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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Corrado CROCI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile d' appello iscritta al n.r.g. 987/2022
PROMOSSA DA
, nata il [...] ad [...], C.F. , residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Quart (AO), Villaggio Prebenda n. 23, rappresentata e difesa dall'Avvocato Davide Rossi del foro di Aosta, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_2 studio in Aosta (AO) alla Via Lucat 2A, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ) con sede in Gressan Controparte_1 P.IVA_1
(Aosta) Fraz. Taxel, in persona del Direttore generale pro tempore Dott. , CP_2 come da procura speciale rogito Notaio del 30 dicembre 2021 rep. Persona_1
6314/4620 (in atti), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'Avv. Emanuele Carlo
Mazzocchi (C.F. ) del foro di Aosta e dall'Avv. Enrico Maria C.F._3
Bella (C.F. ) del foro di Torino, ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio di quest'ultimo in Torino, C.so San Maurizio n. 5 APPELLATA
Udienza collegiale del 20.2.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
- Riformare la sentenza n. 102/2022 del Tribunale di Aosta rigettando, in accoglimento dei motivi d'appello, ogni pretesa avanzata dalla Controparte_1 nei confronti di , siccome infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, Parte_1 revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 323/2020 del 12.11.2020 del Tribunale di
Aosta;
Pag. n. 1 di 12 - In via subordinata, riformare la sentenza n. 102/2022 del Tribunale di Aosta dichiarando comunque infondate le domande avversarie svolte nei confronti di e, per Parte_1
l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 323/2020 del 12.11.2020 del
Tribunale di Aosta e dichiarare, in qualsiasi caso, la IG.ra non tenuta al pagamento Pt_1 delle somme ivi richieste dalla;
Controparte_1
In ogni caso con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata
“Voglia la Corte d'Appello Illustrissima, contrariis reiectis:
In via preliminare:
- dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'avversario atto di appello ex art. 342
c.p.c., per mancata indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per la mancata specifica impugnazione delle parti della sentenza che hanno originato il giudicato per i motivi indicati ai punti 2 e 3 della premessa della comparsa costitutiva, il che rende carente di interesse la proposizione dell'appello;
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla IG.ra per i motivi sopra esposti e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Aosta n. 102/2022, Dott. Luca Fadda, pubblicata in data 23.03.2022 e, notificata in data 13.06.2022 e il decreto ingiuntivo n.
323/2020 del 12/11/2020 emesso dal Tribunale di Aosta.
Con favore delle spese di primo e secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Per
1. Con atto a rogito notaio del 23 novembre 2017, cedeva Controparte_3 la propria azienda di rivendita tabacchi e ricevitoria corrente in Aosta, Via Torino n. 8, a
Parte_1
Con ricorso in data 29.10.2020 la richiedeva e Controparte_1 otteneva dal Tribunale di Aosta in data 12.11.2020 decreto ingiuntivo nei confronti di
(n. 323/2020, RG 978/2020), con cui le si ingiungeva il pagamento della Parte_1 somma di € 30.008,80 oltre accessori e spese di procedura, quale saldo debitorio del conto corrente n. 000110105901, intestato alla ed in essere al momento della Parte_2 cessione.
Con atto di citazione ritualmente notificato spiegava tempestiva opposizione Parte_1 avverso tale decreto ingiuntivo deducendo che il credito vantato dalla Banca non fosse azionabile in via monitoria e, nel merito, che ella non potesse rispondere dei debiti del , in quanto nel contratto di cessione d'azienda del 23.11.2017 si dava atto CP_3 della mancata tenuta delle scritture contabili.
Costituitasi la chiedeva respingersi l'opposizione siccome infondata con la CP_1
Pag. n. 2 di 12 conferma del decreto opposto.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 21.12.2021.
Espletato tale incombente, venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, allo spirare dei quali la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Con sentenza n. 102/2022, pubblicata in data 23.3.2022, il Tribunale di Aosta rigettava l'opposizione con la conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 323/2020 del
12.11.2020 dichiarandolo esecutivo e condannava l'opponente alla rifusione della metà delle spese di lite.
La sentenza veniva notificata in data 13.6.2022.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato interponeva Parte_1 tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha fatto applicazione dell'art. 2560, secondo comma, c.c.;
b) laddove ha ritenuto che la cessione d'azienda fosse stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare il cedente di ogni attivo;
c) laddove ha statuito sulle spese di lite.
