Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4919/2022 assunta in decisione all'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta in data 2 ottobre 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il 1° marzo 1947, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Battaglini Ciciriello, c.f. CodiceFiscale_2
nel cui studio in Napoli alla via degli Scipioni, n. 9 elettivamente domicilia in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado, indirizzo di posta elettronica – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocato Alfredo Perillo, c.f. , in virtù di procura speciale CodiceFiscale_3
alle liti allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data 8 agosto 2024, con domicilio eletto negli Uffici dell'Avvocatura comunale in Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3577/2022 del 30 marzo 2022, pubblicata in data 8 aprile 2022, non notificata, in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
- 1 -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 8 novembre 2022 e iscritto a ruolo in data 18 novembre
2022, ha impugnato la sentenza n. 3577/2022 con cui il Tribunale di Parte_1
Napoli ha rigettato, per carenza della prova, la sua domanda di risarcimento dei danni per il sinistro verificatosi il 9 maggio 2016 e ascritti alla responsabilità del Controparte_1 proprietario del basolo instabile presente nella pavimentazione di Piazza San Gaetano, condannandola alle spese di lite liquidate in € 2.738,00 per compensi oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
1.1. L'appellante ha riproposto l'istanza formulata ai sensi dell'art. 153 c.p.c. per essere rimessa in termini al fine di dare ingresso alle prove, negata dal giudice di prime cure, ribadendo l'indisponibilità del fascicolo contenente la documentazione di causa, incolpevolmente sottrattole dal suo commercialista dott. per un mero CP_2
errore dipendente da un caso di omonimia.
Ad ogni modo, ha dedotto che il Tribunale ben avrebbe potuto accogliere la sua domanda risarcitoria in quanto sufficientemente provata dalla documentazione in atti, inclusa la fotografia del luogo dell'incidente, e dalla certificazione medica, inferendone l'esistenza del nesso causale tra la condizione del bene pubblico quale ritratta e le lesioni accertate per tabulas.
1.2. Ha così chiesto alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, di accogliere le richieste formulate in primo grado e rimettere in termini la sua difesa onde depositare la lista dei testimoni da escutere e, loro tramite, provare le circostanze indicate nella premessa dell'atto di citazione di primo grado;
di nominare un
C.T.U. che accerti e quantifichi le lesioni da lei patite e quindi di condannare il Comune alle spese del doppio grado di giudizio da distrarre al difensore antistatario.
In subordine, ha chiesto di compensare le spese di giudizio del doppio grado considerando la condizione soggettiva di pensionata dell'istante.
2. In data 9 febbraio 2023 si è costituito il hiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
con condanna alle spese di lite.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
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Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, ma si è verificata la consultabilità di quello telematico.
Con ordinanza del 20 aprile 2023 è stata respinta l'istanza sospensiva.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 ottobre 2024 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale cittadino il Parte_1 [...] chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c., al risarcimento dei CP_1
danni alla persona e patrimoniali, quantificati in € 13.659,96 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da lei subiti a causa della caduta occorsa in Napoli alla Piazza San Gaetano il 9 maggio 2016 verso le ore 11,30 per effetto di un basolo della pavimentazione che, al suo passaggio a piedi, si sarebbe mosso facendole perdere l'equilibrio.
4.2. Il si è costituito contestando l'assunto attoreo e concludendo per il Controparte_1
rigetto della domanda.
4.3. Esperito invano il procedimento di negoziazione assistita e concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, il giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
4.4. L'attrice ha presentato istanza di rimessione in termini per il deposito delle note ex art. 183, co. VI, c.p.c. adducendo il momentaneo smarrimento del fascicolo di studio e, successivamente, ha chiesto rinvio al fine di consentire la notifica alla controparte dell'atto di “rinunzia al giudizio”.
Non avendo l'attrice provveduto, la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni.
5. Con la sentenza impugnata la domanda spiegata dall'attrice è stata respinta perché non provata.
Il Tribunale ha rilevato come non sia stata fornita la prova del fatto storico né dell'esistenza dei presupposti per la rimessione in termini per il deposito delle memorie istruttorie e l'articolazione dei mezzi istruttori ai sensi dell'art. 153, comma II, c.p.c.
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A parere del primo giudice, quella che è stata dedotta come causa dell'impossibilità del deposito delle note istruttorie sarebbe un fatto imputabile alla parte: l'avere per mero errore fatto ritirare al proprio commercialista il fascicolo di studio in luogo di altro, avente come assistita una persona omonima dell'odierna attrice.
Ad ogni modo, di tale circostanza impediente non sarebbe stata fornita alcuna prova che, per come prospettata, comunque non si sarebbe potuta ritenere ostacolo insuperabile al deposito delle memorie ed all'articolazione dei mezzi istruttori. Così in quanto i termini concessi avrebbero avuto scadenza nel corso dell'anno 2019, prima, quindi, della pandemia che ha reso difficoltoso l'accesso agli Uffici giudiziari, per cui l'attrice avrebbe potuto in ogni caso esaminare il fascicolo d'ufficio in Cancelleria ed estrarre eventualmente copia dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione del e dei verbali di causa per poter CP_1 compiutamente articolare i mezzi istruttori.
Alle spese è stato applicato il principio della soccombenza, moderando la liquidazione per le ridottissime questioni giuridiche affrontate.
6. In primo luogo va dichiarata la tempestività dell'impugnazione proposta nel termine dell'art. 327 c.p.c..
Quanto all'ammissibilità, essa sussiste per il capo sulle spese e la richiesta istruttoria, mentre la domanda risarcitoria è stata devoluta in maniera alquanto generica e subordinata all'ingresso delle testimonianze e dalla eligenda consulenza.
7. L'appello va respinto in quanto correttamente il Tribunale ha deciso la lite in base al principio della prova che l'attrice ha omesso di dare, non potendosi ritenere accertati i fatti e il reale loro svolgimento secondo le modalità descritte in citazione sulla sola indicazione di parte e dell'unica fotografia che ritrae una sconnessione tra alcuni basamenti di un'imprecisata piazza, per inferirne che avendo essa procurato la caduta della donna, secondo modalità per nulla accertate né aliunde documentate, alla siano liquidabili Pt_1
i danni per la frattura e il trauma di cui al referto medico dell'Ospedale dei Pellegrini.
L'assenza di prova è assoluta e invano l'attrice, tramite il suo difensore, ha chiesto al
Tribunale d'essere rimessa in termini per indicare il nominativo dei testimoni cui chiedere conferma delle circostanze fattuali indicate nella citazione, inclusa la dinamica del sinistro e le sue conseguenze.
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Sennonché le ampie e incontrastate considerazioni che si leggono in sentenza hanno portato a escludere la concedibilità di altri termini ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. una volta inutilizzati quelli illo tempore concessi.
Nel motivare il diniego alla rimessione dei termini il Tribunale ha speso concorrenti rationes decidendi, non validamente superate da quanto protestato con l'appello:
⎯ la responsabilità della medesima parte incorsa nella decadenza per quanto avvenuto per mano di un proprio professionista incorso in errore nel prelevare la sua produzione;
⎯ la possibilità di articolare le richieste istruttorie anche in mancanza della produzione di parte, essendo comunque disponibile e consultabile presso la Cancelleria il fascicolo d'Ufficio, perfettamente accessibile prima dei noti fenomeni pandemici che ne hanno limitato gli accessi.
Nel rendere la sua motivazione il Tribunale si è conformato alla giurisprudenza della
Suprema Corte per la quale l'istituto della rimessione in termini presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà
(Cassazione civile, sez. un., 04.12.2020, n. 27773 ma anche Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2018, n. 30512; Cassazione civile, sez. lav., 6 febbraio 2019, n. 3482).
Anche recentemente la Cassazione che del problema si è occupata frequentemente per risolvere le criticità dei depositi telematici degli atti (dunque per materia diversa) ha comunque stigmatizzato la necessità che prima di concedere la rimessione in termini il giudice svolga una duplice concorrente verifica: la prima sull'effettiva presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, di carattere assoluto e non relativo;
la seconda sulla reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del fatto ostativo, inteso come prontezza del rimedio per superare l'ostacolo (ex multis, Cassazione civile sez. I, 03.01.2025, n. 69; Cassazione civile, sez. III, 25.11.2024, n.
30324).
Ebbene, in base a questa duplice verifica
contro
-fattuale la decisione di negare la rimessione nei termini si dimostra assolutamente corretta.
Nelle giustificazioni addotte dalla parte non sono presenti nessuna delle due condizioni sia perché l'attività del commercialista della donna è riferibile a lei stessa che lo ha incaricato, sia perché l'indisponibilità della produzione di parte avrebbe potuto ugualmente consentire
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'articolazione della prova tramite quanto ispezionabile nella Cancelleria dell'Ufficio giudiziario.
Ebbene, nessuna delle due concorrenti ragioni è stata inficiata né resa perplessa dagli argomenti rieditati con l'appello che, dunque, restituendo il giudizio nella medesima condizione cui è pervenuto al Tribunale, ossia senza la prova di quanto solamente allegato, non merita accoglimento.
La responsabilità dell'Amministrazione locale, neanche applicando la disposizione dell'art. 2051 c.c., potrebbe mai essere dichiarata sulla base di quanto esistente in atti.
Il vuoto probatorio implica la conferma del rigetto della domanda risarcitoria.
8. Nel governo delle spese il Tribunale ha correttamente applicato il principio di soccombenza che non può essere disatteso mancando ogni ragione di soccombenza reciproca e non essendo neanche prospettate le “gravi ed eccezionali ragioni” richiamate dall'art. 92 c.p.c.. La sola condizione di pensionata dell'attrice non è per nulla rilevante a tal fine.
9. Al rigetto dell'appello consegue la statuizione sulle spese del presente grado del giudizio che, nondimeno, in ragione della qualità di questo - di agevolissima soluzione e che ha richiesto uno sforzo davvero contenuto - possono essere liquidate tra il parametro minimo e medio, senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che non c'è stata.
Lo scaglione preso a riferimento è il II, in base alla dichiarazione di valore fatta al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, da ritenere congrua in ragione della domanda di riforma del solo provvedimento istruttorio che ha negato ingresso alla prova e di revisione della decisione sulle spese del primo grado del giudizio (cui evidentemente la dichiarazione è stata riferita).
10. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando tra le parti indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
n. 3577/2022 del 30 marzo 2022, pubblicata in data 8 aprile 2022;
⎯ condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore del in € 1.210,00 per compensi professionali, oltre indennizzo Controparte_1 forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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