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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3361/2022 a cui è riunito il procedimento iscritto al N. R.G. 3474/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3361/2022 promossa da:
assistita e difesa dall'avv. SANDRI Parte_1 C.F._1
SANDRA e dall'avv. COFFARI GIROLAMO, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv. BERTOLINI Controparte_1 C.F._2
MONICA e dall'avv. PONGILUPPI ANDREA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
2) dichiararsi l'addebito della separazione al Signor e respingersi la domanda di CP_1 addebito formulata da controparte;
3) assegnarsi la casa coniugale alla Signora che l'abiterà con il figlio;
Pt_1
4) affidarsi il figlio in maniera super esclusiva alla madre o, in via subordinata, in Per_1 maniera esclusiva. in ogni caso con collocazione prevalente presso la stessa;
5) sospendersi il diritto di visita del padre al figlio. Disporsi che la fissazione di eventuali incontri protetti padre-figlio, che dovranno essere organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti presso struttura pubblica da loro indicata e secondo modalità e tempi da loro determinati, avvenga nel termine indicato dalla CTU e, cioè, non prima di almeno 12-18 mesi dall'inizio del percorso di psicoterapia del Signor disporsi CP_1 che la fissazione di tali eventuali incontri debba, comunque, essere condizionata al citato percorso, che il resistente dovrà sostenere presso struttura pubblica, e alla verifica da parte dei Servizi Sociali dell'effettivo svolgimento dello stesso;
6) stabilirsi a carico del Signor un assegno di mantenimento di € 1.000,00 a CP_1 favore del figlio con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
7) disporsi che il Signor deve corrispondere alla Signora l'80% delle CP_1 Pt_1 spese straordinarie sostenute per il figlio come previste dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
8) rigettarsi ogni domanda formulata dal Signor CP_1
9) condannarsi il Signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; CP_1
10) in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori tutti non ammessi formulati nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 datata 16.10.2023 e n. 3 datata
6.11.2023. Si insiste affinchè vengano dichiarati inammissibili i mezzi istruttori formulati da controparte;
si chiede essere di ammessi a prova contraria sulle prove testimoniali di controparte eventualmente ammesse, con i testi già indicati nelle memorie ai sensi dell'art.
183, comma VI, n. 2 e 3 c.p.c.;
11) con vittoria di competenze e spese tutte.”
Per parte resistente: “Nel merito: aversis reiectis – rigettata ogni domanda avversaria: dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi e , con Controparte_1 Parte_1 addebito della medesima alla moglie, ex art. 151, c. 2, c.c., per le ragioni tutte esposte in atti, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 15 I – e sono autorizzati a vivere separatamente ed a porre Controparte_1 Parte_1 residenza e domicilio dove meglio riterranno opportuno, preavvisandosi reciprocamente gli eventuali trasferimenti.
II – Disporsi l'affidamento condiviso del minor figlio in capo ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza e collocazione prevalente dello stesso presso e con la madre, con onere di entrambi i genitori di concorrere al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione del figlio, in ragione delle rispettive capacità e sostanze e con parità di esercizio delle rispettive potestà genitoriali. Le decisioni in ordine all'educazione, all'istruzione, alla salute di e, comunque, tutte le decisioni di maggiore importanza Per_1 in ordine alla di lui vita e/o afferenti ad atti di gestione straordinaria saranno prese congiuntamente dai coniugi.
III – In ordine al diritto di visita:
- disporsi il diritto di visita del padre al figlio in misura non inferiore a un giorno a Per_1 settimana e un fine settimana alternati;
in via di estremo subordine, si rimette al Tribunale ogni eventuale e/o diversa disposizione in merito alle modalità e tempi del diritto di visita da modulare sulla base delle emergenze istruttorie in merito a , anche alla presenza Per_1
-se del caso e di giustizia- di professionista psicologo e/o di altra figura professionale ritenuta idonea, al fine di ripristinare, opportunamente e senza traumi per il minore, la relazione paterna, che appare di estrema urgenza recuperare;
- in ogni caso, prevedere e disporsi che i nonni paterni possano frequentare e fare visita regolarmente a , rimettendo al Tribunale ogni disposizione in merito alle modalità e Per_1 tempi del diritto di visita da modulare sulla base delle emergenze istruttorie in merito a
, anche alla presenza -se del caso e di giustizia- di professionista psicologo e/o di Per_1 altra figura professionale ritenuta idonea, al fine di ripristinare, opportunamente e senza traumi per il minore, la relazione con i nonni paterni, che appare di estrema urgenza recuperare;
IV – Disporsi a carico del sig. il pagamento, a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento ordinario del figlio minore , dell'importo di € 500,00 mensili, oltre Per_1 rivalutazione monetaria di legge, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
disporsi inoltre, a carico del sig. il pagamento del 60% delle spese CP_1 straordinarie relative al minor figlio , secondo le direttive, le modalità ed i tempi di Per_1 cui al noto protocollo del Tribunale di Mantova, prodotto in atti e che ha da intendersi di seguito trascritto ed in ogni caso parte integrante delle presenti conclusioni.
V – Il sig. è e resterà proprietario esclusivo della propria autovettura tg. FG 380 CP_1
YF, VW AN.
VI – Avendo entrambi i coniugi un'attività lavorativa ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, nessun assegno di mantenimento da parte del sig. alla sig.ra CP_1
Pt_1
In via istruttoria: chiedesi ammettersi le prove per testi tutte non ammesse, in via diretta e contraria, sui capitoli di prova formulati e con i testi indicati nelle memorie ex art. 183, c.
6, nn. 2 e 3, depositate rispettivamente in data 16.10.2023 e 6.11.2023.
pagina 3 di 15 VII – Con vittoria di spese e compensi tutti di causa, oltre accessori di legge.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie”
Per il P.M.: “parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito concordatario a MANTOVA (MN) in data 12/05/2012, unione dalla quale nasceva il figlio il 15.12.2012. Persona_2
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto inoltre l'addebito della separazione al marito e formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione ma ha chiesto a propria volta l'addebito della separazione alla moglie e una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. All'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza (disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e diritto di visita paterno secondo i tempi e le modalità indicate dallo psicologo che ha in carico il minore, dott. l'assegnazione Per_3 della casa coniugale alla ricorrente e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore con assegno di Euro 550,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie), nominando la Giudice istruttrice.
4. Conclusa l'attività istruttoria, svolta tramite acquisizione documentale, escussione dei testi ed espletamento di CTU psico-diagnostica, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
5. Sulla separazione personale delle parti
6. Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
7. Sulla domanda di addebito della separazione al marito, formulata dalla ricorrente
8. La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, allegando atteggiamenti connotati da violenza psicologica ed economica del marito nei propri pagina 4 di 15 confronti, nonché atteggiamenti aggressivi e violenti, anche fisicamente, nei confronti del figlio minore.
In particolare, la ricorrente ha allegato di essere stata, nel corso del matrimonio, continuamente insultata e denigrata dal marito, specie nello svolgimento delle incombenze domestiche e nella gestione delle economie familiari, infine monopolizzate dal coniuge, e che, dopo la nascita di , il resistente ha manifestato sempre più gravi atti di Per_1 insofferenza verso il minore, perpetrando nei suoi confronti atti di violenza fisica e psicologica, aumentati progressivamente nel tempo.
La ricorrente, sul punto, ha descritto puntualmente svariati episodi in cui il resistente, a partire dall'estate 2018 e fino all'estate 2021, ha manifestato reazioni del tutto sproporzionate verso il figlio, con urla, bestemmie, minacce (es. “ti caccio via”, “non ti voglio più”, “ti rovino”), parolacce e offese (es “sei un deficiente”), punizioni severe (come chiuderlo in camera al buio), percosse e reazioni aggressive nei confronti di oggetti e suppellettili, che hanno terrorizzato il minore giunto a non voler avere più alcun contatto col padre.
Per queste condotte, fin dal 2019, la ricorrente ha allegato di essersi allontanata dalla casa familiare per alcuni periodi e di essersi rivolta al Centro Antiviolenza, pur non avendo dapprima sporto denuncia nei confronti del marito, in quanto spaventata e fiduciosa in suo un cambiamento e nella possibilità di riprendere una serena relazione matrimoniale, fino alla decisione definitiva di concludere la relazione a fronte dei reiterati comportamenti maltrattanti e aggressivi del resistente dopo l'estate 2021.
9. Il resistente ha contestato tali allegazioni, negando di aver mai posto in essere condotte maltrattanti, psicologicamente o fisicamente, nei confronti di moglie e figlio.
10. Orbene, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il Giudice - pronunziando la separazione - dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere, - valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione - trova tuttavia un'attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista in atti di violenza, fisici o psichici.
In tal caso, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si vedano
Cass. 3925/2019 e Cass. n. 11981/2013).
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità
pagina 5 di 15 della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (cfr. Tribunale di
Milano, sez. IX,11 luglio 2013).
11. Nel caso di specie, gli atteggiamenti psicologicamente violenti e denigranti nei confronti della ricorrente e le reazioni violente, anche fisicamente nei confronti del figlio minore tenuto dal resistente in costanza di matrimonio, che hanno generato un clima di timore e inevitabile tensione domestica e che hanno indotto la ricorrente prima ad allontanarsi dalla casa familiare, trasferendosi col figlio presso i genitori, poi a chiedere la separazione dal marito, risultano suffragati da idonei riscontri.
Le allegazioni attoree, precise e dettagliate, appaiono infatti coerenti intrinsecamente ed estrinsecamente, trovando riscontro in molteplici elementi istruttori assunti nel giudizio.
12. In primo luogo, le condotte allegate trovano riscontro nella relazione del 28.11.2022 redatta dagli psicologi del Centro Antiviolenza e prodotta in atti (doc. 6 fascicolo attore.
Nella relazione, infatti, si riportano sì eventi che sono stati riferiti dall'attrice, ma evidenziando come la ricorrente avesse formulato richiesta di aiuto nella gestione dei rapporti col marito, allegando le condotte psicologicamente violente e aggressive dello stesso, già nel 2019, quando non era certo in vista l'introduzione del presente giudizio di separazione (avviato solo nel dicembre 2022) e quando la ricorrente manifestava, anche agli stessi psicologi, la volontà di mantenere unita la famiglia, di non voler denunciare il partner e di volergli anzi dare una nuova possibilità.
13. Ancora, le reazioni del tutto sproporzionate e aggressive del resistente trovano suffragio negli audio (doc. 18 ss fascicolo attoreo) prodotti dalla ricorrente e risalenti al periodo dell'estate 2019.
Da essi è possibile rilevare, da un lato, le reazioni aggressive e del tutto sproporzionate del padre verso moglie e figlio, con urla, imprecazioni, parolacce, porte sbattute, offese al figlio come “schifoso, porco, animale”, perché questi si era fatto la pipì addosso e perché, secondo quando afferma il resistente in uno dei predetti audio, la ricorrente aveva lasciato inutilmente accese alcune luci di casa (cfr. doc. 18C), nonché le ammissioni del resistente di aver ripetutamente sculacciato e schiaffeggiato il bambino per una sua reazione eccessiva verso le sgridate dei genitori, colpendo anche la madre che era intervenuta a difenderlo (cfr. doc. 18D).
D'altro lato, dalle stesse registrazioni emergono i reiterati tentativi dell'odierna ricorrente di calmare il marito e di indurlo a riflettere sull'opportunità di adottare metodi educativi differenti, limitando le punizioni corporali, pur senza negare gli atteggiamenti disubbidienti del figlio.
14. In terzo luogo, ulteriore riscontro delle allegazioni attoree può desumersi dall'escussione dei testi ammessi.
In particolare, la madre della ricorrente, sentita sotto giuramento, ha Parte_2 confermato sia di aver raccolto i racconti della figlia e del nipote, spesso spaventato e pagina 6 di 15 piangente, circa gli insulti e i metodi educativi violenti dell'odierno resistente, sia di aver assistito in prima persona a diversi episodi in cui egli insultava la moglie con frasi come
“non sei in grado di fare la mamma, si una deficiente” o si alterava con il figlio, insultandolo con espressioni come “non capisci un cazzo”, “non sei capace di fare niente, non capisci niente” mentre faceva i compiti, o utilizzava punizioni come chiudere in camera al buio il bambino, poi urlando e sbattendo la porta quando la nonna intervenuta per far uscire il minore piangente (cfr. verbale d'udienza del 27.03.2024).
Premesso che il legame di parentela tra l'attrice e la teste non rende quest'ultima incapace di testimoniale, né rende automaticamente non credibile la testimonianza resa, il Collegio osserva come le dichiarazioni della teste appaiono, nel caso di specie, puntuali, logiche e coerenti, sia intrinsecamente sia estrinsecamente, considerati gli ulteriori elementi istruttori assunti nel corso del giudizio.
Anche la teste , amica della ricorrente, ha confermato di aver ricevuto, fin Testimone_1 dal 2019 (dunque in tempi ampiamente antecedenti al ricorso per separazione) confidenze della ricorrente circa reazioni violente e aggressive del marito per futili discussioni e di aver già assistito nel 2018 a lamentele del minore circa il fatto di non voler tornare a casa perché il padre “non gli voleva bene e gli faceva male e lo trattava male” (cfr. verbale udienza cit.).
Da ultimo, anche la teste madre di un coetaneo del minore Testimone_2
e amica della ricorrente, ha dichiarato che, in occasione della festa del papà 2022, il Per_1 minore disse al figlio della teste, suo compagno di classe “ho un papà cattivo, ho Per_1 paura del papà perché mi picchia, mi dice brutte cose, urla e quando lo vedo scappo o mi nascondo e quando ero più piccolo e gli chiedevo di giocare, il papà mi allontanava con brutti modi” (cfr. verbale cit.).
15. In merito alle informazioni che le testi hanno riferito di aver assunto dal minore , Per_1 si osserva come i molteplici riscontri documentali (si veda il contenuto degli audio prodotti dalla ricorrente al doc. 18 cit.) circa le reazioni aggressive del genitore davanti al figlio, rendono credibile il racconto rivolto da alla nonna, all'amica di famiglia e ai Per_1 compagni di scuola, ritenendo il Collegio che, benché tale racconto possa essere sotto determinati aspetti stato enfatizzato dal minore, esso rappresenti un evidente indice di vissuti percepiti come traumatici vissuti in casa e nei rapporti col padre dal minore.
16. Infine, non può ignorarsi come per tutte le condotte descritte dalla ricorrente – insulti alla ricorrente e al figlio, minacce di precosse, aggressioni fisiche verso il minore, punizioni corporali, etc. – risulta pendente nei confronti del resistente il procedimento penale iscritto al n. 2070/2023 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, avente come persone offese la ricorrente e il figlio minore , per il reato di maltrattamenti in Per_1 famiglia ex art. 572 c.p.c., nel corso del quale risultano chiuse le indagini preliminari e risulta essere stata formulata dal PM richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato in data
23.12.2023.
17. A fronte di tali molteplici riscontri, che forniscono indizi gravi, precisi e concordanti a suffragio delle allegazioni attoree, deve osservarsi come le dichiarazioni dei testi indicati da parte resistente non sono apparse in alcun modo utili al fine di smentire le allegazioni attoree, essendo i testi del resistente per lo più non informati sui fatti.
pagina 7 di 15 18. Parimenti, la documentazione versata in atti dal resistente (in particolare, le immagini e i video che rappresenterebbero momenti di vita quotidiana e serenità familiare nei periodi in cui la ricorrente ha collocato temporalmente gli episodi descritti in ricorso e gli screenshot delle chat tra le parti relative al periodo compreso tra l'estate 2019 e il febbraio
2021, contenenti messaggi affettuosi e finanche la dichiarazione della ricorrente di voler stare insieme al marito e avere finanche da lui un altro figlio) non appare dirimente al fine di escludere i comportamenti psicologicamente violenti e aggressivi del resistente.
Non si può infatti escludere, come è noto nelle relazioni connotate da violenza psicologica di un partner nei confronti dell'altro, che a momenti di serenità familiare si alternassero momenti di maggiore tensione, a causa dell'atteggiamento psicologicamente violento del resistente e connotato da reazioni sproporzionate difronte delle disobbedienze del figlio, tanto più che sia agli psicologi del Centro Antiviolenza, sia in sede di ricorso la ricorrente ha ammesso di aver più volte, anche dopo l'estate 2019, tentato di riunire la famiglia sperando in un ravvedimento del marito.
19. Deve dunque ritenersi provato, al fronte degli elementi raccolti in atti, come i comportamenti psicologicamente e fisicamente aggressivi del resistente nei confronti della moglie e del figlio abbiano generato un clima di tensione e timore tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, determinando la fine del rapporto coniugale.
20. Per queste ragioni la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente deve essere accolta.
21. Sulla domanda di addebito della separazione alla moglie, formulata dal resistente
22. Anche il resistente ha a propria volta chiesto l'addebito della separazione alla moglie, allegando il suo comportamento definito freddo e distaccato, uno stile educativo fallimentare, volto ad assecondare il figlio nonostante vere e proprie crisi isteriche e aggressive di questi, e l'incapacità della moglie di distaccarsi dalla famiglia di origine, nonché il fatto che la stessa si sarebbe assentata a lungo dalla casa coniugale fin dall'estate
2019, infine trasferendosi definitivamente presso i genitori, cagionando l'affievolirsi del rapporto.
23. Il Collegio osserva come tali allegazioni, oltre a essere generiche, non appaiono suffragate in atti da idonea prova.
24. Appare anzi evidente, sulla base degli elementi già indicati nel precedente capo, come la decisione della moglie di allontanarsi dalla casa coniugale sia stata non la causa, ma la conseguenza della crisi coniugale determinata dalle condotte del marito e dal conseguente rifiuto del minore di continuare a vivere col padre.
25. La domanda di addebito formulata dal resistente deve dunque essere rigettata.
26. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del minore, nonché sull'assegnazione della casa coniugale
27. Venendo all'affidamento del minore, occorre premettere che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è pacificamente quello condiviso, che, pertanto,
pagina 8 di 15 costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
28. Nel caso di specie, il Collegio ritiene non possa confermarsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, dovendosi optare piuttosto per il diverso regime dell'affido esclusivo alla madre.
