Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 799 / 2022
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. DANILE GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BRUCCOLERI MARGHERITA, giusta procura in atti,
-resistente-
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avv. ANDREA DEDONI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: sospensione dal lavoro.
1
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha rappresentato: -di essere iscritto nella categoria dei disabili a causa di una riduzione della capacità lavorativa del 46% e, per questo, di essere stato avviato al lavoro come categoria protetta a seguito di richiesta da parte della (ex art. 7 della Controparte_4
legge 68/1999), con la qualifica di meccanico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
-che il lavoratore, con Accordo del 3.04.2017, è transitato a far data dal 6.04.2017 alla società
per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti CP_1 Controparte_1
mantenendo la mansione di meccanico;
-che, affidato il servizio al RTI (Raggruppamento
Temporaneo d'Impresa) Iseda s.r.l. Capogruppo & Associate, pianificava il progetto di gara prevedendo l'utilizzo del personale nelle sole mansioni di autista-conduttore e di addetto alla raccolta-operatore ecologico, mansioni non espletabili dal ricorrente;
-che il datore di lavoro, in data 14.06.2019, disponeva il distacco del ricorrente non come meccanico ma per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale nel Comune di;
-che, a seguito del CP_3
giudizio di inidoneità alla mansione di autista, è stato escluso dal passaggio alla Parte_1
ditta aggiudicataria e non avviato al servizio di raccolta;
-che, a seguito dell'infortunio del
Cont 14.08.2020, la , disponeva il collocamento in aspettativa non retribuita e senza assegni,
Cont con decorrenza dal 10.11.2020, continuando, su chiamata della o dell'APEA, a rendere la propria prestazione lavorativa, -che, in seguito alle visita medica preventiva in data
28.04.2021, per verificare l'idoneità dello stesso alle mansioni di “Addetto a Isola di
Prossimità”, risultava idoneo con limitazioni;
-che, in data 9.12.2021, si perveniva ad una
Cont conciliazione, con impegno della ed del Comune di . di assumere il lavoratore CP_3
entro e non oltre il giorno 31.12.2021, rimasto ineseguito.
Contestata la legittimità del comportamento datoriale e chiedeva di “prendere atto
dell'avvenuta risoluzione della conciliazione monocratica prot. n. 494 del 17.01.2022 svoltasi presso
l' di il 9.12.2021, ovvero ritenere e dichiarare risolta per Controparte_5 CP_1
grave inadempimento la conciliazione monocratica prot. n. 494 del 17.01.2022 svoltasi presso
l' di il 9.12.2021; - accertare e dichiarare l'illegittimità Controparte_5 CP_1
2 del collocamento in aspettativa non retribuita e senza assegni, con decorrenza dal 10.11.2020,
adottato con nota prot. N. 4590 del 30.10.2020 dalla
[...]
Controparte_6
- in persona del legale rappresentante p.t.; - accertare e
[...]
dichiarare il diritto del ricorrente sig. alla corresponsione della Parte_1
retribuzione, quale MECCANICO – area impianti e officine – livello retributivo 5, del CCNL
Federambiente, con decorrenza dal mese di novembre 2020 fino all'effettiva riammissione e/o
reintegrazione nel posto di lavoro;
- per l'effetto condannare la resistente
[...]
[...]
- in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t. al ripristino del rapporto di lavoro con il sig. e al Parte_1
pagamento delle retribuzioni maturate dal mese di novembre 2020 alla data del presente ricorso da
quantificarsi nella non inferiore misura di lordi € 39.969,72 pari alla retribuzione tabellare per i mesi
da novembre 2020 a febbraio 2022, oltre i due ratei non corrisposti della 13° mensilità del 2020, il
trattamento integrativo DL 3/2020 e le retribuzione successive maturande sino alla data di pronuncia
della sentenza, maggiorati da rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dalle singole rate del
credito all'effettivo soddisfo;
- Condannare parte resistente
[...]
[...]
- in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t. alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale. -
In via subordinata accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 C.C. il diritto del ricorrente alla
percezione di un compenso, per la resa prestazione a far data dal novembre 2020 e sino alla data del
presente ricorso, in favore della resistente
[...]
Controparte_6
- in persona del legale rappresentante p.t., da parametrarsi alla
[...]
retribuzione tabellare del meccanico – area impianti e officine – livello retributivo 5, di cui alla
declaratoria contrattuale dell'art. 27 del CCNL servizi ambientali del 10.06.2016, da maggiorarsi da
accessori in misura di legge, dalla data di insorgenza del credito a quella di effettivo soddisfo. Per
l'effetto condannare la
[...]
[..
[...] Controparte_7
- in persona del legale rappresentante p.t. al versamento per il superiore titolo
[...]
della non inferiore somma lorda di € 39.969,72 o quella maggiore o minore che verrà accertata e
riconosciuta al ricorrente, oltre interessi in misura di legge sino al soddisfo”. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la rappresentando che con la nuova legge Controparte_6
regionale n.9/2010 recepita nel bando di gara, la stessa svolge attività di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, e non svolge più il servizio di gestione che è stato affidato a terzi, ossia la RTI aggiudicataria;
pertanto, stante l'inesistenza di alcune figure quali quella di meccanico, nonché altri posti di lavoro ove ricollocare il lavoratore, ne ha disposto il collocamento in aspettativa non retribuita e senza assegni, in vista della apertura isole ecologiche assistite ove il ricorrente avrebbe potuto lavorare. Precisava che alcuna prestazione lavorativa può essere stata resa dal ricorrente quale meccanico, a far data dal novembre 2020. Evidenziava, altresì, che nessun inadempimento è stato dalla stessa posto in essere atteso che, allorquando sono state messe in funzione le isole ecologiche presso il
Cont Comune di , il è stato assunto dalla ggiudicataria e che, con ordine di CP_3 Parte_1
servizio del 20/05/2022, il Direttore Generale della dando atto Controparte_6
dell'attivazione delle isole ecologiche presso il Comune di , ha disposto con CP_3
decorrenza dal 23/05/2022 il distacco presso la RTI Iseda srl capogruppo e Associate del ricorrente.
Chiedeva, sotto tale profilo, dichiararsi cessata la materia del contendere per ripristino del rapporto di lavoro e, per il resto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva il che eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva e, nel merito, argomentava l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Con vittoria di spese.
Si costituiva l' chiedendo di accertare la verità dei fatti di causa. CP_2
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
4 *****
Giova fare una breve ricognizione dei passaggi essenziali che hanno caratterizzato la vicenda in oggetto.
Il lavoratore è stato assunto in data 7.10.2005 dalla e Controparte_9
poi è transitato, con accordo del 3.04.2017, alla società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti mantenendo la mansione di meccanico. CP_1 Controparte_1
Quest'ultima, a seguito dell'espletamento di apposita gara pubblica, ha aggiudicato il servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti all'RTI Isedasrl (capogruppo),
sottoscrivendo in data 12 novembre 2018 un contratto di durata quinquennale che prevedeva il distacco dei dipendenti all'RTI aggiudicatario.
Disposto, in data 14.06.2019, il distacco del ricorrente per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale nel Comune di , quest'ultimo veniva dichiarato inidoneo alla mansione di CP_3
autista, e dunque non avviato al servizio di raccolta.
Preliminarmente, va rigettata la richiesta di estromissione del fondata Controparte_3
sull'asserito difetto di legittimazione passiva.
Occorre ricordare che la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (vedi Cass.
n. 14468/2008).
Tale concetto va distinto da quello di legittimazione processuale (legitimatio ad processum),
nozione con cui si individua la posizione soggettiva di colui che, essendo titolare del potere di proporre una domanda, diviene, in quanto eserciti questo potere, titolare della serie ulteriore dei poteri processuali.
5 Nel caso di specie, tra le domande formulate da parte ricorrente vi è quella di accertare l'avvenuta risoluzione (per inadempimento o di diritto) della conciliazione prot. n. 494 del
17.01.2022 svoltasi presso l' di il 9.12.2021, a cui Controparte_5 CP_1
ha preso parte il Comune suddetto;
pertanto, la chiamata in causa dello stesso risulta legittima.
Nella fattispecie, il verbale di conciliazione prevedeva che la SSR ATO “si dichiara disponibile
a revocare il provvedimento di collocamento in aspettativa, senza assegni e senza retribuzione, non
appena il Comune di comunicherà il ripristino e la messa in funzione dell'isola ecologica CP_3
assistita”; che il e la società erano tenuti all'assunzione del lavoratore entro il CP_3
31.12.2021; che il mancato parziale o totale rispetto di quanto concordato avrebbe comportato la risoluzione dell'accordo, con obbligo del datore di lavoro di inserire il lavoratore con applicazione del CCNL.
Orbene, soltanto in data 20/05/2022, il Direttore Generale della Controparte_6
ha dato atto dell'attivazione delle isole ecologiche presso il Comune di ed ha disposto, CP_3
con decorrenza dal 23/05/2022, il distacco presso la RTI Iseda srl capogruppo e Associate del ricorrente. Vi è stato, dunque, inadempimento da parte dei convenuti circa le tempistiche del reinserimento del lavoratore, circostanza che conduce alla risoluzione del contratto (o della transazione, ove espressamente pattuito, come nel caso di specie); invero, è noto che quando il termine fissato per la prestazione deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, il contratto è risolto di diritto in caso di inadempimento. La risoluzione si produce se, entro tre giorni dalla scadenza, la parte non comunica all'altra che vuole esigerne l'esecuzione, nonostante la scadenza ex art. 1457 c.c.
Pur non volendo considerare il termine del 31.12.2021 come connotato da essenzialità, ad ogni modo il debitore è inadempiente anche quando vi è ritardo nell'eseguire la prestazione.
La sanzione prevista dalle parti per il caso di inadempimento risulta in concreto inattuabile,
stante che il lavoratore è stato già reinserito in organico.
Risolto il verbale, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di collocamento in aspettativa non retributiva per violazione dell'art. 10 della legge 1999/68.
6 Tale doglianza merita accoglimento. Orbene, a mente della norma richiamata “3. Nel caso di
aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il
disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio
stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le
condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad
essere utilizzato presso l'azienda.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione
dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione
dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di
lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in
tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1,
comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.
La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di
sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche
attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda“.
L'art. 4 richiamato prevede che “1. Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui
all'articolo 3 è effettuato dall' mediante le unità di valutazione di base. 2. Le unità di valutazione CP_2
di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall' di un componente CP_2
individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche
e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell' specializzato in medicina legale. CP_2
Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l' nomina, come presidente, un CP_2
medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di
accertamento dell' in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei CP_2
componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre
specializzazioni equipollenti o affini.” e prosegue al comma 4 “4. Le unità di valutazione di base di
7 cui ai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente,
dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell' Controparte_10
ICI), dell' (ENS) e
[...] Controparte_11
dell' persone con disabilità intellettiva e disturbi del Controparte_12
neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto
della valutazione”; inoltre, tali visite debbono essere effettuate secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato sottoposto a visita dal medico legale dell'Azienda e non dalla Commissione normativamente prevista (cfr. n. 7 al ricorso) – circostanza non contestata da parte resistente.
Tale modus operandi è affetto da illegittimità posto che, come evidenziato in sede di legittimità - seppur in un caso di licenziamento - “ove il licenziamento sia determinato
dall'aggravamento dell'Infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, esso è legittimo solo
ove vi sia l'accertamento dell'apposita commissione medica competente prevista dalla L. n. 104 del
1992, cui spetta altresì la verifica dell'impossibilità di reinserire, anche attuando i possibili
adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il disabile all'interno dell'azienda, anche nel caso di
aggravamento delle condizioni fisiche causate da infermità diversa da quella che ha determinato
l'assunzione” (v. Cass. n. 14284 del 2014).
Invero, la verifica di tali condizioni è categoricamente riservata alla competenza della apposita commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili (in termini: Cass. n. 15269 del 2012; conf. Cass. n. 8450 del 2014).
Tale conclusione è il diretto corollario della tutela accordata al disabile e della necessità di affidare il controllo della sua condizione ad un soggetto terzo.
Invero “tale percorso vincolato dalla legge non può essere surrogato dal giudizio di inidoneità alla
mansione espresso dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria esercitata a mente
del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81. Ciò per la dirimente ragione che la disciplina contenuta nell'art. 10, co.
8 3, l. n. 68 del 1999, che specificamente regola le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro dei
disabili assunti obbligatoriamente nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di
significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, ha carattere di specialità rispetto alla
normativa generale "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" prevista
dal d. lgs. n. 81 del 2008 per tutti i lavoratori” (cfr. Cass. sent. n. 10576/2017).
Non può pertanto ritenersi legittimo l'operato del datore di lavoro che ha adottato il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita senza l'adozione delle cautele che la normativa interna e quella sovranazionale spingono ad adottare al fine di evitare sperequazioni a danno dei soggetti disabili;
non è contemplabile la disapplicazione di una normativa volta a stabilire delle tutele a favore di soggetti non abili e, pertanto, la sanzione per la sua violazione non può che essere rinvenuta nell'illegittimità del provvedimento adottato che deve considerarsi tamquam non esset.
In ragione di ciò, deve condannarsi il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore le retribuzioni non corrisposte dal 9.11.2020, sino al reinserimento in servizio, avvenuto in data
22 maggio 2022, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo, con regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale.
Tenuto conto della posizione processuale dell' dichiara compensate le spese di lite tra CP_2
quest'ultimo e il ricorrente.
Tenuto della circostanza che il Comune di non è datore di lavoro del ricorrente e che, CP_3
pertanto, non può ravvisarsi alcun obbligo in capo allo stesso a cui sarebbe venuto meno,
devono compensarsi le spese di lite anche con quest'ente.
Cont Si compensano, invece, per 1/3 le spese di lite con la - tenuto conto del reinserimento del ricorrente anteriormente all'esito del giudizio - che, quindi, si condanna al pagamento degli ulteriori 2/3 che si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), senza considerare la fase istruttoria - non tenuta - e nell'importo medio per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara risolto il verbale di conciliazione prot. n. 494 del 17.01.2022;
9 dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato con nota prot. n. 4590 del
30.10.2020;
condanna la resistente società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti srr a.t.o. n. 4 alla corresponsione della retribuzione, quale meccanico – area impianti e officine
– livello retributivo 5, del CCNL Federambiente, con decorrenza dal 9.11.2020 sino al
22.05.2022, con regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale,
rivalutazione ed interessi sino al soddisfo;
compensa le spese di lite tra l e il ricorrente e tra quest'ultimo ed il;
CP_2 Controparte_3
compensa per 1/3 le spese di lite tra il ricorrente e la e condanna quest'ultima al CP_6
pagamento in favore del lavoratore di euro 2.811,00 oltre iva, cpa come per legge e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 19/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
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