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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3797/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1025/2023, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
7.04.2023, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Domenico Esposito (C.F. , giusta CodiceFiscale_2
procura in calce all'atto di citazione del primo grado;
APPELLANTE
E
(C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, subentrante alla dal 1° luglio 2017 ex decreto- Controparte_2
legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 2016 n. 225, in persona della Dott.ssa
[...]
, con poteri di rappresentanza processuale Controparte_3
dell'Agente della Riscossione, ovvero di rappresentare e costituire lo stesso innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, nella qualità di procuratore speciale in forza di procura per Notaio - Persona_1
Roma repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Barbieri (C.F. C.F._3
), come da procura rilasciata su separato documento, parte
[...]
integrante dell'atto di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento per recupero di spese di giustizia.
Conclusioni:
per l'appellante: “Voglia la Corte D'Appello di Napoli, contrariis reiectis, così provvedere in totale riforma della sentenza n. 1025/2023: 1. dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;
2. per l'effetto rimettere la causa innanzi al Tribunale di Torre Annunziata ..”;
per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, così provvedere: - in via preliminare confermare la impugnata sentenza sul motivo di gravame proposto, dichiarando la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario, adito in primo grado, in favore della Corte di Giustizia
pag. 2/15 Tributaria di primo grado competente per territorio;
- rigettare in ogni caso l'avversa domanda proposta in gravame, per la inammissibilità ed infondatezza delle avverse deduzioni, tutte smentite dalla costruzione normativa e giurisprudenziale di cui alla presente costituzione ed in virtù degli atti già prodotti in primo grado, come meglio si preciserà, nei termini di legge, nelle memorie conclusionali e di replica. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata l'1.03.2022, Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, l'
[...]
, al fine di sentire: pronunciare l'annullamento Controparte_1
dell'intimazione di pagamento n. 02720219000403707000 relativa a quattro cartelle di pagamento (la n. 027.2013.0001696153.000, ente impositore Tribunale di Nocera Inferiore – Campione penale anno
2010, importo € 90,20, notificata il 22/05/2013; la n.
027.2015.0003679039.000, ente impositore Tribunale di Sorveglianza di Campobasso URC anno 2015 importo € 81,23, notificata il
04/02/2016; la n. 027.2016.0003500605.000, ente impositore Casa
Circondariale di reclusione di Larino anno 2016, importo € 9.577,69 notificata il 16/10/2016 con deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 co. 2 DPR 602/73; la n. 027.2017.0001486427.000 ente impositore
Corte d'Appello di Napoli anno 2009 importo € 30.332,36, notificata il
10/07/2017 con deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 co. 2
DPR 602/73), con la quale veniva ad esso ingiunto il pagamento della pag. 3/15 somma complessiva di euro 39.660,75 per il mancato pagamento delle spese processuali;
la nullità delle cartelle n. 02720130001696153000,
n. 02720150003679039000, n. 02720160003500605000 e n.
02720170001486427000, in quanto, a suo dire, mai notificate;
la prescrizione del diritto di credito per le cartelle n.
02720130001696153000 e n. 02720170001486427000.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_1
, la quale sollecitava l'integrazione del contraddittorio nei
[...]
confronti del Ministero della Giustizia, quale Ente impositore, e, nel merito, resisteva alla domanda sollecitandone il rigetto.
L'adito Tribunale denegava la richiesta di integrazione del contraddittorio e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, all'esito del giudizio, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1. dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice adito ovvero del giudice ordinario, in favore del giudice tributario;
2. Fissa per la riassunzione innanzi la
Commissione Tributaria competente territorialmente il termine di giorni
60 dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
3.
Compensa le spese di lite tra le parti”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 1.09.2023, nel pag. 4/15 rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma in accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa depositata il 2.11.2023, l'
[...]
, nel resistere all'avversa impugnazione, ne Controparte_1
sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 19.01.2024 e tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 9.5.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.. Dà atto che, con successivo provvedimento, verranno comunicate alle parti le modalità di celebrazione della predetta udienza”.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 352 c.p.c., disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate, come in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, nell'affermare il difetto di giurisdizione del
GO in favore del giudice tributario, sosteneva che il thema decidendum implicava la valutazione di elementi afferenti unicamente alla sfera tributaria, come la verifica della regolarità della notifica delle cartelle esattoriali, e non anche concernenti la fase successiva all'instaurazione pag. 5/15 della esecuzione forzata tributaria, quali vizi della medesima o la legittimità formale del pignoramento.
§ 4.
L'appellante, con un unico motivo di gravame, invocava l'erroneità della sentenza, per avere la stessa ritenuto sussistente la giurisdizione tributaria.
Deduceva che le cartelle n. 02720130001696153000;
02720150003679039000; 02720160003500605000;
02720170001486427000, quali atti prodromici dell'intimazione, avevano ad oggetto il recupero delle spese processuali e che, per consolidata giurisprudenza, l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non CP_4
attenendo a crediti tributari.
L'appellante, in particolare, sosteneva che il Giudice aveva omesso di valorizzare l'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, norma in base alla quale sussiste la giurisdizione del GO per i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario.
Deduceva che, ove il Giudice avesse ritenuto sussistente la propria giurisdizione, avrebbe accolto la domanda, in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, era emerso che le due cartelle n.
02720160003500605000 e n. 02720170001486427000 (la cui somma equivaleva ad €39.490,57) non erano mai state notificate.
pag. 6/15 Rilevava che, dal 2009 e fino al 28.05.2016, era stato detenuto presso la Casa Circondariale di Larino, e, dal 28.05.2016 e fino al 22.08.2017, aveva concluso il percorso detentivo ai domiciliari presso il suo indirizzo di residenza di alla via Fornillo 145. Parte_2
Asseriva che, invece, le notifiche delle cartelle erano state effettuate presso un indirizzo diverso, Via Fornillo 109, ove non era mai stato residente.
§ 5.
Il motivo è fondato, dovendosi affermare la giurisdizione del Giudice ordinario.
Come dinanzi premesso, in primo grado, l'attore aveva impugnato l'intimazione di pagamento, ad esso notificata in data 17.02.2022 dall' , che ineriva, tra le altre, alle Controparte_1
quattro cartelle di pagamento sopra riportate, aventi ad oggetto il recupero di spese processuali.
Ciò posto, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari” (cfr. Sez. U - , Ordinanza n.
18979 del 31/07/2017).
Ovviamente il principio, espresso in relazione alle cartelle di pagamento, vale anche per l'intimazione di pagamento attinente al recupero di spese di giustizia, nulla mutando riguardo alla natura non tributaria del credito ad essa sotteso.
pag. 7/15 Ne segue che abbia errato il Giudice di primo grado nel denegare la propria giurisdizione, ritenendo sussistere, nella fattispecie, quella del giudice tributario.
§ 6.
Ciò posto, la Corte osserva che non possa più trovare applicazione l'art. 353 c.p.c., a tenore del quale “Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice”.
Invero, tale disposizione è stata abrogata dall'art. 3, comma 26, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, cd. riforma Cartabia.
L'abrogazione della norma ne impedisce l'applicazione al presente giudizio di appello, instaurato con atto notificato in data 1.09.2023.
Ed invero, in forza della disciplina transitoria dettata dall'art. 35 d.lgs.
n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197: "
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio
2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. - 4. Le norme dei capi I e
II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis,
437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
pag. 8/15 Il regime transitorio, nella specie applicabile, è quello contenuto al comma 4 del citato art. 35, che prevede l'applicabilità, alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, delle disposizioni dei capi I e II del titolo III del libro secondo, tra le quali è compreso, appunto, l'art. 353 c.p.c..
Ne segue che, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, erroneamente negata dal primo Giudice, questa Corte, non potendo rimettere la causa al Tribunale di Torre Annunziata, debba pronunciare nel merito.
§ 7.
Si impone a questo punto l'esame dell'eccezione, sollevata in primo grado dall' e dalla stessa reiterata in appello, con la quale veniva invocata una pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ai sensi della novella introdotta con il D.L. n. 146/2021, convertito con modifiche nella Legge n. 215 del 17/12/2021, che, introducendo il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha limitato ad ipotesi tassative l'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento.
L'eccezione è fondata.
Si deve, invero, osservare che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n.
146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, il legislatore ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
pag. 9/15 La norma in questione è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
Peraltro, circa l'ambito di applicazione della stessa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1), hanno precisato che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione pag. 10/15 esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S..
Le Sezioni Unite appena richiamate, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, hanno anche riconosciuto che tale nuova disciplina, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che si potrebbe definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione pag. 11/15 che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
Le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalida notificazione della cartella o dell'intimazione -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo (cfr.
Tribunale Napoli sez. V, 05/10/2023, n.9015).
Alla stregua di quanto sin qui osservato, quindi, la novella del 2021 deve trovare applicazione anche in casi in cui, come accaduto nella specie, mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, si intenda far valere la prescrizione del debito in ragione della dedotta omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Anche in tal ipotesi, riconducibile, per quanto dinanzi osservato, all'ambito applicativo del citato comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n.
pag. 12/15 602/1973, la proposizione dell'autonoma impugnazione è subordinata al ricorrere di una delle situazioni tipiche contemplate dalla norma, vale a dire che il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Né, va soggiunto, l'odierno appellante, nonostante la specifica eccezione al riguardo sollevata dalla controparte sin dal primo grado di giudizio, ha addotto alcunché al riguardo.
Alla stregua delle esposte considerazioni, quindi, affermata la giurisdizione ordinaria, l'appello deve essere, tuttavia, rigettato, per l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado dal
. Pt_1
§ 8.
Venendo al governo delle spese processuali del presente grado, rileva la Corte che ricorrano le condizioni per disporne l'integrale compensazione, in considerazione della novità della questione pag. 13/15 (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
Alcuna statuizione sulle spese di lite del primo grado, delle quali il
Giudice disponeva la compensazione integrale, si impone, dovendosi, in parte qua, confermare la sentenza appellata.
Per effetto del rigetto del gravame, deve darsi atto della astratta ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) afferma in ordine alla domanda la giurisdizione del giudice ordinario, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
02720219000403707000 notificata in data 17.02.2022 e, per l'effetto, rigetta l'appello;
b) dichiara integralmente compensate le spese processuali del grado di appello;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
d) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pag. 14/15 Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3797/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1025/2023, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
7.04.2023, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Domenico Esposito (C.F. , giusta CodiceFiscale_2
procura in calce all'atto di citazione del primo grado;
APPELLANTE
E
(C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, subentrante alla dal 1° luglio 2017 ex decreto- Controparte_2
legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 2016 n. 225, in persona della Dott.ssa
[...]
, con poteri di rappresentanza processuale Controparte_3
dell'Agente della Riscossione, ovvero di rappresentare e costituire lo stesso innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, nella qualità di procuratore speciale in forza di procura per Notaio - Persona_1
Roma repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Barbieri (C.F. C.F._3
), come da procura rilasciata su separato documento, parte
[...]
integrante dell'atto di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento per recupero di spese di giustizia.
Conclusioni:
per l'appellante: “Voglia la Corte D'Appello di Napoli, contrariis reiectis, così provvedere in totale riforma della sentenza n. 1025/2023: 1. dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;
2. per l'effetto rimettere la causa innanzi al Tribunale di Torre Annunziata ..”;
per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, così provvedere: - in via preliminare confermare la impugnata sentenza sul motivo di gravame proposto, dichiarando la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario, adito in primo grado, in favore della Corte di Giustizia
pag. 2/15 Tributaria di primo grado competente per territorio;
- rigettare in ogni caso l'avversa domanda proposta in gravame, per la inammissibilità ed infondatezza delle avverse deduzioni, tutte smentite dalla costruzione normativa e giurisprudenziale di cui alla presente costituzione ed in virtù degli atti già prodotti in primo grado, come meglio si preciserà, nei termini di legge, nelle memorie conclusionali e di replica. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata l'1.03.2022, Parte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, l'
[...]
, al fine di sentire: pronunciare l'annullamento Controparte_1
dell'intimazione di pagamento n. 02720219000403707000 relativa a quattro cartelle di pagamento (la n. 027.2013.0001696153.000, ente impositore Tribunale di Nocera Inferiore – Campione penale anno
2010, importo € 90,20, notificata il 22/05/2013; la n.
