considerare il cuore e il fine ultimo della partecipazione al contratto di società. Né d'altronde, considerato che la partecipazione a una società in house in altro si traduce se non in una modalità duttile e alternativa di assolvimento dei propri compiti istituzionali da parte dell'ente pubblico, appare ragionevole interrogarsi sulla legittimità della partecipazione del in Parte_1 [...]
[...]
[...] [...]
ove non accompagnata dall'affidamento del SII. Un conto, invero, è affermare che la CP_9
società in house è tenuta a svolgere in modo “prevalente” la propria attività in favore degli enti pubblici che ne detengono il capitale sociale -col che essendo all'evidenza autorizzato lo svolgimento, sia pure in via residuale, di attività in favore di terzi- altro invece è affermare che l'ente pubblico possa partecipare alla società senza investirla dell'organizzazione e della produzione dei servizi in cui si sostanzia l'assolvimento dei propri compiti.
Fuorviante, in ultimo, è l'accento posto dall'appellante sulla necessaria consecuzione logica e temporale tra acquisto della partecipazione societaria e conferimento del servizio tale per cui se quest'ultimo precedesse l'acquisto della partecipazione “la società non potrebbe mai
esser tecnicamente una in house providing” (pag. 20 dell'atto di appello), atteso che la condizione apposta da configurava un rapporto di contestualità tra ingresso CP_1
dell'ente pubblico nella compagine societaria e affidamento del SII.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in funzione dei parametri medi dettati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a complessità alta (i medesimi già correttamente adotti dal primo giudice), in € 10.000,00 -di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 5.100,00 per la fase decisionale-
devono essere poste a carico dell'appellante, maggiorate di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
31 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1 CP_1
il 5.4.2019 avverso la sentenza del Tribunale di AL -Sezione specializzata in materia di
Impresa n. 4305 del 10 ottobre 2018;
condanna il alla refusione in favore di elle spese del presente Parte_1 CP_1
grado di giudizio, liquidate in € 10.000,00 oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in AL, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 27 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di AL – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 798 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Alberto Stagno d'Alcontres per procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
(p. iva in persona del presidente e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, ingegner , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Controparte_2
Immordino per procura in calce alla comparsa di risposta in appello Appellata
Conclusioni dell'appellante:
in riforma della sentenza n. 4305/2018 del 28 settembre 2018, pubblicata il 10 ottobre 2018 e resa dal Tribunale di AL-sezione V civile specializzata in materia di impresa, accogliere le domande formulate dal con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, Parte_1
per come di seguito trascritte:
1. accertare e dichiarare che il , in conformità a quanto statuito dalle Parte_1
delibere di del 16 dicembre 2015 e dell'01 febbraio 2016, ha CP_1
tempestivamente e ritualmente sottoscritto n. 50 azioni di ersando il prezzo CP_1
di € 50 ed il sovrapprezzo di € 50 e che, in conseguenza di ciò è divenuto, ad ogni effetto di legge, socio di ossedendo n. 50 azioni su un totale di n. 25.581.387 azioni CP_1
nel quale è diviso il capitale sociale della medesima ari ad € 25.581.387,00; CP_1
per l'effetto
2. condannare gli amministratori di (i) ad iscrivere il nel CP_1 Parte_1
libro dei soci della società; (ii) ad indicare correttamente all'art. 6 dello Statuto di
[...]
sia l'esatto ammontare del capitale sociale (pari ad € 25.581.387,00) sia l'esatto numero CP_1
delle azioni nel quale esso è suddiviso (n. 25.581.387); (iii) ad adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario al fine della compiuta, corretta ed esatta esecuzione dell'aumento del capitale sociale di deliberato dai soci della suddetta società in CP_1
data 16 dicembre 2015 e 01 febbraio 2016;
2 3. accertare e dichiarare che la delibera del c.d.a. di del 04 marzo 2016, nella CP_1
parte in cui non indica il tra i sottoscrittori dell'aumento di capitale sociale Parte_1
della medesima deliberato dall'assemblea dei soci della società in data 16 CP_1
dicembre 2015 e 01 febbraio 2016, lede i diritti del ed è invalida in quanto: Parte_1
1. nulla e/o annullabile, e comunque invalida ed inefficace, poiché avente oggetto impossibile, illecito e/o contrastante con le norme imperative di cui agli artt. 3, 41 e 42 della
Cost., nonché con gli artt. 1321, 1324, 1325 n. 1 e 3, 1346, 2379, 2444 e 2445 cod. civ.;
2. nulla e/o annullabile, e comunque invalida ed inefficace, in quanto contrastante con la legge e con lo statuto nella parte in cui non dà corretta esecuzione alle delibere di aumento del capitale sociale di del 16 dicembre 2015 e dell'01 febbraio 2016, nonché CP_1
perché indica falsamente l'ammontare del capitale sociale sottoscritto a seguito delle delibere di aumento sopra indicate nell'ammontare di € 25.581.337,00 suddiviso in n. 25.581.337
azioni; ciò in violazione degli artt. 2444 e 2621 cod. civ.;
4. accertare e dichiarare l'invalidità, sub specie per nullità, di tutte le deliberazioni documentate nel verbale dell'assemblea dei soci di el 31 marzo 2016, in quanto CP_1
tutte adottate in difetto assoluto di convocazione del e, pertanto, nulle a Parte_1
mente dell'art. 2379 cod. civ.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
3 rigettare l'appello del , poiché infondato per le ragioni esposte nella Parte_1
comparsa di risposta e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in ogni caso, rigettare le domande tutte proposte in primo grado dal in Parte_1
quanto destituite di ogni fondamento di fatto e di diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4305 del 10 ottobre 2018, il Tribunale di AL – Sezione Specializzata in materia di Impresa ha rigettato la domanda del volta ad accertare l'acquisto Parte_1
della qualità di socio di -che con delibera assembleare del 16.12.2015 aveva CP_1
disposto un aumento del proprio capitale sociale invitando gli altri Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale a sottoscrivere le azioni di nuova emissione- e ha in conseguenza dichiarato inammissibili, per difetto di legittimazione attiva dell' , Controparte_3
sia l'impugnazione della determina del c.d.a. di del 4.3.2016 che, nel prendere CP_1
atto delle sottoscrizioni del capitale azionario tempestivamente effettuate dagli oblati, aveva omesso di indicare tra i nuovi azionisti il , sia l'impugnazione delle delibere Parte_1
assunte dall'assemblea dei soci della società il 31.3.2016, delle quali il invocava la Pt_1
nullità per difetto di convocazione ai sensi dell'art. 2379 c.c..