4. Costituitasi l'appellata ha eccepito l'inammissibilità del gravame sia ex art. 342 cpc e sia per la mancata specifica impugnazione di capi della sentenza e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
5. Con ordinanza pubblicata in data 23.2.2024 la Corte
- rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 19 aprile 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc formulata da parte appellata.
Rileva la Corte che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello di cui infra ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della
Pag. n. 3 di 12 sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della riforma della ordinanza del Tribunale.
Sul punto, la S.C. (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 27199/2017) ha evidenziato che gli artt. 342 e
434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (vedi anche Cass. Civ., sez. 6-2, ord. n. 21336/2017;
Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712;
Cass. 27/03/2015, n. 6294).
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per asserita mancata impugnazione del capo della sentenza secondo cui la cessione dell'azienda era stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare il cedente debitore di ogni attivo, posto che tale assunto è stato espressamente censurato nell'atto di appello (cfr. pagg. 9 e 11).
7. Ciò detto, e venendo quindi al merito, il Tribunale ha individuato i principali momenti della vicenda per cui è causa nei termini che seguono. Per Con atto notaio in data 23 novembre 2017 (vds. doc. 1 fascicolo monitorio), CP_3
cedeva la propria azienda di rivendita tabacchi e ricevitoria corrente in Aosta, Via
[...]
Torino, 8 alla IG.ra Parte_1
A quella data l'azienda era debitrice della Controparte_1 per l'importo di euro 30.008,80# quale saldo debitorio del rapporto di conto corrente intrattenuto per le operazioni aziendali (vds. doc. 2 fascicolo monitorio - estratti conto storici e doc. 4 estratto di saldo conto alla data del 23/11/2017).
Con ricorso in data 29.10.2020 la richiedeva e Controparte_1 otteneva dal Tribunale di Aosta in data 12.11.2020 decreto ingiuntivo nei confronti di
(n. 323/2020, RG 978/2020), con cui le si ingiungeva il pagamento della Parte_1 somma di € 30.008,80 oltre accessori e spese di procedura.
Ricostruita così la vicenda, il Giudice di prime cure ha rilevato che ai fini della decisione occorreva stabilire se la cessionaria fosse eventualmente responsabile per il debito accumulato dal cedente nei confronti della nel periodo antecedente alla cessione: CP_1
Pag. n. 4 di 12 nell'atto notarile (cfr. art. 6) era espressamente indicato che il cedente non aveva tenuto i libri contabili obbligatori per legge (nei quali avrebbe dovuto essere indicato il credito della banca) per aver optato per il regime di contabilità semplificata.
Il Giudice di prime cure ha poi precisato che, secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale, in tema di cessione d'azienda, alla luce di quanto prevede l'art. 2560, secondo comma, c.c l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, esclude l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità.
Purtuttavia il Tribunale, richiamando Cass. Civ. n. 32134/2019 e Cass. Civ. n. 23881/2021, ha rilevato che, nella prospettiva dell'art. 2560, secondo comma, c.c., la mancata tenuta dei libri contabili obbligatori da parte della cedente non sia sufficiente ad escludere la responsabilità solidale della cessionaria, dovendosi invece procedere a verificare la sussistenza di evidenze processuali dalle quali possa risultare che la cessione dell'azienda sia stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare il cedente debitore di ogni attivo ed ha ritenuto che vi fossero plurimi indizi che portavano a considerare “anomala”
l'operazione commerciale per cui è causa.
Il Tribunale, inquadrando la fattispecie nell'alveo dell'art. 2560, secondo comma, c.c., ha quindi concluso che, nonostante la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie, dell'obbligazione per cui è causa contratta dal cedente nell'interesse dell'azienda ceduta dovesse rispondere anche l'odierna appellante, in quanto l'operazione commerciale era palesemente finalizzata a pregiudicare le ragioni di credito della CP_1
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7.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha fatto applicazione dell'art. 2560, secondo comma c.c. in punto responsabilità solidale dell'acquirente dell'azienda per i debiti pregressi.
Parte appellante precisa che secondo l'orientamento pluridecennale della giurisprudenza di legittimità l'assenza - “dovuta a qualsiasi ragione” - dei libri contabili obbligatori importa la non configurabilità della responsabilità sussidiaria dell'acquirente ex art. 2560, secondo comma, c.c., atteso che l'iscrizione del debito ne costituisce l'elemento costitutivo indefettibile, che non ammette equipollenti.
Secondo tale impostazione l'odierna appellante non potrebbe essere chiamata a rispondere,
a nessun titolo, dei debiti contratti dal antecedentemente alla cessione CP_3 dell'azienda.
Il primo giudicante ha ritenuto di discostarsi da tale consolidata lettura della norma sulla scorta della “finalità di protezione” della stessa.
Secondo l'appellante nella sentenza impugnata non sarebbe stata fatta corretta applicazione
Pag. n. 5 di 12 dei princìpi che disciplinano i trasferimenti aziendali.
Il giudice di prime cure avrebbe basato il proprio ragionamento su una pronuncia che, ben lungi dall'essere espressione del “più recente orientamento giurisprudenziale”, sarebbe stata subito ridimensionata - con ampia e condivisibile motivazione - dalla successiva Cass.
n. 21561/2020, e che comunque ineriva a una vicenda in cui - a differenza da quella per cui è causa - non vi era effettiva alterità soggettiva tra alienante e cedente.
7.2 Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha considerato la cessione d'azienda “come strumento fraudolento”.
Deduce l'appellante che pur volendo dare credito alla motivazione del Tribunale, secondo cui nonostante la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie, dell'obbligazione per cui è causa - contratta dal cedente nell'interesse dell'azienda ceduta - dovesse rispondere anche l'odierna appellante, in quanto l'operazione commerciale era finalizzata a pregiudicare le ragioni di credito della nella fattispecie in esame non vi sarebbe CP_1 alcuna prova certa in ordine alla sostenuta natura “fraudolenta” della cessione d'azienda.
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7.2.1 Ritiene la Corte che il gravame sia complessivamente infondato e non meritevole di accoglimento: la sentenza di primo grado dovrà pertanto trovare conferma, seppure con diversa motivazione, per quanto di ragione in forza delle considerazioni che seguono.
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Il Tribunale ha inquadrato la vicenda nell'alveo dell'art. 2560, secondo comma, c.c.
Ritiene la Corte che la fattispecie per cui è causa debba invece trovare la propria disciplina nell'art. 2558 c.c.: infatti, in tema di cessione di azienda, i debiti relativi a contratti in cui il cessionario è subentrato ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., ancorché maturati prima della cessione, non sono soggetti alla disciplina dell'art. 2560, comma 2, cod. civ., in quanto la responsabilità del cessionario si inserisce nell'ambito della più generale sorte del contratto.
Secondo i granitici principi della giurisprudenza di legittimità, richiamati da entrambe le parti in causa, il regime fissato dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti pregressi relativi all'azienda ceduta (secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori) è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod. civ., inserendosi la responsabilità, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto, purchè non già del tutto esaurito (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 10902/2024; Cass. Civ., n. 32487/2023;
Cass. Civ. n. 23581/2017; Cass. Civ. n. 11318/2004).
Essendo pacifico che il contratto di conto corrente per cui è causa fosse ancora in essere al
Pag. n. 6 di 12 momento della cessione d'azienda, risulta errato considerare lo scoperto di conto come debito scaduto ai sensi dell'art. 2560 cod. civ. ma, al contrario, occorre considerare che ai sensi dell'art. 2558 c.c. il contratto di conto corrente, in virtù della cessione d'azienda, si è trasferito ope legis alla cessionaria.
In altre parole, l'evocazione dell'art. 2560 cod. civ. da parte del Giudice di prime cure non
è condivisibile alla stregua del principio di diritto, consolidato, secondo cui il debito per lo scoperto di conto corrente, essendo debito relativo a contratto in cui la cessionaria era subentrata, fuoriesce dal regime dell'art. 2560 cod. civ. per ciò solo, ed è riferibile alla cessionaria per effetto del suo subentro nel contratto.
L'art. 2558, co. 1, c.c. stabilisce che, se non è pattuito diversamente, il cessionario dell'azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in essere relativi all'azienda ceduta, ad eccezione di quelli di natura personale legati alla figura dell'imprenditore.
Il trasferimento dei contratti, come detto, è prospettabile soltanto se le prestazioni indicate negli stessi non sono state ancora eseguite, ovvero non sono esaurite, alla data di cessione dell'azienda: diversamente, non si è in presenza del trasferimento di un contratto, ma di una cessione di crediti o debiti, soggetta ad altre norme civilistiche (artt. 2559 e 2560 c.c.).
L'art. 2558, co. 2, c.c. riconosce al terzo contraente la facoltà di recedere dal contratto, purchè sussista una giusta causa, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento: il tenore letterale di tale norma conferma che i contratti si trasferiscono ope legis unitamente all'azienda, e l'acquirente sostituisce l'alienante nel rapporto contrattuale, restando quindi obbligato per le situazioni debitorie in essere.