027.2015.0003679039.000, ente impositore Tribunale di Sorveglianza di Campobasso URC anno 2015 importo € 81,23, notificata il
04/02/2016; la n. 027.2016.0003500605.000, ente impositore Casa
Circondariale di reclusione di Larino anno 2016, importo € 9.577,69 notificata il 16/10/2016 con deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 co. 2 DPR 602/73; la n. 027.2017.0001486427.000 ente impositore
Corte d'Appello di Napoli anno 2009 importo € 30.332,36, notificata il
10/07/2017 con deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 co. 2
DPR 602/73), con la quale veniva ad esso ingiunto il pagamento della pag. 3/15 somma complessiva di euro 39.660,75 per il mancato pagamento delle spese processuali;
la nullità delle cartelle n. 02720130001696153000,
n. 02720150003679039000, n. 02720160003500605000 e n.
02720170001486427000, in quanto, a suo dire, mai notificate;
la prescrizione del diritto di credito per le cartelle n.
02720130001696153000 e n. 02720170001486427000.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_1
, la quale sollecitava l'integrazione del contraddittorio nei
[...]
confronti del Ministero della Giustizia, quale Ente impositore, e, nel merito, resisteva alla domanda sollecitandone il rigetto.
L'adito Tribunale denegava la richiesta di integrazione del contraddittorio e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, all'esito del giudizio, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1. dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice adito ovvero del giudice ordinario, in favore del giudice tributario;
2. Fissa per la riassunzione innanzi la
Commissione Tributaria competente territorialmente il termine di giorni
60 dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
3.
Compensa le spese di lite tra le parti”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 1.09.2023, nel pag. 4/15 rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma in accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa depositata il 2.11.2023, l'
[...]
, nel resistere all'avversa impugnazione, ne Controparte_1
sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 19.01.2024 e tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 9.5.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.. Dà atto che, con successivo provvedimento, verranno comunicate alle parti le modalità di celebrazione della predetta udienza”.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 352 c.p.c., disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate, come in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa alla decisione del
Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, nell'affermare il difetto di giurisdizione del
GO in favore del giudice tributario, sosteneva che il thema decidendum implicava la valutazione di elementi afferenti unicamente alla sfera tributaria, come la verifica della regolarità della notifica delle cartelle esattoriali, e non anche concernenti la fase successiva all'instaurazione pag. 5/15 della esecuzione forzata tributaria, quali vizi della medesima o la legittimità formale del pignoramento.
§ 4.
L'appellante, con un unico motivo di gravame, invocava l'erroneità della sentenza, per avere la stessa ritenuto sussistente la giurisdizione tributaria.
Deduceva che le cartelle n. 02720130001696153000;
02720150003679039000; 02720160003500605000;
02720170001486427000, quali atti prodromici dell'intimazione, avevano ad oggetto il recupero delle spese processuali e che, per consolidata giurisprudenza, l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non CP_4
attenendo a crediti tributari.
L'appellante, in particolare, sosteneva che il Giudice aveva omesso di valorizzare l'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, norma in base alla quale sussiste la giurisdizione del GO per i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario.
Deduceva che, ove il Giudice avesse ritenuto sussistente la propria giurisdizione, avrebbe accolto la domanda, in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, era emerso che le due cartelle n.
02720160003500605000 e n. 02720170001486427000 (la cui somma equivaleva ad €39.490,57) non erano mai state notificate.
pag. 6/15 Rilevava che, dal 2009 e fino al 28.05.2016, era stato detenuto presso la Casa Circondariale di Larino, e, dal 28.05.2016 e fino al 22.08.2017, aveva concluso il percorso detentivo ai domiciliari presso il suo indirizzo di residenza di alla via Fornillo 145. Parte_2
Asseriva che, invece, le notifiche delle cartelle erano state effettuate presso un indirizzo diverso, Via Fornillo 109, ove non era mai stato residente.
§ 5.
Il motivo è fondato, dovendosi affermare la giurisdizione del Giudice ordinario.
Come dinanzi premesso, in primo grado, l'attore aveva impugnato l'intimazione di pagamento, ad esso notificata in data 17.02.2022 dall' , che ineriva, tra le altre, alle Controparte_1
quattro cartelle di pagamento sopra riportate, aventi ad oggetto il recupero di spese processuali.
Ciò posto, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari” (cfr. Sez. U - , Ordinanza n.
18979 del 31/07/2017).
Ovviamente il principio, espresso in relazione alle cartelle di pagamento, vale anche per l'intimazione di pagamento attinente al recupero di spese di giustizia, nulla mutando riguardo alla natura non tributaria del credito ad essa sotteso.
pag. 7/15 Ne segue che abbia errato il Giudice di primo grado nel denegare la propria giurisdizione, ritenendo sussistere, nella fattispecie, quella del giudice tributario.
§ 6.
Ciò posto, la Corte osserva che non possa più trovare applicazione l'art. 353 c.p.c., a tenore del quale “Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice”.
Invero, tale disposizione è stata abrogata dall'art. 3, comma 26, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, cd. riforma Cartabia.
L'abrogazione della norma ne impedisce l'applicazione al presente giudizio di appello, instaurato con atto notificato in data 1.09.2023.
Ed invero, in forza della disciplina transitoria dettata dall'art. 35 d.lgs.
n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197: "
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio
2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. - 4. Le norme dei capi I e
II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis,
437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
pag. 8/15 Il regime transitorio, nella specie applicabile, è quello contenuto al comma 4 del citato art. 35, che prevede l'applicabilità, alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, delle disposizioni dei capi I e II del titolo III del libro secondo, tra le quali è compreso, appunto, l'art. 353 c.p.c..
Ne segue che, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, erroneamente negata dal primo Giudice, questa Corte, non potendo rimettere la causa al Tribunale di Torre Annunziata, debba pronunciare nel merito.
§ 7.
Si impone a questo punto l'esame dell'eccezione, sollevata in primo grado dall' e dalla stessa reiterata in appello, con la quale veniva invocata una pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ai sensi della novella introdotta con il D.L. n. 146/2021, convertito con modifiche nella Legge n. 215 del 17/12/2021, che, introducendo il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha limitato ad ipotesi tassative l'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento.
L'eccezione è fondata.
Si deve, invero, osservare che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n.
146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, il legislatore ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
pag. 9/15 La norma in questione è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
Peraltro, circa l'ambito di applicazione della stessa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1), hanno precisato che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione pag. 10/15 esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S..
Le Sezioni Unite appena richiamate, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, hanno anche riconosciuto che tale nuova disciplina, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che si potrebbe definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione pag. 11/15 che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
Le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalida notificazione della cartella o dell'intimazione -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo (cfr.
Tribunale Napoli sez. V, 05/10/2023, n.9015).
Alla stregua di quanto sin qui osservato, quindi, la novella del 2021 deve trovare applicazione anche in casi in cui, come accaduto nella specie, mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, si intenda far valere la prescrizione del debito in ragione della dedotta omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Anche in tal ipotesi, riconducibile, per quanto dinanzi osservato, all'ambito applicativo del citato comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n.
pag. 12/15 602/1973, la proposizione dell'autonoma impugnazione è subordinata al ricorrere di una delle situazioni tipiche contemplate dalla norma, vale a dire che il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Né, va soggiunto, l'odierno appellante, nonostante la specifica eccezione al riguardo sollevata dalla controparte sin dal primo grado di giudizio, ha addotto alcunché al riguardo.
Alla stregua delle esposte considerazioni, quindi, affermata la giurisdizione ordinaria, l'appello deve essere, tuttavia, rigettato, per l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado dal
. Pt_1
§ 8.
Venendo al governo delle spese processuali del presente grado, rileva la Corte che ricorrano le condizioni per disporne l'integrale compensazione, in considerazione della novità della questione pag. 13/15 (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
Alcuna statuizione sulle spese di lite del primo grado, delle quali il
Giudice disponeva la compensazione integrale, si impone, dovendosi, in parte qua, confermare la sentenza appellata.
Per effetto del rigetto del gravame, deve darsi atto della astratta ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) afferma in ordine alla domanda la giurisdizione del giudice ordinario, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
02720219000403707000 notificata in data 17.02.2022 e, per l'effetto, rigetta l'appello;
b) dichiara integralmente compensate le spese processuali del grado di appello;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
d) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pag. 14/15 Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 15/15