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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 683/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA , in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
amministratrice di sostegno di rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv.to MAURO TOZZINI, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa _1 C.F._2
dall'avv. CRISTIAN SORRENTINO e dall'avv. LUANA TERESA NIGITO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
(C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MICHELA GURRIERI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
Pagina nr. 1 OGGETTO: danno da reato, risarcimento danni, responsabilità ex art. 2043 e 2049 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 9.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, In via istruttoria: Ammettere, all'occorrenza, prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
a) Vero che ero presente a casa della SI.ra in compagnia della dott.ssa Per_1 Pt_1
quando si è presentata la SI.ra dichiarandosi alquanto preoccupata per _1
esser stata chiamata dalla direzione di Novara delle e per capire dalla stessa CP_2
che cosa aveva detto sui prelievi effettuati dal conto postale. Per_1
Teste il SI. , res. in Briga Novarese. Controparte_3
b) Vero che nel giugno 2019 la SI.ra si è presentata nello studio del _1
SI. fratello dell'esponente, dicendo che avrebbe chiarito tutto in ordine Persona_2
ai prelievi e che non era il caso di sporgere denunce.
Teste il SI. res. in Ameno. Persona_2
Si depositano 16 documenti, tra cui l'intero fascicolo di indagini di 262 pagine predisposto dalla Procura della Repubblica di Savona relativo ai fatto per cui è causa.
Nel merito: riconoscere e dichiarare la corresponsabilità delle convenute
[...]
e rispettivamente in qualità di autrice dei fatti esposti e _1 Controparte_4
coobbligata ex art. 2049 c.c. e conseguentemente condannarle in via solidale a restituire alle attrici la somma di € 192.766,17 ingiustamente prelevata ed asportata senza consenso, oltre agli interessi legali dalla data dei fatti al saldo, o a quella somma maggiore o minore che verrà riconosciuta o determinata in causa dal giudice adito.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio a favore dell'antistatario Avv. M. Tozzini.
Per parte convenuta : _1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Ø in via pregiudiziale: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per mancata indicazione in modo chiaro e preciso dei fatti e degli elementi di diritto e conseguentemente respingere la domanda;
Ø in via pregiudiziale in subordine: dichiarare la carenza dell'interesse e/o della legittimazione ad agire in proprio della SInora e conseguentemente Parte_1
respingere la domanda dalla medesima formulata in proprio;
Pagina nr. 2 Ø in via preliminare:
- nominare un curatore speciale della SI.ra in considerazione del palese Per_1
conflitto di interessi tra la SI.ra e la defunta SI.ra ( il 16.05.2024) e Pt_1 Per_1 quindi ad oggi con i chiamati all'eredità;
- previa dichiarazione di illiceità e conseguente inutilizzabilità della prova, espungere dal fascicolo d'Ufficio il verbale di SIT della SInora del 14/07/2021 e _1
l'annotazione di servizio della GDF di Novara del 06/12/2021;
- espungere dall'atto di citazione, a pagina 3, le frasi di seguito indicate, in quanto frutto di prove acquisite illecitamente ed inutilizzabili:
- “I prelievi sono stati tutti eseguiti dalla SI.ra per sua stessa _1 ammissione”;
- “La SI.ra ha ammesso di avere a disposizione presso di sé la carta bancoposta _1 della ed essere in possesso del relativo codice password per i prelievi”; Per_1
Ø nel merito: respingere ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in particolare che l'attore non ha assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2043 c.c.;
Ø in ogni caso: vinte le spese e competenze di lite, facendo applicazione del regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense come da ultimo modificato con D.M. 147/2022, con riserva di depositare nota spese.
***
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere prova testimoniale anche nelle forme di cui all'art. 257 bis c.p.c. sui seguenti capitoli e con i testi ivi indicati:
TESTE 1: , residente in [...]; Testimone_1
CAPITOLO 1: “vero che la SInora ha recitato come protagonista per Persona_1
lo spettacolo teatrale denominato – Alla ricerca di nonna natura – messo in scena a
Briga Novarese in data 02/10/2018”;
CAPITOLO 2: “vero che conoscevo la SInora già prima di tale evento, e sono Per_1
stata io, in qualità di Sindaco, a proporle di partecipare alla rappresentazione, in quanto persona nota e stimata nella comunità di Briga Novarese. Sia durante i colloqui preparatori che durante la recita la SInora era lucida, orientata nel tempo e Per_1
nello spazio, non ha avuto problemi rappresentare il personaggio di nonna natura e
Pagina nr. 3 anche dopo lo spettacolo si è fermata a salutare e parlare con amici, conoscenti ed ex studenti del paese”.
CAPITOLO 3: “vero che sino perlomeno al 2018 vedevo la SI.ra frequentare Per_1 la Chiesa”.
*
TESTE 2: residente in [...]; Testimone_2
CAPITOLO 4: “vero che in qualità di dipendente di assegnato all'ufficio CP_2
postale di Briga Novarese, posso riferire che da molti anni, per lo meno dal 2014 e fino a tutto il 2018, ogni primo giorno del mese la SInora si presentava Persona_1 presso l'Ufficio Postale per ritirare denaro in contante”;
CAPITOLO 5: “vero che nelle circostanze di cui sopra consegnavo sempre alla SInora
su sua richiesta abituale, una copia dell'estratto conto aggiornato” Per_1
*
TESTE 3: , residente in [...]; Tes_3
CAPITOLO 6: “vero che nell'anno 2018 ho corrisposto a mia sorella la _1 somma complessiva di € 10.000,00 in contanti corrispondente alla quota di sua spettanza dell'acconto da me incassato per la vendita della casa ereditata dai nostri genitori”;
TESTE 4: , residente a [...]; Tes_4
CAPITOLO 7: “vero che nell'anno 2017 ho corrisposto a mia sorella la _1 somma complessiva di € 10.000,00 in contanti corrispondente alla somma pattuita per la lesione della quota di legittima dell'eredità dai nostri genitori”.
Per parte convenuta : Controparte_4
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis
Stante l'estraneità dell'esponente, respingere la domanda avverso Controparte_4 perché totalmente infondata, in fatto e in diritto, e dichiararne l'estromissione dal processo
In via preliminare
Alla luce dell'estraneità di ai fatti di causa, come comprovata dagli Controparte_4
atti depositati, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_4
dal momento che la legittimazione ad agire/resistere rappresenta un requisito imprescindibile che deve sussistere affinché un'azione giudiziale sia esaminata nel merito;
Pagina nr. 4 In ordine alla domanda formulata da parte attorea, vertente su operazioni eseguite regolarmente tramite la carta di debito intestata alla titolare, sarà la SI.ra a Per_1 dover rispondere sull'eventuale cessione delle credenziali a terzi, ovvero la SI.ra _1
qualora coinvolta sulle domande ex adverso proposte.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva di pertanto si insiste sulla domanda dell'estromissione processuale. Controparte_4
Nel merito,
In ordine alla domanda formulata da parte attrice, stante l'estraneità dell'esponente, dichiararne la reiezione verso e respingere la domanda perché Controparte_4 totalmente infondata sia nell'an che nel quantum in fatto ed in diritto.
Spese Vinte.
*****************************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, , in proprio Parte_1
e in qualità di amministratrice di sostegno di ha adito il Tribunale di Persona_1
Savona, esponendo che:
• Con provvedimento emesso dal GT del Tribunale di Novara, in data 21.3.2021, ella era stata nominata amministratrice di sostengo della zia a causa Persona_1 dell'età, delle condizioni fisiche e dei problemi mentali che la congiunta presentava all'epoca;
• Nell'esercizio dell'attività propria dell'amministratrice, ella cercava di ricostruire lo stato patrimoniale della beneficiaria, rivolgendosi ai diversi istituti di credito presso i quali intratteneva rapporti per ottenere documentazioni ed informazioni;
• Si era così avveduta che, dopo il 2013, data in cui la zia veniva coinvolta in un incidente automobilistico che le causava un trauma celebrale, i documenti di provenienza di erano del tutto incompleti e presentavano movimenti CP_2
anomali e ingiustificati;
• A fronte del rifiuto da parte della società di qualsivoglia collaborazione nella ricostruzione del rapporto, ella presentava un esposto – denuncia contro ignoti, lamentando gli ingiustificati prelievi eseguiti all'insaputa dei titolari del conto, cointestato tra la medesima attrice e la zia;
Pagina nr. 5 • Solo in data 24.5.2023 ella riceveva la notifica della richiesta di archiviazione proposta dalla Procura della Repubblica di Savona all'esito del procedimento penale nei confronti di , ex direttrice dell'Ufficio Postale di Briga _1
Novarese;
• L'attrice poteva così ottenere copia del fascicolo delle indagini preliminari, ove risultava indagata per i reati di cui agli artt. 81 e 493 ter c.p. perché _1
in tempi diversi e al fine di trarne profitto utilizzava indebitamente e senza esserne titolare la carta Bancoposta abbinata al conto corrente intestato a Persona_1
• In particolare, in sede di indagini la SInora aveva ammesso confessoriamente _1
di aver trattenuto per sé la somma di euro 30.000,00 della SInora e di aver Pt_2
effettuato prelievi per euro 12.424,00. Inoltre la guardia di finanza aveva accertato ammanchi per un totale di euro 192.766,17 nel periodo compreso tra il dicembre
2015 e il giugno 2019.
• Allo scopo di non destare sospetti, tutta la posta contenente estratti conto e documentazione proveniente da veniva effettuata indebitamente per CP_2 fermoposta presso l'Ufficio Postale di Briga Novarese, ad insaputa della SInora
Per_1
• Dal momento in cui la nipote era divenuta amministratrice di sostegno della zia, gli anomali movimenti sul conto corrente postale erano repentinamente cessati.
Tanto premesso, ha citato in giudizio e Parte_1 _1 Controparte_4
al fine di sentir accertare la responsabilità della prima ex art. 2043 c.c. e della
[...]
seconda ex artt. 1228 e 2049 c.c., con conseguente condanna delle convenute a risarcire il danno subito e pari ad euro 192.766,17.
Si è costituita , la quale in via preliminare ha eccepito: - la nullità _1 dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi ex art. 164 co. 4 c.p.c. in relazione al n. 4 dell'art. 163 c.p.c.; - la carenza del diritto di di agire in Parte_1
proprio, considerato che per sua stessa ammissione i denari asseritamente sottratti erano esclusivamente di proprietà di nonostante la cointestazione del conto;
Persona_1
- la situazione di conflitto di interessi in capo a a fronte dell'intervenuto Parte_1
decesso della zia, rispetto agli altri eredi;
- l'inutilizzabilità del fascicolo per le indagini preliminari, considerato che aveva reso le proprie dichiarazioni senza _1
l'assistenza di un difensore, in un momento di particolare stress ed ansia, a fronte della
Pagina nr. 6 malattia del marito, e solo al fine di poter tornare a casa preoccupata per lui. Le dichiarazioni erano pertanto inutilizzabili in quanto assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa.