Ha osservato il Tribunale che, validamente apposta alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale la condizione dell'affidamento definitivo trentennale del Servizio Idrico
Integrato ad in house già affidataria in via provvisoria del servizio idrico Controparte_4
4 in ragione dei provvedimenti del commissario liquidatore dell' del maggio 2015- Parte_2
, l'ingresso del (che pure aveva sottoscritto e liberato 50 delle nuove azioni) Parte_1
nella compagine sociale allargata di non poteva dirsi perfezionato, non avendo CP_1
l'ente territoriale deliberato l'affidamento trentennale del SII alla società.
Il Tribunale ha tratto conferma dell'essenzialità dell'affidamento in via definitiva del SII ai fini dell'acquisto della qualità di socio di da differenti e concordanti indicatori: CP_1
in primo luogo, dalle disposizioni dell'art. 4 commi 9 e 11 della L.R. n. 19/2015 le quali consentono alle società a capitale interamente pubblico rispondenti alla definizione di in
house providing, che gestiscano il servizio idrico integrato e detengano infrastrutture e mezzi nel territorio da servire, di “assumere la gestione del servizio idrico integrato in favore degli
enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale …, ampliando la propria compagine
sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l'ente o gli enti locali interessati”;
ancora, dal testo della delibera di aumento del capitale sociale di dalle note da CP_1
questa inviate ai Comuni interessati nei giorni 4 e 18 dicembre 2015; dalla stessa delibera della giunta municipale del Comune di n. 11/2016 che dispose l'acquisto di n. 50 delle Pt_1
nuove azioni;
infine, dallo statuto di che ne indica lo scopo nella “gestione del CP_1
Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale”, assegnando così alla partecipazione al sodalizio il significato dell'adesione a una formula organizzativa funzionale all'esercizio in comune del servizio da parte degli enti pubblici portatori di interessi omogenei, di modo che “l'ingresso del comune di nel capitale di in Pt_1 CP_1
5 mancanza dell'affidamento definitivo della gestione del SII, sarebbe … comunque
incompatibile con lo statuto” della società (pag. 7 della sentenza).
Il ha proposto appello avverso la sentenza e, sulla duplice premessa Parte_1
d'ordine generale per cui:
- le sole previsioni normative destinate a fungere da parametro di regolamentazione della vertenza, avente a oggetto l'accertamento dell'acquisto in capo al Comune della qualità di socio di una società di capitali, sono, come statuito dall'art. 4 co. 13 D.L. n. 95/2012,
convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 35, quelle civilistiche, in particolare gli artt.
2377 e 2379 c.c., e non anche le disposizioni di ordine amministrativo contenute nella L. R.
n. 19/2005, peraltro neppure correttamente interpretate dal primo giudice, giacché in alcun luogo esse stabiliscono che all'affidamento definitivo del servizio idrico provvedano le singole amministrazioni comunali e che tale affidamento debba essere contestuale alla sottoscrizione del capitale della società di gestione;
- la normativa di settore, segnatamente il Codice dell'ambiente e la medesima L. Reg. n.
19/2015, dopo le emende a questa apportate dalla Corte Costituzionale, fissa il principio dell'unicità della gestione per ogni ambito territoriale ottimale, il quale “si declina: (i) nel
senso che l'affidamento deve essere deciso da un solo soggetto (ossia l'AATO e, per quando
saranno operativi, l'ATI); (ii) l'affidamento del SII e, correlativamente, la sua gestione, deve
riguardare unitariamente tutto l'ambito territoriale ottimale, non essendone possibile,
neppure in fatto, una gestione frammentaria” (pag. 9 dell'atto di appello);
6 ha articolando cinque motivi con i quali:
I) denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 lett. f) e 4, commi 9, 10 e 11 della
L. Reg. Sicilia n. 19/2015 e degli artt. 1325, 1326, 1336, 1353, 1376, 2364, 2436, 2438-
2444, 2481 bis e 26226 c.c. Osserva che il rapporto tra deliberazione di aumento del capitale sociale e sottoscrizione delle azioni, il quale replica lo schema dell'offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) e dell'accettazione da parte dell'oblato (art. 1326 c.c.), resta assoggettato al principio dichiarativo, così che se pure la proposta può essere sottoposta a condizione, le condizioni conformative dell'offerta devono constare in modo espresso dal testo della deliberazione di aumento di capitale, non potendo essere desunte da elementi extratestuali. Mentre la delibera assembleare del 16 dicembre
2015, prosegue, non subordina la sottoscrizione delle nuove azioni alla determinazione di affidamento trentennale del servizio idrico integrato ad neppure gli CP_1
ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale configurano una condizione di biunivoca interdipendenza tra sottoscrizione di quote di capitale e contestale affidamento trentennale del SII:
i- non gli artt. 3 e 4 della L.R. Sicilia n. 19/2015 i quali pongono l'opposto principio di unitarietà e non frammentarietà della gestione così che “ai fini
dell'affidamento del SII è sufficiente la mera sottoscrizione delle azioni” (pag.
