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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola BARRACCHIA Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 482/2023 (cui è stato riunito il giudizio R.G. 494/2023) promossa da:
(P.I. ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
AIELLO, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Barletta, alla via
Renato Coletta, n°44 appellante nel giudizio R.G. 482/2023 nonché
( ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Concetta DI LUZIO, unitamente alla quale è elettivamente domici- liato in Casalincontrada, alla Piazza Martiri d'Ungheria, n°3 e, quindi, presso l'indirizzo telematico appellante nel giudizio riunito R.G. 494/2023 contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Grazia CORCELLA e dall'avv. Giuseppe CARPAGNANO unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Barletta alla via Elio Vittorini, n°24 appellato e
(CF. ) Controparte_2 P.IVA_2 appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°406/2023, emessa dal Tribunale di Trani il
13.3.2023 (lesioni personali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 13.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 5.3.2015, il sig. Parte_3
[... conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, l'associazione
[...] ed il al fine di sentirli condan- Controparte_3 Controparte_2 nare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti a seguito del si- nistro verificatosi il 10.7.2010.
Nello specifico è accaduto quanto segue.
L'attuale appellato, quale membro della associazione, aveva parteci- pato nella circostanza alla manifestazione di rievocazione storica “Vacrum sine portis”, tenutasi nel comune di in qualità di figurante “archibu- CP_2 giere”.
La manifestazione di rievocazione storica prevedeva, tra gli altri spet- tacoli, la sfilata per le vie cittadine di una squadra di otto componenti dell'associazione, in costumi d'epoca, cui erano state affidate delle riprodu- zioni di armi da fuoco (archibugi) con le quali essi dovevano esibirsi sparan- do colpi “a salve” lungo il cammino.
Il sig. , componente di suddetta squadra, era ri- Controparte_1 masto gravemente ferito dall'arma che aveva avuto in dotazione, la quale era improvvisamente esplosa, durante una operazione di ricarica con la pol- vere da sparo, ferendolo gravemente alle mani ed al volto.
A seguito del sinistro, l'attuale appellato subiva lesioni personali, con postumi permanenti, che quantificava nella misura percentuale del 22% di pag. 2/16 danno biologico, delle quali chiedeva di essere risarcito.
Il sig. riteneva responsabili dell'occorso sia l' , CP_1 Parte_1 nella qualità di proprietaria e, dunque, custode dell'arma e della polvere da sparo che gli era stata consegnata nel corso della manifestazione;
sia il Co- mune di Vacri, nella qualità di soggetto che aveva organizzato l'evento, cui attribuiva la responsabilità di non aver vigilato affinché lo stesso, compor- tante l'uso di armi da fuoco, si svolgesse in piena sicurezza.
Instaurato il giudizio, si costituiva il il quale respin- Controparte_2 geva ogni addebito circa i fatti di causa, deducendo che la custodia e la ma- nutenzione delle armi e delle polveri da sparo non rientrava tra i propri compiti, che concernevano unicamente l'adozione di tutte le misure neces- sarie per la tutela dell'ordine pubblico ed il regolare svolgimento della mani- festazione di rievocazione storica.
Si costituiva, altresì, l'associazione ” la quale, Parte_1 preliminarmente, contestava l'assunto di partenza dell'attore, secondo il quale le manifestazioni che organizzava costituissero attività pericolose, sussumibili nell'art. 2050 c.c.; deduceva che le riproduzioni di arma, in do- tazione agli associati, non erano da considerarsi armi da guerra, ma armi comuni da sparo (ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. h), L. 110/1975); che, in ogni caso, ove si dovesse ritenere che l'attività volta fosse “pericolosa” ai sensi dell'art. 2050 c.c., l'attore doveva ritenersi a sua volta corresponsabile dell'accaduto, avendo accettato sua sponte di partecipare ad un'attività che egli stesso aveva ritenuto essere tale.
L'Associazione, quindi, precisava che, essendo essa stessa un sodali- zio non riconosciuto, e per ciò stesso dotato di autonomia patrimoniale im- perfetta, delle obbligazioni contratte rispondevano unicamente coloro i quali le avevano assunte, in nome e per conto del consesso.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a convenire in giudizio il sig.
, all'epoca dei fatti di causa legale rappresentante Controparte_4 dell'associazione medesima, il quale era da ritenersi l'unico responsabile di quanto accaduto, in quanto presidente e legale rappresentante pro tempore del consesso che, tra l'altro, era stato anche sciolto.
pag. 3/16 L' concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la Parte_1 condanna del sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per re- Controparte_1 sponsabilità aggravata.
Si costituiva in giudizio il sig. , terzo chiamato Controparte_4 in causa, il quale, a sua volta, respingeva ogni responsabilità concernente l'accaduto sostenendo, tra l'altro, che “(…) gli archibugi erano perfettamen- te integri e funzionanti” (cfr. comparsa primo grado, pag. 5) ragione per la quale l'evento dannoso non poteva essere stato causato dal cattivo funzio- namento degli stessi.
Il sig. , inoltre, sottolineava di avere rivestito la carica di Pre- Pt_2 sidente fino al 31.5.2013 e che, pertanto, alla data di avvio del presente giudizio egli non rivestiva più la carica di Presidente legale rappresentante dell' (la quale, tra l'altro, era stata pure sciolta). Parte_1
Chiedeva, quindi, di essere estromesso dalla causa.
Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante escussione di te- stimoni ed interrogatorio formale dell'attore.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. tecnica cui veniva affidato l'incarico di esaminare l'archibugio in dotazione al sig. , onde verifi- CP_1 care come fosse stato possibile che l'arma fosse esplosa durante le opera- zioni di caricamento con la polvere da sparo e prima che fosse immesso l'innesco; se l'esplosione fu causata dalla cattiva qualità o inadeguata con- servazione della polvere da sparo;
se vi fu, nella circostanza, una concausa riconducibile al comportamento negligente dell'attore.
Il perito d'ufficio, dopo aver premesso che l'arma giammai avrebbe potuto esplodere senza che fosse stato preliminarmente inserito l'innesco nel luminello, stabiliva che la causa dell'esplosione fosse da “(…) ricercarsi nella mancata pulizia della intera canna, oltre che del luminello e del focone, negligenza quest'ultima che ha permesso il deposito di fecce carboniose in quantità inaccettabile per il regolare funzionamento dell'arma, che hanno ri- tenuto al loro interno un qualche filamento ancora acceso allorquando parte attrice ha compattato la polvere nella canna” (cfr. C.T.U., pag. 16).
Il perito d'ufficio escludeva, altresì, che “(…) sussistono comporta-
pag. 4/16 menti negligenti e/o imperiti che possano essere attribuiti a parte attrice quali concause dell'evento infausto” (cfr. pag. 17).
All'esito degli accertamenti tecnici veniva, altresì, disposta una perizia medico legale sulla persona del danneggiato, la quale accertava che il sig.
aveva subito un danno biologico e compromissione dell'efficienza CP_1 estetica di grado moderato, nella misura percentuale del 20% della totale validità psico-fisica, con I.T.T. di giorni 15 (per degenza ospedaliera e pe- riodo acuto post dimissione), I.T.P. di giorni 20 al 75% (periodo di immobi- lizzazione gessata post-operatoria), I.T.P. di giorni 30 al 50% e di giorni 30 al 25%.
La consulenza medico legale accertava, altresì, la congruità delle spe- se mediche documentate in € 1.458,52.
Trattenuta la causa in decisione il Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata, accoglieva la domanda del sig. e condan- Controparte_1 nava l'associazione ” e a ri- Parte_1 Parte_2 sarcire all'attore la somma di € 109.023,50, oltre interessi e spese.
Quest'ultimo, in particolare, veniva ritenuto responsabile in quanto legale rappresentante del consesso alla data in cui si era verificato il sini- stro, essendo del tutto irrilevante che, alla data dell'avvio della presente controversia, egli ne avesse dismesso i panni.
Il Tribunale dichiarava, quindi, il difetto di legittimazione passiva del e condannava il sig. al pagamento delle spese di Controparte_2 CP_1 giudizio in favore della P.A.-
Avverso la decisione di primo grado propone appello principale l'associazione ”, che si affida a più motivi di grava- Parte_1 me, con i quali contesta la ricostruzione dei fatti e la prova della sua re- sponsabilità.
In particolare, l'Associazione si duole del fatto che il C.T.U. avrebbe espletato gli accertamenti peritali su un'arma diversa da quella che ferì il sig. , eccependo la nullità degli accertamenti peritali compiuti. CP_1
Chiede, pertanto, che la Corte nomini un nuovo perito in sostituzione del precedente, attesa l'evidente – a suo dire – inconsistente delle conclu-
pag. 5/16 sioni cui questi è pervenuto.
Nel resto, l' appellante contesta anche le risultanze della Parte_1
C.T.U. medico legale che, a suo dire, nella parte in cui aveva quantificato i postumi permanenti subiti dal danneggiato, non avrebbe tenuto conto del fatto che questi non si era sottoposto ad alcuna terapia di riabilitazione, concorrendo alla determinazione del maggior danno accertato.
La sentenza di primo grado viene impugnata anche dal sig.
[...]
, con autonomo atto di appello riunito al presente, il quale pa- CP_5 rimenti contesta la validità e l'attendibilità dell'esame peritale, sostenendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che egli fosse, solo perché presi- dente dell'associazione, anche il custode dell'arma incriminata.
Egli sostiene che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, le armi sarebbero state in custodia di altro membro dell'associazione, sig.
, il quale risultava intestatario delle stesse e titolare di por- Persona_1 to d'arma.
In ogni caso secondo l'appellante, poiché gli accertamenti peritali si sono svolti a distanza di anni dai fatti di causa, le risultanze gli stessi sareb- bero state inficiate dal fatto che “Non vi è alcuna certezza che l'archibugio nei dieci anni non sia stato addirittura usato - non essendo sotto il vincolo del sequestro chiunque lo avrebbe potuto usare” (cfr. appello, pag. 12).
Quanto agli accertamenti medico-legali, anche il sig. si duole Pt_2 che la C.T.U. non abbia dato adeguato riscontro alle controdeduzioni dei propri periti di parte.
Si è costituito in giudizio il sig. che resiste agli Controparte_1 appelli e chiede la conferma della sentenza impugnata.
Il nei cui confronti non sono stati spiegati motivi di Controparte_2 gravame, non si è costituito.
La Corte, con ordinanza in data 8.11.2023, ha riunito i due appelli avverso la medesima sentenza del Tribunale di Trani e, con successiva ordi- nanza del 20.12.2023, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 6/16 Va, in via pregiudiziale, scrutinata l'eccezione di estinzione della As- sociazione ”, sollevata da quest'ultima a margine del Parte_1 proprio gravame.
Sostiene il consesso appellante che “(…) essendo per tabulas acclara- to che l'associazione convenuta è oramai estinta, in ragione di ciò, quanto affermato dal primo Giudice non può e non deve condividersi, in quanto uni- co responsabile nell'eventuale risarcimento del danno in capo al Sig.
[...]
è il Sig. ” (cfr. appello, pag.55). Parte_4 Controparte_4
Analoga eccezione era stata sollevata in primo grado, ma il Tribunale di Trani l'aveva rigettata statuendo che “Va preliminarmente osservato che dell'asserito scioglimento de non è agli atti di Parte_1 causa alcuna prova (…)” ed evidenziando, in ogni caso, che indipendente- mente dal fatto se l'evento estintivo si fosse verificato o meno, in pendenza di rapporti obbligatori (qual è quello che ci occupa) lo scioglimento dell'associazione non riconosciuta non avrebbe comportato l'estinzione del consesso finché detti rapporti non fossero stati definiti.
Ciò determinava il permanere della responsabilità personale degli or- gani che ne avevano la rappresentanza al momento dello scioglimento e, quindi, della loro legittimazione processuale.
Il passo motivazionale è stato impugnato dall' appellante, Parte_1 la quale sostiene che il “(…) Tribunale di Trani avrebbe potuto, in assenza di documentazione di parte che attestasse l'avvenuta chiusura della summen- zionata Associazione , attivare i propri poteri istruttori, ex art. 421 Parte_1
c.p.c., è richiedere l'esibizione dell'attestato certificante la chiusura dall'Associazione convenuta e la data. Così non è stato! Il G.O.P. del Tribu- nale di Trani, ha ritenuto più utile non avere la certezza dell'avvenuta estin- zione della convenuta, evidenziando solo che agli atti non è stata data prova dello scioglimento. In ogni caso qualora l'Ecc.ma Corte di Appello adita lo ri- chieda, questa difesa, evidenzia la propria disponibilità a fornire tutta la cer- tificazione utile ad attestare l'avvenuta estinzione” (cfr. appello, pag. 53).
Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
È certamente inammissibile nella parte in cui invoca i poteri istruttori pag. 7/16 ex art. 421 c.p.c. che il codice di rito attribuisce al giudice nelle controversie individuali di lavoro.
La presente controversia di risarcimento del danno esula dal novero delle materie che sono regolate dal rito speciale.
Ne consegue, con tutta evidenza, che giammai il Tribunale avrebbe potuto (o dovuto) sostituirsi alla parte inadempiente nella ricerca della pro- va concernente la sua attuale esistenza in vita.
Agli atti di causa, dunque, non è stata alleata la prova dell'estinzione dell'associazione.
Ma il motivo di gravame è inammissibile anche per altra ragione.
L' non ha colto la ratio decidendi del primo giudice il qua- Parte_1 le ha richiamato il principio di ultrattività dell'ente non riconosciuto per le obbligazioni contratte durante la sua esistenza.
In base a suddetto principio, lo scioglimento non comporta anche l'automatica estinzione dell'associazione non riconosciuta che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti.
Ed invero, è ius receptum che “Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne de- termina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in rela- zione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. princi- pio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in re- gime di "prorogatio"” (Cass. civ., sez. III, 27.11.2018, n°30606).
Tale ratio decidendi, come detto, non è stata impugnata dall' , con conseguente inammissibilità del gravame Parte_1
Ne consegue, pertanto, l'attuale persistenza della legittimazione pas- siva della associazione ” ad essere parte del presen- Parte_1 te giudizio.
Ciò premesso, va preliminarmente esaminato l'appello proposto dall'associazione ”. Parte_1
Con i primi quattro motivi di appello, che attesa la loro stretta con-
pag. 8/16 nessione logica e giuridica possono essere esaminati congiuntamente,
l' si duole del fatto che la decisione appellata abbia accolto la Parte_1 domanda di risarcimento senza una adeguata motivazione.
Più specificamente, l'appellante principale contesta al primo giudice di aver deciso la controversia poggiando la propria ratio decidendi esclusiva- mente sulle risultanze della C.T.U., senza tenere in conto alcuno le altre ri- sultanze probatorie e, in maniera particolare, senza valutare la rilevanza degli esiti della prova orale e delle dichiarazioni rese a S.I.T. dai vari mem- bri dell'associazione, nell'ambito del procedimento penale per lesioni colpose gravi.
Secondo l'Associazione il Tribunale di Trani non avrebbe tenuto conto che “(…) I) che gli archibugi erano tutti perfettamente funzionanti, avevano una manutenzione costante e venivano conservati correttamente. Inoltre, la polvere da sparo usata, veniva misurata e data in dotazione, prima della manifestazione, ad ogni archibugiere ed era quella prevista per tale tipolo- gia di riproduzione di arma;
II) che l'attore era archibugiere esperto;
III) che prima del sinistro era stato sparato solo un primo colpo di prova e che tra quello e l'esplosione era intercorso un periodo di tempo non inferiore all'ora; IV) che esisteva un preciso ordine per caricare, armare e poi sparare con l'archibugio, perfettamente conosciuto da tutti gli archibugieri nonché una precisa postura che gli archibugieri dovevano assumere durante le ope- razioni di sparo;
V) che il Sig. , parte attorea, aveva Controparte_1 bevuto svariate birre, prima e durante la manifestazione, così da porsi vo- lontariamente in uno stato di alterazione psicofisica;
VI) che dato la tipolo- gia del corteo, il luogo in cui si svolgeva ed il posizionamento dei figuranti in fila indiana, nessuno dei presenti ha mai potuto vedere cosa abbia effetti- vamente fatto l'attore prima dell'esplosione né ha potuto riferire sulle condi- zioni dell'archibugio in sua dotazione dopo il sinistro, in quanto il medesimo si era rotto in ragione della forte deflagrazione e della consequenziale cadu- ta in terra. VII) che alcuni testi escussi hanno precisato che l'archibugio consegnato ai Carabinieri di NI (poi da questi, dieci anni dopo, consegnato al C.T.U. Balistico incaricato dal Giudice di prime cure) non era
pag. 9/16 quello in dotazione al e quindi da questo usato il giorno Controparte_1 dell'incidente ma uno simile di altro archibugiere, in quanto quello di parte attorea a seguito del sinistro si era rotto” (cfr. appello, pagg. 22 e 23).
Le considerazioni svolte dall'appellante non sono condivisibili.
Va, in primo luogo, chiarito che non vi è affatto prova che l'archibugio consegnato ai Carabinieri della stazione di NI non fosse quello uti- lizzato dal sig. e con il quale egli si ferì. CP_1
Anzi, le emergenze istruttorie depongono per l'esatto contrario.
Il sig. , all'epoca dei fatti presidente dell'Associazione, conse- Pt_2 gnò ai Carabinieri l'archibugio matricola “14-12-0004861-06” in data
11.7.2010, vale a dire il giorno dopo l'occorso (verificatosi verso le ore
22.30 del 10.7.2010), come si evince dal verbale di consegna versato in atti di causa.
Tale documento, redatto da pubblico ufficiale, smentisce l'assunto dell'appellante principale che basa la sua tesi difensiva sul contenuto della deposizione resa dal teste all'udienza del 14.5.2018, il Testimone_1 quale riferì che fu consegnato un archibugio diverso da quello che ferì il sig.
. CP_1
Il teste, del resto, non fu nemmeno presente alla consegna dell'arma avendo riferito suddetta circostanza unicamente “per quanto a mia cono- scenza” e dunque de relato, non per diretta presenza all'atto della conse- Part
Dalle deposizioni è emerso altresì che l'archibugio in uso al sig. Pt_4
si era rotto cadendo in terra dopo lo sparo.
[...]
E, in effetti, l'arma consegnata ai Carabinieri, e da costoro consegna- ta al C.T.U., presenza una lesione sulla cassa in legno, nel punto dove la canna si innesta nel calcio del fucile.
È, questa, l'ulteriore riprova del fatto che l'arma esaminata dal perito d'ufficio fu effettivamente quella in dotazione al sig. . Controparte_1
Fatta questa doverosa premessa, deve rilevarsi come nessuna delle questioni sollevate dall' è in grado di inficiare il percorso logico Parte_1 giuridico seguito dal Tribunale per accertare l'esistenza della responsabilità
pag. 10/16 per danni derivanti da cose in custodia.
