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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 773/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 773/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 11 marzo 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Scarfò Manuela per l'avv. Daniela Benucci CP_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att. cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 773/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VANNUCCI VITO Parte_1 P.IVA_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. BENUCCI DANIELA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha adito il Tribunale per vedere accertata e dichiarata l'inesistenza del credito azionato Parte_1 dall' con il verbale unico di accertamento e notificazione del 10.1.2023 n. 202100019, notificato per CP_1 pec, il 17.1.2023, deducendo l'illegittimità dell'apertura della nuova posizione assicurativa del settore “altre attività” non avendo la società mai modificato la propria attività e comunque in ragione dell'irretroattività della variazione e della non debenza delle sanzioni civili richieste.
2. Si è costituito in giudizio l che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto, ai sensi dell'art.49 CP_1
L.88/89 e dell'art.1 Dlgs 38/2000, l è tenuto ad inquadrare le società nella gestione tariffaria dei CP_2
CP_ premi seguendo la classificazione disposta dall' ai fini previdenziali ed assistenziali e nel caso di specie risulta attiva una doppia posizione contributiva, nel settore terziario e pubblico.
3. La causa, istruita per documenti, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. Risulta per tabulas che la riclassificazione operata dall a seguito dell'accesso ispettivo del CP_1
CP_ 10.5.2022 si fonda sull'accertamento dell'apertura presso l di due posizioni contributive distinte, afferenti l'una al settore Terziario, l'altra al settore Enti Pubblici e sul conseguente obbligo dell' , ai CP_1 sensi dell'art 49 legge 88/89 e dell'art. 1 d. lgs. 38/2000, di inquadrare la società nella gestione tariffaria CP_ dei premi secondo la classificazione dell' anche con riferimento alla posizione contributiva relativa al settore Enti Pubblici.
1 6. In adempimento di tale obbligo di legge l ha dunque aperto una nuova posizione assicurativa (n. CP_1
93234285 (cfr certificato di variazione di cui al doc. 3 res.) con decorrenza dal 4.7.2016 per far “confluire CP_ le retribuzioni relative ai dipendenti che presso l risultano inseriti nella posizione 4205319169” (così nel verbale di accertamento;
cfr anche pag. 3 dello stesso verbale laddove – a conferma della CP_1 riclassificazione di una parte dei dipendenti già inquadrati dall'ente nel settore terziario - si legge “I medesimi importi dovranno essere detratti dalle retribuzioni indicate nella posizione assicurativa 9138936
(alle corrispondenti voci di tariffa) e la società dovrà corrispondere la differenza dei premi derivante dall'applicazione dei tassi di tariffa relativi al nuovo inquadramento del settore “Altre Attività”, nei modi e nei termini che saranno richiesti successivamente dalla sede di Livorno”), con la precisazione che CP_1
“in considerazione del fatto che la ha in corso un contenzioso con Parte_2
CP_ l proprio sull'esatto inquadramento da applicare si riserva di modificare l'inquadramento e/o gli importi degli imponibili applicati alle due posizioni assicurative, sulla base della definizione del contezioso succitato con l'Istituto Previdenziale”. CP_
7. Ora, proprio con riferimento al contenzioso in corso con l , parte ricorrente – premesso di essere stata costituita come società per azioni a capitale interamente pubblico e di aver proseguito, a far data dal 1.4.2004, l'attività dell precedentemente istituita per la gestione dell'edilizia residenziale della CP_4 provincia di Livorno - ha documentato:
- l'invio all in data 1.4.2004 (doc. 16 ric.) di denuncia iscrizione ditta per lo svolgimento di attività di CP_1 gestione del patrimonio ERP;
CP_
- l'invio all' in data 7.4.2004 del modello DM 68 al fine di comunicare l'avvenuto trasferimento del personale ATER (60 dipendenti) con mantenimento della posizione previdenziale (cfr. doc. 8 Pt_3 ric.); CP_
- il successivo inquadramento da parte dell' nel settore terziario, classe intermediari (cfr. doc. 9 ric.). CP_
8. A seguito di richiesta di informazioni all (cfr. mail dott. del 28.10.2024), si è chiarito che Tes_1
l'attribuzione a di due diverse posizioni previdenziali fin dal 1.4.2004, deriva dal fatto che, a Parte_1 seguito del passaggio dei dipendenti dalla , alcuni dipendenti (di cui alla posizione n. 425319169) – CP_4 così come consentito dagli accordi sindacali richiamati in ricorso – hanno optato per mantenere il versamento all , mentre gli altri (di cui alla posizione 4205375620) hanno optato per il versamento Pt_3
CP_ contributivo direttamente all . CP_
9. La società ha inoltre chiarito che il contenzioso tuttora pendente con l è stato originato dalla pretesa dell'ente previdenziale del pagamento di (alcuni) contributi minori per i suoi dipendenti nonostante la loro iscrizione all' , fermo restando l'inquadramento nel settore terziario. Pt_3
10. Richiamate le argomentazioni delle pronunce di primo e secondo grado, parte ricorrente ha rilevato che
2 CP_ con ordinanza 5429/19 (cfr. doc.14 ric.) la Suprema Corte, accogliendo sul punto la tesi dell , ha accertato la natura privatistica di , evidenziando che <<…la finalizzazione della società di Parte_1 capitali alla gestione in house di un servizio pubblico – il che accade ove la pubblica amministrazione provveda in proprio al perseguimento di scopi pubblici attribuendo l'appalto o il servizio ad altra entità mediante il sistema dell'affidamento diretto, c.d. in house providing, cioè senza gara – non muta la natura giuridica della società riguardo alle ricadute previdenziali dei rapporti di lavoro, assumendo rilievo nell'ordinamento nazionale e comunitario solo riguardo al mercato e alla tutela della concorrenza;
a ciò si aggiunga che Cass SU n. 28606/2009 nello statuire che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tema di azione di risarcimento danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, ha affermato che non è configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei
a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti;
…tale principio è stato adottato da tutta la giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite anche in relazione a società per azioni a partecipazione pubblica maggioritario o totalitaria, anche se sottoposte a penetranti poteri di controllo dell'ente pubblico o anche ove la S.p. A. gestisca un servizio pubblico essenziale (cfr. Cass. S.U. n. 20940/2011; Cass. S.U. n.
14957/2011; Cass. S.U. n. 14655/2011). In altre parole, non costituiscono indici della natura pubblica dell'ente né il controllo della Corte dei Conti (considerato il denaro pubblico utilizzato) né i vincoli di finanza pubblica (atteso che l'impegno di capitale pubblico impone comunque il rispetto dei principi di imparzialità, di economicità e di buon andamento della pubblica amministrazione); in breve la giurisprudenza di questa S. C., anche a livello di S.U., ha ripetutamente affermato che le disposizioni del codice civile sulle società per azioni a partecipazione pubblica non valgono a configurare uno statuto speciale delle stesse e che la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica l'assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta….; d'altronde, giova ribadire, la finalità perseguita dai legislatori nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all'obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico>>.
11. Ricostruiti così i termini della vicenda e dato per pacifico che la variazione di inquadramento operata dall deriva non dall'accertamento di una duplice attività da parte di tale da giustificare CP_1 Pt_1
l'attribuzione di una doppia classificazione (terziario e altre attività) ma, come riconosciuto dallo stesso CP_ ente convenuto, dall'adeguamento all'operato dell per i motivi chiariti dalla dott. alla luce Tes_1
3 delle argomentazioni della Suprema Corte n. 5429/2019 circa la natura privatistica di parte ricorrente e l'unicità dell'attività svolta dalla società per mezzo dei dipendenti pur soggetti a diverso regime contributivo, appare evidente l'infondatezza della pretesa creditoria dell , in quanto basata su un CP_1
CP_ inquadramento quale ente pubblico che – al di là della formale revisione e dell'attuale stato di
“congelamento” (cfr. sul punto mail della dott. – è da ritenersi errato. Tes_1
12. In definitiva dunque deve dichiararsi che niente è dovuto da ad per i titoli (verbale di Parte_1 CP_1 accertamento e certificato di variazione del rapporto assicurativo) impugnati. CP_
13. La portata vincolante dell'inquadramento dell rispetto al rapporto assicurativo dell in uno con CP_1
CP_ l'estraneità dell ai giudizi fra parte ricorrente e l costituiscono grave ed eccezionale ragione CP_1 per la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che niente è dovuto all' per i titoli di cui in parte motiva;
CP_1
- compensa le spese di lite fra le parti
Livorno, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 773/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 11 marzo 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Scarfò Manuela per l'avv. Daniela Benucci CP_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att. cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 773/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VANNUCCI VITO Parte_1 P.IVA_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. BENUCCI DANIELA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha adito il Tribunale per vedere accertata e dichiarata l'inesistenza del credito azionato Parte_1 dall' con il verbale unico di accertamento e notificazione del 10.1.2023 n. 202100019, notificato per CP_1 pec, il 17.1.2023, deducendo l'illegittimità dell'apertura della nuova posizione assicurativa del settore “altre attività” non avendo la società mai modificato la propria attività e comunque in ragione dell'irretroattività della variazione e della non debenza delle sanzioni civili richieste.
2. Si è costituito in giudizio l che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto, ai sensi dell'art.49 CP_1
L.88/89 e dell'art.1 Dlgs 38/2000, l è tenuto ad inquadrare le società nella gestione tariffaria dei CP_2
CP_ premi seguendo la classificazione disposta dall' ai fini previdenziali ed assistenziali e nel caso di specie risulta attiva una doppia posizione contributiva, nel settore terziario e pubblico.
3. La causa, istruita per documenti, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. Risulta per tabulas che la riclassificazione operata dall a seguito dell'accesso ispettivo del CP_1
CP_ 10.5.2022 si fonda sull'accertamento dell'apertura presso l di due posizioni contributive distinte, afferenti l'una al settore Terziario, l'altra al settore Enti Pubblici e sul conseguente obbligo dell' , ai CP_1 sensi dell'art 49 legge 88/89 e dell'art. 1 d. lgs. 38/2000, di inquadrare la società nella gestione tariffaria CP_ dei premi secondo la classificazione dell' anche con riferimento alla posizione contributiva relativa al settore Enti Pubblici.
1 6. In adempimento di tale obbligo di legge l ha dunque aperto una nuova posizione assicurativa (n. CP_1
93234285 (cfr certificato di variazione di cui al doc. 3 res.) con decorrenza dal 4.7.2016 per far “confluire CP_ le retribuzioni relative ai dipendenti che presso l risultano inseriti nella posizione 4205319169” (così nel verbale di accertamento;
cfr anche pag. 3 dello stesso verbale laddove – a conferma della CP_1 riclassificazione di una parte dei dipendenti già inquadrati dall'ente nel settore terziario - si legge “I medesimi importi dovranno essere detratti dalle retribuzioni indicate nella posizione assicurativa 9138936
(alle corrispondenti voci di tariffa) e la società dovrà corrispondere la differenza dei premi derivante dall'applicazione dei tassi di tariffa relativi al nuovo inquadramento del settore “Altre Attività”, nei modi e nei termini che saranno richiesti successivamente dalla sede di Livorno”), con la precisazione che CP_1
“in considerazione del fatto che la ha in corso un contenzioso con Parte_2
CP_ l proprio sull'esatto inquadramento da applicare si riserva di modificare l'inquadramento e/o gli importi degli imponibili applicati alle due posizioni assicurative, sulla base della definizione del contezioso succitato con l'Istituto Previdenziale”. CP_
7. Ora, proprio con riferimento al contenzioso in corso con l , parte ricorrente – premesso di essere stata costituita come società per azioni a capitale interamente pubblico e di aver proseguito, a far data dal 1.4.2004, l'attività dell precedentemente istituita per la gestione dell'edilizia residenziale della CP_4 provincia di Livorno - ha documentato:
- l'invio all in data 1.4.2004 (doc. 16 ric.) di denuncia iscrizione ditta per lo svolgimento di attività di CP_1 gestione del patrimonio ERP;
CP_
- l'invio all' in data 7.4.2004 del modello DM 68 al fine di comunicare l'avvenuto trasferimento del personale ATER (60 dipendenti) con mantenimento della posizione previdenziale (cfr. doc. 8 Pt_3 ric.); CP_
- il successivo inquadramento da parte dell' nel settore terziario, classe intermediari (cfr. doc. 9 ric.). CP_
8. A seguito di richiesta di informazioni all (cfr. mail dott. del 28.10.2024), si è chiarito che Tes_1
l'attribuzione a di due diverse posizioni previdenziali fin dal 1.4.2004, deriva dal fatto che, a Parte_1 seguito del passaggio dei dipendenti dalla , alcuni dipendenti (di cui alla posizione n. 425319169) – CP_4 così come consentito dagli accordi sindacali richiamati in ricorso – hanno optato per mantenere il versamento all , mentre gli altri (di cui alla posizione 4205375620) hanno optato per il versamento Pt_3
CP_ contributivo direttamente all . CP_
9. La società ha inoltre chiarito che il contenzioso tuttora pendente con l è stato originato dalla pretesa dell'ente previdenziale del pagamento di (alcuni) contributi minori per i suoi dipendenti nonostante la loro iscrizione all' , fermo restando l'inquadramento nel settore terziario. Pt_3