19 dell'atto di appello), mentre alla definizione delle modalità di erogazione del servizio provvederà in modo unitario, una volta istituita, l'ATI- Assemblea
7 (mantenendosi sino a quel momento le condizioni di Controparte_5
affidamento definite dall' ). Ove pure volesse sostenersi -anche CP_6
contro l'argomento di carattere logico per cui “nelle società in house l'acquisto
della partecipazione è logicamente e giuridicamente sempre antecedente al
conferimento del servizio: se lo precedesse, infatti, la società non potrebbe mai
essere tecnicamente una in house providing” (pag. 19 dell'atto di appello)-
l'idea della necessaria contestualità tra sottoscrizione delle azioni e affidamento trentennale del servizio alla società di gestione, all'inerzia del potrebbe Pt_1
porsi “rimedio non sul piano dell'efficacia dell'atto negoziale (qui la
sottoscrizione del capitale sociale), ma su quello della sanzione all'inerzia
amministrativa. Detto altrimenti: la sottoscrizione delle azioni resterà valida
ed efficace e, al protrarsi dell'inerzia del comune, si porrà rimedio a mezzo
l'intervento sostitutivo della Regione o, meglio, dell'ATI di riferimento” (pag.
20 dell'atto di appello). Tale lettura delle norme, soggiunge l'appellante, risulta rispettosa della distinzione tra conseguenze indotte dalla violazione di regole di validità e violazione di regole di condotta, nonché dei limiti della potestà
normativa regionale, alla quale non è consentito legiferare -nella specie fissando regole di validità del procedimento di perfezionamento dell'aumento di capitale sociale- in tema di ordinamento civile;
8 ii- non le note del 4 e 18 dicembre 2015 (quest'ultima successiva alla delibera assembleare di aumento del capitale sociale) a firma del presidente del consiglio di amministrazione di le quali pongono al più “una sorta di CP_1
coordinamento” (pag. 24 dell'atto di appello) tra sottoscrizione delle azioni e affidamento del servizio senza introdurre una condizione di efficacia della sottoscrizione;
note, in ogni caso, non opponibili all'oblato e neppure idonee a integrare il contenuto della delibera assembleare del 16 dicembre 2015 in quanto: provenienti da un soggetto non legittimato a disporre nella materia,
strettamente riservata ai soci, delle operazioni sul capitale sociale;
non rivestite della forma dell'atto pubblico;
non assoggettate a pubblicità analoga a quella assicurata alla delibera di aumento di capitale;
iii- non la delibera n. 11 del 1.2.2016 con la quale la giunta municipale del Pt_1
deliberò di acquistare n. 50 azioni di el valore nominale Parte_1 CP_1
di € 2,00 ciascuna per un totale di € 100,00, riservandosi di “proporre al
consiglio comunale di affidare all la gestione del servizio non CP_1
appena che sarà trasmesso da parte dell' lo schema della Convenzione CP_1
di Gestione che andrà a regolare i rapporti tra il e la Società, Pt_1
specificatamente in merito alla gestione del depuratore comunale, al sistema
tariffario, al piano degli investimenti nel territorio, alla creazione di un front
Office nel Comune”;
9 II) censura per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 dello statuto di e CP_1
degli artt. 2364, 2436, 2438-2444, 2481 bis e 2626 c.c. il passaggio della motivazione che considera l'acquisto della qualità di socio, ove non accompagnato dal contestuale affidamento trentennale del servizio idrico integrato, incompatibile con lo statuto e con la natura in house providing di Osserva, partitamente, l'appellante CP_1
che:
i) l'art. 1 dello statuto di tabilisce la regola dello svolgimento in via CP_1
prevalente dell'attività della società in favore degli enti pubblici titolari del capitale sociale, senza imporre che tutti i soci conferiscano al sodalizio la gestione del servizio idrico;
ii) l'argomento logico facente leva sulla natura di società in house di CP_1
-natura affermata, ma non dimostrata, non essendo configurato, in particolare,
l'esercizio di un controllo analogo da parte dei soci- si scontra con il rilievo che l'espressione in house è meramente riassuntiva di una particolare disciplina di diritto amministrativo destinata a coniugarsi a quella propria del tipo sociale civilistico prescelto per la costituzione dell'ente, con la conseguenza che l'adozione di disposizioni statutarie o atti negoziali incompatibili con la qualificazione in house di una società non è sanzionata con l'inefficacia di tali atti, quasi che essi confliggessero con una disciplina cogente e inderogabile, ma
10 più semplicemente testimonia la mancata rispondenza della società alla fisionomia propria del in house providing;
iii) non potrebbe dunque ritenersi che “poiché l'ingresso del nel Parte_1
capitale sociale di in mancanza di affidamento trentennale del SII CP_1
sarebbe … incompatibile con la natura di società in house di medesima, CP_1
allora la deliberazione del 16 dicembre 2015 deve essere interpretata nel senso
che la deliberazione di affidamento del SII e di sottoscrizione debbono essere
contestuali”, né avrebbe senso appellarsi allo statuto di che al più CP_1
risulterebbe “modificato proprio dalla deliberazione (quella del 16 dicembre
2015) che s'intende interpretare” (pag. 30 dell'atto di appello), essendo statuto e delibera atti equiordinati il cui conflitto si risolve con la regola per cui lex
posterior derogat priori;
iv) l'operato acquisto della partecipazione azionaria da parte del Parte_1
non si porrebbe comunque “in contrasto con la presunta natura di società in
house di né col suo statuto, in quanto il è ente pubblico CP_1 Parte_1
che parteciperebbe alla società per la gestione in comune con gli altri soci di
del SII” (pag. 30 dell'atto di appello); CP_1
III) denunzia, in relazione alla declaratoria di difetto di legittimazione ad agire del
[...]
per l'impugnazione delle deliberazioni del c.d.a di el 4.3.2016 Parte_1 CP_1
11 e dell'assemblea dei soci del 31 marzo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,
100 e 101 c.p.c.
IV) invoca l'effetto devolutivo dell'appello e ripropone dunque le domande svolte in primo grado;
V) richiede una diversa regolamentazione delle spese di lite, coerente all'accoglimento dell'azione.
