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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 26 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6032 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Lecco n. 915, ed elettivamente domiciliato in Paternò, via L. Ariosto n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Anna
Maria Balsamo, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria CP_1
Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò e Vagliasindi Riccardo, per mandato generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
24.06.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001868193 (Prot. n. CP_
.2100.13/05/2024.0374622), notificata in data 23.05.2024, con la quale n.q. di titolare della ditta individuale “Pizzeria in Bocca al Lupo di Balsamo Rosario” veniva richiesto il pagamento della somma di €
1 2.465,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2018, oltre € 9,05 a titolo di spese, CP_ di cui all'atto di accertamento prot. n. .2100.17/09/2019.0456537 del 17/09/2019. CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva la mancata notificazione dell'atto di accertamento indicato nell'Ordinanza, la violazione dell'art. 14 della L 689/81 per essere stato comunque l'accertamento notificato oltre il termine di novanta giorni, l'omessa motivazione e la prescrizione della sanzione.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via preliminare dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
in via cautelare sospendere l'esecutività dell'atto impugnato considerata la sua palese illegittimità ed infondatezza, ed il grave ed irreparabile danno che ne scaturirebbe, per le ragioni sopra motivate;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare per le motivazioni esposte NEL presente ricorso e per l'effetto annullare/revocare gli atti impugnati;
nel merito e in accoglimento della medesima: accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, per difetto di notifica dell'atto di CP_ accertamento, prot. n. .2100.17/09/2019.0456537 del 17/09/2019 riferito all'anno 2018 sotteso all' ordinanza ingiunzione stessa e conseguentemente dichiarare ed accertare la nullità del predetto atto di accertamento per difetto di notifica;
accertare e dichiarare l'estinzione della pretesa per le motivazioni addotte;
accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per difetto di motivazione e per l'effetto annullarla e/o revocarla; accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione attesa l'avvenuta CP_ prescrizione, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere i CP_ contributi afferenti l'annualità 2018 di cui all'atto di accertamento prot. n. .2100.17/09/2019.0456537 del
17/09/2019 riferito all'anno 2018, e per l'effetto annullare e/o revocare anche l'atto di accertamento;
annullare CP_ e/o revocare l'ordinanza – ingiunzione n OI-001868193, protocollo .2100.17/09/2019.0456537 del
17/09/2019 riferito all'anno 2018 in quanto illegittima stante la violazione della normativa nazionale con il principio della proporzionalità e con l'art. 20 della direttiva comunitaria 2014/67/UE.”, con vittoria di spese da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso sia nel rito che nel merito sotto vari profili e rilevava come l aveva regolarmente notificato gli atti CP_1 di accertamento, di cui produceva copia documentale. Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 25.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
2 Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 19.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento della somma ivi determinata, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2018, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), eccependo, tra l'altro,
l'illegittimità per l'omessa notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso e come indicato nella stessa e comunque la tardività dello stesso in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81.
Con riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.17/09/2019.0456537 del 17/09/2019, emesso nei confronti del ricorrente, quale trasgressore, la CP_ stessa va accolta, poiché l non ha versato in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.
78603435129-3, con quale risulta asseritamente notificato tale atto. CP_ Infatti, l ha depositato unicamente un report dal quale risulterebbe notificato il predetto atto di accertamento, che non può dirsi sufficiente a fornire la predetta prova.
Ebbene, l'omessa notifica di un atto presupposto, come l'avviso di accertamento, che può inficiare la validità degli atti successivi, come nel caso di specie, può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Conseguentemente, rilevata l'omessa prova della notificazione del suindicato atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione per come sopra indicata, l'obbligazione di pagare le somme richieste risulta estinta ex art. 14 L. 689/1981 e l'ordinanza ingiunzione va, conseguenzialmente, annullata, per la mancata notifica dell'atto di contestazione della violazione ivi accertata.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione nella misura della metà, ponendo CP_ la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.06.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
3 1. Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001868193, per l'omessa notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti del ricorrente che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 884,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Anna Maria Balsamo.
