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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/09/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1024/2024 R.G.,
Promossa da
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Cannella;
APPELLANTE
Contro
quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_1 atti, dall'avv. Antonino Francone;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI (già ) società di diritto francese, in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Erika
Villanova e Yasmine Laachir;
APPELLATA
, nato a [...] il [...] (c.f. ; Controparte_4 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 13 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 960, pubblicata il 30 maggio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa rigettava la domanda proposta da volta ad ottenere declaratoria Parte_1 di esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro del conducente del motociclo non identificato e, stante la qualità di terza trasportata dell'attrice, condannare , Controparte_4 proprietario del motoveicolo Suzuki targato EH 07747, in solido con la compagnia
[...]
e per essa la società , ai sensi Controparte_5 Controparte_6 dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, nonché in solido con la Controparte_7
quale impresa designata dal FGVS, al pagamento della somma di € 44.392,00 a titolo
[...] di risarcimento del danno biologico subito, e di € 144,29 per rimborso delle spese mediche.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il tribunale che “L'attrice ha fondato la domanda di risarcimento dei danni su un presupposto di fatto rimasto non provato, ovvero lo scontro con altro veicolo ..... Nel caso di specie le risultanze istruttorie offrono i seguenti elementi:
dichiarava al perito accertatore della (dichiarazione che Parte_1 Controparte_8 veniva confermata in sede di interrogatorio formale del 25.03.2021): … venivo trasportata da mia sorella e cognato che sono arrivati sul luogo dell'incidente presso la guardia medica della frazione balneare di Marina di Ragusa e successivamente i sanitari del presidio avvertivano il 118 che mi accompagnavano presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Ragusa”; la teste , sentita all'udienza del 25.03.2021, ha Testimone_1 confermato di essere stata presente al momento del sinistro e di avere visto la dinamica descritta dall'attrice, ed ha pure dichiarato di aver chiamato i soccorsi (ma di non esserne sicura); che inoltre il motociclo pirata sbandava, ma non cadeva a terra dopo l'urto; che conosceva di vista l'attrice (entrambe provengono dalla stessa città); il teste
[...]
ha risposto affermativamente a tutte le domande ed ha puntualizzato che i Tes_2 soccorsi venivano chiamati dalla moglie (sull'art. 2 della seconda memoria istruttoria di
“ha chiamato mia moglie”) ....... Dagli elementi sopra descritti emerge un quadro CP_1 caratterizzato da numerose incongruenze che inducono a ritenere poco attendibili le testimonianze raccolte .... Alla luce di quanto sopra argomentato deve escludersi il coinvolgimento di almeno due veicoli”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 22 luglio 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio la , quale impresa designata dal FGVS, CP_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Si è, altresì, costituita in giudizio (già ), anch'essa CP_2 Controparte_3 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 13 maggio 2025.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, Controparte_4 nonostante sia stato regolarmente chiamato a parteciparvi.
Col primo motivo dell'appello, deduce il difetto di motivazione e la Parte_1 violazione dell'art. 132 cpc.
Sostiene che il primo giudice ha omesso di indicare le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto alla pronuncia di rigetto della domanda dell'attrice, limitandosi a riportare la norma dell'art. 141 del d. Lgs. 209 del 2005, senza argomentare e motivare il legame tra il fatto e la norma e senza sussumere la fattispecie astratta, portata dalla legge, in quella concreta, narrata negli atti del giudizio.
Col secondo motivo, l'appellante si duole dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Rileva, al riguardo, che le circostanze in cui si è verificato il sinistro sono state confermate da tutti i testimoni, senza che possa ravvisarsi contraddizione in ordine all'accadimento, nè in ordine alla qualità di trasportata dell'odierna appellante;
che sia la in interrogatorio formale, che i testi e hanno confermato senza Pt_1 Tes_2 Tes_1 dubbi e incongruenze che il sinistro è avvenuto tra i due mezzi all'intersezione tra via Gioia
e via Tomaselli, che il veicolo che ha impattato il motociclo del proveniva da via CP_4
Tomaselli, che ometteva di dare la precedenza e subito dopo l'impatto, non cadeva a terra, fuggendo senza prestare soccorso, che il e la cadevano a terra e CP_4 Pt_1 quest'ultima riportava le lesioni accertate dal CTU;
che le incongruenze riguardano elementi non essenziali e sono ben legittimate dal lasso di tempo intercorso dal verificarsi del sinistro al rilascio delle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale;
che in virtù del fatto che la terza trasportata non ha l'onere di provare la dinamica di un sinistro, qualora nel caso di specie il giudicante non abbia ritenuto provata la circostanza dello scontro tra due veicoli, avrebbe dovuto riconoscere, comunque, il risarcimento ai sensi dell'art. 144 D.lgs. n.