Nel merito, fino al 2019 la SInora era rimasta donna molto autonoma, in grado Per_1
di gestire il proprio patrimonio in modo indipendente e risoluto.
Gli investigatori, a seguito delle dichiarazioni rese, sotto costrizione, da _1
, avevano scelto di seguire una ipotesi investigativa precostituita, senza
[...]
approfondire diversi e rilevanti indizi di senso contrario. Innanzitutto, non avevano affrontato possibili elargizioni nei confronti di un uomo di 40 anni che la SInora negli ultimi tempi frequentava assiduamente ed in modo sospetto, la cui Per_1
presenza nella vita della zia la nipote non riusciva a controllare e a gestire in quanto all'epoca era donna lucida e determinata. Così anche non avevano investigato o approfondito la movimentazione dei conti correnti della SInora che risultavano Per_1
cointestati ad altri soggetti;
e neanche avevano approfondito il tema, pur emerso in sede di indagini, in relazione a possibili donazioni ricevute da amiche;
non avevano svolto alcuna ricerva sulla consistenza patrimoniale o sui movimenti bancari della stessa SInora Pt_1
D'altra parte, la richiesta risarcitoria avversaria era del tutto sproporzionata, poiché la
GDF non aveva mai accertato che la somma di euro 192.766,17 era stata sottratta alla SInora Tale valore corrispondeva invece solamente alla sommatoria di tutti i Per_1
prelievi fatti dalla beneficiaria, dai quali non era stato neppure detratto quanto necessario per il sostentamento quotidiano, considerato che ella pagava tutto in contanti e conduceva una vita senza rinunce.
Non era poi vero che la SInora si fosse avvalsa del sistema di fermoposta, ma Per_1
semplicemente aveva ritenuto di eleggere domicilio per la consegna della corrispondenza presso l'ufficio postale di Briga Novarese.
In definitiva, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Si è costituita , eccependo in via preliminare la propria carenza di CP_2
legittimazione passiva e contestando nel merito l'infondatezza della domanda. In particolare, dalla documentazione contabile non risultava alcuna anomalia di movimento. Inoltre, alcuni dei prelievi contestati non trovavano riscontro negli estratti conto, mentre altri erano stati svolti in modo del tutto regolare, tramite prelievo avvenuto con securizzazione.
Pagina nr. 7 Pertanto, la dipendente di convenuta in giudizio non aveva alcuna responsabilità e CP_2 conseguentemente anche la società ai sensi dell'art. 2049 c.c. doveva essere mandata assolta da ogni pretesa risarcitoria.
Conclusivamente, la società ha chiesto in via preliminare di essere estromessa dal giudizio, nel merito il rigetto della domanda avversaria ed in subordine la riduzione del quantum richiesto.
Decorsi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione in assenza di istruttoria all'udienza del 9.1.2025, ove è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
**********************
La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
1) Sulla nullità dell'atto di citazione.
ha eccepito in primo luogo la nullità dell'atto di citazione ai sensi del _1
combinato disposto degli artt. 164 co. 4 c.p.c. e 163 n. 4) c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Come noto, in virtù del granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'eSIenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Nel caso di specie, l'attrice ha specificato in modo del tutto chiaro i fatti posti a fondamento della domanda, assumendo che , nella sua qualità di _1 direttrice dell'Ufficio Postale di Briga Novarese e profittando del rapporto di fiducia instaurato con abbia sottratto dalle giacenze a questa riconducibili Persona_1
depositate presso un importo superiore a 190.000,00 euro. Pertanto, ha dedotto la CP_2
Pagina nr. 8 responsabilità sia dell'autrice delle condotte (la cui qualificazione ben può essere compiuta ed accertata dal giudice pur in assenza di specificazione), sia di CP_2 ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Gli elementi descrittivi posti a fondamento della domanda risarcitoria sono del tutto sufficienti a consentire alle parti convenute una adeguata difesa, in relazione ad ogni aspetto della controversia, come in effetti concretamente avvenuto.
Pertanto, non può ritenersi che la difesa attorea sia incorsa nella nullità comminata dall'art. 164 co. 4 c.p.c.
2) Sulla domanda di estromissione dal giudizio formulata da Controparte_4
[...]
ha chiesto, sempre in via preliminare, di essere estromessa dal Controparte_4
giudizio sostenendo la propria totale estraneità alla vicenda oggetto del contendere.
L'eccezione è manifestamente infondata, in quanto mancano i presupposti previsti dagli artt. 108 e 109 c.p.c. in forza dei quali il codice di rito solo ammette l'estromissione dal giudizio.
Invero, anche mediante la spiegata eccezione preliminare, la convenuta si è limitata a contestare l'infondatezza nel merito della pretesa attorea e l'assenza del nesso di causalità tra la condotta asseritamente posta in essere dalla direttrice dell'ufficio e la posizione da questa rivestita all'interno di . Tuttavia, tale contestazione è CP_2
relativa al merito e come tale va affrontata, mediante vaglio della sussistenza di una responsabilità oggettiva della datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c.
3) Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ad Parte_1
agire in proprio.
ha eccepito sempre in via preliminare la carenza di legittimazione di _1
ad agire in proprio. Parte_1
L'eccezione è fondata. Infatti, l'attrice ha ritenuto di agire non solo quale amministratrice di sostegno di ma anche in proprio, per ottenere a Persona_1
titolo risarcitorio la restituzione delle somme indebitamente apprese da , _1
dal conto cointestato tra lei e la zia.
Tuttavia, deve rilevarsi che, per stessa ammissione dell'attrice, tutti i denari depositati presso erano di proprietà della sola zia, e la cointestazione dei conti CP_2
trovava ragione in eSIenze di amministrazione e di gestione.
Pagina nr. 9 Pertanto, l'unico soggetto concretamente danneggiato dalla lamentata perdita patrimoniale coincide con essendo invece il patrimonio personale di Persona_1
rimasto integralmente intatto a seguito dell'illecito. Parte_1
Se è vero, infatti, che la cointestazione del conto produce gli effetti previsti dall'art. 1854 c.c., è altrettanto vero che, nel caso di specie, il credito vantato dall'attrice non deriva strettamente dal rapporto di conto corrente, ma dalla commissione di un illecito commesso a solo danno del soggetto pacificamente proprietario del denaro.
In ogni caso, la fondatezza dell'eccezione non produce alcun effetto concreto nella presente sede, considerato che ha certamente la legittimazione ad agire in Parte_1
qualità di amministratrice di sostegno della zia, a tutela del patrimonio di quest'ultima.
4) Sull'eccezione relativa all'esistenza di un conflitto di interessi tra
[...]
e gli altri eredi di Pt_1 Persona_3
ha, infine, eccepito che l'attrice si troverebbe in una situazione di
[...]
conflitto con gli altri eredi di - nel frattempo deceduta - i quali Persona_1 potrebbero avere anch'essi un interesse a coltivare il giudizio, anche al fine di verificare la legittimità della condotta dell'amministratrice di sostegno, cointestataria di diversi rapporti con la zia.
L'eccezione è infondata.
Nel presente giudizio agisce quale amministratrice di sostegno di Parte_1
dunque a tutela dei diritti della beneficiaria. Persona_1
La sopravvenuta morte della parte costituita, rappresentata dalla sola convenuta, è circostanza necessariamente rimasta estranea al processo in quanto non dichiarata dal difensore della parte all'udienza né notificata alle altre parti (ex art. 300 c.p.c.).
Contr Pertanto, ai fini processuali, nella sua qualità di ha la legittimazione Parte_1 esclusiva a rappresentare in giudizio e quest'ultima è l'unica titolare Persona_1
dei diritti alla medesima spettanti, sicché i suoi eredi – dei quali neppure è nota l'esistenza – non hanno alcun diritto attuale e concreto da esercitare o da opporre rispetto a quelli vantati in questa sede dall'attrice, nell'interesse della zia.
5) Nel merito: sulla responsabilità di ex art. 2043 c.c. _1
Superate le eccezioni preliminari delle convenute, occorre considerare che
[...]
ha prospettato che , mentre era direttrice della filiale di Pt_1 _1 [...]
di Briga Novarese, profittando del rapporto di fiducia nel tempo instaurato con CP_2
e della condizione di fragilità psicofisica nella quale ultimamente Persona_1
Pagina nr. 10 versava l'anziana SInora, aveva illegittimamente prelevato, senza il consenso dell'intestataria, suoi denari depositati presso l'istituto per l'ammontare complessivo di
192.766,17 euro.
La fattispecie deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., considerato che – secondo la prospettazione attorea – avrebbe commesso il reato di _1
appropriazione indebita in danno della SInora Per_1
Dalla natura della responsabilità, discende che l'attrice ha l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito: fatto, nesso di causalità, danno ingiusto e imputabilità soggettiva.
Nel caso di specie, si ritiene che abbia assolto all'onere probatorio sulla Parte_1
medesima gravante, limitatamente alla minor somma di euro 30.000,00.
In particolare, ella ha prodotto tutti gli atti dell'indagine intrapresa dalla Guardia di
Finanza a seguito della denuncia contro ignoti proposta dalla stessa attrice, a fronte del riscontro di importanti ammanchi dai conti della zia.
Dalle indagini risulta che i prelievi eseguiti dai depositi , nel corso degli anni dal CP_2
2015 al 2018, ammontavano appunto ad euro 192.766,17, pari alla quantificazione della domanda attorea.
In particolare, le forze dell'ordine avevano accertato che: “il conto corrente n.
18042663 dal gennaio 2014 al dicembre 2015, è stato scarsamente movimentato, infatti sono registrati esclusivamente l'accredito della pensione e, in addebito, le spese ordinarie di tenuta conto. Dal 2016 in avanti l'operatività si è notevolmente intensificata, infatti, a fronte dell'accredito di 391.023,60 euro, prevalentemente composto dall'indennità mensile di pensione (105.994,50 €uro), dell'accredito di fondi derivanti da investimenti finanziari giunti a scadenza (il principale di essi è pari a €
202.000 €uro) e dal versamento di assegni, si sono susseguiti numerosi prelievi in contanti, per complessivi 363.766,45 €uro. A tale importo va però decurtato il prelievo di 200.000 €uro registrato in data 02/08/2018, in quanto mera operazione contabile per destinare la cifra all'apertura del conto deposito a risparmio, sempre intestato a
Pertanto l'entità complessiva delle somme effettivamente prelevate nel Per_1 periodo in esame è pari a 163.766,17 €uro.
