TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 5202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5202 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV LI nella causa civile iscritta al n° 517/2025 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
IA TT
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to DARIO MILANA
- resistente -
All'esito dell'udienza del 24.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite relative alla fase cautelare e di merito.
Pone a carico dell'Erario le spese per la difesa processuale di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 8.1.2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e avendo premesso di avere partecipato alla selezione pubblica Parte_2
per titoli e prova di idoneità bandito in esecuzione della Determina 322 del 14 dicembre 2022 per la copertura di n. 306 posti di operaio da assumere a tempo indeterminato presso la predetta Società, deduceva che, superata a prova di idoneità, era stato inserito nella graduatoria definitiva di merito alla posizione 418 col punteggio errato di 63 anziché quello corretto di 73, in quanto non gli erano stati riconosciuti i dieci punti spettanti per il possesso della patente A1, risultando quindi idoneo non vincitore.
Lamentava l'illegittimità dell'operato della società e domandava di “Ritenere il diritto del ricorrente alla valutazione di tutti i titoli dichiarati e presentati alla Commissione di concorso, ivi compreso il requisito del possesso del titolo della patente di tipo “ , con il Nu_1
conseguente diritto all'attribuzione del punteggio superiore pari a n 73 punti, in luogo di quello in effetti assegnato di n 63 punti;
2) Condannare la a rivalutare la posizione del sig. in merito Parte_2 Parte_1
alla procedura di selezione per la copertura di n. 306 posti di Operaio da assumere a tempo indeterminato presso la con l'attribuzione del seguente Parte_2
punteggio: 73 (settantatre), e, conseguentemente ad effettuare il riposizionamento dello stesso nella graduatoria definitiva, tra i candidati risultati vincitori (ammessi) della procedura di selezione, tra il numero 13 e il n 40 in graduatoria;
3) In via subordinata, disporre l'obbligo in capo alla di risarcire il danno Parte_2
patrimoniale e non patrimoniale arrecato al sig. quantificato in via equitativa dal Giudice Pt_1
adito”.
La si costituiva in giudizio e domandava il rigetto del ricorso, di cui Parte_2
contestava la fondatezza.
Con istanza ex art. 700 c.p.c. depositata il 5.3.2025, domandava di ordinare alla di procedere alla collocazione del ricorrente nella graduatoria definitiva Parte_2
con il punteggio di punti n 73 tra il numero posizione 13 e il n. 40 in graduatoria e quindi proclamarlo tra i candidati risultati vincitori (ammessi) della procedura di selezione.
2 Con ordinanza cautelare del 2.4.2025, questo Tribunale, in diversa composizione, accoglieva il ricorso cautelare e, per l'effetto, ordinava a di Parte_2
attribuire a , in via provvisoria ed urgente, gli ulteriori 10 punti Parte_1
previsti per il possesso di una patente di tipo A, collocandolo nella posizione di graduatoria consequenziale e rinviando, per la regolamentazione delle spese di lite, alla fase del merito.
Con le note conclusive, le parti rappresentavano che nelle more del giudizio, ovvero il 5.9.2025, il ricorrente era stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Sulla scorta delle incontestate allegazioni della convenuta circa l'avvenuta assunzione del ricorrente nelle more del giudizio, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, deve aversi riguardo al merito della causa e all'eventuale fondatezza del ricorso.
Tuttavia, nella specie, la presenza di orientamenti difformi, anche successivi all'ordinanza collegiale in atti, sulla questione oggetto di causa (riconoscimento del punteggio per la patente AM) giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio (cautelare e di merito).
Stante l'ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio, le spese per la difesa della stessa vanno poste a carico dell'Erario e liquidate con separato decreto, tenuto conto del valore ( indeterminabile) della causa, in base al grado di complessità della stessa, calcolato applicando i minimi tariffari (visto il significativo numero di contenziosi analoghi al presente e l'assenza nella specie di questioni di fatto e diritto).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 01/12/2025.