È pacifico che l'arma in dotazione ai membri dell' non era Parte_1 in custodia di ciascun associato, ma presso la sede del consesso;
è pacifico che la manutenzione delle armi fosse a cura dell' ; è pacifico che Parte_1 le operazioni di pulizia non potessero che essere effettuate presso la sede, dovendo l'archibugio essere accuratamente smontato nelle sue componenti
(cosa che non poteva avvenire durante le manifestazioni).
Ne consegue, pertanto, che l' era la custode dell'arma e Parte_1 forniva ai propri figuranti associati anche la polvere per compiere le dimo- strazioni di sparo.
Facendo applicazione dei principi desumibili dall'art. 2051 c.c., ne consegue che vi è una presunzione di responsabilità del custode dell'arma per i danni da questa cagionati a terzi.
L'unica esimente di suddetta responsabilità è il caso fortuito che, in ipotesi, può essere integrato anche dal comportamento del danneggiato che, venendo in relazione con la cosa, ponga in essere una condotta carat- terizzata da colpa, con assorbimento del nesso di causalità, in maniera esclusiva o concorrente, nella determinazione del danno.
Tale condotta deve risultare oggettivamente imprevedibile ed inevita- bile per il custode (cd. “causalità adeguata”).
Dalle emergenze istruttorie, tuttavia, non emerge la prova del caso fortuito, intesa come condotta colposa del danneggiato idonea a determina- re, in tutto o in parte, l'evento dannoso.
L'Associazione, invero, si è molto spesa nel dimostrare che il sig.
, la sera dell'evento “Vacrum sine portis”, assunse al- Controparte_1 cool prima di partecipare alla rievocazione storica.
Ma, sta di fatto che non vi è alcuna prova che l'assunzione dell'alcool abbia alterato lo stato psico fisico del danneggiato tale da indurlo a compie- re, nel corso della procedura di caricamento dell'archibugio e di sparo, delle azioni improvvide che abbiano potuto determinare l'evento occorso.
Tutti i testimoni escussi, infatti, hanno potuto unicamente riferire che, ad un dato momento, durante le operazioni di caricamento, prima che fosse pag. 11/16 inserito l'innesco nel luminello, l'arma in dotazione al sig. esplose CP_1 il colpo, ferendolo.
Né, alla luce delle suesposte evidenze, hanno rilievo le censure solle- vate dall' circa le illogicità che vizierebbero il ragionamento del Parte_1 perito d'ufficio, il quale avrebbe ritenuto che l'esplosione anticipata del colpo sia stata causata dalla mancata pulizia dell'arma che avrebbe “(…) permes- so che qualcuna di queste fecce abbia conservato una scintilla accesa, co- perta sotto lo strato di carbone residuato dalle esplosioni pregresse (…)”
(cfr. C.T.U., pag. 15).
E, del resto, l' appellante, nel criticare il rigore scientifico Parte_1 delle operazioni peritali, non ha affatto allegato quali abbiano potuto essere le cause dell'occorso.
In altri termini, essa non ha chiarito come sia stato possibile che il colpo sia esploso pur in mancanza dell'innesco nel luminello adducendo, quale unica, l'assunzione di alcool da parte del danneggiato.
Giova precisare che la prova del caso fortuito cede a carico del custo- de e, quindi, nella fattispecie era a carico dell' appellante la Parte_1 quale, tuttavia, non vi ha adempiuto limitandosi ad allegare, come già det- to, mere considerazioni sullo stato psico fisico del sig. che non so- CP_1 no in grado di sovvertire i principi di responsabilità oggettiva di cui alla ri- chiamata disposizione del Codice civile.
