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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 331/2019 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Panico ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Flajani ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la per sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni fisici e a cose subiti a seguito dell'incidente occorsogli in data 14 agosto 2012 in Latronico (PZ), sulla Strada
Provinciale 46 nel tratto che collega Agromonte Magnano ad Agromonte
Mileo, verso le ore 15.00 circa.
Pag. 1 Specificava che in dette circostanze di tempo, ora e luogo, mentre si trovava a bordo del suo motociclo Ducati Monster tg. DM73331 affrontando a velocità moderata una curva a sinistra in salita perdeva aderenza a causa della presenza di sabbia e pietrisco che ricoprivano la carreggiata.
In seguito alla caduta veniva trascinato per alcuni metri sul manto stradale mentre il motociclo finiva in una scarpata.
Specificava che il sinistro era da addebitare ex art. 2051 c.c. alla convenuta proprietaria e custode della strada e/o ex art. 2043 c.c. risultando presenti i fattori dell'insidia e trabocchetto.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava i motivi ed il quantum della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si dava corso all'istruttoria con l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento della CTU medico legale.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, la domanda risulta procedibile in quanto è stata data la prova dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Sempre in via preliminare, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (ad esempio, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga
Pag. 2 di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis., Cass., 27/03/2017, n.
7805; Cass., 11/03/2016, n. 4768; Cass., 22/03/2016, n. 5622; Cass.,
23/03/2016, n. 5695).
Va, altresì, evidenziato che, nel caso all'esame, parte convenuta non contestata le circostanze che l'attore era caduto dal proprio motociclo a causa della presenza di sabbia e pietrisco sulla sede stradale e aveva riportato, a seguito della caduta, lesioni personali e danni alla moto, come si evince anche dalle prove testimoniali assunte in corso di causa.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 3 giugno 2021, ha Testimone_1 confermato le circostanze evidenziando: 1) “tanto posso dire perché seguivo con la mia moto ”; 2) “in merito alla velocità Parte_1
ricordo che io procedevo a 45 Km orari circa, posso dire che procedevamo entrambi con la stessa velocità, lui era davanti a me ed io dietro”; 3) “la sabbia non era visibile perché c'era il sole di fronte. Poi ho visto la sabbia che era di colore grigio, come l'asfalto”; 4) “Confermo che
[...]
ha strisciato sull'asfalto e la moto è finita in una scarpata”; 5) Pt_1
“Ho visto che sanguinava dalla gamba sinistra e lui Parte_1
stesso ha chiamato i soccorsi, io sono andato a prendere la mia autovettura e l'ho accompagnato personalmente in ospedale”. L'altro teste, , escusso all'udienza del 3 giugno 2021, ha Testimone_2
preliminarmente specificato di non aver assistito al sinistro ma di essersi recato successivamente sul luogo ed ha specificato: 1) “Sono arrivato sul luogo del sinistro subito dopo che era successo, perché sono stato contattato da mio fratello, il quale mi ha detto che c'era stato un incidente in cui era rimasto coinvolto ”; 2) “Ricordo che l'incidente è Pt_1
avvenuto il 14 agosto 2012 ed è avvenuto sulla Provinciale 46 nei pressi del bivio che scende a Rione Battista nel comune di Latronico”; 3)
“quando sono arrivato sul posto ho visto la moto nel fossato e verificando
Pag. 3 per capire come si fossero verificati i fatti, ho visto che la strada era piena di sabbiolina di colore chiaro, come quello dell'asfalto”.
Orbene, l'art. 2051 c.c., prevede una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, implicante, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esonero da responsabilità della P.A., l'onere della prova del caso fortuito da parte del custode, ossia della stessa
Amministrazione Pubblica (ex multis, Cass., n. 06703 del 19/03/2018;
Cass., n. 7805 del 27/03/2017). In particolare, viene specificato l'obbligo della P.A. di mantenere sgombra e pulita la strada, ad esempio anche nel caso di sversamento di olio (ex multis, Cass., n. 15042 del 06/06/2008).