209/2005.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
Ritiene, invero, la Corte di condividere l'apprezzamento di irrilevanza probatoria espresso dal primo giudice riguardo alle emergenze di cui alla espletata prova testimoniale, appalesandosi lacunose, incoerenti e contraddittorie le dichiarazioni rese dai testi
[...]
e , tanto da precluderne il loro utilizzo ai fini istruttori. Testimone_1 Testimone_2
Richiamando le argomentazioni svolte dal primo giudice, la teste Testimone_1
escussa all'udienza del 25.03.2021, ha riferito di avere visto la dinamica
[...] dell'incidente, così come descritta in citazione e di aver chiamato i soccorsi. Il teste ha confermato che i soccorsi venivano chiamati dalla Testimone_3 Tes_1
Epperò, l'attrice ha dichiarato di essere stata accompagnata alla guardia medica dalla sorella e dal cognato e che era stato il personale della guardia medica a chiamare i soccorsi del 118. Tale affermazione è poi smentita dal file audio prodotto dalla dal quale CP_1 emerge che i soccorsi sono stati chiamati dal , marito della allorché i CP_4 Pt_1 protagonisti della vicenda si trovavano ancora sui luoghi del sinistro.
E, peraltro, inverosimile, come osservato dal primo giudice, che non vi sia stata richiesta di intervento di autorità, nonostante la fuga dell'altro mezzo, che i testimoni siano andati via senza aspettare l'arrivo dei soccorsi o quantomeno della sorella dell'attrice, che nonostante la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro, i testi non abbiano avuto il tempo di annotare la targa e ciò sebbene il mezzo sbandasse e si fermava prima di darsi alla fuga.
L'attrice, inoltre, non ha chiarito la localizzazione dei punti d'urto, non ha fornito documentazione fotografica dei danni riportati dal motociclo su cui era trasportata, né risulta se il conducente abbia riportato lesioni, così come non è stato chiarito se le lesioni CP_4 riportate dalla siano state causate dallo scontro con l'altro mezzo o siano Pt_1 conseguenza della caduta dal motociclo su cui era trasportata.
Ed ancora, alcun rilievo è stato svolto con il gravame alle osservazioni svolte dal primo giudice, secondo cui “... stando alla dinamica fornita dall'attrice, è facile dedurre che
l'urto subìto sul lato sinistro dal motociclo attoreo avrebbe certamente causato una spinta a destra della moto (ma l'arto danneggiato è il sinistro) su cui viaggiava, oltre che significativi danni materiali sulla stessa moto (“..il ciclomotore dell'attrice è rovinato in terra e sia il conducente che la trasportata sono caduti a terra..”; teste;
-l'attrice al riguardo non Tes_1 ha però fornito alcuna fotografia, né di danni subìti dal mezzo condotto dal marito, né del punto d'urto tra i veicoli coinvolti”.
Coerentemente, quindi, il primo giudice ha ritenuto la carenza di prova in ordine alla proposta domanda risarcitoria, sia con riferimento all'azione ex art. 141 C.d.A., difettando la prova della sussistenza dell'indefettibile presupposto che si sia verificato lo scontro tra due mezzi (Cass. SS.UU. 35318/2022), sia con riferimento all'azione ex art. 283 C.d.A., essendo rimasta sfornita la prova che il sinistro si sia verificato per fatto e colpa riconducibili al conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (ex multis,
Cass. Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023).
L'appello va, in definitiva, rigettato, conseguendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia 26.000,01-52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate. Vanno dichiarate irripetibili le spese in relazione alla posizione della parte appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
, avverso la sentenza n. 960, pubblicata il 30 maggio 2024, del Parte_1 giudice unico del Tribunale di Ragusa, rigetta l'appello e condanna Parte_1
a rifondere, in favore di e (già
[...] Controparte_9 CP_2 [...]