29. Non si versa, infatti, in un contesto mera di conflittualità tra i genitori, ma in una fattispecie in cui sono state prospettare e provate condotte psicologicamente e fisicamente aggressive del padre, nei confronti di moglie e figlio, tali da considerarsi fortemente diseducative e indici di evidenti lacune genitoriali.
Tali condotte, tenute nel corso della convivenza matrimoniale, anche direttamente agite nei confronti del figlio, devono ritenersi di per sé sole idonee a dimostrare una certa indifferenza del padre alle esigenze di crescita, sia morali che materiali, e di educazione del figlio.
30. Le stesse condotte, d'altronde, hanno causato, da un lato, la totale chiusura di Per_1 nei confronti del padre, che ormai da anni il minore rifiuta di incontrare;
dall'altro, la sostanziale estraneità del padre nei confronti del figlio.
31. Ciò è emerso anche in sede di CTU psico-diagnostica, svolta dalla dott.ssa Per_4
, all'uopo nominata, la quale ha osservato come: “l'attuale disinvestimento del
[...] padre al proprio ruolo sia anche l'effetto di una relazione padre-figlio che non è mai nata.
La posizione attuale del signor ovvero la sua incapacità di immaginarsi nella CP_1 vita del figlio ma anche di volerci entrare a tutela di sé, rende più difficile pensare e costruire un intervento di supporto per .” e ancora “Rispetto al padre, si osserva Per_1 una mancanza di empatia nei confronti del figlio, una rigidità nella descrizione del bambino focalizzata solo sui suoi aspetti problematici. Il legame con il bambino non risulta essersi mai strutturato. L'attuale posizione di preoccupazione rispetto alle vicende processuali e la percezione di essere vittima di accuse infondate e premeditate non permette al padre di immaginarsi nella vita di e di volerci entrare.” (cfr. pagg 46 ss Per_1 relazione in atti).
32. A fronte di ciò, premesso che il percorso psico-diagnostico seguito dalla CTU appare condivisibile, in quanto logicamente motivato e scientificamente rigoroso, il Collegio non ritiene di condividere le conclusioni, in termini di affidamento, a cui la consulente è giunta, suggerendo la conferma dell'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori.
Sebbene, infatti, non possano ignorarsi le criticità legate alla “relazione fusionale tra madre e figlio” (cfr. relazione cit.), segnalate dalla CTU e che rendono, secondo la stessa consulente, necessario rafforzare il processo di individualizzazione e distacco del minore pagina 9 di 15 dalla madre - su cui sta già lavorando con buoni esiti il dott. che segue il nucleo Per_3 ormai da anni - le circostanza sopra descritte e relative agli atteggiamenti qualificabili come maltrattanti tenuti in costanza di matrimonio dal padre e la sostanziale estraneità tra padre e figlio, rendono maggiormente opportuno disporre che il minore sia affidato in via esclusiva alla madre, ferma la necessaria condivisione tra i genitori delle decisioni di maggior interesse della vita del figlio.
Tale regime può infatti assicurare, da un lato, che la gestione quotidiana e ordinaria del minore sia concentrata sulla ricorrente, che ormai da anni si prende cura in via esclusiva del figlio;
dall'altro, che il padre non subisca una totale espulsione dalla vita del minore, specie con riferimento alle scelte maggiormente pregnanti che lo riguardano, avendo dunque l'opportunità di dimostrate la propria attenzione alle esigenze del figlio, come finanche dalla CTU.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che l'eventuale opposititività ingiustificata del padre ad assumere decisioni condivise in merito alle questioni di maggior interesse della vita del figlio, ben potranno essere valutate, in sede di revisione delle condizioni di separazione, al fine di limitare ulteriormente la responsabilità genitoriale paterna.
33. Nulla quaestio sulla conferma del collocamento del minore presso la madre, con la quale da sempre convive e che ha dimostrato di prendersi cura adeguatamente del figlio, a cui consegna la conferma dell'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale.
34. Sulle visite tra il minore ed il padre, il Collegio non può che prendere atto dell'attuale persistente e totale chiusura del minore verso il genitore, nonostante l'annoso percorso di sostegno psicologico a favore del minore da parte del dott. dovendo prendere atto Per_3 di come non vi siano oggi le condizioni per ipotizzare un regime di visita con il genitore non collocatario.
35. A tal proposito, si evidenzia come finanche la CTU abbia evidenziato come “La situazione richiederebbe un intervento familiare che dovrebbe prevedere: un lavoro individualizzato sui vissuti di ciascuno rispetto alla storia familiare ma soprattutto rispetto ai vissuti di traumatizzazione e di pericolo che l'altro elicita;
un lavoro sulla coppia madre-figlio, per rafforzare il processo di individualizzazione e supportare la madre all'avvento della fase pre e adolescenziale, anche attraverso interventi di psico- educazione;
successivamente incontri padre-figlio, alla presenza prima dallo psicoterapeuta poi di un educatore per poter avere spazi di incontro che permettano di sperimentare le parti “buone” del padre. Tuttavia, è evidente che per una sua efficacia e per l'impossibilità di sottoporre gli adulti a trattamenti sanitari obbligatori è necessaria l'adesione spontanea da parte dei genitori all'intervento. In assenza di tale disponibilità è necessario mantenere il solo lavoro terapeutico su con il dott. È Per_1 Per_3 imprescindibile - a parere della scrivente - nell'interesse del minore lavorare sul recupero di parti buone del mondo di origine paterno almeno a livello immaginativo attraverso la narrazione della madre (anche attraverso foto e video di attività di gioco padre-figlio). È evidente però che questo richiede una precedente elaborazione dei vissuti di traumatizzazione di e il suo recupero delle parti buone di Nel caso di Pt_1 CP_1 adesione da parte di tutti al progetto potrebbe essere affidato sempre al dott. il Per_3 coordinamento dell'intervento familiare, utilizzando a sua discrezione la collaborazione di altri professionisti per interventi specifici. Il lavoro svolto dal terapeuta e le sue valutazioni pagina 10 di 15 nonsono risultate a parere della scrivente condizionate da visioni preconcette e hanno trovato conferma anche nelle valutazioni di CTU.”.
Concludendo, la CTU ha prospettato come l'avvio di incontri tra padre e figlio “potrà essere determinato solo con una rivalutazione tra 12/18 mesi all'esito del progetto di intervento sopra delineato, ma anche della posizione assunta dagli adulti.” (cfr. pagg 47 ss CTU in atti).
36. In merito, va peraltro osservato come anche dalla relazione del dott. Per_3 dell'11.03.2024 (cfr. doc. allegato alle note autorizzate del resistente del 19.03.2024) è emerso il costante rifiuto di di incontrare il padre, senza concrete possibilità di Per_1 rielaborazione del rifiuto al riavvicinamento, è da attribuire non solo alla volontà del minore, ma anche dell'improvviso (e non verbalizzato) rifiuto del genitore a proseguire gli incontri di supporto alla genitorialità a far data dal marzo 2023, avendo evidenziato lo psicologo il fallimento del progetto terapeutico indirizzato a lavorare col padre.
37. Tutto ciò considerato, seguendo le indicazioni della CTU, stante l'impossibilità di stabilire un calendario di visite tra padre e figlio e considerato che gli interventi indicati appaiono di durata incompatibile con i tempi processuali, appare opportuno sollecitare i genitori: a svolgere i percorsi di sostegno psicologico individuale in vista della rielaborazione dei rispettivi vissuti, come suggerito dalla CTU;
a consentire al minore la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico intrapreso presso il dott. ad Per_3 avviare all'esito, anche presso questi o presso un professionista di fiducia all'uopo individuato, un percorso di coordinazione genitoriale, col consenso di entrambi i genitori.
Il tutto al fine di avviare quanto prima un percorso di incontri tra padre e figlio, con modalità e tempi che verranno indicati dal professionista che ha in carico il minore, inizialmente alla presenza del professionista psicologo che segue il minore o di altra figura professionale indicata dal professionista medesimo, per poi procedere ad una progressiva liberalizzazione dei rapporti, tenendo conto del percorso svolto con i genitori e con il minore, anche eventualmente in sede di revisione delle condizioni di separazione.
38. Da ultimo, il Collegio rileva come appaia tardiva e in ogni caso in questa sede inammissibile la domanda del resistente volta a regolamentare i rapporti tra il minore e la famiglia paterna.
39. Sull'assegno di mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore
40. Prima di entrare nel merito delle domande relative agli aspetti economici, è bene premettere come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che, al fine di ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti, non sia necessario pervenire ad un accertamento dei loro redditi nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno
(cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005).
Ciò detto, nel caso di specie, risultano acquisiti sufficienti elementi per dar corso ad una credibile ricostruzione delle posizioni economico-reddituale di entrambi i coniugi.
pagina 11 di 15 41. In particolare, parte ricorrente ha allegato di essere laureata in filologia e di svolgere la professione di insegnante di religione, percependo redditi per circa 1.500,00 – 1.600,00 Euro mensili, non avendo ulteriori entrate.