Non è, inoltre, possibile dare per scontata la conoscenza da parte della vittima della consapevolezza della situazione di pericolo (o quanto meno della sua conoscibilità), né è possibile ritenere che sia il danneggiato a farsi carico di indagare quanto l'Ente avesse fatto, per quanto in suo potere, per rimuoverla o ridurne l'incidenza.
Invero, nel caso di specie stante la velocità e il luogo e le circostanze in cui è avvenuto l'incidente (curva a sinistra in salita, presenza di materiale sul manto stradale) non può darsi per conosciuta la possibilità di pericolo da parte della vittima.
In tal modo si addosserebbe in concreto, con un'inversione inammissibile dell'onere probatorio, e non facendo corretta applicazione delle norme in tema di presunzioni, la prova dell'insussistenza della colpa sul danneggiato.
Affinché le circostanze di causa come descritte (presenza della sabbia sul manto stradale, impossibilità di intervento dell'Ente per l'eliminazione del pericolo, controlli periodici e giornalieri effettuati da parte dell'Ente) potessero rappresentare il caso fortuito, che esclude l'ascrivibilità dell'incidente all'ente proprietario della strada, sarebbe stato necessario che l'Ente avesse provato, in corso di causa, di non essere stato in condizione
Pag. 4 di eliminare il pericolo causato, eventualmente anche da terzi (ex multis,
19/03/2018, n. 6703).
Detta prova liberatoria non è stata data, né documentalmente né a mezzo di prova testimoniale, né può bastare ad integrare il fortuito invocare che l'incidente è avvenuto per colpa del danneggiato.
In particolare, non è possibile porre a carico dell'attore l'onere di dimostrare che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili e non eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione ovvero che sia stato determinato da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, essendo l'onere probatorio, posto a carico della P.A. (ex multis,
Cass., 05/03/2019, n. 6326).
Alla luce di tanto, risulta provata, ex art. 2051 c.c., la responsabilità
CP_ dell' convenuto nella causazione dell'evento.
Occorre, quindi, valutare il quantum del risarcimento dovuto all'attore.
Procedendo nella quantificazione del danno subìto deve condividersi l'assunto del C.T.U., dott.ssa la quale, all'esito di Persona_1
motivata relazione, fondata sull'esame della documentazione medica prodotta in atti, ha accertato che l'attore “riportò un trauma policontusivo con ferite ed escoriazioni multiple agli arti” e che “sono stati infatti soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici)” – pagina 6 dell'elaborato peritale.
L'ausiliario ha, poi, descritto in maniera specifica le lesioni riportate ed i pregiudizi ad esse riconducibili (cfr. elaborato peritale pp. 6, 7, 8) ed ha sottolineato che “sono residuati postumi produttivi (…) di un danno
Pag. 5 biologico valutabile nella misura del 6% (sei) in assenza di coesistenze e concorrenze”.
L'ausiliario ha, quindi, riconosciuto una ITP, progressivamente decrescente e mediamente valutatile sul 75% per giorni 10 e sul 50% per giorni 10 e sul 25% per ulteriori 10 giorni.
Orbene, applicando i criteri per la liquidazione del danno biologico come aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, considerata l'età dell'attore al momento del fatto ne deriva:
Età del danneggiato alla data del sinistro 23
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% - 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% - 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% - 10
Indennità giornaliera € 55,24
Danno biologico permanente € 9.034,40
Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 50% € 276,20
Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10
Totale danno biologico temporaneo € 828,60
Spese mediche € 19,61
Totale : € 9.882,61
Il totale dovuto a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, dunque, è complessivamente pari ad euro 9.882,61.
Non si ritiene di dover incrementare l'importo così determinato, non essendo state allegate conseguenze esorbitanti da quelle che ordinariamente seguono una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura accertata, la cui prova spettava all'attore, che non l'ha fornita.
Pag. 6 Infatti, occorre tenere conto che il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva (ex multis,
Cass., n. 8286/1996; Cass., n. 18328/2019).