E, dunque, non vi era alcuna “(…) altra ipotesi da considerare, non vi
è da indagare su un eventuale rapporto eziologico fra la condotta dell'attore/appellato e l'esplosione dell'archibugio da questi usato, non vi è la necessità di sviluppare e/o ricercare altre spiegazioni”, come erronea- mente sostiene l'appellante (cfr. appello, pag. 45), poiché era l'Associazione
a dover dimostrare che il sig. tenne, nella circostanza, una condot- CP_1 ta maldestra, indotta dai fumi dell'alcool, che si inserì nel processo causale interrompendo il rapporto di custodia.
Ne consegue che, in mancanza di prova del caso fortuito (intesa come comportamento del danneggiato, idoneo ad assorbire in tutto o in parte il nesso di causalità), l'Associazione va ritenuta responsabile del ferimento del pag. 12/16 sig. , nella sua qualità di custode dell'arma, ex art. 2051 c.c.- CP_1
Le considerazioni svolte in relazione al gravame proposto dalla Asso-
” portano a ritenere infondato anche i primi Parte_6 quattro dei motivi dell'appello incidentale, proposto dal sig. Parte_2
, con il quale l'ex presidente del consesso ha, parimenti, criticato la
[...] valutazione delle risultanze del C.T.U. da parte del Tribunale di Trani.
Più specificamente, l'appellante incidentale, non potendo evidente- mente sostenere, come fatto dall'Associazione ”, che Parte_1
l'archibugio esaminato dal C.T.U. non fosse quello utilizzato dal sig. Pt_3
[...
contesta l'integrità dell'arma adombrando l'inutilizzabilità del reperto in quanto “Presso la Caserma di NI in DIECI ANNI, tra l'altro, si sono avvicendati diversi Carabinieri e il Comandante che ha consegnato l'archi- bugio al CTU non è il medesimo Comandante al quale fu consegnato nel
2010 dal . Quindi come fa il Giudice di primo grado a poter affermare Pt_2 che l'archibugio "deve presumersi" lo abbiano custodito esattamente nel medesimo stato in cui fu consegnato? Non vi è alcuna certezza che l'archi- bugio nei dieci anni non sia stato addirittura usato - non essendo sotto il vincolo del sequestro chiunque lo avrebbe potuto usare - Tali considerazioni ed accezioni sono state formulate nel corso del giudizio di primo grado da questa difesa;
tuttavia, il Giudice di primo grado non le ha opportunamente valutate, anzi nella sentenza non vi è la benché minima traccia che le abbia vagliate” (cfr. appello incidentale, pag. 12).
Il motivo è inammissibile per carenza dei requisiti di specificità impo- sti dall'art. 342 c.p.c.-
La custodia dell'archibugio, da parte dell'Arma dei Carabinieri, rientra nei compiti istituzionali del corpo militare ed è da ritenersi, pertanto, assisti- ta dalla presunzione di legittimità che informa, più in generale, l'operato della Pubblica Amministrazione.
Se l'appellante incidentale avesse ritenuto che la custodia dell'arma non sia stata effettuata correttamente, avrebbe dovuto sollevare specifiche contestazioni, ancorate ad elementi di fatto concreti, e fornirne la relativa prova, anziché affidare le proprie doglianze ad argomentazioni meramente pag. 13/16 dialettiche, latamente assertive e totalmente apodittiche.
Per quanto attiene, poi, alle altre critiche sollevate nei confronti dell'operato del consulente tecnico, valgono le stesse considerazioni già esposte con riferimento alle analoghe doglianze sollevate dall'
[...]
l'appellante incidentale non ha fornito elementi di Parte_1 prova dai quali possa desumersi che l'incidente occorso al sig. sia CP_1 dipeso dal caso fortuito;
né ha allegato quali avrebbero potuto essere le cause dell'anticipata esplosione dell'arma.
Ne consegue che il sig. , all'epoca dei fatti di causa legale rap- Pt_2 presentante dell'associazione, è responsabile dei danni subiti dal sig.
[...]
derivanti dall'archibugio, del quale il consesso presieduto Controparte_6 dall'appellante incidentale era custode esclusivo e, in quanto tale, obbligato a manutenere l'arma evitando che dalla stessa potessero derivare inconve- nienti del tipo di quello effettivamente verificatosi il 10.7.2010.
Del tutto inconferente è, poi, il richiamo, effettuato da entrambi gli appellanti, all'autonomia patrimoniale imperfetta di un'associazione non ri- conosciuta ed al beneficium excussionis, trattandosi di un principio che ope- ra nella fase dell'esecuzione dell'obbligazione non, come nel caso che ci oc- cupa, nell'ambito di un giudizio di accertamento e condanna volto, appunto, alla creazione del titolo esecutivo.
La sentenza impugnata, del resto, non ha disposto la condanna soli- dale degli attuali appellanti poiché nel primo punto del
PQM
così statuisce:
“condanna l'associazione non riconosciuta e Parte_1
a pagare in favore dell'attore la somma di € Parte_2
109.023,50, oltre interessi come in motivazione”.
Orbene, ai sensi dell'art. 97, co. 2, c.p.c., se la sentenza non statui- sce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
Anche gli esaminati motivi dell'appello incidentale vanno, dunque, ri- gettati.
Con l'ultimo motivo degli appelli, principale ed incidentale,
l' ed il sig. contestano gli esiti della C.T.U. medico lega- Parte_1 Pt_2 le.
pag. 14/16 Essi, più specificamente, si dolgono del fatto che il perito non abbia tenuto in conto alcuno le contestazioni sollevate dai rispettivi CC.TT.PP. e, in modo particolare, quelle relative alla sussistenza del nesso causale tra lo scoppio e le lesioni ed alla mancata terapia riabilitativa, che avrebbe reso più gravi le conseguenze del sinistro.
I motivi sono inammissibili, prima ancora che infondati.
Il perito d'ufficio, dopo aver letto le note di controdeduzioni inoltrate- gli dai legali degli attuali appellanti ha precisato che “Nei due elaborati, che si allegano integralmente alla presente relazione, l'avv. Aiello e l'avv.ssa Di
Luzio più che formulare osservazioni in merito alle valutazioni espresse nella relazione peritale pongono al sottoscritto ulteriori quesiti in aggiunta a quelli posti dalla s.v. in sede di conferimento dell'incarico” (cfr. C.T.U. medico- legale, pag. 9).
Non è, dunque, vero che il perito d'ufficio abbia pretermesso dalla sua disamina le controdeduzioni sollevate dalle parti al proprio elaborato.
Quanto al merito delle stesse, effettivamente l' ed il sig. Parte_1
hanno proposto nuovi quesiti al C.T.U. i quali, per giunta, si appale- Pt_2 sano meramente esplorativi poiché tendenti alla ricerca della prova di fatti e circostanze (il nesso di causalità ed il concorso colposo del danneggiato nel- la fase di riabilitazione) che avrebbero dovuto essere oggetto di preliminare allegazione e prova.
Gli appelli vanno conclusivamente rigettati e gli appellanti, principale ed incidentale, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spe- se del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base della media dei valori tra medio e massimo, ex D.M. n°55/2014, atteso il tenore e la complessità delle que- stioni trattate, nello scaglione di valore dichiarato negli atti di gravame.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché l' ed il sig. Parte_1 [...]
versino all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato CP_4 per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello princi-
pag. 15/16 pale proposto dall'associazione ” e sull'appello inci- Parte_1 dentale proposto dal sig. nei confronti di Parte_2 CP_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così di-
[...] spone:
1. rigetta l'appello principale dell' ri- Parte_1 getta l'appello incidentale di e conferma integral- Parte_2 mente la decisione di primo grado;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, delle spese del presente grado del giudizio in favore della parte appellata, che liquida in
€ 13.376,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti
Giuseppe Carpagnano e Grazia Corcella, dichiaratisi antistatari;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscrizione al ruolo dei rispettivi gravami, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15.1.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Barracchia
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
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