La ricorrente ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2024 (redditi 2023): reddito da lavoro dipendente di Euro 25.731,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando il reddito e gli eventuali bonus, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.775,00;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 18.400,00, oltre Euro 891,00 a titolo di trattamento integrativo, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando il reddito e gli eventuali bonus, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.585,00;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 24.488,00, oltre Euro 1.170,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando il reddito e gli eventuali bonus, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 2.102,00;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 23.571,00, oltre Euro 1.076,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando il reddito e gli eventuali bonus, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 2.019,00;
730/2020 (redditi 2019): reddito imponibile di Euro 23.117,00, oltre Euro 957,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando il reddito e gli eventuali bonus, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.906,00.
La media dei redditi dell'ultimo triennio risulta dunque pari a circa 1.820,00 Euro, sostanzialmente in linea con le buste paga relative ai mesi da gennaio a marzo 2024 prodotte in atti, da cui emergono redditi netti mensili di circa 1.775,00 Euro.
La ricorrente, all'udienza del 1.02.2023, ha inoltre allegato di essere comproprietaria della casa coniugale (cfr. contratto di acquisto, doc. 3 allegato alle note autorizzate del
20.03.2024), gravata da mutuo con rata totale di 440,00 Euro mensili (doc. 4 allegato alle note cit.) fino all'ottobre 2039.
La ricorrente ha infine dichiarato di avere risparmi comuni col marito in investimenti per circa 200.000,00 Euro (cfr. docc. allegata alle note cit.), allegando tuttavia di non potervi avere accesso stante l'opposizione de marito.
Ha infine provato di essere gravata da due prestiti per l'acquisto di elettrodomestici, uno con Compass, con rata di 101 Euro mensili per dieci rate a partire dal 30.09.2023, dunque oggi concluso (doc. 5 allegato alle note cit.), l'altro con Banca Santander per 79,00 Euro circa per diciotto rate dal 14.06.2023, dunque anch'esso oggi concluso (doc. 6 allegato alle note cit.).
pagina 12 di 15 Risulta invece gravata da un ulteriore prestito Agos per liquidità (contratto al fine di sostenere spese legali e relative alle incombenze quotidiane, secondo le allegazioni attoree), con rate da 309,00 Euro mensili fino al 1.03.2034 (doc. 7 allegato alle note cit.).
Infine, la ricorrente ha prodotto movimentazione del conto corrente intestato in via esclusiva alla stessa, con saldo al 19.03.2024 di Euro 18.020,00 circa e movimentazioni del conto cointestato col marito con saldo al 19.03.2024 di Euro 82,50 circa.
Il resistente ha allegato e documentato che, oltre agli investimenti cointestati, la ricorrente è titolare di due polizze vita (doc. 9 fascicolo resistente).
42. Quanto al resistente, egli ha dichiarato di lavorare come geometra libero professionista e di percepire redditi compresi tra i 2.000 e i 3.000,00 Euro mensili.
Il resistente ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
UN 2023 (redditi 2022): reddito netto in regime forfettario di Euro 36.829,00, oltre ulteriori Euro 1.625,00 di reddito imponibile e oltre ulteriori Euro 2.977,00 netti da cedolare secca, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa
Euro 3.284.00 circa;
UN 2022 (redditi 2021): reddito netto in regime forfettario di Euro 40.548,00, oltre ulteriori Euro 1.625,00 di reddito imponibile e oltre ulteriori Euro 2.522,00 netti da cedolare secca, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa
Euro 3.724.00 circa;
UN 2021 (redditi 2020): reddito netto in regime forfettario 36.422,00, oltre ulteriori Euro 1.625,00 di reddito imponibile e oltre ulteriori 2.431,00 Euro netti da cedolare secca, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 3.373,00;
UN 2020 (redditi 2019): reddito netto in regime forfettario 41.507,00, oltre Euro
1.828,00 di reddito imponibile e oltre ulteriori 2.431,00 Euro netti da cedolare secca, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 3.814,00.
I redditi medi del triennio risultano dunque pari a circa 3.460,00.
Il resistente ha inoltre dichiarato di essere comproprietario, unitamente ai genitori, al fratello e alla nonna, di diversi immobili – cinque appartamenti, due negozi e dei garage – in Roncoferraro (MN), allegando di non gestire personalmente gli immobili e che i canoni percepiti dalla loro locazione verrebbero trattenuti integralmente dai genitori (cfr. verbale udienza 1.02.2023 e doc. 44 fascicolo resistente).
A tal proposito, deve rilevarsi come la decisione di cedere a terzi la propria quota dei proventi derivanti dalla locazione degli immobili di cui il resistente è comproprietario rappresenti una scelta libera e arbitraria dello stesso, che non può certo incidere sul suo dovere di mantenimento del figlio.
pagina 13 di 15 Il resistente, inoltre, risulta titolare di una Volkswagen AN acquistata nel 2017 (doc. 45 fascicolo resistente) e ha prodotto movimentazioni di conto corrente di cui egli risulta unico intestatario, da cui emerge al 31.12.2023 un saldo di Euro 20.452,00 circa.
Il resistente ha allegato e provato di sostenere spese fisse abitative per 580,00 Euro mensili a titolo di canone di locazione (cfr. doc. allegata alla memoria n. 3 ex art. 183 c. 6 c.p.c.), per un immobile in cui risulta convivere con l'attuale compagna, la quale deve presumersi concorra alle spese domestiche e abitative.
Il resistente è infine tenuto al pagamento al 50% della rata di mutuo da 440,00 mensili per l'acquisto della casa coniugale, assegnata alla ricorrente.
43. Ciò posto, tenuto conto delle condizioni economico-reddituali delle parti, dell'età del minore e delle conseguenti sue esigenze, della circostanza che, allo stato, il minore non frequenta il padre e dunque l'intero onere della sua gestione grava in via esclusiva sulla madre, nonché del fatto che il padre contribuisce al pagamento del 50% del mutuo dell'immobile, a esso cointestato, presso cui il minore vive unitamente alla madre, appare opportuno confermare l'assegno ordinario per il figlio già quantificato in Euro 550,00 mensili, a far data dalla proposizione del ricorso, ossia dal mese di dicembre 2022
44. Quanto alle spese straordinarie, le stesse possono confermarsi a carico del resistente per il 60% e della ricorrente per il restante 40%, come peraltro chiesto dallo stesso resistente.
45. Sulle spese di lite
46. Considerata, da un lato, la natura necessaria del giudizio;
dall'altro, la soccombenza del resistente in merito alla domanda di addebito, deve disporsi che le spese di lite siano compensate al 50%, ponendo il restante 50% a carico del resistente.
47. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi di cui si compone il giudizio.
48. Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna del resistente ex art. 96 c.p.c., come richiesto da parte ricorrente.
49. Quanto alle spese di CTU, considerato che la consulenza è stata espletata nell'interesse di entrambe le parti e del figlio minore, le stesse, come già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] già uniti in matrimonio in MANTOVA il giorno 12/05/2012 (atto n. 8, P. 2, CP_1
S. A anno 2012);
2) dichiara l'addebito della separazione al resistente Controparte_1
pagina 14 di 15 3) rigetta la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal resistente
[...] ei confronti della ricorrente CP_1 Parte_1
4) dispone che figlio minore sia affidato in via esclusiva alla madre Persona_2 con collocazione prevalente presso di lei;
Parte_1
5) assegna alla ricorrente la casa coniugale, sita in Mantova, via Parte_1
Ariosto n. 32, con gli arredi che la compongono;
6) dando atto dell'impossibilità, allo stato, di regolamentare i rapporti tra padre e figlio, sollecita i genitori a svolgere i percorsi di sostegno individuale e psicologico, di rielaborazione dei rispettivi vissuti indicati dalla CTU;
a consentire al minore la prosecuzione del percorso di sostegno intrapreso presso il dott. di avviare Per_3 all'esito un percorso di coordinazione genitoriale, presso il medesimo dott. o Per_5 presso altro professionista individuato dalle parti, col consenso di entrambi i genitori;
il tutto al fine di avviare quanto prima un percorso di incontri tra padre e figlio, inizialmente alla presenza professionista psicologo che segue il minore ovvero di altra figura professionale indicata dal professionista medesimo;
7) dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente Controparte_1 Pt_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore un
[...] Persona_2 assegno di mantenimento di € 550,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da versarsi a far data dal mese di dicembre 2022 ed entro il giorno 5 di ogni mese;
8) pone a carico del resistente al 60% e della ricorrente Controparte_1 Pt_1 al 40% le spese straordinarie da sostenersi per il minore, come da protocollo
[...] attualmente in uso presso il Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
9) compensa le spese di lite al 50% tra le parti e condanna il resistente
[...]