3 IL GIUDICE
LV LI
4
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV LI nella causa civile iscritta al n° 517/2025 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
IA TT
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to DARIO MILANA
- resistente -
All'esito dell'udienza del 24.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite relative alla fase cautelare e di merito.
Pone a carico dell'Erario le spese per la difesa processuale di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 8.1.2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e avendo premesso di avere partecipato alla selezione pubblica Parte_2
per titoli e prova di idoneità bandito in esecuzione della Determina 322 del 14 dicembre 2022 per la copertura di n. 306 posti di operaio da assumere a tempo indeterminato presso la predetta Società, deduceva che, superata a prova di idoneità, era stato inserito nella graduatoria definitiva di merito alla posizione 418 col punteggio errato di 63 anziché quello corretto di 73, in quanto non gli erano stati riconosciuti i dieci punti spettanti per il possesso della patente A1, risultando quindi idoneo non vincitore.
Lamentava l'illegittimità dell'operato della società e domandava di “Ritenere il diritto del ricorrente alla valutazione di tutti i titoli dichiarati e presentati alla Commissione di concorso, ivi compreso il requisito del possesso del titolo della patente di tipo “ , con il Nu_1
conseguente diritto all'attribuzione del punteggio superiore pari a n 73 punti, in luogo di quello in effetti assegnato di n 63 punti;
2) Condannare la a rivalutare la posizione del sig. in merito Parte_2 Parte_1
alla procedura di selezione per la copertura di n. 306 posti di Operaio da assumere a tempo indeterminato presso la con l'attribuzione del seguente Parte_2
punteggio: 73 (settantatre), e, conseguentemente ad effettuare il riposizionamento dello stesso nella graduatoria definitiva, tra i candidati risultati vincitori (ammessi) della procedura di selezione, tra il numero 13 e il n 40 in graduatoria;
3) In via subordinata, disporre l'obbligo in capo alla di risarcire il danno Parte_2
patrimoniale e non patrimoniale arrecato al sig. quantificato in via equitativa dal Giudice Pt_1
adito”.
La si costituiva in giudizio e domandava il rigetto del ricorso, di cui Parte_2
contestava la fondatezza.
Con istanza ex art. 700 c.p.c. depositata il 5.3.2025, domandava di ordinare alla di procedere alla collocazione del ricorrente nella graduatoria definitiva Parte_2
con il punteggio di punti n 73 tra il numero posizione 13 e il n. 40 in graduatoria e quindi proclamarlo tra i candidati risultati vincitori (ammessi) della procedura di selezione.
2 Con ordinanza cautelare del 2.4.2025, questo Tribunale, in diversa composizione, accoglieva il ricorso cautelare e, per l'effetto, ordinava a di Parte_2
attribuire a , in via provvisoria ed urgente, gli ulteriori 10 punti Parte_1
previsti per il possesso di una patente di tipo A, collocandolo nella posizione di graduatoria consequenziale e rinviando, per la regolamentazione delle spese di lite, alla fase del merito.
Con le note conclusive, le parti rappresentavano che nelle more del giudizio, ovvero il 5.9.2025, il ricorrente era stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Sulla scorta delle incontestate allegazioni della convenuta circa l'avvenuta assunzione del ricorrente nelle more del giudizio, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, deve aversi riguardo al merito della causa e all'eventuale fondatezza del ricorso.
Tuttavia, nella specie, la presenza di orientamenti difformi, anche successivi all'ordinanza collegiale in atti, sulla questione oggetto di causa (riconoscimento del punteggio per la patente AM) giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio (cautelare e di merito).
Stante l'ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio, le spese per la difesa della stessa vanno poste a carico dell'Erario e liquidate con separato decreto, tenuto conto del valore ( indeterminabile) della causa, in base al grado di complessità della stessa, calcolato applicando i minimi tariffari (visto il significativo numero di contenziosi analoghi al presente e l'assenza nella specie di questioni di fatto e diritto).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 01/12/2025.
3 IL GIUDICE
LV LI
4