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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4572 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sora (Fr), via Passionisti n.7 presso lo studio dell'avv. Cesare Gabriele ( )), che lo rappresenta CodiceFiscale_2
e difende per procura in calce all'atto di appello
– APPELLANTE – E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Sora (Fr), via Attilio Regolo n.5 presso lo studio dell'avv. Silvio Bruni ( ), che la CodiceFiscale_4 rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio in primo grado
-APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE-
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 54/2021, resa in data 18.01.2021 dal Tribunale Ordinario di Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, notificato in data 18.07.2021, depositato in data 24.07.2021, ha proposto appello principale e Parte_1 ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n. Controparte_1
54/2021 del Tribunale Ordinario di Cassino, pubblicata in data 18.01.2021, resa nel giudizio di primo grado recante n° R.G.:200788/2005 promosso dal medesimo appellante principale. I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:“(…) evocava in giudizio affinché Parte_1 Controparte_1 fosse accertato e dichiarato il diritto dell'attore:1) ad allacciare i propri scarichi fognari alla conduttura del consorzio attraverso la Parte_2 strada privata insistente sui fondi di proprietà della convenuta;
2) a ripristinare l'originaria consistenza della strada privata di accesso come descritta nell'atto di costituzione e di riconoscimento del diritto;
3) ad avere libera da autoveicoli la intera superficie della strada privata insistente sui fondi di proprietà convenuta, come descritta nella premessa dell'atto di citazione;
4) ad allacciare i propri tubi alle condutture idriche per l' irrigazione del Consorzio di Bonifica Conca di Sora attraverso i fondi di proprietà convenuta, come descritta nella premessa dell'atto di citazione;
5) Indi e per l'effetto si condanni la convenuta a consentire l'esercizio dei diritti come sopra accertato ed a rimuovere tutti gli ostacoli che ne impediscano il libero e legittimo esercizio, anche solo di uno di tali diritti. Inoltre di accertare e dichiarare che i comportamenti tenuti dalla convenuta ante causam, in lesione dei legittimi diritti dell'attore, ovvero anche di uno solo di tali diritti, ha causato danni all'attore, la cui quantificazione avverrà all'esito dell' espletanda istruttoria. Si costituiva in giudizio impugnando e contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni. Quanto alla richiesta di attraversamento del mappale numero 915 con la condotta di scarico fognario da parte del Pt_1
riteneva la relativa richiesta come generica ed infondata.
[...]
Sosteneva, parte convenuta, che la costituzione del
[...]
cui hanno partecipato sia l'attore che la convenuta, non può CP_2 essere considerato un atto contrattuale di costituzione di servitù a carico del mappale 915 di proprietà della comparente;
la non Controparte_1 ha inteso costituire, come emerge dalle tenute dell'atto di costituzione del richiamato consorzio, alcuna servitù di scarico a vantaggio del mappale
541, di proprietà dell'attore, e detta servitù non si rinviene né è stata mai costituita nell'atto di divisione per Notar del 30.12.1981 numero Per_1
11337 di repertorio. Deduceva, parte convenuta, in ordine alla natura
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 dell'atto di costituzione del consorzio la sua natura Parte_2 contrattuale e non reale, l'oggetto dell'atto negoziale è rappresentato dalla realizzazione di un collettore fognario comune, cui vanno collegati successivamente i singoli allacci privati da regolare secondo i rispettivi titoli. Nessuno inadempienza, sarebbe imputabile alla Controparte_1 in relazione alla sua partecipazione al consorzio. In merito all' asserito restringimento della servitù di transito costituito a carico del mappale numero 915 del foglio 35, di proprietà della ed a Controparte_1 vantaggio del mappale 541, di proprietà dell'attore, la convenuta precisava che il muro di recinzione cui fa riferimento la parte attrice oltre che a non creare impedimento o difficoltà all'esercizio del passaggio da parte dell'attore esiste in loco da oltre 20 anni per essere stato realizzato negli anni 1980- 83 da parte della comparente senza che nel corso di oltre 25 anni il prospettasse alcuna lesione dei propri diritti. Parte_1
In ogni caso la presenza del muro di recinzione non ha turbato il regolare esercizio della servitù di transito così come esistente praticata da 20 anni a questa parte. Deduceva, inoltre, parte convenuta che l' originaria servitù di passaggio di metri 3 è rimasta solo a vantaggio del mappale 914 (ora nn. 1047-1124) parte acquistato da e si è estinta per Controparte_1 confusione per quanto attiene al fondo acquistato dal Parte_1 attesa la contiguità e la fusione dei mappali n. 514 (su cui gravava servitù a vantaggio dell' intero mappale n. 914) e n. 914 parte di proprietà del
recintati e racchiusi, peraltro, con un muro e/o rete. Parte_1
In sede di memorie 183 V comma c.p.c., parte attrice chiedeva di accertarsi ex art. 1043 c.c. il proprio diritto ad allacciare gli scarichi fognari alla conduttura del attraverso la strada privata Controparte_2 insistente sui fondi di proprietà convenuta anche mediante corresponsione di adeguata indennità. Nel corso del giudizio veniva espletata una prima consulenza tecnica d' ufficio da parte del Dott. e Persona_2 successivamente veniva dato incarico al Geometra di “ Per_3 verificare l' esattezza della relazione effettuata dal e di Persona_2 rispondere ai rilievi e chiarimenti proposti dalle parti”. ” All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“-accoglie parzialmente la domanda attorea e per l' effetto dichiara diritto del sig. ad allacciare i propri scarichi fognari alla Parte_1 conduttura del attraverso la strada privata Controparte_2 insistente sui fondi di proprietà della convenuta, Controparte_1 dietro versamento di indennità, determinata in via equitativa in euro 1.500,00; nonché il diritto ex art. 1033 c.c. del sig. Parte_1 ad allacciare i propri tubi alle condutture idriche per l' irrigazione del Consorzio di bonifica Conca di Sora attraverso i fondi di proprietà di
-rigetta tutte le altre domande;
-Spese compensate ad Controparte_1 eccezione delle spese di c.t.u. che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta”.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:
“Il Geom. pur utilizzando un metodo di rilievo completamente Per_3 diverso da quello utilizzato dal c.t.u. è giunto allo stesso risultato. Per_2
Per quanto riguarda lo sconfinamento, del muro di recinzione di parte convenuta, accertato dal precedente c.t.u., dalle verifiche eseguite del
esso risulta esatto (c.t.u. cm 20- 80; c.t.u. cm Per_3 Per_2 Per_3
27-81, dati in tolleranza). Per quanto riguarda la servitù di cui all' atto per notar il ha accertato che tale servitù costituita Per_1 Per_3 analiticamente di m 3,00, nel tipo di frazionamento più volte citato del 1981, la misura della servitù così come riportata (obliqua e non perpendicolare alla stessa servitù) è stata ricostruita in m 2,94 e non m 3,00. Inoltre il tipo di frazionamento, allegato al rogito notarile sul Per_1 lato nord della costituita servitù riporta una misura obliqua di m 3,00 (25,05- 22,05) mentre sul tipo di frazionamento reperito presso l' Agenzia delle Entrate è riportata una linea obliqua di m 2,95 (25,00-22,05), La misura, rilevata dal Geom. per la servitù oggi esistente tra i due Per_3 muri delle parti in causa, presa perpendicolarmente alla servitù e quindi ai muri, da m 2,75- 2,90. Inoltre ha accertato il c.t.u. che il muro di confine di parte convenuta è stato costruito a cavallo della linea di confine con uno sconfinamento all' interno della servitù di circa 11-13 cm, mentre il muro di recinzione di parte attrice è stato costruito anch' esso all' interno della servitù per circa 6-8 cm. A parere del c.t.u. il restringimento Per_3 della servitù, come già accertato dal risulta tollerabile. Le Persona_2 conclusioni a cui è giunto il c.t.u. si configurano come Per_3 fisiologico sviluppo logico e valutativo delle circostanze fattuali emergenti dagli atti ed acquisite all'esito di sopralluogo;
appaiono adeguatamente motivate nonché immuni da aporie e tratti di inverosimiglianza, per cui si ritiene di aderire in toto ad esse. Per quel che concerne la servitù coattiva di scarico, si osserva che la stessa può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico- sanitari degli edifici. L'art. 1043 cod. civ., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o 'nere', intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine, dovendosi, piuttosto, intendere il riferimento alle acque impure, contenuto nel secondo comma, come volto unicamente a stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di opportune precauzioni per evitare inconvenienti al fondo servente” (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22990 del 09/10/2013. I presupposti per la costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 cod. civ. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall'art. 1037 cod.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 civ. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo, pertanto, come per l'acquedotto coattivo che il passaggio richiesto – sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico, anche con la creazione di una servitù volontaria- sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante il quale non deve essere assoggettato ed eccessivo disagio o dispendio” (così, Sentenza della Corte di Cassazione one n. 7410 del 14/05/2003). Nel caso di specie, in virtù di quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere la domanda del sig. diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad Parte_1 allacciare i propri scarichi fognari alla conduttura del
[...]
