CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°771 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppina Maria Ilaria Marazzotta Parte_1 presso il cui studio in Palermo, Piazza Castelnuovo n.35, è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Camarda elettivamente domiciliato CP_1 presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Palermo via Del Fante n.58/D appellato OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia I.N.A.I.L. o equivalente –
All'udienza del 5.6.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 2536/2023 il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., rigettò il ricorso proposto da volto ad ottenere la liquidazione di un danno Parte_1 biologico pari al 18% in dipendenza dell'infortunio sul lavoro subito il 14.10.2021. In particolare, il Tribunale diede atto dell'esito della disposta c.t.u. giungendo alla conclusione che la percentuale di invalidità fosse quantificabile nella misura dell'11% siccome riconosciuto dall' in sede amministrativa. CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello il con ricorso depositato il Pt_1
5.7.2024, chiedendone la riforma. Nel merito censura la sentenza impugnata per avere, il primo Giudice, recepito le conclusioni di una C.T.U. ritenuta dall'appellante lacunosa ed errata. L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. CP_1
Espletata c.t.u., all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti. Pag.1
2) L'appello è infondato è come tale deve essere respinto, avendo il C.T.U. accertato, tramite indagini medico-legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita, che il PA “a seguito dell'infortunio del 14.10.2021 … ha riportato esiti permanenti, valutabili in termini di danno biologico nella misura dell'11%” (v. relazione medica in atti redatta dal c.t.u. dr. depositata il Persona_1
13.5.2025) ossia in misura pari a quella già riconosciuta dall' in sede CP_1 amministrativa. Trattasi di inquadramento diagnostico sorretto da congrue argomentazioni e che, per altro, non ha ricevuto specifiche contestazioni, di talchè esso deve essere condiviso con conseguente rigetto del gravame.
3) Quanto al regime delle spese di questo grado, in applicazione dell'art. 152 c.p.c., il PA va dichiarato non tenuto al relativo pagamento nei confronti dell' CP_1
I compensi di consulenza, liquidati con separato decreto, vanno definitivamente posti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza
n.2536/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di questo grado in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. di questo grado già liquidate CP_1 come da separato decreto.
Palermo 5 giugno 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo
Il Presidente Cinzia Alcamo
Pag.2