rifondere alla ricorrente il restante 50% delle spese, che CP_1 Parte_1 si liquidano in Euro 62,50 per spese ed Euro 3.808,00 per compensi (somme già pari al
50% delle spese e dei compensi liquidabili), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
10) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, come già liquidate in separato decreto;
11) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mantova per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 03/04/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3361/2022 promossa da:
assistita e difesa dall'avv. SANDRI Parte_1 C.F._1
SANDRA e dall'avv. COFFARI GIROLAMO, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv. BERTOLINI Controparte_1 C.F._2
MONICA e dall'avv. PONGILUPPI ANDREA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
2) dichiararsi l'addebito della separazione al Signor e respingersi la domanda di CP_1 addebito formulata da controparte;
3) assegnarsi la casa coniugale alla Signora che l'abiterà con il figlio;
Pt_1
4) affidarsi il figlio in maniera super esclusiva alla madre o, in via subordinata, in Per_1 maniera esclusiva. in ogni caso con collocazione prevalente presso la stessa;
5) sospendersi il diritto di visita del padre al figlio. Disporsi che la fissazione di eventuali incontri protetti padre-figlio, che dovranno essere organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti presso struttura pubblica da loro indicata e secondo modalità e tempi da loro determinati, avvenga nel termine indicato dalla CTU e, cioè, non prima di almeno 12-18 mesi dall'inizio del percorso di psicoterapia del Signor disporsi CP_1 che la fissazione di tali eventuali incontri debba, comunque, essere condizionata al citato percorso, che il resistente dovrà sostenere presso struttura pubblica, e alla verifica da parte dei Servizi Sociali dell'effettivo svolgimento dello stesso;
6) stabilirsi a carico del Signor un assegno di mantenimento di € 1.000,00 a CP_1 favore del figlio con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
7) disporsi che il Signor deve corrispondere alla Signora l'80% delle CP_1 Pt_1 spese straordinarie sostenute per il figlio come previste dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
8) rigettarsi ogni domanda formulata dal Signor CP_1
9) condannarsi il Signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; CP_1
10) in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori tutti non ammessi formulati nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 datata 16.10.2023 e n. 3 datata
6.11.2023. Si insiste affinchè vengano dichiarati inammissibili i mezzi istruttori formulati da controparte;
si chiede essere di ammessi a prova contraria sulle prove testimoniali di controparte eventualmente ammesse, con i testi già indicati nelle memorie ai sensi dell'art.
183, comma VI, n. 2 e 3 c.p.c.;
11) con vittoria di competenze e spese tutte.”
Per parte resistente: “Nel merito: aversis reiectis – rigettata ogni domanda avversaria: dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi e , con Controparte_1 Parte_1 addebito della medesima alla moglie, ex art. 151, c. 2, c.c., per le ragioni tutte esposte in atti, alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 15 I – e sono autorizzati a vivere separatamente ed a porre Controparte_1 Parte_1 residenza e domicilio dove meglio riterranno opportuno, preavvisandosi reciprocamente gli eventuali trasferimenti.
II – Disporsi l'affidamento condiviso del minor figlio in capo ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza e collocazione prevalente dello stesso presso e con la madre, con onere di entrambi i genitori di concorrere al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione del figlio, in ragione delle rispettive capacità e sostanze e con parità di esercizio delle rispettive potestà genitoriali. Le decisioni in ordine all'educazione, all'istruzione, alla salute di e, comunque, tutte le decisioni di maggiore importanza Per_1 in ordine alla di lui vita e/o afferenti ad atti di gestione straordinaria saranno prese congiuntamente dai coniugi.
III – In ordine al diritto di visita:
- disporsi il diritto di visita del padre al figlio in misura non inferiore a un giorno a Per_1 settimana e un fine settimana alternati;
in via di estremo subordine, si rimette al Tribunale ogni eventuale e/o diversa disposizione in merito alle modalità e tempi del diritto di visita da modulare sulla base delle emergenze istruttorie in merito a , anche alla presenza Per_1
-se del caso e di giustizia- di professionista psicologo e/o di altra figura professionale ritenuta idonea, al fine di ripristinare, opportunamente e senza traumi per il minore, la relazione paterna, che appare di estrema urgenza recuperare;
- in ogni caso, prevedere e disporsi che i nonni paterni possano frequentare e fare visita regolarmente a , rimettendo al Tribunale ogni disposizione in merito alle modalità e Per_1 tempi del diritto di visita da modulare sulla base delle emergenze istruttorie in merito a
, anche alla presenza -se del caso e di giustizia- di professionista psicologo e/o di Per_1 altra figura professionale ritenuta idonea, al fine di ripristinare, opportunamente e senza traumi per il minore, la relazione con i nonni paterni, che appare di estrema urgenza recuperare;
IV – Disporsi a carico del sig. il pagamento, a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento ordinario del figlio minore , dell'importo di € 500,00 mensili, oltre Per_1 rivalutazione monetaria di legge, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
disporsi inoltre, a carico del sig. il pagamento del 60% delle spese CP_1 straordinarie relative al minor figlio , secondo le direttive, le modalità ed i tempi di Per_1 cui al noto protocollo del Tribunale di Mantova, prodotto in atti e che ha da intendersi di seguito trascritto ed in ogni caso parte integrante delle presenti conclusioni.
V – Il sig. è e resterà proprietario esclusivo della propria autovettura tg. FG 380 CP_1
YF, VW AN.
VI – Avendo entrambi i coniugi un'attività lavorativa ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, nessun assegno di mantenimento da parte del sig. alla sig.ra CP_1
Pt_1
In via istruttoria: chiedesi ammettersi le prove per testi tutte non ammesse, in via diretta e contraria, sui capitoli di prova formulati e con i testi indicati nelle memorie ex art. 183, c.
6, nn. 2 e 3, depositate rispettivamente in data 16.10.2023 e 6.11.2023.
pagina 3 di 15 VII – Con vittoria di spese e compensi tutti di causa, oltre accessori di legge.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie”
Per il P.M.: “parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito concordatario a MANTOVA (MN) in data 12/05/2012, unione dalla quale nasceva il figlio il 15.12.2012. Persona_2
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto inoltre l'addebito della separazione al marito e formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione ma ha chiesto a propria volta l'addebito della separazione alla moglie e una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. All'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza (disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e diritto di visita paterno secondo i tempi e le modalità indicate dallo psicologo che ha in carico il minore, dott. l'assegnazione Per_3 della casa coniugale alla ricorrente e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore con assegno di Euro 550,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie), nominando la Giudice istruttrice.
4. Conclusa l'attività istruttoria, svolta tramite acquisizione documentale, escussione dei testi ed espletamento di CTU psico-diagnostica, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
5. Sulla separazione personale delle parti
6. Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
7. Sulla domanda di addebito della separazione al marito, formulata dalla ricorrente
8. La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, allegando atteggiamenti connotati da violenza psicologica ed economica del marito nei propri pagina 4 di 15 confronti, nonché atteggiamenti aggressivi e violenti, anche fisicamente, nei confronti del figlio minore.
In particolare, la ricorrente ha allegato di essere stata, nel corso del matrimonio, continuamente insultata e denigrata dal marito, specie nello svolgimento delle incombenze domestiche e nella gestione delle economie familiari, infine monopolizzate dal coniuge, e che, dopo la nascita di , il resistente ha manifestato sempre più gravi atti di Per_1 insofferenza verso il minore, perpetrando nei suoi confronti atti di violenza fisica e psicologica, aumentati progressivamente nel tempo.
La ricorrente, sul punto, ha descritto puntualmente svariati episodi in cui il resistente, a partire dall'estate 2018 e fino all'estate 2021, ha manifestato reazioni del tutto sproporzionate verso il figlio, con urla, bestemmie, minacce (es. “ti caccio via”, “non ti voglio più”, “ti rovino”), parolacce e offese (es “sei un deficiente”), punizioni severe (come chiuderlo in camera al buio), percosse e reazioni aggressive nei confronti di oggetti e suppellettili, che hanno terrorizzato il minore giunto a non voler avere più alcun contatto col padre.
Per queste condotte, fin dal 2019, la ricorrente ha allegato di essersi allontanata dalla casa familiare per alcuni periodi e di essersi rivolta al Centro Antiviolenza, pur non avendo dapprima sporto denuncia nei confronti del marito, in quanto spaventata e fiduciosa in suo un cambiamento e nella possibilità di riprendere una serena relazione matrimoniale, fino alla decisione definitiva di concludere la relazione a fronte dei reiterati comportamenti maltrattanti e aggressivi del resistente dopo l'estate 2021.
9. Il resistente ha contestato tali allegazioni, negando di aver mai posto in essere condotte maltrattanti, psicologicamente o fisicamente, nei confronti di moglie e figlio.
10. Orbene, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il Giudice - pronunziando la separazione - dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere, - valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione - trova tuttavia un'attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista in atti di violenza, fisici o psichici.
In tal caso, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si vedano
Cass. 3925/2019 e Cass. n. 11981/2013).
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità
pagina 5 di 15 della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (cfr. Tribunale di
Milano, sez. IX,11 luglio 2013).
11. Nel caso di specie, gli atteggiamenti psicologicamente violenti e denigranti nei confronti della ricorrente e le reazioni violente, anche fisicamente nei confronti del figlio minore tenuto dal resistente in costanza di matrimonio, che hanno generato un clima di timore e inevitabile tensione domestica e che hanno indotto la ricorrente prima ad allontanarsi dalla casa familiare, trasferendosi col figlio presso i genitori, poi a chiedere la separazione dal marito, risultano suffragati da idonei riscontri.