In particolare, il giudice di merito dovrà considerare che il risarcimento spettante al danneggiato per il danno biologico - ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione, come detto, a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona - può essere incrementato in via di "personalizzazione" solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (ex multis, Cass., n.
27482/2018; Cass., n. 28988/2019; Cass., n. 5865/2021).
Quanto al danno al motociclo, occorre evidenziare che la prova del danno
è portata da fatture di riparazione per complessivi €.1.970,02.
La giurisprudenza di legittimità evidenzia che la fattura non è da sola sufficiente ad integrare la prova completa del danno subito in assenza della produzione della quietanza di pagamento e/o altra diversa prova dell'effettivo pagamento (ex multis, Cass., 12 febbraio 2018 n. 3293) e tanto implica anche l'impossibilità di addivenire ad una valutazione equitativa del danno (ex multis, Cass., n. Cass. 15756/2015).
Ne deriva che la domanda del danno a cose non può essere accolta.
Alla luce di tanto, il risarcimento del danno va limitato alle lesioni personali per un ammontare, come sopra specificato, di €.9.882,61.
Su tale somma vanno corrisposti interessi e rivalutazione, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati,
l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data
Pag. 7 del sinistro, ovvero dall'esborso alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall'esborso (cfr., Cass. S. U., n. 1712/95) fino alla presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del decisum pari ad €.9.882,61 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 331/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto,
- condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., a pagare, per i motivi sopra specificati, a favore di
[...]
la somma di €.9.882,61 oltre interessi e rivalutazione come in Pt_1
motivazione;
- condanna, altresì, la ., in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., a pagare in favore di parte attrice le spese di lite, che si liquidano, in
€.237,00 per esborsi ed in €.5.077,00 oltre spese generali 15%, CNPA e
IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Antonio Panico.
Pone definitivamente in capo alla , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore della dott.ssa con decreto del 15/2/2024. Persona_1
Così deciso in Lagonegro l'11 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 331/2019 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Panico ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Flajani ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la per sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni fisici e a cose subiti a seguito dell'incidente occorsogli in data 14 agosto 2012 in Latronico (PZ), sulla Strada
Provinciale 46 nel tratto che collega Agromonte Magnano ad Agromonte
Mileo, verso le ore 15.00 circa.
Pag. 1 Specificava che in dette circostanze di tempo, ora e luogo, mentre si trovava a bordo del suo motociclo Ducati Monster tg. DM73331 affrontando a velocità moderata una curva a sinistra in salita perdeva aderenza a causa della presenza di sabbia e pietrisco che ricoprivano la carreggiata.
In seguito alla caduta veniva trascinato per alcuni metri sul manto stradale mentre il motociclo finiva in una scarpata.
Specificava che il sinistro era da addebitare ex art. 2051 c.c. alla convenuta proprietaria e custode della strada e/o ex art. 2043 c.c. risultando presenti i fattori dell'insidia e trabocchetto.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava i motivi ed il quantum della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si dava corso all'istruttoria con l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento della CTU medico legale.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, la domanda risulta procedibile in quanto è stata data la prova dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Sempre in via preliminare, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (ad esempio, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga
Pag. 2 di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis., Cass., 27/03/2017, n.
7805; Cass., 11/03/2016, n. 4768; Cass., 22/03/2016, n. 5622; Cass.,
23/03/2016, n. 5695).
