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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 11.02.2025 Lette le note a trattazione scritta di entrambe le parti;
visti gli artt.281 sexies c.p.c. e 281 terdecies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maura Fragale, a seguito discussione orale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1907/2023 R.G.A.C. vertente TRA
, in persona Parte_1 tata e difesa P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente d lia RR e EP IR dell' Avvocatura Aziendale ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale Aziendale, con sede in alla Via Mario Pt_1
Nicoletta, Centro direzionale “Il Granaio”
-ATTORE/OPPONENTE- CONTRO (P.I. ), in persona dell'Amministratore p.t., CP_1 P.IVA_2 ta e di arco Mirigliani con studio in Catanzaro, viale G. Argento n. 14,
-CONVENUTO/OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
Fatto e diritto 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la
[...]
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 161/2023 Controparte_2
Catanzaro in data 27.02.2023, con cui ingiungeva alla medesima di pagare alla , quale mandataria dell'avv. Raffaele CP_1
Mirigliani per il recupero tanze professionali a lui spettanti relative alla difesa in diversi giudizi a favore dell' Controparte_2
la somma di euro 9.759,33, oltre i
[...] procedimento.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta nonché ha contestato la fondatezza della pretesa.
Riteneva l'opponente che i documenti depositati a corredo del ricorso proposto non erano sufficienti per la richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo a dare prova del preteso credito. Contestava altresì l'esistenza di un rapporto contrattuale e quindi il deposito di un contratto sottoscritto tra le parti, per come necessario nei rapporti con la P.A., eccependo altresì la mancata produzione di delibera di nomina e la procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante pro tempore dell Pt_1
Concludeva chiedendo il rigetto dell'o e sostenendo che il credito attivato dall'opposta era del tutto inesistente. Con comparsa di risposta depositata in data 04/10/2023 si è costituita la
, contestando punto per punto le difese dell'opponente e CP_1
rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa alla odierna udienza avendo il giudice concesso termini per il deposito delle memorie conclusive fino a 10 gg. prima dell'udienza.
2. Preliminarmente occorre rilevare che per quanto riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società la stessa deve essere rigattata atteso che parte opposta ha prodotto p notarile con la quale l'avv. Mirigliani dava espresso mandato alla medesima ( , per il CP_1 recupero dei suoi crediti professionali nei confronti di t ebitori, compresa quindi l'odierna opponente, conferendo ogni necessaria facoltà di azione giudiziale o stragiudiziale. (cfr. all. 3 fascicolo monitorio) e pertanto la società opposta ha titolo e legittimazione al recupero giudiziale delle somme di che trattasi.
3. Dall'esame delle censure avanzate dall'opponente in ordine alla mancata prova del preteso credito, deve rilevarsi che tra i crediti vantati dalla mandataria dell'avv. Mirigliani, risultano quelli professionali atteso c stesso aveva avanzato due giudizi dinanzi a TAR Calabria e condotti nell'interesse dell avendo la stessa Controparte_3 incaricato il legale zi erano rimasti pen dall'anno 1991 sino a quando sono stati dichiarati perenti con decreti del
Pagina 2 di 6 05.07.2013 per quanto riguarda ed in data 19.07.2013 per Controparte_4 quanto riguarda nte interesse delle parti alla Parte_3 non prosecuzio Come è noto, le sono state soppresse con Dlgs n. 502/1992 e n. 517/1993 e sono state istituite le Aziende Sanitarie Locali (Legge regionale n. 26/1994, per quello che ci riguarda), successivamente rinominate in (L.R. n. 9 del 11/5/2007), il contenzioso in essere è stato sempre confluire nel nuovo ente ed è quindi così individuabile la legittimazione passiva dell'odierna e quindi il credito Parte_4 vantato dalla per gli i i dall'avv. Raffaele CP_1
Mirigliani poss imputabile unicamente all'ente opponente. Per quanto concerne poi le ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente circa la mancanza della delibera di incarico o di specifico contratto per l'espletamento delle prestazione professionali, deve rilevarsi che come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione “La forma scritta richiesta per i contratti con la P.A. è soddisfatta dalla procura e dalla sottoscrizione dell'atto difensivo” (Cass. Ord. 10675/2020). Generalmente i contratti tra la Pubblica Amministrazione e i professionisti, come l'avvocato, necessitano della forma scritta a pena di nullità (art. 17 R.D. 2440/1923), tuttavia la Corte di Cassazione, sez. VI-2 civile, con l'ordinanza 5 giugno 2020, n. 10675 , ha affermato che la