Il conto deposito ordinario n. 49181486 è stato aperto il 02/08/2018, con il versamento di 200.000,00 €uro, come detto, e successivamente movimentato in uscita, con n. 12
Pagina nr. 11 operazioni di prelievo di denaro contante, negli anni 2018 e 2019, per complessivi
29.000,00 €uro.
In sintesi, nell'arco di poco più di tre anni (dicembre 2015/giugno 2019), la Per_1 risulta aver prelevato dai due rapporti economici accesi presso l'Ufficio Postale di
Briga Novarese, denaro contante pari a 192.766,17 €uro”.
Tali prelievi, oggettivamente e contabilmente accertati, presentano in effetti carattere di anomalia. Va, infatti, tenuto conto, da un lato, che in epoca anteriore al 2015 i conti erano gestiti con una maggiore oculatezza e che la relativa movimentazione risultava adeguata rispetto alle eSIenze fisiologiche della intestataria, mentre successivamente risulta connotata da prelievi di somme importanti, anche ravvicinati tra loro, che non trovano riscontro oggettivo o derivante da particolari cambiamenti nella vita della intestataria. D'altro lato, che le condizioni psicofisiche di nata nel Persona_1
1925, avevano iniziato a peggiorare a decorrere dal 2013 (a seguito di un incidente ove aveva riportato un trauma cranico) fino ad una condizione di generale decadimento cognitivo, certificata nell'anno 2019, tale da far presumere una minore attenzione e lucidità nella gestione delle risorse e delle finanze e soprattutto nel controllo in relazione all'andamento dei conti, fino ad allora amministrati del tutto autonomamente.
Va allora rilevato che, sentita a sommarie informazioni quale persona informata sui fatti, aveva dichiarato alla Guardia di Finanza che: _1
“sentite devo dirvi che tra le persone a cui ha voluto regalare del Persona_1
denaro ci sono anche io. Non posseggo alcun documento da cui si rilevi la volontà della di volermi regalare delle somme di denaro. Tutto è cominciato dal Per_1 versamento di quell'assegno. Se non sbaglio ho ricevuto, nel corso di due anni, complessivamente € 30.000. prelevava il contante e mi lasciava la somma Per_1
che voleva regalarmi. Di solito mi consegnava € 1.000 o 2.000 per volta. Io questi soldi li conservavo in casa e li usavo per le spese correnti, ed in parte li versavo sul conto corrente bancario della Intesa San Paolo di Loano, presso cui ho acceso il mutuo per
l'acquisto della casa in Liguria. Voglio ribadire però che è stata una libera scelta di
Come me so che hanno beneficiato altre due famiglie a lei care. Persona_1
Una è la famiglia in cui lei è cresciuta da piccola, mentre per l'altra non mi ha detto molto di più se non che forse aveva aperto un conto corrente bancario con Per_1
un membro di questa famiglia, cosa che aveva suscitato la rabbia della nipote
[...]
che lo aveva scoperto. Non so altro”. Pt_1
Pagina nr. 12 In relazione alla disponibilità del tesserino Postamat e del PIN, la SInora ha poi _1 affermato che “si è successo un paio di volte. Una volta, non so dirvi quando però, era successo che nevicava, così la he non poteva uscire per venire a ritirare la Per_1
pensione, mi aveva chiesto se potevo portarle io i soldi. Sono andata da lei e mi sono fatta dare il bancomat e il codice così sono tornata in ufficio e ho prelevato l'importo della pensione che ho, subito dopo, consegnato alla stessa. Una seconda Per_1
volta è invece successo che, dopo l'accredito della polizza vita di € 212.000 in data
12/07/2018, la i aveva chiesto che, appena fossero stati accreditati i soldi Per_1
della polizza, io avrei dovuto provvedere immediatamente a spostare il capitale sul libretto di deposito. Per fare questa operazione serviva il bancomat ed era necessario che la sottoscrivesse il documento di versamento. La però in quel Per_1 Per_1 periodo era andata via, forse a Macugnaga. Dato che voleva che facessi l'operazione immediatamente mi ha lasciato il bancomat e il PIN perché lei sarebbe dovuta andare via. Era il 02/07/2018, il giorno in cui la era venuta a ritirare la pensione. Per_1
Io poi ci ho pensato che per fare l'operazione di spostamento del denaro serviva anche la sua firma, così ho aspettato che la ientrasse il successivo 01/08/2018. Io Per_1
per tutto il mese di luglio 2018 ho avuto la disponibilità del bancomat. I tre prelievi di denaro che ci sono stati il 17, 23, 27 luglio li ho fatti io ed i soldi li ho tenuti per me, perché così mi aveva detto Questi sono una parte dei 30.000 € Persona_1 che mi ha regalato. Dei soldi che ho prelevato, una parte l'ho versata in banca. I versamenti li ho fatti tramite sportello automatico. Forse in un'altra occasione mi ha dato il bancomat, ma in questo momento non so dirvi quando e per quale motivo. Forse ho prelevato € 600 da dare alla Per_1
Le dichiarazioni rese da davanti agli ispettori costituiscono confessione _1 stragiudiziale dell'apprensione della somma di euro 30.000,00 di proprietà di Per_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2735 c.c.
[...]
Parte convenuta, al riguardo, ha preliminarmente contestato l'utilizzabilità di tali dichiarazioni nell'ambito del presente giudizio e la genuinità, rilevando in particolare che “La convenuta, tuttavia, veniva poi di fatto trattenuta per ben 4 ore e 30 (dalle
10,15 alle 14,45), sottoposta a un vero e proprio interrogatorio, pressata con snervanti domande suggestive e allusive, sotto vivo conSIlio di “confessare”: “Le conviene parlare, tanto sappiamo già tutto, dopo sarà troppo tardi”.
Pagina nr. 13 Si tenga presente che la SI.ra , che ormai ha una certa età, è soggetto _1
incensurato, che per la prima volta nella vita si trovava a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria, peraltro in un particolare momento di stress e ansia a causa della grave situazione di salute psico-fisica (si veda paragrafo 3.1) in cui versava e versa ad oggi il marito.
È evidente che la stessa, ormai straziata dopo ore di estenuanti domande, al sol fine di poter tornare a casa, preoccupata per il marito, sia stata “accondiscendente” alle sollecitazioni provenienti dalla Polizia Giudiziaria, che la invitava ripetutamente a confessare, ribadendo che solo in tal caso avrebbe potuto avere un trattamento più clemente.
Questo il vero motivo per cui la SI.ra alla fine ha dichiarato agli inquirenti _1
esattamente ciò che volevano sentirsi dire, rendendo dichiarazioni del tutto inutilizzabili, assunte in spregio a qualsivoglia guarentigia difensiva.”
L'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine è infondata.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, è consolidata ed univoca nell'affermare che “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 settembre 2018, n. 22580) ed ha altresì precisato che il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del
01/02/2023; Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947).
Inoltre, in caso parzialmente assimilabile a quello di specie, è stato statuito che anche le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione
Pagina nr. 14 stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021).
Dunque, se le dichiarazioni rese non sono pacificamente utilizzabili in sede penale, in quanto raccolte in assenza delle garanzie previste in favore dell'indagato, ciò non toglie che la restrizione all'utilizzabilità è circoscritta al processo penale, ma non a quello civile, ove esse possono trovare ingresso ed essere valutate dal giudice come elementi di prova.
Pertanto, muovendo dall'utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese da _1
, occorre aggiungere che:
[...]
- la convenuta nella comparsa di costituzione ha a più riprese affermato di essere stata spinta ed esortata dalle forze dell'ordine a rendere una confessione per poter ottenere trattamenti sanzionatori più favorevoli, ma in tal modo, di fatto, non ha mai smentito di aver appreso le somme confessoriamente dichiarate, né ha affermato di aver dichiarato il falso.
Pertanto, anche ove fosse dimostrato che gli ispettori della GDF abbiano insistito per ottenere una confessione da parte della SInora , ciò non determina di per sé la _1
non veridicità di quanto poi, pur in quanto istigata, ella ha affermato e non ha mai in questa sede ritrattato.
- del resto, non vi è alcuna ragione logica sottesa a ritenere che ella, in quanto istigata dagli operatori della GDF, abbia inventato di aver distratto somme dal patrimonio della SInora e abbia anche offerto una ricostruzione dei diversi prelievi del tutto Per_1
fasulla, pur di poter sottrarsi alle domande degli inquirenti;
- inoltre, deve rilevarsi che le dichiarazioni rese hanno trovato conferma anche nella ricostruzione contabile effettuata dagli inquirenti, che ha rilevato una movimentazione in entrata non giustificata sui conti correnti intestati alla SInora e al di lei marito, _1
in corrispondenza dei periodi nei quali ricorrono i prelievi.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che l'attrice abbia provato che la convenuta ha materialmente appreso dai conti di la somma di euro 30.000,00, Persona_1
utilizzando la carta postamat alla medesima intestata, di cui conosceva i codici, e trattenendola per sé.
Pagina nr. 15 Sotto il profilo soggettivo, a tale condotta deve essere attribuita valenza volontariamente distrattiva, considerato che:
- in primo luogo, la convenuta non ha provato o offerto di provare, come invece sarebbe stato suo onere in virtù del principio di vicinanza della prova, il titolo che avrebbe legittimato tale apprensione. Se può ritenersi verosimile che, come affermato da alla GDF, fosse stata la stessa SInora a rivelarle i codici di _1 Per_1
sicurezza necessari al prelievo affinché ella potesse effettuare alcune operazioni nel suo interesse, non può ritenersi credibile in via presuntiva ed è rimasto del tutto sfornito di riscontro probatorio che l'intestataria avesse un intento di liberalità nei confronti della direttrice dell'Ufficio Postale.
Innanzitutto, risulta del tutto anomala la modalità con la quale sarebbe in tesi avvenuta la donazione, ovvero non mediante una dazione diretta di denaro da parte della donante nei confronti della donataria, ma attraverso un prelievo non tracciato di denari direttamente dal conto della prima.
È altresì assai improbabile e in ogni caso inverosimile, nella carenza di un seppur minimo elemento probatorio, che una persona avente il delicato ruolo di direttrice delle abbia accettato di apprendere denari dalla propria benefattrice con modalità così CP_2
poco trasparenti, ben conoscendo i rischi, anche di invalidità, di elargizioni svolte in assenza di forma.
Ed ancora, è quantomeno sospetto che i prelievi, attribuiti con certezza dagli organi inquirenti a , poiché la stessa ha affermato di aver avuto la disponibilità _1
della carta, si siano concentrati particolarmente in periodi – luglio 2017 e luglio 2018 - in cui la SInora era pacificamente in vacanza a Macugnaga. Per_1
Da un lato, appare ictu oculi strano e illogico che la SInora abituata anche in Per_1 ragione dell'età a gestire i propri denari in modo “corrente”, in base alle spese, decidesse di effettuare le donazioni e di incaricare la SInora di prelevare i soldi a _1
tale titolo proprio mentre ella era assente.
D'altro lato, considerato che – indipendentemente da ogni indagine sulle motivazioni –
è provato in via documentale che gli estratti dei conti Posta venivano trasmessi a presso lo stesso ufficio postale di Briga Novarese, è SInificativo che Persona_1 le operazioni di prelievo avvenissero quando l'intestataria era fuori paese, e dunque non in grado di esercitare un attento e contestuale controllo sulle movimentazioni.
Pagina nr. 16 In aggiunta, l'intento della SInora nei confronti della SInora non è stato Per_1 _1
confermato neanche da parte di cara amica e confidente di Tes_5 Per_1
sempre sentita a sommarie informazioni dalla GDF. Alle domande degli
[...]
ispettori, la SInora ha dimostrato di essere precisamente a conoscenza di ogni dettaglio circa le volontà della di disporre del proprio patrimonio ed in particolare di Per_1
quella di donare una somma corrispondente proprio ad euro 30.000,00 solo ad una sua amica e ad un'altra persona alla quale era molto legata e di cui era la madrina di battesimo, nonché tutte le vicissitudini conseguenti a tale iniziale intento (si richiamano sul punto integralmente le dichiarazioni rese in sede di indagine). Ebbene, ella non solo ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna volontà dell'amica di elargire somme di denaro alla direttrice delle , bensì unicamente alla sua figlioccia e all'amica di CP_2
una vita (mostrando dunque di voler limitare eventuali donazioni solo a persone con le quali intratteneva un legame affettivo particolarmente importante), ma ha anche affermato che, negli ultimi tempi, la le aveva riferito che Per_1 _1
“ruba” e che non l'aveva più voluta ricevere in casa sua.
Anche altre persone vicine a hanno confermato in modo più o meno Persona_1
preciso che ella volesse lasciare una parte del suo patrimonio solamente alle due persone a lei più care (amica di e figlioccia) ma nessuna era invece a Pt_3
conoscenza di intenti di liberalità verso la direttrice delle Poste, con la quale aveva un rapporto poco più che formale.
Tali circostanze, sebbene aggiunte solo ad abundantiam, valgono a corroborare l'assenza dello spirito di liberalità di nei confronti di , Persona_1 _1
rimasto in ogni caso del tutto sfornito di prova.
Considerato, dunque, che ha confessato di aver trattenuto per sé _1
30.000,00 euro prelevandoli direttamente dai conti di ma non ha in Persona_1 alcun modo giustificato o provato il titolo dell'apprensione, risultano dimostrati non solo l'elemento oggettivo della distrazione, ma anche quello soggettivo della volontarietà della condotta.
La domanda non può invece trovare accoglimento per l'ulteriore somma richiesta.
Al di là delle dichiarazioni confessorie rese da e limitate a 30.000,00 _1
euro, dalla documentazione in atti non vi è la benché minima dimostrazione della riconducibilità degli altri prelievi di denaro alla medesima convenuta.
Pagina nr. 17 La sola circostanza nota è che le somme siano state prelevate dai conti, ma non è noto chi abbia materialmente eseguito i prelievi, né se tali prelievi siano stati eseguiti per volontà della SInora o se le somme prelevate siano rimaste o meno nella Per_1
disponibilità della titolare o spesi per le più svariate ragioni.
In assenza di un qualunque minimo principio di prova, non può pervenirsi solo in via presuntiva alla conclusione che sia stata proprio a prelevare tali somme _1
e a trattenerle per sé. Del resto, una tale prospettazione è stata esclusa all'esito della stessa indagine della GDF, e non trova riscontro documentale neppure dagli analizzati movimenti dei conti correnti intestati alla convenuta e al di lei marito.
Ne discende che l'attrice, nella sua qualità di amministratrice di sostegno della zia, ha diritto ad ottenere in restituzione la somma di euro 30.000,00.
Sulla somma capitale così determinata, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, in base ai pacifici principi generali vanno conteggiati:
- rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento dannoso al saldo (nel caso di specie corrispondente: - alle singole operazioni, in relazione ai prelievi noti ed accertati dalla
GDF del luglio 2017 e del luglio 2018; - al 24/5/23 – momento in cui l'attrice ha potuto effettivamente constatare l'esistenza dell'illecito e degli ammanchi mediante lettura degli atti di indagine – in relazione agli ulteriori prelievi di cui non è nota l'epoca di effettuazione materiale);
- dal medesimo momento, gli interessi compensativi al tasso legale per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi;
- interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
6) Sulla responsabilità di ex art. 2049 c.c. CP_2
A questo punto, va considerato che ha esteso la domanda risarcitoria Parte_1
anche nei confronti di ex art. 2049 e 1228 c.c. CP_2
Pagina nr. 18 La domanda è fondata.
Il principio sancito dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l'estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute negli art. 2048 e 2049 c.c. (Cass. 11 maggio 1995, n. 5150).
In entrambi i casi si tratta di una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sul principio per cui “il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda"” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4298 del
14/02/2019).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dettato in materia bancaria e assimilabile per analogia al caso di specie, la responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti sussiste ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. III, 04-04-2013, n.
8210, Cass. 24 gennaio 2007, n. 1516, Cass. 29 settembre 2005, n. 19167).
Dunque, da un lato, al fine di configurare il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e fatto del dipendente, è sufficiente che il comportamento di questi rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. In tal senso, non rileva che il comportamento del dipendente abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento dello stesso nell'attività della datrice di lavoro (Cass., n.
6829/11 e 10580/02). Così, ad esempio, è stata riconosciuta la responsabilità della banca per la condotta di un dipendente che abbia effettuato prelievi abusivi da un conto
Pagina nr. 19 corrente bancario intestato ad un cliente, anche falsificando la firma del titolare (Cass. civ., sez. III, 29-11-2011, n. 25251:).
D'altro lato, il nesso di occasionalità necessaria viene reciso, con conseguente assoluzione della società da responsabilità, solo quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, quantomeno in termini di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Dando applicazione di tali principi nel caso di specie, si osserva che:
- risulta dimostrato, come sopra motivato, il danno causato dalla condotta della dipendente di;
CP_2
- è pacifica l'esistenza del rapporto di preposizione tra la società e la SInora _1
, direttrice della filiale di Briga Novarese;
[...]
- sussiste indubbiamente il richiesto nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esercizio delle incombenze della dipendente.
Infatti, è evidente che abbia avuto la possibilità di maneggiare il denaro _1 di proprio e solo in quanto ella esercitava l'ufficio di direttrice delle Persona_1
Poste, si occupava della gestione e dell'amministrazione dei conti della cliente e godeva della sua incondizionata fiducia.
Inoltre, va detto che, per stessa ammissione della convenuta, parte dei prelievi (di cui è stata accertata l'illegittimità), era avvenuta quando ella aveva a disposizione la carta postamat intestata alla SInora che questa le aveva affidato proprio per Per_1
l'esercizio delle funzioni alle quali era chiamata.
In particolare, durante il periodo di luglio 2018, mentre la SInora era in Per_1
vacanza, sarebbero scadute delle polizze per un valore di 212.000 euro che la cliente voleva trasferire sul libretto deposito. Per eseguire tale operazione, certamente inquadrabile nelle funzioni assegnate, la direttrice aveva richiesto alla di Per_1
affidarle la carta postamat, con i relativi PIN. Poi, per sua stessa ammissione, essendo anche necessaria la firma dell'intestataria, aveva aspettato che ella rientrasse il 1 agosto per l'esecuzione dell'operazione, ma nel frattempo, profittando della disponibilità della carta, aveva prelevato oltre 9.000,00.
È dunque evidente che le incombenze affidate alla SInora abbiano determinato _1 una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, poiché ella si trovava a gestire il denaro di proprio in ragione della Persona_1
funzione esercitata e, profittando del rapporto di fiducia e della conoscenza di dati
Pagina nr. 20 personali, nonché ben informata su tutti i sistemi di tracciabilità e di sicurezza in vigore, provvedeva ad apprendere e a trattenere per sé la riconosciuta somma di 30.000,00 euro.
D'altro lato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, non può ritenersi che la danneggiata abbia tenuto una condotta anomala e tale da implicare l'acquiescenza consapevole rispetto alla violazione delle regole da parte della dipendente. In particolare, la SInora aveva oltre 90 anni al momento dei fatti e risultava Per_1
essere affetta da un progressivo decadimento cognitivo. Se è vero che, fino al
2017/2018 ella era stata indipendente ed autonoma nella gestione del proprio patrimonio, deve tenersi conto che sia l'avanzare dell'età, sia l'insorgenza della patologia avevano certamente determinato una menomazione nella sua soglia di attenzione e di vigilanza. In tale contesto, deve essere inquadrata anche la scelta della cliente di rivelare alla direttrice i codici di sicurezza della carta. Seppure tale condotta non è conforme ai regolamenti , non può però trascurarsi che la SInora CP_2 Per_1
non diffuse i dati in modo imprudente a terzi, ma ripose unicamente un legittimo affidamento nella condotta della stessa direttrice, della quale si fidava, che si occupava di gestire i suoi averi e che aveva richiesto quei codici proprio con la giustificazione di dover porre in essere operazioni nell'interesse della cliente.
Per tutte le ragioni esposte, deve essere ritenuta responsabile per il fatto illecito CP_2
posto in essere dalla propria dipendente, con la conseguenza che deve essere condannata in solido a pagare all'attrice la somma di euro 30.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come sopra specificati.
7) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico delle convenute in via tra loro solidale, in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, nei limiti di valore del riconosciuto risarcimento del danno, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, della complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento per le fasi di esame ed introduttiva, ridotti del 50% per le fasi istruttoria (limitata alla redazione di una sola memoria) e decisionale (limitata alla sola discussione orale). La somma così ottenuta viene aumentata del 10% in ragione della pluralità dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
Pagina nr. 21 1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva di ad agire in proprio;
Parte_1
2) Accerta la responsabilità di , in qualità di direttrice della filiale _1
di Briga Novarese, per aver distratto a somme pari ad euro CP_2 Persona_1
30.000,00;
3) condanna in via tra loro solidale e a pagare in _1 Controparte_4 favore di in persona dell'ADS la somma di euro Persona_1 Parte_1
30.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati in parte motiva;
4) condanna e al pagamento in favore dell'attrice _1 Controparte_4 delle spese processuali che liquida in € 786,00 per esborsi ed in euro € 5.787,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
(se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., somma da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 17/01/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 683/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA , in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
amministratrice di sostegno di rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv.to MAURO TOZZINI, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa _1 C.F._2
dall'avv. CRISTIAN SORRENTINO e dall'avv. LUANA TERESA NIGITO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
(C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MICHELA GURRIERI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
Pagina nr. 1 OGGETTO: danno da reato, risarcimento danni, responsabilità ex art. 2043 e 2049 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 9.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, In via istruttoria: Ammettere, all'occorrenza, prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
a) Vero che ero presente a casa della SI.ra in compagnia della dott.ssa Per_1 Pt_1
quando si è presentata la SI.ra dichiarandosi alquanto preoccupata per _1
esser stata chiamata dalla direzione di Novara delle e per capire dalla stessa CP_2
che cosa aveva detto sui prelievi effettuati dal conto postale. Per_1
Teste il SI. , res. in Briga Novarese. Controparte_3
b) Vero che nel giugno 2019 la SI.ra si è presentata nello studio del _1
SI. fratello dell'esponente, dicendo che avrebbe chiarito tutto in ordine Persona_2
ai prelievi e che non era il caso di sporgere denunce.
Teste il SI. res. in Ameno. Persona_2
Si depositano 16 documenti, tra cui l'intero fascicolo di indagini di 262 pagine predisposto dalla Procura della Repubblica di Savona relativo ai fatto per cui è causa.
Nel merito: riconoscere e dichiarare la corresponsabilità delle convenute
[...]
e rispettivamente in qualità di autrice dei fatti esposti e _1 Controparte_4
coobbligata ex art. 2049 c.c. e conseguentemente condannarle in via solidale a restituire alle attrici la somma di € 192.766,17 ingiustamente prelevata ed asportata senza consenso, oltre agli interessi legali dalla data dei fatti al saldo, o a quella somma maggiore o minore che verrà riconosciuta o determinata in causa dal giudice adito.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio a favore dell'antistatario Avv. M. Tozzini.
Per parte convenuta : _1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Ø in via pregiudiziale: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per mancata indicazione in modo chiaro e preciso dei fatti e degli elementi di diritto e conseguentemente respingere la domanda;
Ø in via pregiudiziale in subordine: dichiarare la carenza dell'interesse e/o della legittimazione ad agire in proprio della SInora e conseguentemente Parte_1
respingere la domanda dalla medesima formulata in proprio;
Pagina nr. 2 Ø in via preliminare:
- nominare un curatore speciale della SI.ra in considerazione del palese Per_1
conflitto di interessi tra la SI.ra e la defunta SI.ra ( il 16.05.2024) e Pt_1 Per_1 quindi ad oggi con i chiamati all'eredità;
- previa dichiarazione di illiceità e conseguente inutilizzabilità della prova, espungere dal fascicolo d'Ufficio il verbale di SIT della SInora del 14/07/2021 e _1
l'annotazione di servizio della GDF di Novara del 06/12/2021;
- espungere dall'atto di citazione, a pagina 3, le frasi di seguito indicate, in quanto frutto di prove acquisite illecitamente ed inutilizzabili:
- “I prelievi sono stati tutti eseguiti dalla SI.ra per sua stessa _1 ammissione”;
- “La SI.ra ha ammesso di avere a disposizione presso di sé la carta bancoposta _1 della ed essere in possesso del relativo codice password per i prelievi”; Per_1
Ø nel merito: respingere ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, tenuto conto in particolare che l'attore non ha assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2043 c.c.;
Ø in ogni caso: vinte le spese e competenze di lite, facendo applicazione del regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense come da ultimo modificato con D.M. 147/2022, con riserva di depositare nota spese.
***
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere prova testimoniale anche nelle forme di cui all'art. 257 bis c.p.c. sui seguenti capitoli e con i testi ivi indicati:
TESTE 1: , residente in [...]; Testimone_1
CAPITOLO 1: “vero che la SInora ha recitato come protagonista per Persona_1
lo spettacolo teatrale denominato – Alla ricerca di nonna natura – messo in scena a
Briga Novarese in data 02/10/2018”;
CAPITOLO 2: “vero che conoscevo la SInora già prima di tale evento, e sono Per_1
stata io, in qualità di Sindaco, a proporle di partecipare alla rappresentazione, in quanto persona nota e stimata nella comunità di Briga Novarese. Sia durante i colloqui preparatori che durante la recita la SInora era lucida, orientata nel tempo e Per_1
nello spazio, non ha avuto problemi rappresentare il personaggio di nonna natura e
Pagina nr. 3 anche dopo lo spettacolo si è fermata a salutare e parlare con amici, conoscenti ed ex studenti del paese”.
CAPITOLO 3: “vero che sino perlomeno al 2018 vedevo la SI.ra frequentare Per_1 la Chiesa”.
*
TESTE 2: residente in [...]; Testimone_2
CAPITOLO 4: “vero che in qualità di dipendente di assegnato all'ufficio CP_2
postale di Briga Novarese, posso riferire che da molti anni, per lo meno dal 2014 e fino a tutto il 2018, ogni primo giorno del mese la SInora si presentava Persona_1 presso l'Ufficio Postale per ritirare denaro in contante”;
CAPITOLO 5: “vero che nelle circostanze di cui sopra consegnavo sempre alla SInora
su sua richiesta abituale, una copia dell'estratto conto aggiornato” Per_1
*
TESTE 3: , residente in [...]; Tes_3
CAPITOLO 6: “vero che nell'anno 2018 ho corrisposto a mia sorella la _1 somma complessiva di € 10.000,00 in contanti corrispondente alla quota di sua spettanza dell'acconto da me incassato per la vendita della casa ereditata dai nostri genitori”;
TESTE 4: , residente a [...]; Tes_4
CAPITOLO 7: “vero che nell'anno 2017 ho corrisposto a mia sorella la _1 somma complessiva di € 10.000,00 in contanti corrispondente alla somma pattuita per la lesione della quota di legittima dell'eredità dai nostri genitori”.
Per parte convenuta : Controparte_4
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis
Stante l'estraneità dell'esponente, respingere la domanda avverso Controparte_4 perché totalmente infondata, in fatto e in diritto, e dichiararne l'estromissione dal processo
In via preliminare
Alla luce dell'estraneità di ai fatti di causa, come comprovata dagli Controparte_4
atti depositati, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_4
dal momento che la legittimazione ad agire/resistere rappresenta un requisito imprescindibile che deve sussistere affinché un'azione giudiziale sia esaminata nel merito;
Pagina nr. 4 In ordine alla domanda formulata da parte attorea, vertente su operazioni eseguite regolarmente tramite la carta di debito intestata alla titolare, sarà la SI.ra a Per_1 dover rispondere sull'eventuale cessione delle credenziali a terzi, ovvero la SI.ra _1
qualora coinvolta sulle domande ex adverso proposte.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva di pertanto si insiste sulla domanda dell'estromissione processuale. Controparte_4
Nel merito,
In ordine alla domanda formulata da parte attrice, stante l'estraneità dell'esponente, dichiararne la reiezione verso e respingere la domanda perché Controparte_4 totalmente infondata sia nell'an che nel quantum in fatto ed in diritto.
Spese Vinte.
*****************************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, , in proprio Parte_1
e in qualità di amministratrice di sostegno di ha adito il Tribunale di Persona_1
Savona, esponendo che:
• Con provvedimento emesso dal GT del Tribunale di Novara, in data 21.3.2021, ella era stata nominata amministratrice di sostengo della zia a causa Persona_1 dell'età, delle condizioni fisiche e dei problemi mentali che la congiunta presentava all'epoca;
• Nell'esercizio dell'attività propria dell'amministratrice, ella cercava di ricostruire lo stato patrimoniale della beneficiaria, rivolgendosi ai diversi istituti di credito presso i quali intratteneva rapporti per ottenere documentazioni ed informazioni;
• Si era così avveduta che, dopo il 2013, data in cui la zia veniva coinvolta in un incidente automobilistico che le causava un trauma celebrale, i documenti di provenienza di erano del tutto incompleti e presentavano movimenti CP_2
anomali e ingiustificati;
• A fronte del rifiuto da parte della società di qualsivoglia collaborazione nella ricostruzione del rapporto, ella presentava un esposto – denuncia contro ignoti, lamentando gli ingiustificati prelievi eseguiti all'insaputa dei titolari del conto, cointestato tra la medesima attrice e la zia;
Pagina nr. 5 • Solo in data 24.5.2023 ella riceveva la notifica della richiesta di archiviazione proposta dalla Procura della Repubblica di Savona all'esito del procedimento penale nei confronti di , ex direttrice dell'Ufficio Postale di Briga _1
Novarese;
• L'attrice poteva così ottenere copia del fascicolo delle indagini preliminari, ove risultava indagata per i reati di cui agli artt. 81 e 493 ter c.p. perché _1
in tempi diversi e al fine di trarne profitto utilizzava indebitamente e senza esserne titolare la carta Bancoposta abbinata al conto corrente intestato a Persona_1
• In particolare, in sede di indagini la SInora aveva ammesso confessoriamente _1
di aver trattenuto per sé la somma di euro 30.000,00 della SInora e di aver Pt_2
effettuato prelievi per euro 12.424,00. Inoltre la guardia di finanza aveva accertato ammanchi per un totale di euro 192.766,17 nel periodo compreso tra il dicembre
2015 e il giugno 2019.
• Allo scopo di non destare sospetti, tutta la posta contenente estratti conto e documentazione proveniente da veniva effettuata indebitamente per CP_2 fermoposta presso l'Ufficio Postale di Briga Novarese, ad insaputa della SInora
Per_1
• Dal momento in cui la nipote era divenuta amministratrice di sostegno della zia, gli anomali movimenti sul conto corrente postale erano repentinamente cessati.
Tanto premesso, ha citato in giudizio e Parte_1 _1 Controparte_4
al fine di sentir accertare la responsabilità della prima ex art. 2043 c.c. e della
[...]
seconda ex artt. 1228 e 2049 c.c., con conseguente condanna delle convenute a risarcire il danno subito e pari ad euro 192.766,17.
Si è costituita , la quale in via preliminare ha eccepito: - la nullità _1 dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi ex art. 164 co. 4 c.p.c. in relazione al n. 4 dell'art. 163 c.p.c.; - la carenza del diritto di di agire in Parte_1
proprio, considerato che per sua stessa ammissione i denari asseritamente sottratti erano esclusivamente di proprietà di nonostante la cointestazione del conto;
Persona_1
- la situazione di conflitto di interessi in capo a a fronte dell'intervenuto Parte_1
decesso della zia, rispetto agli altri eredi;
- l'inutilizzabilità del fascicolo per le indagini preliminari, considerato che aveva reso le proprie dichiarazioni senza _1
l'assistenza di un difensore, in un momento di particolare stress ed ansia, a fronte della
Pagina nr. 6 malattia del marito, e solo al fine di poter tornare a casa preoccupata per lui. Le dichiarazioni erano pertanto inutilizzabili in quanto assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa.
Nel merito, fino al 2019 la SInora era rimasta donna molto autonoma, in grado Per_1
di gestire il proprio patrimonio in modo indipendente e risoluto.
Gli investigatori, a seguito delle dichiarazioni rese, sotto costrizione, da _1
, avevano scelto di seguire una ipotesi investigativa precostituita, senza
[...]
approfondire diversi e rilevanti indizi di senso contrario. Innanzitutto, non avevano affrontato possibili elargizioni nei confronti di un uomo di 40 anni che la SInora negli ultimi tempi frequentava assiduamente ed in modo sospetto, la cui Per_1
presenza nella vita della zia la nipote non riusciva a controllare e a gestire in quanto all'epoca era donna lucida e determinata. Così anche non avevano investigato o approfondito la movimentazione dei conti correnti della SInora che risultavano Per_1
cointestati ad altri soggetti;
e neanche avevano approfondito il tema, pur emerso in sede di indagini, in relazione a possibili donazioni ricevute da amiche;
non avevano svolto alcuna ricerva sulla consistenza patrimoniale o sui movimenti bancari della stessa SInora Pt_1
D'altra parte, la richiesta risarcitoria avversaria era del tutto sproporzionata, poiché la
GDF non aveva mai accertato che la somma di euro 192.766,17 era stata sottratta alla SInora Tale valore corrispondeva invece solamente alla sommatoria di tutti i Per_1
prelievi fatti dalla beneficiaria, dai quali non era stato neppure detratto quanto necessario per il sostentamento quotidiano, considerato che ella pagava tutto in contanti e conduceva una vita senza rinunce.
Non era poi vero che la SInora si fosse avvalsa del sistema di fermoposta, ma Per_1
semplicemente aveva ritenuto di eleggere domicilio per la consegna della corrispondenza presso l'ufficio postale di Briga Novarese.
In definitiva, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Si è costituita , eccependo in via preliminare la propria carenza di CP_2
legittimazione passiva e contestando nel merito l'infondatezza della domanda. In particolare, dalla documentazione contabile non risultava alcuna anomalia di movimento. Inoltre, alcuni dei prelievi contestati non trovavano riscontro negli estratti conto, mentre altri erano stati svolti in modo del tutto regolare, tramite prelievo avvenuto con securizzazione.
Pagina nr. 7 Pertanto, la dipendente di convenuta in giudizio non aveva alcuna responsabilità e CP_2 conseguentemente anche la società ai sensi dell'art. 2049 c.c. doveva essere mandata assolta da ogni pretesa risarcitoria.
Conclusivamente, la società ha chiesto in via preliminare di essere estromessa dal giudizio, nel merito il rigetto della domanda avversaria ed in subordine la riduzione del quantum richiesto.
Decorsi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione in assenza di istruttoria all'udienza del 9.1.2025, ove è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
**********************
La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
1) Sulla nullità dell'atto di citazione.
ha eccepito in primo luogo la nullità dell'atto di citazione ai sensi del _1
combinato disposto degli artt. 164 co. 4 c.p.c. e 163 n. 4) c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Come noto, in virtù del granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'eSIenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Nel caso di specie, l'attrice ha specificato in modo del tutto chiaro i fatti posti a fondamento della domanda, assumendo che , nella sua qualità di _1 direttrice dell'Ufficio Postale di Briga Novarese e profittando del rapporto di fiducia instaurato con abbia sottratto dalle giacenze a questa riconducibili Persona_1
depositate presso un importo superiore a 190.000,00 euro. Pertanto, ha dedotto la CP_2
Pagina nr. 8 responsabilità sia dell'autrice delle condotte (la cui qualificazione ben può essere compiuta ed accertata dal giudice pur in assenza di specificazione), sia di CP_2 ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Gli elementi descrittivi posti a fondamento della domanda risarcitoria sono del tutto sufficienti a consentire alle parti convenute una adeguata difesa, in relazione ad ogni aspetto della controversia, come in effetti concretamente avvenuto.
Pertanto, non può ritenersi che la difesa attorea sia incorsa nella nullità comminata dall'art. 164 co. 4 c.p.c.
2) Sulla domanda di estromissione dal giudizio formulata da Controparte_4
[...]
ha chiesto, sempre in via preliminare, di essere estromessa dal Controparte_4
giudizio sostenendo la propria totale estraneità alla vicenda oggetto del contendere.
L'eccezione è manifestamente infondata, in quanto mancano i presupposti previsti dagli artt. 108 e 109 c.p.c. in forza dei quali il codice di rito solo ammette l'estromissione dal giudizio.
Invero, anche mediante la spiegata eccezione preliminare, la convenuta si è limitata a contestare l'infondatezza nel merito della pretesa attorea e l'assenza del nesso di causalità tra la condotta asseritamente posta in essere dalla direttrice dell'ufficio e la posizione da questa rivestita all'interno di . Tuttavia, tale contestazione è CP_2
relativa al merito e come tale va affrontata, mediante vaglio della sussistenza di una responsabilità oggettiva della datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c.
3) Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ad Parte_1
agire in proprio.
ha eccepito sempre in via preliminare la carenza di legittimazione di _1
ad agire in proprio. Parte_1
L'eccezione è fondata. Infatti, l'attrice ha ritenuto di agire non solo quale amministratrice di sostegno di ma anche in proprio, per ottenere a Persona_1
titolo risarcitorio la restituzione delle somme indebitamente apprese da , _1
dal conto cointestato tra lei e la zia.
Tuttavia, deve rilevarsi che, per stessa ammissione dell'attrice, tutti i denari depositati presso erano di proprietà della sola zia, e la cointestazione dei conti CP_2
trovava ragione in eSIenze di amministrazione e di gestione.
Pagina nr. 9 Pertanto, l'unico soggetto concretamente danneggiato dalla lamentata perdita patrimoniale coincide con essendo invece il patrimonio personale di Persona_1
rimasto integralmente intatto a seguito dell'illecito. Parte_1
Se è vero, infatti, che la cointestazione del conto produce gli effetti previsti dall'art. 1854 c.c., è altrettanto vero che, nel caso di specie, il credito vantato dall'attrice non deriva strettamente dal rapporto di conto corrente, ma dalla commissione di un illecito commesso a solo danno del soggetto pacificamente proprietario del denaro.
In ogni caso, la fondatezza dell'eccezione non produce alcun effetto concreto nella presente sede, considerato che ha certamente la legittimazione ad agire in Parte_1
qualità di amministratrice di sostegno della zia, a tutela del patrimonio di quest'ultima.
4) Sull'eccezione relativa all'esistenza di un conflitto di interessi tra
[...]
e gli altri eredi di Pt_1 Persona_3
ha, infine, eccepito che l'attrice si troverebbe in una situazione di
[...]
conflitto con gli altri eredi di - nel frattempo deceduta - i quali Persona_1 potrebbero avere anch'essi un interesse a coltivare il giudizio, anche al fine di verificare la legittimità della condotta dell'amministratrice di sostegno, cointestataria di diversi rapporti con la zia.
L'eccezione è infondata.
Nel presente giudizio agisce quale amministratrice di sostegno di Parte_1
dunque a tutela dei diritti della beneficiaria. Persona_1
La sopravvenuta morte della parte costituita, rappresentata dalla sola convenuta, è circostanza necessariamente rimasta estranea al processo in quanto non dichiarata dal difensore della parte all'udienza né notificata alle altre parti (ex art. 300 c.p.c.).
Contr Pertanto, ai fini processuali, nella sua qualità di ha la legittimazione Parte_1 esclusiva a rappresentare in giudizio e quest'ultima è l'unica titolare Persona_1
dei diritti alla medesima spettanti, sicché i suoi eredi – dei quali neppure è nota l'esistenza – non hanno alcun diritto attuale e concreto da esercitare o da opporre rispetto a quelli vantati in questa sede dall'attrice, nell'interesse della zia.
5) Nel merito: sulla responsabilità di ex art. 2043 c.c. _1
Superate le eccezioni preliminari delle convenute, occorre considerare che
[...]
ha prospettato che , mentre era direttrice della filiale di Pt_1 _1 [...]
di Briga Novarese, profittando del rapporto di fiducia nel tempo instaurato con CP_2
e della condizione di fragilità psicofisica nella quale ultimamente Persona_1
Pagina nr. 10 versava l'anziana SInora, aveva illegittimamente prelevato, senza il consenso dell'intestataria, suoi denari depositati presso l'istituto per l'ammontare complessivo di
192.766,17 euro.
La fattispecie deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., considerato che – secondo la prospettazione attorea – avrebbe commesso il reato di _1
appropriazione indebita in danno della SInora Per_1
Dalla natura della responsabilità, discende che l'attrice ha l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito: fatto, nesso di causalità, danno ingiusto e imputabilità soggettiva.
Nel caso di specie, si ritiene che abbia assolto all'onere probatorio sulla Parte_1
medesima gravante, limitatamente alla minor somma di euro 30.000,00.
In particolare, ella ha prodotto tutti gli atti dell'indagine intrapresa dalla Guardia di
Finanza a seguito della denuncia contro ignoti proposta dalla stessa attrice, a fronte del riscontro di importanti ammanchi dai conti della zia.
Dalle indagini risulta che i prelievi eseguiti dai depositi , nel corso degli anni dal CP_2
2015 al 2018, ammontavano appunto ad euro 192.766,17, pari alla quantificazione della domanda attorea.
In particolare, le forze dell'ordine avevano accertato che: “il conto corrente n.
18042663 dal gennaio 2014 al dicembre 2015, è stato scarsamente movimentato, infatti sono registrati esclusivamente l'accredito della pensione e, in addebito, le spese ordinarie di tenuta conto. Dal 2016 in avanti l'operatività si è notevolmente intensificata, infatti, a fronte dell'accredito di 391.023,60 euro, prevalentemente composto dall'indennità mensile di pensione (105.994,50 €uro), dell'accredito di fondi derivanti da investimenti finanziari giunti a scadenza (il principale di essi è pari a €
202.000 €uro) e dal versamento di assegni, si sono susseguiti numerosi prelievi in contanti, per complessivi 363.766,45 €uro. A tale importo va però decurtato il prelievo di 200.000 €uro registrato in data 02/08/2018, in quanto mera operazione contabile per destinare la cifra all'apertura del conto deposito a risparmio, sempre intestato a
Pertanto l'entità complessiva delle somme effettivamente prelevate nel Per_1 periodo in esame è pari a 163.766,17 €uro.