L'appello, al quale si è opposta non è meritevole di accoglimento. CP_1
Con i primi due motivi di impugnazione -che per la loro stretta connessione logica possono essere esaminati congiuntamente- sostiene in sintesi l'appellante, a confutazione della conclusione del primo giudice per cui il non avrebbe acquisito la qualità Parte_1
di socio di per non aver questo disposto l'affidamento in via definitiva e per la CP_1
durata di trent'anni del SSI alla società della quale pure aveva optato e liberato n. 50 azioni di nuova emissione, che:
- la delibera di aumento di capitale non pone in modo espresso la condizione dell'affidamento trentennale del SSI ad né, in forza del principio CP_1
dichiarativo, una simile condizione può legittimamente ricavarsi da elementi extra-
testuali;
- la condizione, ove pure ritratta ex actis, sarebbe incompatibile con i principi di unitarietà
e non frammentarietà della gestione delle risorse idriche posti dal D.Lgs. n. 152/2006 e
12 dalla L.R. Sicilia n. 19/2015, il cui precipitato logico è l'attribuzione in via esclusiva all' del potere di affidare al gestore il SSI;
Parte_3
- una simile condizione non è immanente alla natura di società in house di CP_1
qualificazione in ogni caso non provata e comunque non vincolante sotto il profilo logico,
e neppure può essere desunta dalle previsioni statutarie.
Alla trattazione analitica del gravame è opportuno premettere una ricognizione delle disposizioni della normativa regionale entro le quali si inquadrano le vicende (incontestate nel loro accadimento) che hanno coinvolto le parti.
Soppressi gli AATO, ai sensi dell'art. 2, co. 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191, la
Regione Sicilia ha provveduto con L. R. 11.8.2015 n. 19 a dettare la nuova “Disciplina in
materia di risorse idriche”.
L'art. 3 della norma, intitolato “individuazione degli ambiti territoriali ottimali” (argomento al quale è, in effetti, dedicato il solo comma I), ha definito la natura e le funzioni dell'
[...]
costituita in ogni Ambito Territoriale Ottimale, organo di Parte_3
governo delle risorse idriche, composta dai sindaci dei Comuni ricadenti nell'ATO, “dotata
di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e
tecnica”, a questa attribuendo, tra gli altri, il compito di affidare la gestione del servizio idrico integrato, di stipulare e approvare la relativa convenzione e il disciplinare con il soggetto gestore del servizio.
13 Al successivo art. 4, segnatamente, per quanto qui di interesse, ai commi 9, 10 e 11 (che -è
bene sottolineare- non sono stati lambiti dalla verifica di compatibilità con la Carta
fondamentale condotta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 93 del 4.5.2017 che pure ha dichiarato incostituzionali, anche per contrarietà all'art. 117 Cost. in riferimento agli artt.
149 bis e 151 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006, numerose disposizioni del medesimo come di altri articoli della legge regionale), è poi previsto che “
9. Le società a capitale interamente
pubblico hanno facoltà di continuare a gestire il servizio idrico integrato già affidato
dall'ente o dagli enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella
permanente ricorrenza delle seguenti condizioni:
a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;
b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli
enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici
titolari del relativo capitale sociale.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente o gli enti
pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 9, mediante adozione
di apposita delibera del consiglio comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 9 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata
dell'affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.
14 11. Le società di cui al comma 9 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel
territorio da servire possono assumere la gestione del servizio idrico integrato in favore degli
enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ovvero della Città metropolitana di
riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di
servizio con l'ente o gli enti locali interessati”.
La norma consente dunque alle società già affidatarie del servizio (e tale era he CP_1
nel soppresso gestiva il SII per il Comune di AL e dal maggio 2015, dopo CP_7
il fallimento del precedente gestore, Acque Potabili Siciliane s.p.a., in via transitoria in forza di provvedimenti del commissario liquidatore dell' il medesimo servizio in favore di CP_6
altri Comuni d'ambito, ivi compreso ): Pt_1
a) di proseguire nella gestione alla condizione che gli enti territoriali detentori del capitale sociale attestino la ricorrenza dei requisiti identificativi della fisionomia in house della società e stabiliscano la nuova durata dell'affidamento (art. 4 commi 9 e 10);
b) di assumere ex novo la gestione del SSI in favore di altri enti locali ricadenti nell'ambito territoriale in due modi alternativi: ampliando la propria compagine sociale onde consentire l'ingresso degli enti territoriali all'interno della società oppure stipulando con questi appositi contratti di servizio (art. 4 comma 11).
E' evidente, già nel titolo dell'articolo “Gestione del servizi idrico integrato”, che l'attenzione del legislatore si concentra sulla gestione del servizio consentendo forme di consolidamento ed espansione dell'attività delle società già in precedenza affidatarie del SII, mentre
15 l'allargamento della base operativa di tali società di gestione è solo una delle modalità
concorrenti funzionali all'attuazione dell'obiettivo della norma. Quanto appena osservato sposta il focus dell'attenzione dalla vicenda societaria, che ha natura meramente strumentale,
all'affidamento del SSI: senza intaccare la regola che assegna all'ente di governo dell'ambito territoriale le prerogative in tema di affidamento del servizio idrico integrato, la norma favorisce, al ricorrere di determinate condizioni, l'estensione temporale (fino a trent'anni) e spaziale (con i coinvolgimento di altri enti territoriali legati alla società da contratti associativi o sinallagmatici) dell'affidamento ove già disposto in favore di società classificabili come in house.
Fruendo delle facoltà assentite dai commi 9, 10 e 11 dell'art. 4 della L.R. Sicilia n. 19/2015:
- il 12.11.2015, il Comune di AL, allora ancora socio unico di con CP_1
deliberazione del consiglio comunale n. 439 (menzionata nei verbali delle assemblee straordinarie della società del 19 novembre e 16 dicembre 2015) ha deliberato la modifica dello statuto della società onde consentire l'aumento del capitale sociale e ha disposto la nuova durata dell'affidamento del SSI ad per trent'anni, fino al 31.12.2045; CP_1
- il 19.11.2015, l'assemblea straordinaria dei soci di ha approvato il nuovo CP_1
testo dello statuto il cui art. 1 così prevede “a. E' costituita una società per azioni
denominata: “ . La partecipazione alla società è riservata al Comune di CP_1
AL quale socio di maggioranza con almeno il 51% … del capitale, e, per il residuo
49% … di capitale, alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto
16 Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Non è consentita la partecipazione di soci privati. Il
Comune di AL può partecipare sia in forma diretta sia a mezzo di società dallo
stesso interamente possedute quale socio unico.
b. La società esercita la propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o
degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.
c. La società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento sulle
attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati del Comune di AL, è
soggetta al controllo analogo dei soci, esercitato anche previo concerto tra gli stessi.
d. Scopo della società è la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito
territoriale come individuato dalla normativa vigente.”
