Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
del decreto n. M_D AB05933 REG2025 0325319 di protocollo del 21 luglio 2025 (notificato il 28 luglio 2025), con la quale il Vice Direttore generale della Direzione generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (d’ora in avanti anche solo PERSOMIL) ha respinto il ricorso gerarchico proposto per l’annullamento del rapporto informativo n. d’ordine 5, compilato per il periodo dal 14 ottobre 2024 al 7 aprile 2025 (notificato il 16 aprile 2025); per quanto possa occorrere, del rapporto informativo n. d’ordine 5, compilato per il periodo dal 14 ottobre 2024 al 7 aprile 2025 (notificato il 16 aprile 2025), impugnato con il predetto ricorso gerarchico; di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il cons. MO AR e udito per l’Amministrazione il difensore, mentre nessuno è comparso per il ricorrente, come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- è un Carabiniere in congedo.
In prossimità del termine della ferma volontaria quadriennale, il ricorrente è stato assegnato a prestare servizio presso la stazione CC di IV dal 14 ottobre 2024 al 7 aprile 2025, salvo un breve periodo presso la stazione CC di Cavalese (dal 16 dicembre 2024 al 14 gennaio 2025).
Il 16 aprile 2025, al signor -OMISSIS- è stato notificato il rapporto informativo n. d’ordine 5, unitamente al Modello D nr. D’ordine 5/A e ad un’ammonizione consistente “ nell’evidenziare lo scarso rendimento offerto dal predetto militare nel periodo documentato con rapporto informativo n. 05 dal 14.10.2024 al 07.04.2025, e nell’invito a fornire un rendimento adeguato a questa Amministrazione Militare operando con maggiore impegno e professionalità ” (docc. nn. 2, 3 e 4 di ricorso).
Avverso la suddetta valutazione, il signor -OMISSIS-, in data 16 maggio 2025, ha presentato ricorso gerarchico contro la propria valutazione caratteristica per l’" ammissione al servizio permanente ” .
Con decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - del 21 luglio 2025, il ricorso veniva respinto.
Insorge dunque il signor -OMISSIS- contro il suddetto provvedimento e propone il presente ricorso innanzi a questo Tribunale, affidandolo formalmente ad un unico motivo (“ Il rapporto informativo n. d’ordine 5 è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere ”), seppur esponendo in modalità diffusa plurime doglianze e così anche contro il decreto che ha respinto il ricorso gerarchico.
Il ricorrente ritiene che il documento di valutazione caratteristica sia viziato sostanzialmente perché redatto illecitamente dal compilatore e dal revisore ed in particolare per asserite pressioni di quest’ultimo sul primo.
Lamenta quindi incongruenza nel giudizio finale, che non avrebbe tenuto conto dei lusinghieri riscontri avuti dal diretto superiore nel periodo trascorso in servizio presso la stazione dei CC di Cavalese, così come assoluta contraddittorietà tra quanto il suo superiore a IV (compilatore del rapporto informativo impugnato) gli avrebbe costantemente e positivamente rappresentato circa il suo modus operandi ed il giudizio finale - non del tutto positivo - poi effettivamente redatto.
Si dilunga poi il ricorrente nel descrivere e nel riportare le registrazioni dei colloqui che si sarebbero tenuti tra lui ed il suo superiore alla stazione di IV, da cui vorrebbe far derivare la illiceità, oltre che la illegittimità della valutazione.
L’Amministrazione si è costituita con memoria formale depositata il 12 novembre 2025 ed indi con memoria difensiva nel merito in data 21 gennaio 2026.
Eccepisce la inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi di ricorso come richiesto dall’art. 40 c.p.a..
Nel merito evidenzia l’Amministrazione che in fattispecie come quella qui discussa si ricade nell’alveo della più ampia discrezionalità che trova il suo limite nei parametri della irragionevolezza, travisamento dei fatti e manifesta illogicità su cui solo il Giudice Amministrativo può intervenire e valutare.
Con richiami a giurisprudenza, anche di questo Tribunale, la resistente stigmatizza come le schede della documentazione caratteristica racchiudano in maniera autosufficiente i criteri valutativi, con la compilazione dei giudizi sintetici ivi previsti.
Replica il ricorrente in data 2 febbraio 2026, ribadendo e di fatto riproponendo quanto al ricorso introduttivo.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2026, chiamata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
1) Preliminarmente si ritiene inquadrare l’oggetto della impugnativa, per cui è da ritenersi che le censure debbano essere necessariamente e funzionalmente quelle rivolte verso il “ rapporto informativo ”, poiché “ La decisione di rigetto del ricorso gerarchico costituisce un atto amministrativo non confermativo, ma ad effetto confermativo dell'originario provvedimento, impugnato con il ricorso gerarchico; non è, dunque, una rinnovazione del provvedimento iniziale, ma un accertamento della sua validità. Corollario obbligato di tale premessa è che oggetto del ricorso dinanzi al giudice amministrativo è il provvedimento originario, già impugnato in sede amministrativa, non sussistendo l'onere dell'impugnazione in via giurisdizionale della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto non possiede una autonoma lesività, ma rende solo definitiva la lesione originaria, non modificando l'oggetto del giudizio e pertanto consente all'interessato di impugnare dinanzi al Giudice amministrativo il solo provvedimento iniziale entro il termine decadenziale di impugnazione di sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto del ricorso gerarchico ” (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 10/09/2025, n. 16129; in termini vedasi anche T.R.G.A. di Trento, 26 febbraio 2025, n. 48).
2) Questo Giudice ritiene altresì di evidenziare in via preliminare quanto non sia di sua spettanza assumere le registrazioni trascritte in atti come elementi volti alla definizione del presente giudizio impugnatorio, poiché di esse, della loro autenticità, della loro provenienza, della loro rilevanza anche in sede penale e/o civilistica dovrà occuparsene il Giudice Ordinario nelle rispettive competenze, qui discutendo della legittimità del potere espresso dall’Amministrazione secondo i canoni della correttezza, logicità, ragionevolezza, congruità della motivazione.
E ciò anche al di là della possibilità del Giudice Amministrativo di avvalersi di indizi provenienti da indagini penali, atteso che allo stato non risulta alcuna definizione della vicenda penale prospettata dal ricorrente.
3) In limine litis si rileva che l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Amministrazione per la pretesa violazione dell’art. 40 c.p.a. è da ritenersi superata, attesa la infondatezza nel merito del ricorso alla luce delle seguenti considerazioni.
4) Deve essere qui posto in rilievo che viene all’attenzione il periodo oggetto di valutazione del ricorrente, situato tra il 14 ottobre 2024 ed il 7 aprile 2025, non potendo certo, per ovvie ragioni, avere incidenza i periodi succedanei (doc. n. 13 ricorso) quale termine di raffronto per valutare gli aspetti inerenti all’asserito declassamento che avrebbe subito il ricorrente stesso.
5) Il vaglio giudiziario sulla valutazione operata dall’Amministrazione deve tenere conto che trattasi questa di attività connotata da ampia discrezionalità tecnica e si fonda su una percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare: il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni, come sopra accennato, è limitato a un controllo estrinseco di logicità e razionalità, potendo censurare il giudizio solo in caso di macroscopica incoerenza, irragionevolezza o travisamento dei fatti (cfr. T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 30/06/2025, n. 621; Cons. di Stato sez. IV, 14/05/2021, n. 3799).
“ I giudizi formulati dai superiori gerarchici nelle schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica che concerne le capacità e le attitudini proprie della vita militare e che, come tali, impingono nel merito dell'azione amministrativa, soggiacendo al sindacato del G.A. negli stretti limiti dell'arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare. Ciò comporta che, al di là dei vizi di legittimità, la correttezza sostanziale, la validità e l'attendibilità delle valutazioni espresse dall'Amministrazione non possono essere esaminate in sede giurisdizionale in quanto costituiscono una tipica valutazione di merito riservata all'Amministrazione ” (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 28/03/2025, n. 6352).
5.1) Il periodo temporale dedotto in giudizio ha visto il ricorrente valutato dai suoi superiori in rispondenza al procedimento relativo alla documentazione caratteristica del personale militare, che è uno strumento organizzativo del quale si avvale l'Amministrazione per fotografare, in relazione a determinati periodi di tempo e nella prospettiva degli avanzamenti di carriera, l'efficienza dei propri dipendenti.
Il riferimento al breve lasso temporale avuto durante il servizio a Cavalese - peraltro col giudizio “ molto soddisfacente ” che non trova riscontro nella tipologia prevista nei modelli per la valutazione caratteristica - pare a questo Giudice non sufficiente per contrastare la ben più ampia valutazione che i superiori hanno potuto dare per l’attività svolta dal ricorrente per il maggior periodo (ca. 5/6 del tempo) trascorso alla stazione CC di IV.
Peraltro, come anche evidenziato nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico e come risulta dal “ rapporto infomativo ”, ai valutatori era ben presente anche il periodo in cui il signor -OMISSIS- è stato a Cavalese e dunque ad essi era ben noto il quadro generale.
