Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/04/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del
Lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 18.3.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3736/2024
TRA
, rappresenta e difesa in virtù di procura in atti Parte_1
dall'avv. Roberto Sepe e Carolina Correale;
opponente
E ed , in Controparte_1 CP_2
persona dei rispettivi l.r. pro–tempore, rappresentati e difesi come in atti;
opposti
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso in riassunzione depositato il 20.6.2024, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il concessionario, proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificatale il 13/11/2023 con cui le era stato richiesto di pagare, tra gli altri, contributi inps per gli anni 2014-
2025 portati negli avvisi di addebito nn.
37120150008269273000; 37120160000019045000; n.
37120160005294973000; 37120160015985832000, per il complessivo importo di euro 10.006,06. Eccepiva l'illegittimità
1
602/73, per omessa indicazione del valore catastale degli immobili, per violazione dell'art 7 comma 1 l. n. 212/2000, per omessa notifica degli atti presupposti, per prescrizione del credito in contestazione.
Il concessionario e l' nei cui confronti veniva integrato il CP_2
contraddittorio, si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso, di cui variamente argomentando deducevano l'infondatezza.
In via preliminare, è tardiva l'impugnazione per i vizi formali
(violazione dell'art 50 comma 2 dpr 602/73, per omessa indicazione del valore catastale degli immobili, per violazione dell'art 7 comma 1 l. n. 212/2000, per omessa notifica degli atti presupposti).
Ed invero, l'atto qui impugnato risulta notificato in data
13/11/2023 mentre il ricorso risulta depositato dinnanzi al
Tribunale di Nola in data 07/12/2023, oltre il termine di 20 giorni di cui all'art 617 cpc dalla notificazione, pertanto l'opposizione deve ritenersi in parte qua tardiva .
Infondata è poi l'eccezione di prescrizione
Il termine di prescrizione quinquennale risulta ritualmente interrotto dalla notifica degli avvisi di addebito n.
37120150008269273000 in data 21.11.2015, n.
37120160000019045000 in data 16.4.2016, n.
37120160015985832000 in data 21.12.2016 (cfr. raccomandate in atti), dalla intimazione di pagamento n.
07120199052285191000 in data 30.10.2019 e dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca impugnata.
2 Deve difatti ritenersi rituale la notifica di predetti avvisi di addebito.
“A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n.146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente (Cass.
17598/2010).
Anche le cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.
602/73, possono essere notificate, direttamente, da parte del
Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. 11708/2011). In tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/82.
Come più volte affermato da questo collegio, la notifica diretta a mezzo raccomandata AR è notifica diversa da quella prevista dalla Legge n. 890/82.
Si tratta della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal D.P.R. n. 655/82 e dal DM 9 aprile 2001, mentre le disposizioni di cui alla legge 890/82, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cpc.
Nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale e con il rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario.
L'avviso di giacenza delle raccomandate presso l'Ufficio Postale
(Mod. 26) è rilasciato dall'agente postale all'indirizzo del
3 destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza e dell'effettivo rilascio fa fede la dichiarazione dell'agente, senza necessità di specificare la modalità del rilascio.
La posta non recapitata, poi, rimane in giacenza presso l'ufficio postale per trenta giorni e, trascorsi i quali, la raccomandata viene restituita al mittente.” (cfr. Comm. Trib. Reg. Bari, n. 87 del 19.7.2013 ).
Nel caso che ci occupa l'agente postale ha attestato di aver avvisato il destinatario. (cfr racc. in atti)
Anche i crediti portati nell'avviso di addebito n.
37120160005294973000 non risultano prescritti , benchè non vi sia prova di rituale notifica del predetto titolo, ove si consideri che si tratta di crediti del 2015 e la prescrizione quinquennale è stata, anche per tali crediti, interrotta con l'intimazione di pagamento n. 07120199052285191000 notificata in data
30.10.2019 e poi con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va rigettata
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo .
P. Q. M.
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento in favore del concessionario delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
4 condanna l'opponente al pagamento in favore dell delle CP_2
spese di lite, che liquida in complessivi € 2700,00, oltre rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 19.4.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
5