Il conto deposito ordinario n. 49181486 è stato aperto il 02/08/2018, con il versamento di 200.000,00 €uro, come detto, e successivamente movimentato in uscita, con n. 12
Pagina nr. 11 operazioni di prelievo di denaro contante, negli anni 2018 e 2019, per complessivi
29.000,00 €uro.
In sintesi, nell'arco di poco più di tre anni (dicembre 2015/giugno 2019), la Per_1 risulta aver prelevato dai due rapporti economici accesi presso l'Ufficio Postale di
Briga Novarese, denaro contante pari a 192.766,17 €uro”.
Tali prelievi, oggettivamente e contabilmente accertati, presentano in effetti carattere di anomalia. Va, infatti, tenuto conto, da un lato, che in epoca anteriore al 2015 i conti erano gestiti con una maggiore oculatezza e che la relativa movimentazione risultava adeguata rispetto alle eSIenze fisiologiche della intestataria, mentre successivamente risulta connotata da prelievi di somme importanti, anche ravvicinati tra loro, che non trovano riscontro oggettivo o derivante da particolari cambiamenti nella vita della intestataria. D'altro lato, che le condizioni psicofisiche di nata nel Persona_1
1925, avevano iniziato a peggiorare a decorrere dal 2013 (a seguito di un incidente ove aveva riportato un trauma cranico) fino ad una condizione di generale decadimento cognitivo, certificata nell'anno 2019, tale da far presumere una minore attenzione e lucidità nella gestione delle risorse e delle finanze e soprattutto nel controllo in relazione all'andamento dei conti, fino ad allora amministrati del tutto autonomamente.
Va allora rilevato che, sentita a sommarie informazioni quale persona informata sui fatti, aveva dichiarato alla Guardia di Finanza che: _1
“sentite devo dirvi che tra le persone a cui ha voluto regalare del Persona_1
denaro ci sono anche io. Non posseggo alcun documento da cui si rilevi la volontà della di volermi regalare delle somme di denaro. Tutto è cominciato dal Per_1 versamento di quell'assegno. Se non sbaglio ho ricevuto, nel corso di due anni, complessivamente € 30.000. prelevava il contante e mi lasciava la somma Per_1
che voleva regalarmi. Di solito mi consegnava € 1.000 o 2.000 per volta. Io questi soldi li conservavo in casa e li usavo per le spese correnti, ed in parte li versavo sul conto corrente bancario della Intesa San Paolo di Loano, presso cui ho acceso il mutuo per
l'acquisto della casa in Liguria. Voglio ribadire però che è stata una libera scelta di
Come me so che hanno beneficiato altre due famiglie a lei care. Persona_1
Una è la famiglia in cui lei è cresciuta da piccola, mentre per l'altra non mi ha detto molto di più se non che forse aveva aperto un conto corrente bancario con Per_1
un membro di questa famiglia, cosa che aveva suscitato la rabbia della nipote
[...]
che lo aveva scoperto. Non so altro”. Pt_1
Pagina nr. 12 In relazione alla disponibilità del tesserino Postamat e del PIN, la SInora ha poi _1 affermato che “si è successo un paio di volte. Una volta, non so dirvi quando però, era successo che nevicava, così la he non poteva uscire per venire a ritirare la Per_1
pensione, mi aveva chiesto se potevo portarle io i soldi. Sono andata da lei e mi sono fatta dare il bancomat e il codice così sono tornata in ufficio e ho prelevato l'importo della pensione che ho, subito dopo, consegnato alla stessa. Una seconda Per_1
volta è invece successo che, dopo l'accredito della polizza vita di € 212.000 in data
12/07/2018, la i aveva chiesto che, appena fossero stati accreditati i soldi Per_1
della polizza, io avrei dovuto provvedere immediatamente a spostare il capitale sul libretto di deposito. Per fare questa operazione serviva il bancomat ed era necessario che la sottoscrivesse il documento di versamento. La però in quel Per_1 Per_1 periodo era andata via, forse a Macugnaga. Dato che voleva che facessi l'operazione immediatamente mi ha lasciato il bancomat e il PIN perché lei sarebbe dovuta andare via. Era il 02/07/2018, il giorno in cui la era venuta a ritirare la pensione. Per_1
Io poi ci ho pensato che per fare l'operazione di spostamento del denaro serviva anche la sua firma, così ho aspettato che la ientrasse il successivo 01/08/2018. Io Per_1
per tutto il mese di luglio 2018 ho avuto la disponibilità del bancomat. I tre prelievi di denaro che ci sono stati il 17, 23, 27 luglio li ho fatti io ed i soldi li ho tenuti per me, perché così mi aveva detto Questi sono una parte dei 30.000 € Persona_1 che mi ha regalato. Dei soldi che ho prelevato, una parte l'ho versata in banca. I versamenti li ho fatti tramite sportello automatico. Forse in un'altra occasione mi ha dato il bancomat, ma in questo momento non so dirvi quando e per quale motivo. Forse ho prelevato € 600 da dare alla Per_1
Le dichiarazioni rese da davanti agli ispettori costituiscono confessione _1 stragiudiziale dell'apprensione della somma di euro 30.000,00 di proprietà di Per_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2735 c.c.
[...]
Parte convenuta, al riguardo, ha preliminarmente contestato l'utilizzabilità di tali dichiarazioni nell'ambito del presente giudizio e la genuinità, rilevando in particolare che “La convenuta, tuttavia, veniva poi di fatto trattenuta per ben 4 ore e 30 (dalle
10,15 alle 14,45), sottoposta a un vero e proprio interrogatorio, pressata con snervanti domande suggestive e allusive, sotto vivo conSIlio di “confessare”: “Le conviene parlare, tanto sappiamo già tutto, dopo sarà troppo tardi”.
Pagina nr. 13 Si tenga presente che la SI.ra , che ormai ha una certa età, è soggetto _1
incensurato, che per la prima volta nella vita si trovava a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria, peraltro in un particolare momento di stress e ansia a causa della grave situazione di salute psico-fisica (si veda paragrafo 3.1) in cui versava e versa ad oggi il marito.
È evidente che la stessa, ormai straziata dopo ore di estenuanti domande, al sol fine di poter tornare a casa, preoccupata per il marito, sia stata “accondiscendente” alle sollecitazioni provenienti dalla Polizia Giudiziaria, che la invitava ripetutamente a confessare, ribadendo che solo in tal caso avrebbe potuto avere un trattamento più clemente.
Questo il vero motivo per cui la SI.ra alla fine ha dichiarato agli inquirenti _1
esattamente ciò che volevano sentirsi dire, rendendo dichiarazioni del tutto inutilizzabili, assunte in spregio a qualsivoglia guarentigia difensiva.”
L'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine è infondata.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, è consolidata ed univoca nell'affermare che “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 settembre 2018, n. 22580) ed ha altresì precisato che il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del
01/02/2023; Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947).
Inoltre, in caso parzialmente assimilabile a quello di specie, è stato statuito che anche le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione
Pagina nr. 14 stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021).
Dunque, se le dichiarazioni rese non sono pacificamente utilizzabili in sede penale, in quanto raccolte in assenza delle garanzie previste in favore dell'indagato, ciò non toglie che la restrizione all'utilizzabilità è circoscritta al processo penale, ma non a quello civile, ove esse possono trovare ingresso ed essere valutate dal giudice come elementi di prova.
Pertanto, muovendo dall'utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese da _1
, occorre aggiungere che:
[...]
- la convenuta nella comparsa di costituzione ha a più riprese affermato di essere stata spinta ed esortata dalle forze dell'ordine a rendere una confessione per poter ottenere trattamenti sanzionatori più favorevoli, ma in tal modo, di fatto, non ha mai smentito di aver appreso le somme confessoriamente dichiarate, né ha affermato di aver dichiarato il falso.
Pertanto, anche ove fosse dimostrato che gli ispettori della GDF abbiano insistito per ottenere una confessione da parte della SInora , ciò non determina di per sé la _1
non veridicità di quanto poi, pur in quanto istigata, ella ha affermato e non ha mai in questa sede ritrattato.
- del resto, non vi è alcuna ragione logica sottesa a ritenere che ella, in quanto istigata dagli operatori della GDF, abbia inventato di aver distratto somme dal patrimonio della SInora e abbia anche offerto una ricostruzione dei diversi prelievi del tutto Per_1
fasulla, pur di poter sottrarsi alle domande degli inquirenti;
- inoltre, deve rilevarsi che le dichiarazioni rese hanno trovato conferma anche nella ricostruzione contabile effettuata dagli inquirenti, che ha rilevato una movimentazione in entrata non giustificata sui conti correnti intestati alla SInora e al di lei marito, _1
in corrispondenza dei periodi nei quali ricorrono i prelievi.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che l'attrice abbia provato che la convenuta ha materialmente appreso dai conti di la somma di euro 30.000,00, Persona_1
utilizzando la carta postamat alla medesima intestata, di cui conosceva i codici, e trattenendola per sé.
Pagina nr. 15 Sotto il profilo soggettivo, a tale condotta deve essere attribuita valenza volontariamente distrattiva, considerato che:
- in primo luogo, la convenuta non ha provato o offerto di provare, come invece sarebbe stato suo onere in virtù del principio di vicinanza della prova, il titolo che avrebbe legittimato tale apprensione. Se può ritenersi verosimile che, come affermato da alla GDF, fosse stata la stessa SInora a rivelarle i codici di _1 Per_1
sicurezza necessari al prelievo affinché ella potesse effettuare alcune operazioni nel suo interesse, non può ritenersi credibile in via presuntiva ed è rimasto del tutto sfornito di riscontro probatorio che l'intestataria avesse un intento di liberalità nei confronti della direttrice dell'Ufficio Postale.
Innanzitutto, risulta del tutto anomala la modalità con la quale sarebbe in tesi avvenuta la donazione, ovvero non mediante una dazione diretta di denaro da parte della donante nei confronti della donataria, ma attraverso un prelievo non tracciato di denari direttamente dal conto della prima.
È altresì assai improbabile e in ogni caso inverosimile, nella carenza di un seppur minimo elemento probatorio, che una persona avente il delicato ruolo di direttrice delle abbia accettato di apprendere denari dalla propria benefattrice con modalità così CP_2
poco trasparenti, ben conoscendo i rischi, anche di invalidità, di elargizioni svolte in assenza di forma.
Ed ancora, è quantomeno sospetto che i prelievi, attribuiti con certezza dagli organi inquirenti a , poiché la stessa ha affermato di aver avuto la disponibilità _1
della carta, si siano concentrati particolarmente in periodi – luglio 2017 e luglio 2018 - in cui la SInora era pacificamente in vacanza a Macugnaga. Per_1
Da un lato, appare ictu oculi strano e illogico che la SInora abituata anche in Per_1 ragione dell'età a gestire i propri denari in modo “corrente”, in base alle spese, decidesse di effettuare le donazioni e di incaricare la SInora di prelevare i soldi a _1
tale titolo proprio mentre ella era assente.