Le allegazioni attoree, precise e dettagliate, appaiono infatti coerenti intrinsecamente ed estrinsecamente, trovando riscontro in molteplici elementi istruttori assunti nel giudizio.
12. In primo luogo, le condotte allegate trovano riscontro nella relazione del 28.11.2022 redatta dagli psicologi del Centro Antiviolenza e prodotta in atti (doc. 6 fascicolo attore.
Nella relazione, infatti, si riportano sì eventi che sono stati riferiti dall'attrice, ma evidenziando come la ricorrente avesse formulato richiesta di aiuto nella gestione dei rapporti col marito, allegando le condotte psicologicamente violente e aggressive dello stesso, già nel 2019, quando non era certo in vista l'introduzione del presente giudizio di separazione (avviato solo nel dicembre 2022) e quando la ricorrente manifestava, anche agli stessi psicologi, la volontà di mantenere unita la famiglia, di non voler denunciare il partner e di volergli anzi dare una nuova possibilità.
13. Ancora, le reazioni del tutto sproporzionate e aggressive del resistente trovano suffragio negli audio (doc. 18 ss fascicolo attoreo) prodotti dalla ricorrente e risalenti al periodo dell'estate 2019.
Da essi è possibile rilevare, da un lato, le reazioni aggressive e del tutto sproporzionate del padre verso moglie e figlio, con urla, imprecazioni, parolacce, porte sbattute, offese al figlio come “schifoso, porco, animale”, perché questi si era fatto la pipì addosso e perché, secondo quando afferma il resistente in uno dei predetti audio, la ricorrente aveva lasciato inutilmente accese alcune luci di casa (cfr. doc. 18C), nonché le ammissioni del resistente di aver ripetutamente sculacciato e schiaffeggiato il bambino per una sua reazione eccessiva verso le sgridate dei genitori, colpendo anche la madre che era intervenuta a difenderlo (cfr. doc. 18D).
D'altro lato, dalle stesse registrazioni emergono i reiterati tentativi dell'odierna ricorrente di calmare il marito e di indurlo a riflettere sull'opportunità di adottare metodi educativi differenti, limitando le punizioni corporali, pur senza negare gli atteggiamenti disubbidienti del figlio.
14. In terzo luogo, ulteriore riscontro delle allegazioni attoree può desumersi dall'escussione dei testi ammessi.
In particolare, la madre della ricorrente, sentita sotto giuramento, ha Parte_2 confermato sia di aver raccolto i racconti della figlia e del nipote, spesso spaventato e pagina 6 di 15 piangente, circa gli insulti e i metodi educativi violenti dell'odierno resistente, sia di aver assistito in prima persona a diversi episodi in cui egli insultava la moglie con frasi come
“non sei in grado di fare la mamma, si una deficiente” o si alterava con il figlio, insultandolo con espressioni come “non capisci un cazzo”, “non sei capace di fare niente, non capisci niente” mentre faceva i compiti, o utilizzava punizioni come chiudere in camera al buio il bambino, poi urlando e sbattendo la porta quando la nonna intervenuta per far uscire il minore piangente (cfr. verbale d'udienza del 27.03.2024).
Premesso che il legame di parentela tra l'attrice e la teste non rende quest'ultima incapace di testimoniale, né rende automaticamente non credibile la testimonianza resa, il Collegio osserva come le dichiarazioni della teste appaiono, nel caso di specie, puntuali, logiche e coerenti, sia intrinsecamente sia estrinsecamente, considerati gli ulteriori elementi istruttori assunti nel corso del giudizio.
Anche la teste , amica della ricorrente, ha confermato di aver ricevuto, fin Testimone_1 dal 2019 (dunque in tempi ampiamente antecedenti al ricorso per separazione) confidenze della ricorrente circa reazioni violente e aggressive del marito per futili discussioni e di aver già assistito nel 2018 a lamentele del minore circa il fatto di non voler tornare a casa perché il padre “non gli voleva bene e gli faceva male e lo trattava male” (cfr. verbale udienza cit.).
Da ultimo, anche la teste madre di un coetaneo del minore Testimone_2
e amica della ricorrente, ha dichiarato che, in occasione della festa del papà 2022, il Per_1 minore disse al figlio della teste, suo compagno di classe “ho un papà cattivo, ho Per_1 paura del papà perché mi picchia, mi dice brutte cose, urla e quando lo vedo scappo o mi nascondo e quando ero più piccolo e gli chiedevo di giocare, il papà mi allontanava con brutti modi” (cfr. verbale cit.).
15. In merito alle informazioni che le testi hanno riferito di aver assunto dal minore , Per_1 si osserva come i molteplici riscontri documentali (si veda il contenuto degli audio prodotti dalla ricorrente al doc. 18 cit.) circa le reazioni aggressive del genitore davanti al figlio, rendono credibile il racconto rivolto da alla nonna, all'amica di famiglia e ai Per_1 compagni di scuola, ritenendo il Collegio che, benché tale racconto possa essere sotto determinati aspetti stato enfatizzato dal minore, esso rappresenti un evidente indice di vissuti percepiti come traumatici vissuti in casa e nei rapporti col padre dal minore.
16. Infine, non può ignorarsi come per tutte le condotte descritte dalla ricorrente – insulti alla ricorrente e al figlio, minacce di precosse, aggressioni fisiche verso il minore, punizioni corporali, etc. – risulta pendente nei confronti del resistente il procedimento penale iscritto al n. 2070/2023 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, avente come persone offese la ricorrente e il figlio minore , per il reato di maltrattamenti in Per_1 famiglia ex art. 572 c.p.c., nel corso del quale risultano chiuse le indagini preliminari e risulta essere stata formulata dal PM richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato in data
23.12.2023.
17. A fronte di tali molteplici riscontri, che forniscono indizi gravi, precisi e concordanti a suffragio delle allegazioni attoree, deve osservarsi come le dichiarazioni dei testi indicati da parte resistente non sono apparse in alcun modo utili al fine di smentire le allegazioni attoree, essendo i testi del resistente per lo più non informati sui fatti.
pagina 7 di 15 18. Parimenti, la documentazione versata in atti dal resistente (in particolare, le immagini e i video che rappresenterebbero momenti di vita quotidiana e serenità familiare nei periodi in cui la ricorrente ha collocato temporalmente gli episodi descritti in ricorso e gli screenshot delle chat tra le parti relative al periodo compreso tra l'estate 2019 e il febbraio
2021, contenenti messaggi affettuosi e finanche la dichiarazione della ricorrente di voler stare insieme al marito e avere finanche da lui un altro figlio) non appare dirimente al fine di escludere i comportamenti psicologicamente violenti e aggressivi del resistente.
Non si può infatti escludere, come è noto nelle relazioni connotate da violenza psicologica di un partner nei confronti dell'altro, che a momenti di serenità familiare si alternassero momenti di maggiore tensione, a causa dell'atteggiamento psicologicamente violento del resistente e connotato da reazioni sproporzionate difronte delle disobbedienze del figlio, tanto più che sia agli psicologi del Centro Antiviolenza, sia in sede di ricorso la ricorrente ha ammesso di aver più volte, anche dopo l'estate 2019, tentato di riunire la famiglia sperando in un ravvedimento del marito.
19. Deve dunque ritenersi provato, al fronte degli elementi raccolti in atti, come i comportamenti psicologicamente e fisicamente aggressivi del resistente nei confronti della moglie e del figlio abbiano generato un clima di tensione e timore tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, determinando la fine del rapporto coniugale.
20. Per queste ragioni la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente deve essere accolta.
21. Sulla domanda di addebito della separazione alla moglie, formulata dal resistente
22. Anche il resistente ha a propria volta chiesto l'addebito della separazione alla moglie, allegando il suo comportamento definito freddo e distaccato, uno stile educativo fallimentare, volto ad assecondare il figlio nonostante vere e proprie crisi isteriche e aggressive di questi, e l'incapacità della moglie di distaccarsi dalla famiglia di origine, nonché il fatto che la stessa si sarebbe assentata a lungo dalla casa coniugale fin dall'estate
2019, infine trasferendosi definitivamente presso i genitori, cagionando l'affievolirsi del rapporto.
23. Il Collegio osserva come tali allegazioni, oltre a essere generiche, non appaiono suffragate in atti da idonea prova.
24. Appare anzi evidente, sulla base degli elementi già indicati nel precedente capo, come la decisione della moglie di allontanarsi dalla casa coniugale sia stata non la causa, ma la conseguenza della crisi coniugale determinata dalle condotte del marito e dal conseguente rifiuto del minore di continuare a vivere col padre.
25. La domanda di addebito formulata dal resistente deve dunque essere rigettata.
26. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del minore, nonché sull'assegnazione della casa coniugale
27. Venendo all'affidamento del minore, occorre premettere che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è pacificamente quello condiviso, che, pertanto,
pagina 8 di 15 costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
28. Nel caso di specie, il Collegio ritiene non possa confermarsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, dovendosi optare piuttosto per il diverso regime dell'affido esclusivo alla madre.
