Sentenza breve 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 10/02/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Elena Argento e Giuseppe Moceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della deliberazione -OMISSIS-, con cui l’A.S.P. di Enna ha riammesso in autotutela il sig. -OMISSIS- alla procedura concorsuale relativa al profilo di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs;
- della deliberazione n-OMISSIS-, con cui l’A.S.P. di Enna ha rettificato la graduatoria finale della procedura;
- e per l’accertamento del silenzio inadempimento formatosi sulle istanze formalizzate dal ricorrente il 2.7.2024 e l’11.11.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione -OMISSIS-, l’A.S.P. di Enna emetteva un avviso pubblico straordinario per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’attribuzione di eventuali incarichi e supplenze relativamente al profilo di operatore socio sanitario (o.s.s.) ctg Bs.
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con deliberazione -OMISSIS-, l’Amministrazione ammetteva alla selezione pubblica i candidati indicati nell’allegato B del provvedimento, escludendo i candidati - tra cui la sig.ra -OMISSIS-, odierna ricorrente - che non avevano sottoscritto ogni pagina della domanda di partecipazione, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 dell’avviso.
Con ricorso iscritto al n. rg. -OMISSIS-, la sig.ra -OMISSIS-, unitamente ad altri candidati, impugnava il predetto avviso pubblico, censurandone gli artt. 4 e 5, nonché la deliberazione -OMISSIS-di non ammissione alla procedura.
Con sentenza -OMISSIS-, questo Tribunale dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non avendo parte ricorrente impugnato la graduatoria finale della selezione.
Venuta a conoscenza che l’A.S.P. di Enna aveva riammesso alla procedura concorsuale alcuni dei partecipanti che erano stati esclusi per lo stesso suo motivo ma avevano impugnato autonomamente gli atti della procedura con accoglimento del ricorso (cfr. sentenza n. 3967 del 23 dicembre 2023 di questo Tribunale), con successive istanze (la prima a luglio, la seconda a novembre 2024), la sig.ra -OMISSIS- chiedeva il riesame della sua posizione, attesa l’identità e sovrapponibilità della sua situazione giuridica rispetto a quella di coloro che erano stati riammessi.
Con l’odierno ricorso, oltre a censurare il silenzio serbato dell’A.S.P. di Enna sulle istanze di riesame avanzate, la sig.ra -OMISSIS- impugna:
- la deliberazione -OMISSIS-, con cui l’A.S.P. di Enna ha riammesso in autotutela il sig. -OMISSIS-;
- la deliberazione n-OMISSIS-, con cui l’A.S.P. di Enna ha rettificato la graduatoria finale della procedura, all’esito della valutazione dei titoli e del colloquio sostenuto dai candidati riammessi.
La ricorrente sostiene l’illegittimità delle due deliberazioni impugnate in quanto adottate in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché dei principi di correttezza e buona fede.
Resistono al ricorso l’A.S.P. di Enna e il sig. -OMISSIS-, eccependone preliminarmente l’inammissibilità e deducendone l’infondatezza nel merito.
Formulato avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente e dalla parte controinteressata, il ricorso è inammissibile per difetto d’interesse.
Invero, rispetto alla procedura concorsuale oggetto di causa, la posizione della ricorrente è stata definita da questo Tribunale con la sentenza -OMISSIS-, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso proposto avverso la sua esclusione, non essendo stata impugnata la graduatoria finale, pubblicata all’esito della valutazione dei titoli e dei colloqui tenuti dai candidati ammessi.
In conseguenza, la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dall’annullamento della deliberazione di riammissione del sig. -OMISSIS- e dell’atto di rettifica della graduatoria finale, essendosi la sua posizione cristallizzata con la pubblicazione della graduatoria definitiva non impugnata.
Né sussiste un obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale:
- “ in caso di presentazione di istanza di autotutela, l’Amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto la relativa determinazione costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 301) ”;
- “ Il silenzio sulla istanza di autotutela, al di fuori dei casi in cui sussista un dovere codificato di provvedere, non equivale, dunque, a inadempimento e tale situazione neppure determina un vuoto di tutela costituzionalmente illegittimo (v. Corte cost., sent. n. 181/2017), soprattutto quando si tradurrebbe in un’inammissibile rimessioni in termini rispetto ad atti non tempestivamente impugnati, come nel caso di specie) ” (Consiglio di Stato sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4518).
In conseguenza, anche alla luce della sentenza pronunciata nei confronti della ricorrente, non appare censurabile la scelta dell’A.S.P. di Enna di non attivare un procedimento di riesame.
In ogni caso, osserva il Collegio che, a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione (come nel caso di specie), “ la censura di eccesso di potere...è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato: situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato ” (Consiglio di Stato sez. VI, 21 gennaio 2025, n. 430).
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha chiaramente evidenziato la diversità della posizione della ricorrente (così come definita da questo Tribunale con sentenza n. 525/2024) e quella dei soggetti che sono stati riammessi alla procedura in virtù di un accordo transattivo concluso nelle more della pendenza dei termini per riassumere dinnanzi a codesto Tribunale il ricorso avverso gli atti della procedura (inizialmente proposto dinnanzi al giudice ordinario).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’A.S.P. di Enna e del sig. -OMISSIS-, liquidate in complessivi € 1.000,00 per ciascuno, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO