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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 51/2023
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
RE Marchesi Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 51/2023 R.G., avente come oggetto: “separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Boario Parte_1 C.F._1
Terme (BS), presso lo studio dall'Avv. Stefania Ostan, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata a Pian Camuno Controparte_1 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. Michela Gheza, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (in data 24.11.2023 è stata depositata nel fascicolo telematico comunicazione di rinuncia al mandato)
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da udienza del 18.9.2024):
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: dichiarare la separazione personale dei coniugi
e , con addebito alla moglie ex art. 151 c.c., comma secondo, Parte_1 Controparte_1 alle seguenti condizioni:
a) - vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) - confermare l'affido in via esclusiva dei figli minori e RE al padre, attribuendo Per_1 allo stesso l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei minori, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli, con collocazione prevalente degli stessi presso il padre e facoltà della madre di vederli liberamente, previo accordo con il padre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
c) - porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, con il versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili (ossia € 150,00 mensili per ciascun figlio), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli Indici Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da Protocollo adottato dal Tribunale adito in data 14.07.2016; d) - vietare alla signora il trasferimento di residenza e l'espatrio dei minori, in assenza Pt_2 di autorizzazione del padre;
e) - mantenere l'iscrizione dei minori nel circuito SIRENE, ordinato dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto cron. n. 1753/2022. Spese e compensi professionali di causa interamente rifusi”; Per parte resistente (come da prima memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.):
“In via principale:
1) – autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) – pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e con Controparte_1 Parte_1 addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito per grave violazione dei diritti della moglie costituzionalmente garantiti, nonché dei doveri di cui all'art. 143 e 147 c.c. da parte del marito/padre medesimo;
3)- disporsi che i figli minori e RE vengano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ma con la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i minori ogniqualvolta lo desideri. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente e le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli saranno assunte di comune intesa tra i genitori, mentre quelle afferenti la vita quotidiana ed ordinaria dal genitore con cui i minori si troveranno nel momento in cui dovranno essere assunte;
4)- assegnarsi la casa familiare sita in Darfo Boario Terme (BS), Località Prati Cantù n. 12, unitamente a ciò che l'arreda, correda ed orna, ai figli e RE, che ivi abiteranno Per_1 con la madre collocataria;
5)- disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 CP_1 entro il giorno venti di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, un importo mensile almeno pari ad € 600,00, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al giorno in cui i coniugi compariranno avanti il Presidente del Tribunale per l'udienza ex art.708 c.p.c. Inoltre, disporsi che il padre contribuisca, nella misura del 50%, alle spese non coperte dall'assegno mensile che si rendessero necessarie per i figli e di cui al protocollo del Tribunale di Brescia, che qui si intende integralmente richiamato;
6)- disporsi che il signor provveda a versare le somme erogate dall'INPS, a titolo di Parte_1 misure di sostegno economico per i figli a carico (Assegno Unico), direttamente alla stessa e a favore dei figli minori;
7)- disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 CP_1 entro il giorno venti di ogni mese, a titolo di contributo economico di sostegno, un importo almeno pari ad € 200,00, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al giorno in cui i coniugi compariranno avanti il Presidente del Tribunale per l'udienza ex art.708 c.p.c.;
8)- prevedere la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti;
9)- disporre che i genitori possano provvedere al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio nell'interesse dei figli minori e Per_1
RE.
10)- Rigettare ogni avversa domanda del ricorrente.
In via subordinata:
1)- autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto.
2)- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e con Controparte_1 Parte_1 addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito per grave violazione dei diritti della moglie costituzionalmente garantiti, nonché dei doveri di cui all'art. 143 e 147 c.c. da parte del marito/padre medesimo;
3)- disporsi che i figli minori e RE vengano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso il padre, ma con la possibilità per la madre di vedere e tenere con sé i minori ogni qualvolta lo desideri. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente e le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli saranno assunte di comune intesa tra i genitori, mentre quelle afferenti la vita quotidiana ed ordinaria dal genitore con cui i minori si troveranno nel momento in cui dovranno essere assunte;
4)- disporsi a carico del signor l'obbligo di mantenimento diretto dei figli minori, Parte_1 oltre che la corresponsione delle spese non coperte dall'assegno mensile, nella misura del 50%, che si rendessero necessarie per i figli e di cui al protocollo del Tribunale di Brescia, che qui si intende integralmente richiamato;
5)- prevedere la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti;
6)- disporre che i genitori possano provvedere al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio nell'interesse dei figli minori e Per_1
RE.