- il 16 dicembre 2015, l'assemblea straordinaria di preso atto di quanto CP_1
esposto dal presidente del consiglio di amministrazione (nonché presidente dell'assemblea), riguardo alla “opportunità di procedere ad un aumento di capitale da
offrire in sottoscrizione ai Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di
riferimento, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data odierna con
delibera n. 113/2015”, ha deliberato di aumentare, in forma scindibile sospensivamente condizionata all'adesione di almeno 19 amministrazioni comunali, il capitale sociale da €
25.576.000,00 ad € 26.576.000,00 “mediante … azioni di nuova emissione del valore
nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna, con sovrapprezzo di euro 1,00 (uni) per ogni azioni,
e quindi per un complessivo valore di euro 2 (due) per ogni azioni, riservato ai Comuni
17 ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento”, stante l'espressa rinunzia del
Comune di AL al proprio diritto di opzione, da sottoscriversi entro il 31.1.2016.
La determina del c.d.a. di del 16.12.2015 della quale il presidente del c.d.a. ebbe a CP_1
riferire ai soci nel corso dell'assemblea straordinaria di pari data aveva preso atto che
“l'Azionista Unico Comune di AL, in sede di Assemblea Straordinaria tenutati in data
19 novembre 2015 si è dichiarato pronto a deliberare l'aumento del capitale sociale mediante
emissione di nuove azioni da offrire in sottoscrizione ai medesimi Comuni e ciò
riconoscendosi nell'ampliamento del ruolo operativo della società, ottenibile con
l'affidamento pluriennale del SII da parte degli Enti locali interessati ed in applicazione della
specifica normativa di settore, un obiettivo di preminente importanza e di sicura rilevanza
strategica. Pertanto, al fine di porre i necessari adempimenti consequenziali agli impegni
assunti con l'affidamento temporaneo del SII, giusta nota societaria prot. 0038501/15 del 4
dicembre 2015 si sono già invitati i competenti Organi Consiliari degli Enti Locali, ad
approvare l'acquisizione delle azioni della Società e si sono invitati gli stessi Enti a disporre
in favore della nostra società, ai sensi del richiamato art. 4 comma 11 della L.r. n.19/15,
l'affidamento definitivo del Servizio Idrico Integrato per la durata di trent'anni, ai sensi
dell'art. 151, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., ossia fino al 31
dicembre 2045, durata questa necessaria ricercare condizioni di sostenibilità economica e
finanziaria degli impegni derivanti dall'affidamento definitivo del SII”.
18 Con precedente nota del 4 dicembre 2015 diramata sia alle 38 amministrazioni comunali già
in gestione transitoria a opera di sia ai rimanenti 43 enti territoriali ricadenti entro i CP_1
confini dell' 1 AL, la società aveva comunicato la natura e i tempi per CP_6
l'espletamento degli “Adempimenti finalizzati al perfezionamento dell'Affidamento definitivo
del Servizio Idrico Integrato a – ai sensi dell'art. 4 comma 11, della L.R n. 19 CP_1
dell'11 Agosto 2015” segnalando come “necessario che i competenti Organi Consiliari degli
Enti Locali approvino l'acquisizione delle azioni della predetta Società, precisandone il
valore massimo espresso in Euro di quelle che si intendono acquistare, e dispongano, nel
contempo, in favore della medesima società, ai sensi del richiamato art. 4 comma 11 della
L.r. n. 19/15, l'affidamento definitivo del Servizio Idrico Integrato per la durata di trenta anni,
dei sensi dell'art. 151, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., ossia fino
al 31 dicembre 2045”.
Con ulteriore nota del 18 dicembre 2015, inoltrata ai medesimi destinatari della precedente,
comunicò quanto deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 16 dicembre.
Il , con delibera di giunta municipale n. 11 del 1.2.2016, approvò l'acquisto Parte_1
di n. 50 azioni di del valore nominale di € 2,00 ciascuna, per un importo CP_1
complessivo di € 100,00 e si riservò “di proporre al Consiglio Comunale di affidare al
l' la gestione del servizio non appena che sarà trasmesso da parte dell' lo CP_1 CP_1
schema della Convenzione di Gestione che andrà a regolare i rapporti tra il e la Pt_1
Società, specificatamente in merito alla gestione del depuratore comunale, al sistema
19 tariffario, al Piano degli investimenti nel territorio, alla creazione di un front Office nel
Comune”.
