Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 22 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12064/2023 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto:
“Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Pietro, C.F._1
Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci come da procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal CP_2 dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del Controparte_1
,
[...] Controparte_3 Controparte_4
;
[...]
- Resistente -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023 ha adito il Parte_1
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di essere un docente di scuola secondaria con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso l'IS Francesco Redi di Paternò (CT);
- che negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 ha prestato servizio alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato Controparte_1 fino al termine delle attività didattiche;
- di avere, nello specifico, prestato servizio dal 07/10/2019 al 30/06/2020 presso l'IS Marconi-Mangano di e dal 30/09/2020 al 30/06/2021 presso l'IS di CP_4
Ramacca-Palagonia;
- che nei predetti anni scolastici non ha fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1,
1
- che in data 29 giugno 2023 ha diffidato il al fine di ottenere il CP_1 riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta Carta elettronica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Il docente ha assunto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente - sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - e ha dedotto l'illegittimità della mancata erogazione della
Carta elettronica del docente in favore del personale assunto a tempo determinato per violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella direttiva 1999/70/CE.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di
Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi,
l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione nonché la sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023 con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la spettanza della Carta elettronica del docente anche ai docenti non di ruolo destinatari di incarichi per docenza annuali o fino al temine delle attività didattiche, ossia fino al 31/08 o al
30/06.
Ha, altresì, dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 del d.lgs. n.
297/1994, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, 3, 35 e 97 Cost., 14, 20
e 21 CDFUE nonché dell'art. 10 della Carta sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CE.
In via subordinata, parte ricorrente ha assunto la spettanza del risarcimento del danno per equivalente in ragione della perdita di chances formative e di aggiornamento, da quantificare nella somma corrispondente a due annualità del bonus in relazione al servizio prestato alle dipendenze del resistente in CP_1 virtù di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL n.
69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della
2 “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a Cont tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5,
6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L.
n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
1.000,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli Cont anni scolastici 2019/20 e 2020/21 condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A., al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del
15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con ordinanza del 26 marzo 2024 il giudice, dopo aver rilevato il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c. e dietro apposita richiesta avanzata da parte del ricorrente, ha onerato quest'ultimo “di rinnovare la notificazione del ricorso, del pedissequo decreto, dei verbali di causa e del presente provvedimento alle parti resistenti, nel rispetto del termine a comparire” fissando l'udienza del 24 settembre 2024.
Quindi, con memoria difensiva depositata in data 27 marzo 2024 e nuovamente in data 12/09/2024 si è tempestivamente costituito in giudizio il
[...]
, richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Controparte_1
Cassazione, sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”. Ne è conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Ha, quindi, rimarcato come la Corte di
3 Cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenze brevi o saltuarie.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. nonché quella ordinaria ex art. 2946 c.c. in relazione alle pretese anteriori rispettivamente al quinquennio o al decennio ed ha assunto, in via subordinata, l'infondatezza delle pretese risarcitorie per carenza di prova.
Pertanto, il convenuto ha formulato le seguenti conclusioni: “- In via CP_1 principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91
e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Dichiarare estinti i diritti prescritti;
-
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice dalla nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 22 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
******
Preliminarmente, deve rilevarsi che dall'esame della documentazione in atti (cfr. doc. 9 parte ricorrente e stato matricolare prodotto dal MIM) si evince che al momento della proposizione del ricorso il ricorrente era in servizio presso l'IS
Francesco Redi di Paternò, così radicandosi la competenza in capo al Tribunale adito.
Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente. CP_1
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio il ricorrente, docente attualmente in servizio presso una istituzione scolastica della provincia di , sul CP_4 presupposto dell'espletamento del servizio di insegnamento negli anni scolastici
2019/20 e 2020/21 in virtù di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ha chiesto condannarsi il convenuto al riconoscimento del CP_1 beneficio rappresentato dalla Carta elettronica del docente.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nel caso di specie, negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 gli incarichi di supplenza sono stati conferiti a parte ricorrente, rispettivamente, in data 7 ottobre 2019 e 30
4 Cont settembre 2020 (cfr. doc. 8 parte ricorrente e stato matricolare prodotto dal ) mentre la diffida nei confronti del resistente è intervenuta in data 29 CP_1 giugno 2023 (doc. 7 parte ricorrente).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione appare infondata e va rigettata in quanto la invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data
17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della
CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del
Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento
(sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia 1«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo CP_6 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta CP_6 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» CP_6 5 di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto
a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97
Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari”. Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3798/2022.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1 trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo
6 (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18 maggio 2022, n. 450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda
a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente
a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato
(v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale
è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
7 connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza….». CP_1
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1 conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Per_3
C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto
[...] Persona_4
45.)”.
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosce alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli
Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra-partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cass., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468). Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo recepito dalla direttiva 1999/70/CE, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento
8 comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania cit.).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal ricorrente è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da sola rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto- dovere di procedere all'aggiornamento professionale in quanto chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative e ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio
a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni dedotti in ricorso, in relazione ai quali il ricorrente è stato destinatario di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al
30 giugno di ciascun anno). In particolare, dalla produzione documentale in atti Cont (doc. 8 parte ricorrente e stato matricolare prodotto dal ) risulta che il ricorrente ha espletato servizio dal 07/10/2019 al 30/06/2020 presso l'IS Marconi-
Mangano di e dal 30/09/2020 al 30/06/2021 presso l'IS di Ramacca- CP_4
Palagonia.
La prestazione lavorativa resa in forza dei suddetti contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato, in conclusione, va accertato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e così per complessivi € 1.000,00
9 con la condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di rendere CP_1 fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. anche in considerazione del progressivo consolidarsi del suindicato orientamento giurisprudenziale e, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m.
n. 147/2022) maggiorate del 10% in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti depositati, vanno poste a carico di parte convenuta con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica Controparte_7 nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di €
1.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle CP_1 spese processuali, che si liquidano in complessivi € 566,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola
Zampieri e Fabio Ganci dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania, in data 23 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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