Dunque nel caso di specie il contratto di conto corrente in essere con la appellata si CP_1
è trasferito ipso iure: la comunicazione prevista dal secondo comma dell'art. 2558 c.c. non
è necessaria per far assumere efficacia all'atto di trasferimento ma solo ai fini della decorrenza del termine di tre mesi per la comunicazione del recesso per giusta causa (cfr.
Cass. Civ. n. 29806/2020; Cass. Civ. 27011/2005).
Ne consegue che gli effetti del contratto trasferito si sono prodotti ipso jure, “a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione".
La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di rilevare più volte che la successione nei contratti relativi all'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale avviene, a norma dell'art. 2558 c.c., ope legis ed è efficace nei confronti del terzo contraente senza che egli debba accettarla o che sia necessario dargliene comunicazione, costituendo tale comunicazione oggetto di un onere a carico dell'alienante e dell'acquirente dell'azienda (e dei soggetti ad essi equiparati) finalizzato solo al decorso del termine di tre mesi entro il quale è consentito al terzo di recedere dal contratto (Cass. 14 maggio 1997,
n. 4242; Cass. 30 marzo 2001, n. 4728; Cass. 7 dicembre 2005, n. 27011; cfr. da ultimo
Cass. 3 gennaio 2020, n. 15).
Pag. n. 7 di 12 Il subentro contemplato dall'art. 2558 c.c., integra un'ipotesi di successione ope legis, cui non è applicabile la disciplina generale in tema di cessione del contratto (Cass. 25 gennaio
1979, n. 564; Cass. 8 giugno 1994, n. 5534).
La norma di cui all'art. 2558 c.c., a carattere speciale e derogatorio rispetto a quella generale, trova ragione nello scopo di garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda e di favorirne la sua circolazione quale cardine ordinamentale di una politica economica che favorisce il mantenimento degli asset produttivi e la loro trasferibilità.
Quindi il trasferimento di tutti i contratti non aventi carattere personale, ovvero quelli stricto sensu commerciali, costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento d'azienda: nel caso di specie, peraltro, l'art. 5 dell'atto di cessione d'azienda contemplava espressamente il subentro della parte cessionaria in tutti i contratti stipulati dalla parte cedente per l'esercizio dell'azienda, contratti che la parte cessionaria dichiarava di conoscere e di accettare.
Il fatto che in tale pattuizione non si facesse alcun riferimento ai contratti bancari non significa che questi fossero esclusi dalla cessione, come pure pretenderebbe parte appellante (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale in appello), mancando una pattuizione espressa in tal senso: il riferimento ai contratti di locazione, di fornitura dell'energia elettrica e utenza telefonica contenuto in tale norma contrattuale era evidentemente solo esemplificativo e non esaustivo.
Alla luce di quanto sopra, risultano quindi ceduti tutti i contratti in essere che non abbiano carattere personale e che non siano caratterizzati dal cosiddetto intuitu personae, nei quali la prestazione del contraente sia oggettivamente o soggettivamente infungibile: non è certamente il caso del contratto di conto corrente bancario di cui è causa - stipulato per la tabaccheria ed a cui afferiva l'apertura di credito del 19.7.2006, cfr. doc. e.3.1 - pendente al momento della cessione d'azienda.
Detto contratto faceva parte del complesso aziendale del cedente e non aveva carattere personale.
Dei debiti ad esso relativi risponde quindi la inerendo gli stessi all'azienda trasferita Pt_1
e oggetto di subingresso, eterodeterminato normativamente in chiave speciale e funzionale al complesso aziendale medesimo, fermo il termine di cui al secondo comma dell'art. 2558
c.c., decorrente dalla notizia della cessione, ai fini della possibilità di esercizio del recesso del ceduto.
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Tutto quanto sopra trova conferma nella documentazione in atti, ed in particolare negli estratti conto, da cui risultano registrate operazioni in dare e in avere a carico della tabaccheria successive alla cessione: in particolare, ma solo in via esemplificativa, in data
Pag. n. 8 di 12 21.12.2017 risulta in dare l'importo di € 1.019,57 in forza del riversamento alla Regione
Val d'Aosta delle tasse automobilistiche riferite al periodo 13.12.2017 - 19.12.2017.