Oggetto primo della vertenza è dunque la verifica dell'adeguatezza di un simile deliberato,
cui si accompagnò il versamento a mezzo assegno circolare dell'importo di € 100,00 del controvalore nominale, comprensivo di sovraprezzo, di n. 50 azioni di nuova emissione, a perfezionare l'ingresso del tra i soci di Parte_1 CP_1
La risposta, a conferma di quanto già deciso dal Tribunale, è negativa e muove attraverso considerazioni che, in funzione delle questioni sollevate con i primi due motivi di impugnazione, è possibile esporre, con la tecnica dei punti di motivazione, come segue:
La delibera di aumento di capitale del 16.12.2015 contiene, per relationem il riferimento alla condizione dell'affidamento in via definitiva del SII in vista dell'acquisizione della qualità di soci di Essa invero richiama espressamente la determina n. 113 di pari data con CP_1
la quale il c.d.a della società aveva illustrato l'importanza strategica per la società del passaggio dall'affidamento temporaneo disposto dall'AATO 1 di AL con provvedimento del 7 maggio 2015 (dopo il fallimento di Acque Potabili Siciliane s.p.a., uno dei precedenti gestori del SII all'interno dell' ) a un affidamento definitivo di durata trentennale, CP_6
orizzonte temporale, mutuato dall'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 – Codice dell'Ambiente,
considerato necessario al fine di ricercare e pervenire alla sostenibilità economica e finanziaria della gestione. Il riferimento espresso a tale altro atto deliberativo ne veicola il relativo contenuto all'interno della proposta contrattuale che, in esito alla celebrazione
20 dell'assemblea straordinaria che deliberò l'aumento del capitale sociale (e per vero anche
Contr prima, posto che con nota del 4.12.2015 la società aveva anticipato ai Comuni dell' le proprie intenzioni), inoltrò ai Comuni potenzialmente interessati con nota del CP_1
18 dicembre 2015. Né può sostenersi che la determina del consiglio di amministrazione non fosse conosciuta al socio che partecipava alla delibera assembleare del 16.12.2015 -dandosi atto nel verbale dell'esposizione compiuta al riguardo dal presidente dell'assemblea- o che non fosse conoscibile dai Comuni oblati, ai quali non poteva non risultare evidente la necessità di acquisire informazioni riguardo al contenuto della determina richiamata nel deliberato assembleare. Necessità, peraltro, ampiamente ridimensionata dal trasparente e conforme interpello preventivo operato dal Presidente del c.d.a. contenuto nella nota del 4
dicembre 2015 e, soprattutto, nella comunicazione del successivo 18 dicembre con cui il presidente del c.d.a. riferiva ai Comuni ricompresi nell'ATO il contenuto della delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci il 16 dicembre riportandone testualmente il contenuto ed esplicando, in risposta ai chiarimenti richiesti da alcune amministrazioni comunali, che “la durata dell'affidamento del SII trova la sua specifica fonte normativa
nell'art. 151, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. che pone il limite
massimo della sua durata in trenta anni … L'affidamento di che trattasi è, inoltre, radicato
nella specifica norma contenuta nel comma 11 dell'art. 4 della L.R. 19/2015 che presuppone
non la costituzione di una nuova società, ma al contrario la sua attuale esistenza ed
operatività e la possibilità per la medesima di assumere la gestione del SII nel territorio dei
21 comuni interessati, aprendo la propria compagine sociale ai comuni medesimi e ciò mediante
la cessione delle azioni societarie ”. La nota del 18.12.2015 tecnicamente integra la proposta formulata ai destinatari, ovvero i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale, in quanto contiene tutti gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è rivolta -misura dell'aumento di capitale, numero delle azioni di nuova emissione, prezzo unitario,
sovrapprezzo, termine per la sottoscrizione, termine per la liberazione- ed è idonea a manifestare la volontà del preponente (Cass. civ. 13.7.2020, n. 14894). In essa è conferito adeguato risalto alla essenzialità della condizione del conferimento del SII alla società da parte dei nuovi soci per una durata corrispondente a quella deliberata dal socio (all'epoca ancora unico) Comune di AL. Se questi erano i termini della proposta, la conclusione dell'accordo richiede, ai sensi dell'art. 1326 c.c., che vi sia piena conformità tra proposta e accettazione. Concordanza che non è dato nel concreto riscontrare posto che il Parte_1
(è ozioso indagare se per il tramite del competente organo assembleare o meno) non
[...]
dispose l'affidamento definitivo per trenta anni del SII in favore di ma si riservò CP_1
“di proporre al Consiglio Comunale di affidare al l' la gestione del servizio non CP_1
appena che sarà trasmesso da parte dell' lo schema della Convenzione di Gestione che CP_1
andrà a regolare i rapporti tra il e la Società, Pt_1
22 L'affidamento trentennale del servizio idrico integrato alla società in house da parte dei
Comuni invitati a comporne la compagine non confligge con i principi di unitarietà e non frammentarietà della gestione delle risorse idriche fissati dalla normativa statale,
segnatamente dall'art. 149 bis D.Lgs. n. 152/2006. Assume il appellante che le Pt_1
disposizioni della norma regionale -da armonizzarsi con i principi di unità e non frammentarietà della gestione delle risorse idriche espressi dal Codice dell'Ambiente,
secondo quanto statuito dalla Corte Cost. con la sentenza n. 93 del 4.5.2017- ostano all'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'affidamento del servizio idrico, riservando l'art. 3 comma 3, lett. f) della LR. n. 19/2015 tale facoltà all'ATI (mentre sino alla data di istituzione del nuovo organismo d diritto pubblico il relativo potere pertiene all'AATO), con la conseguenza che si rivelerebbe contra jus la condizione, subordinante l'acquisizione della qualità di socio, dell'affidamento del servizio idrico integrato per la durata di trent'anni.
Si è già osservato che le previsioni dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 4 L.R. n. 19/2015 non introducono elementi di contraddizione con quanto statuito al precedente art. 3 comma 3 lett.
f), atteso che l'espansione della sfera di operatività delle società in house gerenti il servizio idrico è consentita unicamente in favore di quelle già costituite e già affidatarie del SII per determina del competete organo di direzione e governo unitario dell'ambito territoriale ottimale e, dunque, non è preclusa a che nel disciolto era CP_1 CP_8
affidataria del SSI sia per il Comune di AL, sia per altri Comuni (in via transitoria per volontà del commissario liquidatore dell' ). Non sono dunque violate le prerogative che CP_6
23 l'art. 3 L.R. n. 19/2015, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, riserva all'autorità preposta all'Ambito.
Si tratta ora di verificare se l'affidamento definitivo trentennale del SII posto come condizione all'ingresso di nuovi enti territoriali nella titolarità del capitale sociale del gestore violi il principio di unitarietà della gestione del servizio idrico a livello di ambito (principio che tuttavia, diversamente da quanto asserito dall'appellante, “non presuppone necessariamente
l'unicità del gestore (cfr. Corte cost. n. 246 del 2009, nonché Consiglio di Stato, sez. V, n.
5080 del 2014)” Cass. S.U.
