Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 265/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. EVANGELISTA GIORDANO, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA, presso i cui uffici domicilia, ope legis;
-appellato-
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 367/2023 del
15/12/2023, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16/01/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12/06/2024 , docente a tempo determinato alle Parte_1 dipendenze del con contratto fino al termine delle Controparte_1
attività scolastiche (30/06/2023) per 10 ore settimanali (cd. spezzone orario), ha impugnato la
subordine, al risarcimento dei danni subiti per la mancata assegnazione.
L'impugnata sentenza ha ritenuto insussistente il diritto vantato dal docente poiché il aveva provveduto al conferimento delle supplenze, sui Controparte_1 posti resisi via via disponibili, in conformità all'art. 4 d.l. n. 281/1991, in base al quale le operazioni di assegnazione di personale già espletate non possono in ogni caso essere rinnovate per successiva disponibilità di posti comunque verificatisi, ed alle previsioni dell'O.M. n. 112/2022, che regolamenta il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2022/2024, legittimamente assegnando al , primo Parte_1
in graduatoria e titolare di preferenza in quanto lavoratore invalido, il posto su spezzone orario inizialmente disponibile, ed ai docenti collocati nelle successive posizioni di graduatoria gli altri posti censiti e resisi disponibili in date successive, anche in considerazione del divieto di spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico previsto dall'art. 461 d.lgs. n. 297/1994.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 68/1999, 1175 e 1375 c.c. e 97 Cost., nonché dell'art. 12 c. 10, 12 e 14 O.M. n. 112/2022, poiché il Ministero datore di lavoro aveva illegittimamente riservato i turni di assegnazione delle supplenze successivi a quello in cui era stata conferita la supplenza ad esso appellante ai soli docenti collocati nelle successive posizioni di graduatoria, con conseguente violazione del proprio diritto di prelazione ad essere destinatario di proposta di contratto per incarichi di supplenza annuale, per i quali aveva espresso preferenza primaria, non potendo l'assegnazione della supplenza su spezzone orario nel primo turno essere considerata come una rinuncia alla preferenza per la supplenza annuale, né potendo gli incarichi essere assegnati a docenti in posizioni inferiori di graduatoria, anche in considerazione della riserva cui aveva diritto in quanto lavoratore invalido, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la procedura di assegnazione non era conforme all'O.M. n. 112/2022 ed era comunque violativa dei principi generali di imparzialità e buon andamento della p.A. e di buona fede e correttezza;
2. erroneità e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla domanda risarcitoria proposta, incoerenza rispetto alla motivazione di cui all'ordinanza emessa nella fase cautelare del giudizio di primo grado, ed omessa pronuncia su sussistenza e quantificazione del danno per violazione del diritto di prelazione all'assunzione, poiché: nell'ordinanza emessa in sede cautelare il giudice di primo grado aveva ritenuto che il diritto vantato avrebbe potuto ricevere adeguata tutela in via risarcitoria, laddove in sentenza, contraddittoriamente, aveva ritenuto l'operato del Ministero datore di lavoro conforme all'O.M. n. 112/2022; contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sussisteva il diritto di esso appellante al risarcimento del danno subito per effetto della mancata assegnazione di supplenza annuale su orario pieno, da considerarsi illegittima per quanto dedotto nel primo motivo di appello.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previo se del caso espletamento di c.t.u. contabile per la quantificazione del danno, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Il profilo del secondo motivo di appello attinente all'asserita contraddittorietà della motivazione è inammissibile o comunque radicalmente infondato, in quanto la dedotta contraddittorietà tra la motivazione dell'impugnata sentenza e quella dell'ordinanza resa dal giudice di primo grado in sede cautelare, non potrebbe in alcun modo -anche qualora sussistente- integrare vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Difatti, come pacifico, detto vizio consiste nel contrasto interno tra le parti della motivazione del medesimo provvedimento, tale da rendere impossibile una coerente ricostruzione dell'iter logico-giuridico sottostante alla decisione, ed è quindi tale solo se intrinseco alla sentenza, sicché non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di un grado o fase di giudizio rispetto a quelle compiute in altro grado o fase (cfr. Cass. Sez. L. n. 17196 del 17/08/2020 rv. 658536 – 01; Cass. Sez. 1 n.
6787 del 24/05/2000 rv. 536854 - 01).
I restanti profili dei motivi di gravame, in quanto relativi a questioni connesse, possono essere esaminati unitariamente. Ex art. 3 c. 1, 2, 4 e 5 d.M. Istruzione n. 131/2007, relativo al conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, emanato in attuazione dell'art. 4 l. n. 124/1999, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale, del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono, e del calendario delle convocazioni;
hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione;
l'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento;
le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, prima nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d'orario e poi nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione;
durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
L'impossibilità di rifacimento delle operazioni di conferimento di supplenza per gli aspiranti che hanno accettato la proposta di assunzione è conforme alle previsioni dell'art. 4 d.l. n.
281/1981, in base al quale le operazioni di assegnazione di personale già espletate non possono in ogni caso essere rinnovate per successiva disponibilità di posti comunque verificatasi.