Così deciso in Catania, 26.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 26 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6032 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Lecco n. 915, ed elettivamente domiciliato in Paternò, via L. Ariosto n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Anna
Maria Balsamo, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria CP_1
Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò e Vagliasindi Riccardo, per mandato generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
24.06.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001868193 (Prot. n. CP_
.2100.13/05/2024.0374622), notificata in data 23.05.2024, con la quale n.q. di titolare della ditta individuale “Pizzeria in Bocca al Lupo di Balsamo Rosario” veniva richiesto il pagamento della somma di €
1 2.465,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2018, oltre € 9,05 a titolo di spese, CP_ di cui all'atto di accertamento prot. n. .2100.17/09/2019.0456537 del 17/09/2019. CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva la mancata notificazione dell'atto di accertamento indicato nell'Ordinanza, la violazione dell'art. 14 della L 689/81 per essere stato comunque l'accertamento notificato oltre il termine di novanta giorni, l'omessa motivazione e la prescrizione della sanzione.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via preliminare dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
in via cautelare sospendere l'esecutività dell'atto impugnato considerata la sua palese illegittimità ed infondatezza, ed il grave ed irreparabile danno che ne scaturirebbe, per le ragioni sopra motivate;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare per le motivazioni esposte NEL presente ricorso e per l'effetto annullare/revocare gli atti impugnati;
nel merito e in accoglimento della medesima: accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, per difetto di notifica dell'atto di CP_ accertamento, prot. n. .2100.17/09/2019.0456537 del 17/09/2019 riferito all'anno 2018 sotteso all' ordinanza ingiunzione stessa e conseguentemente dichiarare ed accertare la nullità del predetto atto di accertamento per difetto di notifica;
accertare e dichiarare l'estinzione della pretesa per le motivazioni addotte;
accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per difetto di motivazione e per l'effetto annullarla e/o revocarla; accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione attesa l'avvenuta CP_ prescrizione, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere i CP_ contributi afferenti l'annualità 2018 di cui all'atto di accertamento prot. n. .2100.17/09/2019.0456537 del
17/09/2019 riferito all'anno 2018, e per l'effetto annullare e/o revocare anche l'atto di accertamento;
annullare CP_ e/o revocare l'ordinanza – ingiunzione n OI-001868193, protocollo .2100.17/09/2019.0456537 del
17/09/2019 riferito all'anno 2018 in quanto illegittima stante la violazione della normativa nazionale con il principio della proporzionalità e con l'art. 20 della direttiva comunitaria 2014/67/UE.”, con vittoria di spese da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso sia nel rito che nel merito sotto vari profili e rilevava come l aveva regolarmente notificato gli atti CP_1 di accertamento, di cui produceva copia documentale. Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 25.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
2 Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 19.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento della somma ivi determinata, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2018, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), eccependo, tra l'altro,
l'illegittimità per l'omessa notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso e come indicato nella stessa e comunque la tardività dello stesso in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81.
Con riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.17/09/2019.0456537 del 17/09/2019, emesso nei confronti del ricorrente, quale trasgressore, la CP_ stessa va accolta, poiché l non ha versato in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.
78603435129-3, con quale risulta asseritamente notificato tale atto. CP_ Infatti, l ha depositato unicamente un report dal quale risulterebbe notificato il predetto atto di accertamento, che non può dirsi sufficiente a fornire la predetta prova.
Ebbene, l'omessa notifica di un atto presupposto, come l'avviso di accertamento, che può inficiare la validità degli atti successivi, come nel caso di specie, può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Conseguentemente, rilevata l'omessa prova della notificazione del suindicato atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione per come sopra indicata, l'obbligazione di pagare le somme richieste risulta estinta ex art. 14 L. 689/1981 e l'ordinanza ingiunzione va, conseguenzialmente, annullata, per la mancata notifica dell'atto di contestazione della violazione ivi accertata.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione nella misura della metà, ponendo CP_ la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.06.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
3 1. Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001868193, per l'omessa notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti del ricorrente che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 884,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Anna Maria Balsamo.
Così deciso in Catania, 26.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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