Articolo 110 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 109Articolo 111
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15 gennaio 1977
Art. 110.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 19 febbraio 1970, n. 76 , concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977