7)- rigettare ogni avversa domanda del ricorrente.”.
In via istruttoria:
- Ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze in fatto di cui in narrativa da intendersi qui integralmente ripetute precedute dalla locuzione “Vero che”, con riserva di analitica capitolazione ed indicazione dei testi.
- Si chiede ammettersi, ove occorrendo, l'accertamento del complessivo ed effettivo patrimonio del signor , con riguardo alle disponibilità economiche, all'individuazione Parte_1 delle proprietà immobiliari e mobiliari, all'entità dei risparmi nonché dei depositi bancari, di quote in società, di disponibilità finanziarie, ecc., per mezzo delle competenti Autorità. In ogni caso: Spese e compensi professionali interamente rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 3.1.2023 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
civile il 18.2.2016 a Darfo Boario Terme (BS) con , iscritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2016, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli in data 31.3.2016, e Per_1
RE, in data 13.2.2018, e che la casa coniugale, sita a Darfo Boario Terme, in via Quarteroni
n. 24, era di proprietà di terzi (la zia paterna del ricorrente) ed era stata concessa in comodato gratuito ai coniugi.
Il ricorrente riferiva che la moglie, nel marzo 2022, gli aveva manifestato l'intenzione di lasciare la casa coniugale con i figli minori per ignota destinazione, circostanza che l'aveva indotto a proporre ricorso dinanzi al Tribunale per i Minorenni per l'adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale materna, nel timore che la consorte lasciasse l'Italia per l'Albania, instaurando un procedimento che era, infine, stato archiviato per intervenuto accordo fra i coniugi, intenzionati a separarsi e a realizzare un collocamento paritario dei minori, con trasferimento della madre in una casa vicina a quella occupata dal nucleo familiare in precedenza unito con il sostegno economico del ricorrente. In esecuzione di tale accordo, infatti, nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni, dal luglio 2022, la resistente si era trasferita con i figli in un appartamento in locazione a Darfo Boario Terme, Località Prati di Cantù, n. 12.
Tuttavia, dopo un primo allontanamento temporaneo avvenuto nel mese di ottobre 2022, la resistente, nel dicembre 2022, aveva lasciato i figli e RE al marito e si era Per_1
allontanata definitivamente da Darfo Boario Terme per dirigersi nei dintorni di Napoli per asseriti motivi di lavoro.
Il ricorrente chiedeva, quindi, in questa sede, la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'affidamento super esclusivo dei figli a sé, con collocamento principale presso di sé e facoltà della madre di incontrarli liberamente previo accordo con il padre, un contributo al mantenimento dei figli a carico della madre proporzionale al reddito di costei, il divieto in capo a lei al trasferimento e all'espatrio dei minori senza il consenso del padre, e la conservazione dell'iscrizione dei figli nel circuito Sirene.
All'udienza presidenziale celebrata il 29.3.2023 compariva la resistente, la quale chiedeva, a sua volta, la pronuncia della separazione con addebito al marito, oltre all'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso il padre e mantenimento diretto degli stessi ad opera dei genitori, e la suddivisione delle spese straordinarie al 50% fra questi ultimi.
All'esito dell'udienza presidenziale, su accordo delle parti, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso il ricorrente nella casa familiare, a lui assegnata, e con frequentazione della madre, previo accordo con il padre e tenuto conto della possibilità della stessa di tornare a Darfo Boario
Terme da Napoli. In quella sede, le parti si accordavano anche affinché il sostenesse Parte_1
tutte le spese per i figli, sia quelle ordinarie che quelle straordinarie, e pagasse metà del canone di locazione della casa sita a Darfo Boario Terme, via Località Prati di Cantù, che la moglie avrebbe continuato ad occupare nell'esercitare il suo diritto di visita dei figli, e la moglie pagasse l'altra metà del canone e le utenze dell'abitazione. La si impegnava altresì a CP_1
fare stabile rientro a Darfo nel settembre 2023, mese a decorrere dal quale le parti avrebbero realizzato un collocamento sostanzialmente paritario dei figli, con suddivisione al 50% ciascuno delle spese, sia ordinarie che straordinarie, per i minori.