procura ad litem rilasciata dal cliente, a cui segua la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo, come nel caso di specie, è sufficiente a dimostrare il conferimento del mandato e a fondare il giudizio per il recupero delle competenze professionali del legale. Infatti, la procura rilasciata dal cliente (proposta) si considera accettata dall'avvocato (accettazione) con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite l'atto difensivo sottoscritto e, in tal guisa, si perfeziona il contratto di patrocinio. Quanto poi alla contestazione sul quantum , osserva il Tribunale che è onere del professionista dimostrare la prova dell'attività professionale svolta e del compenso maturato, essendo compito del giudice, in assenza di patto scritto circa la misura dei compensi, procedere alla loro liquidazione, sulla base delle tariffe professionali applicabili ratione temporis. Inoltre, la liquidazione deve avvenire tenendo conto della natura, complessità e gravità della causa per la quale l'attività professionale è stata prestata, tenendo conto della durata del processo nonchè del pregio dell'attività svolta e dell'esito ottenuto. Ancorchè la parcella sia assistita da una presunzione di veridicità, non di meno il giudice è chiamato a
Pagina 3 di 6 procedere alla verifica della correttezza della liquidazione operata dal professionista nella parcella. Va in primo luogo ricordato che, come di recente ribadito sempre dalla Suprema Corte (Cass. n. 712/2018), il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta e ciò in quanto nel giudizio volto a procedere alla determinazione del compenso spettante al professionista (anche se scaturente da un'opposizione a decreto ingiuntivo) non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (in termini Cass. n. 18777/2005). Va altresì richiamato il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 230/2016), essendo altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (Cass. n. 10150/2003). Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (così Cass. n. 14556/2004).
Pagina 4 di 6 Ora lungi dal negare lo svolgimento da parte del professionista delle attività riportate nella notula, occorre determinare il compenso sulla base delle tariffe professionali vigenti, a mente di quanto disposto dall'art. 2233 c.c., nei limiti imposti dalla contestazione della convenuta (che appunto si doleva dell'eccessività della pretesa del ricorrente,) senza quindi negare l'effettività delle prestazioni rese, ma ricalcolando il compenso secondo i criteri di determinazione suggeriti dallo stesso D.M. n. 140 del 2012, e per le sole attività per le quali è appunto riconosciuto il diritto al corrispettivo. Tenuto conto che l'avv. Mirigliani Raffaele ha effettuato due comparse di costituzione davanti al TAR Calabria nell'interesse dell' e Parte_4 contro nonchè contro o Controparte_4 Parte_3 delle ef documentate, i D.M. 140/2012 ratione temporis applicabile, avremo che per quanto attiene il giudizio espletato contro le attività si sono compendiate nella fase di Controparte_4 studio, fase intr se decisionale essendo stata presentata una memoria per la richiesta sospensiva e quest'ultima calcolata al minimo , si avrà quale spettanza professionale la somma pari ad euro 3.060,00 ; mentre per quanto riguarda il procedimento contro le fasi da Parte_3 attribuire calcolate al valore medio sono: fase ttiva non essendo stato documentata altra attività, per cui dovrà essere riconosciuta la somma pari ad euro 2.160,00 . Per le prestazione espletate dall'avv. Mirigliani Raffaele e quindi da attribuirsi alla RES ,dovrà riconoscersi la somma pari ad euro 5.220,00 oltre IVA e CAP come per legge ed oltre euro 167,20 per spese parere COA.
In ragione di quanto sopra emerso, le doglianze di parte opponente sono parzialmente da accogliere, sicchè il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna di parte opponente alla somma di euro 5.220,00 oltre IVA e CAP come per legge ed oltre 167,20 quale spese sostenute per parere COA. Alla somma così riconosciuta dovranno essere applicati interessi e rivalutazioni dalle singole richieste fino al soddisfo. 4. Le spese di giudizio ,vista la parziale soccombenza, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte
Pagina 5 di 6 - Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.161/2023.
- Condanna l' in persona Controparte_2 del legale r mma nei confronti della pari ad euro 5.220,00 oltre IVA e Cap CP_1 come per legge ed oltre interessi e rivalutazione dalla richiesta al soddisfo.
- Condanna l' in persona Controparte_2 del legale ra ma di euro 167,20 quale spese per parere COA , nei confronti della
[...] in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
- Spese di lite interamente compensate. Catanzaro, 11 febbraio 2025
Il giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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