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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Pagamento nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha contributi
Gestione Separata pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5042/2024 R.G.
N. 5042/24 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 20.05.2025, avente ad oggetto: “Pagamento contributi Gestione Separata”; e vertente CRONOLOGICO tra N. _______________
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Coppola del Parte_1
Foro di Nocera Inferiore in virtù di mandato allegato al ricorso, REPERTORIO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Scafati N. _______________ P.IVA_ (Sa), Via Santa Maria la Carità, n. 65; n. R.B. Prev.
Ricorrente
e
nel termine CP_1
.05.2025 con scambio di note
, in persona del Parte_2 scritte art. 127 ter cpc Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Per_1
Deposito minuta
Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
_________________
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 5042/24 R.G. c/o INPS pag. 1 Pt_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 20.05.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 04.10.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e impugnava il provvedimento dell'Inps, col quale l'Istituto previdenziale aveva calcolato d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2017 alla Gestione Separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e aveva intimato il pagamento ad esso ricorrente della somma complessiva di euro 7.255,35; quindi, chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento, di annullare lo stesso e di cancellare l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente Inps, il quale impugnava l'avversa domanda e chiedeva il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 20.05.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, va Parte_1
Giudizio n. 5042/24 R.G. Schiavo c/o INPS pag. 2 rigettato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di difetto di motivazione sollevata dal ricorrente. Invero, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l'Istituto a intimare il pagamento all'odierno ricorrente e, altresì, contiene l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato: d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia. In proposito, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per
l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare
l'infondatezza della pretesa erariale” (cfr. Cass. n. 3854/2022; Cass.
10639/2022; Cass. 39678/2021).
In effetti, in proposito, appare opportuno evidenziare, come si desume dal contenuto dell'impugnato provvedimento, che l'odierno ricorrente è stato iscritto di ufficio alla gestione separata, Liberi professionisti dal giorno 01.01.2017, in quanto ha svolto attività autonoma con codice
Ateco 711210, percependo per detta attività un reddito pari ad euro
16.567,00 per il quale ha compilato il relativo quadro LM, ma ha omesso di versare la relativa contribuzione all'Inps o presso altra Cassa professionale. Inoltre, l' ha evidenziato che “Per ciò che concerne Pt_2
il merito della pretesa, la doverosità dell'iscrizione si desume dalle seguenti pacifiche circostanze.
L'accertamento deriva dalla verifica del Modello Unico – anno
d'imposta 2017 dal quale risulta, per l'anno in contestazione, la compilazione del quadro LM ovvero: “Quadro per soggetti che hanno aderito al regime fiscale forfettario”.
L'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sussiste allorquando
l'attività esercitata dal soggetto sia riconducibile ad una delle seguenti
Giudizio n. 5042/24 R.G. Schiavo c/o INPS pag. 3 (alternative) forme: 1) lavoro autonomo, di cui al comma 1, art. 53,
TUIR, approvato con d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (ex art. 49, comma1), esercitato in modo abituale, anche se non esclusivo (art. 2, comma 26, l.
335/1995); 2)lavoro autonomo svolto in forma occasionale da cui derivi un reddito pari o superiore a 5.000,00 euro (art. art. 44, comma 2, d.l.
269/2003, conv. con modificazioni nella l.326/2003).
In ogni caso, dunque, dal quadro LM del modello UNICO, come dallo
dichiarato, si evince un reddito di € 16.567,00, di tal che Pt_1
legittima è l'iscrizione e la richiesta di versamento della contribuzione per l'anno 2017” (cfr. memoria di costituzione, pag. 3).
Egualmente è infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato. Infatti, l'art. 37, comma 2, del DL. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, dispone la sospensione dei termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95, per il periodo dal giorno 23.02.2020 al giorno 30.06.2020, per la durata complessiva di n. 129 giorni. Successivamente l'articolo 11, comma 9, del DL. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.
21/2021, ha disposto, sempre con riferimento ai termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/95, che gli stessi sono sospesi per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per la durata complessiva di n. 182 giorni (totale n. 311 giorni).
Di conseguenza, posto che la scadenza per il versamento della contribuzione relativa all'annualità 2017 era in scadenza in data
02.07.2018, il termine di prescrizione quinquennale, originariamente in scadenza in data 02.07.2023, viene a scadenza in data 08.05.2024, computata la sospensione suddetta di n. 311 giorni: quindi, la notifica del provvedimento impugnato, avvenuta in data 12.04.2024, è stata effettuata nel termine di prescrizione, così come ex lege prorogato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla
Giudizio n. 5042/24 R.G. c/o INPS pag. 4 Pt_1 soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore del resistente Inps, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell'Inps, con ricorso depositato in data 04.10.2024
[...]
e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente Inps delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.250,00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 20.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5042/24 R.G. c/o INPS pag. 5 Pt_1