Sentenza 24 giugno 1967
Massime • 5
Il giudizio sulla sussistenza o meno della buona fede importa un apprezzamento di fatto, che si sottrae al Sindacato di legittimita, ove sorretto da esauriente motivazione ed ispirato ad esatti criteri giuridici.*
La necessita della trascrizione delle domande giudiziali di cui agli artt. 2652 e 2653 cod. civ., si ricollega al principio fissato nello art. 111 cod. proc. civ.,che disciplina la successione a titolo particolare sul diritto controverso e consente all'attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche al successore a titolo particolare del convenuto. Siffatta trascrizione e valida se attuata nelle forme dalla legge espressamente predisposte e se priva di incertezza nei suoi elementi oggettivi e soggettivi e efficace se il rapporto processuale sia ancora pendente e sino al definitivo rigetto della domanda, a nulla rilevando che la sentenza non abbia provveduto in ordine alla cancellazione.*
L'osservanza dell'Onere della trascrizione,nei casi contemplati dalla legge, e condizione essenziale per l'opponibilita del relativo atto ai terzi, e cioe a coloro che abbiano acquistato diritti sulla cosa da una delle parti.*
Allorquando una domanda sia stata proposta davanti ad un giudice incompetente, gli effetti della trascrizione della medesima rimangono fermi se la causa viene riassunta davanti al giudice ordinario competente, ma non anche quando la controversia e devoluta agli arbitri, perche, in tal caso,il processo deve ritenersi definitivamente concluso con la pronunzia dichiarativa d'incompetenza ed incombera all'istante l'Onere di riproporre la domanda e, quindi, di provvedere ad una nuova trascrizione di essa. ( Conf. 241-62).*
Non ogni ragione di dubbio puo escludere la buona fede, giacche il dubbio riflette una vasta gamma di stati d'animo che vanno dal mero sospetto alla quasi certezza,donde la necessita di un'opportuna discriminazione per stabilire, in riferimento ad ogni singolo caso concreto, il preciso grado della conoscenza dubitativa,non potendo il ragionevole dubbio identificarsi senz'altro con la mala fede. Nell'alternativa dei giudizi, un determinato comportamento umano non puo altrimenti inquadrarsi se non in una delle situazioni soggettive corrispondenti alla buona fede o alla mala fede, non essendo configurabile un tertium genus, per cosi dire intermedio, costituito dall'assenza di buona fede.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/1967, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1967 |
Testo completo
L'osservanza dell'Onere della trascrizione,nei casi contemplati dalla legge, e condizione essenziale per l'opponibilita del relativo atto ai terzi, e cioe a coloro che abbiano acquistato diritti sulla cosa da una delle parti.*