In occasione della prima udienza di comparizione, tuttavia, il Giudice Istruttore, tenuto conto del mancato rispetto da parte della resistente degli impegni assunti in udienza presidenziale, modificava i provvedimenti temporanei ed urgenti in essere, disponendo l'affidamento super esclusivo dei figli e RE al padre, con collocamento prevalente presso di lui, Per_1
assegnazione a lui della casa familiare sita in via Quarteroni n. 24, e facoltà della madre di vederli liberamente previo accordo con il padre, e ponendo a carico della un CP_1
contributo al mantenimento dei figli pari ad € 300,00 mensili complessivi (ossia ad € 150,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva n. 3093/2023, pubblicata il 30.11.2023, veniva pronunciata la separazione dei coniugi.
All'udienza del 18.09.2024, svoltasi in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, mentre le ultime conclusioni depositate dalla resistente risultavano quelle della memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. sopra trascritte, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 3093/2023, pubblicata il 30.11.2023: sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
2. Sulle domande di addebito della separazione
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale. Una delle cause di addebito della separazione è l'abbandono ingiustificato della casa coniugale, circostanza che rende impossibile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi e l'espletamento degli ulteriori doveri di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.
“Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (cfr., ex multis, Cass. n. 12241/2020).
Nel caso di specie, la resistente, nel marzo 2022, aveva manifestato al l'intenzione di Parte_1
lasciare la casa coniugale con i figli minori, dapprima indicando in modo generico quale luogo di destinazione Brescia, presso una cugina, e successivamente Napoli, ritenendo non essere suo obbligo informare il marito circa la nuova residenza dei figli, così costringendo il marito, nel timore che ella lasciasse definitivamente l'Italia per l'Albania insieme a costoro, ad instaurare presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia un procedimento ex art. 336 c.c. finalizzato ad ottenere misure limitative della responsabilità genitoriale materna. Vero che tale procedimento si è concluso con un'archiviazione per intervenuto accordo fra le parti, tuttavia, nelle more del procedimento, il Tribunale per i Minorenni aveva adottato un decreto provvisorio che confermava la fondatezza del timore paterno, il quale aveva nominato un curatore speciale ai minori, vietato il trasferimento di residenza e l'espatrio di costoro, ordinato di inserirli nel circuito Sirene, e prescritto alla madre, pena la decadenza dalla responsabilità genitoriale, di riportare i minori nel luogo di residenza abituale, presso la casa coniugale e di assumere un atteggiamento collaborativo con il padre dei minori, e disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali. Vero anche che, in un primo momento, la resistente si era attenuta agli impegni presi, trasferendosi con i figli in un appartamento in locazione a Darfo
Boario Terme, Località Prati di Cantù, n. 12, dal mese di luglio 2022 (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso), tuttavia, già nel mese di ottobre 2022, la resistente si è allontanata per un periodo da
Darfo, lasciando i figli al padre, per poi trasferirsi definitivamente a Napoli da sola dal dicembre dello stesso anno, peraltro per motivi lavorativi rivelatisi insussistenti.
Queste circostanze sono state riferite in modo verosimile dal ricorrente negli scritti difensivi e in sede di udienza presidenziale e non sono state contestate dalla resistente.
Nel caso di specie risulta, dunque, provato che la abbia abbandonato la casa coniugale CP_1
e il nucleo familiare, composto dal marito e da figli in tenera età, mostrando totale disinteresse ai bisogni degli stessi e incapacità di prendersene cura. Le motivazioni addotte dalla resistente a giustificazione dei propri viaggi lontano dall'abitazione, legate all'attività lavorativa, risultano, infatti, del tutto generiche e non provate.
Inoltre, la circostanza che la donna risulti di fatto irreperibile da data immediatamente successiva al deposito della memoria integrativa, avendo il proprio difensore rinunciato al mandato per le difficoltà comunicative con la propria assistita, oltre a rappresentare un'ulteriore conferma della sua condotta di abbandono, impedisce di dare la prova del carattere giustificato della condotta violativa del dovere di coabitazione di cui all'art.143 c.c. idoneo ad escludere l'addebito, in quanto la resistente non ha svolto richieste istruttorie ammissibili sul punto.
Alla luce delle evidenze sopra riportate non può che accogliersi la domanda di addebito della separazione alla CP_1
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 156, comma 1 c.c., la domanda della resistente di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento in proprio favore non possa trovare accoglimento, sussistendo, a tal fine, la condizione ostativa dell'addebito della separazione in capo alla
CP_1
Quanto alla domanda di addebito della separazione al Bertenghi formulata dalla resistente, essa
è fondata sul fatto che la crisi coniugale sarebbe stata causata dall'ingerenza nel ménage familiare dei suoceri e della famiglia di origine del ricorrente e dalle condotte omissive del marito, che non avrebbe impedito tali ingerenze.
Tali elementi, tuttavia, non sono riconducibili alla violazione di alcuno dei doveri coniugali, che dovrebbe fondare la richiesta di addebito della separazione a carico di uno dei coniugi.
La domanda di addebito della separazione nei confronti del ricorrente deve essere, pertanto, respinta.
3. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figli
Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori a sé stesso. La resistente, invece, ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025). Nel caso di specie, ciò che emerge in modo inequivocabile è il progressivo disinteressamento della verso i figli minori. La resistente, come ricostruito innanzi, ha abbandonato la CP_1
casa coniugale e i figli, affidandoli al padre, per trasferirsi a Napoli, prima temporaneamente nel mese di ottobre 2022, e poi definitivamente dal dicembre dello stesso anno. All'udienza presidenziale del 29.3.2023, poi, si è impegnata a fare rientro a Darfo Boario Terme dal mese di settembre 2023 per prendersi cura della prole, ma non ha onorato il proprio impegno, rendendosi altresì di fatto irreperibile.
È evidente che il comportamento della madre di abbandono dei figli e RE, la Per_1
debolezza delle motivazioni, che la inducono ad intrattenersi lontano da loro, il mancato rispetto degli impegni seriamente assunti in udienza presidenziale e il comportamento processuale della stessa, che di fatto non è reperibile, oltre a denotare l'inaffidabilità e l'incapacità della di organizzare la propria vita in misura rispondente agli interessi dei CP_1 figli e di comprendere l'importanza delle conseguenze delle proprie azioni sugli stessi, manifestano il disinteresse della predetta nei confronti della prole.
Tali elementi, quindi, sono espressivi dell'incapacità della resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento dei minori e RE alla madre, quindi, non appare confacente ai loro Per_1
interessi.
Al contrario, il è sempre stato una figura costante di riferimento per i propri figli, Parte_1
avendo provveduto quotidianamente ai loro bisogni, sia morali che materiali, facendosene completamente carico, da quando la resistente ha abbandonato la casa coniugale, ma anche nel periodo precedente a tale evento.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dal ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo dei figli e RE a sé, nella forma così detta “rafforzata” o “superesclusiva” Per_1
di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso il unico Parte_1 genitore col quale essi convivono dal mese di dicembre 2022, presso l'abitazione sita a Darfo
Boario Terme, in via Quarteroni n. 24, che deve essere assegnata al padre quale genitore collocatario dei minori ex art. 337-sexies c.c. Per quanto riguarda gli incontri con la madre, invece, questi potranno avvenire liberamente, previo accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Per quanto attiene agli aspetti economici, deve essere confermato quanto previsto in sede di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti all'udienza di comparizione del 29.9.2023, prevedendo il versamento da parte della resistente di un contributo al mantenimento dei figli minori di € 300,00 mensili complessivi (ossia di € 150,00 mensili per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie, considerati l'assenza di frequentazioni materne, l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sul padre, e la conformità della statuizione con la domanda formulata dal ricorrente sul punto.