Tale addebito sarebbe ingiustificato se, come dedotto da parte appellante (cfr. pag. 12 comparsa conclusionale in appello), non si fosse verificato il subentro della cessionaria nel contratto di conto corrente n. 000110105901 per cui è causa, intestato alla Pt_1
ed in essere al momento della cessione (avvenuta in data 23.11.2017). Parte_2
Parte appellante ha pure dedotto (cfr. pag. 12 comparsa conclusionale in appello) che la ha continuato ad inviare gli estratti conto esclusivamente al IG. , solo CP_1 CP_3 aggiornando l'indirizzo, senza mai prendere contatti con la IG.ra : contrariamente a Pt_1 quanto ritenuto dalla cessionaria, tale circostanza non depone per il mancato subentro nel contratto, ma è dovuta invece alla mancata comunicazione dell'intervenuta cessione d'azienda (che non risulta agli atti).
Per chiudere ulteriormente il cerchio, non risulta nemmeno allegata dalla la stipula Pt_1 di un diverso contratto di conto corrente per l'esercizio dell'azienda ceduta.
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La questione relativa alla applicabilità dell'art. 2558 c.c. alla vicenda per cui è causa, che attiene alla qualificazione giuridica della fattispecie, è stata sollevata sin dalla comparsa di costituzione in primo grado dalla non è stata esaminata dal Tribunale, CP_1 ed è stata riproposta nel presente grado in via subordinata (con la comparsa di costituzione ritualmente depositata in data 9.11.2022) dalla parte appellata sostanzialmente vittoriosa nel merito - ma sotto un diverso profilo - in primo grado.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante (cfr. pagg. 8 e seguenti comparsa conclusionale in appello), la riproposizione della stessa nel presente grado è ammissibile
Infatti il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21087;
Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2017, n. 19002).
L'interpretazione delle domande – come, del resto, delle eccezioni e deduzioni delle parti
– dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, con il solo limite che tale interpretazione non determini un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 c.p.c.) (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2014,
n. 21421).
Risulta quindi inconferente, ai fini di causa, che nel ricorso monitorio si facesse riferimento
Pag. n. 9 di 12 all'art. 2560 c.c. posto che il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, può scrutinare la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
(cfr. Cass. n. 8082/2005) il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il “nomen iuris” al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa
“causa petendi”, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine.
Nel caso di specie risulta acquisito agli atti il nucleo storico dei fatti, ovvero la cessione d'azienda e la pendenza di un contratto di conto corrente inerente all'azienda ceduta, recante un saldo debitore: petitum e causa petendi della pretesa creditoria della erano CP_1 ben chiari, e non è nemmeno ravvisabile quella dissonanza nei presupposti applicativi dell'art. 2558 c.c. e 2560, secondo comma, c.c. evidenziata da parte appellante (cfr. pag.
11 comparsa conclusionale in appello).
In particolare la chiedeva la condanna della cessionaria dell'azienda al pagamento CP_1 di un credito nascente da un contratto stipulato con l'azienda ceduta per l'operatività della stessa: la causa petendi dell'azione in via monitoria, ovvero il fondamento della pretesa, era costituita dal saldo debitorio del rapporto di conto corrente intrattenuto per le operazioni aziendali, saldo debitorio al momento della cessione (23.11.2017) pari ad €
30.008,80 (importo non contestato dalla cessionaria e subentrante nel contratto).
Pertanto, attenendosi a quelle che erano le richieste avanzate dalla in via monitoria, CP_1
e tenuto conto dell'allegazione dei fatti operata in giudizio, la qualificazione giuridica della fattispecie sotto l'egida dell'art. 2558 c.c. non introduce nel giudizio nuovi elementi di fatto, ma si limita ad offrire una diversa qualificazione giuridica a quei fatti che erano stati, appunto, posti a fondamento della domanda in via monitoria.
Infatti, come detto, non sussiste violazione nè del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 c.p.c., nè del principio del divieto dello ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 del cit. codice, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 3337/1981; Cass. n. 4744/2005 secondo cui il giudice d'appello può dare una qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite diversa da quella data dal giudice di primo grado, avendo il potere-dovere di definire la natura del rapporto al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili).
7.3. Resta solo da dire che il terzo motivo di gravame (Sulle spese di lite) è
Pag. n. 10 di 12 inammissibile perché non è diretto a censurare la sentenza di primo grado, ma si configura come conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
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8. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a Controparte_1 delle spese di lite del presente grado che si liquidano in base alle
[...] disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio €
2.058,00#, per fase introduttiva € 1.418,00#, per fase decisoria € 3.470,00,00# e così in complessivi € 6.946,000# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%,
CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
102/2022 del Tribunale di Aosta, pubblicata in data 23.3.2022, nel procedimento di cui al
R.G. n. 24/2021;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 6.946,00# oltre al
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30.1.2025 della Sezione Prima Civile della Corte
d'Appello di Torino.
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(dr. Marco Leone Coccetti)
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
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