), le spese del grado, che liquida, per ciascuno di essi, in CP_3 complessivi € 6100,00 (ivi compresi €. 1050,00 per la fase di studio, €. 750,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 2750,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 24 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1024/2024 R.G.,
Promossa da
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Cannella;
APPELLANTE
Contro
quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_1 atti, dall'avv. Antonino Francone;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI (già ) società di diritto francese, in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Erika
Villanova e Yasmine Laachir;
APPELLATA
, nato a [...] il [...] (c.f. ; Controparte_4 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 13 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 960, pubblicata il 30 maggio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa rigettava la domanda proposta da volta ad ottenere declaratoria Parte_1 di esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro del conducente del motociclo non identificato e, stante la qualità di terza trasportata dell'attrice, condannare , Controparte_4 proprietario del motoveicolo Suzuki targato EH 07747, in solido con la compagnia
[...]
e per essa la società , ai sensi Controparte_5 Controparte_6 dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, nonché in solido con la Controparte_7
quale impresa designata dal FGVS, al pagamento della somma di € 44.392,00 a titolo
[...] di risarcimento del danno biologico subito, e di € 144,29 per rimborso delle spese mediche.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il tribunale che “L'attrice ha fondato la domanda di risarcimento dei danni su un presupposto di fatto rimasto non provato, ovvero lo scontro con altro veicolo ..... Nel caso di specie le risultanze istruttorie offrono i seguenti elementi:
dichiarava al perito accertatore della (dichiarazione che Parte_1 Controparte_8 veniva confermata in sede di interrogatorio formale del 25.03.2021): … venivo trasportata da mia sorella e cognato che sono arrivati sul luogo dell'incidente presso la guardia medica della frazione balneare di Marina di Ragusa e successivamente i sanitari del presidio avvertivano il 118 che mi accompagnavano presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Ragusa”; la teste , sentita all'udienza del 25.03.2021, ha Testimone_1 confermato di essere stata presente al momento del sinistro e di avere visto la dinamica descritta dall'attrice, ed ha pure dichiarato di aver chiamato i soccorsi (ma di non esserne sicura); che inoltre il motociclo pirata sbandava, ma non cadeva a terra dopo l'urto; che conosceva di vista l'attrice (entrambe provengono dalla stessa città); il teste
[...]
ha risposto affermativamente a tutte le domande ed ha puntualizzato che i Tes_2 soccorsi venivano chiamati dalla moglie (sull'art. 2 della seconda memoria istruttoria di
“ha chiamato mia moglie”) ....... Dagli elementi sopra descritti emerge un quadro CP_1 caratterizzato da numerose incongruenze che inducono a ritenere poco attendibili le testimonianze raccolte .... Alla luce di quanto sopra argomentato deve escludersi il coinvolgimento di almeno due veicoli”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 22 luglio 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio la , quale impresa designata dal FGVS, CP_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Si è, altresì, costituita in giudizio (già ), anch'essa CP_2 Controparte_3 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 13 maggio 2025.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, Controparte_4 nonostante sia stato regolarmente chiamato a parteciparvi.
Col primo motivo dell'appello, deduce il difetto di motivazione e la Parte_1 violazione dell'art. 132 cpc.
Sostiene che il primo giudice ha omesso di indicare le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto alla pronuncia di rigetto della domanda dell'attrice, limitandosi a riportare la norma dell'art. 141 del d. Lgs. 209 del 2005, senza argomentare e motivare il legame tra il fatto e la norma e senza sussumere la fattispecie astratta, portata dalla legge, in quella concreta, narrata negli atti del giudizio.
Col secondo motivo, l'appellante si duole dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Rileva, al riguardo, che le circostanze in cui si è verificato il sinistro sono state confermate da tutti i testimoni, senza che possa ravvisarsi contraddizione in ordine all'accadimento, nè in ordine alla qualità di trasportata dell'odierna appellante;
che sia la in interrogatorio formale, che i testi e hanno confermato senza Pt_1 Tes_2 Tes_1 dubbi e incongruenze che il sinistro è avvenuto tra i due mezzi all'intersezione tra via Gioia
e via Tomaselli, che il veicolo che ha impattato il motociclo del proveniva da via CP_4
Tomaselli, che ometteva di dare la precedenza e subito dopo l'impatto, non cadeva a terra, fuggendo senza prestare soccorso, che il e la cadevano a terra e CP_4 Pt_1 quest'ultima riportava le lesioni accertate dal CTU;
che le incongruenze riguardano elementi non essenziali e sono ben legittimate dal lasso di tempo intercorso dal verificarsi del sinistro al rilascio delle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale;
che in virtù del fatto che la terza trasportata non ha l'onere di provare la dinamica di un sinistro, qualora nel caso di specie il giudicante non abbia ritenuto provata la circostanza dello scontro tra due veicoli, avrebbe dovuto riconoscere, comunque, il risarcimento ai sensi dell'art. 144 D.lgs. n.
