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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/04/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 2714/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
26/02/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio CASARA del Foro di Verona,
come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato il 09/04/2005 e trascritto nel Registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 95 - parte I - anno 2005),
ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Assegnare l'abitazione coniugale, di proprietà al 50% tra Parte_2
e , sita a Vigasio (VR), via Roma, n. 24,
[...] Parte_1
completa di arredi e corredi, a , presso il quale le Parte_2
figlie minori risiederanno, dando atto che la madre rilascerà Parte_1
la suddetta casa coniugale entro e non oltre tre mesi dal provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, asportando tutti i propri beni ed effetti personali.
3) Dare atto che tutti gli arredi e i corredi attualmente presenti nella casa coniugale sita a Vigasio (VR), via Roma, n. 24, rimangono in comproprietà di e di . Parte_2 Parte_1
4) Affidare le figlie gemelle minori della coppia, e ON [...]
, ad entrambi i genitori che, come per legge, assumeranno Persona_2
di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per le medesime relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno assunte da , presso il Parte_2
quale le minori e ON Persona_2
conserveranno la residenza anagrafica.
Tra le parti verrà seguita la seguente calendarizzazione:
A) avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé le figlie Parte_1
e a settimane ON Persona_2
2 alternate: dal mercoledì pomeriggio al termine della scuola sino al venerdì
sera dopo cena alle ore 21.00 e dal lunedì mattina sino al mercoledì
mattina con onere della madre di accompagnare le figlie a scuola.
B) avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé le figlie a Parte_1
fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e non caso in cui non vadano a scuola alle ore 21.00 sino al lunedì mattina quando le figlie verranno riaccompagnate a scuola dalla madre.
C) avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé le figlie Parte_1
durante le ferie estive per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, con comunicazione reciproca tra i genitori, entro il 15 maggio di ogni anno, della località prescelta per eventuali soggiorni.
D) avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé le figlie Parte_1
per metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività e quindi: dall'antivigilia di Natale al
30 dicembre e dal 30 dicembre all'Epifania compresa, nonché dal venerdì
antecedente la Pasqua al giorno di Pasqua compreso e dal Lunedì
dell'Angelo sino al rientro a scuola.
5) Porre a carico di , a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento ordinario delle figlie minori e ON [...]
, per spese di vitto, alloggio, vestiario, calzature ed accessori, Persona_2
il versamento alla madre dell'importo complessivo mensile di euro 200,00 (euro
100,00 ciascuna) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario.
6) Porre a carico di il pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie per le figlie e - ON Persona_2
ossia le spese medico-sanitarie per le figlie non coperte dal S.S.N., le spese di
3 carattere scolastico per le figlie (tasse di iscrizione e frequenza, acquisto di libri e materiale d'inizio d'anno, mensa, doposcuola ed eventuale trasporto), previa esibizione delle ricevute di pagamento e/o degli scontrini fiscali, nonché le ulteriori spese straordinarie per le figlie (attività ludico-ricreative, corsi extrascolastici, ripetizioni, vacanze-studio, vacanze-divertimento, ecc.), purché
previamente concordate tra i genitori - come da Protocollo Famiglia attualmente vigente presso il Tribunale di Verona.
7) Dare atto che si obbliga a trasferire a Parte_1 Parte_2
già proprietario del restante 50% dell'immobile, tramite un Notaio
[...]
di loro fiducia, la propria quota di proprietà del 50% dell'abitazione coniugale sita in Vigasio (VR), via Roma, n. 24, int.
7 - catastalmente censita al NCEU del medesimo Comune al Foglio 3 part. 890 sub. 11 p. S2 cat. A/2 classe 4 vani 5,5
con cantina e garage censito al Foglio 3 part. 891 sub. 1 p. S cat. C/6 classe 2
mq. 14 - presso la quale attualmente risiedono e con l'accollo integrale e liberatorio del mutuo n. 61280267 stipulato il 14/06/2007 con Controparte_1
- Filiale di Castel d'NO (VR) da parte di ,
[...] Parte_2
che si farà carico del pagamento di tutte le rate residue, liberando Pt_1
nei confronti del suddetto istituto di credito, come da nota del
[...]
10/02/2025.
8) Dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti,
pertanto non pretendono, rebus sic stantibus, alcuna forma di contributo al mantenimento personale, eccetto quanto sopra detto relativamente alla prole.
9) Dare atto che l'autovettura Cupra tg. GG980GG, già in uso a Parte_3 [...]
, rimarrà di esclusiva proprietà dello stesso. Parte_2
10) Dare atto che l'autovettura Lancia Delta tg. DT641LC, già in uso a Pt_1
, rimarrà di esclusiva proprietà della stessa.
[...]
4 13) Spese legali integralmente compensate.
14) I coniugi chiedono che venga emessa la sentenza che dichiara lo scioglimento del matrimonio applicando la legge rumena, la quale consente di procedere direttamente con il divorzio alle condizioni sopra indicate, o che prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di Verona che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le stesse parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c., come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne e per essa i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni educative,
morali e patrimoniali, che viene trasfusa nella presente sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, ai sensi dell'art. 473-
bis.4 c.p.c., si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole, in quanto manifestamente superfluo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che, essendo entrambe le parti cittadini rumeni, è applicabile la legge nazionale rumena, ai sensi dell'art. 5 comma 1
lettera c) Regolamento UE n. 1259 del 2010; inoltre, essendoci il consenso di entrambe le parti, è possibile procedere direttamente con il divorzio, ai sensi dell'art. 373 del Codice civile rumeno. In particolare, dal contenuto del ricorso introduttivo depositato congiuntamente emerge in modo chiaro come entrambe le parti siano addivenute in modo libero e consapevole alla volontà di sciogliere il matrimonio, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita delle stesse.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso introduttivo depositato il 26/02/2025, richiamate nelle note scritte depositate il 10/03/2025,
devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, le stesse risultano eque e legittime, tenuto conto che esse garantiscono ai figli il diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva, nonché il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
6 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 07/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
7
N. 2714/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
26/02/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio CASARA del Foro di Verona,
come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato il 09/04/2005 e trascritto nel Registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 95 - parte I - anno 2005),
ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Assegnare l'abitazione coniugale, di proprietà al 50% tra Parte_2
e , sita a Vigasio (VR), via Roma, n. 24,
[...] Parte_1
completa di arredi e corredi, a , presso il quale le Parte_2
figlie minori risiederanno, dando atto che la madre rilascerà Parte_1
la suddetta casa coniugale entro e non oltre tre mesi dal provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, asportando tutti i propri beni ed effetti personali.
3) Dare atto che tutti gli arredi e i corredi attualmente presenti nella casa coniugale sita a Vigasio (VR), via Roma, n. 24, rimangono in comproprietà di e di . Parte_2 Parte_1
4) Affidare le figlie gemelle minori della coppia, e ON [...]
, ad entrambi i genitori che, come per legge, assumeranno Persona_2
di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per le medesime relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno assunte da , presso il Parte_2
quale le minori e ON Persona_2
conserveranno la residenza anagrafica.
Tra le parti verrà seguita la seguente calendarizzazione:
A) avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé le figlie Parte_1
e a settimane ON Persona_2
2 alternate: dal mercoledì pomeriggio al termine della scuola sino al venerdì
sera dopo cena alle ore 21.00 e dal lunedì mattina sino al mercoledì
mattina con onere della madre di accompagnare le figlie a scuola.
B) avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé le figlie a Parte_1
fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e non caso in cui non vadano a scuola alle ore 21.00 sino al lunedì mattina quando le figlie verranno riaccompagnate a scuola dalla madre.
C) avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé le figlie Parte_1
durante le ferie estive per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, con comunicazione reciproca tra i genitori, entro il 15 maggio di ogni anno, della località prescelta per eventuali soggiorni.
D) avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé le figlie Parte_1
per metà delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività e quindi: dall'antivigilia di Natale al
30 dicembre e dal 30 dicembre all'Epifania compresa, nonché dal venerdì
antecedente la Pasqua al giorno di Pasqua compreso e dal Lunedì
dell'Angelo sino al rientro a scuola.
5) Porre a carico di , a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento ordinario delle figlie minori e ON [...]
, per spese di vitto, alloggio, vestiario, calzature ed accessori, Persona_2
il versamento alla madre dell'importo complessivo mensile di euro 200,00 (euro
100,00 ciascuna) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario.
6) Porre a carico di il pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie per le figlie e - ON Persona_2
ossia le spese medico-sanitarie per le figlie non coperte dal S.S.N., le spese di
3 carattere scolastico per le figlie (tasse di iscrizione e frequenza, acquisto di libri e materiale d'inizio d'anno, mensa, doposcuola ed eventuale trasporto), previa esibizione delle ricevute di pagamento e/o degli scontrini fiscali, nonché le ulteriori spese straordinarie per le figlie (attività ludico-ricreative, corsi extrascolastici, ripetizioni, vacanze-studio, vacanze-divertimento, ecc.), purché
previamente concordate tra i genitori - come da Protocollo Famiglia attualmente vigente presso il Tribunale di Verona.
7) Dare atto che si obbliga a trasferire a Parte_1 Parte_2
già proprietario del restante 50% dell'immobile, tramite un Notaio
[...]
di loro fiducia, la propria quota di proprietà del 50% dell'abitazione coniugale sita in Vigasio (VR), via Roma, n. 24, int.
7 - catastalmente censita al NCEU del medesimo Comune al Foglio 3 part. 890 sub. 11 p. S2 cat. A/2 classe 4 vani 5,5
con cantina e garage censito al Foglio 3 part. 891 sub. 1 p. S cat. C/6 classe 2
mq. 14 - presso la quale attualmente risiedono e con l'accollo integrale e liberatorio del mutuo n. 61280267 stipulato il 14/06/2007 con Controparte_1
- Filiale di Castel d'NO (VR) da parte di ,
[...] Parte_2
che si farà carico del pagamento di tutte le rate residue, liberando Pt_1
nei confronti del suddetto istituto di credito, come da nota del
[...]
10/02/2025.
8) Dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti,
pertanto non pretendono, rebus sic stantibus, alcuna forma di contributo al mantenimento personale, eccetto quanto sopra detto relativamente alla prole.
9) Dare atto che l'autovettura Cupra tg. GG980GG, già in uso a Parte_3 [...]
, rimarrà di esclusiva proprietà dello stesso. Parte_2
10) Dare atto che l'autovettura Lancia Delta tg. DT641LC, già in uso a Pt_1
, rimarrà di esclusiva proprietà della stessa.
[...]
4 13) Spese legali integralmente compensate.
14) I coniugi chiedono che venga emessa la sentenza che dichiara lo scioglimento del matrimonio applicando la legge rumena, la quale consente di procedere direttamente con il divorzio alle condizioni sopra indicate, o che prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di Verona che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le stesse parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c., come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne e per essa i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni educative,
morali e patrimoniali, che viene trasfusa nella presente sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, ai sensi dell'art. 473-
bis.4 c.p.c., si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole, in quanto manifestamente superfluo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che, essendo entrambe le parti cittadini rumeni, è applicabile la legge nazionale rumena, ai sensi dell'art. 5 comma 1
lettera c) Regolamento UE n. 1259 del 2010; inoltre, essendoci il consenso di entrambe le parti, è possibile procedere direttamente con il divorzio, ai sensi dell'art. 373 del Codice civile rumeno. In particolare, dal contenuto del ricorso introduttivo depositato congiuntamente emerge in modo chiaro come entrambe le parti siano addivenute in modo libero e consapevole alla volontà di sciogliere il matrimonio, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita delle stesse.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso introduttivo depositato il 26/02/2025, richiamate nelle note scritte depositate il 10/03/2025,
devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, le stesse risultano eque e legittime, tenuto conto che esse garantiscono ai figli il diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva, nonché il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
6 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 07/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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