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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2079/2017 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 depositata in atti, dall' avv. Carlo PAGLIARULO, , presso il C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata in Marigliano alla Via Giannone n.8
ATTRICE
E
, nella qualità di impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Renato CAPOCASALE, , C.F._3
elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla Via G. Miranda n.30
CONVENUTA
avente ad oggetto: lesioni personali.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 19.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
nella sua qualità di impresa designata per la regione Campania Controparte_1
dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 04.02.2016 alle ore 06:00 circa in Acerra (Na) alla Via Vittorio Veneto (Mulino Vecchio), in prossimità del civico n.
25.
Nel dettaglio, l'attrice adduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo,
mentre camminava, in direzione Mulino Vechio, sul marciapiede posto alla sinistra
Pag. 1 rispetto al senso di marcia, veniva investita da un'autovettura di colore nero lucido proveniente dal senso di marcia opposto;
che a seguito dell'impatto, il conducente del veicolo danneggiante ometteva di prestare soccorso, dileguandosi e restando, pertanto,
ignoto; che intervenivano sul posto i Sanitari del 118 che provvedevano al trasporto in ambulanza dell'attrice al P.S. di Acerra ove le veniva diagnosticato “trauma gamba dx con s.l.o, trauma anca dx con escoriazioni multiple”; che, per i fatti di causa, veniva sporta denuncia- querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica del Tribunale
di Nola in data 01.03.2016; che per la valutazione medico-legale delle lesioni subite, il
CTP riscontrava un danno biologico nella misura del 9%, una ITP di 90 giorni al 100%,
ITP di 45 giorni al 75%, ITP di 40 giorni al 50%, ITP di 30 giorni al 25% oltre danno morale e spese mediche;
che vani risultavano i tentativi esperiti al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla quale impresa designata dal F.G.V.S.. Controparte_1
Pertanto, agiva con il presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la convenuta quale Impresa Designata per Controparte_1
la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S. in Campania, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione ex artt.164 co. 4 e 311 c.p.c.; nel merito,
chiedeva rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Esperito l'interrogatorio formale dell'attrice, le prove testimoniali ed espletata la CTU, la causa veniva ritenuta matura e rassegnate le conclusioni la stessa veniva incamerata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Ciò brevemente esposto in ordine ai fatti di causa, preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi,
apparendo descritta in maniera sufficientemente dettagliata la dinamica del sinistro denunciato, sicchè, non può dirsi violato il diritto di difesa della convenuta
[...]
concretamente posta in grado di esplicare le proprie difese nel merito. CP_1
Venendo all'esame del merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, avendo dimostrato il fatto storico dedotto e, più in particolare, la responsabilità
unica ed esclusiva del conducente del veicolo danneggiante, rimasto ignoto, nella produzione dell'evento dannoso di cui ai fatti di causa.
Più specificamente, avendo riguardo delle risultanze istruttorie in atti, la domanda attorea può ritenersi idoneamente provata.
Pag. 2 Anzitutto, la dinamica del sinistro asserita da parte attrice può dirsi riscontrata dalle deposizioni rese dal teste sig.ra la quale, escussa all'udienza del Testimone_1
26.11.2019, dichiarava di trovarsi in compagnia dell'attrice al momento del sinistro e, pertanto, di aver assistito all'incidente che si verificava nelle modalità dedotte nell'atto introduttivo del giudizio (“Ricordo che era il mese di febbraio 2016, percorrevo via
Mulino Vecchio in Acerra, erano le ore 6:00 ed eravamo dirette a lavoro.
Camminavamo a ridosso del margine sinistro della strada e la sig, indossava un Pt_1 giubbotto catarifrangente. Mi precedeva di 3-4 metri allorquando un'autovettura di colore scuro proveniente dal senso di marcia opposto investiva la (…)”). Pt_1
Parimenti, il teste sig. , escusso alla medesima udienza, dichiarava di Testimone_2
essere presente al momento del sinistro e, nel dettaglio, di aver assistito all'investimento dell'attrice che si verificava secondo le modalità dedotte nell'atto di citazione (“Ero presente. Salivo col camion Via Mulino Vecchio ad Acerra dalla rotonda e giravo a destra dove c'è il cimitero sulla mia destra e salivo, l'incidente è stato più su. Sulla mia sinistra, mentre salivo, c'era una ragazza con un giubbino rosso catarifrangente con le strisce che lo illuminavano da lontano e che è stata investita da una macchina che scendeva da Via Mulino Vecchio mentre io salivo in direzione opposta. Ero a 15-20 metri dal punto dell'incidente. La macchina ha preso dal lato destro la ragazza e l'ha buttata sul lato destro della macchina nella campagna”)”
Ancora, depongono a favore di parte attrice le conclusioni rassegnate dal CTU, dott.
, che confermano la compatibilità eziologica fra l'evento lesivo, così Persona_1
come provato in corso di causa, e le lesioni riportate dalla Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene fondata la pretesa attorea al risarcimento dei danni subiti.
Infine, per ciò che concerne la quantificazione degli stessi, il C.T.U., nel proprio elaborato peritale, riconosce un danno biologico del 10% oltre a un'invalidità temporanea totale (ITT) di giorni 60 e un'invalidità temporanea parziale (ITP) di 60 giorni al 50% e di 60 giorni al 25%.
Le conclusioni cui è pervenuto il Consulente d'ufficio si ritengono pienamente condivisibili e sulla base della documentazione allegata si ritiene equo liquidare, tenuto conto delle lesioni subite e dell'età della vittima al momento del sinistro (39 anni), la somma di €21.160,00 (10% di invalidità permanente), nonché € 6.900,00 per i 60 giorni di ITT, € 3.450,00 per i 60 giorni di ITP al 50%, € 1.725,00 per i 60 giorni di
ITP al 25%, € per un totale di € 33.235,00.
Pag. 3 Dunque, in definitiva, si liquida la somma di €33.235,00 già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata in sentenza fino al saldo effettivo.
A detta somma andranno aggiunte le spese mediche e di cura da sostenersi, accertate dal CTU, ammontanti in totale ad €206,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a titolo di risarcimento del danno nella qualità di impresa designata per la regione Campania dal Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 33.235,00 oltre interessi e rivalutazione nella misura di cui in motivazione, ed al pagamento della somma complessiva di €206,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche e di cura sostenute;
2) condanna la predetta convenuta, al pagamento, in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/14 in € 4.000,00 di cui €250,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Carlo Pagliarulo dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nola, il 17/03/2025.
Il Giudice
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