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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4677/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4677/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 tivamente domiciliato in ON Sei Casali (SA), alla
[...]
lo studio dell'avv. Orsola Mele, che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 [...]
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLA PARTE: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 25 giugno 2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di cessazione degli effetti civili del m sponendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 24 settembre CP_1
1978 nel Comune di RV Rovel lla loro unione, erano nati tre figli: Caterina, ed tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, precis il bunale di Salerno, con sentenza n. 1520/2008, aveva pronunciato la separazione dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in CP_1 giudizio. In data 18 novembre 2025, il solo ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di domande accessorie. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, CP_1 regolarmente citata, non si e costituita in giudizio. Tanto premesso, in via preliminare occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio in conformita alle richieste del ricorrente. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e la contumacia della resistente ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso di Parte_1 come indicato in epigrafe, così provvede: A) dichiara la contumacia di;
CP_1
B) pronunzia la cessazione del matrimonio celebrato in data 24 settembre 1978 nel Comune di RV VE (SA) tra , nato a Parte_1
ON LE IA (SA) il 04.06.1952, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il 06
[...] CodiceFiscale_2 itto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Mo (Anno 1978, Atto n.44, Parte II, Serie A); C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RV VE (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) Spese di giudizio compensate. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4677/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 tivamente domiciliato in ON Sei Casali (SA), alla
[...]
lo studio dell'avv. Orsola Mele, che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 [...]
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLA PARTE: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 25 giugno 2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di cessazione degli effetti civili del m sponendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 24 settembre CP_1
1978 nel Comune di RV Rovel lla loro unione, erano nati tre figli: Caterina, ed tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, precis il bunale di Salerno, con sentenza n. 1520/2008, aveva pronunciato la separazione dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in CP_1 giudizio. In data 18 novembre 2025, il solo ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di domande accessorie. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, CP_1 regolarmente citata, non si e costituita in giudizio. Tanto premesso, in via preliminare occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio in conformita alle richieste del ricorrente. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e la contumacia della resistente ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso di Parte_1 come indicato in epigrafe, così provvede: A) dichiara la contumacia di;
CP_1
B) pronunzia la cessazione del matrimonio celebrato in data 24 settembre 1978 nel Comune di RV VE (SA) tra , nato a Parte_1
ON LE IA (SA) il 04.06.1952, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il 06
[...] CodiceFiscale_2 itto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Mo (Anno 1978, Atto n.44, Parte II, Serie A); C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RV VE (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) Spese di giudizio compensate. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi