Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1800/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott. ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1800/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], con il patrocinio degli Avv.ti RINALDI CP_1
CRISTINA e GUALFETTI DOMENICA, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
PETROCCHI MARTA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.ti
RENZETTI GIULIA e VARANI MANUELA in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.11.2024, e ritualmente notificato alle parti convenute insieme con decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente ha chiesto, quale ex-coniuge divorziata, beneficiaria di assegno divorzile, che le venga attribuita una quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto coniuge. La ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio in data 06.12.1997 con , nato a [...] il [...] Controparte_4
e che dall'unione sono nate le figlie: e , entrambe studentesse non Controparte_5 Controparte_6 economicamente autosufficienti e conviventi con la madre;
- che in data 11.05.2017 il Tribunale di Terni ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha disposto che avrebbe corrisposto a la somma mensile Controparte_4 CP_1 di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, oltre Istat annuale, con decorrenza dal terzo anno successivo all'emissione dell'anzidetto provvedimento;
- di aver mantenuto lo stato libero;
- di prestare attività lavorativa con contratto di apprendistato con percezione di reddito mensile di circa euro 1.000,00;
- che dall'emissione dell'anzidetta sentenza ha sempre provveduto al versamento del CP_4 suddetto assegno;
- che si è unito in matrimonio in data 03.04.2024 con , nata a Controparte_4 Controparte_2
Terni, il 29.05.1965 e residente in [...];
- che in data 02.10.2024 è deceduto;
Controparte_4
- che la ricorrente ha diritto di vedersi riconosciuta una quota parte della pensione di reversibilità sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 9 della L.898/1970.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la determinazione in suo favore della quota alla stessa spettante per il trattamento di reversibilità da riconoscerle in conseguenza del decesso dell'ex coniuge
, avvenuto in data 02.10.2024, con decorrenza di legge, ovvero, dalla mensilità Controparte_4 successiva al decesso del . Con vittoria di competenze professionali. Persona_1
Si è costituita , coniuge di , la quale, deducendo che la Controparte_2 Controparte_4 ricostruzione dei fatti di parte ricorrente sarebbe stata parziale, ha esposto:
- di aver intrattenuto una lunga convivenza di quasi tre anni prima del matrimonio con il CP_4
- che è pendente il giudizio contraddistinto dal n. r.g. 328/2024, introdotto dal defunto
[...]
per chiedere la revoca dell'assegno divorzile in favore di e per il CP_4 CP_1 mantenimento diretto delle figlie, con contestuale modifica dell'attribuzione percentuale delle spese straordinarie;
- che le due figlie avrebbero raggiunto, nelle more, l'indipendenza economica, in conseguenza della morte del genitore e della percezione della relativa quota ereditaria;
-di essere gravata da costi e da esposizioni debitorie;
- di avere pieno diritto di vedersi riconosciuta la pensione di reversibilità erogata;
tanto premesso la resistente ha formulato domanda di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio R.G. 328/2024 e, in via subordinata, di determinazione delle quote spettanti a titolo di reversibilità come ritenuto giusto ed equo, tenuto conto della effettiva situazione economica delle parti. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Si è costituito l' evidenziando di aver ricevuto dalla ricorrente domanda di reversibilità da CP_3 riconoscerle in conseguenza del decesso dell'ex coniuge , avvenuto in data Controparte_4
02.10.2024 e passato a nuove nozze con durate sino alla morte, chiedendo di Controparte_2 determinare che la quota della pensione di reversibilità da assegnare abbia decorrenza di legge, ovvero, dalla mensilità successiva al decesso di . L' ha quindi concluso Controparte_4 CP_3 rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in merito alla quota di pensione da attribuire a ciascuna delle eventuali aventi diritto.
Nel corso del procedimento le parti, ex coniuge e coniuge superstite, hanno raggiunto un accordo per l'individuazione delle quote della pensione di reversibilità spettanti a ciascuna, al quale l' ha CP_3 prestato adesione, e all'udienza del 02.04.2025 hanno concluso concordemente, richiamando l'accordo raggiunto depositato in atti.
All'esito dell'udienza la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Le parti hanno formulato conclusioni congiunte nei termini riportati nell'accordo depositato nel fascicolo telematico che si riporta: alla ricorrente verrà liquidato l'85% della pensione di reversibilità del defunto ex marito e alla resistente verrà liquidato il 15% della pensione di reversibilità del marito defunto.
Analizzando il merito della domanda la stessa è fondata e deve essere accolta nei termini indicati nelle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa così decide: visto l'art. 9, co. III, L. 898/70, dispone che la pensione di reversibilità relativa al defunto CP_4
nato a [...] il [...], morto in data 02.10.2024, venga corrisposta per la quota
[...] dell'85% a , nata a [...] il [...], e per la quota del 15 % a CP_1 [...]
, nata a [...], il [...], dall' , ente erogatore del trattamento pensionistico CP_2 CP_3 del de cuius , con decorrenza di legge;
Controparte_4
spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 15 aprile 2025
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti