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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/04/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7631/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ILARIA TOMEZZOLI ed elettivamente domiciliati in Verona, in Via
Giacomo Leopardi n. 2, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTORI OPPONENTI contro
P.VA ), Controparte_1 P.VA_1
rappresentata, giusta procura rilasciata dal Dott. in qualità di consigliere delegato e CP_2
legale rappresentante, con atto a rogito del notaio Dott. rep. 6.607, racc.
3.488 del Persona_1
28/11/2018, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 29/11/2018 al n. 59.825 serie 1T, da già in persona del procuratore Dott.ssa in virtù di Controparte_3 CP_4 CP_5
procura conferita con atto a rogito del notaio Dott. rep. 6.079, racc.
1.718 del Persona_2
24/02/2021, registrata presso l'Ufficio Territoriale Atti Pubb. Di Milano – DP II in data 03/03/2021 al n. 19874 serie 1T, con il patrocinio dell'avv. GIULIA GALATI, dell'avv. DAVIDE SARINA e dell'avv. ALICE GIUBBI del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RICCARDO VALLINI
VACCARI del foro di Verona, in Via Valpantena n. 28, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 12 con l'intervento di
P.VA ), Controparte_6 P.VA_2
rappresentata, in forza di Procura speciale del 20.12.2023 a rogito del notaio Dott. Per_3
rep. 34297, racc. 23190, registrata presso l'Ufficio territoriale competente di Pordenone il
[...]
27/12/2023 n. 16700 Serie 1T, da rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_3
generale alle liti del 29/02/ 2024 a rogito del notaio Dott. , rep. 11664, racc. 6589, Persona_4 registrata presso l'Ufficio territoriale competente di MILANO 2 in data 11/03/2024 n. 22040 Serie 1T, con il patrocinio dell'avv. GIULIA GALATI e dell'avv. DAVIDE SARINA del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. NICOLO' MARIA VALLINI VACCARI del foro di Verona, in Via Valpantena n. 28, come da procura generale alle liti agli atti del fascicolo telematico.
INTERVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per gli opponenti e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE: in relazione alla domanda di nullità dei contratti di fideiussione (e/o delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI) per contrasto con la normativa antitrust (L. n.
287/1990):
(i) Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese di Venezia;
(ii) disporre la separazione del presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo opposto da quello sulla predetta domanda preliminare;
(iii) fissare un termine per la riassunzione del procedimento separato avente ad oggetto la predetta domanda preliminare, dinanzi al Tribunale delle Imprese di Venezia;
(iv) disporre la sospensione necessaria, ai sensi dell0art. 295 c.p.c. del presente procedimento, in attesa della decisione sulla predetta domanda preliminare da parte del Tribunale delle Imprese di Venezia.
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità o, comunque, l'invalidità ovvero l'inefficacia di contratti di fideiussione, rispettivamente del 04.09.2015 del 20/03/2018, del 30/03/2018, del 09/10/2018 e sempre del 09/10/2018, nonché di ogni altro contratto, atto o rapporto connesso, collegato o dipendente, o da essi derivante, assumendo ogni provvedimento ritenuto opportuno o necessario, per i motivi, le eccezioni e le circostanze esposti negli atti processuali;
pagina 2 di 12 accertare e dichiarare, in ogni caso e/o in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, delle domande preliminari, che nulla è dovuto dagli opponenti a , per i motivi, le Controparte_7
eccezioni e le circostanze esposti con gli atti di causa;
per l'effetto revocare o dichiarare invalidità o la nullità o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e per i motivi esposti degli atti processuali;
Pt_1 Parte_2
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità, ovvero l'inefficacia delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per le fideiussioni dei contratti di fideiussione del
04.09.2015 del 20/03/2018, del 30/03/2018, del 09/10/2018 e sempre del 09/10/2018, e sempre del
09/10/2018 allegati al ricorso monitorio promosso dalla convenuta opposta;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte degli opponenti a per Controparte_7
l'effetto revocare ovvero dichiarare l'invalidità o la nullità o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e per i motivi tutti esposti negli Parte_1 Parte_2
atti processuali.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità, ovvero l'inefficacia delle clausole derogatrici dell'art 1957 cc dei contratti di contratti di fideiussione del 04.09.2015 del 20/03/2018, del 30/03/2018, del 09/10/2018 e sempre del 09/10/2018, e sempre del 09/10/2018 allegati al ricorso monitorio promosso dalla convenuta opposta, per le ragioni esposte negli atti processuali;
conseguentemente accertare e dichiarare che, stante la mancata assunzione di “istanze” rilevanti ai sensi dell'art. 1957 cc da parte di nei confronti del debitore principale ( ) funzionali al Controparte_8 CP_9
recupero de credito garantito, è decaduta dal diritto di escutere le Controparte_7
fideiussioni per cui è causa e, pertanto, nulla è dovuto dagli odierni opponenti a favore di
[...]
Controparte_7 per l'effetto revocare ovvero dichiarare l'invalidità o la nullità o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e per i motivi tutti esposti negli Parte_1 Parte_2
atti processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Istanza ex art. 210 c.p.c.:
pagina 3 di 12 in relazione all'eccezione sollevata da banca convenuta, in ordine al tema della prova dell'esistenza dell'intesa illecita successivamente al perimetro temporale dell'accertamento condotto dalla BA
d'IT, conclusosi con il provvedimento n.55/2005, si formula istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., affinché, anche nell'esercizio dei poteri officiosi di questo Tribunale in materia antitrust e in aderenza all'orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito (Trib. Milano, ordinanza 21.02.2023 sub
Doc. 9; Trib. Milano, Sez. Impr., 25 maggio 2022; Trib. Monza, ordinanza 24.03.2022 sub Doc. 10), sia ordinata l'esibizione dei moduli standard di fideiussioni omnibus e specifica utilizzati nel periodo coevo a quello nel quale sono state sottoscritte le fideiussioni oggetti di causa dagli attori, segnatamente nel periodo: 01 settembre 2015-31 ottobre 2018 ai soggetti di seguito indicati.
Considerato che il mercato rilevante è stato individuato dalla BA d'IT (punto 8 del provvedimento n. 55/2005 sub Doc. 2) nell'intero territorio nazionale, è da ritenersi pertanto rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus e specifiche utilizzato da un campione significativo di banche presenti in ampia parte del territorio nazionale in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa, pertanto si chiede che l'ordine di esibizione sia formulato nei confronti di: con sede e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - CP_10
20154 Milano, con sede in piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, Controparte_11 CP_12
con sede in Milano, alla Piazza Filippo Meda, n. 4, con sede in Modena, via San
[...] CP_13
Carlo, 8/20, con sede in Piazza del Calendario, 3 20126 Milano, Controparte_14 Controparte_15
con sede in 23100 - Piazza Garibaldi, 16, nonché nei confronti di ABI
[...] CP_15
(Associazione BAria ITna) con sede in Piazza del Gesù, 49 00186 Roma, affinché esibisca i modelli di fideiussione omnibus e specifica in uso presso gli istituti aderenti, sempre nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018.
PROVE ORALI
Si chiede che sia ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta opposta e l'audizione dei testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018, utilizzava, nella Controparte_11
formalizzazione di tutti i rapporti di fideiussione concessi dai terzi a suo favore, quali moduli di fideiussione omnibus e specifica moduli dal contenuto corrispondente a quelli che si rammostrano al teste Docc. 6 e da 12 a 16 di parte attrice opponente o comunque contenenti le clausole di cui al modulo Doc. 2 di parte attrice opponente.
pagina 4 di 12 Si indica a teste il signor direttore della filiale di Verona Corso Milano 119, di Testimone_1
. Controparte_11
2. Vero che, nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018, utilizzava, nella CP_12
formalizzazione di tutti i rapporti di fideiussione concessi dai terzi a suo favore, quali moduli di fideiussione omnibus e specifica moduli dal contenuto corrispondente a quelli che si rammostrano al teste Docc. 6 e da 12 a 16 di parte attrice opponente o comunque contenenti le clausole di cui al modulo Doc. 2 di parte attrice opponente.
Si indica a teste il signor direttore della filiale di Verona, Viale del Lavoro, di Tes_2 [...]
. CP_16
3. Vero che, nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018, utilizzava, nella CP_10
formalizzazione di tutti i rapporti di fideiussione concessi dai terzi a suo favore, quali moduli di fideiussione omnibus e specifica moduli dal contenuto corrispondente a quelli che si rammostrano al teste Docc. 6 e da 12 a 16 di parte attrice opponente o comunque contenenti le clausole di cui al modulo Doc. 2 di parte attrice opponente.
Si indica a teste il signor direttore della filiale di Verona Piazza Vittorio Veneto, di Testimone_3
. CP_10
4. Vero che, nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018, utilizzava, nella CP_13
formalizzazione di tutti i rapporti di fideiussione concessi dai terzi a suo favore, quali moduli di fideiussione omnibus e specifica moduli dal contenuto corrispondente a quelli che si rammostrano al teste Docc. 6 e da 12 a 16 di parte attrice opponente o comunque contenenti le clausole di cui al modulo Doc. 2 di parte attrice opponente.
Si indica a teste il signor responsabile crediti della filiale di Via Oberdan, Verona, di Testimone_4
. CP_13
5. Vero che, nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018, utilizzava, nella Controparte_14
formalizzazione di tutti i rapporti di fideiussione concessi dai terzi a suo favore, quali moduli di fideiussione omnibus e specifica moduli dal contenuto corrispondente a quelli che si rammostrano al teste Docc. 6 e da 12 a 16 di parte attrice opponente o comunque contenenti le clausole di cui al modulo Doc. 2 di parte attrice opponente.
Si indica a teste la signor direttore della filiale di Verona di . Testimone_5 Controparte_14
6. Vero che, nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018, CP_7 Controparte_15
utilizzava, nella formalizzazione di tutti i rapporti di fideiussione concessi dai terzi a suo favore, quali pagina 5 di 12 moduli di fideiussione omnibus e specifica moduli dal contenuto corrispondente a quelli che si rammostrano al teste Docc. 6 e da 12 a 16 di parte attrice opponente o comunque contenenti le clausole di cui al modulo Doc. 2 di parte attrice opponente.
Si indica a teste il signor direttore della filiale di Corso Cavour, Verona, di Testimone_6 [...]
. Controparte_15
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, spese generali nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% se ed in quanto dovuta.
Per l'opposta Controparte_7
Voglia l'Ill.mo Giudice, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: concedere termine per consentire l'introduzione del procedimento di mediazione;
accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ex art. 648 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 2474/2021 (RG n. 6318/2021), pubblicato il 04.08.2021 dal
Tribunale di Verona per i motivi esposti in narrativa;
dichiarare la propria incompetenza ex art. 37 e/o 38 c.p.c., e seguenti, dell'opposizione proposta per tutti i motivi esposti in narrativa adottando ogni più opportuno provvedimento.
