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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 367 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SCOTTO DI Parte_1
TELLA RAOUL e CORDOVA SILVIA
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv. DI GLORIA MARCO e BERNOCCHI CP_1
GIUSEPPE
- Appellato -
All'udienza del 3/04/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 9/09/2021 chiedeva accertarsi l'insussistenza dell'indebito di € 13.465,77 Parte_1 comunicatole dall' il 18/05/2021, relativo a rate di assegno mensile di CP_1 assistenza che l' aveva dichiarato non spettanti per il periodo 06/2015- CP_1
04/2016 per superamento dei limiti reddituali e, per il periodo novembre 2018 - giugno 2021, per assenza alla visita di revisione del 03.10.2018; deduceva, in particolare, la percezione di redditi inferiori ai limiti reddituali, per gli anni 2015 e 2016, mentre, con riferimento ai ratei successivi, maturati dopo la (pacifica) mancata presentazione alla visita di revisione del 3.10.2018, allegava il proprio legittimo affidamento, avendo l' continuato ad erogare la prestazione sino al CP_1
2021.
1 Con la sentenza n. 3507/2022 del 31.10.2022 il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando l'insussistenza dell'indebito per le prestazioni godute da giugno 2015 ad aprile 2016; ha rigettato per il resto il ricorso e compensato le spese di lite. Richiamando i principi di elaborazione giurisprudenziale in tema di disciplina dell'indebito assistenziale ha, nel dettaglio, osservato che i ratei indebitamente erogati nel 2015 e 2016 non potevano essere ripetuti, alla luce del principio secondo cui “…l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”; quanto ai ratei successivi alla mancata presentazione a visita, ha soggiunto che, nonostante l' non avesse agito secondo le regole dell'art. 37, comma 8, l n 448 CP_1
/1998 (che impongono la previa sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e la revoca delle prestazioni nei successivi novanta giorni), nella specie non poteva ravvisarsi alcun legittimo affidamento del percipiente, meritevole di tutela, “in virtù della pacifica (e documentata) circostanza dell'avvenuta notifica della comunicazione della data di revisione cui la ricorrente ha mancato di presentarsi”; ne conseguiva la ripetibilità dei ratei successivi al 3.10.2018. Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 3/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale, accogliendo la domanda limitatamente ai ratei riscossi negli anni 2015 e 2016, abbia implicitamente dichiarando dovute le somme maturate dal maggio 2016 a giugno 2021; invoca, in proposito, il principio per cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento o in caso di dolo comprovato del beneficiario;
affidamento incolpevole che, a suo dire, nel caso di specie, emergeva dal lungo periodo nel quale, successivamente alla mancata presentazione a visita, l' CP_1 aveva continuato ad erogare la prestazione. L'appello va accolto per quanto di ragione.
2 Va, intanto, puntualizzato che, contrariamente a quanto deduce l'appellante, con la nota del 18/5/2021 l' non aveva chiesto in ripetizione tutte le CP_1 prestazioni erogate dal giugno 2015, bensì soltanto quelle relative agli anni 2015 e 2016 (sulla cui irripetibilità, in difetto di appello incidentale, si è formato il giudicato) nonché quelle corrisposte da novembre 2018, dopo la mancata presentazione a visita, sino al giugno 2021, data della revoca della prestazione;
ciò emerge inequivocabilmente dal provvedimento di riliquidazione della prestazione del 18.05.2021, in atti. Ciò posto, è pacifico che l' ha provveduto, a decorrere dal mese di CP_1 luglio 2021, alla revoca della prestazione assistenziale già riconosciuta alla sulla scorta di quanto prevede il 3° comma dell'art. 80 del D.L. n. Pt_1
122/2008 che recita: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la CP_1 sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione CP_1 medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione…”. Dalla lettura della citata disposizione appare chiaro che la sola mancata presentazione dell'invalido alla visita di revisione non integra, invero, quella condotta omissiva in grado di giustificare la definitiva revoca del beneficio;
occorre, infatti, in primo luogo, che l'invalido sia regolarmente convocato, che del provvedimento di sospensione, immediatamente adottabile da parte dell' CP_1 venga data comunicazione al beneficiario onde consentirgli, nel termine di 90 giorni, di fornire giustificazioni della mancata presentazione alla visita, solo a seguito della negativa valutazione delle quali può conseguire la definitiva revoca della prestazione. Orbene, nel caso che occupa, nella pacifica circostanza che l'appellante non si è presentata alla visita di cui ha ricevuto regolare convocazione, l' tuttavia, CP_1 non ha allegato né dimostrato di aver comunicato alla l'intervenuta Pt_1 sospensione della prestazione, in via preventiva rispetto alla comunicazione di revoca della stessa.
3 Ne consegue che l'invalida non è stata posta nelle condizioni di fornire, nel termine di 90 giorni, le proprie giustificazioni ed ottenere, per tale verso, una nuova convocazione a visita che, nella specie, è mancata;
se, dunque, per un verso, non si è perfezionato il procedimento che, secondo la sequenza fissata dall'art. 80, 3° comma del D.L. n. 122/2008, legittima la revoca della prestazione assistenziale di invalidità, dall'altro può ritenersi che tale inerzia dell' , in difetto di una CP_2 nuova convocazione a visita, abbia potuto indurre un legittimo affidamento in ordine al diritto a continuare a percepire la prestazione. Non avendo, infine, chiesto l'appellante il ripristino della prestazione ma soltanto l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito, non appare necessario alcun approfondimento istruttorio in ordine alla persistenza del requisito sanitario. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 3507/2022 resa il 31.10.2022 dal Tribunale di Palermo, dichiara irripetibile anche l'indebito relativo ai ratei erogati a dal mese di Parte_1 novembre 2018, di cui alla comunicazione del 18.05.2021. CP_1
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado CP_1 che liquida per compensi in € 2.540,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Palermo, 3/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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