29. Non si versa, infatti, in un contesto mera di conflittualità tra i genitori, ma in una fattispecie in cui sono state prospettare e provate condotte psicologicamente e fisicamente aggressive del padre, nei confronti di moglie e figlio, tali da considerarsi fortemente diseducative e indici di evidenti lacune genitoriali.
Tali condotte, tenute nel corso della convivenza matrimoniale, anche direttamente agite nei confronti del figlio, devono ritenersi di per sé sole idonee a dimostrare una certa indifferenza del padre alle esigenze di crescita, sia morali che materiali, e di educazione del figlio.
30. Le stesse condotte, d'altronde, hanno causato, da un lato, la totale chiusura di Per_1 nei confronti del padre, che ormai da anni il minore rifiuta di incontrare;
dall'altro, la sostanziale estraneità del padre nei confronti del figlio.
31. Ciò è emerso anche in sede di CTU psico-diagnostica, svolta dalla dott.ssa Per_4
, all'uopo nominata, la quale ha osservato come: “l'attuale disinvestimento del
[...] padre al proprio ruolo sia anche l'effetto di una relazione padre-figlio che non è mai nata.
La posizione attuale del signor ovvero la sua incapacità di immaginarsi nella CP_1 vita del figlio ma anche di volerci entrare a tutela di sé, rende più difficile pensare e costruire un intervento di supporto per .” e ancora “Rispetto al padre, si osserva Per_1 una mancanza di empatia nei confronti del figlio, una rigidità nella descrizione del bambino focalizzata solo sui suoi aspetti problematici. Il legame con il bambino non risulta essersi mai strutturato. L'attuale posizione di preoccupazione rispetto alle vicende processuali e la percezione di essere vittima di accuse infondate e premeditate non permette al padre di immaginarsi nella vita di e di volerci entrare.” (cfr. pagg 46 ss Per_1 relazione in atti).
32. A fronte di ciò, premesso che il percorso psico-diagnostico seguito dalla CTU appare condivisibile, in quanto logicamente motivato e scientificamente rigoroso, il Collegio non ritiene di condividere le conclusioni, in termini di affidamento, a cui la consulente è giunta, suggerendo la conferma dell'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori.
Sebbene, infatti, non possano ignorarsi le criticità legate alla “relazione fusionale tra madre e figlio” (cfr. relazione cit.), segnalate dalla CTU e che rendono, secondo la stessa consulente, necessario rafforzare il processo di individualizzazione e distacco del minore pagina 9 di 15 dalla madre - su cui sta già lavorando con buoni esiti il dott. che segue il nucleo Per_3 ormai da anni - le circostanza sopra descritte e relative agli atteggiamenti qualificabili come maltrattanti tenuti in costanza di matrimonio dal padre e la sostanziale estraneità tra padre e figlio, rendono maggiormente opportuno disporre che il minore sia affidato in via esclusiva alla madre, ferma la necessaria condivisione tra i genitori delle decisioni di maggior interesse della vita del figlio.
Tale regime può infatti assicurare, da un lato, che la gestione quotidiana e ordinaria del minore sia concentrata sulla ricorrente, che ormai da anni si prende cura in via esclusiva del figlio;
dall'altro, che il padre non subisca una totale espulsione dalla vita del minore, specie con riferimento alle scelte maggiormente pregnanti che lo riguardano, avendo dunque l'opportunità di dimostrate la propria attenzione alle esigenze del figlio, come finanche dalla CTU.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che l'eventuale opposititività ingiustificata del padre ad assumere decisioni condivise in merito alle questioni di maggior interesse della vita del figlio, ben potranno essere valutate, in sede di revisione delle condizioni di separazione, al fine di limitare ulteriormente la responsabilità genitoriale paterna.
33. Nulla quaestio sulla conferma del collocamento del minore presso la madre, con la quale da sempre convive e che ha dimostrato di prendersi cura adeguatamente del figlio, a cui consegna la conferma dell'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale.
34. Sulle visite tra il minore ed il padre, il Collegio non può che prendere atto dell'attuale persistente e totale chiusura del minore verso il genitore, nonostante l'annoso percorso di sostegno psicologico a favore del minore da parte del dott. dovendo prendere atto Per_3 di come non vi siano oggi le condizioni per ipotizzare un regime di visita con il genitore non collocatario.
35. A tal proposito, si evidenzia come finanche la CTU abbia evidenziato come “La situazione richiederebbe un intervento familiare che dovrebbe prevedere: un lavoro individualizzato sui vissuti di ciascuno rispetto alla storia familiare ma soprattutto rispetto ai vissuti di traumatizzazione e di pericolo che l'altro elicita;
un lavoro sulla coppia madre-figlio, per rafforzare il processo di individualizzazione e supportare la madre all'avvento della fase pre e adolescenziale, anche attraverso interventi di psico- educazione;
successivamente incontri padre-figlio, alla presenza prima dallo psicoterapeuta poi di un educatore per poter avere spazi di incontro che permettano di sperimentare le parti “buone” del padre. Tuttavia, è evidente che per una sua efficacia e per l'impossibilità di sottoporre gli adulti a trattamenti sanitari obbligatori è necessaria l'adesione spontanea da parte dei genitori all'intervento. In assenza di tale disponibilità è necessario mantenere il solo lavoro terapeutico su con il dott. È Per_1 Per_3 imprescindibile - a parere della scrivente - nell'interesse del minore lavorare sul recupero di parti buone del mondo di origine paterno almeno a livello immaginativo attraverso la narrazione della madre (anche attraverso foto e video di attività di gioco padre-figlio). È evidente però che questo richiede una precedente elaborazione dei vissuti di traumatizzazione di e il suo recupero delle parti buone di Nel caso di Pt_1 CP_1 adesione da parte di tutti al progetto potrebbe essere affidato sempre al dott. il Per_3 coordinamento dell'intervento familiare, utilizzando a sua discrezione la collaborazione di altri professionisti per interventi specifici. Il lavoro svolto dal terapeuta e le sue valutazioni pagina 10 di 15 nonsono risultate a parere della scrivente condizionate da visioni preconcette e hanno trovato conferma anche nelle valutazioni di CTU.”.
Concludendo, la CTU ha prospettato come l'avvio di incontri tra padre e figlio “potrà essere determinato solo con una rivalutazione tra 12/18 mesi all'esito del progetto di intervento sopra delineato, ma anche della posizione assunta dagli adulti.” (cfr. pagg 47 ss CTU in atti).
36. In merito, va peraltro osservato come anche dalla relazione del dott. Per_3 dell'11.03.2024 (cfr. doc. allegato alle note autorizzate del resistente del 19.03.2024) è emerso il costante rifiuto di di incontrare il padre, senza concrete possibilità di Per_1 rielaborazione del rifiuto al riavvicinamento, è da attribuire non solo alla volontà del minore, ma anche dell'improvviso (e non verbalizzato) rifiuto del genitore a proseguire gli incontri di supporto alla genitorialità a far data dal marzo 2023, avendo evidenziato lo psicologo il fallimento del progetto terapeutico indirizzato a lavorare col padre.
37. Tutto ciò considerato, seguendo le indicazioni della CTU, stante l'impossibilità di stabilire un calendario di visite tra padre e figlio e considerato che gli interventi indicati appaiono di durata incompatibile con i tempi processuali, appare opportuno sollecitare i genitori: a svolgere i percorsi di sostegno psicologico individuale in vista della rielaborazione dei rispettivi vissuti, come suggerito dalla CTU;
a consentire al minore la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico intrapreso presso il dott. ad Per_3 avviare all'esito, anche presso questi o presso un professionista di fiducia all'uopo individuato, un percorso di coordinazione genitoriale, col consenso di entrambi i genitori.
Il tutto al fine di avviare quanto prima un percorso di incontri tra padre e figlio, con modalità e tempi che verranno indicati dal professionista che ha in carico il minore, inizialmente alla presenza del professionista psicologo che segue il minore o di altra figura professionale indicata dal professionista medesimo, per poi procedere ad una progressiva liberalizzazione dei rapporti, tenendo conto del percorso svolto con i genitori e con il minore, anche eventualmente in sede di revisione delle condizioni di separazione.
38. Da ultimo, il Collegio rileva come appaia tardiva e in ogni caso in questa sede inammissibile la domanda del resistente volta a regolamentare i rapporti tra il minore e la famiglia paterna.
39. Sull'assegno di mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore
40. Prima di entrare nel merito delle domande relative agli aspetti economici, è bene premettere come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che, al fine di ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti, non sia necessario pervenire ad un accertamento dei loro redditi nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno
(cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005).
Ciò detto, nel caso di specie, risultano acquisiti sufficienti elementi per dar corso ad una credibile ricostruzione delle posizioni economico-reddituale di entrambi i coniugi.
pagina 11 di 15 41. In particolare, parte ricorrente ha allegato di essere laureata in filologia e di svolgere la professione di insegnante di religione, percependo redditi per circa 1.500,00 – 1.600,00 Euro mensili, non avendo ulteriori entrate.