NEL MERITO: rigettare ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2474/2021 (RG n. 6318/2021), pubblicato il
04.08.2021 dal Tribunale di Verona, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte lo stesso decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c., emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186-bis c.p.c. nei confronti del sig. (C.F. ), nato a [...] in data [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], lettera A, Frazione Calmasino, e sig.
(C.F. , nato a [...] in data [...], e Parte_2 C.F._2
residente in [...], lettera A, Frazione Calmasino, per le somme dagli stessi non contestate pari ad Euro 488.863,20 nei confronti del sig. , e per Parte_1
Euro 16.892,25 nei confronti del sig. ; Parte_2
pagina 6 di 12 in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. o ex art. 186 bis c.p.c., emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. nei confronti del sig. (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VR) in data 02.07.1986, e residente in [...], lettera A,
Frazione Calmasino, e sig. (C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) in data 06.06.1955, e residente in [...], lettera A,
Frazione Calmasino, per le somme dagli stessi non contestate pari ad Euro 488.863,20 nei confronti del sig. , e per Euro 16.892,25 nei confronti del sig. ; Parte_1 Parte_2
in via subordinata, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo n. 2474/2021 (RG n. 6318/2021), pubblicato il 04.08.2021 dal Tribunale di Verona, condannare il sig. (C.F. Parte_1
), nato a [...] in data [...], e residente in 37011 AR (VR), C.F._1
via Delle Fontane n. 5, lettera A, Frazione Calmasino, e sig. (C.F. Parte_2
, nato a [...] in data [...], e residente in 37011 C.F._2
AR (VR), via Delle Fontane n. 5, lettera A, Frazione Calmasino, al pagamento, in solido fra loro, in favore di come sopra identificata, difesa e rappresentata al pagamento della Controparte_7
somma pari ad Euro 488.863,20 nei confronti del sig. , ed Euro 16.892,25 nei Parte_1
confronti del sig. , oltre i successivi interessi dal dovuto al saldo – da calcolarsi come Parte_2
indicato in ricorso per ingiunzione di pagamento – ovvero della maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, comma VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
IN OGNI CASO: condannare altresì l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta Controparte_7
ut supra meglio identificata e rappresentata, delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.
Per l'intervenuta Controparte_6
Tutto ciò premesso e considerato e per essa ut supra Controparte_6 Controparte_3
rappresentata, difesa interviene ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nella procedura rubricata al numero R.G.
7631/2021 del Tribunale di Verona, facendo proprie tutte le istanze, argomentazioni e conclusioni della cedente, ivi compresi i documenti agli atti e chiedendone l'estromissione.
pagina 7 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
2474/2021, emesso dal Tribunale di Verona su ricorso di con il quale era stato Controparte_7
ingiunto loro, quali fideiussori della società il pagamento in solido, quanto a CP_9 Pt_1
della somma di € 753.234,18 e, quanto a della somma di € 42.262,80 –
[...] Parte_2
oltre interessi legali e spese;
importi allegatamente dovuti alla ricorrente quale debito residuo derivante da contratti di finanziamento e di conto corrente assistito da apertura di credito stipulati da CP_9
A sostegno dell'opposizione e hanno eccepito, in via preliminare, Pt_1 Parte_2
l'incompetenza del Tribunale per essere competente la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale delle Imprese di Venezia;
hanno quindi sostenuto la nullità o, comunque, l'invalidità ovvero l'inefficacia integrale dei contratti di fideiussione azionati nei loro confronti per violazione della L. n.
287/1990.
Hanno poi eccepito gli opponenti l'inoperatività e/o invalidità dei contratti di fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dell'opposta per non aver tempestivamente promosso e coltivato le proprie “istanze” – da intendersi nel senso di iniziative giudiziali – nei confronti della debitrice entro il termine semestrale previsto dalla norma ed hanno eccepito, CP_9
ancora, l'inoperatività e/o l'invalidità delle fideiussioni per violazione dell'art.1956 c.c.
Si è costituita in giudizio rappresentata da già Controparte_7 Controparte_3 CP_4
la quale dava innanzitutto atto dei pagamenti effettuati dalla garante
[...] Parte_3
dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo opposto, affermandosi per l'effetto creditrice nei confronti della società e del sig. , nella sua qualifica di garante, della complessiva CP_9 Parte_1
somma di €488.863,20 e del sig. nella sua veste di garante, della complessiva Parte_2
somma di € 16.892,25.
Tanto precisato in fatto, ha rilevato l'opposta l'omesso esperimento del procedimento di mediazione, chiedendo termine per introdurlo all'esito della statuizione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
Ha quindi eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'eccezione di nullità/invalidità delle fideiussioni rilasciate dai sig.ri per violazione della normativa antitrust, rilevando Pt_2
l'incompetenza per materia del Tribunale adito in ordine a tali domande – in quanto rientranti nella competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia Imprese di Milano - e l'assenza di pagina 8 di 12 richiesta di translatio iudicii nelle conclusioni rassegnate dagli opponenti nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione.
Nel merito, l'opposta ha poi contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, sostenendo che le garanzie rilasciate dai sig.ri dovessero essere qualificate come contratti autonomi di garanzia, Pt_2 assumendo l'infondatezza dell'eccezione avversaria in ordine alla asserita nullità della fideiussione per violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, negando la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dai garanti ed assumendo l'infondatezza della tesi di avvenuta liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., difettandone tanto il presupposto oggettivo quanto quello soggettivo.