8.7.2024 n. 18623 all'intero dell'Ambito) e il principio di superamento della frammentazione verticale della gestione, principi che la normativa nazionale (la quale, come puntualizzato dalla Corte Costituzionale, “è ascrivibile alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo
essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella
disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia
e l'economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009). Al contempo, la
stessa disciplina ricade nella sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente in quanto «l'allocazione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale delle
competenze sulla gestione serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e
gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa "come 'sistema' [...] nel suo
aspetto dinamico" (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)» (sentenza n. 246 del
2009)”, Corte Cost n. 93/2017) ha inteso attuare con l'assegnazione a un'unica Autorità
24 preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato.
Ebbene, ancora una volta la risposta è negativa.
Palese è il senso della complessiva operazione attuata da essa, già gestore del CP_1
SII per il Comune di AL e, in via transitoria, per alcuni altri Comuni dell'ambito, ha inteso fruire di entrambe le possibilità consentite dai commi 9-11 dell'art. 4 delle L.R. n.
19/2015, ovvero proseguire la gestione in favore del Comune di AL (ente territoriale che con i propri competenti organi ha stabilito in trenta anni, fino al 31 dicembre 2045, la nuova durata dell'affidamento del SII alla società) e al contempo espandere la propria sfera di operatività in favore di altri Comuni ricadenti nell'ATO, coinvolgendoli in quella peculiare forma di autorganizzazione del servizio rappresentata dalla partecipazione a una società in house. Ciò chiarito, posto che le società facultate, ex art. 4 comma 9, a “continuare a gestire
il servizio idrico integrato” sono già affidatarie del SII e che sugli enti territoriali che ne detengono il capitale sociale, nel caso in cui appunto intendano proseguire nella gestione,
grava, ai sensi dell'art. 4 comma 10, l'onere (di attestare la ricorrenza dei requisiti definitori delle società in house nonché) di stabilire “la nuova durata dell'affidamento del sevizio idrico
integrato alle predette società, la condizione, imposta ai nuovi soci per l'ingresso nella compagine sociale, dell'affidamento del SII alla società per una durata pari a quella già
deliberata dal socio unico è mero pendant dell'operato del socio unico e, impegnando i nuovi aderenti per un orizzonte temporale corrispondente, è dettata da comprensibili logiche di
25 efficiente programmazione del servizio, di verifica e ricerca delle condizioni di sostenibilità
economica e finanziaria degli impegni discendenti dalla gestione;
logiche peraltro chiaramente esplicitate nella determina del c.d.a n. 113 del 16.12.2015, richiamata nella coeva delibera assembleare, e anticipate con la nota del 4.12.2015. La condizione, in altri termini,
non scavalca, né defrauda l'ATI (e prima ancora l' ) di prerogative che a tale organo CP_6
unicamente pertengono, ma armonizza gli impegni assunti dai soci, quelli che già detengono il capitale sociale di e coloro che ne sottoscriveranno le azioni di nuova CP_1
emissione, senza che possano dirsi violati i principi di unitarietà e non frammentazione delle risorse idriche tutelati dal dettato normativo.
La natura di condizione sospensiva al perfezionamento del contratto associativo, poi:
- consente di superare la puntualizzazione riguardo alla distinzione delle conseguenze sanzionatorie connesse alla violazione di regole di validità e regole di condotta svolta dall'appellante, non venendo qui in rilievo né le une né le altre, sibbene le regole che sovrintendono alla conclusione dei contratti;
- depriva di fondamento l'osservazione secondo cui “al protrarsi dell'inerzia del Pt_1
si porrà rimedio a mezzo l'intervento sostitutivo della Regione o, meglio dell'ATI di
riferimento che, s'insiste, è l'unico soggetto legittimato ad affidare in via definitiva e per
il trentennio il SII nell'ATO di riferimento” (pag. 20 dell'atto di appello), atteso che avvenendo l'adesione al negozio -per vero uno dei possibili negozi di conferimento del
SII alle società in house che intendano proseguire nella gestione già loro affidata- su base
26 necessariamente volontaria (l'aumento di capitale di era previsto come scindibile CP_1
e, in effetti, non tutti i Comuni oblati hanno aderito, né, per come già chiarito, ciò contrasta con i principi di unitarietà e non frammentarietà della gestione che, soddisfatti dalla istituzione di un'autorità di governo e controllo, non si spingono sino a imporre un gestore unico per tutto l'ATO ) non si vede come l'adesione al contratto associativo possa perfezionarsi senza il consenso dell'ente territoriale, nè come possa un terzo intervenire esprimendo un consenso che il non ha inteso rendere in termini conformi alla Pt_1
proposta.
Quanto sin qui osservato riguardo all'inserimento della condizione sospensiva all'interno della proposta e dell'assenza di profili di contrasto di tale condizione con la disciplina cogente in tema di gestione delle risorse idriche conduce al rigetto dell'appello, dovendo escludersi che il abbia acquisito la qualità di socio di donde il corollario Parte_1 CP_1
del suo difetto di legittimazione a impugnare le delibere degli organi societari.
E' dunque solo per ragioni di compiutezza espositiva che si affronta anche il motivo di censura che involge ciò che nella pronuncia del Tribunale è un argomento di supporto logico alla decisione, ovvero l'incompatibilità dello “ingresso del nel capitale di Parte_1
in mancanza di affidamento definitivo della gestione del SII”, ricavato dalla stretta CP_1
inerenza tra partecipazione dell'ente territoriale alla società in house e “predisposizione di
una formula organizzativa che consenta l'esercizio in comune di servizi da parte di enti
27 pubblici aventi interessi omogenei, in coerenza con la ratio della legge istitutiva degli ATO”
(pag. 6 della sentenza impugnata).
L'affidamento definitivo del SSI è coessenziale alla partecipazione dei Comuni al capitale di società in house. Occorre muovere dalla considerazione che una CP_1 CP_1
società in house. La blanda contestazione del al riguardo è affidata al Parte_1
rilievo secondo cui non solo mancherebbe “in atti la prova che svolga la sua CP_1
attività in modo prevalente a favore dei Comuni che la partecipano, ma anche la prova
dell'esistenza del controllo analogo è tutt'altro che esistente: il 51% del capitale sociale è,
infatti, nelle mani del Comune di AL, che da solo può, dunque, assumere tutte le
decisioni gestorie;
l'esistenza del controllo analogo in capo agli altri Comuni d'Ambito è,
pertanto, tutt'altro che evidente” (pag. 28 dell'atto di appello).