attraverso la strada privata insistente sui fondi di proprietà CP_2 della convenuta, dietro versamento di indennità, Controparte_1 determinata in via equitativa in euro 1.500,00; nonché la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad allacciare i propri tubi alle condutture idriche per l' irrigazione del Consorzio di bonifica Conca di Sora attraverso i fondi di proprietà di atteso che il Controparte_1 punto di allaccio alle condutture, del Consorzio di bonifica Conca di Sora, più utilmente raggiungibile dall' attore si trova sul fondo di proprietà della convenuta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per Parte_1
i motivi che verranno di seguito esaminati, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, in parziale riforma dell'impugnata sentenza A) accertare e dichiarare che l'attore appellante 1) ha diritto ad allacciare i propri scarichi fognari alla conduttura del attraverso la strada privata Controparte_2 insistente sui fondi di proprietà convenuta appellata (parte da confermare), senza corresponsione di alcuna indennità; 2) a ripristinare l'originaria consistenza della strada privata di accesso come descritta nell'atto di costituzione e di riconoscimento del diritto;
3) ad avere libera da autoveicoli la intera superficie della strada privata insistente sui fondi di proprietà convenuta appellata, come descritta nella premessa dell'atto introduttivo;
4) ad allacciare propri tubi alle condutture idriche per la irrigazione del di bonifica Conca di Sora attraverso il fondi di CP_2 proprietà convenuta appellata, come descritta nella premessa dell'atto di citazione (parte da confermare). B) Indi e per l'effetto condanni la convenuta appellata a consentire l'esercizio dei diritti come sopra
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 accertato ed a rimuovere tutti gli ostacoli che ne impediscano il libero e legittimo esercizio, anche solo di uno di tali diritti. C) Inoltre, si accerti e dichiari che i comportamenti tenuti dalla convenuta appellata ante causam, in lesione dei legittimi diritti dell'attore appellante ovvero anche di uno solo di tali diritti, hanno causato danni all'attore appellante danni, la cui quantificazione avverrà in via equitativa, indi e per l'effetto condanni la convenuta appellante al ristoro di tutti i danni, nessuno escluso, come sopra determinati. Con restituzione di quanto medio tempore corrisposto in ogni modo alla convenuta appellata dall'attore appellante, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”. Si è costituita in giudizio l'appellata che, oltre a Controparte_1 contestare i motivi di appello principale, ha, a sua volta, proposto appello incidentale ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) in via principale: rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile ovvero in subordine infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza n. 54/21 resa dal Tribunale di Cassino nella parte in cui ha disposto il rigetto delle domande attoree, in accoglimento dei motivi di cui ai nn. da 1) a 3) e capoversi successivi della premessa che precede, con accoglimento dell'appello incidentale sulle spese di cui al punto 5) della premessa che precede, con condanna del alle spese di lite relative Parte_1 al giudizio di primo grado ed al definitivo pagamento delle spese tutte di C.T.U. del giudizio di primo grado, previo rigetto delle inammissibili richieste istruttore da quest'ultimo formulate con l'atto di appello per le ragioni indicate nel punto 6) della premessa che precede;
B) solo in via del tutto subordinata e riservato ogni gravame: nella ipotesi di accoglimento di qualsiasi motivo di appello svolto da accogliere gli Parte_1 appelli incidentali condizionati svolti nel motivo 3 e capoversi successivi che precedono, con accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado nella prima memoria svolta ex art. 183,
6° comma n. 1) c.p.c. che qui in ogni caso si ripropongono ed all'udienza di p.c. del processo di primo grado. C) comunque ed in ogni caso: in accoglimento dell'appello incidentale sub nn. 4) e seggti della premessa che precede piaccia all'adita Corte di Appello di Roma adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino n. 54/21 nel capo in cui ha imposto due servitù coattive di scarico e di irrigazione a carico del fondo dell'appellata impugnato in via incidentale con il Controparte_1 presente atto, dichiarare la nullità della sentenza stessa ovvero riformare la sentenza per le ragioni subordinatamente proposte nel punto 4) e capoversi segg.ti della premessa che precede, con condanna per effetto dell'accoglimento dell'avanzato appello incidentale, del Pt_1
alla rimozione della condotta fognaria realizzata in forza della
[...] sentenza n. 54/21 del Tribunale di Cassino sul fondo di proprietà della
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 concludente (f. 35 particella n. 416 (ex 415) f. 35 del Catasto del Comune di Sora), realizzata dal nelle more tra la emissione Parte_1 della sentenza n. 54/21 del Tribunale di Cassino e la notificazione dell'atto di appello per cui è grado di giudizio;
d) in ogni caso, rigettare tutte le domande ed i motivi di appello avanzati dal siccome Parte_1 infondati in fatto ed in diritto;
e) sempre ed in ogni caso: con vittoria di spese (ivi compreso il contributo unificato versato per questo grado di appello pari ad € 147,00) e compensi professionali del doppio grado di giudizio anche in accoglimento dell'appello incidentale di cui al punto 5) della premessa che precede”. All'udienza del 13.11.2024 la causa, tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., è stata trattenuta in decisione con termine assegnato alle parti di gg. 40 per il deposito delle memorie conclusionali e di gg. 20 per le repliche. Preliminarmente occorre rilevare che ha insistito per Parte_1
l'ammissione delle prove orali non ammesse nel corso del giudizio di primo grado. Tale richiesta deve ritenersi inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo l'appellante principale non ha reiterato le proprie richieste di prova orale in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Giudice di prime cure ( cfr. verbali di udienza ), ciò alla luce della pacifica giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato : “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie
e di merito - definitivamente proposte” (Cass. 19352/2017 conformi Cass.n. 3229/19 ; 5741/19 ; n. 15029/19; 36134/21). In sostanza, poiché la parte nel non reiterare le proprie istanze vi ha rinunciato, non può poi dolersene in appello. A ciò deve aggiungersi che il medesimo appellante ha omesso di argomentare, con uno specifico motivo di appello, le ragioni per cui il Giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare parzialmente nella propria ordinanza riservata del 7.11.2006 le richieste istruttorie articolate. Passando all'esame del merito, l'appellante principale ha proposto ben dieci motivi di appello.
Con il primo motivo di gravame, rubricato “Omessa e\o errata valutazione generale della domanda attorea” lamenta che il Tribunale di prime cure avrebbe omesso di esaminare ed erroneamente interpretato la domanda r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 dell'attore nel punto 2) riguardante il riconoscimento del diritto al ripristino della consistenza della strada privata di accesso descritta nell'atto di costituzione della servitù di passaggio, nel punto 3) ove si chiedeva di avere la strada libera da autoveicoli sulla intera superficie della strada privata, nel punto 5) ove si chiedeva la rimozione di tutti gli ostacoli, nel punto C) ove si chiedeva la condanna al ristoro di tutti i danni subiti. Con il terzo motivo, rubricato “Omessa e \ o errata valutazione della domanda di ripristino della consistenza della originaria servitù di transito” si ribadisce l'omessa pronuncia in merito al ripristino della originaria consistenza della strada privata di accesso, nonché l'omesso risarcimento del danno conseguente, ove anche ritenuto minimo lo sconfinamento. Con il settimo motivo, rubricato “Omessa e \ o errata valutazione delle risultanze istruttorie sulla restrizione della strada”, lamenta che il Tribunale, nonostante le chiare risultanze delle due CTU che hanno accertato una riduzione della consistenza della strada e del diritto di passaggio rispetto all'originaria servitù costituita in contratto, in ragione dello sconfinamento da parte del muro di cinta costruito da CP_1
nulla aveva motivato il Tribunale.
[...]