209/2005.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
Ritiene, invero, la Corte di condividere l'apprezzamento di irrilevanza probatoria espresso dal primo giudice riguardo alle emergenze di cui alla espletata prova testimoniale, appalesandosi lacunose, incoerenti e contraddittorie le dichiarazioni rese dai testi
[...]
e , tanto da precluderne il loro utilizzo ai fini istruttori. Testimone_1 Testimone_2
Richiamando le argomentazioni svolte dal primo giudice, la teste Testimone_1
escussa all'udienza del 25.03.2021, ha riferito di avere visto la dinamica
[...] dell'incidente, così come descritta in citazione e di aver chiamato i soccorsi. Il teste ha confermato che i soccorsi venivano chiamati dalla Testimone_3 Tes_1
Epperò, l'attrice ha dichiarato di essere stata accompagnata alla guardia medica dalla sorella e dal cognato e che era stato il personale della guardia medica a chiamare i soccorsi del 118. Tale affermazione è poi smentita dal file audio prodotto dalla dal quale CP_1 emerge che i soccorsi sono stati chiamati dal , marito della allorché i CP_4 Pt_1 protagonisti della vicenda si trovavano ancora sui luoghi del sinistro.
E, peraltro, inverosimile, come osservato dal primo giudice, che non vi sia stata richiesta di intervento di autorità, nonostante la fuga dell'altro mezzo, che i testimoni siano andati via senza aspettare l'arrivo dei soccorsi o quantomeno della sorella dell'attrice, che nonostante la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro, i testi non abbiano avuto il tempo di annotare la targa e ciò sebbene il mezzo sbandasse e si fermava prima di darsi alla fuga.
L'attrice, inoltre, non ha chiarito la localizzazione dei punti d'urto, non ha fornito documentazione fotografica dei danni riportati dal motociclo su cui era trasportata, né risulta se il conducente abbia riportato lesioni, così come non è stato chiarito se le lesioni CP_4 riportate dalla siano state causate dallo scontro con l'altro mezzo o siano Pt_1 conseguenza della caduta dal motociclo su cui era trasportata.
Ed ancora, alcun rilievo è stato svolto con il gravame alle osservazioni svolte dal primo giudice, secondo cui “... stando alla dinamica fornita dall'attrice, è facile dedurre che
l'urto subìto sul lato sinistro dal motociclo attoreo avrebbe certamente causato una spinta a destra della moto (ma l'arto danneggiato è il sinistro) su cui viaggiava, oltre che significativi danni materiali sulla stessa moto (“..il ciclomotore dell'attrice è rovinato in terra e sia il conducente che la trasportata sono caduti a terra..”; teste;
-l'attrice al riguardo non Tes_1 ha però fornito alcuna fotografia, né di danni subìti dal mezzo condotto dal marito, né del punto d'urto tra i veicoli coinvolti”.
Coerentemente, quindi, il primo giudice ha ritenuto la carenza di prova in ordine alla proposta domanda risarcitoria, sia con riferimento all'azione ex art. 141 C.d.A., difettando la prova della sussistenza dell'indefettibile presupposto che si sia verificato lo scontro tra due mezzi (Cass. SS.UU. 35318/2022), sia con riferimento all'azione ex art. 283 C.d.A., essendo rimasta sfornita la prova che il sinistro si sia verificato per fatto e colpa riconducibili al conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (ex multis,
Cass. Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023).
L'appello va, in definitiva, rigettato, conseguendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia 26.000,01-52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate. Vanno dichiarate irripetibili le spese in relazione alla posizione della parte appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
, avverso la sentenza n. 960, pubblicata il 30 maggio 2024, del Parte_1 giudice unico del Tribunale di Ragusa, rigetta l'appello e condanna Parte_1
a rifondere, in favore di e (già
[...] Controparte_9 CP_2 [...]
), le spese del grado, che liquida, per ciascuno di essi, in CP_3 complessivi € 6100,00 (ivi compresi €. 1050,00 per la fase di studio, €. 750,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 2750,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 24 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena