Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1622 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
( ) con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. ROSSINI ANNA
) con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. BIASIN ELENA ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
la ricorrente ed il resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda disattesa, pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , celebrato il 02.07.2005 in CP_1 Controparte_2
Ferrara, trascritto al registro degli atti di stato civile del Comune di Ferrara nell'anno 2005 al n. 129, parte 2, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni concordate dalle parti: 1) i figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3 continueranno ad essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e residenza presso la madre alla quale rimarrà assegnata la casa coniugale sita in Ferrara – Corso Porta
Mare n. 8, unitamente ai beni mobili ed agli arredi ivi contenuti.
Anche , divenuto maggiorenne, continuerà a vivere insieme Per_4 alla madre presso la casa coniugale;
2) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli con le modalità di seguito indicate: - a fine settimana alternati, dal venerdì, quando li preleverà all'uscita di scuola, sino alla mattina del lunedì, quando li riaccompagnerà a scuola o, in periodo di vacanza scolastica, a casa della madre;
- durante la pagina 1 di 5
a casa della madre;
- durante le festività natalizie, ciascun genitore trascorrerà insieme ai figli, alternandosi di anno in anno, la prima settimana delle vacanze scolastiche (dal 24 fino al pomeriggio del 31 dicembre) ovvero la seconda settimana (dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio); - durante le festività pasquali, ciascun genitore trascorrerà insieme ai figli, alternandosi di anno in anno, un periodo di tre/quattro giorni ciascuno, periodo che comprenderà alternativamente il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i quattro figli un periodo di ferie di quindici giorni (continuativi o suddivisi in due settimane), da concordare annualmente tra i genitori entro il quindici di giugno di ogni anno, e con obbligo di comunicazione del luogo in cui ciascuno dei genitori trascorrerà le vacanze con i figli, fermo restando che in detto periodo sarà sospeso l'ordinario regime di frequentazione con l'altro genitore;
- le ulteriori festività, civili o religiose infra-annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del patrono, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre) saranno trascorse dai figli, sempre assieme tra loro, alternativamente con l'uno e con l'altro genitore;
- sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori per consentire modalità di visita differenti (ad esempio concordando che i figli vedano il padre anche separatamente) nell'interesse della prole;
3) verserà a , Controparte_2 CP_1 mediante bonifico bancario da effettuarsi tassativamente entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contribuito al mantenimento per i figli, la complessiva somma di € 2.356,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat. Come per legge, l'obbligo gravante in capo ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli permarrà fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
4)
concorrerà, in ragione del 50%, al pagamento delle Controparte_2 seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli
, , e : a) spese mediche (da documentare) Per_4 Per_1 Per_2 Per_3 che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi pagina 2 di 5 universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi. Firmato La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. Con particolare riferimento alla formazione dei figli (scolastica, universitaria e postuniversitaria), le parti si impegnano a confrontarsi preventivamente ed a concordare di volta in volta l'assunzione delle relative spese, restando ferma la facoltà di stabilire di volta in volta misure di contribuzione diversa, in base alle rispettive disponibilità economiche;
5) le parti dichiarano che le condizioni sopra concordate avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza con la quale verranno accolte le presenti conclusioni;
6) ferme le obbligazioni di mantenimento
(ordinario e straordinario) regolate dalla sentenza con cui verrà definito il presente giudizio, le parti dichiarano di voler definire ogni precedente rapporto economico, connesso ovvero collegato a spese ed esborsi sostenuti per le esigenze familiari e dei figli fino alla data del
31.12.2024 mediante il versamento da parte del Sig. Controparte_2 della complessiva somma di € 4.000,00 contestualmente alla sottoscrizione della presente istanza. Con l'adempimento di tale obbligazione ed il versamento dell'importo dovuto, le parti daranno reciprocamente atto che, alla data del 31.12.2024, nulla più è dovuto, rinunciando ad avanzare qualsiasi ulteriore pretesa. Sono fatti salvi unicamente i rapporti derivanti dalla cointestazione in capo alla Sig.ra di quote sociali nelle Società Main Consulting S.r.l., CP_1 corrente in Rovigo – Via Mazzini n. 4, e La Boccalara S.r.l., corrente in Occhiobello (RO) – Via Eridania n. 267, trattandosi di rapporti che le parti potranno eventualmente definire in separata sede. 7) Le spese legali del presente giudizio saranno interamente compensate.
Conclusioni del PM: visto, nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.14 c.p.c. depositato il 5/8/2024 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio con
[...] Controparte_2 dal quale era consensualmente separata, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del vincolo, la conferma del regime di affido e frequentazione dei tre figli minori ed un contributo per il loro mantenimento e per l'ulteriore figlio (maggiorenne ma non economicamente indipendente) in somma complessiva non inferiore ad Euro 2.800 oltre il 70% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 5 Il concordava sul regime di affido e, deducendo un CP_2 peggioramento delle proprie condizioni economiche, offriva di corrispondere un contributo di mantenimento in somma non superiore ad Euro 1.600 oltre la metà delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 3 dicembre 2024 il presidente delegato confermava le condizioni di separazione in forza delle quali il resistente era tenuto a versare un contributo di Euro 2.000 oltre il 70% delle spese straordinarie;
a mezzo di tale ordinanza disponeva inoltre indagini a mezzo di polizia tributaria.
Posto che in data 24 febbraio 2025 i procuratori dei coniugi davano atto del raggiungimento di un accordo, veniva disposta l'interruzione degli accertamenti istruttori e fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione di fronte al Collegio per il giorno 8 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (contratto il 2 luglio 2005) va accolta atteso che al momento di deposito dell'odierno ricorso erano decorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale di Rovigo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale concluso con l'omologa del 18 novembre 2019. L'accordo con il quale i coniugi hanno concordato l'affido e la frequentazione dei figli (nata nel 2008), (nata nel Per_1 Per_2
2010) e (nato nel 2014) nonché determinato il contributo per il Per_3 mantenimento dei tre minori e dell'altro figlio (nato nel Per_4 2006) non appare in contrasto con l'interesse della prole e deve essere pertanto fatto proprio dal Tribunale. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Ferrara in data 2/7/2005 da e CP_1 CP_2
e trascritto al numero 129 parte II Serie A del registro degli
[...] atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Ferrara di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 8 aprile 2025
il presidente est.
Stefano Scati
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