Con il quarto motivo, rubricato “Omessa e \ o errata valutazione della domanda sugli ingombri posti lunga la strada ove è esercitata la servitù di passaggio” lamenta che il Tribunale di prime cure non avrebbe esaminato il punto della domanda dell'attore ove si deduceva l'impedimento dell'esercizio della servitù in conformità del titolo a causa del restringimento della superfice transitabile in quanto sui margini della strada privata sarebbero state parcheggiate le vetture di proprietà della convenuta e dei familiari nonché quelle dei visitatori che in alcuni casi avrebbero impedito il transito e l'uscita da e verso la proprietà dell'attore. Con l'ottavo motivo, rubricato con “Omessa e \ o errata valutazione delle risultanze istruttorie sulla illegittimità degli ingombri posti lunga la strada ove è esercitata la servitù di passaggio” lamenta che il Tribunale di prime cure non avrebbe disposto nulla sulla lamentata restrizione del passaggio per effetto del parcheggio dei veicoli e l'utilizzo di uno stenditoio posizionato sul percorso, circostanze confermate dalla CTU e documentate con prove fotografiche e per testi. Trattasi di motivi in parte ripetitivi e perfettamente sovrapponibili, in parte strettamente correlati, da esaminarsi, quindi congiuntamente. Detti motivi sono in parte infondati in quanto il Giudice di prime cure, sulla scorta delle risultanze delle due CTU ha espressamente dato atto degli accertamenti peritali e segnatamente che la prima consulenza del geometra in data 10.07.2007, aveva accertato uno sconfinamento Per_2 minimo di 20 cm e massimo di 80 cm ( cfr. CTU 10/7/2007 pagg.3 e 4), mentre la successiva consulenza del geometra del Per_3
20.05.2016, pur con metodo diverso, aveva sostanzialmente confermato la precedente CTU, rilevando uno sconfinamento minimo di 27 cm e massimo r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 di 81 cm ( cfr. CTU 20/5/2016 pag.5). Ha dato, altresì, atto espressamente che entrambi i consulenti, hanno rimarcato la tollerabilità di tale sconfinamento, ai fini dell'esercizio della servitù stessa ed ha, quindi, espressamente dichiarato di condividere tali conclusioni, avendo ritenuto, in via implicita, di non dover accogliere la richiesta di ripristino della originaria consistenza della servitù, avanzata dall' appellante. A ciò deve aggiungersi che il teste ha confermato che l'epoca di Tes_1 costruzione del muretto di confine risale al periodo 1983- 1985, e che nulla aveva obiettato nel momento in cui era stato Parte_1 eretto, né successivamente fino all'instaurazione del presente giudizio, mentre il teste ha riferito solo della costruzione di un pilastro in Tes_2 posizione più avanzata , ma ha anche aggiunto che detto pilastro era poi stato abbattuto. Da qui la fondatezza della eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla controparte. Viceversa i detti motivi sono fondati con riguardo al lamentato restringimento della superficie carrabile in ragione del parcheggio di vetture e del posizionamento di uno stendino. In proposito a seguito dell'istruttoria orale l'appellante ha fornito la prova che l'esercizio della servitù è stato reso difficoltoso ed esercitabile in modo difforme dal titolo. I testi escussi hanno infatti confermato che Controparte_1 unitamente ai propri familiari e visitatori, abitualmente, ferma gli autoveicoli ai margini della strada privata, in tal modo restringendo ulteriormente la superficie transitabile ed in alcuni casi anche impedendo il transito ai veicoli diretti ed in uscita dalla abitazione del Signor Pt_1
e comunque rendendo disagevole l'accesso. I medesimi testi hanno quindi specificato che, in presenza di veicoli parcheggiati, mentre le utilitarie passano con difficoltà, alle vetture più grandi è impedito il passaggio ( cfr testi e udienza 8/1/2008 e udienza Tes_3 Tes_4 Testimone_5 del 21/6/2011, foto di parte ed allegate alla CTU). Da ciò discende che va accolta la domanda volta al riconoscimento del diritto a godere senza alcun aggravio della servitù di passaggio, con la conseguente condanna della appellata a rimuovere ogni ostacolo lungo a sede stradale. Sul punto occorre rilevare che con il motivo di appello incidentale condizionato, ha eccepito l'avvenuta estinzione per Controparte_1 prescrizione ex artt. 1073 e 1074 cc della servitù di passaggio costituita con l'atto del Notaio del 30.12.1981 rep. n. 11337, stante la Per_1 trasformazione del fondo di proprietà dell'attore da agricolo in fondo urbano, che sarebbe avvenuta alla data del 31.10.1983, a seguito della edificazione dell'immobile di abitazione di Tale Parte_1 eccezione mai è stata proposta in I grado essendosi limitata la convenuta ad eccepire una parziale estinzione della servitù per confusione (cfr. comparsa di risposta pagg. 6 e 7 e memorie ex art. 183 comma 5° cpc pag. 3 e 4 ).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 Trattasi quindi di eccezione nuova, proposta per la prima volta con il detto motivo di appello condizionato, ed è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 2 cpc. Assorbite sono poi tutte le questioni afferenti un preteso nuovo confinamento avvenuto con scrittura del 06.04.2016 intercorsa tra e e . Tale scrittura Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 alcun rilievo probatorio può assumere in quanto superata dalla successiva scrittura del 26.4.2018, sottoscritta dai medesimi e Controparte_3 [...]
e comunque dalle considerazioni del CTU che , nel pieno CP_4 rispetto del contraddittorio, sottoponendo al Giudice entrambi i documenti , con le note integrative del 29.4.2018 ha confermato che “ la linea di confine tra i fondi in catasto riferiti al foglio 35 p.lle 916,925 e 541 é quella ricostruita dal CTU nella sua consulenza già depositata e quella ricostruita dal geom. CTU precedentemente incaricato.” Persona_2
Ritornando all'esame dell' appello principale, con il secondo motivo di gravame rubricato “Omessa e \ o errata valutazione della domanda di allaccio alla fognatura consortile”, lamenta l'appellante che il Tribunale non si sarebbe avveduto che l'attore aveva dedotto la presenza di una servitù di acquedotto ( diversa da quella del Consorzio di bonifica Conca di Sora per l'irrigazione dei terreni) riguardante il sevizio idrico potabile sul tratto di strada privata, e che tale circostanza non era stata contestata dalla controparte nel giudizio di primo grado. Deduce da ciò che la sussistenza della servitù di acquedotto e l'adesione della convenuta al per la CP_2 realizzazione della fognatura avrebbero dovuto avere quale conseguenza il diritto di passaggio delle tubazioni fognarie senza alcun onere. L'appellante lamenta, quindi, che, il Tribunale di prime cure avrebbe ignorato la domanda principale di allaccio alla conduttura fognaria consortile esistente, per cui l'attore non avrebbe dovuto corrispondere indennità, accogliendo solo la domanda subordinata. Con il sesto motivo, rubricato “Omessa e\o errata valutazione delle risultanze istruttorie sulla presenza di servitù di acquedotto”lamenta che il Tribunale di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie non considerando l'esistenza del consorzio volontario e l'esistenza della servitù di passaggio sul tratto di strada Pt_2 privato a favore del fondo di proprietà dell'attore. Sostiene che il Tribunale, si sarebbe limitato a riconoscere la servitù coattiva ex art. 1043 c.c. determinando l'indennità in via equitativa ma avrebbe dovuto valutare la domanda principale sul diritto di allaccio alla fognatura consortile e la sussistenza della estensione della servitù di acquedotto già esistente. Con il decimo motivo, rubricato “Insufficiente e contraddittoria motivazione sul riconoscimento del diritto di allacciarsi alla fognatura consortile”, lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione del Tribunale di prime cure in relazione ai punti della domanda trattati. Deduce, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto affrontare,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 preliminarmente, il tema del riconoscimento del diritto dell'attore all'allaccio alla fognatura consortile e della preesistente servitù di acquedotto che avrebbe comportato l'estensione del diritto già esistente senza il riconoscimento di alcuna indennità. Lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto spiegare i criteri presupposti per la determinazione e la quantificazione dell'indennità a favore della parte convenuta. Anche detti motivi, pur separatamente rubricati sono ripetitivi e perfettamente sovrapponibili, devono quindi essere trattati congiuntamente. In sostanza l'appellante, pur essendosi vista accolta la domanda di allaccio degli scarichi fognari alla conduttura del contesta la debenza CP_2 della indennità calcolata in via equitativa in € 1.500,00. Speculare a tali motivi di appello principale è l'appello incidentale di con cui si deduce l'inammissibilità della domanda di Controparte_1 costituzione della servitù coattiva ex art. 1043-1051 C.C. di scarico fognario per violazione e falsa applicazione dell'art. 183, 5° comma c.p.c. per cui il Tribunale avrebbe errato nella decisione in quanto avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova di servitù coattiva ex art. 1043 - 1051 C.C., introdotta dall'attore soltanto con la memoria 183, 5° comma c.p.c., che sarebbe del tutto diversa rispetto alla domanda di cui all'art. 1079 del c.c. Eccepisce che dovevano essere chiamati in causa anche tutti gli altri proprietari “interessati al transito sulla strada comune fino all'arrivo alla particella n. 915 “ Il motivo di appello incidentale, da esaminarsi in primo luogo per chiari motivi di ordine logico è infondato e va disatteso. Con l'atto di citazione in I grado dopo aver Parte_1 specificato al punto 4) di aver costituito assieme ad altri tredici proprietari il per la realizzazione e la gestione di Controparte_2 un collettore fognario e del relativo impianto di sollevamento, evidenziava che al termine dei lavori, e dopo aver sostenuto le relative spese, “ la confinate signora vietava di allacciare gli scarichi Controparte_1 alla comune condotta fognaria per la parte interessante la di lei proprietà” e che “inutili erano i successivi inviti verbali e scritti a consentire tale allaccio” rassegnando quindi sul punto le seguenti conclusioni : “si accerti e dichiari che l'attore ha diritto 1.ad allacciare i propri scarichi fognari alla conduttura del Controparte_2 attraverso la strada privata insistente sui fondi di proprietà convenuta” (pagina 4 punto 1 conclusioni) senza ulteriore specificazione, mentre la precisazione contenuta nella memoria ex art.183 co.5 cpc riguarda il riconoscimento di tale diritto “anche mediante corresponsione di adeguata indennità” (pagina 3 punto 1 conclusioni). La domanda quindi era stata correttamente già proposta, spettando poi al
Giudice la relativa qualificazione giuridica e la verifica della domanda, se cioè potesse ritenersi costituita una servitù volontaria, ovvero r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 sussistessero i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva.
Nessuna domanda nuova è quindi stata proposta. La questione dell'eccepito litisconsorzio, è, poi, inammissibile per genericità, non specificandosi neanche se la strada privata sia in comproprietà e con chi, ed è inoltre del tutto superata dalla pacifica circostanza che nelle more del presente giudizio di appello l'allaccio in fogna a beneficio di è stato realizzato , in esecuzione Parte_1 della sentenza di prime cure, e nessuna opposizione è stata avanzata dai presunti altri comproprietari. Parimenti infondati sono i motivi di appello principale, dal momento che :
- alcun rilievo può assumere la dedotta sussistenza di una servitù di acquedotto( diversa da quella del Consorzio di bonifica Conca di Sora per l'irrigazione dei terreni), menzionata genericamente senza ulteriore specificazione dei fondi a carico dei quali sarebbe stata costituita, né del relativo titolo costituivo, rilevato, altresì, che si tratterebbe, comunque, di servitù diversa e distinta da quella oggetto del presente giudizio;
- nell'atto di donazione per atto notaio del 30.12.1981 all'art. 2) Per_1 si fa menzione di una servitù di passaggio e non di scarico fognario;
- a differenza di quanto allegato dall'appellante nell'atto costitutivo del del 22/9/2004 non viene fatta alcuna Controparte_2 menzione agli allacci individuali da parte dei singoli consorziati, né ai fondi che tali diramazioni individuali dovrebbero attraversare;
- è circostanza di mero fatto, priva di rilievo giuridico, quanto allegato dall'appellante principale circa il mancato pagamento di alcun onere da parte degli altri aderenti al consorzio che Parte_2 si sono allacciati alla condotta fognaria utilizzando la strada già asservita senza alcun ulteriore atto formale e senza corrispondere alcunché ai proprietari dei fondi asserviti. La sentenza sul punto va quindi confermata. Con il quinto motivo di appello principale, rubricato “Omessa e\o errata valutazione della domanda di risarcimento dei danni”, lamenta che il Tribunale di prime cure con l'accoglimento parziale della domanda non avrebbe valutato i danni richiesti dall'attore in ragione del mancato e tempestivo allaccio alla fognatura consortile, nonché i disagi procurati dal restringimento della servitù di passaggio e l'impossibilità di poter utilizzare la rete irrigua consortile attesa la natura agricola del terreno. Con il nono motivo, rubricato “Omessa e\o errata valutazione delle risultanze istruttorie sul danno subito dall'attore” deduce che il Tribunale non avrebbe considerato i danni subiti dall'attore che ne avrebbero legittimato la richiesta di risarcimento ex art. 2043 del c.c. sia sull'an che sul quantum, in quanto le risultanze istruttorie avrebbero evidenziato l'illegittimità dei comportamenti di parte convenuta. Pertanto, i danni r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12 lamentati potevano determinarsi in via equitativa come era stato richiesto dalla parte attrice ex art. 1226 c.c.. Detti motivi, ripetitivi e sovrapponibili, quindi, anch'essi da trattarsi congiuntamente, sono parzialmente fondati ed in tali limiti possono essere accolti. In primo luogo il Giudice sul punto ha omesso ogni pronuncia, benché la relativa domanda sia stata ritualmente proposta. Inoltre, come sopra argomentato è stato accertato nel corso del giudizio sia l'indebita compromissione dell'agevole godimento della servitù di passaggio, sia la circostanza che ha impedito che la diramazione Controparte_1 individuale dell'allaccio in fogna attraversasse il fondo di sua proprietà, ritardando così di fatto tale allaccio, avvenuto solo all'esito del giudizio di I grado, nonostante l'adesione comune al
[...] senza alcuna valida giustificazione e senza addurre alcun CP_2 effettivo vulnus, che avrebbe giustificato tale opposizione, essendo rimasta incontestata la circostanza, allegata dall'appellante, che tutti gli altri partecipanti al non avevano incontrato alcun ostacolo da CP_2 parte degli altri consorziati. Dal mancato allaccio alla conduttura fognaria è derivata, quindi una ingiusta compressione del pieno godimento dell'immobile abitativo di proprietà, per un tempo lungo e senza soluzione di continuità. Da qui discende che, provato l'an del danno lamentato, consistito nella indebita compromissione dei diritti del proprietario dell'immobile e considerata la oggettiva difficoltà nella quantificazione del quantum, il danno può liquidarsi in via equitativa, nella misura di € 1.500.00, all'attualità, in difetto di una diversa quantificazione operata dall' appellante, oltre interessi di mora al tasso legale decorrenti dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo. Con l'ulteriore motivo di appello incidentale l'appellata CP_1
ha contestato l'erroneità della sentenza nella parte cui ha
[...] costituito la servitù coattiva di passaggio di condutture di rete idrica per l'allaccio al collettore del Consorzio di Bonifica Conca di Sora. Deduce la violazione dell'art. 112 del c.p.c, oltre che delle disposizioni degli articoli 1033- 1043-1051 e 1052 del c.c., per difetto della relativa domanda in citazione, mentre le asserzioni contenute nella memoria ex art. 183 comma 5°, costituirebbero domanda nuova, come tale inammissibile. Contesta, altresì, che tale servitù è accordata dall'Ordinamento per esigenze produttive agricole o industriali, non per una civile abitazione e che il fondo dell'originario attore avrebbe perso la natura agricola in ragione della costruzione della casa di abitazione. Evidenzia di aver contestato, sin dal primo grado, l'avvenuta costituzione di una servitù di allaccio alle condutture di irrigazione del Consorzio di Bonifica Conca di Sora, che servono la sua proprietà e nessuna prova sul punto era stata fornita da Parte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 13 Contesta quindi la genericità della domanda avanzata mancando ogni riferimento fattuale non specificandosi né il luogo di posizionamento della bocchetta sui fondi di né i fondi a vantaggio del quale Controparte_1 la servitù sarebbe costituita. Il motivo va accolto sotto quest'ultimo profilo in quanto, il Giudice di prime cure, ha accolto la domanda di costituzione di servitù coattiva, ritenuta ritualmente proposta – come meglio precisata nelle memorie ex art. 183 comma 5° cpc - con motivazione del tutto sintetica, limitandosi ad affermare “il punto di allaccio alle condutture del Consorzio di bonifica Conca di Sora, più utilmente raggiungibile dall'attore si trova sul fondo di proprietà della convenuta “ senza specificare in base a quali evidenze fattuali sia pervenuto a tale convincimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di servitù ex articolo 1033 c.c. per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto, devono sussistere “ tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c. e cioè la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo servente de passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037c.c. (sentenze 11/10/2000 n. 13548; 26/3/1994 n. 2948; 23/5/1984
n.3140 ).” (cfr.Cass.n.9926/2004). Nella sentenza impugnata non si fa alcun accenno a tali requisiti indicati dall'articolo 1037 c.c. che, peraltro, non sono stati né allegati da Pt_1 né tantomeno provati, non essendo neanche stato indicato
[...] specificamene il luogo ove è posizionata la bocchetta sui fondi di
Controparte_1
Sul punto la sentenza deve essere riformata e la relativa domanda di deve essere rigettata. Parte_1
Infine deve ritenersi assorbito l'ulteriore motivo di appello incidentale, con cui si censura la decisione di I grado in merito alla compensazione integrale delle spese di giudizio, chiedendo a tal fine che vengano poste integralmente a carico dell'odierno appellante principale, ivi comprese le spese di CTU. Tale motivo, atteso il parziale accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale e la conseguente parziale riforma della sentenza di prime cure, deve ritersi superato dalla necessità di provvedere alla rinnovata liquidazione delle spese del primo e del secondo grado, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 14 fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” ( cfr. Cass. n. 11423/2016; n. 9064/2018). Ciò posto quanto alle spese processuali, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, della parziale fondatezza della originaria domanda attorea, del parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e, pertanto, della solo parziale reciproca soccombenza , sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado nella misura del 50%, ponendosi il residuo 50% a carico di CP_1
liquidate in detta misura, nel dispositivo, nella misura media,
[...] ai sensi del DM n. 55/2014 in favore di (valore della Parte_1 causa indeterminato di bassa complessità, tabelle 2 e 12, 4° scaglione).