La ricorrente ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2024 (redditi 2023): reddito da lavoro dipendente di Euro 25.731,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando il reddito e gli eventuali bonus, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.775,00;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 18.400,00, oltre Euro 891,00 a titolo di trattamento integrativo, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando il reddito e gli eventuali bonus, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.585,00;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 24.488,00, oltre Euro 1.170,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando il reddito e gli eventuali bonus, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 2.102,00;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 23.571,00, oltre Euro 1.076,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando il reddito e gli eventuali bonus, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 2.019,00;
730/2020 (redditi 2019): reddito imponibile di Euro 23.117,00, oltre Euro 957,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando il reddito e gli eventuali bonus, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.906,00.
La media dei redditi dell'ultimo triennio risulta dunque pari a circa 1.820,00 Euro, sostanzialmente in linea con le buste paga relative ai mesi da gennaio a marzo 2024 prodotte in atti, da cui emergono redditi netti mensili di circa 1.775,00 Euro.
La ricorrente, all'udienza del 1.02.2023, ha inoltre allegato di essere comproprietaria della casa coniugale (cfr. contratto di acquisto, doc. 3 allegato alle note autorizzate del
20.03.2024), gravata da mutuo con rata totale di 440,00 Euro mensili (doc. 4 allegato alle note cit.) fino all'ottobre 2039.
La ricorrente ha infine dichiarato di avere risparmi comuni col marito in investimenti per circa 200.000,00 Euro (cfr. docc. allegata alle note cit.), allegando tuttavia di non potervi avere accesso stante l'opposizione de marito.
Ha infine provato di essere gravata da due prestiti per l'acquisto di elettrodomestici, uno con Compass, con rata di 101 Euro mensili per dieci rate a partire dal 30.09.2023, dunque oggi concluso (doc. 5 allegato alle note cit.), l'altro con Banca Santander per 79,00 Euro circa per diciotto rate dal 14.06.2023, dunque anch'esso oggi concluso (doc. 6 allegato alle note cit.).
pagina 12 di 15 Risulta invece gravata da un ulteriore prestito Agos per liquidità (contratto al fine di sostenere spese legali e relative alle incombenze quotidiane, secondo le allegazioni attoree), con rate da 309,00 Euro mensili fino al 1.03.2034 (doc. 7 allegato alle note cit.).
Infine, la ricorrente ha prodotto movimentazione del conto corrente intestato in via esclusiva alla stessa, con saldo al 19.03.2024 di Euro 18.020,00 circa e movimentazioni del conto cointestato col marito con saldo al 19.03.2024 di Euro 82,50 circa.
Il resistente ha allegato e documentato che, oltre agli investimenti cointestati, la ricorrente è titolare di due polizze vita (doc. 9 fascicolo resistente).
42. Quanto al resistente, egli ha dichiarato di lavorare come geometra libero professionista e di percepire redditi compresi tra i 2.000 e i 3.000,00 Euro mensili.
Il resistente ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
UN 2023 (redditi 2022): reddito netto in regime forfettario di Euro 36.829,00, oltre ulteriori Euro 1.625,00 di reddito imponibile e oltre ulteriori Euro 2.977,00 netti da cedolare secca, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa
Euro 3.284.00 circa;
UN 2022 (redditi 2021): reddito netto in regime forfettario di Euro 40.548,00, oltre ulteriori Euro 1.625,00 di reddito imponibile e oltre ulteriori Euro 2.522,00 netti da cedolare secca, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa
Euro 3.724.00 circa;
UN 2021 (redditi 2020): reddito netto in regime forfettario 36.422,00, oltre ulteriori Euro 1.625,00 di reddito imponibile e oltre ulteriori 2.431,00 Euro netti da cedolare secca, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 3.373,00;
UN 2020 (redditi 2019): reddito netto in regime forfettario 41.507,00, oltre Euro
1.828,00 di reddito imponibile e oltre ulteriori 2.431,00 Euro netti da cedolare secca, pari a un reddito mensile netto (calcolato sommando le poste attive, sottraendo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 3.814,00.
I redditi medi del triennio risultano dunque pari a circa 3.460,00.
Il resistente ha inoltre dichiarato di essere comproprietario, unitamente ai genitori, al fratello e alla nonna, di diversi immobili – cinque appartamenti, due negozi e dei garage – in Roncoferraro (MN), allegando di non gestire personalmente gli immobili e che i canoni percepiti dalla loro locazione verrebbero trattenuti integralmente dai genitori (cfr. verbale udienza 1.02.2023 e doc. 44 fascicolo resistente).
A tal proposito, deve rilevarsi come la decisione di cedere a terzi la propria quota dei proventi derivanti dalla locazione degli immobili di cui il resistente è comproprietario rappresenti una scelta libera e arbitraria dello stesso, che non può certo incidere sul suo dovere di mantenimento del figlio.
pagina 13 di 15 Il resistente, inoltre, risulta titolare di una Volkswagen AN acquistata nel 2017 (doc. 45 fascicolo resistente) e ha prodotto movimentazioni di conto corrente di cui egli risulta unico intestatario, da cui emerge al 31.12.2023 un saldo di Euro 20.452,00 circa.
Il resistente ha allegato e provato di sostenere spese fisse abitative per 580,00 Euro mensili a titolo di canone di locazione (cfr. doc. allegata alla memoria n. 3 ex art. 183 c. 6 c.p.c.), per un immobile in cui risulta convivere con l'attuale compagna, la quale deve presumersi concorra alle spese domestiche e abitative.
Il resistente è infine tenuto al pagamento al 50% della rata di mutuo da 440,00 mensili per l'acquisto della casa coniugale, assegnata alla ricorrente.
43. Ciò posto, tenuto conto delle condizioni economico-reddituali delle parti, dell'età del minore e delle conseguenti sue esigenze, della circostanza che, allo stato, il minore non frequenta il padre e dunque l'intero onere della sua gestione grava in via esclusiva sulla madre, nonché del fatto che il padre contribuisce al pagamento del 50% del mutuo dell'immobile, a esso cointestato, presso cui il minore vive unitamente alla madre, appare opportuno confermare l'assegno ordinario per il figlio già quantificato in Euro 550,00 mensili, a far data dalla proposizione del ricorso, ossia dal mese di dicembre 2022
44. Quanto alle spese straordinarie, le stesse possono confermarsi a carico del resistente per il 60% e della ricorrente per il restante 40%, come peraltro chiesto dallo stesso resistente.
45. Sulle spese di lite
46. Considerata, da un lato, la natura necessaria del giudizio;
dall'altro, la soccombenza del resistente in merito alla domanda di addebito, deve disporsi che le spese di lite siano compensate al 50%, ponendo il restante 50% a carico del resistente.
47. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi di cui si compone il giudizio.
48. Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna del resistente ex art. 96 c.p.c., come richiesto da parte ricorrente.
49. Quanto alle spese di CTU, considerato che la consulenza è stata espletata nell'interesse di entrambe le parti e del figlio minore, le stesse, come già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] già uniti in matrimonio in MANTOVA il giorno 12/05/2012 (atto n. 8, P. 2, CP_1
S. A anno 2012);
2) dichiara l'addebito della separazione al resistente Controparte_1
pagina 14 di 15 3) rigetta la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal resistente
[...] ei confronti della ricorrente CP_1 Parte_1
4) dispone che figlio minore sia affidato in via esclusiva alla madre Persona_2 con collocazione prevalente presso di lei;
Parte_1
5) assegna alla ricorrente la casa coniugale, sita in Mantova, via Parte_1
Ariosto n. 32, con gli arredi che la compongono;
6) dando atto dell'impossibilità, allo stato, di regolamentare i rapporti tra padre e figlio, sollecita i genitori a svolgere i percorsi di sostegno individuale e psicologico, di rielaborazione dei rispettivi vissuti indicati dalla CTU;
a consentire al minore la prosecuzione del percorso di sostegno intrapreso presso il dott. di avviare Per_3 all'esito un percorso di coordinazione genitoriale, presso il medesimo dott. o Per_5 presso altro professionista individuato dalle parti, col consenso di entrambi i genitori;
il tutto al fine di avviare quanto prima un percorso di incontri tra padre e figlio, inizialmente alla presenza professionista psicologo che segue il minore ovvero di altra figura professionale indicata dal professionista medesimo;
7) dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente Controparte_1 Pt_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore un
[...] Persona_2 assegno di mantenimento di € 550,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da versarsi a far data dal mese di dicembre 2022 ed entro il giorno 5 di ogni mese;
8) pone a carico del resistente al 60% e della ricorrente Controparte_1 Pt_1 al 40% le spese straordinarie da sostenersi per il minore, come da protocollo
[...] attualmente in uso presso il Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
9) compensa le spese di lite al 50% tra le parti e condanna il resistente
[...]
rifondere alla ricorrente il restante 50% delle spese, che CP_1 Parte_1 si liquidano in Euro 62,50 per spese ed Euro 3.808,00 per compensi (somme già pari al
50% delle spese e dei compensi liquidabili), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
10) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, come già liquidate in separato decreto;
11) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mantova per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 03/04/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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