Ha quindi insistito l'opposta per il rigetto dell'avversaria opposizione, concludendo come riportato in epigrafe e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, o, in via subordinata, la pronuncia di ordinanza di ingiunzione.
È poi intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la società rappresentata da Controparte_6 [...]
cessionaria del credito azionato dalla ricorrente facendo proprie CP_3 Controparte_7
tutte le istanze, argomentazioni e conclusioni rassegnate dall'opposta cedente.
Con ordinanza in data 3 gennaio 2025 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dall'opposta nei confronti dei fideiussori, veniva assegnato termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione e fissata udienza per la verifica dell'esito del procedimento.
All'udienza del 18 maggio 2023, rilevato che la procedura di mediazione si era conclusa negativamente, venivano assegnati i chiesti termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI c.p.c.
All'esito, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione sulla questione di competenza del Tribunale adito sulla domanda di nullità /invalidità ovvero inefficacia dei contratti di fideiussione.
La controversia viene quindi ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Deve preliminarmente essere presa in esame l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito con riferimento alla domanda di accertamento e comunque di declaratoria di nullità/invalidità ovvero inefficacia dei contratti di fideiussione azionati dalla ricorrente per violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/90.
Tanto gli opponenti quanto l'opposta hanno eccepito il difetto di competenza al riguardo del Foro veronese, indicando, quale Giudice competente, la Sezione Specializzata in materia di impresa del pagina 9 di 12 Tribunale di Venezia (i primi) ovvero la Sezione Specializzata in materia Imprese di Milano (la seconda).
L'eccezione, nei termini indicati da parte opposta, merita accoglimento.
Va rilevato innanzitutto che la competenza funzionale cui fa riferimento l'art. 33 della L. n. 287/1990, è determinata ai sensi degli artt. 3, co. 1, art. 4 co.
1-ter del D.Lgs. n. 168/2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 3/2017.
In particolare, l'art. 3, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 prevede che "le Sezioni specializzate sono competenti in materia di: (...) c) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge
10 ottobre 1990, n. 287”.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce poi che "le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".
Può quindi affermarsi – come ritenuto anche dalla Suprema Corte - che la competenza della Sezione
Specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all' art. 33, comma 2, della legge n. 287 del
1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attragga anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022).
Tanto induce, in ragione dei termini di formulazione della domanda, a ritenere sussistente la competenza per materia della Sezione specializzata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, deve escludersi la competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa solo ove la questione della nullità della fideiussione sia fatta valere non in via di azione ma di mera eccezione.
Nella specie il tenore della domanda degli opponenti e consente di ritenere Pt_1 Parte_2
che essi non abbiano inteso sollevare la questione in via di mera eccezione, avendo testualmente richiesto di “accertare e dichiarare la nullità o, comunque, l'invalidità ovvero l'inefficacia di contratti di fideiussione, rispettivamente, del 04.09.2015, del 20/03/2018, del 30/03/2018, del 09/10/2018 e sempre del 09/10/2018, nonché di ogni altro contratto, atto o rapporto connesso, collegato o dipendente, o da essi derivante, assumendo ogni provvedimento ritenuto opportuno o necessario, per i motivi, le eccezioni e le circostanze esposti negli atti processuali”.
pagina 10 di 12 Depone a favore di una simile interpretazione, inoltre, quanto ulteriormente affermato dalla difesa degli opponenti, la quale, in sede d'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attribuisce espressamente all'esercitata azione processuale il fine primario di “vedere dichiarata la nullità dei contratti di fideiussione di cui alla somma richiesta da con ricorso monitorio dinanzi a CP_7 questo Tribunale e, solo in via di conseguenza” quello di “richiedere la revoca del decreto ingiuntivo concesso a favore della medesima ” (v: pag. 3). CP_7
Azione processuale che in questo senso è stata intesa anche dall'opposta, la quale, proprio con riferimento alla demandata declaratoria di nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, ha rilevato a propria volta il difetto di competenza per materia del Tribunale adito.
La domanda degli opponenti, così proposta, risulta dunque tesa ad ottenere l'accertamento, con efficacia di giudicato, di una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Tenuto conto della competenza funzionale del giudice dell'opposizione, immodificabile anche per ragioni di connessione, deve quindi procedersi alla separazione della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni di cui sopra e alla rimessione della stessa avanti alla Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano, competente ex art. 4 comma 1 ter Dlgs 168/2003, nella versione in vigore dal 3 febbraio 2017 (cfr: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/09/2024, n. 25146).
Considerato poi il rapporto di pregiudizialità fra la domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e quelle di decadenza ex art. 1957 c.c. e revoca del decreto ingiuntivo, deve essere altresì disposta la sospensione dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
ex art. 295 c.p.c. (Cass. civ., Ordinanza, 05/12/2022, n. 3566; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
17/03/2022, n. 8693).
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
Il difetto di competenza per materia del Tribunale di Verona adito relativamente alla domanda degli opponenti e di accertamento della nullità delle fideiussioni per Parte_1 Parte_2
violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 1990;
DISPONE
pagina 11 di 12 Quindi la separazione della detta domanda, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della stessa avanti alla competente Sezione Specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Milano.
SOSPENDE
Ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione incardinato da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2474/2021, nelle more della definizione del giudizio sulla domanda di nullità di cui al capo che precede.