Parimenti le spese di consulenza tecnica devono porsi a carico di e nella misura del 50% Controparte_1 Parte_1 ciascuno.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e sull'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
54/2021, del Tribunale Ordinario di Cassino, pubblicata in data 18.07.2021, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto:
- rigetta la domanda di di accertamento del Parte_1 diritto all'allaccio dei propri tubi alle condutture idriche per l'irrigazione del Consorzio di bonifica Conca di Sora attraverso i fondi di proprietà di Controparte_1
- accoglie la domanda di di accertamento del Parte_1 diritto a godere senza alcun aggravio della servitù di passaggio, e quindi ad avere libera da autoveicoli la sede stradale privata, insistente sui fondi di Controparte_1
- condanna al risarcimento del danno, in favore Controparte_1 di pari ad € 1.500.00, oltre interessi di mora Parte_1 al tasso legale decorrenti dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura del 50%, e condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1
del 50 % delle spese di lite del doppio grado, Parte_1 che liquida, in detta percentuale, per il primo grado in complessivi € 3.858,00 di cui € 50,00 per spese ed € 3.808,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 15 per il secondo grado, in complessivi € 5.069,00 di cui € 73,50 per spese ed € 4.995,50 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
- pone le spese di consulenza tecnica a carico di Controparte_1
e nella misura del 50% ciascuno. Parte_1
Così deciso in Roma il giorno 31.01.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 16
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4572 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sora (Fr), via Passionisti n.7 presso lo studio dell'avv. Cesare Gabriele ( )), che lo rappresenta CodiceFiscale_2
e difende per procura in calce all'atto di appello
– APPELLANTE – E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Sora (Fr), via Attilio Regolo n.5 presso lo studio dell'avv. Silvio Bruni ( ), che la CodiceFiscale_4 rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio in primo grado
-APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE-
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 54/2021, resa in data 18.01.2021 dal Tribunale Ordinario di Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, notificato in data 18.07.2021, depositato in data 24.07.2021, ha proposto appello principale e Parte_1 ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n. Controparte_1
54/2021 del Tribunale Ordinario di Cassino, pubblicata in data 18.01.2021, resa nel giudizio di primo grado recante n° R.G.:200788/2005 promosso dal medesimo appellante principale. I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:“(…) evocava in giudizio affinché Parte_1 Controparte_1 fosse accertato e dichiarato il diritto dell'attore:1) ad allacciare i propri scarichi fognari alla conduttura del consorzio attraverso la Parte_2 strada privata insistente sui fondi di proprietà della convenuta;
2) a ripristinare l'originaria consistenza della strada privata di accesso come descritta nell'atto di costituzione e di riconoscimento del diritto;
3) ad avere libera da autoveicoli la intera superficie della strada privata insistente sui fondi di proprietà convenuta, come descritta nella premessa dell'atto di citazione;
4) ad allacciare i propri tubi alle condutture idriche per l' irrigazione del Consorzio di Bonifica Conca di Sora attraverso i fondi di proprietà convenuta, come descritta nella premessa dell'atto di citazione;
5) Indi e per l'effetto si condanni la convenuta a consentire l'esercizio dei diritti come sopra accertato ed a rimuovere tutti gli ostacoli che ne impediscano il libero e legittimo esercizio, anche solo di uno di tali diritti. Inoltre di accertare e dichiarare che i comportamenti tenuti dalla convenuta ante causam, in lesione dei legittimi diritti dell'attore, ovvero anche di uno solo di tali diritti, ha causato danni all'attore, la cui quantificazione avverrà all'esito dell' espletanda istruttoria. Si costituiva in giudizio impugnando e contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni. Quanto alla richiesta di attraversamento del mappale numero 915 con la condotta di scarico fognario da parte del Pt_1
riteneva la relativa richiesta come generica ed infondata.
[...]
Sosteneva, parte convenuta, che la costituzione del
[...]
cui hanno partecipato sia l'attore che la convenuta, non può CP_2 essere considerato un atto contrattuale di costituzione di servitù a carico del mappale 915 di proprietà della comparente;
la non Controparte_1 ha inteso costituire, come emerge dalle tenute dell'atto di costituzione del richiamato consorzio, alcuna servitù di scarico a vantaggio del mappale
541, di proprietà dell'attore, e detta servitù non si rinviene né è stata mai costituita nell'atto di divisione per Notar del 30.12.1981 numero Per_1
11337 di repertorio. Deduceva, parte convenuta, in ordine alla natura
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 dell'atto di costituzione del consorzio la sua natura Parte_2 contrattuale e non reale, l'oggetto dell'atto negoziale è rappresentato dalla realizzazione di un collettore fognario comune, cui vanno collegati successivamente i singoli allacci privati da regolare secondo i rispettivi titoli. Nessuno inadempienza, sarebbe imputabile alla Controparte_1 in relazione alla sua partecipazione al consorzio. In merito all' asserito restringimento della servitù di transito costituito a carico del mappale numero 915 del foglio 35, di proprietà della ed a Controparte_1 vantaggio del mappale 541, di proprietà dell'attore, la convenuta precisava che il muro di recinzione cui fa riferimento la parte attrice oltre che a non creare impedimento o difficoltà all'esercizio del passaggio da parte dell'attore esiste in loco da oltre 20 anni per essere stato realizzato negli anni 1980- 83 da parte della comparente senza che nel corso di oltre 25 anni il prospettasse alcuna lesione dei propri diritti. Parte_1
In ogni caso la presenza del muro di recinzione non ha turbato il regolare esercizio della servitù di transito così come esistente praticata da 20 anni a questa parte. Deduceva, inoltre, parte convenuta che l' originaria servitù di passaggio di metri 3 è rimasta solo a vantaggio del mappale 914 (ora nn. 1047-1124) parte acquistato da e si è estinta per Controparte_1 confusione per quanto attiene al fondo acquistato dal Parte_1 attesa la contiguità e la fusione dei mappali n. 514 (su cui gravava servitù a vantaggio dell' intero mappale n. 914) e n. 914 parte di proprietà del
recintati e racchiusi, peraltro, con un muro e/o rete. Parte_1
In sede di memorie 183 V comma c.p.c., parte attrice chiedeva di accertarsi ex art. 1043 c.c. il proprio diritto ad allacciare gli scarichi fognari alla conduttura del attraverso la strada privata Controparte_2 insistente sui fondi di proprietà convenuta anche mediante corresponsione di adeguata indennità. Nel corso del giudizio veniva espletata una prima consulenza tecnica d' ufficio da parte del Dott. e Persona_2 successivamente veniva dato incarico al Geometra di “ Per_3 verificare l' esattezza della relazione effettuata dal e di Persona_2 rispondere ai rilievi e chiarimenti proposti dalle parti”. ” All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“-accoglie parzialmente la domanda attorea e per l' effetto dichiara diritto del sig. ad allacciare i propri scarichi fognari alla Parte_1 conduttura del attraverso la strada privata Controparte_2 insistente sui fondi di proprietà della convenuta, Controparte_1 dietro versamento di indennità, determinata in via equitativa in euro 1.500,00; nonché il diritto ex art. 1033 c.c. del sig. Parte_1 ad allacciare i propri tubi alle condutture idriche per l' irrigazione del Consorzio di bonifica Conca di Sora attraverso i fondi di proprietà di
-rigetta tutte le altre domande;
-Spese compensate ad Controparte_1 eccezione delle spese di c.t.u. che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta”.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:
“Il Geom. pur utilizzando un metodo di rilievo completamente Per_3 diverso da quello utilizzato dal c.t.u. è giunto allo stesso risultato. Per_2
Per quanto riguarda lo sconfinamento, del muro di recinzione di parte convenuta, accertato dal precedente c.t.u., dalle verifiche eseguite del
esso risulta esatto (c.t.u. cm 20- 80; c.t.u. cm Per_3 Per_2 Per_3
27-81, dati in tolleranza). Per quanto riguarda la servitù di cui all' atto per notar il ha accertato che tale servitù costituita Per_1 Per_3 analiticamente di m 3,00, nel tipo di frazionamento più volte citato del 1981, la misura della servitù così come riportata (obliqua e non perpendicolare alla stessa servitù) è stata ricostruita in m 2,94 e non m 3,00. Inoltre il tipo di frazionamento, allegato al rogito notarile sul Per_1 lato nord della costituita servitù riporta una misura obliqua di m 3,00 (25,05- 22,05) mentre sul tipo di frazionamento reperito presso l' Agenzia delle Entrate è riportata una linea obliqua di m 2,95 (25,00-22,05), La misura, rilevata dal Geom. per la servitù oggi esistente tra i due Per_3 muri delle parti in causa, presa perpendicolarmente alla servitù e quindi ai muri, da m 2,75- 2,90. Inoltre ha accertato il c.t.u. che il muro di confine di parte convenuta è stato costruito a cavallo della linea di confine con uno sconfinamento all' interno della servitù di circa 11-13 cm, mentre il muro di recinzione di parte attrice è stato costruito anch' esso all' interno della servitù per circa 6-8 cm. A parere del c.t.u. il restringimento Per_3 della servitù, come già accertato dal risulta tollerabile. Le Persona_2 conclusioni a cui è giunto il c.t.u. si configurano come Per_3 fisiologico sviluppo logico e valutativo delle circostanze fattuali emergenti dagli atti ed acquisite all'esito di sopralluogo;
appaiono adeguatamente motivate nonché immuni da aporie e tratti di inverosimiglianza, per cui si ritiene di aderire in toto ad esse. Per quel che concerne la servitù coattiva di scarico, si osserva che la stessa può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico- sanitari degli edifici. L'art. 1043 cod. civ., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o 'nere', intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine, dovendosi, piuttosto, intendere il riferimento alle acque impure, contenuto nel secondo comma, come volto unicamente a stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di opportune precauzioni per evitare inconvenienti al fondo servente” (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22990 del 09/10/2013. I presupposti per la costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 cod. civ. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall'art. 1037 cod.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 civ. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo, pertanto, come per l'acquedotto coattivo che il passaggio richiesto – sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico, anche con la creazione di una servitù volontaria- sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante il quale non deve essere assoggettato ed eccessivo disagio o dispendio” (così, Sentenza della Corte di Cassazione one n. 7410 del 14/05/2003). Nel caso di specie, in virtù di quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere la domanda del sig. diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad Parte_1 allacciare i propri scarichi fognari alla conduttura del
[...]
attraverso la strada privata insistente sui fondi di proprietà CP_2 della convenuta, dietro versamento di indennità, Controparte_1 determinata in via equitativa in euro 1.500,00; nonché la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad allacciare i propri tubi alle condutture idriche per l' irrigazione del Consorzio di bonifica Conca di Sora attraverso i fondi di proprietà di atteso che il Controparte_1 punto di allaccio alle condutture, del Consorzio di bonifica Conca di Sora, più utilmente raggiungibile dall' attore si trova sul fondo di proprietà della convenuta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per Parte_1
i motivi che verranno di seguito esaminati, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, in parziale riforma dell'impugnata sentenza A) accertare e dichiarare che l'attore appellante 1) ha diritto ad allacciare i propri scarichi fognari alla conduttura del attraverso la strada privata Controparte_2 insistente sui fondi di proprietà convenuta appellata (parte da confermare), senza corresponsione di alcuna indennità; 2) a ripristinare l'originaria consistenza della strada privata di accesso come descritta nell'atto di costituzione e di riconoscimento del diritto;
3) ad avere libera da autoveicoli la intera superficie della strada privata insistente sui fondi di proprietà convenuta appellata, come descritta nella premessa dell'atto introduttivo;
4) ad allacciare propri tubi alle condutture idriche per la irrigazione del di bonifica Conca di Sora attraverso il fondi di CP_2 proprietà convenuta appellata, come descritta nella premessa dell'atto di citazione (parte da confermare). B) Indi e per l'effetto condanni la convenuta appellata a consentire l'esercizio dei diritti come sopra
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 accertato ed a rimuovere tutti gli ostacoli che ne impediscano il libero e legittimo esercizio, anche solo di uno di tali diritti. C) Inoltre, si accerti e dichiari che i comportamenti tenuti dalla convenuta appellata ante causam, in lesione dei legittimi diritti dell'attore appellante ovvero anche di uno solo di tali diritti, hanno causato danni all'attore appellante danni, la cui quantificazione avverrà in via equitativa, indi e per l'effetto condanni la convenuta appellante al ristoro di tutti i danni, nessuno escluso, come sopra determinati. Con restituzione di quanto medio tempore corrisposto in ogni modo alla convenuta appellata dall'attore appellante, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”. Si è costituita in giudizio l'appellata che, oltre a Controparte_1 contestare i motivi di appello principale, ha, a sua volta, proposto appello incidentale ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) in via principale: rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile ovvero in subordine infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza n. 54/21 resa dal Tribunale di Cassino nella parte in cui ha disposto il rigetto delle domande attoree, in accoglimento dei motivi di cui ai nn. da 1) a 3) e capoversi successivi della premessa che precede, con accoglimento dell'appello incidentale sulle spese di cui al punto 5) della premessa che precede, con condanna del alle spese di lite relative Parte_1 al giudizio di primo grado ed al definitivo pagamento delle spese tutte di C.T.U. del giudizio di primo grado, previo rigetto delle inammissibili richieste istruttore da quest'ultimo formulate con l'atto di appello per le ragioni indicate nel punto 6) della premessa che precede;
B) solo in via del tutto subordinata e riservato ogni gravame: nella ipotesi di accoglimento di qualsiasi motivo di appello svolto da accogliere gli Parte_1 appelli incidentali condizionati svolti nel motivo 3 e capoversi successivi che precedono, con accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado nella prima memoria svolta ex art. 183,
6° comma n. 1) c.p.c. che qui in ogni caso si ripropongono ed all'udienza di p.c. del processo di primo grado. C) comunque ed in ogni caso: in accoglimento dell'appello incidentale sub nn. 4) e seggti della premessa che precede piaccia all'adita Corte di Appello di Roma adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino n. 54/21 nel capo in cui ha imposto due servitù coattive di scarico e di irrigazione a carico del fondo dell'appellata impugnato in via incidentale con il Controparte_1 presente atto, dichiarare la nullità della sentenza stessa ovvero riformare la sentenza per le ragioni subordinatamente proposte nel punto 4) e capoversi segg.ti della premessa che precede, con condanna per effetto dell'accoglimento dell'avanzato appello incidentale, del Pt_1
alla rimozione della condotta fognaria realizzata in forza della
[...] sentenza n. 54/21 del Tribunale di Cassino sul fondo di proprietà della
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 concludente (f. 35 particella n. 416 (ex 415) f. 35 del Catasto del Comune di Sora), realizzata dal nelle more tra la emissione Parte_1 della sentenza n. 54/21 del Tribunale di Cassino e la notificazione dell'atto di appello per cui è grado di giudizio;
d) in ogni caso, rigettare tutte le domande ed i motivi di appello avanzati dal siccome Parte_1 infondati in fatto ed in diritto;
e) sempre ed in ogni caso: con vittoria di spese (ivi compreso il contributo unificato versato per questo grado di appello pari ad € 147,00) e compensi professionali del doppio grado di giudizio anche in accoglimento dell'appello incidentale di cui al punto 5) della premessa che precede”. All'udienza del 13.11.2024 la causa, tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., è stata trattenuta in decisione con termine assegnato alle parti di gg. 40 per il deposito delle memorie conclusionali e di gg. 20 per le repliche. Preliminarmente occorre rilevare che ha insistito per Parte_1
l'ammissione delle prove orali non ammesse nel corso del giudizio di primo grado. Tale richiesta deve ritenersi inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo l'appellante principale non ha reiterato le proprie richieste di prova orale in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Giudice di prime cure ( cfr. verbali di udienza ), ciò alla luce della pacifica giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato : “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie
e di merito - definitivamente proposte” (Cass. 19352/2017 conformi Cass.n. 3229/19 ; 5741/19 ; n. 15029/19; 36134/21). In sostanza, poiché la parte nel non reiterare le proprie istanze vi ha rinunciato, non può poi dolersene in appello. A ciò deve aggiungersi che il medesimo appellante ha omesso di argomentare, con uno specifico motivo di appello, le ragioni per cui il Giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare parzialmente nella propria ordinanza riservata del 7.11.2006 le richieste istruttorie articolate. Passando all'esame del merito, l'appellante principale ha proposto ben dieci motivi di appello.
Con il primo motivo di gravame, rubricato “Omessa e\o errata valutazione generale della domanda attorea” lamenta che il Tribunale di prime cure avrebbe omesso di esaminare ed erroneamente interpretato la domanda r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 dell'attore nel punto 2) riguardante il riconoscimento del diritto al ripristino della consistenza della strada privata di accesso descritta nell'atto di costituzione della servitù di passaggio, nel punto 3) ove si chiedeva di avere la strada libera da autoveicoli sulla intera superficie della strada privata, nel punto 5) ove si chiedeva la rimozione di tutti gli ostacoli, nel punto C) ove si chiedeva la condanna al ristoro di tutti i danni subiti. Con il terzo motivo, rubricato “Omessa e \ o errata valutazione della domanda di ripristino della consistenza della originaria servitù di transito” si ribadisce l'omessa pronuncia in merito al ripristino della originaria consistenza della strada privata di accesso, nonché l'omesso risarcimento del danno conseguente, ove anche ritenuto minimo lo sconfinamento. Con il settimo motivo, rubricato “Omessa e \ o errata valutazione delle risultanze istruttorie sulla restrizione della strada”, lamenta che il Tribunale, nonostante le chiare risultanze delle due CTU che hanno accertato una riduzione della consistenza della strada e del diritto di passaggio rispetto all'originaria servitù costituita in contratto, in ragione dello sconfinamento da parte del muro di cinta costruito da CP_1
nulla aveva motivato il Tribunale.
[...]
Con il quarto motivo, rubricato “Omessa e \ o errata valutazione della domanda sugli ingombri posti lunga la strada ove è esercitata la servitù di passaggio” lamenta che il Tribunale di prime cure non avrebbe esaminato il punto della domanda dell'attore ove si deduceva l'impedimento dell'esercizio della servitù in conformità del titolo a causa del restringimento della superfice transitabile in quanto sui margini della strada privata sarebbero state parcheggiate le vetture di proprietà della convenuta e dei familiari nonché quelle dei visitatori che in alcuni casi avrebbero impedito il transito e l'uscita da e verso la proprietà dell'attore. Con l'ottavo motivo, rubricato con “Omessa e \ o errata valutazione delle risultanze istruttorie sulla illegittimità degli ingombri posti lunga la strada ove è esercitata la servitù di passaggio” lamenta che il Tribunale di prime cure non avrebbe disposto nulla sulla lamentata restrizione del passaggio per effetto del parcheggio dei veicoli e l'utilizzo di uno stenditoio posizionato sul percorso, circostanze confermate dalla CTU e documentate con prove fotografiche e per testi. Trattasi di motivi in parte ripetitivi e perfettamente sovrapponibili, in parte strettamente correlati, da esaminarsi, quindi congiuntamente. Detti motivi sono in parte infondati in quanto il Giudice di prime cure, sulla scorta delle risultanze delle due CTU ha espressamente dato atto degli accertamenti peritali e segnatamente che la prima consulenza del geometra in data 10.07.2007, aveva accertato uno sconfinamento Per_2 minimo di 20 cm e massimo di 80 cm ( cfr. CTU 10/7/2007 pagg.3 e 4), mentre la successiva consulenza del geometra del Per_3
20.05.2016, pur con metodo diverso, aveva sostanzialmente confermato la precedente CTU, rilevando uno sconfinamento minimo di 27 cm e massimo r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 di 81 cm ( cfr. CTU 20/5/2016 pag.5). Ha dato, altresì, atto espressamente che entrambi i consulenti, hanno rimarcato la tollerabilità di tale sconfinamento, ai fini dell'esercizio della servitù stessa ed ha, quindi, espressamente dichiarato di condividere tali conclusioni, avendo ritenuto, in via implicita, di non dover accogliere la richiesta di ripristino della originaria consistenza della servitù, avanzata dall' appellante. A ciò deve aggiungersi che il teste ha confermato che l'epoca di Tes_1 costruzione del muretto di confine risale al periodo 1983- 1985, e che nulla aveva obiettato nel momento in cui era stato Parte_1 eretto, né successivamente fino all'instaurazione del presente giudizio, mentre il teste ha riferito solo della costruzione di un pilastro in Tes_2 posizione più avanzata , ma ha anche aggiunto che detto pilastro era poi stato abbattuto. Da qui la fondatezza della eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla controparte. Viceversa i detti motivi sono fondati con riguardo al lamentato restringimento della superficie carrabile in ragione del parcheggio di vetture e del posizionamento di uno stendino. In proposito a seguito dell'istruttoria orale l'appellante ha fornito la prova che l'esercizio della servitù è stato reso difficoltoso ed esercitabile in modo difforme dal titolo. I testi escussi hanno infatti confermato che Controparte_1 unitamente ai propri familiari e visitatori, abitualmente, ferma gli autoveicoli ai margini della strada privata, in tal modo restringendo ulteriormente la superficie transitabile ed in alcuni casi anche impedendo il transito ai veicoli diretti ed in uscita dalla abitazione del Signor Pt_1
e comunque rendendo disagevole l'accesso. I medesimi testi hanno quindi specificato che, in presenza di veicoli parcheggiati, mentre le utilitarie passano con difficoltà, alle vetture più grandi è impedito il passaggio ( cfr testi e udienza 8/1/2008 e udienza Tes_3 Tes_4 Testimone_5 del 21/6/2011, foto di parte ed allegate alla CTU). Da ciò discende che va accolta la domanda volta al riconoscimento del diritto a godere senza alcun aggravio della servitù di passaggio, con la conseguente condanna della appellata a rimuovere ogni ostacolo lungo a sede stradale. Sul punto occorre rilevare che con il motivo di appello incidentale condizionato, ha eccepito l'avvenuta estinzione per Controparte_1 prescrizione ex artt. 1073 e 1074 cc della servitù di passaggio costituita con l'atto del Notaio del 30.12.1981 rep. n. 11337, stante la Per_1 trasformazione del fondo di proprietà dell'attore da agricolo in fondo urbano, che sarebbe avvenuta alla data del 31.10.1983, a seguito della edificazione dell'immobile di abitazione di Tale Parte_1 eccezione mai è stata proposta in I grado essendosi limitata la convenuta ad eccepire una parziale estinzione della servitù per confusione (cfr. comparsa di risposta pagg. 6 e 7 e memorie ex art. 183 comma 5° cpc pag. 3 e 4 ).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 Trattasi quindi di eccezione nuova, proposta per la prima volta con il detto motivo di appello condizionato, ed è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 2 cpc. Assorbite sono poi tutte le questioni afferenti un preteso nuovo confinamento avvenuto con scrittura del 06.04.2016 intercorsa tra e e . Tale scrittura Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 alcun rilievo probatorio può assumere in quanto superata dalla successiva scrittura del 26.4.2018, sottoscritta dai medesimi e Controparte_3 [...]
e comunque dalle considerazioni del CTU che , nel pieno CP_4 rispetto del contraddittorio, sottoponendo al Giudice entrambi i documenti , con le note integrative del 29.4.2018 ha confermato che “ la linea di confine tra i fondi in catasto riferiti al foglio 35 p.lle 916,925 e 541 é quella ricostruita dal CTU nella sua consulenza già depositata e quella ricostruita dal geom. CTU precedentemente incaricato.” Persona_2
Ritornando all'esame dell' appello principale, con il secondo motivo di gravame rubricato “Omessa e \ o errata valutazione della domanda di allaccio alla fognatura consortile”, lamenta l'appellante che il Tribunale non si sarebbe avveduto che l'attore aveva dedotto la presenza di una servitù di acquedotto ( diversa da quella del Consorzio di bonifica Conca di Sora per l'irrigazione dei terreni) riguardante il sevizio idrico potabile sul tratto di strada privata, e che tale circostanza non era stata contestata dalla controparte nel giudizio di primo grado. Deduce da ciò che la sussistenza della servitù di acquedotto e l'adesione della convenuta al per la CP_2 realizzazione della fognatura avrebbero dovuto avere quale conseguenza il diritto di passaggio delle tubazioni fognarie senza alcun onere. L'appellante lamenta, quindi, che, il Tribunale di prime cure avrebbe ignorato la domanda principale di allaccio alla conduttura fognaria consortile esistente, per cui l'attore non avrebbe dovuto corrispondere indennità, accogliendo solo la domanda subordinata. Con il sesto motivo, rubricato “Omessa e\o errata valutazione delle risultanze istruttorie sulla presenza di servitù di acquedotto”lamenta che il Tribunale di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie non considerando l'esistenza del consorzio volontario e l'esistenza della servitù di passaggio sul tratto di strada Pt_2 privato a favore del fondo di proprietà dell'attore. Sostiene che il Tribunale, si sarebbe limitato a riconoscere la servitù coattiva ex art. 1043 c.c. determinando l'indennità in via equitativa ma avrebbe dovuto valutare la domanda principale sul diritto di allaccio alla fognatura consortile e la sussistenza della estensione della servitù di acquedotto già esistente. Con il decimo motivo, rubricato “Insufficiente e contraddittoria motivazione sul riconoscimento del diritto di allacciarsi alla fognatura consortile”, lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione del Tribunale di prime cure in relazione ai punti della domanda trattati. Deduce, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto affrontare,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 preliminarmente, il tema del riconoscimento del diritto dell'attore all'allaccio alla fognatura consortile e della preesistente servitù di acquedotto che avrebbe comportato l'estensione del diritto già esistente senza il riconoscimento di alcuna indennità. Lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto spiegare i criteri presupposti per la determinazione e la quantificazione dell'indennità a favore della parte convenuta. Anche detti motivi, pur separatamente rubricati sono ripetitivi e perfettamente sovrapponibili, devono quindi essere trattati congiuntamente. In sostanza l'appellante, pur essendosi vista accolta la domanda di allaccio degli scarichi fognari alla conduttura del contesta la debenza CP_2 della indennità calcolata in via equitativa in € 1.500,00. Speculare a tali motivi di appello principale è l'appello incidentale di con cui si deduce l'inammissibilità della domanda di Controparte_1 costituzione della servitù coattiva ex art. 1043-1051 C.C. di scarico fognario per violazione e falsa applicazione dell'art. 183, 5° comma c.p.c. per cui il Tribunale avrebbe errato nella decisione in quanto avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova di servitù coattiva ex art. 1043 - 1051 C.C., introdotta dall'attore soltanto con la memoria 183, 5° comma c.p.c., che sarebbe del tutto diversa rispetto alla domanda di cui all'art. 1079 del c.c. Eccepisce che dovevano essere chiamati in causa anche tutti gli altri proprietari “interessati al transito sulla strada comune fino all'arrivo alla particella n. 915 “ Il motivo di appello incidentale, da esaminarsi in primo luogo per chiari motivi di ordine logico è infondato e va disatteso. Con l'atto di citazione in I grado dopo aver Parte_1 specificato al punto 4) di aver costituito assieme ad altri tredici proprietari il per la realizzazione e la gestione di Controparte_2 un collettore fognario e del relativo impianto di sollevamento, evidenziava che al termine dei lavori, e dopo aver sostenuto le relative spese, “ la confinate signora vietava di allacciare gli scarichi Controparte_1 alla comune condotta fognaria per la parte interessante la di lei proprietà” e che “inutili erano i successivi inviti verbali e scritti a consentire tale allaccio” rassegnando quindi sul punto le seguenti conclusioni : “si accerti e dichiari che l'attore ha diritto 1.ad allacciare i propri scarichi fognari alla conduttura del Controparte_2 attraverso la strada privata insistente sui fondi di proprietà convenuta” (pagina 4 punto 1 conclusioni) senza ulteriore specificazione, mentre la precisazione contenuta nella memoria ex art.183 co.5 cpc riguarda il riconoscimento di tale diritto “anche mediante corresponsione di adeguata indennità” (pagina 3 punto 1 conclusioni). La domanda quindi era stata correttamente già proposta, spettando poi al
Giudice la relativa qualificazione giuridica e la verifica della domanda, se cioè potesse ritenersi costituita una servitù volontaria, ovvero r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 sussistessero i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva.
Nessuna domanda nuova è quindi stata proposta. La questione dell'eccepito litisconsorzio, è, poi, inammissibile per genericità, non specificandosi neanche se la strada privata sia in comproprietà e con chi, ed è inoltre del tutto superata dalla pacifica circostanza che nelle more del presente giudizio di appello l'allaccio in fogna a beneficio di è stato realizzato , in esecuzione Parte_1 della sentenza di prime cure, e nessuna opposizione è stata avanzata dai presunti altri comproprietari. Parimenti infondati sono i motivi di appello principale, dal momento che :
- alcun rilievo può assumere la dedotta sussistenza di una servitù di acquedotto( diversa da quella del Consorzio di bonifica Conca di Sora per l'irrigazione dei terreni), menzionata genericamente senza ulteriore specificazione dei fondi a carico dei quali sarebbe stata costituita, né del relativo titolo costituivo, rilevato, altresì, che si tratterebbe, comunque, di servitù diversa e distinta da quella oggetto del presente giudizio;
- nell'atto di donazione per atto notaio del 30.12.1981 all'art. 2) Per_1 si fa menzione di una servitù di passaggio e non di scarico fognario;
- a differenza di quanto allegato dall'appellante nell'atto costitutivo del del 22/9/2004 non viene fatta alcuna Controparte_2 menzione agli allacci individuali da parte dei singoli consorziati, né ai fondi che tali diramazioni individuali dovrebbero attraversare;
- è circostanza di mero fatto, priva di rilievo giuridico, quanto allegato dall'appellante principale circa il mancato pagamento di alcun onere da parte degli altri aderenti al consorzio che Parte_2 si sono allacciati alla condotta fognaria utilizzando la strada già asservita senza alcun ulteriore atto formale e senza corrispondere alcunché ai proprietari dei fondi asserviti. La sentenza sul punto va quindi confermata. Con il quinto motivo di appello principale, rubricato “Omessa e\o errata valutazione della domanda di risarcimento dei danni”, lamenta che il Tribunale di prime cure con l'accoglimento parziale della domanda non avrebbe valutato i danni richiesti dall'attore in ragione del mancato e tempestivo allaccio alla fognatura consortile, nonché i disagi procurati dal restringimento della servitù di passaggio e l'impossibilità di poter utilizzare la rete irrigua consortile attesa la natura agricola del terreno. Con il nono motivo, rubricato “Omessa e\o errata valutazione delle risultanze istruttorie sul danno subito dall'attore” deduce che il Tribunale non avrebbe considerato i danni subiti dall'attore che ne avrebbero legittimato la richiesta di risarcimento ex art. 2043 del c.c. sia sull'an che sul quantum, in quanto le risultanze istruttorie avrebbero evidenziato l'illegittimità dei comportamenti di parte convenuta. Pertanto, i danni r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12 lamentati potevano determinarsi in via equitativa come era stato richiesto dalla parte attrice ex art. 1226 c.c.. Detti motivi, ripetitivi e sovrapponibili, quindi, anch'essi da trattarsi congiuntamente, sono parzialmente fondati ed in tali limiti possono essere accolti. In primo luogo il Giudice sul punto ha omesso ogni pronuncia, benché la relativa domanda sia stata ritualmente proposta. Inoltre, come sopra argomentato è stato accertato nel corso del giudizio sia l'indebita compromissione dell'agevole godimento della servitù di passaggio, sia la circostanza che ha impedito che la diramazione Controparte_1 individuale dell'allaccio in fogna attraversasse il fondo di sua proprietà, ritardando così di fatto tale allaccio, avvenuto solo all'esito del giudizio di I grado, nonostante l'adesione comune al
[...] senza alcuna valida giustificazione e senza addurre alcun CP_2 effettivo vulnus, che avrebbe giustificato tale opposizione, essendo rimasta incontestata la circostanza, allegata dall'appellante, che tutti gli altri partecipanti al non avevano incontrato alcun ostacolo da CP_2 parte degli altri consorziati. Dal mancato allaccio alla conduttura fognaria è derivata, quindi una ingiusta compressione del pieno godimento dell'immobile abitativo di proprietà, per un tempo lungo e senza soluzione di continuità. Da qui discende che, provato l'an del danno lamentato, consistito nella indebita compromissione dei diritti del proprietario dell'immobile e considerata la oggettiva difficoltà nella quantificazione del quantum, il danno può liquidarsi in via equitativa, nella misura di € 1.500.00, all'attualità, in difetto di una diversa quantificazione operata dall' appellante, oltre interessi di mora al tasso legale decorrenti dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo. Con l'ulteriore motivo di appello incidentale l'appellata CP_1
ha contestato l'erroneità della sentenza nella parte cui ha
[...] costituito la servitù coattiva di passaggio di condutture di rete idrica per l'allaccio al collettore del Consorzio di Bonifica Conca di Sora. Deduce la violazione dell'art. 112 del c.p.c, oltre che delle disposizioni degli articoli 1033- 1043-1051 e 1052 del c.c., per difetto della relativa domanda in citazione, mentre le asserzioni contenute nella memoria ex art. 183 comma 5°, costituirebbero domanda nuova, come tale inammissibile. Contesta, altresì, che tale servitù è accordata dall'Ordinamento per esigenze produttive agricole o industriali, non per una civile abitazione e che il fondo dell'originario attore avrebbe perso la natura agricola in ragione della costruzione della casa di abitazione. Evidenzia di aver contestato, sin dal primo grado, l'avvenuta costituzione di una servitù di allaccio alle condutture di irrigazione del Consorzio di Bonifica Conca di Sora, che servono la sua proprietà e nessuna prova sul punto era stata fornita da Parte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 13 Contesta quindi la genericità della domanda avanzata mancando ogni riferimento fattuale non specificandosi né il luogo di posizionamento della bocchetta sui fondi di né i fondi a vantaggio del quale Controparte_1 la servitù sarebbe costituita. Il motivo va accolto sotto quest'ultimo profilo in quanto, il Giudice di prime cure, ha accolto la domanda di costituzione di servitù coattiva, ritenuta ritualmente proposta – come meglio precisata nelle memorie ex art. 183 comma 5° cpc - con motivazione del tutto sintetica, limitandosi ad affermare “il punto di allaccio alle condutture del Consorzio di bonifica Conca di Sora, più utilmente raggiungibile dall'attore si trova sul fondo di proprietà della convenuta “ senza specificare in base a quali evidenze fattuali sia pervenuto a tale convincimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di servitù ex articolo 1033 c.c. per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto, devono sussistere “ tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c. e cioè la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo servente de passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037c.c. (sentenze 11/10/2000 n. 13548; 26/3/1994 n. 2948; 23/5/1984
n.3140 ).” (cfr.Cass.n.9926/2004). Nella sentenza impugnata non si fa alcun accenno a tali requisiti indicati dall'articolo 1037 c.c. che, peraltro, non sono stati né allegati da Pt_1 né tantomeno provati, non essendo neanche stato indicato
[...] specificamene il luogo ove è posizionata la bocchetta sui fondi di
Controparte_1
Sul punto la sentenza deve essere riformata e la relativa domanda di deve essere rigettata. Parte_1
Infine deve ritenersi assorbito l'ulteriore motivo di appello incidentale, con cui si censura la decisione di I grado in merito alla compensazione integrale delle spese di giudizio, chiedendo a tal fine che vengano poste integralmente a carico dell'odierno appellante principale, ivi comprese le spese di CTU. Tale motivo, atteso il parziale accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale e la conseguente parziale riforma della sentenza di prime cure, deve ritersi superato dalla necessità di provvedere alla rinnovata liquidazione delle spese del primo e del secondo grado, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 14 fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” ( cfr. Cass. n. 11423/2016; n. 9064/2018). Ciò posto quanto alle spese processuali, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, della parziale fondatezza della originaria domanda attorea, del parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e, pertanto, della solo parziale reciproca soccombenza , sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado nella misura del 50%, ponendosi il residuo 50% a carico di CP_1
liquidate in detta misura, nel dispositivo, nella misura media,
[...] ai sensi del DM n. 55/2014 in favore di (valore della Parte_1 causa indeterminato di bassa complessità, tabelle 2 e 12, 4° scaglione).
Parimenti le spese di consulenza tecnica devono porsi a carico di e nella misura del 50% Controparte_1 Parte_1 ciascuno.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e sull'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
54/2021, del Tribunale Ordinario di Cassino, pubblicata in data 18.07.2021, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto:
- rigetta la domanda di di accertamento del Parte_1 diritto all'allaccio dei propri tubi alle condutture idriche per l'irrigazione del Consorzio di bonifica Conca di Sora attraverso i fondi di proprietà di Controparte_1
- accoglie la domanda di di accertamento del Parte_1 diritto a godere senza alcun aggravio della servitù di passaggio, e quindi ad avere libera da autoveicoli la sede stradale privata, insistente sui fondi di Controparte_1
- condanna al risarcimento del danno, in favore Controparte_1 di pari ad € 1.500.00, oltre interessi di mora Parte_1 al tasso legale decorrenti dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura del 50%, e condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1
del 50 % delle spese di lite del doppio grado, Parte_1 che liquida, in detta percentuale, per il primo grado in complessivi € 3.858,00 di cui € 50,00 per spese ed € 3.808,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 15 per il secondo grado, in complessivi € 5.069,00 di cui € 73,50 per spese ed € 4.995,50 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
- pone le spese di consulenza tecnica a carico di Controparte_1
e nella misura del 50% ciascuno. Parte_1
Così deciso in Roma il giorno 31.01.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 16