Rammentato che il paradigma identificativo dell'istituto del in house providing elaborato dalla giurisprudenza comunitaria già dal 1999 (sentenza Teckal) -ai cui approdi evolutivi si è
sostanzialmente allineata la disciplina organica della materia introdotta dal D.Lgs. 19.8.2016
n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”- si impernia sui tre requisiti qualificanti (partecipazione integrale pubblica, svolgimento esclusivo o prevalente dell'attività a favore del socio pubblico, soggezione al controllo analogo della P.A.), va osservato che l'art. 1 dello Statuto di modificato con delibera dell'assemblea CP_1
straordinaria del 19.11.2005 al fine prefigurato di ampliare la compagine sociale consentendo l'ingresso di altri soci, prevede espressamente che “Non è consentita la partecipazione di soci
28 privati” (lett. a), che “la società esercita la propria attività istituzionale in via prevalente in
favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale” (lett. b) e che “la
società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento sulle attività di
vigilanza e controllo su società ed enti partecipati del di AL, è soggetta al Pt_1
controllo analogo dei soci, esercitato anche previo concerto tra gli stessi” (lett. c). A fronte di simili previsioni, non contraddette da elementi di segno contrario che sarebbe stato onere del addurre, il rilievo dell'amministrazione appellante si manifesta Parte_1
infondato in fatto. In diritto, può poi ulteriormente osservarsi che il controllo analogo dei soci sulla società, espressamente contemplato dallo statuto societario, si atteggia in guisa di controllo congiunto. Simile forma di controllo non implica necessariamente che l'esercizio del potere sia anche "paritario", essendo sufficiente che risulti nello Statuto la presenza di strumenti idonei ad assicurare che ciascuna P.A. controllante, assieme alle altre, sia in grado di controllare l'attività del soggetto controllato. In questi termini si esprime la Corte di
Giustizia UE, sentenza 29.11.2012, C-182/11, la quale precisa che, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche detengano congiuntamente un soggetto in house cui affidano l'adempimento di una delle proprie missioni di servizio pubblico, il requisito strutturale del controllo analogo può ritenersi sussistente anche in caso di controllo congiunto, a condizione che ciascuno degli enti pubblici affidanti abbia di per sé la possibilità di influire, in maggiore o minore misura, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni rilevanti del soggetto strumentale, possibilità del resto assicurata dalle dinamiche di funzionamento degli organi
29 consortili. Una simile conclusione, quanto agli enti ricompresi nell'ATO, è “inevitabilmente
legata alla particolare dimensione naturale, organizzativa e funzionale degli ATO che sono
costituiti da plurimi Comuni di varie dimensioni e, dunque, anche di diversa incidenza
sull'assetto societario. Occorre, infatti, valorizzare il presupposto di fondo che il servizio
idrico implica in sé il concorso di più enti (allo stesso tempo deputati al controllo di eventuali
soggetti in house). Da ciò deriva la piana applicazione del principio democratico della
maggioranza dettato, altresì, da basilari esigenze di celerità ed efficacia dell'azione
amministrativa” (Cass. S.U.
8.7.2024 n. 18623, in motivazione).
Se dunque, come già ritenuto dal Tribunale, non emergono elementi che impongano di dubitare della natura in house di deve poi ancora evidenziarsi che, a termini CP_1
dell'art. 1 lett. d) dello statuto, lo scopo della società si identifica con la “gestione del Servizio
Idrico Integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale”. Ne discende che l'affidamento del servizio idrico da parte dei soci è coessenziale alla partecipazione societaria. Non si vede,
dunque, anche rispetto a tale differente angolo di visuale, appellandosi a quale ragione il potesse sottrarsi dall'affidamento del servizio idrico integrato al gestore, la cui Pt_1
struttura associativa ambiva a comporre, dovendosi tale affidamento considerare il cuore e il fine ultimo della partecipazione al contratto di società. Né d'altronde, considerato che la partecipazione a una società in house in altro si traduce se non in una modalità duttile e alternativa di assolvimento dei propri compiti istituzionali da parte dell'ente pubblico, appare ragionevole interrogarsi sulla legittimità della partecipazione del in Parte_1 [...]
[...]
[...] [...]
ove non accompagnata dall'affidamento del SII. Un conto, invero, è affermare che la CP_9
società in house è tenuta a svolgere in modo “prevalente” la propria attività in favore degli enti pubblici che ne detengono il capitale sociale -col che essendo all'evidenza autorizzato lo svolgimento, sia pure in via residuale, di attività in favore di terzi- altro invece è affermare che l'ente pubblico possa partecipare alla società senza investirla dell'organizzazione e della produzione dei servizi in cui si sostanzia l'assolvimento dei propri compiti.
Fuorviante, in ultimo, è l'accento posto dall'appellante sulla necessaria consecuzione logica e temporale tra acquisto della partecipazione societaria e conferimento del servizio tale per cui se quest'ultimo precedesse l'acquisto della partecipazione “la società non potrebbe mai
esser tecnicamente una in house providing” (pag. 20 dell'atto di appello), atteso che la condizione apposta da configurava un rapporto di contestualità tra ingresso CP_1
dell'ente pubblico nella compagine societaria e affidamento del SII.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in funzione dei parametri medi dettati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a complessità alta (i medesimi già correttamente adotti dal primo giudice), in € 10.000,00 -di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 5.100,00 per la fase decisionale-
devono essere poste a carico dell'appellante, maggiorate di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
31 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1 CP_1
il 5.4.2019 avverso la sentenza del Tribunale di AL -Sezione specializzata in materia di
Impresa n. 4305 del 10 ottobre 2018;
condanna il alla refusione in favore di elle spese del presente Parte_1 CP_1
grado di giudizio, liquidate in € 10.000,00 oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in AL, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 27 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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