Va, altresì, evidenziato che, nel caso all'esame, parte convenuta non contestata le circostanze che l'attore era caduto dal proprio motociclo a causa della presenza di sabbia e pietrisco sulla sede stradale e aveva riportato, a seguito della caduta, lesioni personali e danni alla moto, come si evince anche dalle prove testimoniali assunte in corso di causa.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 3 giugno 2021, ha Testimone_1 confermato le circostanze evidenziando: 1) “tanto posso dire perché seguivo con la mia moto ”; 2) “in merito alla velocità Parte_1
ricordo che io procedevo a 45 Km orari circa, posso dire che procedevamo entrambi con la stessa velocità, lui era davanti a me ed io dietro”; 3) “la sabbia non era visibile perché c'era il sole di fronte. Poi ho visto la sabbia che era di colore grigio, come l'asfalto”; 4) “Confermo che
[...]
ha strisciato sull'asfalto e la moto è finita in una scarpata”; 5) Pt_1
“Ho visto che sanguinava dalla gamba sinistra e lui Parte_1
stesso ha chiamato i soccorsi, io sono andato a prendere la mia autovettura e l'ho accompagnato personalmente in ospedale”. L'altro teste, , escusso all'udienza del 3 giugno 2021, ha Testimone_2
preliminarmente specificato di non aver assistito al sinistro ma di essersi recato successivamente sul luogo ed ha specificato: 1) “Sono arrivato sul luogo del sinistro subito dopo che era successo, perché sono stato contattato da mio fratello, il quale mi ha detto che c'era stato un incidente in cui era rimasto coinvolto ”; 2) “Ricordo che l'incidente è Pt_1
avvenuto il 14 agosto 2012 ed è avvenuto sulla Provinciale 46 nei pressi del bivio che scende a Rione Battista nel comune di Latronico”; 3)
“quando sono arrivato sul posto ho visto la moto nel fossato e verificando
Pag. 3 per capire come si fossero verificati i fatti, ho visto che la strada era piena di sabbiolina di colore chiaro, come quello dell'asfalto”.
Orbene, l'art. 2051 c.c., prevede una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, implicante, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esonero da responsabilità della P.A., l'onere della prova del caso fortuito da parte del custode, ossia della stessa
Amministrazione Pubblica (ex multis, Cass., n. 06703 del 19/03/2018;
Cass., n. 7805 del 27/03/2017). In particolare, viene specificato l'obbligo della P.A. di mantenere sgombra e pulita la strada, ad esempio anche nel caso di sversamento di olio (ex multis, Cass., n. 15042 del 06/06/2008).
Non è, inoltre, possibile dare per scontata la conoscenza da parte della vittima della consapevolezza della situazione di pericolo (o quanto meno della sua conoscibilità), né è possibile ritenere che sia il danneggiato a farsi carico di indagare quanto l'Ente avesse fatto, per quanto in suo potere, per rimuoverla o ridurne l'incidenza.
Invero, nel caso di specie stante la velocità e il luogo e le circostanze in cui è avvenuto l'incidente (curva a sinistra in salita, presenza di materiale sul manto stradale) non può darsi per conosciuta la possibilità di pericolo da parte della vittima.
In tal modo si addosserebbe in concreto, con un'inversione inammissibile dell'onere probatorio, e non facendo corretta applicazione delle norme in tema di presunzioni, la prova dell'insussistenza della colpa sul danneggiato.
Affinché le circostanze di causa come descritte (presenza della sabbia sul manto stradale, impossibilità di intervento dell'Ente per l'eliminazione del pericolo, controlli periodici e giornalieri effettuati da parte dell'Ente) potessero rappresentare il caso fortuito, che esclude l'ascrivibilità dell'incidente all'ente proprietario della strada, sarebbe stato necessario che l'Ente avesse provato, in corso di causa, di non essere stato in condizione
Pag. 4 di eliminare il pericolo causato, eventualmente anche da terzi (ex multis,
19/03/2018, n. 6703).
Detta prova liberatoria non è stata data, né documentalmente né a mezzo di prova testimoniale, né può bastare ad integrare il fortuito invocare che l'incidente è avvenuto per colpa del danneggiato.
In particolare, non è possibile porre a carico dell'attore l'onere di dimostrare che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili e non eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione ovvero che sia stato determinato da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, essendo l'onere probatorio, posto a carico della P.A. (ex multis,
Cass., 05/03/2019, n. 6326).
Alla luce di tanto, risulta provata, ex art. 2051 c.c., la responsabilità
CP_ dell' convenuto nella causazione dell'evento.
Occorre, quindi, valutare il quantum del risarcimento dovuto all'attore.
Procedendo nella quantificazione del danno subìto deve condividersi l'assunto del C.T.U., dott.ssa la quale, all'esito di Persona_1
motivata relazione, fondata sull'esame della documentazione medica prodotta in atti, ha accertato che l'attore “riportò un trauma policontusivo con ferite ed escoriazioni multiple agli arti” e che “sono stati infatti soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici)” – pagina 6 dell'elaborato peritale.
L'ausiliario ha, poi, descritto in maniera specifica le lesioni riportate ed i pregiudizi ad esse riconducibili (cfr. elaborato peritale pp. 6, 7, 8) ed ha sottolineato che “sono residuati postumi produttivi (…) di un danno
Pag. 5 biologico valutabile nella misura del 6% (sei) in assenza di coesistenze e concorrenze”.
L'ausiliario ha, quindi, riconosciuto una ITP, progressivamente decrescente e mediamente valutatile sul 75% per giorni 10 e sul 50% per giorni 10 e sul 25% per ulteriori 10 giorni.
Orbene, applicando i criteri per la liquidazione del danno biologico come aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, considerata l'età dell'attore al momento del fatto ne deriva:
Età del danneggiato alla data del sinistro 23
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% - 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% - 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% - 10
Indennità giornaliera € 55,24
Danno biologico permanente € 9.034,40
Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30
Invalidità temporanea parziale al 50% € 276,20
Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10
Totale danno biologico temporaneo € 828,60
Spese mediche € 19,61
Totale : € 9.882,61
Il totale dovuto a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, dunque, è complessivamente pari ad euro 9.882,61.
Non si ritiene di dover incrementare l'importo così determinato, non essendo state allegate conseguenze esorbitanti da quelle che ordinariamente seguono una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura accertata, la cui prova spettava all'attore, che non l'ha fornita.
Pag. 6 Infatti, occorre tenere conto che il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva (ex multis,
Cass., n. 8286/1996; Cass., n. 18328/2019).
In particolare, il giudice di merito dovrà considerare che il risarcimento spettante al danneggiato per il danno biologico - ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione, come detto, a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona - può essere incrementato in via di "personalizzazione" solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (ex multis, Cass., n.
27482/2018; Cass., n. 28988/2019; Cass., n. 5865/2021).
Quanto al danno al motociclo, occorre evidenziare che la prova del danno
è portata da fatture di riparazione per complessivi €.1.970,02.
La giurisprudenza di legittimità evidenzia che la fattura non è da sola sufficiente ad integrare la prova completa del danno subito in assenza della produzione della quietanza di pagamento e/o altra diversa prova dell'effettivo pagamento (ex multis, Cass., 12 febbraio 2018 n. 3293) e tanto implica anche l'impossibilità di addivenire ad una valutazione equitativa del danno (ex multis, Cass., n. Cass. 15756/2015).
Ne deriva che la domanda del danno a cose non può essere accolta.
Alla luce di tanto, il risarcimento del danno va limitato alle lesioni personali per un ammontare, come sopra specificato, di €.9.882,61.
Su tale somma vanno corrisposti interessi e rivalutazione, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati,
l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data
Pag. 7 del sinistro, ovvero dall'esborso alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall'esborso (cfr., Cass. S. U., n. 1712/95) fino alla presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del decisum pari ad €.9.882,61 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 331/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto,
- condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., a pagare, per i motivi sopra specificati, a favore di
[...]
la somma di €.9.882,61 oltre interessi e rivalutazione come in Pt_1
motivazione;
- condanna, altresì, la ., in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., a pagare in favore di parte attrice le spese di lite, che si liquidano, in
€.237,00 per esborsi ed in €.5.077,00 oltre spese generali 15%, CNPA e
IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Antonio Panico.
Pone definitivamente in capo alla , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore della dott.ssa con decreto del 15/2/2024. Persona_1
Così deciso in Lagonegro l'11 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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