10. Richiamate le argomentazioni delle pronunce di primo e secondo grado, parte ricorrente ha rilevato che
2 CP_ con ordinanza 5429/19 (cfr. doc.14 ric.) la Suprema Corte, accogliendo sul punto la tesi dell , ha accertato la natura privatistica di , evidenziando che <<…la finalizzazione della società di Parte_1 capitali alla gestione in house di un servizio pubblico – il che accade ove la pubblica amministrazione provveda in proprio al perseguimento di scopi pubblici attribuendo l'appalto o il servizio ad altra entità mediante il sistema dell'affidamento diretto, c.d. in house providing, cioè senza gara – non muta la natura giuridica della società riguardo alle ricadute previdenziali dei rapporti di lavoro, assumendo rilievo nell'ordinamento nazionale e comunitario solo riguardo al mercato e alla tutela della concorrenza;
a ciò si aggiunga che Cass SU n. 28606/2009 nello statuire che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tema di azione di risarcimento danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, ha affermato che non è configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei
a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti;
…tale principio è stato adottato da tutta la giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite anche in relazione a società per azioni a partecipazione pubblica maggioritario o totalitaria, anche se sottoposte a penetranti poteri di controllo dell'ente pubblico o anche ove la S.p. A. gestisca un servizio pubblico essenziale (cfr. Cass. S.U. n. 20940/2011; Cass. S.U. n.
14957/2011; Cass. S.U. n. 14655/2011). In altre parole, non costituiscono indici della natura pubblica dell'ente né il controllo della Corte dei Conti (considerato il denaro pubblico utilizzato) né i vincoli di finanza pubblica (atteso che l'impegno di capitale pubblico impone comunque il rispetto dei principi di imparzialità, di economicità e di buon andamento della pubblica amministrazione); in breve la giurisprudenza di questa S. C., anche a livello di S.U., ha ripetutamente affermato che le disposizioni del codice civile sulle società per azioni a partecipazione pubblica non valgono a configurare uno statuto speciale delle stesse e che la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica l'assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta….; d'altronde, giova ribadire, la finalità perseguita dai legislatori nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all'obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico>>.
11. Ricostruiti così i termini della vicenda e dato per pacifico che la variazione di inquadramento operata dall deriva non dall'accertamento di una duplice attività da parte di tale da giustificare CP_1 Pt_1
l'attribuzione di una doppia classificazione (terziario e altre attività) ma, come riconosciuto dallo stesso CP_ ente convenuto, dall'adeguamento all'operato dell per i motivi chiariti dalla dott. alla luce Tes_1
3 delle argomentazioni della Suprema Corte n. 5429/2019 circa la natura privatistica di parte ricorrente e l'unicità dell'attività svolta dalla società per mezzo dei dipendenti pur soggetti a diverso regime contributivo, appare evidente l'infondatezza della pretesa creditoria dell , in quanto basata su un CP_1
CP_ inquadramento quale ente pubblico che – al di là della formale revisione e dell'attuale stato di
“congelamento” (cfr. sul punto mail della dott. – è da ritenersi errato. Tes_1
12. In definitiva dunque deve dichiararsi che niente è dovuto da ad per i titoli (verbale di Parte_1 CP_1 accertamento e certificato di variazione del rapporto assicurativo) impugnati. CP_
13. La portata vincolante dell'inquadramento dell rispetto al rapporto assicurativo dell in uno con CP_1
CP_ l'estraneità dell ai giudizi fra parte ricorrente e l costituiscono grave ed eccezionale ragione CP_1 per la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che niente è dovuto all' per i titoli di cui in parte motiva;
CP_1
- compensa le spese di lite fra le parti
Livorno, 11 marzo 2025
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