4. Sulle istanze istruttorie del resistente
Le richieste istruttorie formulate dalla resistente nella memoria di costituzione sono state formulate in modo inammissibilmente generico in violazione dell'art. 244 c.p.c., pertanto debbono essere rigettate.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere regolamentate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito della stessa a CP_1 Controparte_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Rigetta la domanda di addebito della separazione al ricorrente formulata dalla resistente;
4) Rigetta la domanda della resistente di attribuzione di un contributo al proprio mantenimento a carico del ricorrente;
5) Affida in via esclusiva i figli minori l Persona_2 Persona_3 padre, attribuendo allo stesso l'esercizio in via esclusiva della Parte_1
responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei figli, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocamento prevalente presso il padre e frequentazione libera della madre, previo accordo con il padre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
6) Assegna a a casa familiare sita a Darfo Boario Terme (BS), in via Parte_1
Quarteroni n. 24;
7) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e con il versamento di un assegno Persona_2 Persona_3 dell'importo di € 300,00 mensili complessivi (ossia di € 150,00 mensili per ciascuno), da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
8) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 [...] le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 136,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 29.5.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
Provvedimento redatto con la collaborazione della nna Gilberti CP_2
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
RE Marchesi Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 51/2023 R.G., avente come oggetto: “separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Boario Parte_1 C.F._1
Terme (BS), presso lo studio dall'Avv. Stefania Ostan, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata a Pian Camuno Controparte_1 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. Michela Gheza, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (in data 24.11.2023 è stata depositata nel fascicolo telematico comunicazione di rinuncia al mandato)
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da udienza del 18.9.2024):
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: dichiarare la separazione personale dei coniugi
e , con addebito alla moglie ex art. 151 c.c., comma secondo, Parte_1 Controparte_1 alle seguenti condizioni:
a) - vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) - confermare l'affido in via esclusiva dei figli minori e RE al padre, attribuendo Per_1 allo stesso l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei minori, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli, con collocazione prevalente degli stessi presso il padre e facoltà della madre di vederli liberamente, previo accordo con il padre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
c) - porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, con il versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili (ossia € 150,00 mensili per ciascun figlio), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli Indici Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da Protocollo adottato dal Tribunale adito in data 14.07.2016; d) - vietare alla signora il trasferimento di residenza e l'espatrio dei minori, in assenza Pt_2 di autorizzazione del padre;
e) - mantenere l'iscrizione dei minori nel circuito SIRENE, ordinato dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto cron. n. 1753/2022. Spese e compensi professionali di causa interamente rifusi”; Per parte resistente (come da prima memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.):
“In via principale:
1) – autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) – pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e con Controparte_1 Parte_1 addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito per grave violazione dei diritti della moglie costituzionalmente garantiti, nonché dei doveri di cui all'art. 143 e 147 c.c. da parte del marito/padre medesimo;
3)- disporsi che i figli minori e RE vengano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ma con la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i minori ogniqualvolta lo desideri. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente e le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli saranno assunte di comune intesa tra i genitori, mentre quelle afferenti la vita quotidiana ed ordinaria dal genitore con cui i minori si troveranno nel momento in cui dovranno essere assunte;
4)- assegnarsi la casa familiare sita in Darfo Boario Terme (BS), Località Prati Cantù n. 12, unitamente a ciò che l'arreda, correda ed orna, ai figli e RE, che ivi abiteranno Per_1 con la madre collocataria;
5)- disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 CP_1 entro il giorno venti di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, un importo mensile almeno pari ad € 600,00, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al giorno in cui i coniugi compariranno avanti il Presidente del Tribunale per l'udienza ex art.708 c.p.c. Inoltre, disporsi che il padre contribuisca, nella misura del 50%, alle spese non coperte dall'assegno mensile che si rendessero necessarie per i figli e di cui al protocollo del Tribunale di Brescia, che qui si intende integralmente richiamato;
6)- disporsi che il signor provveda a versare le somme erogate dall'INPS, a titolo di Parte_1 misure di sostegno economico per i figli a carico (Assegno Unico), direttamente alla stessa e a favore dei figli minori;
7)- disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 CP_1 entro il giorno venti di ogni mese, a titolo di contributo economico di sostegno, un importo almeno pari ad € 200,00, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al giorno in cui i coniugi compariranno avanti il Presidente del Tribunale per l'udienza ex art.708 c.p.c.;
8)- prevedere la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti;
9)- disporre che i genitori possano provvedere al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio nell'interesse dei figli minori e Per_1
RE.
10)- Rigettare ogni avversa domanda del ricorrente.
In via subordinata:
1)- autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto.
2)- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e con Controparte_1 Parte_1 addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito per grave violazione dei diritti della moglie costituzionalmente garantiti, nonché dei doveri di cui all'art. 143 e 147 c.c. da parte del marito/padre medesimo;
3)- disporsi che i figli minori e RE vengano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso il padre, ma con la possibilità per la madre di vedere e tenere con sé i minori ogni qualvolta lo desideri. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente e le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli saranno assunte di comune intesa tra i genitori, mentre quelle afferenti la vita quotidiana ed ordinaria dal genitore con cui i minori si troveranno nel momento in cui dovranno essere assunte;
4)- disporsi a carico del signor l'obbligo di mantenimento diretto dei figli minori, Parte_1 oltre che la corresponsione delle spese non coperte dall'assegno mensile, nella misura del 50%, che si rendessero necessarie per i figli e di cui al protocollo del Tribunale di Brescia, che qui si intende integralmente richiamato;
5)- prevedere la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti;
6)- disporre che i genitori possano provvedere al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio nell'interesse dei figli minori e Per_1
RE.
