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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19366 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], CF rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DUELLO LOREDANA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DUELLO LOREDANA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/10/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 29/09/2001, dalla cui unione nasceva la figlia ( nata a [...] il [...]) maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la quale vivranno separati con
l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale sita in Napoli alla via Volpicella sarà concessa alla sig.ra la quale provvederà a tutte le spese relative alla Controparte_1 stessa (pigione, utenze, manutenzione ordinaria ecc..) nonché alle relative volture. Il sig. provvederà entro 60 giorni a trasferire altrove la propria residenza. La figlia Pt_1 maggiorenne, , è economicamente autosufficiente pur vivendo nello stesso Persona_1 nucleo familiare . Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 300,00 (trecentocento,00) quale contributo per il mantenimento del
[...] coniuge, entro il giorno cinque di ogni mese, - a mezzo bonifico e/o altra modalità da concordare - annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U. - fino a che gli stessi non siano economicamente indipendenti. La sig.ra sosterrà per intero le spese ordinarie e CP_1 straordinarie eventualmente occorrenti per la manutenzione della casa coniugale. I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente, con racc.a/r, ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio. I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge. Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
2 provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.219 ,parte II , S. A ,sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2001 ) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 05/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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