D'altro lato, considerato che – indipendentemente da ogni indagine sulle motivazioni –
è provato in via documentale che gli estratti dei conti Posta venivano trasmessi a presso lo stesso ufficio postale di Briga Novarese, è SInificativo che Persona_1 le operazioni di prelievo avvenissero quando l'intestataria era fuori paese, e dunque non in grado di esercitare un attento e contestuale controllo sulle movimentazioni.
Pagina nr. 16 In aggiunta, l'intento della SInora nei confronti della SInora non è stato Per_1 _1
confermato neanche da parte di cara amica e confidente di Tes_5 Per_1
sempre sentita a sommarie informazioni dalla GDF. Alle domande degli
[...]
ispettori, la SInora ha dimostrato di essere precisamente a conoscenza di ogni dettaglio circa le volontà della di disporre del proprio patrimonio ed in particolare di Per_1
quella di donare una somma corrispondente proprio ad euro 30.000,00 solo ad una sua amica e ad un'altra persona alla quale era molto legata e di cui era la madrina di battesimo, nonché tutte le vicissitudini conseguenti a tale iniziale intento (si richiamano sul punto integralmente le dichiarazioni rese in sede di indagine). Ebbene, ella non solo ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna volontà dell'amica di elargire somme di denaro alla direttrice delle , bensì unicamente alla sua figlioccia e all'amica di CP_2
una vita (mostrando dunque di voler limitare eventuali donazioni solo a persone con le quali intratteneva un legame affettivo particolarmente importante), ma ha anche affermato che, negli ultimi tempi, la le aveva riferito che Per_1 _1
“ruba” e che non l'aveva più voluta ricevere in casa sua.
Anche altre persone vicine a hanno confermato in modo più o meno Persona_1
preciso che ella volesse lasciare una parte del suo patrimonio solamente alle due persone a lei più care (amica di e figlioccia) ma nessuna era invece a Pt_3
conoscenza di intenti di liberalità verso la direttrice delle Poste, con la quale aveva un rapporto poco più che formale.
Tali circostanze, sebbene aggiunte solo ad abundantiam, valgono a corroborare l'assenza dello spirito di liberalità di nei confronti di , Persona_1 _1
rimasto in ogni caso del tutto sfornito di prova.
Considerato, dunque, che ha confessato di aver trattenuto per sé _1
30.000,00 euro prelevandoli direttamente dai conti di ma non ha in Persona_1 alcun modo giustificato o provato il titolo dell'apprensione, risultano dimostrati non solo l'elemento oggettivo della distrazione, ma anche quello soggettivo della volontarietà della condotta.
La domanda non può invece trovare accoglimento per l'ulteriore somma richiesta.
Al di là delle dichiarazioni confessorie rese da e limitate a 30.000,00 _1
euro, dalla documentazione in atti non vi è la benché minima dimostrazione della riconducibilità degli altri prelievi di denaro alla medesima convenuta.
Pagina nr. 17 La sola circostanza nota è che le somme siano state prelevate dai conti, ma non è noto chi abbia materialmente eseguito i prelievi, né se tali prelievi siano stati eseguiti per volontà della SInora o se le somme prelevate siano rimaste o meno nella Per_1
disponibilità della titolare o spesi per le più svariate ragioni.
In assenza di un qualunque minimo principio di prova, non può pervenirsi solo in via presuntiva alla conclusione che sia stata proprio a prelevare tali somme _1
e a trattenerle per sé. Del resto, una tale prospettazione è stata esclusa all'esito della stessa indagine della GDF, e non trova riscontro documentale neppure dagli analizzati movimenti dei conti correnti intestati alla convenuta e al di lei marito.
Ne discende che l'attrice, nella sua qualità di amministratrice di sostegno della zia, ha diritto ad ottenere in restituzione la somma di euro 30.000,00.
Sulla somma capitale così determinata, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, in base ai pacifici principi generali vanno conteggiati:
- rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento dannoso al saldo (nel caso di specie corrispondente: - alle singole operazioni, in relazione ai prelievi noti ed accertati dalla
GDF del luglio 2017 e del luglio 2018; - al 24/5/23 – momento in cui l'attrice ha potuto effettivamente constatare l'esistenza dell'illecito e degli ammanchi mediante lettura degli atti di indagine – in relazione agli ulteriori prelievi di cui non è nota l'epoca di effettuazione materiale);
- dal medesimo momento, gli interessi compensativi al tasso legale per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi;
- interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
6) Sulla responsabilità di ex art. 2049 c.c. CP_2
A questo punto, va considerato che ha esteso la domanda risarcitoria Parte_1
anche nei confronti di ex art. 2049 e 1228 c.c. CP_2
Pagina nr. 18 La domanda è fondata.
Il principio sancito dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l'estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute negli art. 2048 e 2049 c.c. (Cass. 11 maggio 1995, n. 5150).
In entrambi i casi si tratta di una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sul principio per cui “il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda"” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4298 del
14/02/2019).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dettato in materia bancaria e assimilabile per analogia al caso di specie, la responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti sussiste ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. III, 04-04-2013, n.
8210, Cass. 24 gennaio 2007, n. 1516, Cass. 29 settembre 2005, n. 19167).
Dunque, da un lato, al fine di configurare il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e fatto del dipendente, è sufficiente che il comportamento di questi rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. In tal senso, non rileva che il comportamento del dipendente abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento dello stesso nell'attività della datrice di lavoro (Cass., n.
6829/11 e 10580/02). Così, ad esempio, è stata riconosciuta la responsabilità della banca per la condotta di un dipendente che abbia effettuato prelievi abusivi da un conto
Pagina nr. 19 corrente bancario intestato ad un cliente, anche falsificando la firma del titolare (Cass. civ., sez. III, 29-11-2011, n. 25251:).
D'altro lato, il nesso di occasionalità necessaria viene reciso, con conseguente assoluzione della società da responsabilità, solo quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, quantomeno in termini di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Dando applicazione di tali principi nel caso di specie, si osserva che:
- risulta dimostrato, come sopra motivato, il danno causato dalla condotta della dipendente di;
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- è pacifica l'esistenza del rapporto di preposizione tra la società e la SInora _1
, direttrice della filiale di Briga Novarese;
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- sussiste indubbiamente il richiesto nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esercizio delle incombenze della dipendente.
Infatti, è evidente che abbia avuto la possibilità di maneggiare il denaro _1 di proprio e solo in quanto ella esercitava l'ufficio di direttrice delle Persona_1
Poste, si occupava della gestione e dell'amministrazione dei conti della cliente e godeva della sua incondizionata fiducia.
Inoltre, va detto che, per stessa ammissione della convenuta, parte dei prelievi (di cui è stata accertata l'illegittimità), era avvenuta quando ella aveva a disposizione la carta postamat intestata alla SInora che questa le aveva affidato proprio per Per_1
l'esercizio delle funzioni alle quali era chiamata.
In particolare, durante il periodo di luglio 2018, mentre la SInora era in Per_1
vacanza, sarebbero scadute delle polizze per un valore di 212.000 euro che la cliente voleva trasferire sul libretto deposito. Per eseguire tale operazione, certamente inquadrabile nelle funzioni assegnate, la direttrice aveva richiesto alla di Per_1
affidarle la carta postamat, con i relativi PIN. Poi, per sua stessa ammissione, essendo anche necessaria la firma dell'intestataria, aveva aspettato che ella rientrasse il 1 agosto per l'esecuzione dell'operazione, ma nel frattempo, profittando della disponibilità della carta, aveva prelevato oltre 9.000,00.
È dunque evidente che le incombenze affidate alla SInora abbiano determinato _1 una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, poiché ella si trovava a gestire il denaro di proprio in ragione della Persona_1
funzione esercitata e, profittando del rapporto di fiducia e della conoscenza di dati
Pagina nr. 20 personali, nonché ben informata su tutti i sistemi di tracciabilità e di sicurezza in vigore, provvedeva ad apprendere e a trattenere per sé la riconosciuta somma di 30.000,00 euro.
D'altro lato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, non può ritenersi che la danneggiata abbia tenuto una condotta anomala e tale da implicare l'acquiescenza consapevole rispetto alla violazione delle regole da parte della dipendente. In particolare, la SInora aveva oltre 90 anni al momento dei fatti e risultava Per_1
essere affetta da un progressivo decadimento cognitivo. Se è vero che, fino al
2017/2018 ella era stata indipendente ed autonoma nella gestione del proprio patrimonio, deve tenersi conto che sia l'avanzare dell'età, sia l'insorgenza della patologia avevano certamente determinato una menomazione nella sua soglia di attenzione e di vigilanza. In tale contesto, deve essere inquadrata anche la scelta della cliente di rivelare alla direttrice i codici di sicurezza della carta. Seppure tale condotta non è conforme ai regolamenti , non può però trascurarsi che la SInora CP_2 Per_1
non diffuse i dati in modo imprudente a terzi, ma ripose unicamente un legittimo affidamento nella condotta della stessa direttrice, della quale si fidava, che si occupava di gestire i suoi averi e che aveva richiesto quei codici proprio con la giustificazione di dover porre in essere operazioni nell'interesse della cliente.
Per tutte le ragioni esposte, deve essere ritenuta responsabile per il fatto illecito CP_2
posto in essere dalla propria dipendente, con la conseguenza che deve essere condannata in solido a pagare all'attrice la somma di euro 30.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come sopra specificati.
7) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico delle convenute in via tra loro solidale, in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, nei limiti di valore del riconosciuto risarcimento del danno, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, della complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento per le fasi di esame ed introduttiva, ridotti del 50% per le fasi istruttoria (limitata alla redazione di una sola memoria) e decisionale (limitata alla sola discussione orale). La somma così ottenuta viene aumentata del 10% in ragione della pluralità dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
Pagina nr. 21 1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva di ad agire in proprio;
Parte_1
2) Accerta la responsabilità di , in qualità di direttrice della filiale _1
di Briga Novarese, per aver distratto a somme pari ad euro CP_2 Persona_1
30.000,00;
3) condanna in via tra loro solidale e a pagare in _1 Controparte_4 favore di in persona dell'ADS la somma di euro Persona_1 Parte_1
30.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati in parte motiva;
4) condanna e al pagamento in favore dell'attrice _1 Controparte_4 delle spese processuali che liquida in € 786,00 per esborsi ed in euro € 5.787,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
(se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., somma da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 17/01/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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