Spese alla sentenza definitiva
Verona, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7631/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ILARIA TOMEZZOLI ed elettivamente domiciliati in Verona, in Via
Giacomo Leopardi n. 2, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTORI OPPONENTI contro
P.VA ), Controparte_1 P.VA_1
rappresentata, giusta procura rilasciata dal Dott. in qualità di consigliere delegato e CP_2
legale rappresentante, con atto a rogito del notaio Dott. rep. 6.607, racc.
3.488 del Persona_1
28/11/2018, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 29/11/2018 al n. 59.825 serie 1T, da già in persona del procuratore Dott.ssa in virtù di Controparte_3 CP_4 CP_5
procura conferita con atto a rogito del notaio Dott. rep. 6.079, racc.
1.718 del Persona_2
24/02/2021, registrata presso l'Ufficio Territoriale Atti Pubb. Di Milano – DP II in data 03/03/2021 al n. 19874 serie 1T, con il patrocinio dell'avv. GIULIA GALATI, dell'avv. DAVIDE SARINA e dell'avv. ALICE GIUBBI del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RICCARDO VALLINI
VACCARI del foro di Verona, in Via Valpantena n. 28, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 12 con l'intervento di
P.VA ), Controparte_6 P.VA_2
rappresentata, in forza di Procura speciale del 20.12.2023 a rogito del notaio Dott. Per_3
rep. 34297, racc. 23190, registrata presso l'Ufficio territoriale competente di Pordenone il
[...]
27/12/2023 n. 16700 Serie 1T, da rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_3
generale alle liti del 29/02/ 2024 a rogito del notaio Dott. , rep. 11664, racc. 6589, Persona_4 registrata presso l'Ufficio territoriale competente di MILANO 2 in data 11/03/2024 n. 22040 Serie 1T, con il patrocinio dell'avv. GIULIA GALATI e dell'avv. DAVIDE SARINA del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. NICOLO' MARIA VALLINI VACCARI del foro di Verona, in Via Valpantena n. 28, come da procura generale alle liti agli atti del fascicolo telematico.
INTERVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per gli opponenti e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE: in relazione alla domanda di nullità dei contratti di fideiussione (e/o delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI) per contrasto con la normativa antitrust (L. n.
287/1990):
(i) Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese di Venezia;
(ii) disporre la separazione del presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo opposto da quello sulla predetta domanda preliminare;
(iii) fissare un termine per la riassunzione del procedimento separato avente ad oggetto la predetta domanda preliminare, dinanzi al Tribunale delle Imprese di Venezia;
(iv) disporre la sospensione necessaria, ai sensi dell0art. 295 c.p.c. del presente procedimento, in attesa della decisione sulla predetta domanda preliminare da parte del Tribunale delle Imprese di Venezia.
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità o, comunque, l'invalidità ovvero l'inefficacia di contratti di fideiussione, rispettivamente del 04.09.2015 del 20/03/2018, del 30/03/2018, del 09/10/2018 e sempre del 09/10/2018, nonché di ogni altro contratto, atto o rapporto connesso, collegato o dipendente, o da essi derivante, assumendo ogni provvedimento ritenuto opportuno o necessario, per i motivi, le eccezioni e le circostanze esposti negli atti processuali;
pagina 2 di 12 accertare e dichiarare, in ogni caso e/o in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, delle domande preliminari, che nulla è dovuto dagli opponenti a , per i motivi, le Controparte_7
eccezioni e le circostanze esposti con gli atti di causa;
per l'effetto revocare o dichiarare invalidità o la nullità o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e per i motivi esposti degli atti processuali;
Pt_1 Parte_2
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità, ovvero l'inefficacia delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per le fideiussioni dei contratti di fideiussione del
04.09.2015 del 20/03/2018, del 30/03/2018, del 09/10/2018 e sempre del 09/10/2018, e sempre del
09/10/2018 allegati al ricorso monitorio promosso dalla convenuta opposta;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte degli opponenti a per Controparte_7
l'effetto revocare ovvero dichiarare l'invalidità o la nullità o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e per i motivi tutti esposti negli Parte_1 Parte_2
atti processuali.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità, ovvero l'inefficacia delle clausole derogatrici dell'art 1957 cc dei contratti di contratti di fideiussione del 04.09.2015 del 20/03/2018, del 30/03/2018, del 09/10/2018 e sempre del 09/10/2018, e sempre del 09/10/2018 allegati al ricorso monitorio promosso dalla convenuta opposta, per le ragioni esposte negli atti processuali;
conseguentemente accertare e dichiarare che, stante la mancata assunzione di “istanze” rilevanti ai sensi dell'art. 1957 cc da parte di nei confronti del debitore principale ( ) funzionali al Controparte_8 CP_9
recupero de credito garantito, è decaduta dal diritto di escutere le Controparte_7
fideiussioni per cui è causa e, pertanto, nulla è dovuto dagli odierni opponenti a favore di
[...]
Controparte_7 per l'effetto revocare ovvero dichiarare l'invalidità o la nullità o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e per i motivi tutti esposti negli Parte_1 Parte_2
atti processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Istanza ex art. 210 c.p.c.:
pagina 3 di 12 in relazione all'eccezione sollevata da banca convenuta, in ordine al tema della prova dell'esistenza dell'intesa illecita successivamente al perimetro temporale dell'accertamento condotto dalla BA
d'IT, conclusosi con il provvedimento n.55/2005, si formula istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., affinché, anche nell'esercizio dei poteri officiosi di questo Tribunale in materia antitrust e in aderenza all'orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito (Trib. Milano, ordinanza 21.02.2023 sub
Doc. 9; Trib. Milano, Sez. Impr., 25 maggio 2022; Trib. Monza, ordinanza 24.03.2022 sub Doc. 10), sia ordinata l'esibizione dei moduli standard di fideiussioni omnibus e specifica utilizzati nel periodo coevo a quello nel quale sono state sottoscritte le fideiussioni oggetti di causa dagli attori, segnatamente nel periodo: 01 settembre 2015-31 ottobre 2018 ai soggetti di seguito indicati.
Considerato che il mercato rilevante è stato individuato dalla BA d'IT (punto 8 del provvedimento n. 55/2005 sub Doc. 2) nell'intero territorio nazionale, è da ritenersi pertanto rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus e specifiche utilizzato da un campione significativo di banche presenti in ampia parte del territorio nazionale in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa, pertanto si chiede che l'ordine di esibizione sia formulato nei confronti di: con sede e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - CP_10
20154 Milano, con sede in piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, Controparte_11 CP_12
con sede in Milano, alla Piazza Filippo Meda, n. 4, con sede in Modena, via San
[...] CP_13
Carlo, 8/20, con sede in Piazza del Calendario, 3 20126 Milano, Controparte_14 Controparte_15
con sede in 23100 - Piazza Garibaldi, 16, nonché nei confronti di ABI
[...] CP_15
(Associazione BAria ITna) con sede in Piazza del Gesù, 49 00186 Roma, affinché esibisca i modelli di fideiussione omnibus e specifica in uso presso gli istituti aderenti, sempre nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018.
PROVE ORALI
Si chiede che sia ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta opposta e l'audizione dei testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018, utilizzava, nella Controparte_11
formalizzazione di tutti i rapporti di fideiussione concessi dai terzi a suo favore, quali moduli di fideiussione omnibus e specifica moduli dal contenuto corrispondente a quelli che si rammostrano al teste Docc. 6 e da 12 a 16 di parte attrice opponente o comunque contenenti le clausole di cui al modulo Doc. 2 di parte attrice opponente.
pagina 4 di 12 Si indica a teste il signor direttore della filiale di Verona Corso Milano 119, di Testimone_1
. Controparte_11
2. Vero che, nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018, utilizzava, nella CP_12
formalizzazione di tutti i rapporti di fideiussione concessi dai terzi a suo favore, quali moduli di fideiussione omnibus e specifica moduli dal contenuto corrispondente a quelli che si rammostrano al teste Docc. 6 e da 12 a 16 di parte attrice opponente o comunque contenenti le clausole di cui al modulo Doc. 2 di parte attrice opponente.
Si indica a teste il signor direttore della filiale di Verona, Viale del Lavoro, di Tes_2 [...]
. CP_16
3. Vero che, nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018, utilizzava, nella CP_10
formalizzazione di tutti i rapporti di fideiussione concessi dai terzi a suo favore, quali moduli di fideiussione omnibus e specifica moduli dal contenuto corrispondente a quelli che si rammostrano al teste Docc. 6 e da 12 a 16 di parte attrice opponente o comunque contenenti le clausole di cui al modulo Doc. 2 di parte attrice opponente.
Si indica a teste il signor direttore della filiale di Verona Piazza Vittorio Veneto, di Testimone_3
. CP_10
4. Vero che, nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018, utilizzava, nella CP_13
formalizzazione di tutti i rapporti di fideiussione concessi dai terzi a suo favore, quali moduli di fideiussione omnibus e specifica moduli dal contenuto corrispondente a quelli che si rammostrano al teste Docc. 6 e da 12 a 16 di parte attrice opponente o comunque contenenti le clausole di cui al modulo Doc. 2 di parte attrice opponente.
Si indica a teste il signor responsabile crediti della filiale di Via Oberdan, Verona, di Testimone_4
. CP_13
5. Vero che, nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018, utilizzava, nella Controparte_14
formalizzazione di tutti i rapporti di fideiussione concessi dai terzi a suo favore, quali moduli di fideiussione omnibus e specifica moduli dal contenuto corrispondente a quelli che si rammostrano al teste Docc. 6 e da 12 a 16 di parte attrice opponente o comunque contenenti le clausole di cui al modulo Doc. 2 di parte attrice opponente.
Si indica a teste la signor direttore della filiale di Verona di . Testimone_5 Controparte_14
6. Vero che, nel periodo 01 settembre 2015-31 ottobre 2018, CP_7 Controparte_15
utilizzava, nella formalizzazione di tutti i rapporti di fideiussione concessi dai terzi a suo favore, quali pagina 5 di 12 moduli di fideiussione omnibus e specifica moduli dal contenuto corrispondente a quelli che si rammostrano al teste Docc. 6 e da 12 a 16 di parte attrice opponente o comunque contenenti le clausole di cui al modulo Doc. 2 di parte attrice opponente.
Si indica a teste il signor direttore della filiale di Corso Cavour, Verona, di Testimone_6 [...]
. Controparte_15
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, spese generali nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% se ed in quanto dovuta.
Per l'opposta Controparte_7
Voglia l'Ill.mo Giudice, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: concedere termine per consentire l'introduzione del procedimento di mediazione;
accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ex art. 648 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 2474/2021 (RG n. 6318/2021), pubblicato il 04.08.2021 dal
Tribunale di Verona per i motivi esposti in narrativa;
dichiarare la propria incompetenza ex art. 37 e/o 38 c.p.c., e seguenti, dell'opposizione proposta per tutti i motivi esposti in narrativa adottando ogni più opportuno provvedimento.
NEL MERITO: rigettare ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2474/2021 (RG n. 6318/2021), pubblicato il
04.08.2021 dal Tribunale di Verona, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte lo stesso decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c., emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186-bis c.p.c. nei confronti del sig. (C.F. ), nato a [...] in data [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], lettera A, Frazione Calmasino, e sig.
(C.F. , nato a [...] in data [...], e Parte_2 C.F._2
residente in [...], lettera A, Frazione Calmasino, per le somme dagli stessi non contestate pari ad Euro 488.863,20 nei confronti del sig. , e per Parte_1
Euro 16.892,25 nei confronti del sig. ; Parte_2
pagina 6 di 12 in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. o ex art. 186 bis c.p.c., emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. nei confronti del sig. (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VR) in data 02.07.1986, e residente in [...], lettera A,
Frazione Calmasino, e sig. (C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) in data 06.06.1955, e residente in [...], lettera A,
Frazione Calmasino, per le somme dagli stessi non contestate pari ad Euro 488.863,20 nei confronti del sig. , e per Euro 16.892,25 nei confronti del sig. ; Parte_1 Parte_2
in via subordinata, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo n. 2474/2021 (RG n. 6318/2021), pubblicato il 04.08.2021 dal Tribunale di Verona, condannare il sig. (C.F. Parte_1
), nato a [...] in data [...], e residente in 37011 AR (VR), C.F._1
via Delle Fontane n. 5, lettera A, Frazione Calmasino, e sig. (C.F. Parte_2
, nato a [...] in data [...], e residente in 37011 C.F._2
AR (VR), via Delle Fontane n. 5, lettera A, Frazione Calmasino, al pagamento, in solido fra loro, in favore di come sopra identificata, difesa e rappresentata al pagamento della Controparte_7
somma pari ad Euro 488.863,20 nei confronti del sig. , ed Euro 16.892,25 nei Parte_1
confronti del sig. , oltre i successivi interessi dal dovuto al saldo – da calcolarsi come Parte_2
indicato in ricorso per ingiunzione di pagamento – ovvero della maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, comma VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
IN OGNI CASO: condannare altresì l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta Controparte_7
ut supra meglio identificata e rappresentata, delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.
Per l'intervenuta Controparte_6
Tutto ciò premesso e considerato e per essa ut supra Controparte_6 Controparte_3
rappresentata, difesa interviene ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nella procedura rubricata al numero R.G.
7631/2021 del Tribunale di Verona, facendo proprie tutte le istanze, argomentazioni e conclusioni della cedente, ivi compresi i documenti agli atti e chiedendone l'estromissione.
pagina 7 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
2474/2021, emesso dal Tribunale di Verona su ricorso di con il quale era stato Controparte_7
ingiunto loro, quali fideiussori della società il pagamento in solido, quanto a CP_9 Pt_1
della somma di € 753.234,18 e, quanto a della somma di € 42.262,80 –
[...] Parte_2
oltre interessi legali e spese;
importi allegatamente dovuti alla ricorrente quale debito residuo derivante da contratti di finanziamento e di conto corrente assistito da apertura di credito stipulati da CP_9
A sostegno dell'opposizione e hanno eccepito, in via preliminare, Pt_1 Parte_2
l'incompetenza del Tribunale per essere competente la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale delle Imprese di Venezia;
hanno quindi sostenuto la nullità o, comunque, l'invalidità ovvero l'inefficacia integrale dei contratti di fideiussione azionati nei loro confronti per violazione della L. n.
287/1990.
Hanno poi eccepito gli opponenti l'inoperatività e/o invalidità dei contratti di fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dell'opposta per non aver tempestivamente promosso e coltivato le proprie “istanze” – da intendersi nel senso di iniziative giudiziali – nei confronti della debitrice entro il termine semestrale previsto dalla norma ed hanno eccepito, CP_9
ancora, l'inoperatività e/o l'invalidità delle fideiussioni per violazione dell'art.1956 c.c.
Si è costituita in giudizio rappresentata da già Controparte_7 Controparte_3 CP_4
la quale dava innanzitutto atto dei pagamenti effettuati dalla garante
[...] Parte_3
dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo opposto, affermandosi per l'effetto creditrice nei confronti della società e del sig. , nella sua qualifica di garante, della complessiva CP_9 Parte_1
somma di €488.863,20 e del sig. nella sua veste di garante, della complessiva Parte_2
somma di € 16.892,25.
Tanto precisato in fatto, ha rilevato l'opposta l'omesso esperimento del procedimento di mediazione, chiedendo termine per introdurlo all'esito della statuizione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
Ha quindi eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'eccezione di nullità/invalidità delle fideiussioni rilasciate dai sig.ri per violazione della normativa antitrust, rilevando Pt_2
l'incompetenza per materia del Tribunale adito in ordine a tali domande – in quanto rientranti nella competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia Imprese di Milano - e l'assenza di pagina 8 di 12 richiesta di translatio iudicii nelle conclusioni rassegnate dagli opponenti nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione.
Nel merito, l'opposta ha poi contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, sostenendo che le garanzie rilasciate dai sig.ri dovessero essere qualificate come contratti autonomi di garanzia, Pt_2 assumendo l'infondatezza dell'eccezione avversaria in ordine alla asserita nullità della fideiussione per violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, negando la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dai garanti ed assumendo l'infondatezza della tesi di avvenuta liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., difettandone tanto il presupposto oggettivo quanto quello soggettivo.
Ha quindi insistito l'opposta per il rigetto dell'avversaria opposizione, concludendo come riportato in epigrafe e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, o, in via subordinata, la pronuncia di ordinanza di ingiunzione.
È poi intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la società rappresentata da Controparte_6 [...]
cessionaria del credito azionato dalla ricorrente facendo proprie CP_3 Controparte_7
tutte le istanze, argomentazioni e conclusioni rassegnate dall'opposta cedente.
Con ordinanza in data 3 gennaio 2025 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dall'opposta nei confronti dei fideiussori, veniva assegnato termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione e fissata udienza per la verifica dell'esito del procedimento.
All'udienza del 18 maggio 2023, rilevato che la procedura di mediazione si era conclusa negativamente, venivano assegnati i chiesti termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI c.p.c.
All'esito, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione sulla questione di competenza del Tribunale adito sulla domanda di nullità /invalidità ovvero inefficacia dei contratti di fideiussione.
La controversia viene quindi ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Deve preliminarmente essere presa in esame l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito con riferimento alla domanda di accertamento e comunque di declaratoria di nullità/invalidità ovvero inefficacia dei contratti di fideiussione azionati dalla ricorrente per violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/90.
Tanto gli opponenti quanto l'opposta hanno eccepito il difetto di competenza al riguardo del Foro veronese, indicando, quale Giudice competente, la Sezione Specializzata in materia di impresa del pagina 9 di 12 Tribunale di Venezia (i primi) ovvero la Sezione Specializzata in materia Imprese di Milano (la seconda).
L'eccezione, nei termini indicati da parte opposta, merita accoglimento.
Va rilevato innanzitutto che la competenza funzionale cui fa riferimento l'art. 33 della L. n. 287/1990, è determinata ai sensi degli artt. 3, co. 1, art. 4 co.
1-ter del D.Lgs. n. 168/2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 3/2017.
In particolare, l'art. 3, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 prevede che "le Sezioni specializzate sono competenti in materia di: (...) c) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge
10 ottobre 1990, n. 287”.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce poi che "le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".
Può quindi affermarsi – come ritenuto anche dalla Suprema Corte - che la competenza della Sezione
Specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all' art. 33, comma 2, della legge n. 287 del
1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attragga anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022).
Tanto induce, in ragione dei termini di formulazione della domanda, a ritenere sussistente la competenza per materia della Sezione specializzata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, deve escludersi la competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa solo ove la questione della nullità della fideiussione sia fatta valere non in via di azione ma di mera eccezione.
Nella specie il tenore della domanda degli opponenti e consente di ritenere Pt_1 Parte_2
che essi non abbiano inteso sollevare la questione in via di mera eccezione, avendo testualmente richiesto di “accertare e dichiarare la nullità o, comunque, l'invalidità ovvero l'inefficacia di contratti di fideiussione, rispettivamente, del 04.09.2015, del 20/03/2018, del 30/03/2018, del 09/10/2018 e sempre del 09/10/2018, nonché di ogni altro contratto, atto o rapporto connesso, collegato o dipendente, o da essi derivante, assumendo ogni provvedimento ritenuto opportuno o necessario, per i motivi, le eccezioni e le circostanze esposti negli atti processuali”.
pagina 10 di 12 Depone a favore di una simile interpretazione, inoltre, quanto ulteriormente affermato dalla difesa degli opponenti, la quale, in sede d'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attribuisce espressamente all'esercitata azione processuale il fine primario di “vedere dichiarata la nullità dei contratti di fideiussione di cui alla somma richiesta da con ricorso monitorio dinanzi a CP_7 questo Tribunale e, solo in via di conseguenza” quello di “richiedere la revoca del decreto ingiuntivo concesso a favore della medesima ” (v: pag. 3). CP_7
Azione processuale che in questo senso è stata intesa anche dall'opposta, la quale, proprio con riferimento alla demandata declaratoria di nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, ha rilevato a propria volta il difetto di competenza per materia del Tribunale adito.
La domanda degli opponenti, così proposta, risulta dunque tesa ad ottenere l'accertamento, con efficacia di giudicato, di una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Tenuto conto della competenza funzionale del giudice dell'opposizione, immodificabile anche per ragioni di connessione, deve quindi procedersi alla separazione della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni di cui sopra e alla rimessione della stessa avanti alla Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano, competente ex art. 4 comma 1 ter Dlgs 168/2003, nella versione in vigore dal 3 febbraio 2017 (cfr: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/09/2024, n. 25146).
Considerato poi il rapporto di pregiudizialità fra la domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e quelle di decadenza ex art. 1957 c.c. e revoca del decreto ingiuntivo, deve essere altresì disposta la sospensione dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
ex art. 295 c.p.c. (Cass. civ., Ordinanza, 05/12/2022, n. 3566; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
17/03/2022, n. 8693).
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
Il difetto di competenza per materia del Tribunale di Verona adito relativamente alla domanda degli opponenti e di accertamento della nullità delle fideiussioni per Parte_1 Parte_2
violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 1990;
DISPONE
pagina 11 di 12 Quindi la separazione della detta domanda, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della stessa avanti alla competente Sezione Specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Milano.
SOSPENDE
Ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione incardinato da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2474/2021, nelle more della definizione del giudizio sulla domanda di nullità di cui al capo che precede.
Spese alla sentenza definitiva
Verona, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
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