Fermo restando che “ Nell’ordinamento vigente vale infatti il principio dell'autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio, con la conseguenza che ogni scheda valutativa è autonoma ed indipendente dall'altra (…)” e dunque “[Inoltre] non risulta condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui sussisterebbero dei caratteri della personalità non modificabili che comporterebbero l’impossibilità di abbassare la valutazione positiva già acquisita nelle schede valutative precedenti ”, ciò dovendo considerare che “ In realtà non sono rinvenibili profili afferenti alla personalità di un individuo che possano godere del carattere dell’immutabilità nel tempo ed è pertanto fisiologico che le doti del -OMISSIS-, nel corso del tempo, possano subire un appannamento ” ed altresì perché “ come costantemente affermato in giurisprudenza, il documento caratteristico del personale -OMISSIS- cristallizza il rendimento complessivo limitatamente a un predeterminato lasso temporale, senza che i fatti precedenti o successivi possano interferire sulla valutazione ” (T.R.G.A. Trento, 14/6/2024, n. 96 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ed invero, una difformità tra diverse valutazioni non è di per sé sintomatica di eccesso di potere, poiché la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni effettuate per il passato; diversamente opinando, verrebbe meno la funzione di analisi continuativa del militare. Un obbligo di specifica motivazione in materia di documentazione caratteristica si pone solo nel caso di attribuzione di valori estremi, sia in senso positivo che negativo (T.A.R. Napoli Campania sez. V, 4/12/2024, n. 6775), che ad ogni modo non ricorre nella presente fattispecie.
5.2) Dando lettura della scheda, si riscontrano giudizi che vanno dal “ decoroso/dignitoso ”, al “ di soddisfacente forma fisica ”, al “ superficiale/presenta alcune lacune ”, ed ancora al “ collabora generalmente con atteggiamento costruttivo ”, “ sufficientemente motivato ”, “ non offre sufficienti garanzie di portare a termine il compito assegnato ” e via discorrendo, per giungere infine ad un rendimento “ non sempre adeguato ”.
In riguardo a tali giudizi e per riscontrare la pretesa carenza e/o difetto di motivazione, per quanto genericamente esposta nel ricorso, si ritiene ancora di confermare l’orientamento di questo Tribunale per cui: “ Per giurisprudenza consolidata i documenti caratteristici sfuggono all'obbligo di una puntuale e diffusa motivazione in quanto devono contenere apprezzamenti che, pur fondandosi sul complesso dei fatti verificatisi nello specifico periodo di valutazione, prescindono dai singoli accadimenti.
È stato chiarito che i documenti caratteristici dei -OMISSIS-, per loro natura, non debbono elencare in modo analitico fatti o circostanze relative alla condotta del -OMISSIS-, ma devono esprimere un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi.
Pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non si richiede l'indicazione di particolari fatti commessi da parte del -OMISSIS- per sorreggere un eventuale giudizio negativo, in quanto risulta sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del -OMISSIS- da valutare.
Nella redazione di ogni documentazione caratteristica la motivazione deve pertanto ritenersi in re ipsa, nel senso che il giudizio complessivo finale discende direttamente dalle voci analitiche interne (ex plurimis cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 7 dicembre 2023, n. 18499; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 24 giugno 2022, n. 438; Consiglio di Stato, Sez. I, 4 febbraio 2022, n. 234/2022; T.A.R. Lombardia, Sez. III, Milano, 15 febbraio 2021, n. 421; Consiglio di Stato, Sez. II, 12 dicembre 2019, n. 8456) ” ( ibidem ).
Alla luce di quanto testé riportato non si ravvisano i lamentati vizi, per contro ritrovando nei giudizi complessivi sia del compilatore, che del revisore e dunque nel “ giudizio complessivo finale ” una conformità e linearità rispetto alle singole voci valorizzate nella scheda, per cui è coerente la definizione di “ militare in possesso di mediocri qualità complessive ”, tenuto conto dell’anzianità maturata per cui “ non è da considerarsi sempre adeguato ” e perciò in definitiva “ il rendimento fornito si attesta su livelli da ritenersi inferiori alla media ” (che, per inciso, viste le graduazioni previste, non ricade nella insufficienza).
6) Per le ragioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
7) Le spese vanno poste a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Per l’effetto, condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio in favore del Ministero intimato nella misura qui liquidata di euro 2.000,00, oltre accessori ed oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA IN, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
MO AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO AR | RA IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.