7)- rigettare ogni avversa domanda del ricorrente.”.
In via istruttoria:
- Ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze in fatto di cui in narrativa da intendersi qui integralmente ripetute precedute dalla locuzione “Vero che”, con riserva di analitica capitolazione ed indicazione dei testi.
- Si chiede ammettersi, ove occorrendo, l'accertamento del complessivo ed effettivo patrimonio del signor , con riguardo alle disponibilità economiche, all'individuazione Parte_1 delle proprietà immobiliari e mobiliari, all'entità dei risparmi nonché dei depositi bancari, di quote in società, di disponibilità finanziarie, ecc., per mezzo delle competenti Autorità. In ogni caso: Spese e compensi professionali interamente rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 3.1.2023 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
civile il 18.2.2016 a Darfo Boario Terme (BS) con , iscritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2016, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nati i figli in data 31.3.2016, e Per_1
RE, in data 13.2.2018, e che la casa coniugale, sita a Darfo Boario Terme, in via Quarteroni
n. 24, era di proprietà di terzi (la zia paterna del ricorrente) ed era stata concessa in comodato gratuito ai coniugi.
Il ricorrente riferiva che la moglie, nel marzo 2022, gli aveva manifestato l'intenzione di lasciare la casa coniugale con i figli minori per ignota destinazione, circostanza che l'aveva indotto a proporre ricorso dinanzi al Tribunale per i Minorenni per l'adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale materna, nel timore che la consorte lasciasse l'Italia per l'Albania, instaurando un procedimento che era, infine, stato archiviato per intervenuto accordo fra i coniugi, intenzionati a separarsi e a realizzare un collocamento paritario dei minori, con trasferimento della madre in una casa vicina a quella occupata dal nucleo familiare in precedenza unito con il sostegno economico del ricorrente. In esecuzione di tale accordo, infatti, nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni, dal luglio 2022, la resistente si era trasferita con i figli in un appartamento in locazione a Darfo Boario Terme, Località Prati di Cantù, n. 12.
Tuttavia, dopo un primo allontanamento temporaneo avvenuto nel mese di ottobre 2022, la resistente, nel dicembre 2022, aveva lasciato i figli e RE al marito e si era Per_1
allontanata definitivamente da Darfo Boario Terme per dirigersi nei dintorni di Napoli per asseriti motivi di lavoro.
Il ricorrente chiedeva, quindi, in questa sede, la pronuncia della separazione con addebito alla moglie, l'affidamento super esclusivo dei figli a sé, con collocamento principale presso di sé e facoltà della madre di incontrarli liberamente previo accordo con il padre, un contributo al mantenimento dei figli a carico della madre proporzionale al reddito di costei, il divieto in capo a lei al trasferimento e all'espatrio dei minori senza il consenso del padre, e la conservazione dell'iscrizione dei figli nel circuito Sirene.
All'udienza presidenziale celebrata il 29.3.2023 compariva la resistente, la quale chiedeva, a sua volta, la pronuncia della separazione con addebito al marito, oltre all'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso il padre e mantenimento diretto degli stessi ad opera dei genitori, e la suddivisione delle spese straordinarie al 50% fra questi ultimi.
All'esito dell'udienza presidenziale, su accordo delle parti, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso il ricorrente nella casa familiare, a lui assegnata, e con frequentazione della madre, previo accordo con il padre e tenuto conto della possibilità della stessa di tornare a Darfo Boario
Terme da Napoli. In quella sede, le parti si accordavano anche affinché il sostenesse Parte_1
tutte le spese per i figli, sia quelle ordinarie che quelle straordinarie, e pagasse metà del canone di locazione della casa sita a Darfo Boario Terme, via Località Prati di Cantù, che la moglie avrebbe continuato ad occupare nell'esercitare il suo diritto di visita dei figli, e la moglie pagasse l'altra metà del canone e le utenze dell'abitazione. La si impegnava altresì a CP_1
fare stabile rientro a Darfo nel settembre 2023, mese a decorrere dal quale le parti avrebbero realizzato un collocamento sostanzialmente paritario dei figli, con suddivisione al 50% ciascuno delle spese, sia ordinarie che straordinarie, per i minori.