Inoltre, ex art. 40 c. 7 CCNL Comparto Scuola 29/11/2007 (non disapplicato dai successivi
CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca e quindi tuttora applicabile ex art. 1 c. 10 CCNL
19/04/2018, vigente all'epoca dei fatti), il personale docente a tempo determinato con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale.
In base a tali disposizioni, deve ritenersi che l'accettazione della proposta di contratto a tempo determinato non può essere subordinata a riserva, poiché la disciplina regolamentare della procedura di copertura dei posti di supplenza, preordinata a tutelare l'interesse di carattere generale al pronto e regolare avvio dell'anno scolastico, contiene una elencazione specifica dei casi in cui il docente può rinunciare all'incarico o non accettarlo, come tale incompatibile con l'accettazione con riserva (cfr. Cass. Sez. L. n. 6050 del 13/03/2018 rv. 647528-01) e che il supplente che, al momento dell'attribuzione della cattedra, abbia scelto quella con orario settimanale inferiore alla ordinaria, ha comunque diritto di completare o elevare l'orario settimanale, qualora vi sia la disponibilità delle relative ore nella stessa provincia (cfr. Cass.
Sez. L. n. 22429 del 15/07/2022 rv. 665270 - 01), ma in caso di successiva disponibilità di ulteriori posti, le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza non possono essere rinnovate.
Pertanto, il docente già assegnatario di supplenza su spezzone orario, in caso di sopravvenuta disponibilità di ulteriori posti, non ha alcun diritto a partecipare alle relative convocazioni, al fine di vedersi assegnato un posto più favorevole (perché a cattedra con orario pieno, o a spezzone orario maggiore), perché ciò equivarrebbe ad un'integrale rinnovazione delle procedure di assegnazione con inclusione anche dei docenti già assegnatari, e porterebbe peraltro a qualificare l'iniziale accettazione dell'incarico come subordinata a riserva (appunto della possibilità di ottenimento di assegnazione più favorevole), in contrasto con i principi sopra richiamati.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il docente già assegnatario di supplenza su spezzone orario non ha alcuna prelazione ad essere destinatario di successiva proposta di contratto per incarichi di supplenza su posti per i quali aveva espresso, in sede di domanda di inclusione o di aggiornamento nelle relative graduatorie, preferenza maggiore rispetto a quello assegnatogli, e che si siano resi disponibili in un momento successivo all'assegnazione, ma ha diritto esclusivamente all'elevazione o al completamento dell'orario, in caso di successive disponibilità di posti ad orario non intero.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto pienamente legittime le previsioni dell'O.M. n. 112/2022, nella parte in cui (art. 12 c. 10 e 12) dispongono che l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento, e le disponibilità successive che si determinano sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento dell'orario da parte degli aspiranti cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, in qu nato essi conservano titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante.
Dette previsioni, difatti, sono assolutamente conformi alla normativa di riferimento sopra richiamata.
Altrettanto correttamente l'impugnata sentenza ha escluso, relativamente a dette disposizioni, ogni contrasto con i principi generali di imparzialità e buon andamento delle pp.AA. di cui all'art. 97 Cost. o di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., poiché l'esclusione della possibilità, per il docente già assegnatario di supplenza, di partecipare alle successive fasi di assegnazione al fine di ottenere un posto per il quale aveva espresso preferenza maggiore, e che si sia reso disponibile solo successivamente, comporta sì l'assegnazione del posto ad aspirante collocato in graduatoria in posizione inferiore, ma è con palese evidenza finalizzato ad evitare continui spostamenti di personale nel periodo iniziale di ciascun anno scolastico, garantendo così da un lato la continuità didattica, e dall'altro la stabilità dell'occupazione dei docenti supplenti, interessi generali poziori (soprattutto quanto alla continuità didattica, essenziale per la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, ex artt. 128 e 396 d.lgs. n. 297/1994, 21 l. n. 59/1997 e ex d.P.R. n. 88/2010 e d.P.R. n. 275/99) rispetto alla tutela degli interessi individuali degli aspiranti all'ottenimento di posti corrispondenti alle preferenze manifestate.
Ne consegue che l'appellante, il quale, come si rileva dalla documentazione prodotta in primo grado, è stato legittimamente destinatario di supplenza su spezzone orario in base ai posti disponibili, alla propria posizione in graduatoria ed alla relativa preferenza rispetto agli altri aspiranti a parità di titoli ex l. n. 68/1999, trattandosi di lavoratore appartenente alle cd. quote di riserva, ed alle preferenze espresse, il tutto con riferimento al momento dell'espletamento della relativa fase assunzionale, non aveva alcun diritto a partecipare ex novo alle successive fasi assunzionali, ma esclusivamente al completamento dell'orario secondo le modalità indicate nelle disposizioni sopra richiamate.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto pienamente legittimo l'agire del convenuto ed infondata la pretesa dell'odierno appellante, con conseguente CP_1
insussistenza di qualsivoglia fattispecie di danno risarcibile.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 367/2023 in data 15/12/2023 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 16/01/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -