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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14053/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Rosamaria MICOLUCCI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Azzurra, n. 32 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*****
Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 14 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 23 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 2 giugno 2011. Dall'unione sono nati , il 25 ottobre 2012, e e , il 15 giugno Per_1 Per_2 Per_3
2015. pagina 1 di 4 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 25 gennaio 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 367/2024 del 30 gennaio 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] nato il [...] e , nata a [...] il 18 Parte_1 Parte_2 dicembre 1979, unitisi in matrimonio in data Bologna il 2 giugno 2011, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 66 P. 2 S. A anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida , e a entrambi i genitori, i quai prenderanno di Per_1 Per_2 Per_3 comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che il padre e la madre possano vedere e tenere con sé i minori:
- a weekend alternati con pernottamento dal venerdì all'uscita da scuola (indicativamente alle ore 18.00) sino al lunedì mattina, riaccompagnandoli a scuola e verificando il puntuale svolgimento dei compiti;
- due giorni infrasettimanali, il lunedì e il mercoledì il padre e il martedì e il giovedì la madre, dall'uscita da scuola alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà a scuola;
- nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di ET (giovedì, venerdì e sabato prima di Pasqua oppure Pasqua, Lunedì dell'Angelo e martedì);
pagina 2 di 4 - in estate -al pari della madre- quattro settimane, di cui al massimo tre consecutive, da concordarsi preventivamente il 30 aprile di ogni anno;
per il restante periodo si seguirà l'ordinaria regola di frequentazione;
- al pari della madre, una settimana durante il periodo scolastico da concordarsi tra i genitori almeno 20 giorni prima;
4) prende atto che i genitori hanno concordato di poter modificare giornate e orari di frequentazione se richiesto da impegni lavorativi degli stessi o necessità dei minori, preva comunicazione con congruo anticipo di almeno 15 giorni;
5) prende atto che i ricorrenti si garantiscono reciprocamente un contatto continuo con i minori, con modalità e tempi ritenuti più opportuni;
6) sancisce che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento ordinario dei minori;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente e, pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere ciascuno titolare di un conto corrente;
10) prende atto che le parti hanno concordato che la macchina tipo Volkswagen Caddy targata EY550HE, il camper modello Ford Transit targato AC093EB di proprietà del signor restano intestati allo stesso;
Parte_1
11) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che lo scooter modello People S MC targato DN81204, ceduto dalla signora al signor Pt_2 Parte_1 resterà di proprietà di quest'ultimo;
12) prende atto che prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito da entrambi al 50%;
13) prende atto che i ricorrenti si rilasciano reciprocamente sin d'ora il consenso alla richiesta ed al rinnovo del passaporto anche per i figli minorenni, a mero scopo turistico, senza che ciò conferisca loro la facoltà di stabilirsi definitivamente all'estero con la famiglia;
14) prende atto che il signor e la signora hanno Parte_1 Pt_2 dichiarato che con quanto sopra ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente è da considerarsi regolato con piena e reciproca soddisfazione;
D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 31 gennaio 2025
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Rosamaria MICOLUCCI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Azzurra, n. 32 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*****
Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 14 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 23 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 2 giugno 2011. Dall'unione sono nati , il 25 ottobre 2012, e e , il 15 giugno Per_1 Per_2 Per_3
2015. pagina 1 di 4 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 25 gennaio 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 367/2024 del 30 gennaio 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] nato il [...] e , nata a [...] il 18 Parte_1 Parte_2 dicembre 1979, unitisi in matrimonio in data Bologna il 2 giugno 2011, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 66 P. 2 S. A anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida , e a entrambi i genitori, i quai prenderanno di Per_1 Per_2 Per_3 comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che il padre e la madre possano vedere e tenere con sé i minori:
- a weekend alternati con pernottamento dal venerdì all'uscita da scuola (indicativamente alle ore 18.00) sino al lunedì mattina, riaccompagnandoli a scuola e verificando il puntuale svolgimento dei compiti;
- due giorni infrasettimanali, il lunedì e il mercoledì il padre e il martedì e il giovedì la madre, dall'uscita da scuola alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà a scuola;
- nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di ET (giovedì, venerdì e sabato prima di Pasqua oppure Pasqua, Lunedì dell'Angelo e martedì);
pagina 2 di 4 - in estate -al pari della madre- quattro settimane, di cui al massimo tre consecutive, da concordarsi preventivamente il 30 aprile di ogni anno;
per il restante periodo si seguirà l'ordinaria regola di frequentazione;
- al pari della madre, una settimana durante il periodo scolastico da concordarsi tra i genitori almeno 20 giorni prima;
4) prende atto che i genitori hanno concordato di poter modificare giornate e orari di frequentazione se richiesto da impegni lavorativi degli stessi o necessità dei minori, preva comunicazione con congruo anticipo di almeno 15 giorni;
5) prende atto che i ricorrenti si garantiscono reciprocamente un contatto continuo con i minori, con modalità e tempi ritenuti più opportuni;
6) sancisce che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento ordinario dei minori;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente e, pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere ciascuno titolare di un conto corrente;
10) prende atto che le parti hanno concordato che la macchina tipo Volkswagen Caddy targata EY550HE, il camper modello Ford Transit targato AC093EB di proprietà del signor restano intestati allo stesso;
Parte_1
11) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che lo scooter modello People S MC targato DN81204, ceduto dalla signora al signor Pt_2 Parte_1 resterà di proprietà di quest'ultimo;
12) prende atto che prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito da entrambi al 50%;
13) prende atto che i ricorrenti si rilasciano reciprocamente sin d'ora il consenso alla richiesta ed al rinnovo del passaporto anche per i figli minorenni, a mero scopo turistico, senza che ciò conferisca loro la facoltà di stabilirsi definitivamente all'estero con la famiglia;
14) prende atto che il signor e la signora hanno Parte_1 Pt_2 dichiarato che con quanto sopra ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente è da considerarsi regolato con piena e reciproca soddisfazione;
D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 31 gennaio 2025
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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