In occasione della prima udienza di comparizione, tuttavia, il Giudice Istruttore, tenuto conto del mancato rispetto da parte della resistente degli impegni assunti in udienza presidenziale, modificava i provvedimenti temporanei ed urgenti in essere, disponendo l'affidamento super esclusivo dei figli e RE al padre, con collocamento prevalente presso di lui, Per_1
assegnazione a lui della casa familiare sita in via Quarteroni n. 24, e facoltà della madre di vederli liberamente previo accordo con il padre, e ponendo a carico della un CP_1
contributo al mantenimento dei figli pari ad € 300,00 mensili complessivi (ossia ad € 150,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva n. 3093/2023, pubblicata il 30.11.2023, veniva pronunciata la separazione dei coniugi.
All'udienza del 18.09.2024, svoltasi in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, mentre le ultime conclusioni depositate dalla resistente risultavano quelle della memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. sopra trascritte, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 3093/2023, pubblicata il 30.11.2023: sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
2. Sulle domande di addebito della separazione
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale. Una delle cause di addebito della separazione è l'abbandono ingiustificato della casa coniugale, circostanza che rende impossibile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi e l'espletamento degli ulteriori doveri di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.
“Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (cfr., ex multis, Cass. n. 12241/2020).
Nel caso di specie, la resistente, nel marzo 2022, aveva manifestato al l'intenzione di Parte_1
lasciare la casa coniugale con i figli minori, dapprima indicando in modo generico quale luogo di destinazione Brescia, presso una cugina, e successivamente Napoli, ritenendo non essere suo obbligo informare il marito circa la nuova residenza dei figli, così costringendo il marito, nel timore che ella lasciasse definitivamente l'Italia per l'Albania insieme a costoro, ad instaurare presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia un procedimento ex art. 336 c.c. finalizzato ad ottenere misure limitative della responsabilità genitoriale materna. Vero che tale procedimento si è concluso con un'archiviazione per intervenuto accordo fra le parti, tuttavia, nelle more del procedimento, il Tribunale per i Minorenni aveva adottato un decreto provvisorio che confermava la fondatezza del timore paterno, il quale aveva nominato un curatore speciale ai minori, vietato il trasferimento di residenza e l'espatrio di costoro, ordinato di inserirli nel circuito Sirene, e prescritto alla madre, pena la decadenza dalla responsabilità genitoriale, di riportare i minori nel luogo di residenza abituale, presso la casa coniugale e di assumere un atteggiamento collaborativo con il padre dei minori, e disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali. Vero anche che, in un primo momento, la resistente si era attenuta agli impegni presi, trasferendosi con i figli in un appartamento in locazione a Darfo
Boario Terme, Località Prati di Cantù, n. 12, dal mese di luglio 2022 (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso), tuttavia, già nel mese di ottobre 2022, la resistente si è allontanata per un periodo da
Darfo, lasciando i figli al padre, per poi trasferirsi definitivamente a Napoli da sola dal dicembre dello stesso anno, peraltro per motivi lavorativi rivelatisi insussistenti.
Queste circostanze sono state riferite in modo verosimile dal ricorrente negli scritti difensivi e in sede di udienza presidenziale e non sono state contestate dalla resistente.
Nel caso di specie risulta, dunque, provato che la abbia abbandonato la casa coniugale CP_1
e il nucleo familiare, composto dal marito e da figli in tenera età, mostrando totale disinteresse ai bisogni degli stessi e incapacità di prendersene cura. Le motivazioni addotte dalla resistente a giustificazione dei propri viaggi lontano dall'abitazione, legate all'attività lavorativa, risultano, infatti, del tutto generiche e non provate.
Inoltre, la circostanza che la donna risulti di fatto irreperibile da data immediatamente successiva al deposito della memoria integrativa, avendo il proprio difensore rinunciato al mandato per le difficoltà comunicative con la propria assistita, oltre a rappresentare un'ulteriore conferma della sua condotta di abbandono, impedisce di dare la prova del carattere giustificato della condotta violativa del dovere di coabitazione di cui all'art.143 c.c. idoneo ad escludere l'addebito, in quanto la resistente non ha svolto richieste istruttorie ammissibili sul punto.
Alla luce delle evidenze sopra riportate non può che accogliersi la domanda di addebito della separazione alla CP_1
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 156, comma 1 c.c., la domanda della resistente di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento in proprio favore non possa trovare accoglimento, sussistendo, a tal fine, la condizione ostativa dell'addebito della separazione in capo alla
CP_1
Quanto alla domanda di addebito della separazione al Bertenghi formulata dalla resistente, essa
è fondata sul fatto che la crisi coniugale sarebbe stata causata dall'ingerenza nel ménage familiare dei suoceri e della famiglia di origine del ricorrente e dalle condotte omissive del marito, che non avrebbe impedito tali ingerenze.
Tali elementi, tuttavia, non sono riconducibili alla violazione di alcuno dei doveri coniugali, che dovrebbe fondare la richiesta di addebito della separazione a carico di uno dei coniugi.
La domanda di addebito della separazione nei confronti del ricorrente deve essere, pertanto, respinta.
3. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figli
Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori a sé stesso. La resistente, invece, ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025). Nel caso di specie, ciò che emerge in modo inequivocabile è il progressivo disinteressamento della verso i figli minori. La resistente, come ricostruito innanzi, ha abbandonato la CP_1
casa coniugale e i figli, affidandoli al padre, per trasferirsi a Napoli, prima temporaneamente nel mese di ottobre 2022, e poi definitivamente dal dicembre dello stesso anno. All'udienza presidenziale del 29.3.2023, poi, si è impegnata a fare rientro a Darfo Boario Terme dal mese di settembre 2023 per prendersi cura della prole, ma non ha onorato il proprio impegno, rendendosi altresì di fatto irreperibile.
È evidente che il comportamento della madre di abbandono dei figli e RE, la Per_1
debolezza delle motivazioni, che la inducono ad intrattenersi lontano da loro, il mancato rispetto degli impegni seriamente assunti in udienza presidenziale e il comportamento processuale della stessa, che di fatto non è reperibile, oltre a denotare l'inaffidabilità e l'incapacità della di organizzare la propria vita in misura rispondente agli interessi dei CP_1 figli e di comprendere l'importanza delle conseguenze delle proprie azioni sugli stessi, manifestano il disinteresse della predetta nei confronti della prole.
Tali elementi, quindi, sono espressivi dell'incapacità della resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento dei minori e RE alla madre, quindi, non appare confacente ai loro Per_1
interessi.
Al contrario, il è sempre stato una figura costante di riferimento per i propri figli, Parte_1
avendo provveduto quotidianamente ai loro bisogni, sia morali che materiali, facendosene completamente carico, da quando la resistente ha abbandonato la casa coniugale, ma anche nel periodo precedente a tale evento.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dal ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo dei figli e RE a sé, nella forma così detta “rafforzata” o “superesclusiva” Per_1
di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso il unico Parte_1 genitore col quale essi convivono dal mese di dicembre 2022, presso l'abitazione sita a Darfo
Boario Terme, in via Quarteroni n. 24, che deve essere assegnata al padre quale genitore collocatario dei minori ex art. 337-sexies c.c. Per quanto riguarda gli incontri con la madre, invece, questi potranno avvenire liberamente, previo accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Per quanto attiene agli aspetti economici, deve essere confermato quanto previsto in sede di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti all'udienza di comparizione del 29.9.2023, prevedendo il versamento da parte della resistente di un contributo al mantenimento dei figli minori di € 300,00 mensili complessivi (ossia di € 150,00 mensili per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie, considerati l'assenza di frequentazioni materne, l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sul padre, e la conformità della statuizione con la domanda formulata dal ricorrente sul punto.
4. Sulle istanze istruttorie del resistente
Le richieste istruttorie formulate dalla resistente nella memoria di costituzione sono state formulate in modo inammissibilmente generico in violazione dell'art. 244 c.p.c., pertanto debbono essere rigettate.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere regolamentate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito della stessa a CP_1 Controparte_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Rigetta la domanda di addebito della separazione al ricorrente formulata dalla resistente;
4) Rigetta la domanda della resistente di attribuzione di un contributo al proprio mantenimento a carico del ricorrente;
5) Affida in via esclusiva i figli minori l Persona_2 Persona_3 padre, attribuendo allo stesso l'esercizio in via esclusiva della Parte_1
responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei figli, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocamento prevalente presso il padre e frequentazione libera della madre, previo accordo con il padre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
6) Assegna a a casa familiare sita a Darfo Boario Terme (BS), in via Parte_1
Quarteroni n. 24;
7) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e con il versamento di un assegno Persona_2 Persona_3 dell'importo di € 300,00 mensili complessivi (ossia di € 150,00 mensili per ciascuno), da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
8) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 [...] le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 136,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 29.5.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
Provvedimento redatto con la collaborazione della nna Gilberti CP_2